Co r t e I A-35 0 3 /2 00 7 e A -3 5 04 /2 00 7 {T 0 /2 } S e n t e n z a d e l 1 9 m a r z o 2 0 0 9 Giudici Michael Beusch (presidente del collegio), Salome Zimmermann, Claudia Pasqualetto Péquignot, cancelliere Marco Savoldelli. X., rappresentata da Y., ricorrente, contro Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna, autorità inferiore. Imposta sul valore aggiunto, tassazione d'ufficio:
A- 35 03 /2 0 0 7 Fatti: A. La ditta X._______ è una società (...) che ha quale scopo sociale il commercio di abbigliamento e la gestione di negozi di moda. Essa è iscritta nel registro dei contribuenti per l'imposta sul valore aggiunto dal 1. settembre 1996. B. In seguito ad una visita effettuata presso gli uffici della contribuente il 26 e 27 ottobre nonché il 2 dicembre 2004, l'AFC ha determinato in via d'apprezzamento la cifra d'affari realizzata nel corso dei periodi fiscali controllati, ovvero dal 1. gennaio 1999 al 30 settembre 2004. Proce- dendo ad una tassazione d'ufficio, essa ha quindi emesso i conti com- plementari no. (...) e no. (...) del 29 luglio 2005 per importi di fr. 11'013.00 rispettivamente di fr. 20'695.00, oltre a interessi di mora del 5% a partire dal 15 aprile 2000 (primo conto) e dal 30 giugno 2003 (secondo conto). C. Il 25 agosto successivo, la contribuente ha scritto all'AFC comunican- dole di non concordare con la ripresa effettuata. Conseguentemente, essa ha chiesto l'annullamento dei conti complementari citati e una convocazione per una discussione con le autorità fiscali. D. Con decisioni del 24 ottobre 2005 l'AFC ha respinto le richieste della contribuente e confermato il debito fiscale risultante dai conti comple- mentari. Dette decisioni sono state oggetto di formali reclami il 24 no- vembre successivo. E. ll 18 aprile 2007 l'AFC ha respinto i reclami presentati dalla contribu- ente, decidendo di confermare integralmente le ripresa di fr. 11'013.00 e di fr. 20'695.00, oltre a interessi. F. Queste ulteriori decisioni sono state impugnate dalla X._______ (ri- corrente) con ricorsi davanti al Tribunale amministrativo federale del 21 maggio 2007, completati il 5 giugno successivo. Pagi na 2
A- 35 03 /2 0 0 7 In sostanza, con le sue impugnazioni la ricorrente ritiene che gli estre- mi per procedere a una tassazione d'ufficio non siano dati e quindi contesta l'applicazione di coefficienti per il calcolo del margine di utile lordo del 35%-40% da parte dell'AFC. Essa sostiene di avere margini ben più contenuti, sottolineando in proposito sia l'infelice ubicazione del suo negozio, sia il veloce deprezzamento della merce da lei vendu- ta sia le svalutazioni sui cambi di acquisto rispetto a quelli di vendita. A suo avviso, tutti questi aspetti non sarebbero stati correttamente valu- tati dall'AFC e costituirebbero validi motivi per annullare le decisioni di quest'ultima. G. La risposta dell'AFC data del 9 agosto 2007. Facendo riferimento alla decisione impugnata, con tale atto essa chiede che i ricorsi interposti vengano integralmente respinti. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, in diritto. Diritto: 1. 1.1Lo scrivente Tribunale è competente per decidere il presente gra- vame in virtù degli art. 1, 31, 32 e 33 della legge federale del 17 giu- gno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF come pure da normative speciali (cfr. art. 37 LTAF, art. 2 e art. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]), la procedura soggiace alla PA. 1.2Impugnati con atti tempestivi (art. 20 segg. PA, art. 50 PA), nel ri- spetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), i provvedimenti in esame sono decisioni fondate sul diritto pub- blico federale giusta l'art. 5 PA. Comportando gli stessi un onere pecuniario, dato è senz'altro anche l'interesse a ricorrere. Di qui la legittimazione della ricorrente (art. 48 Pagi na 3
A- 35 03 /2 0 0 7 cpv. 1 PA). I ricorsi presentati sono pertanto ricevibili in ordine e devo- no essere esaminati nel merito. 1.3Di norma, ogni decisione di un'autorità inferiore costituisce un og- getto d'impugnazione indipendente che, come tale, va trattato autono- mamente. A questa regola è però giustificato derogare quando tra due fattispecie sussiste un nesso stretto e nell'ambito del loro esame si pongono le stesse questioni giuridiche (al riguardo DTF 123 V 215, consid. 1; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1435/2006 dell'8 febbraio 2007, consid. 1.2). Date le medesime condizioni, posso- no essere trattati in un'unico procedimento due ricorsi introdotti sepa- ratamente (ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessie- ren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, no. 3.17). Nel caso in esame, i criteri evocati risultano essere soddisfatti. I conti complementari oggetto del contendere sono il risultato di un unico controllo e si differenziano unicamente per il fatto di riguardare periodi sottoposti a regimi legali differenti (cfr. successiva consid. 3). Concer- nenti il medesimo soggetto fiscale, le decisioni su reclamo impugnate davanti a questo Tribunale muovono alla qui ricorrente gli stessi rim- proveri e sono da essa contestate sollevando motivi comuni. Per quan- to precede, conformemente al principio dell'economia processuale, gli incarti con i numeri di ruolo A-3503/2007 e A-3504/2007 vengono riu- niti ed esaminati congiuntamente. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invo- cati la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incom- pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Pur se sulla base dell'art. 49 PA lo scrivente Tribunale può di principio riesaminare la decisione impugnata con pieno potere di cognizione, per quanto attiene all'esame di decisioni aventi per oggetto tassazioni d'ufficio, esso fa uso di questo potere unicamente per verificare che le condizioni per potervi procedere siano date. Per quanto riguarda la tassazione come tale, questo Tribunale interviene invece per correg- gerla solo quando è il risultato di una violazione del diritto oppure di un errore di apprezzamento evidente (decisioni del Tribunale amministrati- vo federale A-1527-8/2006 del 6 marzo 2008, consid. 1.4; A-1531/2007 del 10 gennaio 2008, consid. 2.1; A-1454/2006 del 26 settembre 2007, consid. 2.1; A-1397/2006 del 19 luglio 2007, consid. 2.1; A-1535/2006 Pagi na 4
A- 35 03 /2 0 0 7 del 14 marzo 2007, consid. 2.1; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit., no. 2.162). 3. Per l'art. 93 cpv. 1 della legge federale del 2 settembre 1999 concer- nente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20), le operazioni eseguite prima della sua entrata in vigore soggiaciono al diritto previ- gente. La LIVA e l'ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge fe- derale concernente l'imposta sul valore aggiunto (OLIVA; RS 641.201) sono entrate in vigore il 1. gennaio 2001. Nella misura in cui la presen- te procedura ha per oggetto il periodo dall'1.1.1999 al 31.12.2000, alla stessa risulta applicabile l'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA, RU 1994 1464 e successive modi- fiche; decisione del Tribunale federale 2A.25/2005 del 17 gennaio 2006, consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1649/2006 del 5 febbraio 2008, consid. 4.1); nella misura in cui ri- guarda il periodo dall'1.1.2001 al 30.9.2004, essa soggiace per contro alla LIVA. 4. 4.1In materia di imposta sul valore aggiunto, la dichiarazione e il pa- gamento dell'imposta avvengono secondo il principio dell'autotassazio- ne (art. 37 seg. OIVA, art. 46 seg. LIVA; decisione del Tribunale ammi- nistrativo federale A-1405/2006 del 21 giugno 2007, consid. 6.2 confer- mata con giudizio del Tribunale federale 2C_382/2007 del 23 novem- bre 2007; Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confede- razione [GAAC] 64.81, consid. 6a; GAAC 63.80, consid. 2a; GAAC 63.27, consid. 3a; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, System des schwei- zerischen Steuerrechts, 6. edizione, Zurigo 2002, pag. 421 segg.). Se- condo questo principio, il contribuente è tenuto a dichiarare sponta- neamente l'imposta e l'imposta precedente all'AFC. Responsabile dell'assoggettamento delle sue operazioni imponibili e del calcolo cor- retto dell'imposta precedente, egli deve versare all'AFC l'imposta do- vuta entro sessanta giorni dalla fine del periodo di rendiconto. 4.2Conformemente alla procedura descritta, l'amministrazione stabili- sce essa stessa l'ammontare dell'imposta dovuta solo nel caso il con- tribuente non faccia fronte ai suoi obblighi (art. 48 OIVA, art. 60 LIVA; ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A. VALLENDER, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 2. edizione, Berna 2003, no. 1680 segg.). Sempre tenuto conto di ciò, il mancato rispetto degli obblighi Pagi na 5
A- 35 03 /2 0 0 7 sopra descritti dev'essere considerato una grave violazione, poiché mette in pericolo la corretta riscossione dell'imposta (decisioni del Tri- bunale amministrativo federale A-1531/2006 del 10 gennaio 2008, con- sid. 2.2; A-1397/2006 del 19 luglio 2007, consid. 2.2, entrambe con ul- teriori rinvii). 4.3Giusta l'art. 47 cpv. 1 OIVA rispettivamente l'art. 58 cpv. 1 LIVA, il contribuente deve tenere i suoi libri di commercio in modo da consenti- re di constatare facilmente e con sicurezza i fatti importanti per deter- minare l'assoggettamento come pure il calcolo dell'imposta e delle im- poste precedenti deducibili. A questo riguardo, l'autorità fiscale può emanare prescrizioni specifiche, ciò che l'AFC ha fatto, segnatamente nell'ambito della pubblicazione – periodicamente aggiornata – intitola- ta “Istruzioni sull'IVA” (cfr. per il caso in esame: “Istruzioni 1997”, no. 870 segg. [pubblicazione valida fino al 31 dicembre 2000]; “Istruzioni 2001”, no. 878 segg. [pubblicazione valida fino al 31 dicembre 2007]). 5. 5.1Per l'art. 48 OIVA, rispettivamente l'art. 60 LIVA, se i documenti contabili non esistono o sono incompleti, o i dati presentati dal contri- buente non corrispondono manifestamente alla realtà, l'AFC esegue una tassazione d'ufficio, nei limiti del suo potere d'apprezzamento. Sulla base di queste norme, una tassazione d'ufficio si giustifica in due casi distinti. Da un lato, quando la tenuta dei libri contabili è insufficien- te. Dall'altro, quando la contabilità di un contribuente è formalmente corretta, ma le indicazioni presentate non corrispondono manifesta- mente alla realtà ed è quindi in dubbio la sua forza probante (DTF 105 Ib 181, consid. 4a; decisione del Tribunale federale 2A.437/2005 del 3 maggio 2006, consid. 3.1; decisione del Tribunale amministrativo fede- rale A-1527/2006 e A-1528/2006 del 6 marzo 2008, consid. 2.3; PASCAL MOLLARD, TVA et taxation par estimation, in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] 69, pag. 545). 5.2Mentre per valutare se la tenuta della contabilità di un contribuen- te è sufficiente o meno è possibile far capo a criteri chiari e specifici (cfr. precedente consid. 4.3), per connotare la seconda fattispecie indi- cata nell'art. 48 OIVA e nell'art. 60 LIVA, il legislatore si affida ad una nozione giuridica indeterminata (PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, All- gemeines Verwaltungsrecht, 2. edizione, Berna 2005, § 26 no. 25; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungs- recht, 5. edizione, Zurigo 2006, no. 445). La possibilità di procedere ad Pagi na 6
A- 35 03 /2 0 0 7 una tassazione d'ufficio dipende in effetti dal fatto che le indicazioni presentate “non corrispondano manifestamente alla realtà”. Nozioni di questo tipo riconoscono all'amministrazione flessibilità e permettono di tenere conto della complessità delle differenti fattispecie (DTF 127 V 431, consid. 2b/bb; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, op. cit., § 19 no. 27; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, op. cit., no. 428). 5.3Secondo dottrina e giurisprudenza – che fa capo a sua volta ad una formula indeterminata –, le indicazioni di una contabilità formal- mente corretta “non corrispondono manifestamente alla realtà” quando i risultati contenuti nei libri contabili “differiscono sensibilmente dai dati basati sull'esperienza” (cfr. decisione del Tribunale federale del 28 ago- sto 1985 pubblicata in ASA 58 pag. 380, consid. 2b; decisioni del Tribu- nale amministrativo federale A-1527/2006 e A-1528/2006 del 6 marzo 2008, consid. 2.3; A-1531/2006 del 10 gennaio 2008, consid. 2.4; A-1454/2006 del 26 settembre 2007, consid. 2.5; GAAC 68.73, con- sid. 2b). I dati basati sull'esperienza vengono estratti dall'analisi della situazione di ditte appartenenti ai differenti settori economici e d'impie- go e offrono una visione in particolare riguardo alla media delle cifre d'affari raggiunte. Essi sono ottenuti grazie a rilevazioni statistiche ef- fettuate in occasione di controlli, devono essere rappresentativi e considerare anche le caratteristiche regionali delle singole imprese (PASCAL MOLLARD, op. cit., pag. 553). Le imprese prese di volta in volta quali termini di paragone non devono solo essere attive nel medesimo settore in cui è attivo il contribuente oggetto di controllo dell'AFC, ben- sì essere comparabili allo stesso anche da altri punti di vista come ad esempio quello della grandezza, del luogo di attività, della cerchia dei clienti, ecc. (GAAC 70.41, consid. 4e). 5.4L'onere della prova in merito all'esistenza dei presupposti per pro- cedere ad una tassazione d'ufficio incombe all'AFC (decisione del Tri- bunale amministrativo federale A-1454/2006 del 26 settembre 2007, consid. 2.5; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, op. cit., pag. 454). Tenuto conto del fatto che per definire tali presupposti – segnatamente nel ca- so in cui sia messa in dubbio la forza probante di una contabilità for- malmente corretta – sia l'OIVA che la LIVA fanno capo a nozioni giuri- diche indeterminate, occorre in questo contesto ricordare che – secon- do la giurisprudenza sviluppata in merito al diritto di essere sentiti ex art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale delle Confederazione Svizze- ra del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101) – decisioni prese in applicazione di nozioni di tal genere devono essere motivate con cura proporzionale Pagi na 7
A- 35 03 /2 0 0 7 alla libertà che esse concedono (DTF 129 I 232, consid. 3.3 con rinvio a DTF 112 Ia 107, consid. 2b; 128 I 327, consid. 4.1; 127 V 431, con- sid. 2b/cc; LORENZ KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht: Eine Untersu- chung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide, Berna 1998, pag. 33 e 186 seg.; MARK VILLIGER, Die Pflicht zur Begrün- dung von Verfügungen, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 90/1989, pag. 137 segg., 154). La flessibilità garantita dalla loro applicazione dev'essere in effetti compensata dal rispetto di garanzie procedurali specifiche (DTF 127 V 431, consid. 2b/ cc; 117 Ia 472, consid. 3e; 109 Ia 284, consid. 4d; MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwal- tungsverfahren des modernen Staates, Berna 1999, pag. 74 seg.; PIERRE MOOR, Principes de l'activité étatique et responsabilité de l'Etat, in: Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg Paul Müller [curatori], Ver- fassungsrecht der Schweiz, Zurigo 2001, pag. 265 segg., 271; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, op. cit., § 26 no. 2 e § 29 no. 13). Per altro, occorre rilevare che un'adeguata motivazione delle decisioni rese da un'autorità è indispensabile anche nel caso di una loro impugnazione. Solo se una decisione è adeguatamente motivata risulta infatti possibi- le un suo corretto esame in sede di ricorso (DTF 133 I 270, consid. 3.1; 129 I 232, consid. 3.3). 5.5Se sono date le condizioni per eseguire una tassazione d'ufficio, l'AFC è obbligata a fare uso del potere di apprezzamento conferitole. I casi in cui un contribuente non adempie ai doveri impostigli dalla legge rispettivamente non fornisce o fornisce indicazioni insufficienti o errate in merito alla cifra d'affari da lui conseguita, non devono infatti avere come conseguenza una perdita d'imposta (decisione del Tribunale fe- derale 2A.552/2006 del 1. febbraio 2007, consid.3.2). 6. 6.1Quando – poiché ve ne sono gli estremi – esegue una tassazione d'ufficio, l'AFC deve scegliere il metodo di stima che meglio le permet- te di tenere in considerazione le caratteristiche del contribuente in questione (decisioni del Tribunale federale 2C_426/2007 del 22 no- vembre 2007, consid. 3.2; 2A.253/2005 del 3 febbraio 2006, con- sid. 4.1; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1397/2006 del 19 luglio 2007, consid. 2.4). 6.2Procedendo ad una tassazione d'ufficio, l'AFC può anche verifica- re la situazione per una parte del periodo sottoposto al controllo e pro- Pagi na 8
A- 35 03 /2 0 0 7 iettare in seguito i risultati di tale esame sul resto del periodo controlla- to (decisione del Tribunale federale 2A.148/2000 del 1. novembre 2000, consid. 5b). Ciò comporta però l'esecuzione di verifiche a cam- pione atte a dimostrare che il risultato del controllo può essere esteso all'intero periodo in questione (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1531/2006 del 10 gennaio 2008, consid. 2.5.1, con ulteriori rinvii). 6.3Nell'ambito di una tassazione d'ufficio, il cui svolgimento è giustifi- cato appunto perché l'AFC ha dimostrato che ne sono dati gli estremi, la prova che le valutazioni svolte da quest'ultima non sono corrette ri- spettivamente portano a risultati manifestamente errati spetta al contri- buente (cfr. al riguardo decisione del Tribunale amministrativo federale A-1531/2006 del 10 gennaio 2008, consid. 2.5.2, con ulteriori rinvii; GAAC 64.47, consid. 5). È necessario che egli indichi chiaramente in che misura la pretesa fiscale debba essere minore di quella valutata dall'AFC, dimostrando che il risultato della valutazione è frutto di errori rilevanti. Solo in tal caso il Tribunale amministrativo federale sostituisce infatti il suo potere di apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, correggendo la tassazione (cfr. precedente consid. 2). 7. 7.1Nella fattispecie, in base al rapporto di revisione stilato dall'AFC in occasione della visita eseguita presso gli uffici della ricorrente, la sua contabilità concernente il periodo che si estende dall'1.1.1999 al 30.09.2004 è stata considerata formalmente corretta (rapporto di revi- sione, p.to 3.02). Secondo l'AFC vi sarebbe però comunque motivo per procedere a una tassazione d'ufficio a causa di una sostanziale differenza tra il margine di utile lordo registrato e quello dato dai coefficienti d'esperienza del settore d'attività in questione. Per questi motivi, fondando la sua conclusione sulla constatazione che l'utile medio del 19% risultante dalla contabilità della ricorrente (anni 1999-2003) non sarebbe rappresentativo della sua reale situazione economica, partendo dai costi diretti, l'autorita inferiore ha proceduto alla ricostruzione in via di apprezzamento della cifra d'affari realizzata, basandosi su un utile del 35%. A suo dire, tale utile terrebbe conto sia del margine normalmente riscontrato nel settore sia delle particolarità dell'azienda e della situazione geografica in cui si trova. Pagi na 9
A- 35 03 /2 0 0 7 7.2Contestando la decisione impugnata, la ricorrente afferma da par- te sua di conseguire utili modesti, ben più esigui di quelli che l'AFC le vorrebbe imputare. Essa rileva che l'ubicazione del suo negozio è al- quanto precaria, che il negozio non dispone di posteggi e che si affac- cia su una via secondaria. Osservando che la clientela che lo frequen- ta è pure molto modesta, sostiene che il suo negozio non solo non è paragonabile a quelli di altri centri urbani ma neppure a nessun altro in territorio di Z._______. Infine, la ricorrente sottolinea che i prodotti da lei venduti non sono affatto destinati ad una clientela ricca, che la struttura molto semplice del negozio non le permette di applicare prez- zi di vendita secondo gli standard classici, che la merce da lei venduta è soggetta a deprezzamento e che il guadagno è pure influenzato dalle oscillazioni dei cambi. 7.3Per quanto precede (cfr. in particolare consid. 5-6), anche nella fattispecie occorre in prima battuta appurare se – in base agli elementi evidenziati dall'AFC – fossero date le condizioni per eseguire una tas- sazione d'ufficio. Solo in caso di risposta affermativa, dovrà quindi es- sere verificato se le prove portate dalla ricorrente permettano di giun- gere alla conclusione che, così come svolta, la tassazione è il risultato di una violazione di una norma specifica o di rilevanti errori di apprez- zamento da parte dell'AFC. 8. 8.1Giusta l'art. 48 OIVA rispettivamente l'art. 60 LIVA, una tassazione d'ufficio può essere effettivamente eseguita anche quando la contabili- tà di un contribuente è formalmente corretta, come nel caso in esame. In simili circostanze, è però necessario che le indicazioni presentate “non corrispondono manifestamente alla realtà”, ovvero che i risultati contenuti nei libri contabili “differiscano sensibilmente dai dati basati sull'esperienza”. In applicazione di una simile nozione, concretizzata dalla giurisprudenza da una formula altrettanto aperta, spetta all'AFC motivare compiutamente le sue conclusioni, spiegando in modo puntu- ale perché e su quali basi ritenga dati gli elementi per procedere in tal senso (cfr. precedente consid. 5 ed i rinvii a giurisprudenza e dottrina in essa contenuti). 8.2Sennonché, queste condizioni non sono state rispettate nella fatti- specie. Di fatto, in luogo di motivare compiutamente le proprie conclu- sioni, nelle decisioni querelate l'AFC si limita genericamente a ricon- durre il ricorso ad una tassazione d'ufficio ad una palese discrepanza Pag ina 10
A- 35 03 /2 0 0 7 tra i dati forniti dalla contribuente – più precisamente, quelli riguardanti i margini di utile lordo conseguiti – e i dati basati sull'esperienza, ri- spettivamente a riprendere gli art. 48 OIVA e 60 LIVA e la formula svi- luppata dalla giurisprudenza sulla base degli stessi. Nelle decisioni impugnate, l'AFC non sostanzia le sue affermazioni. In particolare, non si confronta con i criteri enunciati, non fornisce indicazioni più spe- cifiche sulle caratteristiche delle ditte da lei considerate ai fini del paragone svolto e neppure dice quali siano le particolarità della ricor- rente considerate per giungere al valore medio del 35% di utile lordo della cifra d'affari conseguita, da lei preso quale riferimento per il cal- colo dell'imposta ancora dovuta. 8.3Va inoltre aggiunto che, per giurisprudenza, per giustificare l'ese- cuzione di una tassazione d'ufficio sulla base di una manifesta discre- panza nel senso sopra indicato, l'AFC non può fare rinvio unicamente ad una media. Nell'ottica del rispetto del principio della parità di tratta- mento, è necessario che essa si confronti con tutti i dati raccolti e pre- si quali riferimento, da quelli massimi a quelli minimi. Questi dati – nel caso in esame, in cui alla ricorrente viene rimproverato il consegui- mento di un utile troppo basso, soprattutto quelli minimi – sono infatti determinanti per valutare se le cifre fornite da un contribuente differi- scano davvero in maniera sostanziale da quelle basate sull'esperien- za, in possesso dell'AFC (decisioni del Tribunale federale 2A.693/2006 del 26 luglio 2007, consid. 5; decisione del Tribunale amministrativo fe- derale A-1454/2006 del 26 settembre 2007, consid. 3.4.5). 8.4Nella fattispecie, gli atti impugnati sono carenti anche sotto questo profilo. Nonostante l'AFC vi si sia concretamente basata per valutare la situazione della ricorrente, i dati cui essa fa riferimento – non, quin- di, unicamente una media degli stessi – non emergono infatti in alcun modo dalle decisioni impugnate e neppure dalla presa di posizione in- viata allo scrivente Tribunale insieme agli atti concernenti la procedura. Ciò determina l'impossibilità da parte dello scrivente Tribunale di pro- cedere ad una loro corretta e completa verifica (cfr. precedente consid. 5.4). 8.5Per quanto precede, ritenuto che l'onere della prova riguardo all'esistenza delle condizioni per procedere ad una tassazione d'ufficio incombeva all'AFC, le decisioni impugnate devono essere annullate (decisione del Tribunale amministrativo federale A-1454/2006 del 26 settembre 2007, consid. 2.5; ERNST BLUMENSTEIN/PETER LOCHER, op. cit., Pag ina 11
A- 35 03 /2 0 0 7 pag. 454). In effetti, da esse non emergono elementi determinanti per valutare se le cifre fornite dalla ricorrente differissero davvero in ma- niera sostanziale da quelle basate sull'esperienza, e quindi giustificas- sero l'esecuzione di una tassazione d'ufficio (art. 29 cpv. 2 Cost, art. 5 cpv. 2 PA in relazione con l'art. 35 cpv. 1 PA). 8.6A queste condizioni, il rimprovero mosso dall'autorità inferiore alla ricorrente, secondo cui quest'ultima non avrebbe presentato la docu- mentazione atta a giustificare le differenze quantitative da lei riscontra- te in occasione del controllo svolto, non necessita di essere qui ulte- riormente tematizzato. In difetto degli elementi determinanti per valuta- re se il ricorso ad una tassazione d'ufficio fosse giustificato, che avreb- bero dovuto essere sostanziati dall'AFC, questo aspetto – concernente lo svolgimento della tassazione – risulta infatti essere irrilevante. 8.7Di conseguenza, lo scrivente Tribunale constata che gli importi di fr. 11'013.00 rispettivamente di fr. 20'695.00, oltre a interessi, posti a carico della ricorrente a dipendenza dei conti complementari no. (...) e no. (...) del 29 luglio 2005, non sono da lei dovuti. 9. In applicazione dell'art. 63 cpv. 2 PA, non vengono prelevate spese. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, l'importo di complessivi fr. 5'100.-- verrà restituito alla ricorrente. 10. La ricorrente ha agito nella presente procedura facendosi assistere da un ufficio fiduciario che ha pure redatto il ricorso. Considerato però che – al momento della redazione del ricorso – l'amministratore unico della ricorrente era già (e del resto lo è tuttora) presidente del consi- glio di amministrazione della fiduciaria che la rappresenta, come pure che è stato quest'ultimo a sottoscrivere il ricorso, nella fattispecie non si giustifica riconoscere alla stessa nessuna indennità per ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA; art. 9 cpv. 1 lett. a e contrario del regolamento dell'11 di- cembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]). Pag ina 12
A- 35 03 /2 0 0 7 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Le procedure di ricorso A-3503/2007 e A-3504/2007 vengono congiun- te. 2. I ricorsi sono accolti. Conseguentemente, lo scrivente Tribunale con- stata ai sensi dei considerandi che gli importi di fr. 11'013.00 rispettiva- mente di fr. 20'695.00, oltre a interessi, posti a carico della ricorrente a dipendenza dei conti complementari no. (...) e no. (...) del 29 luglio 2005, non sono da essa dovuti. 3. Non si prelevano spese. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, previa indicazione delle sue coordinate bancarie o postali, l'anticipo spese di complessivi fr. 5'100.-- versato dalla ricorrente le verrà restituito. 4. Non vengono assegnate ripetibili. 5. Comunicazione a: -ricorrente (atto giudiziario) -autorità inferiore (atto giudiziario) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio:Il cancelliere: Michael BeuschMarco Savoldelli Pag ina 13
A- 35 03 /2 0 0 7 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della par- te ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pag ina 14