Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I A2178/2011 Sentenza del 28 luglio 2011 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jérôme Candrian e Markus Metz, cancelliere Federico Pestoni. Parti
Unione Professionale Svizzera dell'Automobile (UPSA), rappresentata da A._______ e da B._______, 6900 Lugano,
Automobile Club Svizzero Sezione Ticino, rappresentato da C._______ e da D._______, 6600 Locarno,
Touring Club Svizzero Sezione Ticino, rappresentato da E._______ e da F._______, 6900 Lugano,
G1._______,
G2._______,
G3._______,
G4._______,
USIC, Sezione Ticino, Gruppo Corrazzieri Ticinesi, rappresentata da H._______, 6512 Giubiasco,
I1._______,
I2._______,
I3._______,
Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato del canton Ticino (CciaTi), corso Elvezia 16, 6901 Lugano,
I4._______,
I5._______,
I6._______,
I8._______,
I9._______,
I10._______,
I11._______,
I12._______,
I13._______,
I14._______,
I15._______,
I16._______,
I17._______,
I18._______,
I19._______,
I20._______,
I21._______,
I22._______,
I23._______,
I24._______,
I25._______,
I26._______,
I27., tutti patrocinati da L., ricorrenti, contro Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento del territorio, viale Stefano Franscini 17, 6500 Bellinzona, controparte, Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC, Palazzo federale nord, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Decisione sulle spese.
A2178/2011 Pagina 3 Visto la decisione del 30 maggio 2007 con la quale l'Ufficio federale delle strade (USTRA) – riconsiderando la propria precedente decisione del 3 gennaio 2006 – ha stabilito la riduzione della velocità massima consentita sull'autostrada A2 da 120 km/h a 100 km/h tra Chiasso e Bissone, nelle due direzioni di marcia (FF 2007 3903), i ricorsi con i quali l'UPSA, l'ACS, il TCS, altre persone giuridiche e privati cittadini hanno impugnato la predetta decisione davanti al Tribunale amministrativo federale, la sentenza A4751/2007 del 13 luglio 2010 resa dallo scrivente Tribunale che ha accolto il ricorso, annullando la decisione impugnata, siccome, in sunto, ha ritenuto che la riduzione della velocità non poggiava né su una perizia completa conforme ai requisiti legali né su un esame approfondito del rispetto del principio della proporzionalità ritenendo inoltre che la prospettata riduzione della velocità non costituiva un provvedimento necessario ed opportuno per diminuire efficacemente le immissioni di NO 2 nel Mendrisiotto, i ricorsi interposti dallo Stato del Cantone Ticino e dal DATEC dinanzi al Tribunale federale contro la predetta sentenza, la decisione del Tribunale federale 1C_411/2010 e 1C_413/2010 resa il 1° aprile 2011 per mezzo della quale l'Alta Corte ha ammesso parzialmente i ricorsi, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa all'USTRA per una nuova decisione rispettivamente al TAF per un nuovo giudizio sulle spese processuali e sulle ripetibili, e considerato che a seguito dell'annullamento parziale da parte del Tribunale federale della predetta decisione di cui al numero di ruolo A4751/2007, allo scrivente Tribunale incombe il compito di statuire sugli oneri processuali per il procedimento ivi trattato, che alla luce della decisione del Tribunale federale, i ricorsi interposti dallo Stato del Cantone Ticino e dal DATEC davanti allo scrivente Tribunale devono essere ammessi solo parzialmente, nel senso che le carenze riscontrate dal TAF – a ragione – nella documentazione peritale possono comunque essere adeguatamente chiarite e risolte mediante
A2178/2011 Pagina 4 l'esecuzione di ulteriori accertamenti, segnatamente procedendo ad un completamento della perizia, che, in buona sostanza, il Tribunale federale ha seguito – ritenendolo corretto – il ragionamento dello scrivente Tribunale, decidendo tuttavia di rinviare la causa all'autorità inferiore per ulteriori accertamenti, che quindi, visto il verdetto dell'Alta corte, l'esito della decisione dello scrivente Tribunale di cui al numero di ruolo A4751/2007 non sarebbe stato diverso, portando all'accoglimento delle tesi ricorsuali, che il Tribunale federale non ha dato indicazioni particolari circa il nuovo giudizio sulle spese e sulle ripetibili, che nel dispositivo della propria decisione, lo scrivente Tribunale ha erroneamente accollato all'autorità inferiore – invece che alla controparte come correttamente esposto nei considerandi (consid. 8) – l'importo di fr. 3'500. a titolo di ripetibili, che in questo senso va quindi inteso il rinvio della causa per un nuovo giudizio sulle spese processuali e sulle ripetibili da parte del Tribunale federale, posto che alla luce di quanto precede non si giustifica una diversa ripartizione delle stesse, che di conseguenza, anche tenuto conto del parziale accoglimento del gravame da parte dell'Alta Corte, in applicazione degli art. 63 cpv. 1 e cpv. 2 PA e 2 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TSTAF; RS 173.32), non sono prelevate spese processuali, che il Servizio finanziario del Tribunale restituirà ai ricorrenti gli anticipi da loro versati, che per quanto concerne le ripetibili, il dispositivo della decisione del 13 luglio 2010 di cui al numero di ruolo A4751/2007 va modificato nel senso che esse sono accollate alla controparte e meglio alla Repubblica e Cantone Ticino, che verserà dunque ai ricorrenti l'importo complessivo di fr. 3'500. (IVA inclusa), che non vengono prelevate né spese di procedura (cfr. art. 6 lett. b TS TAF), né accollate ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 TSTAF) per la presente decisione,
A2178/2011 Pagina 5 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Per quanto concerne la decisione A4751/2007 del 13 luglio 2010, non si prelevano spese processuali. Il Servizio finanziario del Tribunale restituirà ai ricorrenti gli anticipi spese versati, ossia 2'000 franchi a ciascuno dei gruppi di ricorrenti. 2. Per quanto concerne la decisione A4751/2007 del 13 luglio 2010, ad avvenuta crescita in giudicato del presente giudizio, la Repubblica e Cantone Ticino corrisponderà ai ricorrenti l'importo complessivo di 3'500. franchi a titolo di ripetibili. 3. Non si prelevano spese processuali per la presente decisione, né vengono assegnate indennità per ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrenti (Atto giudiziario) – controparti (Atto giudiziario) – autorità inferiore (Atto giudiziario) – Segretariato generale del DATEC (Atto giudiziario) – UFAM (copia; Posta A) I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente. Il presidente del collegio:Il cancelliere: Claudia Pasqualetto PéquignotFederico Pestoni
A2178/2011 Pagina 6 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Il termine rimane sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: