Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
Corte I A2015/2009 Sentenza del 16 febbraio 2012 Composizione Giudici Markus Metz (presidente del collegio), Salome Zimmermann, Michael Beusch, cancelliera Sara Friedli. Parti A., rappresentata dalla succursale B., patrocinata da ..., ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, autorità inferiore, Oggetto autorizzazione per il traffico di sigarette.
A2015/2009 Pagina 2 Fatti: A. La A._______ è una società anonima di diritto X., con sede a Y. e succursale a Z.. Essa è attiva dal 2003 e ha per scopo principale quello di fornire consulenza e logistica nel settore dell'e commerce a livello internazionale. In concreto, oltre ad occuparsi dal 2006 principalmente della vendita e della spedizione di tabacchi lavorati, ovvero sigarette, via internet (con il sito ***), si dedica anche alla commercializzazione via internet di vini, prodotti alimentari, articoli e accessori per la caccia e il tiro sportivo, ecc. B. Dal 2006 la Direzione del circondario delle dogane di Lugano (di seguito: DCD) ha rilasciato alla A. un'autorizzazione a procedere alla lavorazione e al commercio di sigarette, a partire dal Deposito Franco Doganale di W.. Le sigarette giungono alla A. al Punto Franco di W._______ ultimate e imballate. In seguito alle ordinazioni via internet da parte dei clienti all'estero, le sigarette vengono individuate e spedite dalla A._______ a detti destinatari, per il tramite di buste, sulle quali vengono apposte le etichette con l'indirizzo del destinatario e la dichiarazione doganale CN 22. C. Il 19 settembre 2008 la DCD ha notificato alla A._______ la sua intenzione di revocare l'autorizzazione in oggetto e le ha permesso di prendere posizione. Il 23 settembre 2008 la A._______ ha richiesto un incontro con la suddetta autorità, il quale ha avuto luogo il 7 ottobre 2008. Con decisione 27 ottobre 2008 la DCD ha revocato l'autorizzazione rilasciata alla A._______ e le ha concesso una proroga transitoria fino al 30 aprile 2009, data per la quale il traffico doveva cessare definitivamente. La decisione si basa su una modifica legislativa (cfr. art. 181 cpv. 2 dell'Ordinanza sulle dogane del 1° novembre 2006 [OD, RS 631.01]) che priverebbe le persone della possibilità di commercializzare siffatti prodotti in quanto ritenuti lavorati in loco, a motivo che le sigarette vengono imballate in apposite buste di spedizione e che questa lavorazione potrebbe pregiudicare l'imposizione doganale regolare all'estero. D. La A._______ ha interposto ricorso avverso la summenzionata decisione il 18 novembre 2008, chiedendone l'annullamento o, almeno, di posporne
A2015/2009 Pagina 3 i termini ed eventualmente di porre delle condizioni imperative nel quadro dell'operatività. E. Con decisione 2 marzo 2009 la Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) ha statuito sul ricorso, respingendolo. F. Con ricorso 27 marzo 2009 la A._______ (di seguito: la ricorrente) ha impugnato la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, essa ne postula l'annullamento, con conseguente ordine alla Direzione delle dogane di Lugano di ripristinare il rilascio alla A._______ della suddetta autorizzazione. La ricorrente ritiene che siffatta decisione leda il diritto federale, visto che le sigarette non sono state lavorate né tanto meno trasformate o riparate ai sensi della legislazione in materia doganale. In ogni caso, essa contesta che questa lavorazione possa pregiudicare l'imposizione doganale all'estero. G. La risposta della DGD data del 17 giugno successivo. Essa chiede che il ricorso interposto venga respinto, sottolineando che – così come confezionate – le buste non lascerebbero trasparire il loro contenuto, a pregiudizio delle autorità fiscali estere. La ricorrente si è espressa il 23 giugno 2009 sulle osservazioni della DGD, contestandole. H. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno anch'essi ripresi, per quanto necessario, nei consideranti in diritto del presente giudizio. Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale amministrativo federale è competente per statuire sul presente gravame in virtù degli artt. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32). Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021).
A2015/2009 Pagina 4 1.2. Il ricorso 27 marzo 2009 è stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). L'atto impugnato è una decisione su ricorso della DGD del 2 marzo 2009 mediante la quale è stata confermata alla ricorrente la revoca dell'autorizzazione per il traffico di sigarette in un deposito franco doganale pronunciata dalla DCD. Dato è quindi anche l'interesse a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). 1.3. La ricorrente è una ditta con sede a Y._______ e succursale a Z.. Viene citata come "A., Z.", sia nella decisione 2 marzo 2009, sia nel ricorso 27 marzo 2009. Una succursale non ha la personalità giuridica che gli permetterebbe di agire come tale in giustizia. In ogni caso, in concreto appare che è stata la società anonima, e non la succursale, ad essere coinvolta nella procedura e ad agire. A questo punto si pone dunque una problematica di rappresentanza della società A., visto che la procura è firmata – apparentemente – da una persona che ha il diritto di agire soltanto per la succursale, cioè C., direttrice con firma individuale. Tuttavia, in casu si può ritenere che i poteri di rappresentanza della succursale derivino dalle circostanze (cfr. decisione del Tribunale federale 4A.3/2003 del 28 novembre 2003 [parzialmente pubblicata con DTF 130 III 58] consid. 1.2, DTF 120 III 11 consid. 1a in fine; decisione del Tribunale amministrativo federale A1521/2006 del 5 giugno 2007 consid. 2.1), di modo che la stessa risulta legittimata a ricorrere per conto della società anonima. In tali circostanze, la destinataria della presente decisione è la A., rappresentata dalla succursale B._______. Per quanto precede, il ricorso è ricevibile in ordine e dev'essere esaminato nel merito. 1.4. Giusta l'art. 132 cpv. 1 LD (a contrario), l'esame del merito della presente fattispecie è sottoposto alla legge federale del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD, RS 631.0) e non alla vecchia legge federale del 1° ottobre 1925 sulle dogane (vLD, RU 42 4009 e CS 6 475), ciò che la ricorrente non contesta. Infatti, si deve notare che la procedura di revocazione dell'autorizzazione è stata aperta il 19 settembre 2008, cioè dopo l'entrata in vigore della suddetta legge il 1° maggio 2007. 1.5. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai
A2015/2009 Pagina 5 motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2, PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3. ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate oppure dagli atti risultano indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, cifra 677). 2. 2.1. Secondo l'art. 65 cpv. 1 LD, le merci che vengono immagazzinate in un deposito franco doganale devono essere dichiarate a tal fine all'ufficio doganale competente ed essere immesse nel deposito franco doganale. Secondo il cpv. 3, spetta al Consiglio federale stabilire le condizioni alle quali le merci depositate in un deposito franco doganale possono essere sottoposte a lavorazione. 2.1.1. Il concetto di lavorazione non è definito nella legge. Nondimeno, esso è stato precisato dal Consiglio federale, in virtù della competenza d'esecuzione che gli spetta (cfr. ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2 ed., Berna 2006, n. 1550). Secondo la delega di competenza di cui all'art. 65 cpv. 3 LD, il Consiglio federale ha infatti fissato, nella stessa Ordinanza, le condizioni alle quali le merci depositate in un deposito franco doganale possono essere sottoposte a lavorazione. Giusta l'art. 180 cpv. 1 OD sono ammesse le lavorazioni, che servono al mantenimento della merce durante il suo deposito, come pure l'ispezione, l'esame, il cambio d'imballaggio, la suddivisione, la cernita, l'eliminazione dell'imballaggio esterno e il prelievo di modelli e campioni. Giusta l'art. 180 cpv. 2 OD, in casi motivati la Direzione generale delle dogane può autorizzare lavorazioni e miglioramenti più estesi ai sensi dell'art. 40 lett. b e d OD (cfr. SIMEON L. PROBST in: Martin Kocher/Diego Clavadetscher, Zollgesetz, Berna 2009, n. 11 ad art. 65 LD, pag. 414). Secondo l'art. 40 lett. b OD, s'intende per lavorazione il trattamento che non modifica la merce nelle sue caratteristiche proprie, segnatamente anche il riempimento, l'imballaggio, il montaggio, l'assemblaggio o l'incasso. All'art. 181 cpv. 2 OD, il Consiglio federale ha altresì stabilito che l'amministrazione delle dogane può vietare la lavorazione e il
A2015/2009 Pagina 6 miglioramento di merci che potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale regolare in Svizzera e all'estero (cfr. PROBST, op. cit., n. 16 ad art. 65 LD, pag. 415). Il rapporto tra le due disposizioni non è ambivalente: appare logicamente che l'art. 181 cpv. 2 OD ha vocazione ad applicarsi a tutte le lavorazioni alle quali si riferisce l'art. 180 OD. 2.1.2. Nella misura in cui il Tribunale amministrativo federale esamina le disposizioni della OD, esso deve limitarsi a verificare se dette disposizioni rimangono nel quadro della delega di competenze o, se per altre ragioni, esse appaiono contrarie alla legge o al diritto costituzionale (cfr. DTF 131 II 562 consid. 3.2, DTF 130 I 26 consid. 2.2.1, DTF 128 IV 177 consid. 2.1; decisione del Tribunale amministrativo federale A559/2011 del 1° novembre 2011 consid. 3.2). A questo punto si deve rilevare che l'art. 65 cpv. 3 LD contiene una delega di competenza che va al di là delle semplici disposizioni d'esecuzione. Il Consiglio federale, disciplinando agli artt. 180 e 181 OD le condizioni alle quali le merci depositate in un deposito franco doganale possono essere sottoposte a lavorazione, non ha tuttavia generato nessuna disposizione contenente norme di diritto ai sensi dell'art. 164 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101; cfr. Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge sulle dogane del 15 dicembre 2003 in FF 2004 485 segg., 594 n. 7.2 "Delega di competenze legislative"). Il legislatore ha lasciato al Consiglio federale un largo margine di apprezzamento, che il Tribunale statuente deve rispettare giusta l'art. 190 Cost. (cfr. DTF 127 II 238 consid. 8a; decisione del Tribunale amministrativo federale A559/2011 del 1° novembre 2011 consid. 3.2). L'art. 181 cpv. 2 OD non va oltre la delega prevista nella legge (cfr. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n. 1554 segg.). La competenza formulata nell'art. 65 cpv. 3 LD lascia spazio a molteplici possibilità. In virtù della competenza delegata, il Consiglio federale ha la facoltà di autorizzare certi tipi di lavorazioni ed anche di vietarne altri, dal momento che si svolgono in un deposito franco doganale. Né la legge né la Costituzione federale offrono garanzie su questo punto. Per ciò che riguarda la garanzia della libertà economica (art. 27 Cost.) – concretamente la libera scelta della professione, il libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio – appare evidente che la stessa non è rimessa in questione dalle restrizioni previste all'art. 181 cpv. 2 OD. Infatti, non si può concepire una lesione della summenzionata garanzia costituzionale dal momento che nulla impone la scelta del deposito franco doganale. I vantaggi economici potenzialmente legati a questa scelta non costituiscono un diritto costituzionale. In definitiva, non spetta al Tribunale amministrativo federale esaminare l'opportunità dell'art. 181 cpv. 2 OD concepito
A2015/2009 Pagina 7 dall'Consiglio federale, il quale ne assume la responsabilità (cfr. DTF 130 I 26 consid. 2.2.1). 2.2. Nella fattispecie, occorre esaminare se, da un lato, esiste una lavorazione (cfr. consid. 2.2.1 che segue) e, dell'altro, se questa lavorazione è ammissibile alla luce delle disposizioni sopracitate (cfr. consid. 2.2.2 che segue). 2.2.1. La DGD ritiene che la lavorazione consiste per la ricorrente nel togliere le sigarette dai cartoni di trasporto e, ad avvenuta ricezione dell'ordinazione da parte dei clienti, nel condizionamento delle sigarette in imballaggi, cioè buste, sulle quali vengono apposti la dichiarazione doganale, l'etichetta recante l'indirizzo del destinatario, del mittente ed infine termo sigillate (cfr. risposta 17 giugno 2009, pag. 2 punto 2; decisione impugnata, lett. a). Nella decisione 27 ottobre 2008, essa ha anche ritenuto che l'apposizione della dichiarazione doganale (CN 22) e dell'etichetta con l'indirizzo del destinatario su ciascun collo doveva già essere considerata come una lavorazione (cfr. decisione 27 ottobre 2008, pag. 2, atto n°3 dell'incarto della DGD). La ricorrente sostiene invece che le sigarette non fanno l'oggetto di alcuna lavorazione da parte sua. Secondo lei, le sigarette sono già assemblate nelle loro confezioni che non vengono in alcun modo cambiate. Le confezioni non subiscono alcuna manomissione. Non v'è in altri termini alcuna lavorazione né tanto meno alcuna trasformazione in senso giuridico, in quanto le sigarette sono già disposte nei loro involucri originali (stecche) e colà vi rimangono invariate. Le stecche vengono "semplicemente" spedite ai destinatari, per il tramite di buste, con tanto di dicitura inneggiante al contenuto della spedizione (cfr. ricorso, pag. 7). Nonostante il parere contrario della ricorrente, risulta chiaramente che il fatto di togliere le stecche di sigarette dai cartoni di trasporto, di individuarle, di condizionarle in buste e di apporre su queste una etichetta con gli indirizzi del mittente e del destinatario consiste in una lavorazione ai sensi dell'art. 65 cpv. 3 LD. L'art. 180 cpv. 1 OD prevede testualmente che il cambio d'imballaggio, la suddivisione e l'eliminazione dell'imballaggio esterno è considerato una lavorazione. Certo, la merce – cioè le sigarette, o le stecche di sigarette – non è modificata nelle sue caratteristiche proprie. In questo senso, rimane invariata, come addotto dalla ricorrente. Tuttavia, non è indispensabile che sia modificata in tal modo per poter concludere all'esistenza di una lavorazione (cfr. consid. 2.1.1 che precede). In definitiva, poiché nel caso concreto non si tratta unicamente dell'apposizione di un'etichetta, ma anche del disimballaggio
A2015/2009 Pagina 8 e dell'imballaggio della merce in nuove buste, non è necessario esaminare se si potrebbe parlare di lavorazione, anche nel caso in cui si trattasse soltanto dell'apposizione di una etichetta sui colli. Secondo la DGD, anche in questo caso ci sarebbe una lavorazione, visto che questa operazione appare relativa a – o in altri termini ha un legame diretto – con l'imballaggio della merce ai sensi dell'art. 40 OD. In ogni caso, nella presente fattispecie, come visto, questa questione non è determinante. 2.2.2. Essendo stabilito che le sigarette fanno l'oggetto di una lavorazione ai sensi della LD, occorre determinare se questa lavorazione è ammissibile. A questo punto, la DGD ritiene che la lavorazione debba essere vietata in applicazione dell'art. 181 cpv. 2 OD, in quanto essa pregiudicherebbe l'imposizione doganale regolare all'estero. Infatti, secondo lei, le sigarette sono confezionate in buste che non permettono di fare un legame diretto con la merce contenuta. A questo si aggiunge la scelta della modalità d'inoltro (postalettere). Essa ritiene altresì che, visto il crescente flusso di invii postali, questi due fattori utilizzati contemporaneamente renderebbero praticamente impossibile alle amministrazioni doganali il controllo di questi invii (cfr. risposta 17 giugno 2009, pag. 3). A suo avviso, la ricorrente sarebbe perfettamente a conoscenza della quasi impossibilità delle amministrazioni doganali a far fronte al crescente flusso di invii postali. Sarebbe accertato che il commercio relativo alla vendita di sigarette via internet risulta interessante per il consumatore – e dunque per il commerciante – soltanto se le sigarette non vengono sottoposte a imposizione nel paese di destinazione. D'altronde, secondo la DGD, le condizioni generali di vendita della ricorrente offrirebbero all'acquirente la possibilità di rifiutare l'ordinazione qualora "per disgrazia" le dogane estere avessero scoperto la natura delle merci e richiesto il pagamento dei tributi d'entrata (cfr. decisione impugnata, consid. 8). Secondo la ricorrente invece, le autorità del paese di destinazione sarebbero chiaramente allertate sul contenuto dei colli, visto che – sull'etichetta di esportazione – appare chiaramente il tipo di prodotto, il peso, la tariffa doganale. Nessuna manipolazione sarebbe effettuata per mascherare il contenuto. A suo avviso, spetterebbe alle autorità straniere applicare eventuali tariffe o dazi in base alla documentazione ricevuta (cfr. ricorso, pag. 4). L'argomentazione della ricorrente non è dunque quella di dire che l'imposizione doganale all'estero non è pregiudicata, ma soprattutto che spetta alle autorità straniere essere più diligenti. La ricorrente non
A2015/2009 Pagina 9 afferma, e nulla agli atti lo dimostra, che i tributi d'entrata nel paese di destinazione vengano pagati. Del resto, essa non contesta neppure che la sua argomentazione di vendita delle sigarette si basa precisamente sull'assenza dei tributi d'entrata, come risulta dalla decisione impugnata. Il Tribunale statuente considera che le buste nelle quali le sigarette sono confezionate hanno un aspetto (buste) ed una dimensione (adattata ad una sola stecca di sigarette; cfr. allegato n. 1 alla lettera del 2 settembre 2008) che permette di evitare i controlli doganali. È ovvio che il controllo sistematico da parte delle autorità doganali di questo tipo di spedizione è impossibile, visto il loro quantitativo. La ricorrente del resto conferma in un certo modo quest'impossibilità, poiché afferma di non essere stata oggetto di reclami da parte di clienti, a motivo di pagamento delle tasse d'entrate, o di Stati stranieri (cfr. ricorso, pag. 9). Il fatto che la ricorrente faccia apparire il tipo di prodotto (sigarette) sull'etichetta di esportazione dei colli (cfr. ricorso, pag. 4), cioè sulla dichiarazione doganale svizzera CN 22, si rivolge alle autorità doganali svizzere. Detta etichetta, non è concepita per permettere l'imposizione doganale straniera. Nelle circostanze del caso concreto, risulta dunque che le lavorazioni che la ricorrente effettua possono pregiudicare l'imposizione doganale regolare all'estero, ciò che giustifica il divieto di queste lavorazioni, giusta l'art. 181 cpv. 2 OD. Una certezza in merito a detto pregiudizio non è necessaria in quanto questa disposizione trova in ogni caso applicazione, vista la formulazione potestativa utilizzata dal Consiglio federale ("potrebbero pregiudicare l'imposizione doganale"). Di conseguenza, l'autorità inferiore ha correttamente revocato l'autorizzazione concessa alla ricorrente nel 2006, a procedere alla lavorazione di sigarette a partire dal Deposito Franco Doganale di W.. 2.2.3. 2.2.3.1 Certo, la ricorrente spiega che il suo mercato di riferimento è D.________, ma non riesce a convincere quando afferma – senza prova alcuna – che questa nazione esegue controlli efficaci e ha gli strumenti legali e materiali necessari per il blocco di tutte le merci che eccedono i limiti concessi dalle leggi in materia (cfr. lettera della ricorrente del 18 novembre 2008, atto n° 4 dell'incarto della DGD). Il fatto, sottolineato dalla ricorrente, che il suo volume di spedizione non può essere rilevante per una nazione come D. (cfr. lettera summenzionata, pag. 3), non permette di pervenire ad un'altra conclusione. Infatti, le dimensioni del traffico, come pure l'importanza dello stesso per D._______, non hanno alcuna influenza sul ragionamento dello scrivente Tribunale, questi elementi essendo estranei alle disposizioni legali pertinenti.
A2015/2009 Pagina 10 2.2.3.2 La legge postale svizzera o internazionale, o le altre leggi vigenti in Svizzera, che la ricorrente afferma di rispettare – non sono comunque rilevanti (cfr. lettera summenzionata, pag. 4). Per quanto concerne le leggi vigenti nei paesi di destinazione della merce (per lo più D.), niente dimostra, come già detto, che la ricorrente le rispetta (cfr. ricorso, pag. 5). La creazione di posti di lavoro o la situazione vigente in altri paesi (cfr. lettera summenzionata, pag. 4) non possono influire sulla conclusione, queste condizioni non essendo di alcun aiuto alla ricorrente per il rilascio dell'autorizzazione richiesta secondo la legge pertinente. In definitiva, il fascicolo processuale risulta sufficientemente chiaro ed esaustivo. Alle generiche richieste della ricorrente di procedere all'audizione di testi – ovverosia dei funzionari delle dogane, del direttore del Punto Franco di W. e di un funzionario della Posta di W._______ (cfr. ricorso, pag. 5 "prove") – non è stato quindi dato seguito (cfr. DTF 123 II 248 consid. 2a; DTF 122 II 274 consid. 1d). A questo si aggiunge che, dinanzi allo scrivente Tribunale, il diritto di essere sentito è rispettato, nella misura in cui la ricorrente ha avuto la facoltà d'esprimersi per iscritto (cfr. Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] vol. 66 pag. 70 seg.; decisioni del Tribunale federale 2A.245/2001 del 22 ottobre 2001 consid. 2 e 2A.327/1999 del 9 maggio 2000 consid. 4b; decisioni del Tribunale amministrativo federale A6120/2008 del 18 maggio 2010 consid. 8.2 e A1360/2006 del 1° marzo 2007 consid. 3.2.2). Alla ricorrente non è dunque concesso di esigere il proprio interrogatorio, visto ch'essa ha avuto la facoltà d'esprimersi, esponendo pienamente i propri argomenti per iscritto, ciò che ha fatto ancora, spontaneamente, nella sua replica 23 giugno 2009, nonché che la procedura dinanzi al Tribunale statuente è normalmente scritta (cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, n. m. 3.86). 2.2.3.3 Infine, la ricorrente si richiama al principio della proporzionalità che dovrebbe secondo lei – nel caso della revoca di un atto amministrativo come la suddetta autorizzazione – condurre a far prevalere il suo interesse privato, rispettivamente l'interesse alla sicurezza giuridica, sull'interesse pubblico, rispettivamente l'interesse all'attuazione del principio della legalità (cfr. ricorso, pag. 10 seg.). Il principio della proporzionalità – ancorato all'art. 5 cpv. 2 Cost. – è rispettato quando la misura ordinata è idonea a realizzare lo scopo d'interesse pubblico previsto dalla legge; quando è necessaria per giungere allo scopo perseguito; infine, quando tra le varie misure possibili al raggiungimento di detto scopo, essa risulta essere quella che tutela al
A2015/2009 Pagina 11 meglio gli interessi di terzi (cfr. ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 581, con riferimenti alla giurisprudenza del Tribunale federale). Il principio della proporzionalità di cui all''art. 5 cpv. 2 Cost. esige che vi sia un rapporto ragionevole tra lo scopo d'interesse pubblico perseguito ed il mezzo usato per raggiungerlo. Detto principio viene suddiviso in tre regole, ossia la regola dell'idoneità, quella della necessità e quella della proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 135 I 233 consid. 3.1; DTF 130 II 425 consid. 5.2; DTF 124 I 40 consid. 3e). Secondo la regola dell'idoneità, la misura deve essere atta a realizzare lo scopo d'interesse pubblico perseguito (cfr. DTF 128 I 295 consid. 5b/cc). La regola della necessità impone invece che la misura sia necessaria a raggiungere lo scopo d'interesse pubblico perseguito; in questo caso, l'autorità dovrà imporre la misura che meglio tiene conto dei contrapposti interessi (cfr. DTF 130 II 425, consid. 5.2). Infine, la proporzionalità in senso stretto impone che la misura amministrativa sia in un rapporto ragionevole con il sacrificio imposto all'amministrato. Si deve quindi procedere alla ponderazione degli interessi che qui concretamente si oppongono. Certo, in casu, si potrebbe sostenere che l'art. 181 cpv. 2 OD lascia una certa libertà di valutazione all'Amministrazione delle dogane, nel senso che essa può vietare la lavorazione, e non è costretta a farlo, se questa lavorazione potrebbe pregiudicare l'imposizione doganale regolare all'estero. Tuttavia, quest'interpretazione non si impone evidentemente, poiché l'autorità doganale deve rispettare il principio della parità di trattamento e nulla segnala ch'essa applichi una pratica permissiva nei confronti di altre persone che si trovano nella medesima situazione di quella della ricorrente. Al contrario, lo scrivente Tribunale è a conoscenza di almeno un caso – che gli è stato deferito – dove l'Amministrazione delle dogane è anche intervenuta nel senso di un divieto. In ogni caso, alla luce degli elementi che caratterizzano il principio della proporzionalità, risulta che suddetto principio non potrebbe comunque giustificare nel caso concreto un'eventuale tolleranza da parte dell'autorità inferiore. Appare chiaro che le regole dell'idoneità e della necessità sono adempiute, ciò che la ricorrente non contesta. Nella misura in cui si tratta della proporzionalità in senso stretto, si deve notare che l'interesse privato della ricorrente, ch'essa definisce – senza tuttavia quantificarlo – in termini di energie e denari investiti in virtù dell'autorizzazione rilasciata nel 2003, non prevale sull'interesse pubblico perseguito dall'art. 181 cpv. 2 OD e sulla parità di trattamento che comanda di non fare beneficiare la ricorrente di un trattamento di favore. Inoltre, la ricorrente perde di vista che ha beneficiato di un'estensione
A2015/2009 Pagina 12 dell'autorizzazione concessa nel 2003, nonostante l'illegalità della situazione così tollerata, durante due anni, cioè fino al 30 aprile 2009. L'art. 132 cpv. 2 LD, a titolo di disposizione transitoria, prevede che le autorizzazioni e gli accordi esistenti al momento dell'entrata in vigore della LD rimangono validi per un periodo massimo di due anni. La ricorrente ha di conseguenza beneficiato della durata massima prevista da questa disposizione, tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo diritto doganale il 1° maggio 2007, e non può dunque sostenere, a questo proposito, che il principio della proporzionalità sia stato violato. 2.2.3.4 Riassumendo, le censure della ricorrente si sono rivelate inconsistenti. Ne discende che il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. 3. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TSTAF; RS 173.320.2]). Nella presente fattispecie, esse vengono stabilite in fr. 2'000. (art. 4 TSTAF), importo che verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato pari a fr. 2'000.. Alla ricorrente non vengono assegnate ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA).
A2015/2009 Pagina 13 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di Fr. 2'000. sono poste a carico della ricorrente. Tale importo verrà integralmente compensato con l'anticipo da lei versato pari a Fr. 2'000.. 3. Non vengono assegnate ripetibili. 4. Comunicazione a: – La ricorrente (atto giudiziario), – L'autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario). Il presidente del collegio:La cancelliera: Markus MetzSara Friedli Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: