B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Il TF non è entrato nel merito del ricorso con decisione del 24.12.2021 (2C_1031/2021)
Corte I A-1761/2021
S e n t e n z a d e l 2 d i c e m b r e 2 0 2 1 Composizione
Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Raphaël Gani, Emilia Antonioni Luftensteiner, cancelliera Sara Pifferi.
Parti
A._______, patrocinato dall’avv. Rosa Maria Cappa, ricorrente,
contro
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Servizio per lo scambio d’informazione in materia fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
assistenza amministrativa (CDI CH-FR).
A-1761/2021 Pagina 2 Fatti: A. A.a L’11 maggio 2016 la « Direction générale des finances publiques fran- çaise » (di seguito: DGFP o autorità richiedente francese), ha presentato una domanda di assistenza amministrativa dinanzi all’Amministrazione fe- derale delle contribuzioni (AFC), fondata sull’art. 28 della Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica France- se, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l’evasione fiscale (RS 0.672.934.91; di seguito: CDI CH-FR), nonché sull’Accordo del 25 giu- gno 2014 che modifica il protocollo addizionale alla CDI CH-FR (RU 2016 1195; di seguito: Accordo 2014; pubblicato in parte sotto RS 0.672.934.91). A.b Nella sua domanda, la DGFP ha dichiarato che un’indagine della procura di Bochum e delle perquisizioni presso le succursali tedesche della banca UBS nel maggio 2012 e nel luglio 2013 avevano portato al seque- stro di dati relativi a contribuenti francesi legati a conti aperti presso la banca UBS (Switzerland) AG (di seguito: UBS). L’autorità richiedente francese ha precisato di aver chiesto all’amministrazione fiscale tedesca, con lettera del 20 aprile 2015, di fornirle queste informazioni sulla base della Direttiva n. 2011/16/UE. Il 3 luglio 2015, le autorità fiscali tedesche le avrebbero inviato i seguenti documenti: una lista « A » contenente 1'130 conti bancari con identificazione precisa dei contribuenti, tutti con un codice « domizil » francese; una lista « B » relativa al 2006 e una lista « C » relativa al 2008, entrambe contenenti riferimenti a conti bancari legati a persone registrate con un codice « domizil » francese. Queste due liste rappresentavano un totale di oltre 45'161 numeri di conto diversi. L’autorità richiedente francese ha indicato che, per quanto riguarda la lista A, le ricerche effettuate dalle autorità fiscali francesi hanno permesso di dimostrare che la quasi totalità (97%) delle persone interessate erano residenti fiscali francesi. Inoltre, una prima serie di controlli su questa lista, riguardante un terzo dei conti in essa contenuti, ha permesso di dimostrare l’affidabilità di questa lista e l’esistenza di una frode. Per quanto riguarda i conti bancari anonimi (liste B e C), l’autorità richiedente francese ha indi- cato di aver confrontato queste liste con: i) i dati (numeri di conto) ricevuti dalle autorità fiscali svizzere nel quadro dell’accordo bilaterale tra l’Unione europea e la Svizzera sulla fiscalità del risparmio; ii) i numeri di conto dei contribuenti che hanno regolarizzato la loro situazione presso le autorità fiscali francesi e; iii) le informazioni già ottenute nel quadro dell’assistenza
A-1761/2021 Pagina 3 amministrativa con la Svizzera. Essa ha aggiunto che i trattamenti effettuati hanno permesso d’identificare 4'782 numeri di conti elencati nelle liste B e C, effettivamente legati a residenti fiscali francesi. L’autorità richiedente francese ha precisato che, tenuto conto del contesto di cui sopra, esisteva un’elevata probabilità che una parte dei conti non identificati nelle liste B e C (cioè precisamente 40'379 conti bancari) non fosse stata dichiarata dai presunti contribuenti francesi. La DGFP ha indicato che l’identificazione delle persone legate ai conti bancari non iden- tificati nelle liste B e C era essenziale per verificare se i presunti contri- buenti francesi avevano adempiuto ai loro obblighi fiscali. A.c Sulla base di questi fatti, l’autorità richiedente francese ha rivolto all’AFC le seguenti domande, riguardanti gli anni dal 2010 al 2014 per l’imposta sul reddito e gli anni dal 2010 al 2015 per l’imposta di solidarietà sulla sostanza [il testo che segue corrisponde alla trascrizione del cap. 6, pag. 4 della domanda di assistenza dell’11 maggio 2016]: Veuillez indiquer, pour chaque compte listé en annexe : a) Les noms/prénoms, dates de naissance et adresse la plus actuelle disponible dans la documentation bancaire de i) son/ses titulaire(s), ii) son/ses ayant(s) droit économique(s) selon le formulaire A, iii) toute autre personne venant aux droits et obligations de ces deux derniers. b) Les soldes au 01/01/2010, 01/01/2011, 01/01/2012, 01/01/2013, 01/01/2014 et 01/01/2015. B. B.a Con decreto di edizione del 10 giugno 2016, l’AFC ha chiesto alla banca UBS di fornire i documenti e le informazioni richieste, invitandola altresì ad informare le persone interessate e legittimate a ricorrere in merito all’avvio della procedura di assistenza amministrativa. B.b L’AFC ha altresì informato le persone interessate e legittimate a ricorrere in merito all’avvio della procedura di assistenza amministrativa e agli elementi essenziali della domanda mediante pubblicazione nel Foglio federale del 26 luglio 2016. C. La banca UBS ha trasmesso le informazioni richieste all’AFC, mediante consegne parziali nel periodo dal 24 giugno 2016 al 28 luglio 2017.
A-1761/2021 Pagina 4 D. L’AFC ha trasmesso al signor A._______ – per il tramite del suo patrocinatore – l’integralità degli atti dell’incarto in data 20 settembre 2016, 15 maggio 2017, 27 luglio 2017 e 10 luglio 2020. E. A seguito di un incontro del 22 giugno 2017 tra l’autorità richiedente fran- cese e l’autorità competente svizzera – avviato con lettera 23 agosto 2016 della banca UBS che informava l’AFC della sussistenza di seri timori che l’autorità richiedente francese non rispettasse il principio di specialità – l’AFC ha preteso dall’autorità richiedente francese la garanzia che le infor- mazioni trasmesse sarebbero state comunicate solo alle persone e alle autorità menzionate nell’art. 28 par. 2 CDI CH-FR e utilizzate solo per gli scopi ivi elencati. L’AFC ha ricevuto queste garanzie in uno scambio di lettere dell’11 luglio 2017 (accordo amichevole) e con lettera della DFPG dello stesso giorno (cfr. DTF 146 II 150, fatti sub lett. B.c; sentenze del TAF A-3045/2020, A-3047/2020 e A-3048/2020, tutte del 29 marzo 2021 consid. 1.4.3 [il TF ha dichiarato inammissibili i ricorsi contro dette senten- ze: 2C_316/2021, 2C_319/2021 e 2C_320/2021 tutte del 30 aprile 2021] nonché A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 e A-1563/2018 del 3 agosto 2020, fatti sub lett. E; decisione finale dell’AFC, pagg. 27 segg.). F. F.a Il 9 febbraio 2018, l’AFC ha emanato otto decisioni finali nei confronti di alcune persone interessate – tra cui la banca UBS, alla quale il Tribunale amministrativo federale ha riconosciuta la qualità di parte con sentenza A-4974/2016 del 25 ottobre 2016 – concedendo l’assistenza amministra- tiva all’autorità richiedente francese. F.b Il 9 marzo 2018 la banca UBS ha impugnato le suddette decisioni finali dinanzi al Tribunale amministrativo federale, postulando il loro annulla- mento, come pure l’annullamento del decreto di edizione dell’AFC inviatole il 10 giugno 2016 (cfr. fatti, sub lett. B.a). Con sentenza A-1488/2018 del 30 luglio 2018, il Tribunale amministrativo federale ha accolto questi ricorsi per quanto ammissibili e annullato le decisioni finali del 9 febbraio 2018 nonché il decreto di edizione del 10 giugno 2016 dell’AFC. F.c Avverso la predetta sentenza, l’AFC ha inoltrato ricorso 10 agosto 2018 dinanzi al Tribunale federale. Con sentenza 2C_653/2018 del 26 luglio 2019, pubblicata quale DTF 146 II 150, il Tribunale federale ha accolto il ricorso dell’AFC e annullato la predetta sentenza, confermando così la
A-1761/2021 Pagina 5 validità del decreto di edizione del 10 giugno 2016 e delle decisioni finali del 9 febbraio 2018 dell’AFC. G. A seguito della DTF 146 II 150, l’AFC ha ripreso il trattamento delle proce- dure interessate dalla domanda 11 maggio 2016 della DGFP, preceden- temente sospese in attesa di conoscere la posizione del Tribunale federale. A tal fine, l’AFC ha inviato una lettera informativa alle persone che hanno indicato un indirizzo attuale in Svizzera o un rappresentante in Svizzera autorizzato a ricevere le notifiche, nella quale ha comunicato loro le informazioni che intendeva trasmettere all’autorità richiedente francese e concesso loro un termine di 10 giorni per prendere posizione per iscritto. Su richiesta, l’AFC ha concesso l’accesso all’incarto. H. Con scritto 10 agosto 2020, il signor A._______ – per il tramite del suo patrocinatore – si è opposto alla concessione dell’assistenza amministrativa, nonché alla trasmissione all’autorità richiedente francese delle informazioni e/o documenti che lo concernono. I. Con decisione finale del 15 marzo 2021, notificata al signor A._______ – per il tramite del suo patrocinatore – quale persona interessata, l’AFC ha concesso l’assistenza amministrativa all’autorità richiedente francese. J. J.a Avverso la predetta decisione finale, il signor A._______ (di seguito: ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – ha interposto ricorso 15 aprile 2021 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Protestando tasse, spese e ripetibili, egli postula in via principale il suo annullamento e che all’autorità richiedente francese non venga accordata alcuna assisten- za amministrativa né trasmesso alcun documento e/o informazione relativi alla relazione bancaria presso la banca UBS, di cui egli è il titolare. In via subordinata – sempre protestando tasse, spese e ripetibili – il ricorrente postula il suo annullamento e che gli atti vengano rinviati all’AFC affinché quest’ultima pronunci una nuova decisione finale, previa richiesta alla DGFP di accertare di nuovo e in maniera completa, ai sensi dei consi- derandi, la fattispecie soggiacente alla sua domanda 11 maggio 2016. J.b Con risposta 14 giugno 2021, l’AFC (di seguito: autorità inferiore) ha postulato la reiezione del ricorso.
A-1761/2021 Pagina 6 K. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto: 1. 1.1 Giusta l’art. 31 LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA. In particolare, le decisioni pronunciate dall’AFC nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazio- nale in materia fiscale ai sensi delle convenzioni di doppia imposizione – in casu la CDI CH-FR – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. art. 33 lett. d LTAF; art. 5 cpv. 1 della legge federale del 28 settembre 2012 sull’assistenza amministrativa internazio- nale in materia fiscale [LAAF, RS 651.1] e art. 17 cpv. 3 LAAF). Per quanto concerne il diritto interno, l’assistenza amministrativa interna- zionale in materia fiscale è retta dalla LAAF, in vigore dal 1° febbraio 2013 (RU 2013 231). Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della conven- zione applicabile nel singolo caso (cfr. art. 1 cpv. 2 LAAF), in concreto della CDI CH-FR. Presentata l’11 maggio 2016, la domanda di assistenza litigiosa rientra nel campo di applicazione di detta legge (cfr. art. 24 LAAF a contrario). Per il rimanente, la procedura di ricorso è retta dalle disposizioni generali della procedura federale, su riserva di disposizioni specifiche della LAAF (cfr. art. 19 cpv. 5 LAAF; art. 37 LTAF). 1.2 Il ricorso è stato interposto nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (cfr. art. 50 cpv. 1 PA e art. 52 PA). Pacifica è la legittimazione ricorsuale del ricorrente (cfr. art. 48 PA; art. 19 cpv. 2 LAAF). Il ricorso è ricevibile in ordine e va pertanto esaminato nel merito. 1.3 Il ricorso ha effetto sospensivo ex lege (cfr. art. 19 cpv. 3 LAAF). L’eventuale trasmissione di informazioni da parte dell’autorità inferiore non può intervenire che alla crescita in giudicato della decisione di rigetto del ricorso (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.3 con rinvii). 1.4 1.4.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b PA) nonché
A-1761/2021 Pagina 7 l’inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.149). 1.4.2 Di principio, il Tribunale amministrativo federale dispone del pieno potere di cognizione (cfr. art. 49 PA). Determina i fatti e applica il diritto d’ufficio (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Nondimeno, esso si limita – di principio – alle censure sollevate ed esamina altri punti solo nella misura in cui gli argomenti delle parti o l’incarto lo richiedano (cfr. DTF 122 V 157 con- sid. 1a; 121 V 204 consid. 6c). 1.4.3 Tuttavia, quando il Tribunale federale accoglie un ricorso e rinvia la causa all’autorità precedente secondo l’art. 107 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), l’autorità alla quale è rinviata la causa è limitata nella sua cognizione dalla motivazione della sentenza di rinvio, nel senso che è vincolata da ciò che è già stato deciso dal Tribunale federale (cfr. DTF 133 III 201 consid. 4.2 [giurispru- denza tutt’ora valida sotto l’egida della LTF]; 135 III 334 considd. 2 e 2.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 con- sid. 1.4.3). Nel caso concreto, l’autorità inferiore ha emesso otto decisioni finali il 9 febbraio 2018 (cfr. fatti, sub lett. F.a). Dette decisioni finali sono state impugnate dinanzi al Tribunale federale, che ha dichiarato ammissi- bile la domanda di assistenza amministrativa dell’11 maggio 2016 presen- tata dalla Francia – qualificata di « domanda collettiva » (cfr. al riguardo, consid. 3.1 del presente giudizio) – in una sentenza di principio pronunciata in pubblica udienza il 26 luglio 2019 (cfr. DTF 146 II 150; cfr. fatti, sub lett. F.c). Vista la sentenza del Tribunale federale, la cognizione del Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) è limitata dalla mo- tivazione di questa sentenza, così come lo sarebbe stata da una sentenza di rinvio, nel senso che è vincolato da ciò che è già stato deciso definitiva- mente dal Tribunale federale. In altre parole, il Tribunale deve basarsi sui considerandi della DTF 146 II 150 e non può discostarsi dalle argoment- azioni giuridiche del Tribunale federale su tutti i punti sui quali quest’ultimo si è pronunciato, cosicché l’unico margine di manovra che il Tribunale con- serva riguarda le questioni lasciate aperte dalla sentenza del Tribunale federale e le conseguenze che ne derivano (cfr. [tra le tante] citata sen- tenza del TAF A-5662/2020 consid. 1.4.5 con rinvii). 1.5 1.5.1 Il ricorrente censura innanzitutto una grave violazione del suo diritto di essere sentito in correlazione con la motivazione della decisione impu- gnata, dal momento che l’autorità inferiore non avrebbe considerato, nep- pure marginalmente, gli argomenti e le censure da lui sollevate nella sua
A-1761/2021 Pagina 8 presa di posizione del 10 agosto 2020 (cfr. ricorso 15 aprile 2021, segna- tamente punti 23, 29, 35, 36 e 46). Tale censura di natura formale va qui esaminata prioritariamente dal Tribunale, considerato come la violazione del diritto di essere sentito può, di principio, comportare l’annullamento della decisione impugnata, indipen- dentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2; DTAF 2009/36 consid. 7). 1.5.2 1.5.2.1 Il diritto di essere sentito, sancito a livello costituzionale dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e a livello procedurale dall’art. 34 PA, implica in particolare il dovere per l’autorità di motivare in maniera chiara la sua decisione, ovvero in modo che il destinatario possa comprendere le ragioni della medesima e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa e che l’autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo (cfr. DTF 142 II 49 consid. 9.2; 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 439 consid. 3.3). È quindi sufficiente che l’autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell’altro sul giudizio di merito. L’autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 143 III 65 consid. 5.2; 142 IV 249 consid. 1.3.1; [tra le tante] sen- tenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.5.2.1). 1.5.2.2 Il diritto di far amministrare le prove costituisce anch’esso un aspetto del diritto di essere sentito. Esso presuppone che il fatto da provare sia rilevante, che il mezzo probatorio proposto sia necessario per consta- tarlo e che la domanda sia formulata nelle forme e nei termini prescritti. Conformemente all’art. 33 cpv. 1 PA, l’autorità ammette dunque i mezzi di prova offerti dalla parte se risultano idonei a chiarire i fatti. Questa garanzia costituzionale permette all’autorità di porre un termine all’istruzione, allor- quando le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria con- vinzione e che essa, procedendo in modo non arbitrario ad un apprezza- mento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione. L’autorità può dunque rinunciare all’amministrazione di certe prove proposte senza violare il diritto di essere sentito delle parti (cfr. DTF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; [tra le tante] sentenze del TAF A-2845/2020 del 19 luglio 2021 consid. 2.3 con rinvii; A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.5.2.2). 1.5.2.3 Nell’ambito dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, l’informazione delle persone legittimate a ricorrere prevista dalla
A-1761/2021 Pagina 9 LAAF (cfr. art. 14 LAAF) nonché il diritto di partecipazione ed esame degli atti (cfr. art. 15 LAAF) concretizzano il diritto di essere sentito (cfr. sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.5.2.3). 1.5.2.4 A titolo eccezionale, la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall’autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d’esame della giurisdi- zione competente non è più ristretto di quello dell’istanza inferiore (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 187 consid. 2.2). Tale riparazione deve tutta- via rimanere l’eccezione ed è ammissibile, di principio, solo nel caso di una violazione non particolarmente grave dei diritti procedurali della parte lesa. Ciò sancito, una tale riparazione può altresì giustificarsi, anche in presenza di una violazione grave, qualora l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa all’autorità inferiore costituiscano una mera formalità e conducano ad un inutile prolungamento della procedura incompatibile con l’interesse delle parti ad una risoluzione celere della vertenza (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 138 I 97 consid. 4.1.6.1; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 1.5.3). 1.5.3 In concreto, circa la censura della violazione del diritto di essere sentito in rapporto alla motivazione generica/standardizzata delle decisioni finali dell’autorità inferiore in correlazione alla domanda di assistenza am- ministrativa francese dell’11 maggio 2016, il Tribunale si è già pronunciato nell’ambito della sentenza di principio A-5662/2020 del 10 maggio 2021 (consid. 1.5.4), giungendo alla conclusione che la stessa è conforme alle esigenze di motivazione poste dal diritto di essere sentito e appare giustifi- cata nel contesto di un’amministrazione che emana decisioni di massa, come nel caso delle procedure di assistenza amministrativa. Nella misura in cui detta sentenza è cresciuta in giudicato – il Tribunale federale non essendo entrato nel merito al riguardo (cfr. sentenza del TF 2C_435/2021 del 2 giugno 2021) – il Tribunale non ha qui motivo di discostarsene. Per quanto qui necessario, il Tribunale osserva – analogamente a quanto ritenuto nell’ambito della causa A-5662/2020 – che se è vero che nella decisione impugnata l’autorità inferiore espone in maniera standardizzata, senza riferimento esplicito alla presa di posizione del ricorrente, i motivi per i quali essa ritiene che le informazioni vadano trasmesse all’autorità richie- dente francese, rispettivamente in motivi per cui la domanda di assistenza amministrativa francese vada accolta, vero è anche che tale motivazione standardizzata non pregiudica tuttavia il suo diritto di essere sentito. Nonostante l’uso di paragrafi standardizzati – il cui uso appare giustificato
A-1761/2021 Pagina 10 nel contesto di un’amministrazione che emana decisioni di massa – gli argomenti giuridici esposti dall’autorità inferiore nella decisione impugnata risultano chiari e permettono di comprendere le ragioni per cui le censure sollevate dal ricorrente con scritto 10 agosto 2020 non sono state da lei considerare come decisive. Nella fattispecie, tale è segnatamente il caso per gli argomenti che rispondono alle censure circa la sospetta prove- nienza illecita dei dati (le liste) all’origine della domanda e la questione ine- rente alla necessità di un ulteriore accesso agli atti per chiarire la loro pro- venienza (cfr. decisione impugnata, consid. 6), il mancato adempimento dei requisiti formali alla base dell’ammissibilità della domanda (cfr. decisio- ne impugnata, consid. 3), l’assenza di rilevanza verosimile e la violazione del divieto della fishing expedition (cfr. decisione impugnata, consid. 4), nonché il mancato rispetto del principio della sussidiarietà e della specialità (cfr. decisione impugnata, considd. 7 e 8), ecc. Lo stesso vale in particolare per la censura relativa alla pertinenza legale del criterio del codice domicilio « 111 » francese nelle liste della banca UBS, tenuto conto che il ricorrente aveva il suo domicilio fiscale in Svizzera e non in Francia durante il periodo fiscale interessato. L’autorità inferiore ha infatti spiegato perché detto crite- rio va considerato attendibile e permette di fondare la rilevanza verosimile delle informazioni richieste (cfr. decisione impugnata, consid. 4.6). In altri termini, da un esame della decisione impugnata, risulta che la stessa è sufficientemente motivata affinché il ricorrente possa comprenderne la portata e contestarla con cognizione di causa, così come richiesto dal dirit- to di essere sentito (cfr. consid. 1.5.2.1 del presente giudizio), ciò che peraltro egli ha fatto. Con ricorso 15 aprile 2021, il ricorrente ha potuto infatti contestare pienamente in questa sede detta decisione, indicando i motivi per cui ritiene la domanda di assistenza amministrativa francese come inammissibile, rispettivamente perché i suoi dati non dovrebbero essere trasmessi all’autorità richiedente francese. Anche ad avere ancora dubbi al riguardo, ogni eventuale violazione del suo diritto di essere sentito in rapporto alla motivazione standardizzata della decisione impugnata – ciò che, come visto, non è tuttavia qui il caso – va comunque considerata come sanata in questa sede (cfr. consid. 1.5.2.4 del presente giudizio), dal momento che il ricorrente ha potuto esporre nuova- mente le sue censure e che il Tribunale entrerà nel loro merito, per quanto necessario, nel contesto del presente giudizio. Visto quanto precede, detta censura va pertanto respinta.
A-1761/2021 Pagina 11 2. 2.1 2.1.1 L’assistenza amministrativa con la Francia è retta dall’art. 28 CDI CH- FR, fondato sul Modello di convenzione dell’Organizzazione per la coope- razione e lo sviluppo economico (OCSE; di seguito: MC OCSE), e dal n. XI del Protocollo addizionale alla CDI CH-FR (di seguito: Protocollo addizio- nale; anch’esso pubblicato sotto RS 0672.934.91). Dette disposizioni, risul- tanti dall’Accordo aggiuntivo del 27 agosto 2009 alla CDI CH-FR (RU 2010 5683; di seguito: Accordo aggiuntivo), si applicano alla presente domanda (cfr. art. 11 par. 3 dell’Accordo aggiuntivo; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.1.1). L’art. 28 CDI CH-FR, nel suo nuovo tenore, trova applicazione per quelle domande di scambio di informazioni concernenti qualsiasi anno civile o esercizio a partire dal 1° gennaio 2010 (cfr. art. 11 par. 3 dell’Accordo aggiuntivo). La giurisprudenza ammette a tale titolo che lo stato della sostanza di un conto all’ultimo giorno di un anno fiscale debba essere trattato allo stesso modo che il primo giorno dell’anno fiscale immedia- tamente successivo (cfr. sentenza del TF 2C_1087/2016 del 31 marzo 2017 consid. 3.4 [in nesso con la CDI CH-FR]; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.1.1). 2.1.2 Il n. XI del Protocollo addizionale è stato modificato dall’Accordo del 25 giugno 2014 che modifica il Protocollo addizionale, entrato in vigore il 30 marzo 2016 (di seguito: Protocollo 2014; FF 2011 3419). Queste modifi- che concernono unicamente i casi nei quali i nomi delle persone interessa- te non sono conosciute dallo Stato richiedente (cfr. sentenza del TAF A-5066/2016 del 17 maggio 2018 consid. 4.1). Tra le modifiche, il n. XI par. 3 del Protocollo addizionale – relativo all'identificazione della persona interessata – è stato modificato dall’art. 1 par. 1 del Protocollo 2014. Prima della sua modifica, questa disposizione richiedeva allo Stato richiedente di fornire il nome e un indirizzo della persona oggetto del controllo o dell’in- chiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’identificazio- ne della persona (data di nascita, stato civile, ecc.). L’attuale versione del n. XI par. 3 lett. a del Protocollo addizionale, così come modificato dall’art. 1 par. 1 del Protocollo 2014, prevede ora che l’identità della perso- na oggetto del controllo o dell’inchiesta può risultare dall’indicazione del nome di questa persona o da qualsiasi altro elemento che ne permetta l’identificazione (circa gli sviluppi del contesto della modifica del n. XI del Protocollo addizionale, cfr. DTF 146 II 150 consid. 5.2.3; sentenze del TAF A-1534/2018, A-1555/2018, A-1562/2018 e A-1563/2018 del 3 agosto 2020 consid. 2.3).
A-1761/2021 Pagina 12 L’art. 2 par. 2 dell’Accordo 2014 prevede che lo stesso è applicabile alle domande di scambio di informazioni concernenti qualsiasi anno civile o esercizio a partire dal 1° gennaio 2010. L’art. 2 par. 3 dell’Accordo 2014 prevede che, nonostante le disposizioni del par. 2, l’art. 1 par. 1 dell’Accor- do 2014 è applicabile alle domande di scambio di informazioni relative a fatti avvenuti a partire dal 1° febbraio 2013. Nella DTF 146 II 150, il Tribu- nale federale ha ritenuto che l’interpretazione dell’art. 2 par. 3 dell’Accor- do 2014 – alla luce del suo scopo, del suo contesto e delle circostanze della sua conclusione – rende ammissibili le domande raggruppate unica- mente per ottenere informazioni relative a periodi a partire dal 1° febbraio 2013 (cfr. DTF 146 II 150 considd. 5.3 segg. e consid. 5.6). Conformemen- te all’art. 2 par. 2 dell’Accordo 2014 e al n. XI par. 3 lett. a del Protocollo addizionale, l’assistenza amministrativa deve tuttavia essere di principio concessa per i periodi a partire dal 1° gennaio 2010 se – come in concreto – viene presentata una domanda collettiva (« Listenersuchen ») in cui le persone interessate possono essere identificate per mezzo di numeri di conto bancari noti (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio, circa qualifica della presente domanda; DTF 146 II 150 consid. 5.6; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.1.2). 2.2 La domanda di assistenza amministrativa deve indicare gli elementi figuranti al n. XI par. 3 del Protocollo addizionale, ovvero: (a) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta, informazione che può risulta- re dall’indicazione del nome di questa persona o da qualsiasi altro elemen- to che ne permetta l’identificazione; (b) il periodo oggetto della domanda; (c) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la loro natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; (d) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richie- ste e, (e) nella misura in cui sono noti, il nome e l’indirizzo delle persone per le quali vi è motivo di ritenere che siano in possesso delle informazioni richieste (il detentore delle informazioni; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.2). 2.3 Espresso all’art. 28 par. 1 CDI CH-FR, il requisito della rilevanza vero- simile delle informazioni – ovvero, la condizione « verosimilmente rile- vante » – per l’applicazione della Convenzione o della legislazione fiscale interna degli stati contraenti è la chiave di volta del sistema di scambio d’informazioni (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.1 con rinvii). Esso ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expedition ») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli
A-1761/2021 Pagina 13 affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Detto requisito è adempiuto allorquando, al momento della formulazione della domanda, esiste una ragionevole probabilità che le informazioni richieste si rilevino pertinenti. Poco importa se, una volta fornita, un’informazione risulti per finire non pertinente (cfr. sentenza del TF 2C_764/2018 del 7 giugno 2019 consid. 5.1). Non spetta allo Stato richiesto rifiutare una domanda di assistenza o la trasmissione d’informazioni, solo perché da lui considerate prive di pertinenza per l’inchiesta o il controllo sottostante. L’apprezza- mento del requisito della rilevanza verosimile delle informazioni richieste è infatti in primo luogo di competenza dello Stato richiedente (cfr. DTF 145 II 112 consid. 2.2.1, 144 II 206 considd. 4.2 e 4.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.3). 2.4 2.4.1 Il principio della buona fede (cfr. art. 7 lett. c LAAF) trova applicazio- ne, quale principio d’interpretazione e d’esecuzione dei trattati, nell’ambito dello scambio d’informazioni ai sensi delle CDI (cfr. DTF 146 II 150 con- sid. 7.1; 143 II 202 consid. 8.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.1). Lo Stato richiesto è dunque vincolato alla fattispecie e alle dichiarazioni presentate nella domanda di assistenza, nella misura in cui quest’ultime non possono essere immediatamente confutate (« sofort entkräftet ») in ragione di errori, lacune o contradizioni manifeste (cfr. DTF 142 II 218 consid. 3.1; [tra le tante] citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 2.4.1). 2.4.2 La buona fede di uno Stato è presunta nelle relazioni internazionali (principio dell’affidamento), ciò che implica, nel presente contesto, che lo Stato richiesto non può, di principio, mettere in dubbio le allegazioni dello Stato richiedente, a meno che sussistano dei seri dubbi. In tal caso, il principio dell’affidamento non si oppone ad una domanda di chiarimento allo Stato richiesto; il rovesciamento della presunzione della buona fede di uno Stato dovendosi in ogni caso fondare su fatti constatati e concreti (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7.1; 143 II 202 considd. 8.7.1 e 8.7.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.2). 2.4.3 Non si entra nel merito di una domanda di assistenza amministrativa se viola il principio della buona fede, « in particolare se si fonda su informa- zioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero » (cfr. art. 7 lett. c LAAF). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa alle do- mande di assistenza fondate sui dati rubati, per reati vanno intesi dei reati effettivamente punibili in Svizzera. Ciò presuppone, oltre all’adempimento delle condizioni oggettive della norma penale svizzera di cui si presume la
A-1761/2021 Pagina 14 violazione, la competenza ratione loci della Svizzera (cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.5.6). L’art. 7 lett. c LAAF mira a concretizzare il principio della buona fede nell’ambito dell’assistenza amministrativa in correlazione con le domande fondate su delle informazioni ottenute mediante reati puniti in Svizzera (cfr. XAVIER OBERSON, La mise en oeuvre par la Suisse de l’art. 26 MC OCDE, in: IFF Forum für Steuerrecht 2012, pag. 17). Nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, la Svizzera può aspettarsi che lo Stato richiedente si comporti in modo corretto nei suoi confronti, in particolare in relazione a situazioni che possono rientrare nell’art. 7 lett. c LAAF, e che rispetti gli impegni assunti in merito alle modalità di applica- zione della CDI interessata. Se questo sia il caso o meno è una questione che deve essere decisa in ogni singolo caso. Fatto salvo il caso in cui lo Stato richiedente acquista dati rubati in Svizzera allo scopo di presentare una domanda di assistenza amministrativa, il principio della buona fede tra gli Stati non è violato per il solo fatto che la domanda di assistenza si basa su dati di origine illecita. Inoltre, il rifiuto di uno Stato di confermare l’origine lecita dei dati che hanno portato alla domanda non è di principio sufficiente a qualificare l’approccio come contrario alla buona fede (cfr. sentenza TF 2C_648/2017 del 17 luglio 2018 consid. 3.4). Peraltro, una domanda viola la fiducia legittima che la Svizzera può riporre nell’impegno preso dallo Stato richiedente, se quest’ultimo fornisce la garanzia (« Zusicherung ») che nessuno dei dati rubati a una banca sul territorio svizzero sarà utiliz- zato nel contesto di una domanda di assistenza amministrativa e presenta comunque una tale domanda, in relazione causale diretta o indiretta con i dati rubati. In tal caso, se si è in presenza di dati provenienti da reati effetti- vamente punibili secondo il diritto svizzero (ai sensi della giurisprudenza; cfr. DTF 143 II 202 consid. 8.5.6), l’art. 7 lett. c LAAF trova applicazione e la Svizzera deve rifiutare l’assistenza (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.4.3). 2.5 2.5.1 La domanda di assistenza amministrativa non deve essere presen- tata unicamente allo scopo di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (« fishing expedition »; DTF 146 II 150 consid. 6.1.2; 144 II 206 consid. 4.2; 143 II 136 consid. 6). Il divieto delle « fishing expeditions » corrisponde al principio della proporzionalità (cfr. art. 5 cpv. 2 Cost.), al quale deve conformarsi ogni domanda di assi- stenza amministrativa (cfr. DTF 139 II 404 consid. 7.2.3). Ciò indicato, non è atteso dallo Stato richiedente che ognuna delle sue richieste conduca necessariamente a una ricerca fruttuosa corrispondente (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.5.1).
A-1761/2021 Pagina 15 2.5.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le domande di assistenza amministrativa che non identificano nominalmente le persone interessate devono essere sottoposte a un esame più attento per escludere la fishing expedition (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 139 II 404 con- sid. 7.2.3 seg.). A tal fine, il Tribunale federale ha elaborato i tre seguenti criteri con riferimento al Commentario OCSE sull’art. 26 MC OCSE (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6.1.3; 143 II 136 consid. 6.1.2):
A-1761/2021 Pagina 16 2.7 2.7.1 Lo Stato richiedente deve altresì rispettare il principio della sussidia- rietà. In assenza di elementi concreti, rispettivamente di seri dubbi al riguardo, non vi è alcuna ragione per rimettere in discussione l’adem- pimento del principio della sussidiarietà, allorquando uno Stato presenta una domanda di assistenza amministrativa, in ogni caso quando lo stesso dichiara di aver sfruttato tutte le fonti d’informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni o di aver agito conformemente alla Convenzione (cfr. DTF 144 II 206 consid. 3.3.2; 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 consid. 7.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.1). 2.7.2 Il principio della sussidiarietà non implica per lo Stato richiedente d’esaurire l’integralità delle fonti di informazione, bensì quelle abituali. Una fonte d’informazione non può più essere considerata come « abituale » se comporta uno sforzo sproporzionato per lo Stato richiedente – rispetto a una domanda di assistenza amministrativa – o se le probabilità di successo sono considerate molto basse (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2). Il principio della sussi- diarietà risulta, di principio, violato, se lo Stato richiedente ha già emanato una decisione sui punti per i quali richiede l’assistenza e non fornisce alcuna spiegazione comprovante ch’esso intende riconsiderare tale deci- sione. Ciò sancito, non è escluso che uno Stato richiedente possa neces- sitare di informazioni in merito ad una procedura già conclusa, ad esempio se ha motivo di pensare che la decisione possa essere oggetto di revisione. In tal caso, la Svizzera è tuttavia in diritto d’aspettarsi una spiegazione al riguardo, affinché sia possibile comprendere ciò che motiva la domanda di assistenza). Il criterio decisivo per la concessione dell’assistenza ammini- strativa rimane la rilevanza verosimile delle informazioni richieste (cfr. al riguardo, consid. 2.3 del presente giudizio; cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.7.2). 2.8 Devono essere rispettate pure le norme procedurali applicabili nello Stato richiedente e nello Stato richiesto. L’AFC dispone tuttavia dei poteri procedurali necessari per imporre alle banche di fornire tutti i documenti richiesti che soddisfano la condizione (cfr. consid. 2.3 del presente giudi- zio) della rilevanza verosimile (cfr. DTF 142 II 161 consid. 4.5.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.8). 2.9 Una domanda di assistenza amministrativa può avere quale scopo quello d’accertare la residenza fiscale di una persona (cfr. DTF 145 II 112
A-1761/2021 Pagina 17 consid. 2.2.2; 142 II 161 consid. 2.2.2). Può succedere che un contribuen- te, considerato dallo Stato richiedente come uno dei suoi residenti fiscali secondo i criteri del suo diritto interno, possa essere considerato come residente fiscale di un altro Stato secondo i criteri del diritto interno di quell’altro Stato. Tuttavia, per costante giurisprudenza, la determinazione della residenza fiscale a livello internazionale è una questione di merito che non deve essere affrontata dallo Stato richiesto allo stadio dell’assistenza amministrativa (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.2.1; 142 II 218 consid. 3.6). Allorquando la persona interessata dalla domanda di assistenza ammini- strativa è considerata da due Stati come uno dei suoi contribuenti, la que- stione della conformità alla Convenzione, in concreto, ai sensi dell’art. 28 par. 1 in fine CDI CH-FR, deve essere valutata alla luce dei criteri applicati dallo Stato richiedente per considerare questa persona come uno dei suoi contribuenti. In questo contesto, il ruolo della Svizzera in quanto Stato richiesto non è quello di statuire lei stessa nell’ambito della procedura di assistenza amministrativa sull’esistenza di un conflitto di residenza, ma si limita a verificare che il criterio di assoggettamento fiscale a cui fa ricorso lo Stato richiedente sia tra quelli previsti dalla disposizione della Conven- zione applicabile alla determinazione della residenza fiscale (cfr. DTF 145 II 112 consid. 3.2; 142 II 161 consid. 2.2.2). Lo Stato richiedente non è tenuto ad aspettare l’esito della controversia sul principio della residenza fiscale, prima di presentare una domanda di assistenza amministrativa, tanto più che la richiesta può anche essere destinata a consolidare la sua posizione sulla residenza fiscale del contribuente interessato. In effetti, in questa fase, lo Stato richiedente chiede specificamente informazioni per determinare se i suoi sospetti sul legame fiscale con il suo territorio della persona interessata dalla richiesta sono fondati. Inoltre, lo Stato richie- dente deve poter fare una richiesta anche in caso di conflitto effettivo di residenza, per ottenere dallo Stato richiesto i documenti che sosterebbero il suo credito in concorrenza con quello di quest’ultimo o di uno Stato terzo. In particolare, occorre tenere conto della situazione in cui un contribuente soggetto a un’imposizione illimitata in Svizzera o in uno Stato terzo e di fatto residente nello Stato richiedente, ad esempio perché ha mantenuto la sua residenza permanente in tale Stato (cfr. DTF 142 II 218 cosid. 3.7; 142 II 161 consid. 2.2.2). Se il conflitto di competenza si concretizza, spetterà al contribuente interessato dalla doppia imposizione lamentarsi presso le autorità competenti, cioè le autorità nazionali degli Stati interessati, secon- do i rimedi previsti dal diritto interno (cfr. DTF 142 II 161 consid. 2.2.2); se del caso, la doppia imposizione internazionale sarà evitata mediante le regole di determinazione della residenza fiscale internazionale previste dalla convenzione applicabile tra gli Stati interessati o mediante il ricorso alla procedura amichevole (cfr. art. 27 par. 1 CDI CH-FR; DTF 145 II 112
A-1761/2021 Pagina 18 consid. 2.2.2; 142 II 218 consid. 3.7; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 2.9). 3. In concreto, la domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 mag- gio 2016, alla base della presente procedura, è già stata oggetto – come detto (cfr. fatti, sub lett. F) – di una procedura pilota. Questa si è conclusa dinanzi al Tribunale federale con la sentenza di principio DTF 146 II 150. Il Tribunale federale ha sancito che sulla base di detta domanda va concessa l’assistenza amministrativa alla Francia. Poiché detta sentenza vincola ma- terialmente lo scrivente Tribunale (cfr. consid. 1.4.3 del presente giudizio), segnatamente per quanto attiene alla questione dell’ammissibilità di detta domanda, non vi è di principio alcuna possibilità per il Tribunale di rifiutare l’assistenza amministrativa in deroga alle conclusioni dell’Alta Corte. Ne discende che solo le censure sollevate dal ricorrente in correlazione con degli elementi su cui il Tribunale federale non si è pronunciato nella DTF 146 II 150, possono essere, di principio, ancora esaminate in dettaglio dallo scrivente Tribunale. Per quanto attiene alle censure già evase dal Tribunale federale, lo scrivente Tribunale – come detto, essendo material- mente vincolato – non può invece discostarsi da quanto ritenuto dall’Alta Corte, sicché il loro esame deve limitarsi a richiamare quanto già deciso nella DTF 146 II 150. Detto in altri termini, nell’esaminare le censure del ricorrente, in questa sede ci si riferirà principalmente alla DTF 146 II 150 – laddove il Tribunale federale si sia già espresso al riguardo – e/o, per quanto necessario, alle successive/precedenti sentenze emanate dal Tribunale statuente al riguardo. 4. Preliminarmente, nello specifico si impone l’esame della competenza della DGFP, quale autorità richiedente francese, tale questione essendo stata espressamente sollevata dal ricorrente. 4.1 Più nel dettaglio, il ricorrente contesta che la DGFP rappresenti per la Francia l’autorità richiedente competente per l’inoltro della domanda di assistenza amministrativa dell’11 maggio 2016, punto su cui l’autorità infe- riore non si sarebbe peraltro espressa nella decisione impugnata. Egli indi- ca infatti che, giusta l’art. 3 par. 1 lett. i lett. i CDI CH-FR, l’autorità compe- tente designata per la Francia sarebbe il ministro incaricato del budget o il suo rappresentante autorizzato e non la DGFP. Poiché la decisione impugnata non indicherebbe né la fonte né la base legale dalla quale si evincerebbe che la DGFP equivalga al ministro incaricato del budget o un
A-1761/2021 Pagina 19 suo rappresentate autorizzato, giustificante la sua competenza, quest’ulti- ma risulterebbe incompetente, sicché già per tale motivo la domanda francese sarebbe irricevibile (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 17-19). 4.2 Al riguardo, il Tribunale osserva come, nella misura in cui il Tribunale federale ha considerato la domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016 come ammissibile (cfr. DTF 146 II 150), si debba ammettere che implicitamente lo stesso abbia di riflesso riconosciuto pure la competenza della DGFP quale competente autorità richiedente francese ai sensi dell’art. 3 par. 1 lett. i lett. i CDI CH-FR. Ciò risulta in particolare dal consid. 7.7 della DTF 146 II 150, ove il Tribunale federale ha considerato la DGFP quale autorità competente ai sensi dell’art. 27 par. 2 e 3 CDI CH- FR per concludere degli accordi amichevoli e dunque, di riflesso, quale autorità competente ai sensi dell’art. 3 par. 1 lett. i lett. i CDI CH-FR. Tale sentenza vincolando il Tribunale, non vi è di per sé motivo di indagare ulteriormente al riguardo e di mettere in discussione quanto precede, sicché la censura del ricorrente va respinta già per tale motivo. 4.3 Ciò sancito, a titolo abbondanziale, il Tribunale osserva quanto segue. Il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (di seguito: Forum globale) dell’OCSE si adopera affinché gli standard internazionali sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni su domanda e sullo scambio automatico di informazioni siano rispettati ed ap- plicati in modo uniforme a livello internazionale. A tal fine, il Forum globale verifica l’applicazione degli standard per mezzo di valutazioni tra pari (« peer review ») sulla capacità delle giurisdizioni dei suoi membri – tra cui la Svizzera e la Francia – di cooperare con altre amministrazioni fiscali in conformità ai predetti standard. Dopo un primo ciclo di valutazione interve- nuto tra il 2010 e il 2016, nel 2016 ha avuto inizio per tutti i suoi membri un secondo ciclo di valutazione, nell’ambito del quale il Forum globale ha valutato nuovi elementi, quali la qualità delle domande delle autorità fiscali, le domande raggruppate o l’identificazione dei beneficiari effettivi. Oggetto d’esame sono state altresì le misure adottate dai membri per attuare le raccomandazioni formulate nel primo ciclo di valutazione (cfr. Messaggio del 21 novembre 2018 concernente l’attuazione delle raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali formulate nel rapporto sulla fase 2 della valutazione tra pari relativa alla Svizzera, FF 2019 275, 279-281; parimenti sentenza del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 4.1.2). In tale contesto, il Tribunale segnala il rapporto del Forum globale denomi- nato « Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements
A-1761/2021 Pagina 20 à des fins fiscales Rapport d’examen par les pairs: France – Combiné : Phase 1 + Phase 2 » (di seguito: rapporto 2011, in: < https://www.oecd- ilibrary.org/docserver/9789264291188-fr.pdf?expires=1636552885&id= id&accname=oid030182&checksum=E8CB80E83B7C59D8028D28A650 78FDE1 >, consultato il 16.11.2021) concernente il primo ciclo di valuta- zione in rapporto alla Francia. Per quanto qui di rilievo, si segnala che in detto rapporto 2011 il Forum globale non fa che esporre in maniera oggetti- va il quadro giuridico francese in vigore in materia di scambio di informa- zioni su domanda, indicando la competente autorità francese abilitata a inoltrare delle domande di assistenza amministrativa in materia fiscale, ossia la DGFP (cfr. rapporto 2011, punto n. 148): « [...] L’autorité compétente centrale pour les demandes de renseignements reçues par la France est la Direction générale des finances publiques (DGFIP) en charge de l’administration fiscale, au sein du Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État ; et plus précisément le bureau des affaires internationales de la sous-direction du contrôle fiscal (bureau CF3) [...] ». La competenza della DGFP è stata poi confermata nel 2018 ai punti n. 208 e 214 del rapporto del Forum globale denominato « Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales : France 2018 (Deuxième cycle) – Rapport d’examen par les pairs sur la demande d’échange de renseignements » (di seguito: rapporto 2018, in: < https://www.oecdilibrary.org/docserver/9789264291188-fr.pdf?expires= 1636552940&id=id&accname=oid030182&checksum=AE44811155A03C E4AC7E2A685BEEC288 >, consultato il 16.11.2021). Trattandosi di documenti ufficiali, il Tribunale non intravvede alcuna ragione per dubitare della veridicità delle informazioni ivi riportate. Detto ciò, da quanto precede risulta chiaramente che la DGFP è l’autorità competente francese in materia di scambio di informazioni e che detta autorità sottostà al « Ministère du Budget ». Ora, come giustamente rilevato dal ricorrente, l’art. 3 par. 1 lett. i lett. i CDI CH-FR designa effettivamente quale autorità competente per la Francia il ministro incaricato del budget o il suo rappre- sentante autorizzato (« le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé »). Sennonché, tale evenienza non esclude tuttavia che un’unità sottostante al « Ministère du Budget », come la DGFP, possa essere abili- tata da quest’ultimo ad occuparsi dello scambio d’informazioni in materia fiscale e a presentare una domanda di assistenza amministrava in sua vece. Si pensi ad esempio alla Svizzera, ove è il Servizio per lo scambio d’informazione in materia fiscale (SEI) dell’AFC ad occuparsi concretamen- te dello scambio d’informazioni in materia fiscale. In tali circostanze, tenuto altresì conto della presunzione della buona fede dello Stato richiedente
A-1761/2021 Pagina 21 (cfr. consid. 2.4.2 del presente giudizio), il Tribunale non ravvisa alcun motivo per mettere in dubbio la competenza della DGFP ad agire quale autorità richiedente francese, rispettivamente per indagare ulteriormente al riguardo. Lo Stato richiesto deve infatti limitarsi ad esaminare l’ammissibi- lità della domanda alla luce del quadro legale fissato dalla CDI pertinente. In definitiva, la censura del ricorrente va dunque respinta. 5. Chiarita la competenza della DGFP, va rilevato quanto segue in merito all’adempimento delle condizioni formali d’ammissibilità della domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016. 5.1 Sul piano formale, il Tribunale federale ha sancito – perlomeno impli- citamente dichiarandola ammissibile – che la domanda di assistenza am- ministrativa francese dell’11 maggio 2016 adempie le condizioni formali. Per quanto qui necessario, il Tribunale rileva in particolare come detta domanda contenga la lista delle informazioni necessarie alla sua ammis- sibilità, e meglio: l’identità delle persone oggetto del controllo o dell’inchie- sta, risultante dai numeri menzionati nella lista acclusa alla domanda che si riferiscono a conti detenuti presso la banca UBS (cifra 2); il nome del titolare delle informazioni, cioè la banca UBS (cifra 3); il periodo coperto dalla domanda, ossia dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2015 (cifra 4); lo scopo fiscale alla base della domanda, ossia l’imposta sul reddito e sulla sostanza (cifra 4); nonché una descrizione delle informazioni richieste (cifra 6). La domanda dell'11 maggio 2016 contiene quindi tutti gli elementi menzionati al n. XI par. 3 del Protocollo aggiuntivo (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 4.2). La domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016 – che non contiene né i nomi né gli indirizzi delle persone interessate, ma che si fonda su una lista di circa 40'000 numeri di conto e altri numeri bancari sulla base della quale l’AFC ha potuto identificare le persone interessate – è una « domanda collettiva » e non una domanda raggrup- pata ai sensi dell’art. 3 lett. c LAAF (cfr. DTF 146 II 150 consid. 4). A tal proposito, il Tribunale federale ha precisato che, secondo la giurispruden- za, le domande che riguardano un certo numero di persone che identifica- no per nome o per mezzo di una lista contenente numeri – come i numeri di carta di credito o di conto bancario – devono essere considerate come una somma di domande individuali. Per motivi di economia procedurale, l’autorità richiedente riunisce queste singole domande in una domanda comune o collettiva, sebbene in linea di principio potrebbe anche formularle
A-1761/2021 Pagina 22 singolarmente (cfr. DTF 146 II 150 consid. 4.4; 143 II 628 considd. 4.4 e 5.1; [tra le tante] citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 4.2). 5.2 In tale contesto, alla luce della DTF 146 II 150, le censure sollevate dal ricorrente in merito al difetto dei requisiti formali menzionati al n. XI par. 3 del Protocollo aggiuntivo – circa i periodi fiscali 2010-2015 coperti dalla domanda collettiva e l’applicazione del limite temporale iniziale del 1° feb- braio 2013 anche alle domande collettive e non solo alle domande raggrup- pate nel rispetto del principio dell’uguaglianza, l’asserita descrizione errata e incompleta delle informazioni richieste, l’asserita non sufficiente indica- zione dello scopo della domanda e delle basi legali francesi (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 23-24) – non possono che essere qui respinte. In particolare, il Tribunale ricorda che dal punto di vista temporale, il Tribunale federale ha sancito che, conformemente all’art. 2 par. 2 dell’Accordo 2014 e al n. XI par. 3 lett. a del Protocollo addizionale, le domande collettive – diversamente dalle domande raggruppate – possono di principio essere validamente presentate per i periodi già a partire dal 1° gennaio 2010 (cfr. DTF 146 II 150 consid. 5.6; consid. 2.1.2 del presente giudizio). 6. Chiarita l’ammissibilità formale della domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016, vanno ora esaminate le censure sollevate dal ricorrente in correlazione con l’adempimento delle condizioni materiali. 6.1 6.1.1 Il ricorrente contesta il rispetto del divieto della fishing expedition e la rilevanza verosimile delle informazioni oggetto della domanda di assisten- za amministrativa francese dell’11 maggio 2016, per i motivi seguenti. Innanzitutto, il ricorrente contesta che la raccolta d’informazioni in oggetto possa basarsi sul criterio della nazionalità/cittadinanza francese delle per- sone interessate, in quanto trattasi di un criterio irrilevante ai fini dell’assog- gettamento fiscale in Francia. Al riguardo, fa altresì valere di non essere un cittadino francese. Il ricorrente contesta pure la pertinenza del criterio del codice domicilio francese (« 111 »), in quanto trattasi di un criterio non permettente di ritenere che le relazioni bancarie di cui alle liste B e C pos- sano essere effettivamente riconducibili a dei contribuenti aventi obblighi fiscali in Francia (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 23 e 35). Nel suo caso, l’indicazione del codice domicilio francese sarebbe comunque errata, dal momento ch’egli per la maggior parte del periodo fiscale oggetto di detta domanda francese (2010-2014/2015), e meglio a far tempo dal (...) 2010, non sarebbe più stato domiciliato in Francia, bensì in Svizzera; più
A-1761/2021 Pagina 23 precisamente nel Comune di X._______, luogo del centro dei suoi interessi, come si evincerebbe dai vari documenti da lui prodotti. ln tali circostanze, egli ritiene che – alla luce dell’art. 4 CDI CH-FR, del principio della proporzionalità, della rilevanza verosimile e della protezione dei dati – le informazioni relative ai saldi del suo conto bancario al 1° gennaio 2011 fino al 1° gennaio 2015 e alle movimentazioni degli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 sarebbero irrilevanti. Tali informazioni non potrebbero pertanto essere trasmesse all’estero, rispettivamente andrebbero rimosse o quanto meno censurate. In aggiunta, il ricorrente fa valere che la domanda fran- cese si baserebbe su fatti che allo stato 2006 e 2008 erano pertinenti, ma che, al momento del suo inoltro, non lo sarebbero più stati da lungo tempo, ciò che dimostrerebbe che si tratta di una fishing expedition. L’autorità inferiore avrebbe quindi dovuto escludere tali informazioni, in quanto di nessuna rilevanza per accertare la situazione fiscale in Francia (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 23, 25-32). A mente del ricorrente, la domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016 non adempirebbe poi ai requisiti posti dalla giurispru- denza del Tribunale federale per la distinzione tra le domande collettive e le fishing expeditions, sicché in concreto si sarebbe confrontati ad una fishing expedition. La domanda non fornirebbe infatti una descrizione dettagliata del gruppo, una spiegazione sufficiente della legge fiscale applicabile e dei sospetti concreti di un comportamento lesivo delle normative fiscali in Francia. Le informazioni richieste non sarebbero idonee a portare all’adempimento degli obblighi dei contribuenti appartenenti al gruppo (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 33-38). 6.1.2 Al riguardo, il Tribunale rileva quanto segue. Nella DTF 146 II 150 il Tribunale federale ha stabilito in modo materialmente vincolante per lo scri- vente Tribunale (cfr. consid. 1.4.3 del presente giudizio) che la domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016 non costituisce una fishing expedition e che le informazioni richieste adempiono la condi- zione della rilevanza verosimile (cfr. DTF 146 II 150 consid. 6). Il Tribunale federale ha infatti osservato che la domanda collettiva dell’11 maggio 2016 adempie i tre requisiti elaborati dalla giurisprudenza in materia di domande raggruppate, applicabili per analogia alle « domande collettive », permet- tendo di escludere l’esistenza di una fishing expedition (cfr. consid. 2.5.2 per un elenco esaustivo di questi tre criteri; DTF 146 II 150 considd. 6.1.3 e 6.2). L’analisi del Tribunale federale si è concentrata specificamente sul criterio che è stato oggetto della controversia principale – vale a dire, il requisito che la domanda esponga la legge fiscale applicabile e le ragioni per presumere che i contribuenti del gruppo non abbiano adempiuto ai loro
A-1761/2021 Pagina 24 obblighi e abbiano quindi violato la legge fiscale. In proposito, il Tribunale federale ha ritenuto che tutti gli elementi contenuti nella domanda francese fossero sufficienti a giustificare il sospetto che le persone dietro le liste B e C avessero agito in modo contrario al diritto fiscale. Poiché il Tribunale è tenuto a fondarsi sulla DTF 146 II 150 e non può discostarsi dalle argomentazioni giuridiche del Tribunale federale, si deve concludere che gli argomenti addotti dal ricorrente a tal proposito (cfr. ricor- so 15 aprile 2021, in particolare punti 33-35) – che non occorre evocare in dettaglio – non permettono di concludere che la domanda francese costi- tuisca una fishing expedition e violi il principio della rilevanza verosimile. 6.1.3 Per contro, nella DTF 146 II 150, il Tribunale federale non ha esami- nato specificamente se, tenuto conto degli elementi relativi all’assenza di un domicilio in Francia – così come invocati dal ricorrente in concreto – viene meno la rilevanza verosimile, segnatamente del codice di « Domizil » e delle liste B e C allegate alla domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016. Su tale questione, si è invece pronunciato lo scrivente Tribunale, tenuto conto di quanto sancito dal Tribunale federale nella DTF 146 II 150 (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 5.1). Più nel dettaglio, il Tribunale ha già avuto modo di sancire che i codici di domicilio francese che figurano nelle liste B e C costituiscono criteri suffi- cienti per ritenere le persone che figurano in queste liste come imponibili in Francia nel periodo in esame (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.1 con rinvio). Ciò è ulteriormente corroborato dalla sentenza del Tribunale federale DTF 146 II 150, che ha ritenuto – almeno implicitamente nel ritenere ammissibile la predetta domanda francese – che questi codici di domicilio costituiscono dei criteri sufficienti per l’imposizione, ed espli- citamente al consid. 6 che le informazioni richieste soddisfano la condizio- ne della rilevanza verosimile ai sensi dell’art. 28 par. 1 CDI CH-FR (cfr. cita- ta sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.1.3). In tali circostanze, tenuto altresì conto del fatto che è appurato che il qui ricorrente figura, per il tramite di un numero di conto bancario a lui riconducibile, con un codice di domicilio francese « 111 » nella lista Excel allegata alla domanda di assistenza amministrativa francese, si deve dunque ritenere che il criterio di assoggettamento fiscale invocato dallo Stato richiedente francese nello specifico, ossia quello del domicilio, sia apparentemente plausibile (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.1.3).
A-1761/2021 Pagina 25 In tale contesto, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la censura relativa al criterio della nazionalità/cittadinanza francese non è pertinente, dal momento che il criterio su cui poggia la domanda francese non è quello della nazionalità, bensì quello del domicilio. 6.1.4 Ciò sancito, la questione a sapere se il criterio del domicilio concorra con un criterio d’assoggettamento fiscale dello Stato terzo in cui il ricorrente sostiene di essere stato domiciliato fiscalmente nel periodo interessato dalla domanda non deve invece essere esaminata dal Tribunale. In pre- senza di un conflitto di residenza, la Svizzera deve di principio limitarsi, in qualità di Stato richiesto, a verificare se il criterio d’assoggettamento invo- cato dallo Stato richiedente è contemplato dalla norma convenzionale applicabile concernente la determinazione formale del domicilio. Il Tribu- nale non dispone infatti né dei mezzi materiali, né della competenza forma- le per statuire sul conflitto di residenza allorquando riceve una domanda di assistenza (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.1.3; pari- menti consid. 2.9 del presente giudizio). 6.1.5 A titolo abbondanziale, il Tribunale ha altresì già sancito come non sia pregiudizievole il fatto che la domanda francese in oggetto si basi sulle liste B e C risalenti al 2006 e al 2008, mentre le informazioni richieste si riferiscono agli anni dal 2010 al 2015. In effetti, è chiaro che l’autorità francese sta cercando di determinare se le persone dietro le liste B e C – che hanno detenuto un conto bancario presso UBS tra il 2006 e il 2008 – ne avevano uno durante il periodo in esame, cioè dal 2010 al 2015. Questo elemento non è problematico poiché, secondo la giurisprudenza, lo Stato richiedente non è tenuto a fornire per ciascuno dei periodi in questione un elemento concreto di sospetto che sia specificamente legato a ciascuno di questi periodi (cfr. sentenza del TF 2C_1162/2016 del 4 ottobre 2017 con- sid. 6.4 segg.). Inoltre, come detto (cfr. consid. 6.1.2 del presente giudizio), il Tribunale federale ha ritenuto che la domanda francese contenesse prove sufficienti per suggerire che le persone interessate, identificabili attraverso le liste B e C, avessero agito in violazione del diritto fiscale. Il fatto che la domanda si basi su liste risalenti al 2006 e al 2008 non porta a concludere – come sostiene il ricorrente – che le informazioni richieste non siano più verosimilmente rilevanti, indipendentemente dal domicilio fiscale, inteso ai sensi del diritto internazionale, per gli anni 2006 e 2008 (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.1.4). 6.1.6 In definitiva, gli argomenti sollevati dal ricorrente non sono tali da rimettere in discussione quanto precede, sicché la sua censura va respinta. La sua richiesta di non trasmissione delle informazioni relative agli anni
A-1761/2021 Pagina 26 2011-2015, rispettivamente di oscuramento/di censura di tali dati bancari non può di riflesso che essere anch’essa qui respinta. 6.2 6.2.1 Il ricorrente ritiene poi che la domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016 lederebbe il principio della buona fede, in quanto fondata su informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto svizzero ai sensi dell’art. 7 lett. c LAAF. Più nel dettaglio, il ricorrente ha rilevato che la predetta domanda riporte- rebbe che le banche UBS e UBS Francia sarebbero state oggetto di proce- dimenti penali per « démarche bancaire ou financière illicite » e per « blan- chiment aggravé de fraude fiscale », nonché che nell’ambito di un’indagine penale condotta dal Ministero pubblico di Bochum (Germania) e di perquisi- zioni effettuate nelle succursali tedesche della banca UBS nel 2012 e nel 2013 sarebbero stati sequestrati i dati riguardanti dei contribuenti francesi legati a dei conti aperti presso la banca UBS in Svizzera. Basandosi sulla Direttiva europea n. 2011/16/UE, la Francia avrebbe chiesto ed ottenuto dalla Germania la trasmissione delle liste A, B e C in questione. Difatti, come si evincerebbe dalla predetta domanda, la Francia avrebbe dunque acquisito dalla Germania i dati di presunti contribuenti francesi, prece- dentemente acquisiti in maniera illecita dalla Germania. In tale contesto, il ricorrente ritiene che UBS avrebbe commesso un’infrazione equivalente alla violazione del segreto bancario ex art. 47 della legge federale dell’8 no- vembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (LBCR, RS 952.0), dal momento che avrebbe permesso a un dipendente di UBS Deutschland AG di estrarre dei dati relativi a relazioni bancarie detenute in Svizzera e di salvarle sul suo computer. In tale situazione, l’autorità inferiore avrebbe dovuto verificare l’origine, rispettivamente richiedere accertamenti circa l’origine delle informazioni ottenute dall’autorità richiedente francese, essendovi motivi per ritenere che le informazioni acquisite per via rogato- riale dalla Germania fossero state all’origine sottratte illecitamente in Sviz- zera, configurando in tal modo una violazione dell’art. 47 cpv. 1 lett. a e c LBCR. L’agire di UBS costituirebbe un reato effettivamente e concreta- mente punibile secondo il diritto svizzero che renderebbe la domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016 inammissibile ex art. 7 lett. c LAAF (cfr. ricorso 15 aprile 2021, in particolare punti 44-45). 6.2.2 Al riguardo, il Tribunale osserva come circa la censura della violazione del principio della buona fede da parte dell’autorità richiedente francese, rispettivamente dell’art. 7 lett. c LAAF in correlazione all’asserita
A-1761/2021 Pagina 27 origine illecita dei dati alla base della domanda di assistenza amministra- tiva francese dell’11 maggio 2016 – non trattata dal Tribunale federale nella DTF 146 II 150 –, lo stesso si sia già pronunciato, giungendo alla conclu- sione che tale censura è infondata (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 5.2). Più nel dettaglio, il Tribunale ha dapprima esaminato i fatti descritti dall’au- torità richiedente francese nella predetta domanda in merito all’origine dei dati, osservando quanto segue (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.2.2). Dai predetti fatti risulta che un’indagine condotta dalla pro- cura di Bochum e le visite a domicilio effettuate nelle filiali tedesche della banca UBS nel maggio 2012 e nel luglio 2013 hanno portato al sequestro di dati riguardanti contribuenti francesi legati a conti aperti presso la banca UBS in Svizzera. Questi dati sono stati comunicati alla DGFP dalle autorità fiscali tedesche in seguito a una richiesta della Francia sulla base della Direttiva n. 2011/16/UE (cfr. fatti, sub lett. A.b). Inoltre, nella decisione finale impugnata, l’autorità inferiore afferma che le autorità fiscali tedesche avrebbero dichiarato – nell’ambito di una procedura parallela di assistenza amministrativa – che i dati in questione erano memorizzati su un server nazionale della UBS Deutschland AG a Francoforte. Il server di backup conteneva i backup dei computer dei dipendenti di UBS Deutschland AG, compreso il computer di un dipendente di UBS Deutschland AG contenente i dati in questione. L’autorità inferiore precisa inoltre che in questo contesto, il 18 gennaio 2017 il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto un’inchiesta contro ignoti per possibili violazioni dell’art. 47 LBCR e dell’art. 273 CP. Secondo una dichiarazione presentata dalla banca UBS nell’ambito di questa inchiesta, nell’agosto 2012 il Land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia ha acquistato un CD di dati contenente informazioni sui clienti registrati presso la banca UBS in Svizzera. Sulla base di questo CD di dati, le autorità tedesche avrebbero condotto inchie- ste contro numerosi clienti tedeschi della banca UBS. Nell’ambito di queste inchieste, la procura di Bochum avrebbe effettuato diverse perquisizioni nella sede centrale della banca UBS Deutschland AG a Francoforte e in altre sedi UBS in Germania. Durante la perquisizione della sede della banca UBS Deutschland AG a Francoforte, il Ministero pubblico avrebbe sequestrato una grande quantità di dati fisici ed elettronici, tra cui i dati in questione riguardanti i clienti registrati in Svizzera. L’autorità inferiore affer- ma inoltre che questa esposizione dei fatti è confermata dal mandato di perquisizione emesso dalla procura di Bochum il 3 luglio 2013, fornito dalla banca UBS nell’ambito della presente procedura di assistenza amministra- tiva (cfr. decisione impugnata, consid. 6.4).
A-1761/2021 Pagina 28 In tale contesto, il Tribunale ha ricordato che la questione della sussistenza di eventuale comportamento costitutivo di una violazione del principio della buona fede va esaminato nel singolo caso. Ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, lo Stato richiedente viola il principio della buona fede allorquando non rispetta un’eventuale impegno a non utilizzare dati prove- nienti da atti effettivamente punibili secondo il diritto svizzero e inoltra comunque una domanda che presenta un nesso causale diretto o indiretto con tali dati o nel caso in cui è provato ch’esso ha acquistato dei dati acqui- siti illegalmente per fondare la sua domanda (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.2.3; parimenti consid. 2.4.3 del presente giudizio). In proposito, per quanto concerne la domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016, il Tribunale ha constatato quanto segue. Nello specifico l’autorità richiedente francese non si è mai impegnata a non inoltrare una domanda fondata sui dei dati rubati (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.2.3.1). In assenza di un tale impegno, il sempli- ce fatto che la domanda si fondi su dati eventualmente rubati non basta, a lui solo, a ritenere la sussistenza di un comportamento dello Stato richie- dente contrario alla buona fede. Ora, il Tribunale penale federale – ovvero un Tribunale svizzero competente – ha sì concluso che la vendita dei dati alla Germania costituisce un reato penale ai sensi del diritto svizzero (cfr. sentenza del TPF SK.2016.34 del 21 gennaio 2019). Nonostante que- sto atto sia punibile secondo il diritto svizzero, non vi è tuttavia alcun nesso di causalità sufficientemente stretto tra questo atto – ossia la vendita di dati al Land tedesco della Renania Settentrionale-Vestfalia – e la predetta do- manda francese, poiché la catena della causalità è stata interrotta da fattori esterni, come le successive indagini condotte dalle autorità tedesche. La predetta domanda francese non si fonda direttamente sui dati ottenuti illegalmente, bensì su quelli rinvenuti durante le perquisizioni effettuate nelle succursali tedesche della banca UBS, successivamente comunicati alla Francia sulla base della Direttiva n. 2011/16/UE. Non è peraltro possi- bile ritenere che l’autorità richiedente francese abbia acquistato dei dati acquisiti illegalmente ai sensi del diritto svizzero per fondare la propria domanda (cfr. citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.2.3.2). 6.2.3 Ora, gli argomenti sollevati dal ricorrente non sono tali da rimettere in discussione quanto precede, sicché la sua censura va qui respinta. 6.3 6.3.1 Il ricorrente ritiene poi che la domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016 sarebbe inammissibile anche sotto il profilo dell’art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR. Di fatto, si sarebbe infatti confrontati con informazioni raccolte ab initio in modo illecito e, pertanto, di dati che
A-1761/2021 Pagina 29 non avrebbero potuto essere ottenuti in base al diritto interno e alla prassi degli Stati contraenti alla CDI CH-FR, in quanto oggetto di attività illecita all’origine (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punto 41). La predetta domanda sarebbe altresì inammissibile sotto il profilo dell’art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR, in quanto la trasmissione delle informazioni richieste violerebbe l’ordine pubblico. Più nel dettaglio, il ricorrente censura il fatto che, nel con- testo del procedimento penale condotto dalle autorità giudiziarie tedesche nei confronti di UBS, la clientela della banca (ricorrente compreso) non sarebbe stata informata – né dalla banca stessa, né dalle autorità coinvolte – circa la raccolta e la trasmissione delle informazioni riguardanti i loro conti bancari. Così facendo, ai clienti della banca sarebbe stato negato il diritto di esprimersi al momento della raccolta delle informazioni. A mente del ricorrente, la trasmissione delle informazioni richieste alla Francia – tenuto conto della predetta violazione del diritto di essere sentito della clientela della banca, nonché dell’origine illecita dei dati alla base della domanda – non sarebbe dunque conforme all’ordine pubblico. Peraltro, data l’irrilevan- za dei dati da trasmettere (in termini di domicilio in Francia e di vetustà), la decisione impugnata violerebbe anche il principio della reciprocità ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 lett. f LAAF (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 41- 43). 6.3.2 Preliminarmente, il Tribunale rileva come benché il Tribunale federale non si sia espressamente pronunciato al riguardo, si può nondimeno partire dal presupposto che la domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016 dichiarata ammissibile dall’Alta Corte non pone problemi sotto il profilo dell’art. 28 par. 3 CDI CH-FR e del principio della reciprocità. Già per tale motivo, le censure del ricorrente vanno respinte. 6.3.3 Ciò premesso, come visto poc’anzi (cfr. consid. 6.2 del presente giudizio), il Tribunale ribadisce come nulla permetta di ritenere che la predetta domanda francese sia fondata su dati ottenuti in maniera illecita, e meglio a seguito di un reato secondo il diritto svizzero ai sensi dell’art. 7 lett. c LAAF. In tali circostanze, il Tribunale non ha motivo di ritenere che le informazioni richieste dalla DGFP non potrebbero invero essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa oppure quelle della Svizzera, ai sensi dell’art. 28 par. 3 lett. b CDI CH-FR. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva che le informazioni di cui viene chiesta la trasmissione sono di natura bancaria, sicché è semmai poten- zialmente toccato il segreto bancario, il quale non è tuttavia di ostacolo alla trasmissione delle predette informazioni. Per costante giurisprudenza, in nessun caso le disposizioni dell’art. 28 par. 3 CDI CH-FR devono infatti essere interpretate nel senso che permettono ad uno Stato contraente di
A-1761/2021 Pagina 30 rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca – le regole sul segreto bancario (cfr. art. 47 LBCR) non dovendo essere rispettate (cfr. DTF 142 II 161 consid. 4.5.2) –, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario o perché queste informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona (cfr. art. 28 par. 5 CDI CH-FR; art. 8 cpv. 2 LAAF; cfr. sentenza del TAF A-3810/2018 del 20 aprile 2021 considd. 2.9.1 e 2.9.2). 6.3.4 Circa la censura secondo cui la trasmissione delle informazioni sarebbe contraria all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR, in ragione dell’asserita violazione del diritto di essere sentito della clientela della banca nel contesto del procedimento penale in Germania, si impongono invece le seguenti precisazioni. 6.3.4.1 Giusta l’art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR, i par. 1 e 2 dell’art. 28 CDI CH-FR non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo ad uno Stato contraente di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 6.3.4.2 Benché la terminologia utilizzata per definire il concetto di ordine pubblico sia talvolta fluida (cfr. sentenza del TAF A-6589/2016 del 6 marzo 2018 consid. 4.9 con rinvii), si ammette che una decisione sia in ogni caso incompatibile con l’ordine pubblico, se viola i valori essenziali e ampiamen- te riconosciuti che, secondo la concezione predominante in Svizzera, dovrebbero costituire il fondamento di ogni ordinamento giuridico (cfr. DTF 138 III 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.3; 128 III 191 consid. 4a, tutte pronunciate nel contesto dell’art. 190 cpv. 2 lett. e della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato [LDIP, RS 291]; sentenze del TAF A-676/2020 del 2 novembre 2021 consid. 4.2.3 con rinvii; A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.4.6.2; A-3320/2017 del 15 ago- sto 2018 consid. 3.3.7.1 con rinvii; parimenti, MARTIN KOCHER, in: Zweifel/Beusch/Matteotti [ed.], Internationales Steuerrecht, 2015, n° 201 ad art. 27 MC OCSE). Una decisione è contraria all’ordine pubblico materiale quando viola princi- pi fondamentali del diritto applicabile nel merito, al punto da non risultare più conciliabile con l’ordinamento giuridico e il sistema di valori determi- nanti; fra questi principi, si annoverano la protezione delle libertà fonda- mentali e i principi giudici fondamentali, tra cui, in particolare la fedeltà contrattuale, il rispetto delle regole della buona fede, il divieto dell’abuso di diritto, la proibizione di misure discriminatorie o spogliatrici (cfr. DTF 138 III
A-1761/2021 Pagina 31 322 consid. 4.1; 132 III 389 consid. 2.2.1; 128 III 191 consid. 6). Come indica il « in particolare », la lista di cui sopra non è esaustiva. Data la difficoltà di definire con precisione l’ordine pubblico, il Tribunale federale procede per esclusione (cfr. DTF 144 III 120 consid. 5.1 con rinvii). Inoltre, non è sufficiente che un determinato motivo sia contrario all’ordine pubbli- co; è il risultato che si ottiene che deve essere incompatibile con l’ordine pubblico (cfr. DTF 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a; 116 II 634 consid. 4; sentenze del TAF A-676/2020 del 2 novembre 2021 con- sid. 4.2.3; A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.4.6.2; A-3320/2017 del 15 agosto 2018 consid. 3.3.7.1 con rinvii). 6.3.4.3 A livello convenzionale, la violazione dell’ordine pubblico come mo- tivo di rifiuto dell’assistenza amministrativa è previsto all’art. 21 par. 2 lett. b e d della Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (RS 0.652.1; di seguito: MAC). A questo proposito, si è detto che una violazione dell’ordine pubblico può essere ritenuta in casi che implicano un grave disprezzo dei valori fondamentali di uno Stato di diritto, ad esempio: una procedura contraria ai principi di equità e intollerabilmente offensiva per la concezione svizzera del diritto; pene draconiane per la scoperta di un reato fiscale (pena di morte, pene corporali, pene collettive o altre pene contrarie all’essenza stessa della dignità umana); eccezionalmente la seria messa in pericolo della personalità del titolare del conto (segnatamente trattamento contrario ai diritti fondamentali in una procedura penale o violazione delle regole fondamentali di procedura); la segretezza manifestamente insufficiente dei dati; gravi lacune dello Stato di diritto; procedure fiscali a motivazione politica; la violazione dei principi costituzionali dello Stato di diritto e della buona fede; la trasmissione di dati concernenti conti non dichiarati a degli Stati incapaci di rispettare le garanzie minime della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2; di seguito: Patto ONU II), in presenza di circostanze eccezionali comprovabili dalla persona interes- sata, ecc. (cfr. sentenze del TAF A-676/2020 del 2 novembre 2021 consid. 4.2.3 con rinvii; A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.4.6.3; A-3320/2017 del 15 agosto 2018 consid. 3.3.7.2 con rinvii). 6.3.4.4 Secondo il Messaggio del Consiglio federale del 10 giugno 2016 concernente la modifica della LAAF (FF 2016 4561, 4564), sia l’art. 26 MC OCSE sia il suo commentario stabiliscono in modo esaustivo le eccezioni allo scambio d’informazioni. Esse sono previste soltanto in casi speciali. Lo scambio di informazioni può essere negato se contrario all’ordine pubblico.
A-1761/2021 Pagina 32 Questa espressione è definita in modo molto restrittivo ed è applicabile soltanto a casi estremi come le domande motivate da persecuzioni razzi- ste, politiche o religiose (cfr. sentenze del TAF A-3734/2017 del 31 agosto 2020 consid. 2.10.3; A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 4.4.6.4; A-3320/2017 del 15 agosto 2018 consid. 3.3.7.3 con riferimenti al Commentario OCSE). 6.3.4.5 Salvo nel caso in cui emergano domande legittime circa la tutela dell’ordine pubblico svizzero o internazionale, le regole di procedura previste dalla LAAF non impongono allo Stato richiesto né di procedere lui stesso a delle verifiche né di rimettere in discussione il ben fondato delle informazioni fornite dallo Stato richiedente (cfr. DTF 144 II 206 consid. 4.4, 142 II 218 consid. 3.3; 142 II 161 consid. 2.1.4; [tra le tante] sentenza del TAF A-2980/2019 del 20 maggio 2020 consid. 3.5.2 con rinvii). 6.3.4.6 Nel caso concreto – tenuto altresì conto della presunzione della buona fede dello Stato richiedente – nulla permette di ritenere la sussisten- za di una violazione dell’ordine pubblico ai sensi dell’art. 28 par. 3 lett. c CDI CH-FR. Più nel dettaglio, quand’anche si dovesse ritenere che il diritto di essere sentito della clientela della banca UBS sia stato effettivamente violato nell’ambito del procedimento penale svoltosi in Germania, in ragio- ne del fatto che la stessa non sarebbe stata consultata al momento della trasmissione delle liste di conti bancari alla Francia – ciò che va ancora dimostrato, trattandosi di una mera allegazione del ricorrente qui non sostanziata –, tale violazione non configurerebbe ancora comunque una violazione dell’ordine pubblico ai sensi della giurisprudenza dell’Alta Corte della legislazione citata poc’anzi (cfr. considd. 6.3.4.1-3.6.4.5 del presente giudizio). Come visto (cfr. consid. 6.3.4.2 del presente giudizio), è il risulta- to a dover essere contrario all’ordine pubblico. Più concretamente, alla luce della riserva dell’ordine pubblico e della sua interpretazione restrittiva nel contesto dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, sono le conseguenze concrete dell’ammissione della domanda di assisten- za amministrativa a dover essere esaminate in tal senso (cfr. sentenza del TAF A-6314/2017 del 17 aprile 2019 consid. 5.3.3.3). Ora, il ricorrente cen- sura il comportamento della DGFP alla base della domanda di assistenza amministrativa dell’11 maggio 2016 – ovvero, il fatto ch’essa si sarebbe fondata su delle liste trasmessole dalle autorità giudiziarie tedesche, che quest’ultima avrebbe ottenuto in violazione del diritto di essere sentito della clientela della banca –, senza tuttavia dimostrare in cosa la trasmissione delle informazioni richieste violerebbe l’ordine pubblico. In tali circostanze, non è ravvisabile alcun motivo tale da far ritenere la trasmissione delle informazioni alla Francia come contraria all’ordine pubblico.
A-1761/2021 Pagina 33 Ciò ancora di meno, se si considera che, nell’ambito della presente procedura di assistenza amministrativa in Svizzera, le persone interessate sono state debitamente informate dal detentore delle informazioni (la banca UBS) e/o dall’AFC in merito alla domanda francese e alle informa- zioni richieste dall’autorità richiedente francese, in conformità agli artt. 14 e 14a LAAF, nel rispetto del loro diritto di essere sentite. La clientela della banca interessata dalla domanda – ivi compreso il ricorrente – ha dunque avuto modo prendere posizione circa la trasmissione delle informazioni alla Francia, prima di tale trasmissione. In tale contesto, in assenza di domande legittime circa la tutela dell’ordine pubblico, non spetta né all’autorità inferiore né allo scrivente Tribunale in- dagare ulteriormente al riguardo (cfr. consid. 6.3.4.5 del presente giudizio). Del resto, lo scrivente Tribunale non è in ogni caso in grado di esaminare materialmente l’asserita violazione del diritto di essere sentito, in quanto la stessa è correlata a fatti verificatosi all’estero che, in virtù del principio della territorialità, sfuggono all’esame delle autorità giudiziarie svizzere. Tale violazione del diritto di essere sentito andrà dunque semmai materialmente censurata dal ricorrente dinanzi alle competenti autorità estere interessate. 6.3.5 In definitiva, visto quanto precede, le censure del ricorrente in merito alla violazione dell’art. 28 par. 3 lett. b e c CDI CH-FR vanno qui respinte. 6.4 6.4.1 Il ricorrente si oppone poi alla trasmissione del saldo della relazione bancaria a lui intestata al 1° gennaio 2010, trattandosi a suo avviso di un’informazione irrilevante e ingiustificata. Più nel dettaglio, egli ritiene che, nella misura in cui la DGFP ha chiesto informazioni sull’imposta relativa al 2010 (sia riferite al reddito che alla sostanza) ciò significherebbe che i dati bancari da trasmettere non potrebbero che essere quelli al 1° gennaio 2011. Sarebbero infatti i saldi al 1° gennaio 2011 a riportare la sua situazione reddituale e patrimoniale dell’anno precedente ossia il 2010. Trasmettere il saldo del conto al 1° gennaio 2010 significherebbe dunque trasmettere all’estero informazioni concernenti l’anno fiscale 2009, non coperto dalla domanda. Peraltro, la CDI CH-FR, il Protocollo addizionale e l’Accordo 2019 permetterebbero lo scambio di informazioni unicamente per i periodi dal 1° gennaio 2010 (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punto 23). 6.4.2 A tal proposito, lo scrivente Tribunale rileva che – contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – dal punto di vista temporale l’informazione relativa al saldo al 1° gennaio 2010 è di per sé coperta dalla domanda di
A-1761/2021 Pagina 34 assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016, l’autorità richie- dente francese avendo per l’appunto richiesto delle informazioni per il periodo 2010-2015. Come già evocato in precedenza (cfr. consid. 3.1 del presente giudizio), conformemente all’art. 2 par. 2 dell’Accordo 2014 e al n. XI par. 3 lett. a del Protocollo addizionale, la DGFP è autorizzata a richie- dere informazioni a far tempo dal 1° gennaio 2010 e dunque anche il saldo del conto al 1° gennaio 2010. Ora, non è qui possibile escludere a priori che l’informazione riferita al saldo al 1° gennaio 2010 sia verosimilmente rilevante per l’autorità richiedente francese. Non vi è dunque motivo di rifiu- tare la trasmissione di tale informazione, sicché detta censura va respinta. 6.5 6.5.1 Il ricorrente solleva poi una violazione del principio della sussidiarietà, in quanto ritiene che non sarebbe provato che l’autorità richiedente france- se avrebbe esaurito le fonti abituali di informazione previste dalla proce- dura fiscale francese prima di ricorrere all’assistenza amministrativa in oggetto. Di fatto, l’autorità richiedente francese si sarebbe limitata ad affermare, in modo scarno e telegrafico, che i mezzi d’investigazione interni sarebbero stati esauriti, senza tuttavia fornire dettagli né in merito al tenore e al contenuto della prassi amministrativa francese che permetterebbe l’ottenimento delle informazioni così come richieste, né in merito e a quanto da essa intrapreso in tal senso. Neppure negli atti successivi, essa avrebbe fornito alcuna indicazione sui mezzi interni disponibili che sarebbero stati esauriti. A mente del ricorrente, un simile approccio non si giustificherebbe neppure in considerazione del principio dell’affidamento e della buona fede tra Stati (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 51-54). 6.5.2 In proposito, il Tribunale rileva che su tale censura si è già espresso il Tribunale federale nella DTF 146 II 150. In sostanza, il Tribunale federale ha ritenuto – in modo materialmente vincolante per lo scrivente Tribunale (cfr. consid. 1.4.3 del presente giudizio) – che l’autorità richiedente france- se abbia esaurito tutte le fonti interne abituali di informazione ai sensi del n. XI del Protocollo addizionale, prima di inoltrare la domanda di assistenza amministrativa dell’11 maggio 2016, sicché non è ravvisabile alcuna viola- zione del principio della sussidiarietà (cfr. DTF 146 II 150 consid. 9). Ne consegue che la censura del ricorrente non può che essere qui respinta. 6.6 6.6.1 Il ricorrente censura altresì la violazione del principio della specialità, l’autorità richiedente francese non avendo fornito sufficienti garanzie in merito al rispetto di tale principio. Più nel dettaglio, egli sostiene che, secondo il diritto materiale francese, l’autorità fiscale francese avrebbe
A-1761/2021 Pagina 35 l’obbligo legale di trasmettere le informazioni ottenute dallo Stato richiesto alle autorità di perseguimento penale nazionali. In tale contesto, la trasmis- sione delle informazioni richieste esporrebbe il ricorrente al rischio di essere coinvolto in un procedimento penale in Francia. Questo, a maggior ragione laddove si considera che la garanzia fornita dalla DGFP in data 17 luglio 2017 riguarderebbe specificamente la banca UBS, ma non i titolari dei conti bancari. Neppure la successiva corrispondenza sarebbe sfociata in una sufficiente garanzia per i potenziali contribuenti, sicché l’assistenza amministrativa andrebbe negata (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punto 55). 6.6.2 In proposito, il Tribunale rileva quanto segue: il Tribunale federale ha sancito – in modo vincolante per lo scrivente Tribunale (cfr. consid. 1.4.3 del presente giudizio) – che l’autorità richiedente francese ha fornito delle garanzie sufficienti in correlazione al principio di specialità. Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, il Tribunale federale ha ritenuto che non sussiste alcun indizio concreto permettente di concludere che la Francia abbia l’intenzione di violare il principio di specialità o l’obbligo di mantenere il segreto previsto all’art. 28 par. 2 CDI CH-FR. A tal fine, il Tribunale federale ha fatto riferimento in particolare alle garanzie fornite dall’autorità richiedente francese l'11 luglio 2017 – ossia la soluzione amichevole e la lettera della DGFP (cfr. DTF 146 II 150 consid. 7; fatti, sub. lett. F). Inoltre, lo scrivente Tribunale osserva che il 2 gennaio 2020 l’autorità richiedente francese ha inviato all’AFC una nuova garanzia che attesta che quest’ulti- ma rispetterà i suoi impegni formulati nei suddetti documento dell’11 luglio 2017 (« [...] aucune transmission des renseignements reçus de vos servi- ces n’aura lieu en faveur des autorités en charge de la procédure pénale pendante en France contre la banque UBS, et [...] ces renseignements seront exclusivement utilisés contre les personnes visées par notre deman- de (y inclus des personnes tierces dans un contexte fiscal) [...] » ; cfr. decisione impugnata, consid. 8.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-6134/2020 del 4 novembre 2021 consid. 5.3.2). 6.6.3 A titolo abbondanziale, va precisato che le persone, la cui identità appare nella documentazione bancaria, sono protette dal principio della specialità, che impone allo Stato richiedente di utilizzare le informazioni ricevute dallo Stato richiesto solo per le persone e le attività per le quali ha richiesto le informazioni e alle quali sono state trasmesse (cfr. art. 28 par. 2 CDI CH-FR; DTF 147 II 13 consid. 3.4; 146 I 172 consid. 7.1.3; sentenza del TAF A-5522/2019 del 18 agosto 2020 consid. 3.4.3). Il Tribunale osserva peraltro che alla cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata, l’autorità inferiore invita specificamente l’autorità richiedente francese al rispetto del principio della specialità (« [...] d’informer la Direction Générale
A-1761/2021 Pagina 36 des Finances Publiques [...] que les renseignements transmis ne peuvent être utilisés dans l’Etat requérant que dans le cadre de la procédure relative à la/aux personne/s concernée/s pour l’état de fait décrit dans la demande d’assistance administrative du 11 mai 2016 et qu’ils sont soumis aux restrictions d’utilisation et obligations de confidentialité prévues par la Convention (art. 28 par. 2 CDI CH-FR) [...] »). La censura del ricorrente non può pertanto che essere respinta. 7. Da ultimo, vanno ancora esaminate le censure relative alla violazione del diritto di essere sentito sollevate dal ricorrente, in correlazione con l’asse- rito mancato accesso a determinati documenti e/o atti. 7.1 Di fatto, il ricorrente censura la violazione del diritto di essere sentito, facendo valere di non avere avuto accesso alle liste B e C menzionate nella domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016. Tali liste B e C non figurerebbero agli atti dell’incarto dell’autorità inferiore e non risulterebbero neppure allegate né alla predetta domanda né alla lettera di accompagnamento. Di conseguenza, l’autorità richiedente francese sem- brerebbe non avere prodotto tali liste, impedendo così al ricorrente di ac- certare che la relazione bancaria di cui è titolare sia effettivamente elencata in una delle liste e di esercitare in modo efficace i propri diritti di difesa. Egli precisa di aver già sollevato tale censura dinanzi all’autorità inferiore nelle proprie osservazioni 10 agosto 2020, sulle quali l’AFC non si sarebbe però espressa nella decisione impugnata (cfr. ricorso 15 aprile 2021, pag. 32). Il ricorrente censura altresì una violazione del suo diritto di essere sentito, rispettivamente una violazione degli artt. 26, 27 e 28 PA, facendo valere di non avere avuto accesso a tutti gli atti posti alla base della decisione impugnata, su cui l’autorità inferiore si sarebbe fondata per ritenere che la domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016 non violerebbe l’art. 7 lett. c LAAF, segnatamente agli atti seguenti: una dichia- razione resa dalle autorità fiscali tedesche nell’ambito di una procedura d’assistenza amministrativa diversa da quella che qui ci occupa; una dichiarazione di UBS resa nell’ambito di un procedimento penale aperto nel 2017 dal Ministero pubblico della Confederazione contro ignoti per violazione dell’art. 47 LBCR, collocata in una non meglio precisata altra procedura d’assistenza; un mandato di perquisizione del Ministero pub- blico di Bochum del 2013 prodotto da UBS nella presente procedura d’assi- stenza. A mente del ricorrente, difetterebbero i presupposti dell’art. 26 PA e dell’art. 28 PA evocati dall’autorità inferiore per giustificare il mancato accesso a tali atti (cfr. ricorso 15 aprile 2021, punti 47-48).
A-1761/2021 Pagina 37 7.2 L’art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce all’interessato il diritto di esprimersi prima che sia resa una decisione sfavorevole nei suoi confronti, il diritto di prendere visione dell’incarto, la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti suscettibili di influire sul giudizio, di esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui esse possano influire sulla decisione, nonché di ottenere una decisione motivata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; 135 II 286 consid. 5.1). Per quanto concerne l’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, detto diritto è altresì garantito dall’art. 15 cpv. 1 LAAF. Detta norma sancisce che le persone legittimate a ricorrere possono partecipare alla procedura e consultare gli atti. L’art. 15 cpv. 2 LAAF permette all’AFC, a condizione che l’autorità estera renda verosimili motivi per mantenere segreti determinati atti, di negare alle persone legittimate a ricorrere l’esame di tali atti conformemente all’art. 27 PA (cfr. sentenza del TF 2C_1042/2016 del 12 giugno 2018 consid. 3.3; [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 5.3.2 con rinvii). Inoltre, il Tribunale federale ha già ritenuto che, a determinate condizioni, gli scambi di e-mail tra autorità costituiscono atti amministrativi interni che non sono soggetti al diritto di accesso agli atti (cfr. sentenza del TF 2C_10042/2016 del 12 giugno 2018 consid. 3.3; [tra le tante] citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.3.2 con rinvii). Giusta l’art. 28 PA, l’atto il cui esame è stato negato alla parte può essere adoperato contro di essa soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o per scritto il contenuto essenziale quanto alla contestazione e, inoltre, le abbia dato la possibilità di pronunciarsi e indicare le prove contrarie (cfr. sentenza del TF 2C_609/2015, 2C_610/2015 del 5 novembre 2015 consid. 4.1; [tra le tante] citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.3.2 con rinvii). 7.3 In concreto, per quanto attiene all’asserito mancato accesso alle liste B e C menzionate nella domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016, il Tribunale rileva quanto segue. Benché effettiva- mente agli atti non siano presenti le liste B e C in formato integrale, vi risulta tuttavia un estratto su cui figura il conto bancario intestato al ricorrente, al quale quest’ultimo ha avuto accesso. Tale elemento è senz’altro sufficiente per permette al ricorrente di verificare se lo stesso sia o meno presente sulle liste in questione ed esercitare dunque il suo diritto di essere sentito, nel rispetto dell’art. 26 PA. Ora, nella misura in cui gli altri dati contenuti in queste liste concernono terzi, per ragioni di confidenzialità – così come giustamente rilevato dall’autorità inferiore (cfr. risposta 14 giugno 2021, punto 3.3) – non si giustificava e non si giustifica tutt’ora un accesso completo del ricorrente alle due predette liste. Peraltro, il Tribunale non ha
A-1761/2021 Pagina 38 motivo di dubitare dell’esistenza delle predette liste B e C e di quanto indicato dall’autorità inferiore nella decisione impugnata al riguardo. 7.4 Riguardo invece all’asserito mancato accesso alla dichiarazione resa dalle autorità fiscali tedesche nell’ambito della procedura parallela di assi- stenza amministrativa, alla dichiarazione resa dalla banca UBS nell’ambito del procedimento aperto nel 2017 dal Ministero pubblico della Confede- razione e al mandato di perquisizione del Ministero pubblico di Bochum del 3 luglio 2013, il Tribunale rileva che, contrariamente all’argomentazione del ricorrente, risulta che tali atti non sono qui determinanti per considerare la domanda di assistenza amministrativa francese dell’11 maggio 2016 come fondata su dati rubati (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-5662/2020 del 10 maggio 2021 consid. 5.3.3 con rinvii). In effetti, nella misura in cui l’auto- rità richiedente francese non ha fornito alcuna garanzia in correlazione con i dati ottenuti dalla Germania, l’esame dell’esistenza di un nesso di causa- lità tra gli asseriti dati rubati e la domanda francese in oggetto non è qui determinante per considerare quest’ultima come non fondata su dati rubati (cfr. [tra le tante] sentenza del TAF A-6134/2020 del 4 novembre 2021 con- sid. 5.4.3). In tali circostanze, si deve ritenere che il contenuto esatto di questi atti non ha alcuna influenza sulla valutazione delle condizioni mate- riali della predetta domanda francese, cosicché il Tribunale non può ritene- re che siano stati utilizzati a scapito del ricorrente in violazione dell’art. 28 PA (cfr. [tra le tante] citata sentenza del TAF A-5662/2020 consid. 5.3.3). 7.5 Inoltre, si osserva che il contenuto dei suddetti documenti è esplicita- mente indicato nella decisione impugnata. Nella misura in cui gli elementi essenziali su cui l’autorità inferiore ha basato la sua decisione sono contenuti nell’incarto, non è decisivo se questi elementi siano contenuti anche in altri documenti che non sono stati esaminati dal ricorrente. In queste circostanze, il Tribunale non può ritenere che gli artt. 26, 27 e 28 PA siano stati violati, sicché le censure del ricorrente vanno qui respinte. 8. In definitiva, alla luce di quanto precede, il ricorso del ricorrente va qui integralmente respinto. In considerazione dell’esito della lite, giusta l’art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico del ricorrente qui integralmente soccomben- te (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 5'000 fran- chi (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà detratto interamente dall’anticipo
A-1761/2021 Pagina 39 spese di 5'000 franchi da lui versato a suo tempo, alla crescita in giudicato del presente giudizio. Non vi sono poi i presupposti per l’assegnazione al ricorrente di un’indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF a contrario). 9. Contro la presente decisione, relativa ad un’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. h LTF). Il termine ricorsuale è di 10 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso inoltre è ammis- sibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fonda- mentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (cfr. art. 84a LTF). Il Tribunale federale è il solo competente a determinare il rispetto di tali condizioni. (Il dispositivo è indicato alla pagina seguente)
A-1761/2021 Pagina 40 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di 5'000 franchi, sono poste a carico del ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà dedotto dall’anticipo spese di 5'000 franchi versato dal ricorrente. 3. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: La cancelliera:
Annie Rochat Pauchard Sara Pifferi
A-1761/2021 Pagina 41 Rimedi giuridici: Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 10 giorni dalla sua notificazione, soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF (art. 82, art. 83 lett. h, art. 84a, art. 90 e segg. e 100 cpv. 2 lett. b LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Negli atti scritti occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione. Inoltre, gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: