Co rte I A- 17 36 /2 0 0 6 {T 0 /2 } Sentenza del 16 aprile 2007 Composizione:Florence Aubry Girardin, Giudice presidente. Markus Metz e Salome Zimmermann, Giudici. Marco Savoldelli, Cancelliere. X._______, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, istanza inferiore, concernente Sdoganamento all'importazione. Indicazione del prodotto, errore, responsabilità del dichiarante. Ricorso contro la decisione del 13 febbraio 2006. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Ritenuto in fatto: A.Per quanto qui di rilievo, nel periodo tra il 9 marzo e il 14 aprile 2005 la ri- corrente ha dichiarato all'importazione con procedura di trasmissione elet- tronica dei dati, presso gli uffici doganali di Ponte Tresa e di Lugano-Ve- deggio, 86 invii di insalate di vario genere alla voce di tariffa 0705.1941. Dopo il controllo di plausibilità, l'ordinatore della dogana ha trasmesso al terminale della ricorrente il risultato di selezione "bloccata". Essa ha quindi presentato le relative liste d'importazione corredate dai necessari docu- menti di scorta (distinte merci, fatture, ecc.). Dall'esame formale effettuato dagli uffici doganali, nell'ambito della revisio- ne dei documenti non sono emerse discordanze. I citati uffici hanno per- tanto emesso le quietanze doganali, rinunciando a visionare la merce. B.Sennonché, con lettere del 19 aprile 2005 (completate con istanza del 19 maggio successivo) e del 25 maggio 2005 (poi formalizzate nell'istanza di rettifica del 31 maggio seguente) per tali sdoganamenti la ricorrente, ri- spettivamente il suo legale, hanno domandato la rettifica delle voci di tarif- fa da 0705.1941 a 0705.1951. La richiesta è stata ricondotta ad un asserito errore nella programmazione dei codici attribuiti dalla ricorrente alle singole merci importate. La ricorren- te ha indicato che – al momento del cambiamento di modalità di importa- zione di una parte di esse – sia i prodotti denominati "lollo altro" sia quelli con dicitura "lattughino altri" erano stati registrati con il codice attribuito alla prima categoria. Da lì in poi, anche le importazioni che normalmente ricadono sotto la dicitura "lattughino altri" erano quindi state erroneamente considerate e sdoganate come "lollo altro", senza più alcuna distinzione tra le due categorie, secondo la voce di tariffa 0705.1941. Questo, fino alla scoperta dell'asserito errore, a seguito dell'avviso del superamento del contingente per l'importazione di tale prodotto da parte dell'Ufficio federale dell'agricoltura. A sostegno della propria tesi, la ricorrente ha a più riprese richiamato rispettivamente allegato svariata documentazione (quietanze doganali, fat- ture, estratti di conteggi dell'Ufficio federale dell'agricoltura, ecc.), di cui si dirà più diffusamente nel seguito. C.Con decisione del 23 agosto 2005, la Direzione di circondario delle dogane di Lugano (DCD) ha respinto le domande di rettifica presentate dalla ricor- rente (invii da no. 1 a no. 85), ritenendo insufficienti i mezzi di prova notifi- cati. Per quanto riguarda l'invio rubricato con il no. 86, essa non è per con- tro neppure entrata nel merito della richiesta di rettifica, ritenendola tardi- va. D.Il 23 settembre 2005, la ricorrente ha impugnato la decisione della DCD davanti alla Direzione generale delle dogane (DGD), producendo ulteriore documentazione (in particolare le copie delle dichiarazioni di composizione di alcuni prodotti da lei importati).

3 E.Con decisione del 13 febbraio 2006, la DGD ha respinto anche detto ricor- so. In difetto di prova del contrario, la DGD ha infatti ritenuto che gli sdoga- namenti (invii da no. 1 a no. 85) risultavano formalmente corretti. Per quanto riguarda la domanda di rettifica concernente l'invio no. 86, ne è in- vece stata confermata la tardività. F.Con atto del 16 marzo 2006 indirizzato alla Commissione federale di ricor- so in materia doganale (CRD), la ricorrente ha impugnato la decisione del- la DGD, rinviando integralmente alle motivazioni addotte davanti alle istan- ze precedenti ed avanzando dubbi sul diritto di firma della persona che l'aveva sottoscritta, quindi sulla competenza dell'autorità giudicante. Essa ha inoltre richiesto l'allestimento di una perizia specialistica sul pro- prio ordinatore, il richiamo dall'autorità federale competente di svariati do- cumenti a titolo di confronto e la convocazione delle parti ad un dibattimen- to. G.Con risposta del 12 giugno 2006, l'istanza inferiore ha ribadito il carattere vincolante degli sdoganamenti e l'inconsistenza delle prove addotte, conte- stando il difetto di competenza sollevato e la pertinenza della richiesta di allestimento di un referto peritale. H.Il 4 ottobre 2006, la ricorrente ha nuovamente sollecitato la convocazione delle parti ad un dibattimento orale. La CRD ha risposto con lettera dell'11 ottobre successivo, osservando che in fattispecie come quella in esame non ha per prassi luogo nessun dibatti- mento pubblico. Facendo riferimento alla giurisprudenza in materia, alla ri- corrente è stato comunque fissato un termine – trascorso inutilizzato – per formulare un'espressa richiesta di rilascio di una decisione in tal senso. I.Con lo scioglimento della CRD, in data 31 dicembre 2006, l'incarto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (TAF). Il 17 gennaio 2007 quest'ultimo ha informato le parti che a dirimere la presente vertenza sa- rebbe stata la I Corte del TAF ed ha loro comunicato la composizione del collegio giudicante. Considerando in diritto: 1. 1.1Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame in virtù dell'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1. otto- bre 1925 sulle dogane (LD; RS 631.0), stato al 1. gennaio 2007, in relazione con gli art. 1, 31, 32 e 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32). Sempre giusta l'art. 53 cpv. 2 LTAF, il TAF giudica i ricorsi pendenti presso le Commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al 1. gennaio 2007, nella fattispecie la CRD, applicando il nuovo diritto processuale. 1.2Nella misura in cui non concerne specificatamente la procedura di sdoga-

4 namento (cfr. art. 3 lett. e della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA; RS 172.021]) – esclusivamente disciplinata dalle norme procedurali del diritto doganale rette dal principio dell’autodichiarazione (art. 24 e art. 29 segg. LD; Giurisprudenza delle au- torità amministrative della Confederazione [GAAC] 68.51, consid. 3c) – e fatta eccezione per quanto direttamente prescritto dalla LTAF così come da eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 cpv. 4 PA), la presente procedura soggiace alla PA. 1.3Interposto tempestivamente (art. 22 segg. PA; art. 50 PA) e nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA), l'atto impugnato è una decisione emanata dalla DGD, che statuisce in merito a una decisione su ricorso della DCD. Ritenuto che la DGD si è pronunciata nel 2006 e non già nel nuovo anno – nel qual caso la decisione su ricorso della DCD avrebbe dovuto esere impugnata direttamente davanti al TAF (art. 109 cpv. 1 lett. b LD e con- trario; messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria, FF 2001 pag. 3984 seg.) – pacifica è anche la competenza dell'istanza inferiore (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. c vLD), per altro inequivocabilmente indicata come tale (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, pag. 297 seg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Zurigo 2006, no. 884 segg.; PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. ed., Berna 2005, pag. 238, con riferimenti alla giuris- prudenza). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, competente era infine anche chi tale decisione l'ha materialmente sottoscritta. Giusta gli ordina- menti interni della DGD prodotti con la risposta, i compiti e le competenze delle singole divisioni di cui è composta, e dei loro rispettivi direttori, si es- tendono infatti anche alla compiuta trattazione di eventuali ricorsi. 1.4La ricorrente è destinataria della decisione impugnata. Comportando l'er- rore fatto valere un sorpasso dei contingenti, dato è anche l'interesse a ri- correre (sentenza del Tribunale federale 2A.180/2006 del 13 luglio 2006 consid. 1). Di qui la sua legittimazione giusta l'art. 48 cpv. 1 PA. Per quanto precede, il ricorso è ricevibilie in ordine e dev'essere esami- nato nel merito. 2.Con ricorso al TAF, possono essere invocati la violazione del diritto fede- rale, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Da parte sua, il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (MOOR, op. cit., pag. 264 seg.). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L’autorità competente procede infatti spontaneamen- te a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dal-

5 le censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwal- tungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. ed., Zurigo 1998, no. 674 segg.). Nella fattispecie, la ricorrente formula essenzialmente due tipi di censure. Da un lato, solleva la mancata rettifica di tutti gli sdoganamenti citati in base alle prove offerte. Dall'altro, contesta la tardività della richiesta di rettifica dello sdoganamento della partita di merce no. 86. 3. 3.1Ogni trasporto di merci attraverso la dogana svizzera soggiace agli obblighi doganali (art. 1 cpv. 1 LD). Essi consistono nel rispetto delle prescrizioni concernenti il traffico attraverso il confine, ovvero nell'obbligo della denunzia doganale, e nel pagamento delle tasse previste dalla legge (art. 1 cpv. 2 LD). L'importo del dazio è fissato dalla tariffa delle dogane svizzere in base alla natura, alla quantità ed allo stato della merce al mo- mento in cui è posta sotto controllo doganale (cfr. allegati alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane [LTD; RS 632.10]; art. 21 e 23 LD). 3.2Come già rilevato, la procedura di sdoganamento è retta dal principio dell’autodichiarazione (art. 24 LD), ciò significa tra l'altro che la legisla- zione doganale attribuisce alle persone soggette all’obbligo della denuncia la piena responsabilità e pone esigenze severe alla loro diligenza, chie- dendo di procedere ad una completa e corretta dichiarazione delle merci (cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.457/2000 del 7 febbraio 2001, in Archivio di diritto fiscale svizzero [ASA] 70 pag. 330 consid. 2c; GAAC 70.55 consid. 2a/aa e le referenze ivi citate, in particolare la sentenza del Tribunale federale 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.1). La persona soggetta all’obbligo della denuncia, nel caso la ricorrente, deve richiedere lo sdoganamento e presentare la relativa dichiarazione (art. 31 cpv. 1 LD). L’ufficio doganale competente ne esamina la correttezza for- male, la completezza, come pure la conformità con i documenti di scorta (art. 34 cpv. 2 LD). 3.3Una volta accettata, la dichiarazione vincola il dichiarante e costituisce, salvo il risultato della visita, la base per determinare il dazio e le altre tas- se (art. 35 cpv. 2 LD; cfr. la già citata sentenza del Tribunale federale del 31 marzo 2004 consid. 2.2; GAAC 70.55 consid. 2a/bb). 3.4Va aggiunto che – fondandosi sull’art. 142 LD – il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 3 febbraio 1999 concernente lo sdoganamento mediante trasmissione elettronica di dati (OSTED; RS 631.071), in base alla quale – previo controllo di plausibilità (art. 16 cpv. 1) – i partner della dogana autorizzati, e tra essi la ricorrente, possono presentare la dichia- razione delle merci mediante procedura elettronica. Giusta l’art. 17 cpv. 1 e 2 OSTED, il computer della dogana esegue un controllo ampliato della plausibilità e se rileva un errore respinge la dichia- razione. Per contro, le dichiarazioni che il computer riprende senza conte-

6 stazioni sono considerate accettate ai sensi dell’art. 35 LD analogamente a quelle scritte e risultano vincolanti per il partner della dogana anche in pre- senza di contraddizioni rispetto ai documenti di accompagnamento (art. 17 cpv. 3 OSTED). Dopo aver accettato la dichiarazione, l'ordinatore esegue quindi una sele- zione e ne comunica il risultato al dichiarante (art. 18 seg. OSTED). 3.5Per quanto appena osservato, occorre innanzitutto constatare che dalle dichiarazioni presentate dalla ricorrente non emergevano errori o contrad- dizioni di sorta (art. 17 cpv. 2 OSTED). Per questo motivo sono state ac- cettate (art. 17 cpv. 3 OSTED). Se errore vi è stato, esso è da ricondurre all'attribuzione data a priori alla merce da parte della ricorrente. Tale errore era però unicamente ris- contrabile effettuando un controllo della merce. Ma appunto non vi erano motivi perché l'autorità doganale effettuasse un simile controllo. Se è vero infatti che, accettata la dichiarazione (art. 18 cpv. 1 OSTED), il risultato della successiva selezione da parte dell'ordinatore della dogana è stato "bloccato" (art. 19 cpv. 1 OSTED), altrettanto vero è che i documenti prodotti unitamente alla lista d'importazione dalla ricorrente non davano adito a dubbi. Come correttamente osservato dall'istanza inferiore, secon- do le designazioni generiche in essi contenute ("lattughino novello", "lat- tughino/mista", "insalate miste", "insalata gentile", insalata gran mix 125 gr", "insalatina conf. 8x", ecc.), l'indicazione tariffale rispettivamente il codice attribuito alla merce (0705.1941, "lollo altro") risultavano corretti. In base alle designazioni citate, entravano in linea di conto per lo sdogana- mento sia le voci di tariffa 0705.1951/9 (quella del "lattughino altro", come sostenuto dalla ricorrente) sia le voci 0705.1941/9 (quella del "lattughino lollo, diverso da quello rosso" [cioè del "lollo altro"], come da lei dichia- rato). Corrispondendo la voce di tariffa (0705.1941) alla merce indicata sulle fatture, di qui la sua corretta liberazione da parte della dogana. Di principio, la DGD ha perciò a giusto titolo riconosciuto valore vincolante alle dichiarazioni doganali rese dalla ricorrente, a norma dell'art. 35 cpv. 2 LD. 4. 4.1La dichiarazione doganale accettata può essere sostituita, completata, distrutta o rettificata, se ne è fatta esplicita richiesta prima che sia ordinata la visita e prima dell’allestimento della bolletta doganale. Se la bolletta doganale è già stata stesa, l’ufficio doganale può accogliere delle domande di ammissione al dazio di favore, di esenzione dal dazio o di modificazione del genere di sdoganamento, solo qualora l’invio si trovi ancora sotto custodia della dogana, della posta o della ferrovia (art. 49 cpv. 2 dell’ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane [OLD; RS 631.01]; GAAC 68.51 consid. 3b; al riguardo cfr. pure l'art. 20 OSTED). Successivamente alla liberazione dell'invio, come nella presente fattispe- cie, il contribuente ha invece la possibilità di opporsi allo sdoganamento solo se, entro il termine perentorio di 60 giorni prescritto dall'art. 109 cpv. 2

7 LD (decisione del Tribunale federale 2A.180/2006 del 13 luglio 2006 con- sid. 3.2 in fine), riesce a dimostrare che la merce importata era effetti- vamente di natura diversa da quella indicata nella dichiarazione. In questo caso, l’onere della prova è interamente a suo carico. I documenti giustificativi devono dimostrare con sufficiente verosimiglianza che è su- bentrato un errore in relazione alla merce importata e spetta parimenti al contribuente di chiarire se è stato pagato un importo troppo elevato a titolo di dazio doganale, tenuto conto della natura della merce a torto registrata o, eventualmente, del fatto che l'errore del quale egli si prevale ha delle ri- percussioni negative in relazione al contingentamento di talune merci (cfr. ancora GAAC 70.55 consid. 3b e i riferimenti in essa contenuti, in partico- lare DTF 109 Ib 190 consid. 1d). In proposito va aggiunto che se è vero che anche in ambito doganale, ana- logamente a quanto vale in genere per i procedimenti di ricorso ammini- strativo e di diritto amministrativo tra cui quello davanti al TAF (GAAC 67.76, consid. 2c), l'apprezzamento delle prove è di principio libero (MOOR, op. cit., pag. 261 e la giurisprudenza ivi citata; FRITZ GYGI, Bundesverwal- tungsrechtspflege, 2. ed., Berna 1983, pag. 279; DTF 105 Ib 114 consid. 1a), è altrettanto vero che questo principio soffre di un'importante relativiz- zazione per quanto riguarda i documenti stesi posteriormente al procedi- mento doganale. Non escluso a priori, questo tipo di prova deve infatti es- sere apprezzato con grande circospezione ed ha valore molto limitato (in dettaglio su questo punto, cfr. la già citata GAAC 70.55 consid. 3c/cc, dd). Tali accresciute esigenze sono del resto la diretta conseguenza del fatto che l'intera procedura di sdoganamento è improntata dal principio dell'au- todichiarazione. 4.2Confermando la decisione della DCD, anche la DGD ha innanzitutto ritenu- to che la domanda di rettifica dello sdoganamento dell'invio no. 86 non ris- pettasse il termine di cui all'art. 109 cpv. 2 LD e che fosse quindi tardiva. È una questione che può qui rimanere aperta. Il ricorso deve infatti essere respinto già per i motivi che seguono (cfr. infra consid. 4.3.). 4.3In presenza di dichiarazioni doganali vincolanti e di invii già liberati (con- sid. 3.5.), per giustificare un'eventuale rettifica degli sdoganamenti da no. 1 a no. 86 dai documenti prodotti dalla ricorrente deve emergere con sufficiente verosimiglianza, che le merci importate, in base alla loro natura e/o composizione, non avrebbero dovuto sottostare alla voce di tariffa 0705.1941 bensì alla voce 0705.1951. Così però non è, infatti: 4.3.1Fatture fornitori Le fatture contenute nell'incarto richiamato dalle autorità doganali risalgo- no al periodo delle importazioni in oggetto e potrebbero teoricamente pro- vare quanto richiesto. Come per altro già osservato (cfr. supra con- sid. 3.5.), in ognuna di esse il prodotto è però indicato con termini del tutto generici ("lattughino novello", "lattughino/mista", "insalate miste", "insalata

8 gentile", "insalata gran mix 125 gr", "insalatina conf. 8x", ecc.). In altre parole, tali indicazioni non danno nessuna informazione utile né sull'esatta natura delle insalate importate né sulla quantità dei singoli prodotti. Da esse non si può in particolare affatto dedurre né che i prodotti importati sottostessero alla voce di tariffa 0705.1951 piuttosto che alla voce 0705.1941, né – tanto meno – in quale esatto quantitativo. La DGD ha quindi a giusta ragione ritenuto che le stesse non forniscano nessuna pro- va che soddisfi ai requisiti della giurisprudenza. 4.3.2Distinte merci Anche per questi documenti, pure contenuti nell'incarto richiamato dalla DGD, vale quanto appena osservato per le fatture. Con la differenza che – per quanto possibile – i termini utilizzati per definire la merce sono ancor più generici. Sulle distinte viene infatti usata l'indicazione prestampata di "lattughino", dicitura che viene di caso in caso completata con aggiunte del tipo "+ mista" o "insalata mista". I documenti prodotti non soddisfano perciò affatto all'onere probatorio che incombe sulla ricorrente. 4.3.3Estratti conteggi importazioni Si tratta dei doc. 8-9 prodotti con il complemento d'istanza del 19 maggio 2005 rispettivamente del doc. 2 prodotto con la richesta di rettifica del 31 maggio successivo. Essi danno conto delle importazioni della ditta Y._______ nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2005. Nuovamente, e con la DCD, occorre però rilevare che neppure da loro è possibile dedurre informazioni utili sulla natura della merce oggetto degli invii da no. 1 a no. 86: né sulla quantità, né sulla sua qualità. 4.3.4Copia dichiarazioni di composizione Si tratta in questo caso dei documenti (doc. G-I) podotti con ricorso del 23.09.2005 contro la decisione della DCD. Innanzitutto, nessuno dei documenti citati è indirizzato direttamente alla ricorrente. Essi danno conto di rapporti generici o tra terzi. Parte dei docu- menti (doc. H-I) non è inoltre datata oppure è posteriore allo sdo- ganamento ed ha quindi di principio un valore probatorio molto limitato (cfr. supra consid. 4.1). Tutte le dichiarazioni rilasciate indicano infine le composizioni dei prodotti importati in modo assai generico. Segnatamente, il termine lattughino non è ulteriormente specificato nel suo genere rispettivamente termini come "piccolo" o "altro", che pure compaiono nelle stesse (quest'ultimo quale chiaro indicatore che tali documenti sono stati scritti come attestazioni di cortesia) non possono affatto essere messi diretamente in relazione alla tariffa doganale svizzera di riferimento/con la suddivisione in essa contenuta. 4.3.5Copia lista d'importazione sdoganamento provvisorio Si tratta del doc. J prodotto con ricorso del 23.09.2006. Questo documento non si riferisce né ad un determinato invio oggetto del ricorso, né ad una determinata merce. Non potendo far luce sulla natura della merce sdo- ganata, risulta quindi anch'esso assolutamente irrilevante.

9 4.3.6Distinta importazioni ditta Y._______ Si tratta dei doc. L-M prodotti con ricorso del 16.3.2006, dai quali risulta che nei mesi di gennaio e febbraio 2005 la ditta Y._______ ha importato merce sia della categoria del "lattughino altri" sia di quella del "lollo altro", mentre nel mese di marzo 2005 e nella prima metà di aprile sempre del 2005 sarebbe stata invece importata solo insalata della categoria del "lollo altro". Neanche questi documenti aiutano a fare chiarezza sul tipo di mer- ce effettivamente sdoganata con gli 86 invii in discussione. Come ammes- so dalla ricorrente stessa, essi hanno unicamente valore esemplificativo. 4.4Non è infine neppure il caso di dare seguito alla richiesta di richiamo dall'autorità federale delle dogane dei riassunti delle importazioni effettuate dalle ditte sue clienti negli anni 2004-6, rispettivamente alla domanda di al- lestimento di una perizia specialistica sull'ordinatore da lei utilizzato, avan- zate dalla ricorrente con atto del 16 marzo 2006. A mente di questo Tribunale, sulla base del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove (DTF 124 I 208, consid. 4a; MOOR, op. cit., pag. 262 seg., con ulteriori rinvii alla giurisprudenza), nessuno dei due accertamenti offerti permetterebbe infatti di soddisfare all'onere della prova che le in- combe. Il richiamo postulato avrebbe ancora una volta unicamente carattere com- parativo, trattandosi di documenti che riguardano in parte addirittura altri periodi da quello in oggetto (anni 2004 e 2006), e – più in generale – co- munque mai la quantità e la qualità della merce dichiarata. Per quanto at- tiene alla perizia, quand'anche permettesse di appurare un errore di pro- grammazione, non rivelerebbe nulla sul genere e sulle effettive caratteristi- che della merce sdoganata. 4.5Riassumendo, in presenza di dichiarazioni doganali divenute vincolanti, la ricorrente non è riuscita a provare che la merce importata non corris- pondeva, a seguito di un errore, a quella dichiarata. In regime di autodichiarazione (cfr. supra consid. 1.2. e 3.2.), le prove offerte e segnatamente i documenti presentati – in parte posteriori ai fatti litigiosi e come tali già da apprezzare con le più grandi riserve – non per- mettono infatti di dimostrare con la verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 4.1.) quali e in quale quantità le merci di- chiarate facessero parte della categoria dei "lattughino altro" piuttosto che dei "lattughino lollo, diverso da quello rosso", come invece dichiarato, e quindi sottostessero alla voce di tariffa 0705.1951 in luogo della voce 0705.1941. Non potendosi rimporverare alla DGD di non aver proceduto alle rettifiche richieste, ne discende che il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. 5.In considerazione dell'esito della lite, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Nel caso in esame, tenendo conto dell'ampiezza dell'incarto e del tempo ri-

10 chiesto per la sua trattazione (art. 1 e 2 del regolamento dell'11 dicembre sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]), esse vengono stabilite in fr. 1'500.--, importo che viene integralmente compensato con l'anticipo versato dalla ricorrente il 28 marzo 2006. 6.Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla Direzione generale delle do- gane non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è respinto con conseguente conferma della decisione del 13 feb- braio 2006. 2.La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico della ricorrente e inte- gralmente compensata con l'anticipo di pari importo da lei versato. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.Comunicazione: -alla ricorrente (per atto giudiziario) -alla Direzione generale delle dogane (per atto giudiziario) La Giudice presidente:Il Cancelliere: Florence Aubry GirardinMarco Savoldelli Rimedi giuridici: Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribuna- le federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concer- nano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le con- clusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. l e m e art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Data di spedizione:

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