DTF 122 V 157, DTF 121 II 171, 2A.1/2004, 2A.478/2005, 2A.546/2003
Co rte I A- 17 33 /2 0 0 6 {T 0 /2 } Sentenza del 14 marzo 2007 Composizione:Florence Aubry Girardin, Giudice presidente. Salomé Zimmermann e Michael Beusch, Giudici. Marco Savoldelli, Cancelliere. A._______, ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, istanza inferiore, concernente Sdoganamento all'importazione, errore, indicazione del prodotto, responsabilità del dichiarante. Ricorso contro la decisione del 18 gennaio 2006. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Ritenuto in fatto: A.Il 22 aprile 2005 la ditta A._______ ha dichiarato all’importazione nella procedura EED (modello doganale 90) presso l’Ufficio doganale di Stabio- Confine un invio proveniente dall’Italia destinato alla ditta B._______ come segue: MerceVoce di tariffaMassa netta (kg) Massa lorda (kg) Aliquota (fr./100 kg lordo) Cavoli rapa freschi0704.90.7155059810.00 Ravanelli freschi, altri0706.9061 n. conv. stat. 099 1122126210.00 Zucchine fresche0706.9051 n. conv. stat. 012 64071710.00 Prezzemolo riccio fresco 0706.9041 n. conv. stat. 011 54772110.00 Sulla dichiarazione d’importazione figurava il numero PGI XY. Dopo il test di plausibilità, il computer della dogana ha trasmesso al computer della ditta A._______ il risultato di selezione “bloccata” per la partita oggetto del ricorso. In seguito a ciò la ditta A._______ ha presentato all’ufficio di sdoganamento la relativa lista d’importazione e la fattura n. 134 del 22 aprile 2005. Sulla fattura la merce oggetto del ricorso era designata con il termine di “rapanelli”. Dall’esame formale effettuato dall’ufficio doganale nell’ambito della revisione dei documenti non sono emerse discordanze. Esso ha quindi emesso la quietanza doganale e sdoganato la merce. B.Con scritto del 3 giugno 2005, la ditta A._______ ha chiesto la rettifica dello sdoganamento presso l’ufficio doganale di Stabio-Confine, facendo valere che all’atto della compilazione della fattura era intercorso un errore da parte del personale della ditta C., Milano, e che le merci esportate non erano in realtà “rapanelli”, ma “ravani” secondo la voce 0706.9051 (ramolacci). In quell'occasione, la ditta ha allegato la seguente documentazione: quietanza doganale originale; fattura n. 134 utilizzata per l’importazione; lettera della ditta C. (che dichiarava di aver indicato il prodotto in modo errato); lettera di richiesta di rettifica della ditta B.; copia documentazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura con i relativi contingenti, tavole info 26-27; copie fatture di vendita della ditta B. alla ditta D._______.
3 Con decisione del 3 agosto 2005, la Direzione di circondario delle dogane di Lugano (in seguito DCD) ha respinto il ricorso, considerando in sostanza che i mezzi di prova offerti erano insufficienti, vuoi perché stesi dopo lo sdoganamento, vuoi perché estranei allo sdoganamento medesimo. C.Il 1. settembre 2005, la ditta A._______ ha interposto ricorso contro tale decisione presso la Direzione generale delle dogane (in seguito DGD), presentando quali nuovi mezzi probatori un ulteriore scritto della ditta C., diverse fatture di commercianti italiani alla ditta C. e bollettini di consegna della ditta B._______ a clienti svizzeri. Con decisione del 18 gennaio 2006, anche la DGD ha respinto il ricorso, considerando che, in difetto della prova del contrario, lo sdoganamento in oggetto risultava formalmente corretto e senza contraddizioni. Per quanto concerne la conferma del fornitore allestita a posteriori, essa ha osservato che non si poteva escludere che si trattasse di un semplice scritto di cortesia steso su richiesta della ditta A.. Neppure le fatture e i bollettini di consegna sono stati ritenuti in rapporto con la merce importata. D.Il 15 febbraio 2006 (data postale del 17 febbraio 2006), la ditta A. (in seguito la ricorrente) ha quindi impugnato la decisione del 18 gennaio 2006 della DGD dinanzi alla Commissione federale di ricorso in materia doganale (in seguito CRD), postulando “un'ulteriore inchiesta al ricorso presentato in prima istanza alla Direzione generale delle Dogane/Lugano, successivamente in seconda istanza alla Direzione generale della Dogane/Berna”. La ricorrente ha fatto riferimento a nuovi documenti, e concluso sperando che "il tutto possa chiarire con certezza l’errore effettuato nella trascrizione del prodotto”. Il 21 febbraio successivo, la ricorrente ha completato il proprio ricorso facendo pervenire alla CRD una copia della fattura e una copia della bolla doganale rettificata dalla dogana italiana. Sulla dichiarazione d’espor- tazione figurano le menzioni “Copia conforme all’originale” e “Viene sostituita la fattura allegata n. 134 per la rettifica della descrizione articolo alla II a riga [rettich anziché rapanelli]”. Sulla fattura figura invece l’iscrizione “Sostituisce fattura allegata. Rettifica la descrizione articolo alla II a riga [rettich anziché rapanelli]”. La DGD ha a sua volta risposto con scritto del 24 aprile 2006 (erroneamente qualificato quale replica), postulando la reiezione del ricorso, con la motivazione che i giustificativi prodotti non sono sufficienti per comprovare che la merce importata fosse diversa da quella dichiarata. Per quanto concerne la bolla doganale rettificata alla dogana italiana, essa ha osservato inoltre che non è affatto chiaro su quali basi la ricorrente abbia potuto ottenerla. Essa ha sottolineato infine che al momento dell'esportazione dall’Italia non vi erano tributi in gioco, ciò che fa dunque presumere, che all’atto della valutazione degli eventuali mezzi di prova, sia pure stato applicato un criterio poco severo.
4 E.Con lo scioglimento della CRD, in data 31 dicembre 2006, l'incarto è stato trasmesso al Tribunale amministrativo federale (in seguito TAF), il quale, con lettera del 17 gennaio successivo, ha informato le parti che a dirimere la prestente vertenza sarebbe stata la I Corte ed ha loro comunicato la composizione del collegio giudicante. Considerando in diritto: 1. 1.1L'art. 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF; RS 173.32) prevede che, per quanto com- petente, i ricorsi pendenti davanti alle Commissioni federali di ricorso al momento della sua entrata in vigore il 1. gennaio 2007, vengano ripresi dal TAF e da esso trattati sulla base del nuovo diritto processuale. Giusta l'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del 1. ottobre 1925 sulle dogane (LD; RS 631.0), stato al 1. gennaio 2007, il TAF è designato quale autorità di ricorso. Di qui la sua competenza per statuire in merito al presente gravame (cfr. art. 31 segg. LTAF). 1.2Fatta salva la LTAF ed eventuali normative speciali (cfr. art. 37 LTAF e art. 2 cpv. 4 PA), alla fattispecie risulta applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). Nella misura in cui il presente gravame concerne specificatamente la pro- cedura di sdoganamento, la PA non trova per contro applicazione (cfr. art. 3 lett. e PA), quest'ultima essendo disciplinata dalle specifiche norme procedurali del diritto doganale rette dal principio dell’autodichiarazione (art. 24 e art. 29 segg. LD; in proposito cfr. anche Giurisprudenza delle au- torità amministrative della Confederazione [GAAC] 68.51, consid. 3c). 1.3L'atto impugnato è una decisione emanata dalla DGD, che statuisce a sua volta su una decisione su ricorso della DCD. Dato che la DGD si è pronunciata nel 2006, quest'ultima era a quel tempo senz'altro competente a decidere (cfr. art. 109 al. 1 let. c vLD). Diverso sarebbe invece, se tale decisione fosse stata emanata dopo il 31 dicembre 2006. È infatti appena il caso di precisare che, allo scopo di semplicifare ed uniformare le procedure, con l'entrata in vigore della LTAF il 1. gennaio 2007, il legislatore ha adottato un nuovo sistema di impugnazione che sopprime le due istanze amministrative di ricorso interne in materia doganale. Ne consegue che contro decisioni prese su ricorso dalle Direzioni di circondario delle dogane a partire da tale data, competente a decidere risulta essere direttamente il TAF e non più la Direzione generale delle dogane come finora (cfr. art. 109 cpv. 1 lett. b LD; messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria, FF 2001 pag. 3764 segg., 3984 seg.).
5 1.4Interposto tempestivamente (art. 22 segg. PA; art. 50 PA), il presente ricorso risponde alle esigenze di forma e di contenuto previste dall'art. 52 PA. Per l'art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annulla- mento o alla modificazione della stessa (DTF 121 II 171 consid. 2 b). Ancorché destinataria della decisione impugnata, ci si può nel caso do- mandare in quale misura la ricorrente sia da essa effettivamente toccata e sia quindi legittimata ad agire in causa. Come rileva la DGD nella sua risposta, l’aliquota di dazio della voce di tariffa dichiarata (0706.9061) è infatti identica a quella della voce richiesta (0706.9051), nei due casi fr. 10.-- per 100 kg di peso lordo, e neppure la relazione con la gestione dei contingenti da parte dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), per altro già rilevata dalla DGD, risulta evidente. Tale questione può comunque restare aperta. Il presente ricorso deve infatti essere respinto già per altre ragioni. 1.5La ricorrente ha facoltà di invocare la violazione del diritto federale, l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l’inadeguatezza (art. 49 PA). Il TAF non è dal canto suo vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata né dalle argomentazioni delle parti (cfr. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. edizione, Berna 2002, pag. 264 seg.). I principi della massima inquisitoria e dell’applicazione d’ufficio del diritto sono però limitati. L’autorità competente procede spontaneamente a constatazioni complementari ai fatti o esamina altri punti di diritto solo nei casi in cui dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi corrispondenti (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. edizio- ne, Zurigo 1998, n. 674). 2. 2.1Nel merito, va innanzitutto osservato che ogni trasporto di merci attraverso la dogana svizzera soggiace agli obblighi doganali (art. 1 cpv. 1 LD). Giusta l’art. 1 cpv. 2 LD essi consistono nell’osservanza delle prescrizioni concernenti il traffico attraverso il confine (obbligo della denunzia doga- nale) e nel pagamento delle tasse previste dalla legge (obbligo di pagare il dazio). 2.2Giusta l’art. 21 LD, i dazi d’entrata e d’uscita sono fissati dalla tariffa delle dogane svizzere (allegati alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane [LTD; RS 632.10]); di principio l’importo del dazio è determinato dalla natura, dalla quantità e dallo stato della merce al momento in cui essa è posta sotto controllo doganale (art. 23 LD). Secondo l’art. 1 LTD tutte le merci importate o esportate attraverso la linea doganale svizzera devono essere sdoganate conformemente alla tariffa generale degli allega- ti 1 e 2.
6 Per le merci qui in esame, entrano in considerazione le voci tariffali 0706.9050 segg. e 0706.9061 segg., la cui sistematica nel testo tariffale si presenta come segue: Carote, navoni, barbabietole da insalata, scorzonera (salsefrica), sedani- rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:
7 gana, della posta o della ferrovia (art. 49 cpv. 2 dell’ordinanza del 10 luglio 1926 della legge sulle dogane [OLD; RS 631.01]; GAAC 68.51 consid. 3b). Successivamente alla liberazione dell'invio, come nella presente fattispe- cie, il contribuente ha invece la possibilità di opporsi allo sdoganamento (entro il termine di 60 giorni di cui all'art. 109 cpv. 2 LD), deve però riusci- re a dimostrare che la merce importata era effettivamente di natura diversa da quella indicata nella dichiarazione. In proposito va precisato che l’onere della prova è interamente a suo carico: i documenti giustificativi devono di- mostrare con sufficiente verosimiglianza che è subentrato un errore in re- lazione alla merce importata e spetta parimenti al contribuente di chiarire se è stato pagato un importo troppo elevato a titolo di dazio doganale, te- nuto conto della natura della merce a torto registrata o, eventualmente, del fatto che l'errore del quale egli si prevale ha delle ripercussioni negative in relazione al contingentamento di talune merci (al riguardo cfr. ancora GAAC 70.55 consid. 3b e i riferimenti in essa contenuti, in particolare la decisione riportata in ASA 37 pag. 313 e DTF 109 Ib 190 consid. 1d). 2.4Sempre in questo ambito, va aggiunto che – fondandosi sull’art. 142 LD – il Consiglio federale ha emanato l’ordinanza del 3 febbraio 1999 concer- nente lo sdoganamento con trasmissione elettronica di dati (OSTED; RS 631.071), in base alla quale – previo controllo di plausibilità (art. 16 cpv. 1 OSTED) – i partner della dogana autorizzati, e tra essi la ricorrente, possono presentare la dichiarazione delle merci mediante procedura elettronica. Giusta l’art. 17 cpv. 1 e 2 OSTED, il computer della dogana esegue un controllo ampliato della plausibilità e se rileva un errore respinge la dichia- razione. Per contro, le dichiarazioni che il computer riprende senza conte- stazioni sono considerate accettate ai sensi dell’art. 35 LD analogamente alle dichiarazioni scritte e risultano vincolanti per il partner della dogana anche in presenza di contraddizioni rispetto ai documenti di scorta (art. 17 cpv. 3 OSTED). 3. 3.1Per il procedimento di ricorso amministrativo e di diritto amministrativo vige il principio del libero apprezzamento delle prove (MOOR, op. cit. pag. 261 segg.). L’autorità giudicante deve formarsi un’opinione in modo diligente, coscienzioso ed imparziale sui fatti da dimostrare, per poter stabilire se essi siano veri o falsi. La prova è in particolare valida se il giudice, a seguito del suo apprezzamento, giunge al convincimento che il fatto rilevante per il giudizio si è verificato: non è richiesta l’assoluta certezza, bensì è sufficiente il convincimento fondato sull’esperienza e sulla ragione pratica (al riguardo cfr. DTF 105 Ib 114 consid. 1a; FRITZ GYGI, Bundesver- waltungsrechtspflege, 2. edizione, Berna 1983, pag. 279). L’amministra- zione e i tribunali devono apprezzare le prove in modo completo e inec- cepibile, sempre però liberamente, ossia senza essere legati a regole formali (DTF 122 V 160 consid. 1c; GAAC 70.55 consid. 2c e le referenze in essa citate).
8 3.2Il principio del libero apprezzamento delle prove appena descritto vale per l’intero diritto processuale pubblico e quindi anche in ambito doganale (fatte salve le particolarità della procedura di sdoganamento che tuttavia non impediscono il libero apprezzamento delle prove sia per il proce- dimento ricorsuale interno che per quello davanti al TAF [cfr. GAAC 67.76, consid. 2c]). Ciò nondimeno, esso trova il suo limite nelle regole concernenti la valuta- zione da parte dell’autorità giudicante di mezzi di prova risalenti, come è in parte nel caso in esame, ad un periodo posteriore alla dichiarazione doga- nale (GAAC 70.55 consid. 3c/bb). Se infatti è vero che la giurisprudenza in materia di prestazioni di management esportate o localizzate all’estero – secondo la quale, per evitare ogni abuso, è possibile tenere in considera- zione solo documenti anteriori o contemporanei alle operazioni in questio- ne (decisioni del Tribunale federale 2A.478/2005 dell’8 maggio 2006 con- sid. 4.4 e 2A.546/2003 del 14 marzo 2005 consid. 2.6) – si applica solo parzialmente al diritto doganale (in dettaglio su questo punto, cfr. GAAC 70.55 consid. 3c/cc), è altrettanto vero che a documenti stesi a posteriori va necessariamente riconosciuto un valore probatorio molto limitato. Essi non sono di principio esclusi, devono però essere apprezzati con grande circospezione (cfr. GAAC 70.55 consid. 3c/dd in fine). 4. 4.1Per quanto appena osservato, occorre innanzitutto constatare che la denominazione “ravanelli” della merce sulla dichiarazione doganale presentata dalla ricorrente corrispondeva alla denominazione “rapanelli” menzionata nella fattura. In altri termini, quest'ultima non contraddiceva affatto la voce di tariffa 0706.9061 (cfr. supra consid. 2.2) e non sussisteva alcuna discordanza, che l’ufficio doganale avrebbe dovuto rilevare in occasione della verifica della dichiarazione, corrispondendo la voce di tariffa alla merce indicata sulla fattura. Va detto inoltre che il contribuente avrebbe avuto la possibilità, di cui non ha fatto uso, di esaminare o far esaminare la merce posta sotto controllo, prima di presentare la dichia- razione doganale (art. 32 seconda frase LD; cfr. decisione del Tribunale federale 2A.1/2004 del 31 marzo 2004 consid. 2.2 in fine). Stando così le cose, la DGD ha a giusto titolo riconosciuto valore vincolante alla dichiarazione doganale ai sensi dell’art. 35 cpv. 2 LD. 4.2In presenza di una dichiarazione doganale vincolante e di un invio già libe- rato (cfr. consid. 2.3.), per giustificarne un'eventuale rettifica è necessario che i documenti giustificativi prodotti dalla ricorrente dinanzi alla DGD e alla CRD mostrino, con sufficiente verosimiglianza, che le merci importate erano dei ramolacci e non dei ravanelli. Così però non è nella fattispecie, infatti: a) Dichiarazione del 31 agosto 2005 firmata dall’amministratore unico della società C._______, ditta che ha venduto il prodotto qui in discussione, secondo cui essa avrebbe "acquistato in data 22/04/05 140 colli di rettich
9 bianchi da voi ordinati, come da fatt. della ditta E._______ allegata" e per il quale sempre quel giorno non avrebbe “acquistato ravanelli, che invece sono stati acquistati in data 16/04/05 e 03-06/05/05 da altro fornitore F._______ come da fatture allegate”. Si tratta di un documento posteriore all’ordinazione, che non può quindi che avere un valore molto limitato (cfr. supra consid. 3.2). In particolare, niente permette di escludere che esso non sia una semplice attestazione di cortesia da parte di un partner commerciale. Al riguardo, basti osservare che la ricorrente non ha neppure prodotto il bollettino di ordinazione che potrebbe confermare che la merce ordinata dalla ditta C._______ le era effettivamente destinata. b) Fatture della ditta E._______ del 30 aprile 2005 e della ditta F._______ del 23 aprile e 7 maggio 2005 indirizzate alla società C., che confermano la dichiarazione di cui sopra. Si tratta di fatture che sono state stese simultaneamente alle operazioni commerciali e che possono teoricamente provare queste transazioni. Esse concernono tuttavia solo relazioni tra terzi, che non sono parte del presen- te procedimento e non possono avere valore probatorio in relazione alla natura delle merci trasportate dalla ricorrente per conto della ditta B.. Ad ogni buon conto esse non permettono affatto di provare che alla ditta B._______ siano stati venduti dei ramolacci e che sia quindi stata sdoganata proprio questa merce e non dei ravanelli. c) Attestazione del 19 maggio 2005 della ditta G., Milano, con la quale essa dichiara di aver “erroneamente descritto nell’elenco articoli del- la fattura sopra citata colli 140 di ravanelli [...] anziché colli 140 di ravani” per lo stesso peso lordo, netto e valore. Si tratta, anche in questo caso, di un documento posteriore all’ordinazione, che in quanto tale non può che avere un valore probatorio molto limitato (cfr. supra consid. 3.2). Inoltre esso non spiega né come la ditta G. si sia resa conto del suo errore né quale ne fosse la causa. Anche in questo caso, non si può escludere che essa abbia unicamente dato seguito ad una richiesta della ricorrente: pure di qui la massima prudenza nella sua valutazione. d) Copie di due “Kontingentsauzug”. Si tratta di documenti che proprio non possono dimostrare che i prodotti menzionati nella dichiarazione in discussione fossero dei ramolacci piutto- sto che dei ravanelli, del resto neppure la ricorrente spiega il contrario. e) Copie di svariati “Annahmeschein/Bestellschein” che indicano l'acquisto, da parte della B._______, di ravanelli in Svizzera il 19, 22, 23 25, 26 e 27 aprile 2005.
10 Una volta di più, si tratta di documenti che non dimostrano che dei ravanel- li non siano stati parimenti acquistati all’estero. Questi bollettini di ordina- zione provano unicamente che la ditta B._______ faceva delle ordinazioni di ravanelli e che in quel periodo cercava di procurarsene; il fatto che essa ne abbia comprati in Svizzera non significa certo che non ne abbia potuti comprare anche all'estero. f) Copie di svariati “Lieferschein” dai quali emergerebbe che la società B._______ ha fornito alla ditta D._______ dei ravanelli svizzeri e del rettich importato durante il periodo dal 24 al 29 aprile 2005. Si tratta di documenti non sufficienti a suffragare la tesi della ricorrente, in particolare a dimostrare che essa non abbia acquistato ravanelli all’estero, che avrebbero semplicemente potuto essere venduti ad altri partners com- merciali. g) Bolla doganale rettificata alla dogana italiana, con menzione “Copia conforme all’originale” e “Viene sostituita la fattura allegata n. 134 per la rettifica della descrizione articolo alla II a riga [rettich anziché rapanelli]” e fattura su cui figura l’iscrizione “Sostituisce fattura allegata. Rettifica la descrizione articolo alla II a riga [rettich anziché rapanelli]”. Come pertinentemente rilevato dalla DGD, non è chiaro su quali basi la ricorrente abbia potuto ottenere la rettifica a posteriori di tali giustificativi, e neppure essa lo spiega. Inoltre, all’atto dell’esportazione dall’Italia non vi erano tributi in gioco, ciò deve far dunque presumere che la valutazione degli eventuali mezzi di prova sia avvenuta in modo poco severo; non risulta infatti che le autorità italiane, quando hanno effettuato questa correzione, abbiano avuto altre informazioni se non la fattura n. 134 “corretta”; si tratta pertanto di una semplice correzione formale, che non si fonda su prove convincenti. 4.3Riassumendo la ricorrente, che pretende aver proceduto ad un'errata dichiarazione delle merci allo sdoganamento, non ha dato prova della diligenza richiesta. In effetti, essa non ha esaminato né fatto esaminare la merce prima di presentare la dichiarazione doganale e l'ha quindi accettata, di modo che quest'ultima è divenuta di principio vincolante. La ricorrente neppure può ottenere la correzione della citata dichiarazione, in quanto non è riuscita a provare chiaramente che la merce importata non corrispondeva, a seguito di un errore, a quella menzionata nella stessa. Segnatamente, in regime di autodichiarazione (cfr. supra consid. 2.3), i documenti presentati – posteriori ai fatti litigiosi e quindi da apprezzare con le più grandi riserve – non permettono di dimostrare con la verosimiglianza richiesta dalla giurisprudenza (cfr. supra consid. 3.2.) che le merci dichiarate il 22 aprile 2005 dalla ricorrente come ravanelli, confor- mememente alla fattura e alla voce di tariffa, fossero in realtà dei ramo- lacci. Di qui la conclusione che essi non hanno sufficiente forza probante
11 per giustificare la rettifica della dichiarazione doganale in oggetto, per altro perfettamente coerente. Non potendosi rimporverare alla DGD di non aver proceduto alla rettifica dello sdogamnamento richiesto, ne discende che il ricorso deve essere respinto con conseguente conferma della decisione impugnata. 5.In considerazione dell'esito della lite, in applicazione dell’art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente. L’anticipo spese (art. 63 cpv. 4 PA) va interamente computato sulle spese di procedura. Non essendo possibile stimare l'interesse finanziario della ricorrente nella presente procedura, le tasse sono comunque state fissante al minimo. Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, 173.320.2) alla Direzione generale delle dogane non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è respinto con conseguente conferma della decisione 18 gennaio 2006. 2.La tassa di giustizia di fr. 200.-, corrispondente all'importo versato dalla ri- corrente a titolo di anticipo, è messa a carico di quest'ultima. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.Comunicazione: -alla ricorrente (per atto giudiziario) -alla Direzione generale delle dogane (per atto giudiziario) La Giudice presidente:Il Cancelliere: Florence Aubry GirardinMarco Savoldelli Rimedi giuridici Nella misura in cui risultino adempiuti i requisiti di cui agli art. 82 segg. della legge fede- rale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110), contro la presente sentenza può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale entro trenta giorni dalla sua notificazione, allegando la sentenza impugnata. L'atto di ri- corso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmato. Data di spedizione: