B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Decisione annullata dal TF con sentenza del 19.12.2022 (1C_169/2022)
Corte I A-1404/2019
S e n t e n z a d e l 22 f e b b r a i o 2 0 2 2 Composizione
Giudice Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Christine Ackermann, Jérôme Candrian, cancelliera Sara Pifferi.
Parti
Otto Scerri SA, Via Industria, 6517 Arbedo,
Mancini & Marti SA, Via Cancelliere Molo 24, 6501 Bellinzona,
A._______,
Geniobeton SA, Via al Galletto, 6532 Castione, tutti patrocinati dall’avv. Franco Gianoni, Studio legale e notarile Gianoni, Via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona,
Unione Contadini Ticinesi, Segretariato agricolo, In Pièza 12, 6705 Cresciano,
Comune di Biasca, Via Lucomagno 14, 6710 Biasca, rappresentato dal Municipio del Comune di Biasca, Via Lucomagno 14, 6710 Biasca,
Comune di Bodio, Piazza del Municipio 1, 6743 Bodio TI, rappresentato dal Municipio di Bodio, Piazza del Municipio 1, 6743 Bodio TI,
Comune di Giornico,
Via Fond la Tèra 13, 6745 Giornico, rappresentato dal Municipio di Giornico, Via Fond la Tera 13, 6745 Giornico, 9. Comune di Personico, Via Centro Civico 6, 6744 Personico, rappresentato dal Municipio di Personico, Via Centro Civico 6, 6744 Personico, 10. Commissione regionale dei trasporti Regione Tre Valli, c/o ERSBV, casella postale 1447, 6710 Biasca, 6 – 10 patrocinati dall’avv. Fulvio Pelli, Pelli & Associati, Via Ferruccio Pelli 10, casella postale 6261, 6901 Lugano, ricorrenti,
Contro
Ferrovie federali svizzere FFS SA Immobili, Diritti immobiliari, Viale Stazione 36d, 6500 Bellinzona, controparte,
Ufficio federale dei trasporti UFT, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
determinazione di una zona riservata; Arbedo – Castione.
A-1404/2019 Pagina 3 Fatti: A. L’11 dicembre 2017 il Cantone Ticino, la Città di Bellinzona e le Ferrovie federali Svizzere FFS SA immobili (di seguito: FFS) hanno sottoscritto una dichiarazione d’intenti per la realizzazione del nuovo stabilimento industriale FFS per la manutenzione del materiale rotabile ferroviario nell’ambito del programma di lavoro stabilito con la « Prospettiva generale FFS-Ticino ». In predetta dichiarazione d’intenti viene menzionato che l’ubicazione più favorevole per l’insediamento del futuro nuovo centro di manutenzione sarebbe risultata essere quella di Arbedo-Castione. B. B.a Con domanda 5 giugno 2018, le FFS hanno quindi richiesto all’Ufficio federale dei trasporti (UFT) la determinazione di una zona riservata di circa 150'000 m 2 ad Arbedo-Castione. B.b L’8 giugno 2018, l’UFT ha trasmesso la domanda e l’incarto al Cantone Ticino (Ufficio delle domande di costruzioni), invitandolo a consultare i Comuni di Bellinzona ed Arbedo-Castione, nonché i proprietari toccati. Non sono stati eseguiti né un picchettamento, né un deposito pubblico della domanda e dei relativi piani, in quanto ritenuti come non necessari. B.c Durante il mese di agosto 2018 sono state interposte varie opposizioni, tra cui quella dei Comuni di Biasca, di Bodio, di Giornico e di Personico, quella delle ditte Otto Scerri SA, Mancini & Marti SA, Geniobeton SA, come pure quella dell’ing. A., dell’Unione Contadini Ticinesi (di seguito: UCT) e della Commissione regionale dei trasporti Regione Tre Valli (di seguito: CRT 3V). B.d Con decisione 19 febbraio 2019, l’UFT – consultati l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) – ha approvato la domanda di determinazione di zona riservata sul territorio del Comune di Arbedo-Castione avanzata dalle FFS, con oneri ai sensi dei considerandi. Le opposizioni sono state respinte dall’UFT, per quanto esso non sia entrato nel loro merito o le abbia esplicitamente accolte ordinando dei rispettivi oneri. C. C.a Avverso la predetta decisione, la ditta Otto Scerri SA (di seguito: ricorrente 1), l’ing. A. (di seguito: ricorrente 2), la ditta Mancini & Marti SA (di seguito: ricorrente 3) e la ditta Geniobeton SA (di seguito: ricorrente 4) – per il tramite del loro patrocinatore – hanno interposto
A-1404/2019 Pagina 4 ricorso 21 marzo 2019 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. inc. A-1404/2019). In via principale, protestando tasse, spese e ripetibili, essi postulano l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’UFT (di seguito: autorità inferiore) per nuovo giudizio, previo completamento degli atti come ai considerandi e concessione ai ricorrenti della facoltà di determinarsi al riguardo. In via subordinata, sempre protestando tasse, spese e ripetibili, essi postulano l’annullamento della decisione impugnata e della zona riservata ad Arbedo-Castione. In estrema sintesi, i ricorrenti contestano la scelta da parte delle FFS (di seguito: controparte) della zona di Arbedo-Castione per l’ubicazione delle nuove officine FFS, in quanto – a loro avviso – la soluzione migliore sarebbe invero la scelta della zona di Bodio/Giornico, poiché permettente di evitare il sacrificio di una quantità enorme di superfici per l’avvicen- damento delle colture (di seguito: SAC) e il recupero della zona industriale ex Monteforno SA, scartata solo perché ritenuta troppo cara. In tale contesto, i ricorrenti censurano una violazione del loro diritto di essere sentiti e un diniego di giustizia in correlazione con il rifiuto della controparte di dare accesso ai documenti di valutazione, il mancato allestimento del necessario Piano settoriale e della ponderazione oggettiva degli interessi, l’apprezzamento erroneo dei fatti stando alle valutazioni attribuite ai vari criteri (valore d’uso, pesi e punteggi per l’esercizio ferroviario, pesi e punteggi ambientali, ecc.) per la scelta dell’ubicazione delle nuove officine FFS, nonché il sacrificio inaccettabile delle superfici SAC e l’assenza di prove quanto alla possibilità di compensarle in natura. C.b Avverso la predetta decisione, l’UCT (di seguito: ricorrente 5) ha anch’essa inoltrato ricorso 21 marzo 2019 dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale (cfr. inc. A-1418/2019). Protestando tasse, spese e ripetibili, essa postula in via principale l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’autorità inferiore per nuovo giudizio, previo completamento degli atti ai sensi dei considerandi e concessione della facoltà di determinarsi, in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata e della zona riservata di Arbedo-Castione. In estrema sintesi, essa contesta la scelta della zona di Arbedo-Castione per l’ubicazione delle nuove officine FFS, in quanto quest’ultima richiederebbe il sacrificio di un’enorme superficie SAC (78'515 m 2 ). A suo avviso, ci sarebbero state altre soluzioni (zona industriale Arbedo-Castione, Bodio/Giornico, ecc.) che non sacrificherebbero neppure un m 2 di SAC. In tale contesto, critica la presa di posizione dell’UFAM e l’assenza di consultazione dell’UFAC, la mancanza di un Piano settoriale necessario, vari aspetti ambientali, la scarsa rilevanza e peso data nella valutazione della perdita di superfici SAC e il palese ritardo nel presentare un progetto di compenso reale da
A-1404/2019 Pagina 5 parte della controparte. Per la ricorrente 5, gli oneri imposti alla controparte nella decisione impugnata di proporre superfici SAC di compensazione al momento dell’approvazione dei piani delle infrastrutture interverrebbero troppo tardi. Essa ritiene infatti che tale compensazione doveva essere trovata ed approvata già nella decisione impugnata, Secondo la ricorrente 5, il compenso delle superfici SAC sottratte dalla zona riservata dovrebbe essere un compenso reale quantitativo e qualitativo, ecologico e agricolo, che però a suo avviso sarebbe difficile da trovare. C.c Avverso la predetta decisione, il Comune Biasca (di seguito: ricorrente 6) – per il tramite del suo patrocinatore – ha anch’esso inoltrato ricorso 21 marzo 2019 dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. inc. A-1408/2019). Protestando tasse, spese e ripetibili, esso postula l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione della doman- da del 5 giugno 2018 concernente Arbedo-Castione alla controparte, affinché quest’ultima valuti le altre alternative per l’insediamento del nuovo stabilimento industriale in Ticino conformemente alle disposizioni norma- tive in materia di pianificazione del territorio e nel rispetto dei principi pianificatori. In estrema sintesi, il ricorrente 6 contesta la scelta della zona di Arbedo-Castione per l’ubicazione delle nuove officine FFS, ritenendo che l’alternativa migliore sarebbe quella della zona di Bodio/Giornico, scartata e non approfondita dalla controparte. Il ricorrente 6 ritiene che tutta la procedura di valutazione dei siti sia stata manipolata sin dall’inizio, già con la proposta di tre siti « finalisti » di cui due (Bodio/Giornico e Lodrino 1) sarebbero risultati chiaramente meno adeguati per la controparte. Valutan- do in questa maniera i siti, la controparte avrebbe violato il suo obbligo legale di valutare attentamente ogni alternativa. Viene pure invocato un apprezzamento errato dei fatti, in quanto la controparte avrebbe dovuto procedere a studi approfonditi del sito Bodio/Giornico, sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista della risoluzione dei problemi di viabilità ferroviaria (« nodo della Giustizia »). In tale contesto, esso censura la mancata ponderazione degli interessi e il mancato esame delle alternative, nonché la violazione delle disposizioni federali in materia di protezione della natura e del paesaggio. C.d Avverso la predetta decisione, i Comuni di Bodio (di seguito: ricorrente 7), di Personico (di seguito: ricorrente 8) e di Giornico (di seguito: ricorrente 9), nonché la CRT 3V (di seguito: ricorrente 10) – per il tramite dello stesso patrocinatore del ricorrente 6 – hanno anch’essi inoltrato ricorso 21 marzo 2019 dinanzi al Tribunale amministrativo federale, presentando le stesse conclusioni ed argomentazione del ricorrente 6 (cfr. inc. A-1407/2019).
A-1404/2019 Pagina 6 D. D.a Con ordinanza 17 aprile 2019, il Tribunale amministrativo federale ha congiunto le quattro cause parallele A-1404/2019, A-1407/2019, A-1408/2019 e A-1418/2019 sotto il numero di riferimento A-1404/2019. D.b Con quattro scritti distinti del 27 giugno 2019, la controparte ha preso puntualmente posizione sui ricorsi dei ricorrenti 1-4, della ricorrente 5 e dei ricorrenti 6-10. In estrema sintesi, per quanto concerne il ricorrente 2, la ricorrente 5 e i ricorrenti 6-10 essa chiede in via principale che i ricorsi vengano dichiarati irricevibili per assenza di legittimazione ricorsuale, in via subordinata che gli stessi vengano respinti nel merito. Per quanto concerne le ricorrenti 1, 3-4, essa chiede che i ricorsi vengano respinti nel merito. D.c Con risposta 28 giugno 2019, l’autorità inferiore ha preso posizione sulle censure dei ricorrenti 1-10, postulando la reiezione dei loro ricorsi, per quanto ricevibili. E. Il 9 giugno 2021 il Tribunale amministrativo federale ha esperito un sopralluogo nella località della zona riservata di Arbedo-Castione appro- vata dall’autorità inferiore con decisione 19 febbraio 2019, nonché nella località della variante Bodio, risp. Giornico (sito ex acciaieria Monteforno) proposta quale alternativa da una parte dei ricorrenti, al mero scopo di accertare i fatti alla base del litigio in presenza dei ricorrenti 1-10, della controparte e dell’autorità inferiore. Per detto sopralluogo è stato stilato un apposito verbale, riportante l’essenziale dei fatti e delle dichiarazioni delle parti constatati dal Tribunale in tale occasione. Al verbale del sopralluogo del 9 giugno 2021, i ricorrenti 1-4 hanno pre- sentato le loro osservazioni in data 12 luglio 2021, mentre i ricorrenti 6-10, la controparte e l’autorità inferiore in data 19 luglio 2021. In data 19 luglio 2021, la controparte ha altresì prodotto i documenti e le informazioni richiesti dal Tribunale con ordinanza 16 giugno 2021. F. F.a Con scritto 5 agosto 2021, i ricorrenti 6-10 – per il tramite del loro patrocinatore – hanno preso posizione sulla varia documentazione ricevuta (in particolare quella prodotta dalla controparte, da loro ritenuta insuffi- ciente), rilevando in particolare che l’autorità inferiore, senza informare il Tribunale e i ricorrenti, avrebbe iniziato in collaborazione con l’ARE una procedura di modifica del Piano settoriale dei trasporti, Parte infrastruttura
A-1404/2019 Pagina 7 ferroviaria (di seguito: SIS), scheda di coordinamento 6.1 Bellinzona, indirettamente presumendo di poter pianificare la collocazione del nuovo stabilimento ad Arbedo-Castione, senza tenere conto dell’onere di com- pensazione delle SAC. In tale contesto, essi hanno trasmesso una copia delle loro osservazioni presentate nell’ambito della predetta procedura, nonché una copia dell’analisi tecnica della valutazione delle varianti fatte dall’autorità inferiore circa i siti candidati per le nuove officine FFS. F.b Con scritto 6 agosto 2021, i ricorrenti 1-4 – per il tramite del loro patrocinatore – hanno indicato di aderire totalmente alle considerazioni contenute nello scritto 5 agosto 2021 dei ricorrenti 6-10. F.c Con scritto 14 settembre 2021, l’autorità inferiore ha a sua volta informato il Tribunale che la Confederazione, sulla base di approfondimenti eseguiti in materia di pianificazione del territorio nonché in ragione della revisione dell’8 maggio 2020 del Piano settoriale delle superfici per l’avvi- cendamento delle colture (di seguito: PS SAC), ha ritenuto appropriato e ragionevole procedere all’adeguamento del SIS, per l’integrazione nello stesso delle nuove officine di Arbedo-Castione. Per tale motivo, il 7 giugno 2021 l’autorità inferiore ha avviato l’audizione dei Cantoni in merito agli adattamenti della scheda di coordinamento 6.1 Bellinzona del SIS, con- cernenti l’integrazione delle officine di Arbedo-Castione tra i lavori del SIS. Al riguardo il Cantone Ticino si è espresso il 1° settembre 2021. F.d In merito a tale modifica del SIS, i ricorrenti 1-4 e i ricorrenti 6-10 – per il tramite dei loro patrocinatori – hanno poi inoltrato al Tribunale vari atti tra cui le copie delle loro prese di posizione dinanzi alle autorità cantonali ticinesi, al Consiglio federale, rispettivamente le copie di atti cantonali, ecc., che non occorre qui evocare in dettaglio. G. Il 5 novembre 2021, rispettivamente il 7 novembre 2021 e l’8 novembre 2021, i ricorrenti 6-10, rispettivamente la ricorrente 5 e i ricorrenti 1-4 hanno presentato le loro osservazioni finali, riconfermandosi nei loro ricorsi e prese di posizione successive. L’ 8 novembre 2021, la controparte ha a sua volta presentato le proprie osservazioni finali, riconfermandosi nelle proprie prese di posizione. H. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
A-1404/2019 Pagina 8 Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF, riservate le eccezioni di cui all’art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In partico- lare, le decisioni di determinazione di una zona riservata per la realiz- zazione di impianti ferroviari – che sono decisioni ai sensi dell’art. 5 PA (cfr. Messaggio del 1° dicembre 1980 concernente la revisione della legge federale sulle ferrovie [di seguito: Messaggio Lferr 1980], FF 1981 I 313, 323) – emanate dall’UFT sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministra- tivo federale (cfr. art. 18n della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie [Lferr, RS 742.101]). La procedura è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per statuire nella presente vertenza. 1.2 I ricorsi in oggetto sono stati interposti tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e – su riserva di quanto verrà rilevato al consid. 1.3 del presente giudizio – di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Essi sono sprovvisti dell’effetto sospensivo (cfr. art. 18n cpv. 2 Lferr). 1.3 Il Tribunale esamina d’ufficio la qualità per ricorrere. I ricorrenti sono tuttavia tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione ricorsuale e a dimostrarla (cfr. sentenza del TF 1A.253/2006 del 4 febbraio 2008 consid. 1.6; DTF 123 II 161 consid. 1d/bb; [tra le tante] sentenze del TAF A-1004/2020 e A-1022/2020 del 7 luglio 2021 consid. 1.3 con rinvii; A-694/2017 del 12 luglio 2017 consid. 1.2). 1.3.1 1.3.1.1 Giusta l’art. 48 cpv. 1 PA, ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) ed ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (lett. c). Affinché venga riconosciuta ad un ricorrente la qualità per ricorrere ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA i tre predetti presupposti ivi elencati devono essere adempiuti cumulativamente (cfr. [tra le tante] sentenza parziale del TAF A-671/2015, A-692/2015 e A-701/2015 del 12 luglio 2017 consid. 5.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 a ed. 2013, n. 2.60).
A-1404/2019 Pagina 9 1.3.1.2 L’interesse che muove il ricorrente può essere giuridico o solo di fatto, occorre però che sia pratico ed attuale (cfr. sentenze del TAF A-151/2009 del 21 aprile 2011 consid. 2.1; A-6728/2007 del 10 novembre 2008 consid. 3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.60 segg.; ADELIO SCOLARI, Diritto amministrativo, Parte generale, 2002, n. 1258 e 1260). È altresì necessario che il ricorrente sia toccato in modo diretto e concreto, più di ogni altro dalla decisione impugnata e che egli si trovi in una relazione particolarmente stretta e degna di considerazione con l’oggetto della lite (cfr. DTF 137 II 40 consid. 2.3; 133 II 468 consid. 1; PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Droit administratif, Partie générale et éléments de procédure, 2 a ed. 2013, n. 1211; SCOLARI, op. cit, n. 1258; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 a ed. 2018, n. 1363 con rinvii). In tal senso, un interesse indiretto non è sufficiente a fondare la legittimazione ricorsuale. Non basta infatti che l’esito della lite possa influenzare in maniera remota la sfera d’interessi del ricorrente o che lo stesso sia toccato indirettamente, per un effetto a catena (« par ricochet »), dalla decisione impugnata (cfr. DTF 135 I 43 consid. 1.4; 135 II 145 consid. 6.2; 133 V 239 consid. 6.2 con rinvii; [tra le tante] sentenza parziale del TAF A-671/2015, A-692/2015 e A-701/2015 del 12 luglio 2017 consid. 5.4 con rinvii; TANQUEREL, op. cit., n. 1363 con rinvii). 1.3.1.3 L’art. 48 cpv. 1 PA si indirizza in primo luogo ai privati, ma anche una collettività pubblica (rispettivamente una corporazione di diritto pubblico) può fondarvisi, quando impugna una decisione che la colpisce analogamente a un privato oppure quando è toccata nei suoi interessi di pubblico imperio degni di protezione (cfr. DTF 141 II 161 consid. 2.1; 140 I 90 consid. 1.2). Per ammettere questa seconda ipotesi, un interesse generale a una corretta applicazione del diritto non è sufficiente, così come non lo è un qualsiasi interesse pecuniario che scaturisce direttamente o indirettamente dall’esecuzione di un compito pubblico (cfr. DTF 141 II 161 consid. 2.3; 140 I 90 consid. 1.2.2). L’ente pubblico deve dimostrare di essere toccato in maniera qualificata nei suoi interessi di pubblico imperio e che sono in gioco interessi pubblici centrali (cfr. DTF 141 II 161 consid. 2.3; 140 I 90 consid. 1.2.2). Una simile lesione qualificata è di regola data in relazione a prestazioni in materia di assistenza sociale (cfr. DTF 140 V 328 consid. 6), in ambito di perequazione finanziaria intercomunale (cfr. DTF 140 I 90 consid. 1.2.2), o nel caso in cui le prestazioni finanziarie in discussione raggiungono un ammontare conside- revole e il quesito giuridico da risolvere ha valore pregiudiziale per l’esecuzione di un compito pubblico implicante un onere finanziario importante che travalica la fattispecie specifica (cfr. DTF 141 II 167 consid. 2.3). La legittimazione ricorsuale delle corporazioni di diritto
A-1404/2019 Pagina 10 pubblico in applicazione della clausola generale dell’art. 48 cpv. 1 PA può quindi essere ammessa soltanto a condizioni restrittive (cfr. DTF 141 I 253 consid. 3.1; 141 II 161 consid. 2.1; sentenza del TF 2C_440/2021 del 22 giugno 2021 consid. 2.3.1). 1.3.1.4 Per quanto riguarda più specificatamente le associazioni, le stesse, se hanno la personalità giuridica, possono interporre ricorso a tutela dei propri interessi degni di protezione oppure agire in difesa degli interessi dei loro membri (il cosiddetto « ricorso corporativo di natura egoista » / « Egoistische Verbandsbeschwerde »). Il ricorso di un’associazione a tutela dei propri membri è tuttavia possibile solo quando ha per scopo statutario la difesa degli interessi degni di protezione dei suoi soci, quando questi interessi sono comuni alla maggioranza o a un gran numero di essi e quando ognuno di questi membri ha la qualità per prevalersene a titolo individuale (cfr. DTF 142 II 80 consid. 1.4.2; 136 II 539 consid. 1.1; 131 I 198 consid. 2.1; sentenza del TF 2C_380/2016 del 1° settembre 2017 consid. 1.3 con rinvii [non pubblicato in DTF 143 II 598]). Queste condizioni devono essere adempiute cumulativamente e mirano ad escludere l’azione popolare: chi non fa valere interessi propri, ma soltanto interessi generali o pubblici, non è abilitato a ricorrere. Perché sia dato un diritto di ricorso dell’associazione non basta che la stessa si occupi in modo generale della materia in questione, ma occorre una relazione stretta e diretta tra lo scopo statutario e l’ambito in cui è stata emanata la decisione litigiosa (cfr. DTF 136 II 539 consid. 1.1; sentenze del TF 2C_342/2018 dell’11 ottobre 2018 consid. 2.3; 1C_38/2014 dell’11 settembre 2014 consid. 2.4; [tra le tante] sentenze del TAF A-7192/2018 del 29 ottobre 2020 consid. 1.3.4.1; A-6566/2015 dell’8 giugno 2016 consid. 4.2). 1.3.1.5 Secondo l’art. 48 cpv. 2 PA, ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un’altra legge federale riconosce tale diritto. Il ricorso ai sensi di detta disposizione (il cosiddetto « ricorso ideale » / « Ideelle Verbandsbeschwerde ») richiede un diritto di ricorso concesso da una legge formale o che la qualità per ricorrere sia determinata in un’ordinanza in ragione di una delega di competenza da parte del legislatore formale (cfr. DTF 134 V 53 consid. 2.2.2; [tra le tante] sentenza del TAF A-7192/2018 del 29 ottobre 2020 consid. 1.3.4.1; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.84 seg.). Questo tipo di ricorso non è legato ad un interesse proprio, speciale e degno di protezione (cfr. DTF 138 V 339 consid. 2.3.1; 135 II 338 consid. 1.2.1; sentenza del TAF A-5200/2013 del 19 novembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii). La collettività pubblica o l’organizzazione interessata non ha bisogno di ricorrere dinanzi alle autorità precedenti (nessun « formelle Beschwer »), a
A-1404/2019 Pagina 11 meno che una legge speciale non preveda diversamente (cfr. sentenza del TAF A-5200/2013 del 19 novembre 2014 consid. 2.2.1 con rinvii). 1.3.2 1.3.2.1 Nello specifico, la decisione impugnata è una decisione di determinazione di una zona riservata ai sensi dell’art. 18n Lferr, con la quale l’autorità inferiore ha approvato la domanda di determinazione di una zona riservata ad Arbedo-Castione avanzata dalla controparte. La legitti- mazione ricorsuale dei qui ricorrenti ex art. 48 PA va dunque esaminata tenendo conto della natura della zona riservata e degli effetti concreti ch’essa comporta sui fondi interessati. Giusta l’art. 18n cpv. 1 Lferr, l’UFT può, di propria iniziativa o su proposta di un’impresa ferroviaria, di un Cantone o di un Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per assicurare la disponibilità dei terreni necessari a impianti ferroviari futuri. Lo scopo delle zone riservate è quello di permettere alle ferrovie di preservare le loro possibilità di sviluppo, durante un certo periodo di tempo, da incidenze contrarie, senza che debbano, a questo stadio, ricorrere all’espropriazione. Queste zone comprendono soltanto le superfici effettivamente necessarie secondo le previsioni. Poiché pregiudicano il diritto di terzi di disporre di immobili, devono essere accuratamente sistemate in modo da tener conto degli interessi di queste persone. Una zona esistente dev’essere soppressa o ridotta non appena il suo scopo originario scompare o non è più integralmente giustificato. Le zone riservate e i piani direttori cantonali o comunali devono conciliare gli interessi reciproci (cfr. Messaggio Lferr 1980, FF 1981 I 313, 322 seg.). Gli effetti della zona riservata sono disciplinati dall’art. 18o Lferr. Giusta l’art. 18o cpv. 1 Lferr, nelle zone riservate non può essere eseguita alcuna trasformazione contraria al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore. Ai sensi dell’art. 18o cpv. 2 Lferr, nelle zone riservate, fissate o previste, pos- sono aver luogo atti preparatori. L’art. 15 della legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione (LEspr, RS 711) è applicabile per analogia. 1.3.2.2 Per quanto attiene alla procedura, si precisa che la procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari si applica per analogia alla determinazione delle zone riservate (cfr. art. 1 cpv. 3 dell’ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti
A-1404/2019 Pagina 12 ferroviari [OPAPIF, RS 742.142.1]). Nello specifico, trovano dunque applicazione gli artt. 18 segg. Lferr. 1.3.3 Legittimazione ricorsuale dei ricorrenti 1-4 1.3.3.1 Nel loro ricorso i ricorrenti 1-4 non hanno minimamente sostanziato la loro legittimazione ricorsuale. Essi sono infatti semplicemente partiti dall’assunto di esserlo, invocando la loro qualità di destinatari della decisione impugnata e un interesse al suo annullamento, senza tuttavia precisarlo, né sostanziarlo (cfr. ricorso 21 marzo 2019, pag. 2). È solo in sede di sopralluogo, che i ricorrenti 1-4 hanno dichiarato quanto segue circa il loro interesse al ricorso. In tale occasione, essi hanno indicato che la ricorrente 1, quale ditta di costruzione la cui attività principale consiste nella preparazione di materiale, necessita di molto spazio e dunque dei fondi di sua proprietà. La sua attività sarebbe strettamente correlata a quella della ricorrente 3 (produzione calcestruzzo) e della ricorrente 4 (riciclo scarti), tant’è che le tre predette società ricorrenti lavorerebbero insieme. A loro dire, l’istituzione della zona riservata scom- bussolerebbe pertanto totalmente la loro attività industriale. Quanto a lui, il ricorrente 2 sarebbe legato alle predette tre società ricorrenti (cfr. verbale del sopralluogo del 9 giugno 2021, pag. 7). 1.3.3.2 Al riguardo, il Tribunale osserva come da un esame degli atti dell’incarto della domanda di determinazione di una zona riservata (cfr. doc. A prodotto dall’autorità inferiore) e del Registro fondiario, risulti che le particelle n. 16, 19 e 1539 RFD del Comune di Arbedo-Castione di proprietà della società ricorrente 1 sono in parte o totalmente inserite nel perimetro della zona riservata di Arbedo-Castione (cfr. 04_2 Piano di situazione: Piano esproprio + schede riservazione terreni e diritti), tant’è che la ricorrente 1 figura nella tabella della controparte dei proprietari fondiari interessati (cfr. 04_03 Tabella proprietari). Dall’estratto del Registro di commercio della società ricorrente 1, il ricorrente 2 risulta essere il suo presidente. Il ricorrente 2 è altresì membro della società ricorrente 3. La società ricorrente 3 e la società ricorrente 4 non sono proprietarie di particelle interessate dalla zona riservata di Arbedo-Castione. In sede di sopralluogo, il Tribunale ha potuto poi appurare che le ricorrenti 1 e 3 lavorano insieme, tant’è che lo stabile ubicato sulla particella n. 16 RFD di Arbedo-Castione porta l’insegna delle due predette ditte.
A-1404/2019 Pagina 13 1.3.3.3 Sennonché quanto precede, a lui solo, non è sufficiente a giustificare la legittimazione ricorsuale dei ricorrenti 1-4. Allo stadio attuale, la zona riservata di Arbedo-Castione non fa infatti che riservare i terreni inclusi nel perimetro di tale zona riservata alla costruzione delle future officine FFS (cfr. consid. 1.3.2.1 del presente giudizio). In quanto tale, nell’immediato essa non comporta alcuna limitazione delle attività industriali dei ricorrenti 1-4. Nel dispositivo della decisione impugnata non figura infatti alcuna limitazione dell’uso attuale dei fondi riservati. È solo al momento della procedura d’approvazione dei piani, ovvero quando sarà concretizzato il progetto di costruzione delle nuove officine FFS e che se ne conoscerà l’esatta ubicazione ed estensione, che sarà possibile determinare l’effettivo impatto sui fondi appartenenti alla ricorrente 1 compresi nel perimetro della zona riservata e, di conseguenza, pure le eventuali limitazioni all’attività industriale dei ricorrenti 1-4. Ne consegue che al momento attuale, i ricorrenti 1-4 non dispongono di un interesse concreto e attuale, degno di protezione all’annullamento della zona riservata, bensì unicamente di un interesse ipotetico. Ora, quand’anche la legittimazione ricorsuale dovesse essere data, si dovrebbe comunque considerare che i ricorrenti 1-4 non hanno material- mente comprovato né spiegato in che misura tale zona riservata limite- rebbe in qualche modo la loro attività industriale, rispettivamente la loro libertà commerciale sui fondi di proprietà della ricorrente 1, inseriti nel perimetro della zona riservata di Arbedo-Castione. Inoltre, sia nei loro allegati, che in sede di sopralluogo, gli stessi non hanno dimostrato neppure la sussistenza di un progetto concreto e attuale di estensione della loro attività industriale su tali fondi. Visto quanto precede, a mente del Tribunale, i ricorrenti 1-4 risultano pertanto sprovvisti della legittimazione ricorsuale ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 PA, ma anche dell’art. 48 cpv. 2 PA, non essendoci alcuna legge speciale che conferisca loro ex lege la facoltà di ricorrere (cfr. consid. 1.3.1.5 del presente giudizio). 1.3.3.4 In tali circostanze, poiché i ricorrenti 1-4 sono sprovvisti della legittimazione ricorsuale, il loro ricorso va dichiarato inammissibile. 1.3.4 Legittimazione ricorsuale della ricorrente 5 1.3.4.1 Nello specifico, la ricorrente 5 è un’associazione che dispone della personalità giuridica ai sensi dell’art. 60 CC. Essa ha presentato un ricorso corporativo di natura egoistica. Invocando gli artt. 6 e 48 PA e l’art. 55 della
A-1404/2019 Pagina 14 legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01), nonché che il suo scopo statutario, secondo l’art. 3 del suo statuto, è tra l’altro la salvaguardia del territorio agricolo, in quantità, qualità e proprietà, essa ritiene di adempiere alle condizioni poste dalla giuri- sprudenza e di essere dunque legittimata a ricorrere dinanzi al Tribunale amministrativo federale (cfr. ricorso 21 marzo 2019, pag. 2). 1.3.4.2 Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva quanto segue. Da un esame dei suoi statuti, all’art. 3 risulta ch’essa ha effettivamente per scopo statutario tra le altre cose la « [...] salvaguardia del territorio agricolo, in quantità, qualità e proprietà [...] » (cfr. https://www.agriticino.ch/wp- content/uploads/2019/09/StatutoUCT-11_09_2015nuovo.pdf, consultato il 31.01.2022). Vero è anche che il perimetro della zona riservata di Arbedo- Castione approvata dall’autorità inferiore comprende anche delle SAC, per una superficie totale di circa 80'000 m 2 . Sennonché ciò non è tuttavia sufficiente a giustificare il ricorso egoistico di natura corporativa in oggetto, la ricorrente 5 non avendo minimamente comprovato l’adempimento delle tre condizioni cumulative poste dalla giuri- sprudenza alla base di un tale ricorso (cfr. consid. 1.3.1.4 del presente giudizio) e non avendo ottemperato al suo obbligo di motivazione. Di fatto, la ricorrente 5 fa valere un interesse generale alla protezione dei terreni agricoli invocando il suo scopo statutario, ma non dimostra tuttavia che la maggior parte dei suoi membri sarebbero particolarmente toccati dalla zona riservata di Arbedo-Castione e che gli stessi avrebbero un interesse degno di protezione al suo annullamento, rispettivamente ch’essi abbiano la qualità per prevalersene a titolo individuale. In particolare, la ricorrente 5 non sostiene né dimostra che una parte dei suoi membri sarebbero eventualmente proprietari di SAC inserite nel perimetro della zona riservata di Arbedo-Castione. Ne consegue che la ricorrente 5 non dispone della legittimazione ricorsuale ex art. 48 cpv. 1 PA. 1.3.4.3 Neppure l’art. 48 cpv. 2 PA è di soccorso alla ricorrente 5, dal momento che l’art. 55 LPAmb da lei richiamato non le conferisce la facoltà di ricorso. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente 5, quest’ultima non è infatti legittimata a ricorrere sulla base dell’art. 55 LPAmb, in quanto la stessa non figura nell’elenco di cui all’ordinanza del 27 giugno 1990 che designa le organizzazioni di protezione dell’ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO, RS 814.076). Ora, per ammettere la legittimazione a ricorrere sulla base di una legge speciale ex art. 48 cpv. 2 PA non basta che la ricorrente 5 abbia per scopo
A-1404/2019 Pagina 15 statutario la salvaguardia di terreni agricoli, ma occorre che tale facoltà ricorsuale sia prevista a suo favore in modo esplicito dalla legge (cfr. sen- tenza del TF 1C_261/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 2.2; consid. 1.3.1.5 del presente giudizio), ciò che come visto non è tuttavia qui il caso. 1.3.4.4 In definitiva, la ricorrente 5 risulta sprovvista della legittimazione ricorsuale, sicché il suo ricorso va dichiarato inammissibile. 1.3.5 Legittimazione ricorsuale dei ricorrenti 6-9 1.3.5.1 I ricorrenti 6-9 sono delle collettività pubbliche, e meglio dei Comuni. Nel loro ricorso essi non hanno minimamente sostanziato la loro legittimazione ricorsuale. Di fatto, essi sono semplicemente partiti dal presupposto di essere legittimati a ricorrere, poiché destinatari della deci- sione impugnata, senza tuttavia precisarlo, né sostanziarlo (cfr. ricorso 21 marzo 2019, pag. 2). 1.3.5.2 Al riguardo, il Tribunale osserva innanzitutto come nessuno dei Comuni ricorrenti sia di fatto ubicato nel perimetro della zona riservata di Arbedo-Castione. Di per sé nessuno di loro può fare valere di essere toccato dalla decisione impugnata alla pari di un privato, non disponendo in concreto di un proprio interesse degno di protezione concreto e attuale all’annullamento della decisione impugnata (cfr. consid. 1.3.1.3 del pre- sente giudizio). I ricorrenti 6-9 dispongono infatti semmai unicamente di un interesse economico ipotetico, ma non di certo di un interesse concreto e attuale all’annullamento della decisione impugnata. I ricorrenti 6-9, in qualità di collettività pubbliche, non risultano neppure lesi in maniera qualificata nei loro interessi di pubblico imperio e nemmeno lo dimostrano, tant’è che non si vedono quali siano gli interessi pubblici centrali in gioco in correlazione alla decisione impugnata, che avrebbero potuto giustificare un loro ricorso (cfr. consid. 1.3.1.3 del presente giudizio). 1.3.5.3 Più nel dettaglio, il Tribunale ricorda che la zona riservata in oggetto non fa che riservare dei terreni ad Arbedo-Castione per l’eventuale realizzazione di impianti ferroviari, e meglio, delle nuove officine FFS. Essa non comporta chiaramente alcun effetto diretto sui ricorrenti 6-9, sicché da un suo eventuale annullamento non ne deriverebbe per loro alcun vantaggio concreto. Di fatto, la decisione impugnata nulla toglie, nulla comporta per i ricorrenti 6-9, che nemmeno sono ubicati nel perimetro della zona riservata approvata. In tale contesto, contrariamente a quanto ritenuto dall’autorità inferiore nella decisione impugnata (cfr. decisione
A-1404/2019 Pagina 16 impugnata, consid. 5.2), il semplice fatto che la controparte abbia scartato una variante comportante una zona riservata nella località di Bodio/Gior- nico (ex-Monteforno) più prossima ai ricorrenti 6-9 e da loro auspicata, non comporta automaticamente la loro legittimazione ricorsuale. Di fatto, detti Comuni possono vantare unicamente un interesse ipotetico in correlazione con la variante di zona riservata scartata e da loro preferita rispetto a quella approvata. Ciò non è tuttavia sufficiente. L’annullamento della decisione impugnata non comporterebbe in nessun caso automaticamente la scelta della variante da essi auspicata. Non è del resto compito del Tribunale giudicare dell’opportunità politica della scelta della zona riservata approvata (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.162 seg.). Nello specifico, il Tribunale deve infatti invero limitarsi all’esame dei presupposti per la determinazione di una zona riservata ad Arbedo-Castione, nell’ambito del quale la controparte deve dimostrare di necessitare dei fondi inseriti nel perimetro della predetta zona riservata, niente di più. Il fatto poi che il Tribunale abbia effettuato un sopralluogo sia della zona riservata approvata che della zona proposta dai ricorrenti 6-9, non significa ancora ch’esso abbia loro riconosciuto la legittimazione ricorsuale o emesso dei dubbi circa la zona riservata approvata. Durante il sopralluogo, volto unicamente ad accertare e chiarire la fattispecie, il Tribunale ha del resto chiesto non solo ai ricorrenti 6-10, ma anche agli altri ricorrenti, di indicare quale fosse il loro interesse al ricorso. Ora, gli argomenti sollevati in tale occasione dai ricorrenti 6-10 – se pur comprensibili – non sono tali da permettere di riconoscere loro la legittimazione ricorsuale. Visto quanto precede, i ricorrenti 6-9 risultano pertanto sprovvisti della legittimazione ricorsuale ex art. 48 cpv. 1 PA, sia a titolo privato che in qualità di collettività pubblica. 1.3.5.4 Neppure l’art. 48 cpv. 2 PA è loro di alcun soccorso, non essendovi alcuna legge speciale che attribuisca ai ricorrenti 6-9 ex lege la facoltà di ricorrere nell’ambito della determinazione di una zona riservata (cfr. con- sid. 1.3.1.5 del presente giudizio). 1.3.5.5 In definitiva, i ricorrenti 6-9 risultano sprovvisti della legittimazione ricorsuale, sicché il loro ricorso va dichiarato inammissibile. 1.3.6 Legittimazione ricorsuale della ricorrente 10 1.3.6.1 La ricorrente 10 è un ente pubblico, che nel suo ricorso parte dal presupposto di essere legittimata a ricorrere, senza motivare minimamente la sua legittimazione ricorsuale (cfr. ricorso 21 marzo 2019, pag. 2). Così
A-1404/2019 Pagina 17 facendo, essa non ha allegato neanche un solo interesse, proprio e personale, che la legittimi nella presente procedura ricorsuale. La ricorrente 10 non ha neppure allegato, né tantomeno dimostrato, quali pregiudizi diretti la determinazione della zona riservata ad Arbedo-Castione esplicherebbe nei suoi confronti e quali vantaggi diretti conseguirebbe con l’annullamento della decisione. 1.3.6.2 Ciò premesso, anche nel caso della ricorrente 10 la legittimazione ricorsuale va esaminata dal punto di vista del ricorso corporativo di natura egoistica, sennonché quest’ultima non risulta adempiere ai requisiti cumu- lativi posti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 1.3.1.4 del presente giudizio). Più nel dettaglio, il Tribunale osserva che la ricorrente 10 è un ente che è stato costituito sulla base dell’art. 1 cpv. 1 lett. e del regolamento del Consiglio di Stato del Cantone Ticino denominato regolamento del 10 luglio 2001 sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti (RL TI 751.120; di seguito: regolamento). Essa opera per i distretti di Leventina, Blenio e Riviera. Secondo l’art. 9 lett. I del regola- mento, la ricorrente 10 ha quale compito di rappresentare tutti i Comuni che la compongono verso l’esterno per tutti i temi concernenti il suo campo d’attività definiti dall’art. 9 del regolamento, ossia tematiche che rilevano dell’interesse puramente pubblico. Ora, la procedura di determinazione di una zona riservata di diritto ferroviario qui in oggetto, è volta ad assicurare i terreni necessari all’edificazione di uno stabilimento industriale nella zona di Arbedo- Castione, ovvero al di fuori dei confini dei distretti di Leventina, Blenio e Riviera, sicché già per tale motivo non è ravvisabile alcun interesse degno di protezione di tali distretti che la ricorrente 10 potrebbe in qualche modo difendere in loro vece. Peraltro detta procedura non rileva del Piano cantonale dei trasporti (PCT) e non rientra nelle competenze della ricorrente 10. Del resto, lei stessa non l’ha neppure sollevato. In tali circostanze, la sua qualità ricorsuale ex art. 48 cpv. 1 PA, non appare data. 1.3.6.3 Nel caso della ricorrente 10 non vi sono neppure i presupposti per riconoscerle una legittimazione ricorsuale ex art. 48 cpv. 2 PA, non essendoci alcuna legge speciale che le attribuisca una tale facoltà (cfr. con- sid. 1.3.1.5 del presente giudizio). 1.3.6.4 Visto quanto precede, la ricorrente 10 risulta sprovvista della legittimazione ricorsuale, sicché il suo ricorso va dichiarato inammissibile.
A-1404/2019 Pagina 18 2. Vista l’inammissibilità dei ricorsi in oggetto, per lo scrivente Tribunale non vi è luogo di entrare nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti 1-10. In considerazione dell’esito della lite, le spese processuali vanno poste a carico dei ricorrenti (cfr. art. 63 cpv. 1 PA; art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nello specifico esse ammontano in totale a 4'500 franchi e sono suddivise in parti uguali tra i ricorrenti 1-4 (fr. 1'500.--), la ricorrente 5 (fr. 1'500.--) e la ricorrente 10 (fr. 1'500.--). Alla crescita in giudicato del presente giudizio, detti importi verranno detratti interamente dagli anticipi spese di uguale importo versati a suo tempo dai ricorrenti 1-4, dalla ricorrente 5 e dalla ricorrente 10. Ai ricorrenti 6-9 non vanno invece addossate spese processuali, trattandosi di collettività pubbliche. Difettano poi i presupposti per l’assegnazione di indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA; art. 7 cpv. 1 TS-TAF).
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. I ricorsi dei ricorrenti 1-10 sono inammissibili. 2. Le spese processuali, pari a 1'500 franchi, sono poste a carico dei ricorrenti 1-4. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 1'500 franchi versato dai ricorrenti 1-4. 3. Le spese processuali, pari a 1'500 franchi, sono poste a carico della ricorrente 5. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 1'500 franchi versato dalla ricorrente 5. 4. Le spese processuali, pari a 1'500 franchi, sono poste a carico della ricorrente 10. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, tale importo
A-1404/2019 Pagina 19 verrà detratto interamente dall’anticipo spese di 1'500 franchi versato dalla ricorrente 10. 5. Non vengono assegnate indennità a titolo di spese ripetibili. 6. Comunicazione a: – ricorrenti 1-4 (atto giudiziario) – ricorrente 5 (atto giudiziario) – ricorrenti 6-10 (atto giudiziario) – controparte (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
Il presidente del collegio: La cancelliera: Claudia Pasqualetto Péquignot Sara Pifferi
Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: