B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Corte I A-1371/2022
S e n t e n z a d el 2 3 g e n n a i o 2 0 2 4 Composizione
Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Jürg Marcel Tiefenthal, Christine Ackermann, cancelliere Demis Mirarchi.
Parti
A._______, ricorrente,
contro
B., C., D._______, tutti patrocinati dall’avv. Vittorio Mariotti, avvocato, Via Marcacci 6, 6600 Locarno, controparti,
Commissione federale di stima 13° Circondario (Ticino e Grigioni), c/o avvocato Filippo Gianoni, presidente, Via Visconti 5, casella postale 1018, 6501 Bellinzona, autorità inferiore.
Oggetto
Espropriazione; rinnovo diritti di costruzione e mantenimento di una cabina di trasformazione.
A-1371/2022 Pagina 2 Fatti: A. Nel 1968 è stato costituito un diritto di superficie per consentire a A._______ di costruire e mantenere una cabina di trasformazione sul fondo n. (...) RFD Locarno. Per permettere l’aerazione del trasformatore è stato costituito, sul medesimo fondo, un ulteriore diritto di servitù, ovvero il diritto di sistemare una tombarella con griglia. In contropartita A._______ ha versato un’indennità annua di franchi 1’200. I diritti enumerati poc’anzi, iscritti a Registro fondiario, sono stati cancellati d’ufficio alla scadenza del termine stabilito di 50 anni (31 dicembre 2018), a seguito di una dimenticanza da parte di A.. B. I proprietari del fondo, B., C._______ e D., e A. non hanno trovato un accordo per il rinnovo del diritto di superficie. C. Conseguentemente, con istanza del 9 giugno 2020, A._______ ha chiesto al Presidente della Commissione federale di stima del 13° Circondario (di seguito: CFS), l’apertura di una procedura abbreviata d’espropriazione tesa al rinnovo del “diritto di superficie per la costruzione e il mantenimento della cabina di trasformazione (...)” e del “diritto di posa di una tombarella con griglia” sulla particella n. (...) RFD Locarno. D. Con decisione del 12 giugno 2020 il presidente della CFS ha aperto la procedura, dando avviso agli espropriati, i quali non hanno presentato opposizioni o notifiche entro il termine impartito. L’udienza di conciliazione, tenutasi il 3 marzo 2021, è inoltre rimasta infruttuosa. E. Con decisione del 18 febbraio 2022, la CFS ha quindi determinato l’iscrizione di una servitù di superficie per la costruzione e il mantenimento della “(...)” e di una servitù per la posa di una tombarella per griglia di areazione sul fondo, con durata fino al 31 dicembre 2045. In contropartita l’autorità inferiore ha stabilito un’indennità annua di 2’178 CHF, a favore dei proprietari del fondo, a far tempo dal 1° gennaio 2019, con decorrenza di interessi dell’1,25% sulle indennità annue del 2019, 2020, 2021, 2022. Il calcolo dell’indennità è stato fatto sommando, a seguito delle misurazioni aggiornate dal geometra revisore, l’affitto annuo della cabina di trasformazione a quello della griglia di aerazione:
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Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale amministrativo federale è competente per decidere il presente gravame giusta gli art. 1 e 31 segg. della Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) in relazione con l’art. 77 cpv. 1 della Legge federale del 20 giugno 1930 sull’espropriazione (LEspr, RS 711). 1.2 Per l’art. 77 cpv. 2 LEspr, fatte salve disposizioni contrarie contenute nella LEspr stessa, alla procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale si applica la LTAF e quindi, in base al rinvio di cui all’art. 37 LTAF, la Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). 1.3 La legittimazione a ricorrere è retta dall’art. 78 cpv. 1 LEspr e dall’art. 48 cpv. 1 PA. Secondo questi disposti, nella misura in cui alla ricorrente, destinataria della decisione 18 febbraio 2022 dell’autorità inferiore qui impugnata, è stato imposto il pagamento di un’indennità per espropriazione superiore a quanto da essa ritenuto, essa risulta direttamente toccata e ha pertanto un interesse a che la predetta decisione venga annullata. 1.4 La decisione della Commissione federale di stima è stata impugnata con atto tempestivo (cfr. art. 22 segg. PA, art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (cfr. art. 52 PA). Visto quanto precede, il ricorso è ricevibile e va ora esaminato nel merito. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (nonché l’inadeguatezza (art. 49 lett. c PA). 2.2 L’autorità adita non è vincolata né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TF 1C_108/2014, 1C_110/2014 del 23 settembre 2014 consid. 7.4; DTAF 2007/41 consid. 2 [pagg. 529 e seg.]). Secondo il principio di articolazione delle censure
A-1371/2022 Pagina 5 (Rügeprinzip) l’autorità di ricorso non è tenuta ad esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. sentenza del TAF A-5225/2018 del 7 maggio 2019 consid. 2) . Il principio inquisitorio non è assoluto: la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare. Quest’ultimo comprende per la parte l’obbligo di produrre le prove necessarie, d’informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta (cfr. art. 13 PA; DTF 143 II 425 consid. 5.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). 3. 3.1 La CFS ha fondato la sua competenza sull’art. 64 cpv. 1 lett. k LEspr. In base al tenore della succitata disposizione, la CFS decide sulle domande concernenti la rinnovazione di diritti di durata limitata concessi per il trasporto d’energia elettrica (art. 121 lett. e). Il testo è stato abrogato nel 2020 (cfr. RU 2020 4085, pag. 4096), con effetto dal 1° gennaio 2021. Tuttavia, l’istanza di apertura della procedura abbreviata di espropriazione è stata depositata in data 9 giugno 2020, quando quindi l’art. 64 cpv. 1 lett. k LEspr aveva ancora effetto. Da questo profilo, non vi è nulla da contestare. Resta comunque una problematica, snodata nel considerando seguente, al fine di definire la portata della competenza della CFS. 3.2 I motivi che hanno condotto all’abrogazione della norma di competenza di cui all’art. 64 cpv. 1 lett. k LEspr sono reperibili nel Messaggio del 1° giungo 2018 concernente la revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (di seguito: Messaggio sulla LEspr): “La lettera k della disposizione sarà stralciata senza essere sostituita. Rinvia all’articolo 121 lettera e LEspr, che a sua volta rinvia all’articolo 53 bis della Legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (LIE, [RS 734.0]). La procedura concernente la rinnovazione di diritti di durata limitata di cui all’articolo 53 bis
LIE è stata tuttavia eliminata con l’adozione della legge sul coordinamento” (cfr. FF 2018 4031, pag. 4071). La Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani è stata adottata il 18 giugno 1999, con effetto dal 1° gennaio 2000 (in particolare in merito all’abrogazione dell’art. 53 bis LIE, cfr. RU 1999 3071, pag. 3092). In altre parole, la norma su cui la CFS ha fondato la sua competenza nel caso concreto rimandava ad una norma che a sua volta rimandava ad un altro disposto abrogato molti anni prima. 3.3 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale deve pronunciarsi sulla portata della norma di competenza di cui all’art. 64 cpv. 1 lett. k LEspr. Per farlo,
A-1371/2022 Pagina 6 occorre ricorrere alle tecniche di interpretazione della legge, ovvero all’interpretazione letterale, storica, sistematica e teleologica. Il TF, per costante prassi, si ispira ad un pluralismo interpretativo e ammette che non vi è una gerarchia tra i vari strumenti interpretativi (cfr. tra i tanti DTF 144 III 100 consid. 5.2, 136 II 233 consid. 4.1). Per delineare la portata dell’art. 64 cpv. 1 lett. k LEspr il Tribunale deve segnatamente indagare sulla relazione di quest’ultimo con altri disposti (interpretazione sistematica), nonché sul suo senso e scopo (interpretazione teleologica). 3.4 Da un’indagine della relazione dell’art. 64 cpv. 1 lett. k LEspr con altri disposti emerge che il legislatore ha inserito la norma nella lista di competenze attribuite alla CFS. Tuttavia, come evidenziato sopra (cfr. supra consid. 3.2), la norma di competenza rinviava a dei disposti abrogati anni prima. Se già da un’interpretazione sistematica sorgono dei dubbi circa la portata, è da un’analisi teleologica che si possono trarre dei risultati più chiari. Con la revisione della LEspr del 2020, il legislatore ha stralciato e non ha sostituito l’art. 64 cpv. 1 lett. k LEspr. Il suo scopo era con fortissima probabilità, come si evince tra l’altro anche tra le righe del Messaggio sulla LEspr, di eliminare una norma che non aveva più senso di esistere da tempo, da molto prima che A._______ depositasse la sua istanza di apertura di una procedura abbreviata di espropriazione e la CFS si pronunciasse in merito. Per completezza, occorre ancora segnalare che l’art. 53 bis LIE è stato abrogato in seguito alle modifiche degli art. 44 e 45 LIE (cfr. Messaggio del 25 febbraio 1998 concernente la Legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, FF 1998 II 2029, pag. 2069). Queste due disposizioni non lasciano in alcun modo intendere che la CFS fosse competente per la rinnovazione di diritti di durata limitata concessi per il trasporto d’energia elettrica. L’autorità inferiore non aveva, di conseguenza, la competenza di esprimersi sull’oggetto litigioso, ovvero il rinnovo del diritto di superficie per la costruzione e il mantenimento della cabina di trasformazione (...) e del diritto di posa di una tombarella con griglia sulla particella n. (...) RFD Locarno. La competenza era ed è ancora dell’Ispettorato o dell’Ufficio dell’energia (UFE) per impianti per cui l’Ispettorato non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte (art. 16 cpv. 2 lett. a e b LIE). Aperta può rimanere la questione di sapere se una cabina di trasformazione sia veramente da considerarsi come un impianto per il trasporto dell’energia elettrica, cosa che non sembra neppure evidente.
A-1371/2022 Pagina 7 4. Alla luce di quanto esposto sopra, non occorre che il Tribunale esamini le censure formali e materiali sollevate in sede ricorsuale. La mancata competenza della CFS è una ragione sufficiente per annullare la decisione del 18 febbraio 2022. 5. Visto quanto precede, spetterà ora ad A._______ d’inoltrare una richiesta d’approvazione dei piani all’autorità competente, ovvero l’UFE, il quale sarà competente per la pronuncia dell’espropriazione (cfr. supra consid. 3.4). Predetta soluzione è la più conforme alla modifica di paradigma voluta dal legislatore con l’introduzione della Legge sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (FF 1998 II 2029, pag. 2038 seg., p. es. 2059), nonché al diritto vigente (cfr. art. 64 cpv. 1 LEspr). 6. 6.1 Visto l’esito della procedura, non si prelevano spese processuali. L’anticipo di franchi 1’500.-- viene restituito alla ricorrente. 6.2 Conformemente all’art. 64 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un’indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La ricorrente è stata rappresentata davanti al TAF dai collaboratori del suo servizio giuridico. Sulla base dell’art. 9 cpv. 2 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2) non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. Alla ricorrente non viene pertanto attribuita un’indennità a titolo di spese ripetibili.
(dispositivo alla pagina seguente)
A-1371/2022 Pagina 8 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata del 18 febbraio 2022 è annullata. 2. Non si prelevano spese processuali. L’anticipo spese di franchi 1’500.-- verrà restituito alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. 3. Alla ricorrente non è accordata un’indennità a titolo di spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alle controparti e all’autorità inferiore. I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio: Il cancelliere:
Claudia Pasqualetto Péquignot Demis Mirarchi
A-1371/2022 Pagina 9 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l’indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
A-1371/2022 Pagina 10 Comunicazione a: – ricorrente (atto giudiziario) – controparti (atto giudiziario) – autorità inferiore (n. di rif. 08.2020.787; atto giudiziario)