Decisione del 20 giugno 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Lucio Amoruso, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di ab- bandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2018.49

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Fatti: A. Il 12 agosto 2011 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale condotto dal 19 maggio 2008 nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP (procedimento EAII.04.0025, v. act. 1.1).

Il 20 ottobre 2011 il MPC ha decretato l'abbandono di un secondo procedimento penale condotto dal 25 aprile 2008 nei confronti della predetta, anch'esso per titolo di riciclaggio di denaro (procedimento EAII.07.0139; v. act. 1.2).

In entrambi i casi, il MPC ha precisato che eventuali indennità ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 CPP sarebbero semmai state da quantificare e comprovare (v. act. 1.1 pag. 4 e act. 1.2 pag. 3).

B. L'8 novembre 2017 A. ha inoltrato al MPC una richiesta d'indennizzo giusta l'art. 429 CPP relativamente ai due decreti d'abbondono di cui sopra, postulando, in sostanza, la rifusione di fr. 350'453.23 (v. act. 1.34).

C. Con decreto del 21 marzo 2018 il MPC ha accolto parzialmente la richiesta d'in- dennizzo in questione, riconoscendo alla predetta un importo complessivo per onorari e spese legali pari a fr. 12'034.20 (v. act. 1.36).

D. Con reclamo del 3 aprile 2018 A. è insorta avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando le con- clusioni seguenti (v. act. 1):

In via principale

  1. Annullare integralmente il Decreto del 21 marzo 2018;
  2. In via di riforma, condannare il Ministero pubblico della Confederazione, ovvero la Confederazione elvetica, a pagare alla signora A. la somma di fr. 207'223.70;
  3. Condannare altresì il Ministero pubblico della Confederazione, ovvero la Confederazione elvetica, a pagare alla signora A. la somma di fr. 7'583.35 per le spese legali legate al presente reclamo;
  4. Respingere qualsiasi conclusione diversa e/o contraria;
  5. Condannare il Ministero pubblico della Confederazione, ovvero la Confe- derazione elvetica, in tutte le spese di primo grado e di reclamo del proce- dimento della Richiesta d'indennizzo, che includeranno un equo compenso a titolo di partecipazione alle spese del legale della reclamante;

Ovvero, se preferisse, il Tribunale penale federale

  1. Annullare integralmente il Decreto del 21 marzo 2018;
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  1. In via cassatoria, rinviare la causa al Ministero pubblico della Confedera- zione per nuova decisione sulla Richiesta di indennizzo della reclamante in conformità con la sentenza del Tribunale penale federale nella presente causa;
  2. Condannare altresì il Ministero pubblico della Confederazione, ovvero la Confederazione elvetica, a pagare alla signora A. la somma di fr. 7'583.35 per le spese legali legate al presente reclamo;
  3. Respingere qualsiasi conclusione diversa e/o contraria;
  4. Condannare il Ministero pubblico della Confederazione, ovvero la Confe- derazione elvetica, in tutte le spese di primo grado e di reclamo del proce- dimento della Richiesta d'indennizzo, che includeranno un equo compenso a titolo di partecipazione alle spese del legale della reclamante;

In via ancor più subordinata

  1. Consentire alla reclamante di comprovare per le vie ordinarie tutti gli argo- menti di fatto e di diritto esposti nel presente reclamo.

E. Nella sua risposta del 12 aprile 2017 il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo (v. act. 4).

F. Con replica del 26 aprile 2018 la reclamante ha in sostanza ribadito le conclu- sioni espresse in sede ricorsuale (v. act. 6).

G. Con duplica dell'11 maggio 2018, trasmessa per conoscenza alla reclamante (v. act. 9), il MPC ha confermato la propria posizione (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,

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dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Interposto tempestivamente contro il sopraccitato decreto sull'indennizzo del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione della reclamante, destinataria della decisione impugnata e da essa direttamente toccata nei propri interessi giuridici di natura patrimoniale, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

1.3 Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

  1. La reclamante censura innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita: da una parte, ella ritiene che la tariffa oraria di fr. 230.– applicata dal MPC nella decisione impugnata sarebbe stata insufficientemente motivata; d'altra parte, se l'autorità riteneva che la descrizione delle prestazioni elencate nelle sue note d'onorario non fosse sufficientemente precisa, avrebbe dovuto interpellarla prima di statuire.

2.1 Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dall’effetto eventuale che la violazione ha potuto avere sull’esito della causa (DTF 138 I 195 consid. 2.3.1; 137 I 195 consid. 2.3.1; 133 I 100 consid. 4.3-4.7). Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito viene in particolare dedotto il diritto dell'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di deter- minarsi al riguardo (DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate). Tale diritto mira a garantire l'esercizio del diritto di esprimersi e di far valere il proprio punto di vista. Esso comprende segnatamente il diritto di essere infor- mato dell'apertura di una procedura a proprio carico, del suo contenuto e della presa di posizione delle altre parti al processo o autorità (JEANNERET/KUHN, Pré- cis de procédure pénale, 2a ediz., 2018, n. 4034 pag. 66). Secondo la giurispru- denza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata allorquando la persona interessata ha la possibilità di espri- mersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con pieno potere di esame sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (v. DTF 130 II 530 consid. 7.3; sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014 consid. 3.2.1).

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L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'au- torità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a de- cidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter eserci- tare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, Der verfas- sungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi di laurea, 2000, pag. 400 e segg., con altri rinvii giuri- sprudenziali). L'autorità non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011 consid. 3.2.1).

2.2 2.2.1 In concreto, per quanto attiene alla motivazione della tariffa oraria applicata nella decisione impugnata, si rileva che il MPC ha dichiarato che "se il caso non presenta difficoltà particolari – come nel caso di specie – la tariffa oraria appli- cata ammonta, secondo la giurisprudenza del Tribunale penale federale, a fr. 230.–" (v. act. 1.36 pag. 4). Ora, essendosi l'autorità attenuta alla giurispru- denza in vigore, menzionando diverse sentenze del TPF in cui viene tematiz- zata la questione della tariffa oraria, la motivazione data nella fattispecie, ben- ché succinta, risulta sufficiente per comprendere e contestare la decisione su tale punto (v. sentenza del Tribunale federale 6B_118/2016 del 20 marzo 2017 consid. 4.4.1). In questo senso non vi è stata violazione del diritto di essere sentito della reclamante. In sede di risposta, il MPC ha altresì portato ulteriori elementi utili alla comprensione dei motivi che hanno condotto l'autorità ad ap- plicare la tariffa contestata. Esso afferma innanzitutto che tali motivi sarebbero chiaramente desumibili dalle stesse decisioni d'abbandono emanate nel 2011, alla base della domanda e della decisione d'indennizzo, e aggiunge che "la re- clamante è stata imputata dal MPC per riciclaggio di denaro grave ex art. 305 bis

n. 2 CP in quanto sussisteva il sospetto che ella avesse ricevuto in contanti in due occasioni a Zurigo tra la fine del 2000 e l'inizio 2001 da B. una somma di denaro complessiva di almeno USD 500'000.– per la sua partecipazione unita- mente a quest'ultimo, nella loro funzione di vice president rispettivamente di managing director del corporate investment banking della banca C. a Milano, in operazioni finanziarie ritenute illecite con società del gruppo D. e, in un caso, con la società E. I due procedimenti in Svizzera nei confronti della reclamante sono stati abbandonati per il medesimo motivo, ossia poiché non è stato possi- bile accertare se la reclamante avesse effettivamente ricevuto e in seguito rici- clato l'importo di denaro contante che B. aveva dichiarato nei proprio verbali di interrogatorio di averle consegnato" (v. act. 4 pag. 3). Il MPC precisa che "nel

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caso della reclamante l'onorario di fr. 230.– all'ora per le prestazioni legali risulta corretto e non vi è alcun motivo per aumentarlo, anche comparandolo con il caso alla base della sentenza SK.2011.22, in cui al difensore di un dirigente di società operanti nel settore turistico appartenenti al gruppo D. accusato di rici- claggio di denaro aggravato e falsità in documenti è stato riconosciuto un ono- rario di fr. 230.– all'ora (consid. 18.1). Quella fattispecie era almeno di pari com- plessità per rapporto a quella in cui è stata coinvolta la reclamante; aggiungasi poi che in quel caso vi è stato anche un processo innanzi alla Corte penale del TPF, mentre nel caso della reclamante il procedimento nei suoi confronti si è concluso con due decreti d'abbandono da parte del MPC" (v. ibidem). Tenuto conto di quanto precede, della possibilità avuta dalla reclamante di esprimersi al riguardo in sede di replica nonché del pieno potere cognitivo di questa Corte (v. supra consid. 1.1 e 2.1 supra), anche se vi fosse stata una violazione del diritto di essere sentito della reclamante in questo ambito, essa sarebbe stata sanata.

2.2.2 Per quanto riguarda la pretesa della reclamante di essere interpellata dal MPC prima della decisione sulle prestazioni descritte in maniera ritenuta non suffi- cientemente precisa, si rileva che il decreto impugnato è stato emanato dall'au- torità in seguito alla richiesta d'indennizzo dell'8 novembre 2017, atto con il quale la reclamante ha avuto la possibilità di esprimersi compiutamente sulle sue pretese, quindi di quantificarle e comprovarle. Nella misura in cui il decreto impugnato non costituisce un atto inaspettato che ha colto di sorpresa la mede- sima, non si vede per quale ragione il MPC avrebbe dovuto dare la possibilità alla reclamante di (ulteriormente) sostanziare la sua richiesta d'indennizzo prima dell'emanazione della decisione sull'indennizzo. Tanto più che il MPC, nonostante l'imprecisione nella descrizione delle prestazioni e l'assenza, per quanto riguarda le prestazioni degli avv. F. e Amoruso, del dispendio orario, ha comunque proceduto, sulla base degli atti intervenuti nell'ambito dei procedi- menti abbandonati, alla valutazione delle prestazioni effettuate dai legali della reclamante ritenute necessarie per un esercizio ragionevole dei diritti della di- fesa. Il MPC ha spiegato, ponendo l'accento sui costi ritenuti esorbitanti a causa dell'intervento di quattro studi legali, quali prestazioni ha ritenuto superflue e ha quantificato a livello temporale quelle utili per l'esecuzione dei vari mandati, os- sequiando alla giurisprudenza in materia (v. la già citata sentenza 6B_118/2016 consid. 4.3.2). Procedendo in questo modo, esso non ha ritenuto necessario interpellare ulteriormente la reclamante. La motivazione fornita dal MPC in que- sto ambito ha dunque permesso a quest'ultima di rendersi conto della portata della decisione e di contestarla con cognizione di causa. In definitiva, il modo di procedere del MPC non presta il fianco a critiche e la censura va quindi respinta.

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  1. La reclamante sostiene che nessuno dei motivi previsti all'art. 430 CPP sarebbe stato invocato dal MPC per giustificare la riduzione radicale delle spese di di- fesa, aggiungendo che "per un desiderio di rivincita, l'Autorità citata ha ridotto drasticamente le indennità dovute alla reclamante allorché ella è stata prosciolta completamente da ogni accusa" (v. act. 1 pag. 25 e seg.). Il MPC avrebbe quindi violato sia gli art. 429 e 430 CPP che il principio della presunzione d'innocenza di cui agli art. 10 CPP e 6 n. 2 CEDU.

In concreto, il MPC ha motivato la decisione impugnata affermando che "le pre- tese di indennizzo della reclamante sono state ridotte perché per essere assi- stita ad un interrogatorio in qualità di imputata per titolo di riciclaggio di denaro in cui si è avvalsa della facoltà di non rispondere e per inoltrare un reclamo contro una decisione del MPC alla Corte dei reclami penali ella si è avvalsa della difesa di quattro studi legali per le cui prestazioni ha richiesto un inden- nizzo di fr. 350'423.23 poi ridotto in sede di reclamo a fr. 207'223.70. Si tratta di pretese di indennizzo che esulano manifestamente da quanto previsto all'art. 12 cpv. 1 RSPPF, che si ribadisce nel caso concreto è stato applicato corretta- mente nella decisione sull'indennizzo del 21 marzo 2018" (v. act. 4 pag. 6).

Questa Corte rileva che non vi è alcun elemento agli atti che permetta di suffra- gare quanto affermato dalla reclamante. Il fatto che il MPC abbia proceduto ad una sostanziale riduzione del suo indennizzo non implica di per sé la violazione della presunzione d'innocenza. Senza addentrarsi nel merito della correttezza o meno dei tagli operati, di cui si vedrà in seguito (v. infra consid. 4), si constata che il MPC, nel decreto impugnato, ha spiegato in maniera sufficientemente chiara le ragioni che l'hanno portata a ridurre l'indennizzo – legate, in sostanza, all'intervento di quattro studi legali e alle difficoltà nel distinguere le prestazioni, non sempre descritte in maniera chiara, fornite nell'ambito dei procedimenti ita- liano e svizzero –, le quali non sono in ogni caso da ricondurre ad un giudizio di colpevolezza o a pregiudizi di sorta nei confronti della reclamante, come del resto il fatto di avere evidenziato che quest'ultima sia attualmente oggetto di un procedimento penale in Italia. Visto quanto precede, la censure in questo am- bito vanno disattese.

  1. Nel suo reclamo A. postula la riforma del decreto impugnato, nel senso che le venga riconosciuta la somma di fr. 207'223.70 a titolo d'indennizzo in relazione alle decisioni di abbandono di cui sopra (v. lett. A supra). Il MPC le ha ricono- sciuto unicamente un indennizzo di fr. 12'034.20 (v. act. 1.36).

4.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’in- dennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.

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Tali spese devono avere un nesso causale con il procedimento penale, per cui lo Stato si assume le stesse soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale e giuridico e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (v. Messag- gio del 21 dicembre 2005 sull’unificazione del diritto di procedura penale, FF 2006 1231 e GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung [StPO], 2a ediz., 2014, n. 4 ad art. 429 CPP, secondo cui il CPP fa riferi- mento alla giurisprudenza precedente; v. a questo proposito tra le altre DTF 115 IV 156 consid. 2c pag. 159).

La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve rimanere in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita, in conside- razione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà partico- lari in fatto o in diritto della causa, del tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, del risultato ottenuto ed infine della responsabilità che ha dovuto assumere (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 con- sid. 3a).

4.2 Per quanto attiene alla tariffa oraria, la reclamante contesta l'importo di fr. 230.– fissato dal MPC. A suo avviso, esso avrebbe commesso un errore enorme nel considerare senza difficoltà particolari i procedimenti sfociati nei due decreti d'abbandono emessi nel 2011. Le difficoltà particolari sarebbero invece moti- vate innanzitutto del capo d'accusa che le è stato rivolto, ossia il riciclaggio di denaro aggravato, reato passibile di una pena detentiva sino a cinque anni. La complessità del caso e la sua vastità geografica avrebbero peraltro necessitato l'intervento dell'autorità federale di perseguimento. Inoltre, essendo analista fi- nanziaria, la reclamante avrebbe subito inconvenienti alla propria carriera. La causa, avendo risvolti internazionali, l'avrebbe posta sotto i riflettori mediatici internazionali, specialmente perché coinvolgente due colossi come D. e banca C. Essendo poi i procedimenti italiani e svizzeri concatenati, sarebbe sussistito il rischio di vedere incrementare i capi d'accusa nei suoi confronti. Ella afferma che gli incarti italiani e svizzeri sarebbero stati estremamente voluminosi e com- plessi, necessitando numerose ore di studio. La tariffa contestata non terrebbe infine conto dell'effettiva qualità del consiglio della reclamante. Dovendo far fronte ad accuse pesanti, poi rivelatesi infondate, ella avrebbe deciso di fare affidamento ad un avvocato specializzato nell'ambito delle infrazioni contro il patrimonio con quasi 30 anni di esperienza nella procedura penale in materia di riciclaggio di denaro (v. act. 1 pag. 28 e seg.).

L’art. 12 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.– e al massimo a fr. 300.–, precisato che per gli spostamenti viene applicata una

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tariffa oraria di fr. 200.– (v. sentenza del Tribunale penale federale SN.2011.16 del 5 ottobre 2011 consid. 4.1 con riferimenti). La remunerazione oraria di (al- meno) fr. 270.– richiesta dal difensore si situa pertanto nella parte alta della forchetta prevista nella suddetta disposizione. Secondo la prassi del Tribunale penale federale, se il caso non presenta difficoltà particolari, la tariffa oraria ap- plicata ammonta a fr. 230.– (v. sentenze del Tribunale penale federale SK.2011.10 del 26 agosto 2011 consid. 8.1; SK.2010.27 del 12 maggio 2011 consid. 6.1; SK.2008.7 del 5 febbraio 2009 consid. 9). Ora, giova rilevare che in caso di procedure complicate che coinvolgono numerosi imputati, le prevedi- bili difficoltà di ordine giuridico non toccano necessariamente ogni singolo im- putato, potendo essere la posizione processuale di ognuno diversa. Procedure lunghe e una grossa mole di atti non devono inoltre essere prese in considera- zione nel quadro della determinazione dell’indennità oraria (v. sentenza del Tri- bunale penale federale BB.2011.32 del 23 agosto 2011 consid. 3.2), visto che questo aspetto viene già tenuto in considerazione nel calcolo generale delle ore investite.

Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche della fattispecie, l'applicazione della tariffa oraria di fr. 270.– richiesta dalla re- clamante non si giustifica in alcun modo. Va per contro riconosciuta, conforme- mente alla prassi di questa Corte in casi di normale complessità, un’indennità oraria di fr. 230.– (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.2 del 1 marzo 2012 consid. 6.2), tariffa che è stata peraltro applicata anche a B., coimputato della reclamante confrontato con accuse più gravi (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2015.24 del 30 gennaio 2017 consid. X/2.2). La decisione del MPC su questo punto deve pertanto essere confermata.

4.3 Litigioso è inoltre il calcolo del dispendio orario di cui si è fatto carico l’avv. Amo- ruso nonché altri legali che sono intervenuti per la difesa della reclamante, ossia l'avv. F. e altri avvocati dello studio legale G. Sottolineato l'abbandono delle pretese di rimborso legate alle prestazioni fornite dallo studio legale H. di Lon- dra, dovuto all'impossibilità di distinguere i costi legati al parallelo procedimento italiano da quelli concernenti le procedure elvetiche abbandonate, la reclamante contesta il mancato riconoscimento delle restanti prestazioni fatturate.

4.3.1 Per quanto attiene alle prestazioni fornite dallo studio G., la reclamante fa valere che le stesse, resesi necessarie per la sua difesa, sono tutte dettagliate, non comprendendo le ragioni per le quali il MPC abbia ritenuto rimborsabili solo quelle legate alla corrispondenza e alle udienze effettuate dallo studio in que- stione con l'autorità federale di perseguimento (v. act. 1 pag. 19 e seg.).

Il MPC, dal canto suo, afferma che le scelte personali della reclamante di fare capo a ben quattro studi legali avrebbero generato costi esorbitanti che non devono essere messi a carico della Confederazione. Preso atto della rinuncia a

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chiedere un indennizzo per le spese dello studio H., manifesto sarebbe il fatto che nelle note d'onorario dello studio legale G. figurerebbero numerose presta- zioni concernenti contatti con lo studio legale londinese. Senza dimenticare che lo studio G. avrebbe fatturato numerose prestazioni concernenti ricerche rela- tive a concetti giuridici basilari, come ad esempio sulla nozione d'imputato, così come sui diritti e obblighi di quest'ultimo nell'ambito del procedimento svizzero. Sarebbe altresì indubbio che la scelta personale della reclamante di fare capo a tre studi legali in Svizzera avrebbe triplicato i costi già solo sotto il profilo dello studio degli atti da parte degli avvocati intervenuti. Per tacere del fatto che l'i- struzione nei confronti della reclamante sarebbe stata circoscritta ad un unico interrogatorio che è avvenuto a Londra su rogatoria e nel quale ella si sarebbe avvalsa della facoltà di non rispondere, limitandosi a leggere una dichiarazione preparata dai suoi avvocati. Il MPC contesta poi che gli onorari esposti riguar- dino esclusivamente i procedimenti svizzeri. A fronte di una pretesa d'inden- nizzo di fr. 207'223.70, esso non condivide l'affermazione della reclamante se- condo cui ella "non ha fatto altro che il minimo necessario al fine di salvaguar- dare i suoi diritti" (v. act. 4 pag. 4 e seg.).

Questa Corte ritiene che il fatto che la reclamante abbia fatto capo a più studi legali per la sua difesa abbia effettivamente causato un aumento dei costi che non può gravare senza motivo sulle casse della Confederazione. Pur non met- tendo in dubbio l'effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate, ma dovendo fissare l'indennizzo prendendo esclusivamente in considerazione le spese ne- cessarie e indispensabili per una difesa adeguata, già solo il fatto che più avvo- cati abbiano dovuto chinarsi sulla causa, con il supplementare dispendio di energie intellettuali che ogni singolo difensore deve investire per entrare da parte propria nell’incarto, è ovviamente un elemento importante da prendere in considerazione, sia alla luce dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP che della relativa giurisprudenza (v. supra consid. 4.1). Inoltre, se è vero che la reclamante ha abbandonato le pretese legate alle prestazioni dello studio legale H. di Londra, si constata come molte prestazioni fatturate dallo studio legale G., come am- messo nel ricorso, restano comunque legate alla collaborazione con il suddetto studio (v. act. 1 pag. 10 e seg.), la quale non appare in alcun modo necessaria per una difesa adeguata. È la stessa reclamante ad affermare poi che "questo lavoro di istruzione, supervisione e coordinazione ha richiesto numerosi scambi telefonici ed elettronici con lo Studio G., da una parte, e con la richiedente d'altra parte, nonché svariati incontri aventi come scopo la raccolta da entrambe le parti della documentazione necessaria al buon svolgimento del mandato. Ciò nonostante, il lavoro prettamente operativo è stato compiuto dallo Studio G. (...). Gli avvocati dello Studio G. hanno dovuto effettuare numerose ricerche. In un primo tempo è stato indispensabile compiere delle ricerche sulla nozione d'imputato, così come sui diritti e obblighi di quest'ultimo nell'ambito del proce- dimento penale svizzero (...). A partire dal mese di maggio 2009, la situazione ha assunto un certo rilievo, e si è rivelato necessario compiere delle ricerche

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ancora più approfondite sulle nozioni d'imputato, di riciclaggio di denaro ma an- che sulla nozione di evidenze documentarie (v. ibidem). Ora, dato che l’appli- cazione delle predette nozioni fa parte della routine di qualsiasi avvocato pena- lista, nonché della sua formazione di base, non si vede come si possa giustifi- care la necessità di specifici approfondimenti in merito, pur ammettendo che nel frattempo fosse entrato in vigore un nuovo Codice di rito, il cui studio faceva comunque parte degli obblighi di formazione continua di ogni penalista. Vi è poi da rilevare che nelle fatture dello studio G. figurano anche prestazioni che non riguardano strettamente il procedimento svizzero. Nella decisione impugnata il MPC evidenzia, a titolo d'esempio, la partecipazione dell'avv. I. ad un incontro avvenuto a Roma nel luglio 2009 con il legale italiano della reclamante, così come la fatturazione di una conferenza telefonica tra gli avv. I. e J., quest'ultimo difensore di un altro imputato (v. act. 1.36 pag. 5). Tenuto conto di tutti questi aspetti, il MPC ha deciso di valutare le prestazioni professionali fornite dallo studio G. nel quadro dei procedimenti penali svizzeri sulla base dei relativi elen- chi atti (v. elenchi atti nei procedimenti EA.04.0025, rubrica 16/45, pag. 99, e EA.07.0139, rubrica 16/3, pag. 28), modo di procedere che questa Corte, vista la situazione, condivide di massima, ritenendolo idoneo a distinguere le spese necessarie e indispensabili per un adeguato esercizio dei diritti procedurali so- stenuti dalla reclamante. Per quanto riguarda il procedimento penale n. EAII.04.0025, gli atti che hanno generato le prestazioni fornite a favore della reclamante tra il 1° maggio 2009 e il 3 dicembre 2010 sono riportate a pag. 5 e 6 della decisione impugnata, mentre quelle relative al procedimento penale n EAII.07.0139 fornite il 16 novembre 2010 figurano a pag. 6 della stessa (v. act. 1.36). Il MPC ha quindi proceduto alla quantificazione temporale delle prestazioni legate agli atti descritti. Per l'interrogatorio della reclamante, svoltosi su rogatoria il 16 dicembre 2009 a Londra, durato un'ora e dove l'imputata si è avvalsa della facoltà di non rispondere, limitandosi a leggere una presa di posi- zione preparata dai suoi legali londinesi e ginevrini, il MPC ha riconosciuto pre- stazioni legali per complessive 5 ore a ciascuno degli studi legali intervenuti, oltre alle spese di viaggio di fr. 1'468.05 dell'avv. I. (v. act. 1.36 pag. 7). Per la corrispondenza con il MPC sono state riconosciute prestazioni legali su di una base forfettaria di 10 minuti per ciascun scritto ricevuto dal MPC e di 30 minuti per ciascun scritto inviato al MPC. Sono inoltre state riconosciute spese di can- celleria per un importo forfettario di fr. 500.– a ciascun studio legale.

Orbene, pur ammettendo la correttezza di massima dell’approccio del MPC, questa Corte ritiene che il dispendio orario calcolato dall’autorità precedente debba essere parzialmente corretto: da un lato riconoscendo in media 30 minuti per lo studio della corrispondenza e 60 minuti per la redazione degli scritti inviati al MPC, per un totale di 450 minuti; dall’altro ammettendo la legittimità di 2 ore supplementari per approfondire l’ipotesi di un salvacondotto, come avvenuto nel mese di aprile 2009, e di 7 ore supplementari per gli scambi scritti e orali con il Procuratore federale K. nei mesi di aprile, ottobre e novembre 2009, nonché

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giugno, luglio, agosto e ottobre 2010, per un totale di 9 ore. Il dispendio orario legato alle prestazioni degli studi legali in questione, fissato dal MPC a 16 ore (15 ore e 50 minuti [EAII.04.0025] + 10 minuti [EAII.07.0139]), va quindi aumen- tato di 16 ore e 30 minuti, per un totale di 32 ore e 30 minuti.

4.3.2 Per quanto riguarda le prestazioni fornite dagli avv. F. e Amoruso, si rileva che gli stessi non hanno quantificato nelle loro note d'onorario né il dispendio orario né la tariffa oraria applicata, limitandosi a fare un elenco delle prestazioni effet- tuate a favore della reclamante. L'avv. Amoruso ha proceduto alla quantifica- zione del dispendio orario in sede di ricorso, giungendo ad un totale di 4'160 minuti per prestazioni fornite dal 16 maggio 2011 al 5 settembre 2012 (v. act. 1 pag. 20 e segg.).

Anche in questo caso valgono le considerazioni di cui al considerando prece- dente relative alle difficoltà nel distinguere le prestazioni legate ai procedimenti italiano e svizzero a carico della reclamante. A titolo di esempio, il MPC eviden- zia la fatturazione di numerose conferenze telefoniche con gli avvocati di altri coimputati (v. act. 1.36 pag. 5), ma mal si comprende perché queste conversa- zioni telefoniche non siano necessarie per la difesa della ricorrente visto che si riferiscono anche a coimputati nel procedimento svizzero. Tuttavia dalla nota d’onorario dell'avv. Amoruso, la sola prova agli atti qui utilizzabile (v. act. 1.31), è impossibile evincere il tempo effettivamente investito per queste conversa- zioni, per cui non è possibile fissare l’onorario ex art. 12 cpv. 1 RSPPF. In ap- plicazione dell’art. 12 cpv. 2 RSPPF questo Tribunale ritiene dunque che per l’attività in questione siano adeguate 10 ore da remunerare a 230.– franchi l’una, per un totale di fr. 2’300.–.

Per il resto il MPC ha proceduto ad una quantificazione del dispendio orario sulla base degli elenchi atti dei procedimenti abbandonati (v. elenchi atti dei procedimenti EAII.04.0025, rubriche 16/55 e 16/59, pag. 107 e 108, e EAII.07.0139, rubriche 16/10 e 16/11, pag. 31 e 32). Per la partecipazione dell'avv. Amoruso all'interrogatorio del coimputato B., avvenuto a Lugano il 16 giugno 2011, è stato riconosciuto il tempo della durata dell'interrogatorio, os- sia 1 ora e 15 minuti, oltre alle spese di viaggio, ossia fr. 1'531.90. Il MPC ha però omesso di tenere in considerazione il tempo necessario per la prepara- zione di detto interrogatorio, per cui vanno riconosciute 2 ulteriori ore di lavoro, per un totale di fr. 460.–. Per la corrispondenza con il MPC e le spese di can- celleria valgono le considerazioni già fatte in precedenza (v. consid. 4.3.1 in fine), per cui vanno riconosciuti 20 minuti supplementari per lo studio della cor- rispondenza, e 30 minuti supplementari per la redazione delle lettere al MPC, per un totale di 8 ore e 30 minuti supplementari. Per la ricezione, la valutazione e la comunicazione alla sua patrocinata dei decreti d'abbandono il MPC ha ri- conosciuto un'ora per ciascun decreto (v. act. 1.36 pag. 8). Si tratta di una va- lutazione adeguata che non presta fianco a critiche. Non possono invece essere

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riconosciute – e di ciò il MPC si è reso conto in sede di risposta (v. act. 4 pag. 4) – le 5 ore ritenute dall'autorità federale per la redazione del reclamo da parte dell'avv. F. interposto dinanzi a questa Corte in data 15 dicembre 2010, dato che tale procedura è indipendente dal punto di vista dell’indennizzo. Sulle spese e ripetibili maturate in quella occasione il tribunale ha infatti già statuito (v. sen- tenze del Tribunale penale federale BB.2012.26 del 31 maggio 2012 consid. 2.2.2.1; SK.2011.22 del 19 novembre 2012 consid. 18.1). Nel calcolo comples- sivo vanno quindi tolte 5 ore.

Riassumendo, questa Corte ritiene che al dispendio orario ritenuto dal MPC per le prestazioni fornite dagli avv. Amoruso e F., ovvero 14 ore e 35 minuti (7 ore e 10 minuti [EAII.04.0025] + 7 ore e 25 minuti [EAII.07.0139]), vadano aggiunte 15 ore e 30 minuti (20 ore e 30 minuti meno 5 ore), per un totale di 30 ore e 5 minuti.

4.3.3 In conclusione, preso atto che la reclamante non ha fatto valere altre indennità giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. b o c CPP, in parziale accoglimento del suo reclamo, alla stessa viene riconosciuto un indennizzo totale di fr. 19'393.35, composto da fr. 14'393.40 (62 ore e 35 minuti x fr. 230.–) a titolo di onorario e fr. 4'999.95 [500 + 1968.05 + 500 + 500 + 1'531.90) a titolo di spese (v. act. 1.36 pag. 8 e seg.).

  1. Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase, CPP le parti sostengono le spese della pro- cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Vi- sto l’ammontare dell’indennizzo richiesto, ovvero fr. 207'223.70, la reclamante è in gran parte soccombente. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.–. Per quanto riguarda le spese di indennizzo nell’ambito della pre- sente procedura, esse sono rette dall’art. 436 CPP richiamati gli art. 429-434 CPP. Visto l’esito del reclamo solo una parte delle spese legali fatte valere nel petitum possono essere riconosciute, quale congrua indennità per le spese so- stenute, segnatamente fr. 1000.–, in applicazione degli art. 11 e seg. RSPPF.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che alla reclamante viene riconosciuto un indennizzo totale per l’abban- dono dei procedimenti EAII.04.0025 e EAII.07.0139 di fr. 19'393.35, composto da fr. 14'393.40 a titolo di onorario e fr. 4'999.95 a titolo di spese.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.– è posta a carico della reclamante.
  3. Il Ministero pubblico della Confederazione è condannato al pagamento di fr. 1000.– alla reclamante a titolo di ripetibili per la presente procedura.

Bellinzona, 21 giugno 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Lucio Amoruso
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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