Decisione del 13 novembre 2018 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Giorgio Bomio-Giovanascini, Presidente, Roy Garré e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti A. SA, B., entrambe rappresentate dall'avv. Charles Poncet, Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2018.136+137

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Fatti: A. Il 18 ottobre 2017 le società A. SA, con sede a Ginevra, e B., con sede a Alme- tyevsk (Repubblica del Tatarstan), hanno sporto denuncia presso il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di C. per titolo di organizzazione criminale (art. 260 ter CP), corruzione (art. 322 ter e segg. CP), estorsione (art. 156 CP), furto (art. 139 CP), rapina (art. 140 CP), appropria- zione indebita (art. 138 CP), riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP), falsità in do- cumenti (art. 251 CP) e infrazione alla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE; RS 211.412.41). Con scritti del 1° e 13 feb- braio nonché 11 aprile 2018, le società in questione hanno trasmesso al MPC dei complementi alla loro denuncia (v. rubrica 5 incarto MPC).

In sostanza, secondo quanto esposto nei loro scritti, le denuncianti sarebbero state entrambe shareholder della società ucraina D. proprietaria della raffineria di petrolio E., nella regione Poltava in Ucraina. Il denunciato C., residente in Svizzera dal 1999, a partire dal 2007 avrebbe dato avvio ad un progetto volto ad assumere il controllo della società ucraina. In particolare, tale progetto, rea- lizzato a tappe, avrebbe provocato l'acquisizione di quote societarie da parte di società terze riconducibili a C. e l'occupazione fisica dei locali di D. tramite il supporto statale. La scalata di D. avrebbe altresì trovato sostegno nel potere giudiziario ucraino, il quale con atti di corruzione messi in atto dal denunciato, avrebbe privato le denuncianti di ogni diritto di partecipazione in D. e confermato la posizione di controllo della società da parte del denunciato. C. e terze per- sone, dopo aver assunto il pieno controllo su D., avrebbero compiuto appropria- zioni indebite a detrimento del patrimonio della stessa società così come una serie di operazioni finalizzate al depauperamento dei suoi beni (appropriazioni indebite per importi ingenti, pari a USD 280 milioni solo negli anni 2008-2009). A tale scopo C. avrebbe utilizzato un istituto bancario ucraino, la banca F., da lui fondato unitamente a terze persone. Lo stesso C. avrebbe inoltre manovrato vari soggetti, fra cui anche il gruppo G. a lui riconducibile, entità che ammini- strerebbe buona parte dell’industria dell’acciaio, del petrolio, della chimica, dell’energia e dell’alimentazione nell’Ucraina, in Russia e in Romania; la gran parte delle imprese facenti parte del gruppo G. si troverebbe nella provincia di Dnipropetrovsk (v. rubrica 5 incarto MPC; act. 1.1 pag. 1 e seg.).

B. Con decisione del 28 giugno 2018, il MPC, ritenendo gli indizi di reato insuffi- cienti e le condizioni di luogo per applicare il diritto penale svizzero non date, ha decretato il non luogo a procedere (v. act. 1.1).

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C. Con reclamo del 16 luglio 2018 A. SA e B. sono insorte avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, presentando le conclusioni seguenti (v. act. 1):

Au préalable

  1. Donner acte à A. SA et B. que le présent recours est déposé à des fins exclusivement conservatoires.
  2. Suspendre l'examen du présent recours, et par voie de conséquence sa notification au Ministère public de la Confédération, jusqu'à confirmation par A. SA et B. de la saisine de la Cour de céans.

Puis, en cas de nouvel avis 3. Annuler l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juin 2018 par le Ministère public de la Confédération dans la cause SV.17.2047. 4. Renvoyer la cause au Ministère public de la Confédération et lui ordonner d'entrer en matière sur les faits contenus dans la plainte pénale déposée le 18 octobre 2017 par A. SA et B. et d'ouvrir une instruction au sens de l'article 309 CPP. 5. Laisser les frais de la procédure à la charge de la Confédération. 6. Allouer à A. SA et B. une indemnité de CHF 33'426.– pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de recours. 7. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

D. Nella sua risposta del 9 agosto 2018 il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 6).

E. Con replica del 24 agosto 2018, trasmessa al MPC per conoscenza (v. act. 9), le reclamanti hanno in sostanza ribadito le conclusioni espresse in sede ricor- suale (v. act. 8).

F. Con duplica dell'11 maggio 2018, trasmessa per conoscenza alle reclamanti (v. act. 9), il MPC ha confermato la propria posizione (v. act. 8).

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Diritto:

  1. Benché il reclamo sia scritto in lingua francese, la presente decisione viene re- datta nella lingua del decreto impugnato, ossia l’italiano. Viste del resto le co- noscenze linguistiche del patrocinatore delle ricorrenti, il quale con il suo ricorso ha dimostrato di bene comprendere tutte le argomentazioni in fatto e in diritto ivi addotte, non vi è infatti nessun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza co- stante in ambito di lingua della procedura di ricorso (v. decisioni del Tribunale penale federale BB.2015.86 del 22 settembre 2015 consid. 2; BB.2015.81 del 26 gennaio 2016 consid. 1.6; v. anche per la procedura davanti al Tribunale federale art. 54 cpv. 1 LTF, nonché UEBERSAX, Commentario basilese, 3a ediz. 2018, n. 16 e segg. ad art. 54 LTF), da non confondere con quella relativa alla lingua della procedura penale di cui infra al consid. 3, la quale è retta da altre regole e principi.

  2. I decreti di non luogo a procedere emanati dal MPC possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale fe- derale (art. 322 cpv. 2 CPP per rinvio dell'art. 310 cpv. 2 CPP; art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizza- zione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]).

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

2.1 Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 28 giugno 2018, è stato notificato alle reclamanti il 4 luglio 2018 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 16 luglio 2018, è pertanto tempestivo.

2.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pub- blico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale di- chiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Avendo le reclamanti dichiarato esplicita- mente di voler partecipare al procedimento in qualità di accusatrici private (v. act. 1.1), occorre analizzare se esse dispongono della qualità di danneg- giate. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuri- dico protetto dalla norma violata (v. DTF 138 IV 258 consid. 2.2-2.4; 126 IV 42

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consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 consid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giu- dicare se una persona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).

In concreto, le reclamanti, accusatrici private nella procedura, sono diretta- mente toccate nel loro patrimonio, bene giuridico individuale protetto dalle di- sposizioni concernenti l'appropriazione indebita (art. 138 CP), il furto (art. 139 CP), la rapina (art. 140 CP) e l'estorsione (art. 156 CP) invocate nella loro de- nuncia (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2016.290 del 14 marzo 2017 consid. 1.6). Per questi reati la loro legittimazione ricorsuale è pertanto pacifica.

Il reato di riciclaggio di denaro ha come scopo primario quello di proteggere l'amministrazione della giustizia. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il riciclaggio di denaro protegge ugualmente gli interessi patrimoniali di coloro che sono danneggiati dal crimine a monte quando i valori patrimoniali provengono da reati contro interessi individuali (sentenza del Tribunale federale 6B_549/2013 del 24 febbraio 2014 consid. 2.2.3 e rinvii), motivo per cui anche sotto questo profilo va ammessa la legittimazione ricorsuale delle ricorrenti.

Le disposizioni penali anticorruzione proteggono anzitutto l'oggettività e l'impar- zialità del processo decisionale statale o la fiducia della collettività nell'oggetti- vità dell'azione dello Stato (DTF 129 II 462 consid. 4.5; 129 III 320 consid. 5.2; 117 IV 286 consid. 4a). Alcuni autori citano altresì quali beni giuridici protetti la concorrenza tra attori economici, rispettivamente l’ordinamento economico in quanto tale (v. i riferimenti in PIETH, Commentario basilese, 3a ediz. 2013, n. 14 ad oss. prelim. art. 322 ter CP; più sfumati DONATSCH/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5a ediz. 2015, pag. 622). In questo senso, non diversamente da quanto accade con l'art. 305 bis CP (v. più ampiamente MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 7 ad art. 115 CPP), è ipotizzabile che in determinate situazioni singole persone fisiche o giuridiche vengano toccate nei loro interessi patrimo- niali, nella misura in cui l’atto corruttivo non danneggia solo il regolare funzio- namento dell’ordinamento economico in astratto ma può anche intaccare con- creti e legittimi interessi di altri attori economici (d’altro avviso MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 87a ad art. 115 CPP; appa- rentemente in tal senso ma senza riferimento ai privati LIEBER, in: Dona- tsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur StPO, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 115 CPP e SCHMID/JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ediz. 2017, n. 688 pag. 266), a condizione che tutto ciò avvenga in un con- testo sufficientemente circoscritto, in particolare a livello di soggettività coin- volte. È quanto viene ipotizzato nella denuncia penale in esame, nella misura in cui viene sostenuto che la scalata di D. avrebbe trovato sostegno nel potere

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giudiziario ucraino, il quale con atti di corruzione che sarebbero stati posti in essere dal denunciato, avrebbe privato le denuncianti di ogni diritto di parteci- pazione in D. Anche sotto questo profilo può essere dunque ammessa la legit- timazione ricorsuale delle ricorrenti.

Per quanto concerne l'organizzazione criminale (art. 260 ter CP), la questione non merita particolare approfondimento nella misura in cui si può comunque considerare che le reclamanti sarebbero state danneggiate dai presunti reati scopo commessi all’interno della stessa (v. decisioni del Tribunale penale fede- rale BB.2017.124 del 27 novembre 2017 consid. 1.5; BB.2011.107 del 30 aprile 2012 consid. 5.2.2). Con questa limitazione la relativa legittimazione può essere dunque ammessa.

Il reato di falsità in documenti (art. 251 CP) tutela da un lato la particolare fiducia riposta in un titolo avente valore probatorio nei rapporti giuridici e dall'altro la lealtà nei rapporti commerciali (DTF 129 IV 53 consid. 3.2 e rinvii). In questo senso protegge anche gli interessi degli individui nelle loro relazioni d'affari (DUPUIS/MOREILLON/PIGUET/BERGER/MAZOU/RODIGARI, Code pénal, Petit com- mentaire, 2a ediz. 2017, n. 1 ad art. 251 CP; v. più ampiamente MAZZUCCHELLI/ POSTIZZI, op. cit., n. 73), per cui anche sotto questo profilo la legittimazione ri- corsuale va ammessa.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda la LAFE, nella misura in cui il suo scopo è quello di limitare l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno (art. 1 LAFE). Essa non protegge dunque interessi privati ma esclusivamente collettivi (v. DE BIASIO/ ALBISETTI, LAFE. Giurisprudenza scelta, 2017, pag. 127). Le ricorrenti non sono dunque legittimate a ricorrere contro il mancato perseguimento penale in virtù di quest’ultima normativa.

2.3 Nei predetti termini, il reclamo è dunque ricevibile in ordine e occorre entrare in materia.

  1. Le reclamanti contestano anzitutto la lingua nella quale la decisione impugnata è stata redatta, ossia l'italiano. Essendo la denuncia penale stata presentata in inglese e tenuto conto del fatto che la corrispondenza con il MPC è avvenuta in inglese o in francese, tale scelta sarebbe incomprensibile e contraria ai principi legali e giurisprudenziali validi in materia.

3.1 Secondo l'art. 67 CPP, la Confederazione e i Cantoni designano le lingue in cui si svolge il procedimento dinanzi alle loro autorità penali (cpv. 1). La LOAP, che integra le disposizioni del CPP per quanto concerne la giurisdizione federale (cfr. art. 1 cpv. 1 LOAP), regola anche, tra l'altro, la lingua del procedimento.

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Questa è il tedesco, il francese o l'italiano (art. 3 cpv. 1 LOAP). Il Ministero pub- blico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione (art. 3 cpv. 2 LOAP). Tiene conto segnatamente: delle cono- scenze linguistiche dei partecipanti al procedimento (lett. a); della lingua degli atti essenziali (lett. b); della lingua del luogo dei primi atti istruttori (lett. c). La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato (art. 3 cpv. 3 LOAP). Può essere cambiata a titolo eccezionale in pre- senza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei pro- cedimenti (art. 3 cpv. 4 LOAP). L'elenco dei criteri di cui all'art. 3 cpv. 2 LOAP si basa essenzialmente sulla giurisprudenza in vigore prima della sua entrata in vigore (v. TPF 2011 68 consid. 2), ma non è esaustivo. In via eccezionale, an- che le risorse disponibili possono costituire un criterio (come espressamente indicato nel Messaggio del 10 settembre 2008 sulla legge federale sull'organiz- zazione delle autorità penali della Confederazione, FF 2008 8147). Di per sé, tuttavia, non possono essere decisive né considerazioni organizzative interne né una visione puramente aritmetica delle parti in causa (cfr. decisione del Tri- bunale penale federale BB.2014.22 del 27 marzo 2014 consid. 2.2 con rinvii). In definitiva, le caratteristiche del procedimento penale non forniscono un crite- rio generale per determinare la lingua del procedimento. Le circostanze del sin- golo caso specifico devono sempre essere prese in considerazione (v. deci- sione del Tribunale penale federale BB.2014.80 del 31 ottobre 2014 consid. 2.2.3 con rinvii). Il MPC ha un ampio margine d’apprezzamento nella sua deci- sione in merito (TPF 2017 38 consid. 3.3; 2011 68 consid. 2 pag. 71; decisione del Tribunale penale federale BB.2014.22 del 27 marzo 2014 consid. 2.2).

3.2 Nella fattispecie, le reclamanti, con scritti del 5 e 12 luglio 2018 (v. act. 1.2 e 1.3), hanno chiesto in sostanza al MPC di redigere il decreto impugnato in lin- gua francese. Nella sua risposta del 13 luglio 2018 il MPC ha affermato che "le motif pour lequel notre ordonnance – que nous n'entendons pas traduire en français et notifier une nouvelle fois – a été rédigée en italien tient à un cumul exceptionnel d'absences de collaborateurs francophones dans la division res- ponsable du traitement des affaires de crime organisé. En outre, Monsieur H., notre procureur responsable du domaine crime organisé, est de langue italo- phone" (v. act. 1.4). Ora, alla luce di quanto esposto al considerando prece- dente, è indubbio che la motivazione fornita dal MPC non sarebbe di per sé sufficiente per giustificare la scelta della lingua italiana come lingua con cui con- durre un’ipotetica procedura penale in relazione ai fatti qui in esame, visto che indica come unico criterio pure e semplici ragioni organizzative, senza in so- stanza alcun richiamo ai criteri elencati all’art. 3 LOAP. Visto l’esito del ricorso nel merito (v. infra consid. 4) la censurabile scelta del MPC non ha tuttavia tan- gibili conseguenze, se non quella di cui supra al consid. 1, per cui la questione non merita ulteriore disamina, ma se ne terrà comunque conto nella fissazione della tassa di giustizia (v. infra consid. 7).

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  1. L'art. 301 cpv. 1 CPP prevede che ognuno ha il diritto di denunciare per scritto od oralmente un reato a un'autorità di perseguimento penale. Il deposito della denuncia non dà diritto all'apertura di un procedimento penale (RIEDO/BONER, Commentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 6 ad art. 301 CPP). Giusta l'art. 310 cpv. 1 lett. a CPP, il pubblico ministero emana un decreto di non luogo a proce- dere non appena, sulla base della denuncia o del rapporto di polizia, accerta che gli elementi costitutivi di reato o i presupposti processuali non sono adem- piuti. Per altro, la procedura è retta dalle disposizioni sull'abbandono del proce- dimento (cpv. 2).

4.1 Il MPC ha motivato il suo decreto di non luogo a procedere essenzialmente come segue.

Innanzitutto i reati ipotizzati sarebbero quasi integralmente avvenuti all'estero. La ricerca dei mezzi di prova nella fase istruttoria dovrebbe dunque essere ese- guita all'estero. L'unico elemento certo di collegamento con la Svizzera sarebbe il domicilio del denunciato a Ginevra. Per quanto concerne la presunta proget- tazione dei reati in Svizzera, questa rimarrebbe pura presunzione. Inoltre i fatti portati a sostegno delle accuse si baserebbero in maniera estesa su supposi- zioni o episodi/ipotesi riportati da svariate testate giornalistiche. In denuncia ver- rebbero mosse contestazioni e rimproveri generici. Mal si comprenderebbe come dati riportati di estrema rilevanza, qualora realmente suffragati da concreti elementi probatori, sfuggiti al sistema giudiziario ucraino, potrebbero essere ac- quisiti dall'autorità di perseguimento penale elvetica, la quale potrebbe agire solo sul piano dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, fa- cendo capo proprio a quelle autorità che si asserisce rimaste inoperose. Se- condo il MPC, i fatti presenterebbero in realtà vistosi aspetti civilistici, legati all'esercizio di attività economiche di natura commerciale. Per quanto riguarda il reato di organizzazione criminale, questo sarebbe sostanziato in primis in base alla semplice indicazione dei nominativi di persone che ne farebbero parte, le quali, fatta eccezione per C., sua sorella I. e J., sarebbero tutte residenti all’estero. Per quanto attiene ai reati di corruzione, estorsione, furto, rapina e appropriazione indebita, l'esecuzione degli stessi, se del caso, sarebbe avve- nuta esclusivamente all'estero, dove andrebbero ricercati, mediante rogatoria, tutti i mezzi di prova. Che la fase dell'ideazione dei reati sia avvenuta a Ginevra rimarrebbe una pura presunzione di parte. Per tacere dell'inesistenza di un qual- siasi elemento concreto relativo a presunti reati di riciclaggio di denaro, fatto dimostrato dalla ricerca indiscriminata, postulata dalle denuncianti, di beni pa- trimoniali riconducibili a C. in Svizzera. Il fumus richiesto per l'apertura di un'i- struzione penale farebbe pure difetto per quanto concerne la LAFE ed il reato di falsità in documenti. Il MPC evidenzia un uso improprio della denuncia penale laddove si richiede che la ricerca di informazioni, certamente utili al buon esito di un procedimento civile, passi attraverso l'adozione, in maniera indiscriminata, di misure coercitive nell'ambito di un'istruzione penale. Esso conclude che, in

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concreto, non sarebbero rinvenibili elementi indizianti sufficienti, relativi in par- ticolare al legame diretto fra condotte illecite e presunto autore, ovvero fra le condotte illecite ipotizzate in denuncia e C. Nemmeno le condizioni di luogo per applicare la normativa penale elvetica sarebbero suffragate da elementi indi- zianti. A fronte dei fatti esposti e degli atti allegati in denuncia, anche qualora una fattispecie penale fosse da ritenere realizzata, la stessa sarebbe infatti stata commessa esclusivamente all'estero (v. act. 1.1 pag. 2 e segg.).

4.2 Questa Corte ritiene la decisione del MPC fondata.

4.2.1 Innanzitutto, per quanto riguarda le infrazioni contro il patrimonio, costituenti i crimini a monte dei reati di riciclaggio che sarebbero stati commessi in Svizzera, occorre rilevare che la descrizione dei fatti contenuti nella denuncia penale in- duce a concludere che se tali infrazioni fossero state effettivamente commesse, esse lo sarebbero state in Ucraina, luogo di residenza della maggior parte delle persone fisiche e giuridiche implicate. Né la denuncia penale, né il presente gravame, né gli atti dell'incarto permettono di supporre che le infrazioni contro il patrimonio in questione, contestate a C., siano state commesse in Svizzera. Le reclamanti non spiegano con quali atti concreti in Svizzera C. o altri avreb- bero commesso i reati in questione. La pura cogitazione di un eventuale piano criminale, ammesso che sia minimamente dimostrabile, non costituisce certa- mente un atto punibile se non si manifesta anche in azioni concrete poste in essere sul nostro territorio: di esse agli atti non vi è tuttavia alcuna traccia. Il semplice fatto che C. risieda in Svizzera non è un aggancio materiale sufficiente per ammettere una giurisdizione svizzera sui fatti in esame. Analogo discorso per il reato di falsità in documenti rispettivamente per gli atti corruttivi di cui non è dato sapere quale sarebbe il legame con il nostro territorio.

4.2.2 Le reclamanti sostengono che le infrazioni contro il patrimonio invocate nella denuncia penale sarebbero state commesse nel quadro di un'organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260 ter CP e che due membri di essa, K. e L., erano anch’essi presenti a Ginevra quando sarebbero stati commessi i reati in que- stione. Esse non forniscono tuttavia nessun elemento concreto che porti a so- spettare l'esistenza di una tale organizzazione, né viene spiegato quale sarebbe l’attività criminale che l’organizzazione eserciterebbe o intenderebbe esercitare in Svizzera, condizione essenziale per l’applicazione transfrontaliera di questa disposizione (v. art. 260 ter n. 3 CP). La semplice presenza in Svizzera di attività o soggetti legati a C. e alle persone a lui vicine non è manifestamente sufficiente per applicare la disposizione in questione. Per il resto la legittimazione a ricor- rere basata su questa disposizione è comunque limitata alla luce di quanto pre- cisato al consid. 2.2 per cui non vi è alcun margine per un esame della fattispe- cie che vada oltre quello dei reati scopo di natura patrimoniale, rispettivamente corruttiva per i quali è già stata esclusa giurisdizione svizzera al precedente considerando.

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4.2.3 Per quanto attiene agli atti di riciclaggio di denaro che sarebbero stati commessi in Svizzera, la denuncia penale ed il reclamo si limitano a formulare vaghe ipo- tesi e a chiedere la ricerca di beni del denunciato in Svizzera, senza indicare operazioni bancarie concrete che potrebbero alimentare un sospetto in tal senso. Gli atti dell'incarto non permettono di mettere in evidenza elementi con- creti relativi a flussi finanziari tra l'Ucraina e la Svizzera. Le reclamanti non hanno indicato nessuna relazione bancaria in Svizzera che potrebbe aver be- neficiato di fondi di origine criminale. Il semplice fatto che la figlia o la sorella di C. siano proprietarie di abitazioni nel Canton Ginevra (v. act. MPC pag. 05-00- 0010 e seg.) non è certo sufficiente per fondare un sospetto di riciclaggio di denaro nel nostro Paese.

4.2.4 Più in generale, questa Corte rileva come le accuse formulate dalle reclamanti nei confronti del denunciato si basino esclusivamente su articoli di stampa e atti di complesse procedure civili intervenute o pendenti all'estero. Le reclamanti hanno dipinto un quadro drammatico della situazione geopolitica in Ucraina, Paese in cui il degrado e la corruzione sarebbero dilaganti, ciò che avrebbe portato le predette a rinunciare a sporgere denuncia in Ucraina, ma questo non basta per giustificare l’attivazione di un perseguimento penale in Svizzera. Ferma restando la notorietà della difficile situazione politica, sociale e militare dell’Ucraina, la tipologia dei reati in esame non permette di fondare giurisdizione penale svizzera se questa non è accompagnata da sufficienti appigli territoriali con il nostro Paese e non si può approfittare della semplice presenza di talune persone sul territorio svizzero per aggirare le normali regole del diritto penale internazionale, mediante una sorta di “forum shopping”. Nella loro denuncia le reclamanti hanno certo descritto, producendo innumerevoli atti provenienti da procedure civili estere, svariati fatti, operazioni ed attività di natura commerciale: da esse non emerge tuttavia una particolare rilevanza penale, o perlomeno non in maniera sufficiente per aprire una procedura preliminare in applicazione dell’art. 299 cpv. 2 CPP. Il MPC ha preso in considerazione tutti gli elementi presentati dalle reclamanti, giungendo alla conclusione, condivisa da questa Corte, che non vi siano sufficienti indizi di reato. Il fatto che vi possano essere state all'estero irregolarità negoziali o societarie non costituisce motivo suffi- ciente per avviare un procedimento penale nel nostro Paese, per cui, contraria- mente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, il MPC, rinunciando ad aprire una procedura penale, non ha violato il principio in dubio pro duriore. Esso ha altresì motivato la sua decisione in maniera sufficientemente dettagliata e precisa: questo soprattutto vista la palese assenza di appigli territoriali con il nostro Paese, per cui la censura secondo cui la decisione sarebbe lapidaria e non prenderebbe in considerazione tutta la documentazione presentata va pari- menti respinta, atteso che non si può pretendere che le autorità di persegui- mento penali svizzere, a fronte di una denuncia penale (per altro in inglese e quindi non in una delle lingue ufficiali svizzere, il che è già di per sé problematico

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alla luce dell’art. 3 cpv. 1 LOAP richiamato l’art. 67 CPP; v. URWYLER, Com- mentario basilese, 2a ediz. 2014, n. 12 ad art. 67 CPP) priva di sufficienti ag- ganci con il nostro territorio, debba valutare nel dettaglio la rilevanza penale di condotte palesemente consumate solo all’estero. Del resto nel reclamo sono abbondanti i meri rinvii alla denuncia penale, senza che le ricorrenti si confron- tino con talune importanti argomentazioni della decisione impugnata, la quale viene criticata in maniera piuttosto generica e senza apportare sostanziali argo- menti che dimostrino in che misura i fatti denunciati siano sussumibili alle nu- merose fattispecie penali elencate. Invano si cerca ad esempio nel ricorso un passaggio in cui venga concretamente descritto quali precise azioni commesse in Svizzera dalle persone oggetto della denuncia integrino quale fattispecie pe- nale, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Non merita infine ulteriore di- samina nemmeno il rimprovero mosso al MPC di avere rinunciato per le diffi- coltà legate ad eventuali atti istruttori da compiere all'estero mediante rogatoria, visto che si tratta di un argomento evocato dall’autorità precedente a titolo es- senzialmente abbondanziale. Data l’assenza di sufficienti indizi di reato è ovvio che il MPC neghi non da ultimo l’opportunità di investire risorse investigative per acclarare le relative fattispecie all’estero.

  1. Nelle loro conclusioni, le reclamanti hanno chiesto, a titolo preliminare, di so- spendere la procedura fintanto che non vi fosse una conferma tesa a mantenere il gravame qui interposto. Ora, avendo le predette normalmente replicato, in data 24 agosto 2018, alla risposta del MPC del 9 agosto 2018, questa Corte interpreta questo atto, in assenza di ulteriori comunicazioni, come volontà delle reclamanti di mantenere il proprio gravame. Ad ogni modo, non essendovi mo- tivi di sospensione giusta l'art. 314 CPP, disposizione applicabile anche in sede di giudizio e di reclamo (v. sentenza del Tribunale penale federale SK.2014.25 del 27 luglio 2016 consid. 3.1; LANDSHUT/BOSSHARD, in Donatsch/Hansjakob/ Lieber [ed.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz. 2014, n. 3 ad art. 314 CPP), la richiesta deve essere comunque respinta.

  2. In conclusione, il reclamo è respinto nella misura della sua ammissibilità e la decisione del MPC va confermata.

  3. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 RSPPF, ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'000.–, tenendo in partico- lare in considerazione quanto assodato al consid. 3. Essa è posta a carico delle reclamanti in solido.

  • 12 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto nella misura della sua ammissibilità.
  2. La domanda di sospensione è respinta.
  3. La tassa di giustizia ridotta di fr. 1'000.– è posta a carico delle reclamanti in solido.

Bellinzona, 13 novembre 2018

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Charles Poncet
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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22.11.2018
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08.04.2026