BB.2016.22

Decisione del 4 febbraio 2016 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal, Richiedente

contro

Roy GARRÉ, giudice del Tribunale penale federale, Opponente

Oggetto Ricusazione del tribunale di primo grado (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2016.22

  • 2 -

Visti:

  • la sentenza del Tribunale federale 6B_536/2014 del 5 gennaio 2016, con la quale l'Alta Corte ha parzialmente accolto, nella misura della sua ammissibilità un ricorso in materia penale interposto da A. contro una sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2013.32 del 4 febbraio 2014, annullato la sentenza in relazione alla condanna dei ricorrente per titolo di truffa e rinviato la causa a quest'ultima autorità per nuovo giudizio nel senso dei considerandi (v. TPF cl. 40 p. 100.001 e segg.);

  • lo scritto del 20 gennaio 2016, mediante il quale il presidente della Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha, tra l'altro, informato le parti dell'entrata della sentenza di cui sopra e della composizione della Corte chia- mata a statuire, della quale avrebbe fatto parte anche il giudice Roy Garré, già presente nel collegio giudicante che ha statuito il 4 febbraio 2014, precisando che un'eventuale domanda di ricusazione di un membro della Corte sarebbe stata da presentare senza indugio (v. TPF cl. 40 p. 160.001);

  • la domanda di ricusazione riguardante il giudice Roy Garré del 25 gennaio 2016 presentata da A. sulla base dell'art. 56 lett. f CPP al presidente della Corte pe- nale del TPF (v. act. 1);

  • la presa di posizione del 27 gennaio 2016, mediante la quale il giudice Roy Garré si è opposto alla suddetta domanda (v. act. 2);

  • la replica del 29 gennaio 2016, trasmessa all'opponente per conoscenza, con la quale A. ha confermato la sua posizione (v. act. 3) Considerato:

  • che, giusta l'art. 58 cpv. 1 CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza in- dugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a cono- scenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda;

  • che l'art. 59 cpv. 1 lett. b prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù

  • 3 -

dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitiva- mente la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;

  • che in concreto, la domanda di ricusazione del 25 gennaio 2016 riguarda il giu- dice della Corte penale del TPF Roy Garré, ragione per cui la competenza di questa Corte per la sua trattazione è pacifica;

  • che A. afferma che nell'ambito del procedimento SK.2013.32, Roy Garré, motivando la sentenza che lo ha condannato per truffa, avrebbe espresso, con riferimento all'accertamento di colpevolezza, anche "degli apprezzamenti pregiudizievoli sulla violazione dei propri doveri di funzionario dirigente di banca, utilizzando a più riprese il concetto che il signor A. avrebbe fatto inammissibilmente la "cresta", con ciò ignorando, ovvero non confrontan- dosi con le giustificazioni esposte da A. e dalla Difesa (...)" (v. act. 1 pag. 1);

  • che, a suo dire, "tale giudizio morale è stato inoltre prevalente rispetto anche a tutte le altre argomentazioni" della difesa (v. ibidem);

  • che "la lacunosità, rispettivamente il carattere inconferente di tali motivazioni, è stato criticato dal Tribunale federale che ha disposto il rinvio affinché vengano effettuati gli accertamenti più puntuali sugli elementi costitutivi del reato di truffa (...)" e sull'"istanza di violazione del principio di specialità già sollevata in fase dibattimentale e nell'arringa" (v. ibidem pag. 2);

  • che, secondo l'istante, "il giudice Garré è intervenuto con osservazioni per con- trastare le motivazioni di ricorso in merito alla censura di violazione dell'obbligo di verbalizzare, quanto meno riassuntivamente, anche i motivi sollevati in ar- ringa (...) (v. ibidem);

  • che egli ritiene, in definitiva, citando una parte della dottrina, che "è auspicabile che in caso di rinvio all'Autorità inferiore la causa venga trattata da un nuovo Tribunale di primo grado in ragione di importanti vizi procedurali" e che una deroga a tale regola con giudizio da parte della medesima Corte "pone non pochi problemi nell'ottica dell'imparzialità e dell'indipendenza" (v. ibidem);

  • che egli conclude che tali considerazioni si attaglierebbero al presente procedi- mento e costituirebbero validi e sufficienti motivi di astensione del giudice Garré in applicazione dell'art. 56 lett. f e 409 CPP per analogia (v. ibidem);

  • 4 -

  • che, secondo l'art. 56 lett. f CPP, chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se per altri motivi (rispetto a quelli elencati dalla lett. a ad e di tale disposizione), segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa;

  • che in concreto il giudice Roy Garré ha fatto parte del collegio giudicante che ha statuito nella procedura SK.2013.32, sfociata nella condanna di A. per titolo di truffa ed istigazione a falsità in documenti del 4 febbraio 2014;

  • che le considerazioni giudicate dall'istante di carattere morale sono state espresse dal giudice Garré in sede di motivazione della sentenza, ciò che risulta senz'altro normale allorquando la Corte, dopo aver accertato la commissione di un reato, deve valutare la colpevolezza del reo, al fine di calibrare e motivare la pena da irrogare;

  • che il giudice Garré ha presentato le criticate osservazioni dinanzi all'autorità di ricorso dopo essere stato invitato a farlo dal Tribunale federale, come previsto dall'art. 102 cpv. 1 LTF;

  • che il Tribunale federale ha rinviato la causa al TPF non per i motivi addotti dall'istante tesi a sostanziare la sua domanda di ricusazione, ma affinché l'au- torità inferiore approfondisca alcuni aspetti legati al rispetto del principio della specialità e completi gli accertamenti di fatto che l'hanno condotta a condannare A. per titolo di truffa;

  • che l'Alta Corte, in virtù di una consolidata prassi, ha più volte affermato che quando l'autorità di ricorso accoglie un ricorso e rinvia la causa all'autorità infe- riore, i membri del tribunale che hanno partecipato alla decisione annullata pos- sono prendere parte al riesame della causa, senza che ciò costituisca, di per sé, un caso di partecipazione inammissibile a più fasi di uno stesso procedi- mento (v. DTF 113 Ia 407 consid. 2b; 116 Ia 28 consid. 2.1; 131 I 113 consid. 3.6; v. anche Messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale pe- nale del 21 dicembre 2005, FF 2006 pag. 1055 e seg.; ANDREAS KELLER, in A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 32 ad art. 56 CPP);

  • che, alla luce di tale consolidata giurisprudenza e constatata l'assenza di circo- stanze oggettive atte a far nascere dubbi sull'imparzialità del giudice Garré, la domanda di ricusazione, da considerarsi al limite della temerarietà, va respinta;

  • 5 -

  • che giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa;

  • che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripe- tibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

  • 6 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. La domanda di ricusazione è respinta.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dell'istante.

Bellinzona, 4 febbraio 2016

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Daniele Timbal,
  • Roy Garré, Tribunale penale federale, Corte penale,

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2016.22
Entscheidungsdatum
04.02.2016
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026