Decisione del 17 marzo 2016 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri
Parti
A., rappresentata dall'avv. Luigi Mattei, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
TRIBUNALE PENALE FEDERALE, CORTE PENALE, Autorità che ha reso la decisione impugnata
Oggetto Atti procedurali della Corte penale (art. 20 cpv. 1 lett. a in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. b CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2015.116
Fatti: A. Il 2 aprile 2015 il Ministero pubblico della Confederazione (di seguito: "MPC") ha emesso una decisione di estensione del procedimento penale già aperto nei confronti di ignoti e di B., nei confronti di A. - moglie di B. - per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP (originale: cl. 1 rubrica 1).
B. Il 5 maggio 2015 il MPC ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di A. per titolo di ripetuta falsità in documenti e l'ha condannata ad una pena pecu- niaria di 90 aliquote giornaliere di CHF 110.-- cadauna, pena sospesa condi- zionalmente per due anni (originale: cl. 1 rubrica 1). Il decreto d'accusa in que- stione è stato notificato a A. in data 15 maggio 2015 direttamente presso il suo domicilio in Italia (originale: cl. 1 rubrica 1).
C. Con scritto del 28 luglio 2015 indirizzato al MPC, A. ha interposto opposizione al decreto di accusa e presentato istanza di restituzione per intero (originale: cl. 1 rubrica 8.1), scritto a cui era pure allegata la copia della petizione del 26 maggio 2015 inviata dalla medesima alla Pretura del distretto di Lugano, ricevuta dalla predetta autorità in data 27 maggio 2015 (originale: cl. 1 rubrica 8.1).
D. Con decreto del 20 agosto 2015, il MPC ha respinto l'istanza di restituzione presentata da A. (originale: cl. 1 rubrica 8.1); al contempo ha confermato il decreto di accusa del 5 maggio 2015, trasmettendo gli atti procedurali della causa EAll.06.0071 alla Corte penale del Tribunale penale federale (di se- guito: "CP-TPF") in virtù degli art. 355 cpv. 3 lett. a CPP e 356 cpv. 1 CPP (cl. 2 pag. 2.100.1 e seg.).
E. Il 21 settembre 2015 la CP-TPF ha invitato il MPC ad allestire un fascicolo interessante la sola causa penale concernente A. (cl. 2 pag. 2.110.7 e seg.).
F. Contemporaneamente, con decisione del 23 settembre 2015, la Corte dei re- clami penali del Tribunale penale federale ha respinto il reclamo di A. avverso il decreto del 20 agosto 2015 con cui il MPC aveva rigettato l'istanza di resti- tuzione del termine per l'opposizione al decreto d'accusa del 5 maggio 2015 (cl. 2 pag. 2.510.3 e segg.).
G. Con scritto del 13 ottobre 2015, il MPC ha trasmesso alla CP-TPF gli atti rela- tivi al procedimento aperto contro A., specificando di aver allestito un nuovo fascicolo (cl. 2 pag. 2.100.9 e segg.).
H. Con decreto del 5 novembre 2015, la CP-TPF ha giudicato non valida l'oppo- sizione interposta da A. avverso il decreto d'accusa del 5 maggio 2015 del MPC (act. 1.2).
I. Il 16 novembre 2015 A. ha interposto reclamo avverso la decisione summen- zionata della CP-TPF, chiedendo, in via principale, di accertare la nullità del decreto d'accusa in questione, e, in via subordinata, di constatare la validità dell'opposizione da lei interposta contro il decreto d'accusa del 5 maggio 2015 (act. 1). L. Mediante scritto del 18 novembre 2015 la CP-TPF ha comunicato di non avere osservazioni da presentare, rimettendosi al giudizio della scrivente Corte (act. 3). Con risposta datata 26 novembre 2015, il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo (act. 4). Entrambi gli scritti sono stati trasmessi alla reclamante, per conoscenza (v. act. 5). M. Con replica spontanea del 22 febbraio 2016, trasmessa per conoscenza alle altre parti al procedimento, la reclamante ha in sostanza ribadito le proprie allegazioni (act. 6, 7).
Diritto:
1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. b del Codice di diritto processuale penale sviz- zero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono ec- cettuate le decisioni ordinatorie.
1.2 Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissi- bilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito,
dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP non- ché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozes- sordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giuri- sprudenza citata).
1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’ec- cesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
1.4 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo (art. 396 cpv. 1 CPP). Interposto contro una decisione della CP-TPF concernente un'opposizione della reclamante ad un decreto d'ac- cusa emesso nei suoi confronti, il gravame, tempestivo, è ricevibile in ordine.
2.1 Di principio, la nullità di un atto commesso violando la legge deve risultare da una disposizione legale espressa oppure dal senso e dallo scopo della norma in questione. In altre parole, la nullità non può essere ritenuta – fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge – che a titolo eccezionale, quando le circostanze sono tali che le vie di ricorso, ed in particolare il sistema dell'an- nullabilità, non offrono la tutela necessaria (TPF 2005 172 consid. 3.1 e riferi- menti citati). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, una decisione erronea può essere considerata nulla, seguendo la teoria dell'evidenza, quando essa è colpita da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con evi- denza o perlomeno con una certa facilità e se l'accertamento della nullità non mette in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Vizi nel contenuto di una decisione ne implicano solo in circostanze rare ed eccezionali la nullità; per contro, gravi errori di procedura, come ad esempio l'incompetenza funzionale e materiale dell'autorità giudicante, possono condurre alla nullità. Vizi procedurali che rientrano nella violazione del diritto di essere sentito sono di principio sana- bili e conducono in genere solo all'impugnabilità della decisione. In presenza tuttavia di una violazione particolarmente grave dei diritti fondamentali delle
parti, anche una violazione del diritto di essere sentito può implicare la conse- guenza della nullità; ciò potrebbe essere il caso quando la persona non è a conoscenza di una decisione che la riguarda non essendole la medesima stata notificata, rispettivamente quando non ha avuto alcuna possibilità di partecipare ad una procedura condotta nei suoi confronti. La nullità di una decisione deve essere constatata d'ufficio da tutte le autorità ed in ogni momento. La nullità non è la norma, bensì l'eccezione (DTF 138 II 501 consid. 3.1 e riferimenti citati; 137 I 273 consid. 3.1; 133 II 366 consid. 3.2; 132 II 342 consid. 2.1 e 2.2; 129 I 361 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 1B_239/2013 del 12 novembre 2013, consid. 2; 6B_339/2012 dell'11 ottobre 2012 consid. 1.2.1; 6B_744/2008 del 23 gennaio 2009, consid. 1.1; decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale BB.2012.45 del 9 maggio 2012; ZHUOLI CHEN, Der Verzicht auf Verfahrensrechte durch die beschuldigte Person im Schweizeri- schen Strafprozess, Zurigo 2014, p. 162). I criteri relativi alla nullità, sviluppati in ambito di diritto amministrativo, si applicano anche alle decisioni rese in am- bito penale (LGVE 2014 I n. 15 consid. 5.3.4; TPF 2005 172 consid. 3.1 e rife- rimenti citati). Nel diritto penale, la sicurezza del diritto riveste particolare impor- tanza; una decisione può essere ritenuta nulla solo nel caso in cui le condizioni previste dalla giurisprudenza siano adempiute (sentenza del Tribunale federale 6B_968/2014 del 24 dicembre 2014, consid. 1.4 e riferimenti citati). Per poter ritenere nulla una decisione, è in ogni caso necessario che il vizio risulti più grave rispetto alla messa in pericolo della sicurezza del diritto e dell'interesse pubblico risultante dall'invalidità dell'atto contestato (sentenza del Kantonsgeri- cht Basel-Landschaft, sezione diritto penale, n. 460 14 283 del 16 giugno 2015, consid. 2.6).
Il difetto di tale teoria, secondo parte della dottrina, risiede nella difficoltà di va- lutazione della gravità e dell'evidenza del vizio procedurale (ZHUOLI CHEN, op. cit., pag. 166, 169; JÜRG-BEAT ACKERMANN, Absolute Nichtigkeit von amtli- chen Prozesshandlungen im Zürcher Strafprozess – eine Skizze, in: Festschrift, 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich [Donatsch/Fingerhuth/Lie- ber/Rehberg/Walder-Richli ed.]), Zurigo 2000, p. 315 e segg., p. 333). Acker- mann ha elencato delle fattispecie in cui la dottrina si è espressa sulla proble- matica della nullità di determinate sentenze. Ad esempio, non sono di principio state ritenute nulle delle decisioni rese contro una persona deceduta, basate su una fattispecie che secondo il nuovo diritto non era punibile, su un accertamento chiaramente errato dei fatti, su azioni procedurali viziate o sull'applicazione er- ronea del diritto materiale; a determinate e restrittive condizioni, parte della dot- trina ritiene possibile considerare nulla una sentenza resa in una causa già pre- cedentemente decisa e cresciuta in giudicato, come pure una decisone emessa contro una persona comparsa al pubblico dibattimento al posto dell'imputato. Alcuni autori non ritengono di principio viziata da nullità assoluta una decisione emanata da un tribunale non competente territorialmente, materialmente o per funzione, non essendo in genere il vizio sufficientemente evidente; per contro,
la sentenza non resa da un'autorità penale costituirebbe una non-sentenza (v. ACKERMANN, op. cit., p. 315 e segg., p. 325 e segg. e riferimenti citati).
2.2 Con particolare riferimento ai decreti d'accusa, nullo potrebbe essere un de- creto d'accusa emanato da un'autorità incompetente territorialmente, material- mente o per funzione, oppure un decreto d'accusa diretto contro "ignoti", che non menziona alcun reato oppure concernente un reato su querela, in assenza di qualsivoglia querela (LGVE 2014 I n. 15 consid. 5.3.4-5.3.5 e riferimenti citati; LGVE 2015 I n. 13 consid. 5.2 e 5.3.1).
2.3 Nel caso di specie, la reclamante sostiene che il decreto d'accusa del 5 maggio 2015 sarebbe stato emesso dal MPC quando esso non disponeva più della di- rezione della procedura, essendo l'atto d'accusa nell'ambito del procedimento EAll.06.0071 già stato trasmesso il 14 ottobre 2011 alla CP-TPF.
2.3.1 Giusta l'art. 352 CPP, se nell'ambito della procedura preliminare i fatti sono stati ammessi dall'imputato oppure sono stati sufficientemente chiariti, il pubblico mi- nistero emette un decreto d'accusa. Solo il pubblico ministero è competente ad emanare un decreto d'accusa; un decreto d'accusa emesso da un giudice sa- rebbe invece nullo. Dal deposito dell'atto d'accusa presso il Tribunale, la causa è pendente dinanzi al giudice (art. 328 cpv. 1 CPP); con la pendenza della causa, i poteri concernenti il procedimento passano al giudice (art. 328 cpv. 2 CPP). Da questo momento il pubblico ministero non dispone più della compe- tenza funzionale per emanare un decreto d'accusa (MICHAEL DAPHINOFF, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, tesi di lau- rea friburghese, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, p. 222).
2.3.2 Dagli atti risulta che il 14 ottobre 2011 il MPC ha effettivamente emesso l'atto d'accusa nei confronti di B. per titolo di riciclaggio di denaro aggravato ai sensi dell'art. 305 bis n. 2 CP, di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP e di istigazione a falsità in documenti giusta l'art. 251 n. 1 CP in combinazione con l'art. 24 cpv. 1 CP nei confronti di A. (procedura EAll.06.0071). Con sentenza del 19 novembre 2012 la CP-TPF ha condannato B. per tre dei capi d'accusa relativi all'imputazione di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis n. 1 CP come pure per istigazione a falsità in documenti nei confronti di A.. Con sen- tenze del Tribunale federale 6B_217/2013, 6B_222/2013 e 6B_219/2013 datate 28 luglio 2014 la condanna di B. è divenuta definitiva (sebbene con sentenza 6B_217/2013 sia stata rinviata alla CP-TPF la decisione relativa alle questioni della commisurazione della pena e della confisca di valori patrimoniali sulla base del crimine a monte da egli commesso in Italia). Il 2 aprile 2015, il MPC ha quindi esteso il procedimento penale in questione alla reclamante per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 n. 1 CP e, il 5 maggio 2015, ha emesso nei confronti di quest'ultima il decreto d'accusa contestato, reputando i fatti sufficientemente chiariti giusta l'art. 352 cpv. 1 CPP (v. act. 4 pag. 2-3).
2.3.3 Ora, vero è che il decreto d'accusa nei confronti di A. è stato emesso sotto il numero di procedura EAll.06.0071, procedimento che nell'ottobre 2011 era se- gnatamente sfociato nell'atto d'accusa nei confronti di B.. A., a quell'epoca, non era parte al procedimento menzionato. L'estensione della procedura nei suoi confronti è avvenuta solo il 2 aprile 2015, dopo la sentenza del 28 luglio 2014 del Tribunale federale che aveva confermato la condanna di B., tra altri, per istigazione a falsità in documenti.
Essendo nel procedimento EAll.06.0071, alla data del 2 aprile 2015, già stato emesso un atto d'accusa ed essendo già stata pronunciata una condanna defi- nitiva, sarebbe stato formalmente più corretto da parte del MPC aprire una nuova procedura nei confronti della reclamante (v. BERNARD BERTOSSA, Com- mentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, n. 4 ad art. 29 CPP), invece che estendere il procedimento già pendente, facendo eventualmente uso della procedura di cui all'art. 309 cpv. 4 CPP, secondo cui il pubblico ministero rinuncia ad aprire l'istruzione se emana immediatamente un decreto di non luogo a procedere o un decreto d'accusa.
Sia quel che sia, non ricorrono, nel caso di specie, gli elementi eccezionali ri- chiesti dalla giurisprudenza per considerare il decreto d'accusa intaccato da nullità. Da un lato, il decreto di apertura dell'istruzione, come quello di esten- sione, costituiscono atti interni ed hanno effetti puramente dichiarativi; l'istru- zione è infatti considerata aperta solo quando l'autorità inquirente inizia ad oc- cuparsi del caso (DTF 141 IV 20 consid. 1.1.3 e 1.1.4 e riferimenti citati). Vizi relativi ai decreti d'apertura e di estensione non comportano dunque in ogni caso la nullità o l'annullabilità dei successivi atti adottati dalle autorità inquirenti (ESTHER OMLIN, op. cit., n. 46 ad art. 309 CPP; MOREILLON / PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Basilea 2013, n. 20 e segg. ad art. 309 CPP). Inoltre, è incontestabile che il MPC fosse l'autorità competente per funzione, territorio e materia per emettere il decreto d'accusa del 5 maggio 2015 nei con- fronti di A., e ciò indipendentemente da come fosse stata aperta la procedura in precedenza.
Non sussistono dunque, in concreto, gravi motivi legati all'incompetenza del MPC che possano giustificare la nullità dell'atto impugnato.
2.4 In secondo luogo, la reclamante sostiene che istigatore ed autore principale di un reato debbano essere giudicati insieme in virtù del principio dell'accesso- rietà. A suo parere, l'emissione separata di un atto d'accusa, dopo il passaggio in giudicato della condanna del partecipante, non sarebbe più possibile.
2.4.1 L'art. 29 CPP codifica il principio dell'unità della procedura; esso prevede che più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se sono stati commessi da uno stesso imputato (lett. a), oppure se vi è correità o partecipazione (lett. b). Ciò vale anche per l'istigatore ed il complice, che, secondo il principio dell'ac- cessorietà, devono in genere essere giudicati contemporaneamente e insieme all'autore principale, salvo circostanze particolari (DTF 138 IV 29, consid. 3.2; URS BARTETZKO, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.], 2a ediz., Basilea 2014, n. 6 ad art. 29 CPP; MOREILLON / PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 8 ad art. 29 CPP). Il principio dell'unità della procedura è volto ad impedire decisioni con- traddittorie, sia in merito all'accertamento dei fatti, sia della valutazione giuridica che della commisurazione della pena. Esso tutela così l'uguaglianza di tratta- mento (DTF 138 IV 219, consid. 3.2).
2.4.2 Nel caso di specie, la procedura condotta dal MPC nei confronti di B. contem- plava, come indicato dall'autorità inquirente, 35 capi d'accusa. Di tali imputa- zioni, solo due sono pure state ritenute a carico della reclamante. Inoltre, il pro- cedimento contro B., alla luce della gravità dei reati, è sfociato in un atto d'ac- cusa, mentre quello a carico di A., in un decreto d'accusa.
Considerati il numero ed il genere dei reati imputati a B. ed a A., le due proce- dure avrebbero pertanto dovuto, in ogni caso, essere giudicate separatamente. L'agire del MPC, che ha portato a giudizio separatamente le persone da esso ritenute autore ed istigatore, non può dunque essere considerato arbitrario al riguardo. Oltre a ciò, va considerato che un'eventuale violazione del principio dell'unità della procedura, a cui sono possibili eccezioni per motivi sostanziali (art. 30 CPP; DTF 138 IV 219, consid. 3.2), non comporterebbe comunque la nullità della decisione resa. La censura della reclamante non può dunque es- sere accolta.
2.5 Successivamente, la reclamante pone a fondamento della nullità del decreto d'accusa l'esistenza di gravi vizi di forma: in particolare, il MPC avrebbe violato il suo diritto di essere informata, non avendole comunicato la decisione di esten- sione del procedimento datata 2 aprile 2015 e dunque l'esistenza di un proce- dimento penale nei suoi confronti e di accuse a suo carico prima dell'emana- zione del decreto d'accusa. Inoltre, il MPC non avrebbe vagliato a suffragio le prove delle proprie ipotesi accusatorie, ritenendo valide quelle raccolte per B., e non avrebbe dunque permesso all'imputata di esaminarle. Il MPC avrebbe pure violato l'art. 158 CPP, non avendo informato la reclamante dei suoi diritti e non avendola interrogata prima dell'emanazione del decreto di accusa, allu- dendo invece alle dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti, poi con- siderata imputata. Infine, il MPC non avrebbe rispettato l'art. 352 cpv. 1 CPP, non esistendo nel caso concreto né un'ammissione dell'imputato né essendo i
fatti sufficientemente chiari. Anche l'inclusione di C. S.p.A. quale parte nel pro- cedimento contro la reclamante costituirebbe una violazione di importanti ga- ranzie procedurali.
2.5.1 Secondo l'art. 309 cpv. 1 CPP, il pubblico ministero apre l'istruzione se: a. da informazioni o rapporti della polizia, da una denuncia o da propri accertamenti emergono sufficienti indizi di reato; b. dispone provvedimenti coercitivi; c. è stato informato dalla polizia ai sensi dell'articolo 307 capoverso 1. Il cpv. 3 di detto articolo prevede che il pubblico ministero apre l'istruzione mediante un decreto; nel decreto designa l'imputato e il reato contestatogli. Il decreto non va necessariamente motivato, né notificato (v. anche ESTHER OMLIN, Basler Kom- mentar, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.], 2a ediz., Basilea 2014, n. 39 ad art. 309 CPP). Esso non è impugnabile.
2.5.2 Nel caso di specie, il decreto di estensione dell'istruzione datato 2 aprile 2015 non è stato comunicato alla reclamante. Tuttavia, giusta l'art. 309 cpv. 3 CPP, tale comunicazione non era necessaria. Pertanto, è a torto che la reclamante lamenta la mancata notifica della decisione di estensione della procedura nei suoi confronti.
2.5.3 Di principio, nel caso di un cambiamento di ruolo da persona informata sui fatti ad imputato, le dichiarazioni rese in qualità di persona informata sui fatti man- tengono la loro validità anche nel procedimento in cui la persona in questione ha assunto la qualità di imputato, a condizione che in sede di interrogatorio non fosse riconoscibile l'esistenza di una delle fattispecie di difesa obbligatoria giu- sta l'art. 130 CPP e che fossero state rispettate le condizioni di cui all'art. 180 cpv. 1 CPP (ROLAND KERNER, Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro- zessordnung – Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.], 2a ed., Basilea 2014, n. 17 ad art. 178 CPP).
Va pure considerato che, nella procedura del decreto d'accusa, il pubblico mi- nistero non ha l'obbligo di interrogare l'imputato, ritenuto che, formulando una semplice opposizione che non deve essere motivata, l'interessato può adire un tribunale che offre le garanzie di cui all'art. 6 CEDU (sentenze del Tribunale federale 6B_158/2012 del 27 luglio 2012, consid. 1.2 e riferimenti citati; 6B_281/2012 del 9 ottobre 2012, consid. 3.2).
Dal momento dell'estensione della procedura nei suoi confronti e fino all'emis- sione del decreto di accusa il 5 maggio 2015, risulta dagli atti che la reclamante non è stata informata della procedura condotta dal MPC contro di lei, né è stata sentita in qualsivoglia veste dalle autorità inquirenti. A. era unicamente stata interrogata il 14 novembre 2007, nel procedimento inerente il marito B., in qua- lità di persona informata sui fatti. In tale interrogatorio A. ha precisato, tra altre
cose, di avere una formazione giuridica (cl. 2 pag. 2-110-003; cl. 1.2 pag. MPC- 018-001-0-206 a 238). Con decreto di accusa datato 5 maggio 2015, ricevuto da A. il 15 maggio successivo, la reclamante è stata quindi informata dell'esi- stenza di una procedura a suo carico, come pure delle accuse mossele dal MPC. A tale decreto non risulta essere stata presentata alcuna tempestiva e valida opposizione (v. decreto del 5 novembre 2015 SK.2015.40 della CP-TPF, act. 1.2).
Contrariamente a quanto lasciato intendere dalla reclamante, il decreto d'ac- cusa contestato non è fondato esclusivamente sulle dichiarazioni da lei rese in qualità di persona informata sui fatti, bensì sulla sentenza del 19 novembre 2012, con la quale B. è stato riconosciuto colpevole di ripetuta istigazione in falsità di documenti, avendo istigato A. a designarsi quale unica avente diritto economico delle relazioni cifrate a lei intestate, nonostante in realtà il beneficia- rio economico fosse B. medesimo (cl. 1 rubrica 1 pag. 1). Per tali imputazioni la sentenza è cresciuta in giudicato. Le dichiarazioni rese da A. in qualità di per- sona informata sui fatti sono invece state ritenute unicamente nella misura in cui ella confermava di avere avuto una formazione giuridica e di non avere mai avuto redditi propri, circostanze delle quali il MPC ha concluso la sua cono- scenza in merito alla proprietà dei beni depositati sulle relazioni a lei intestate (cl. 1 rubrica 1 pag. 2).
Ora, indipendentemente dalla fondatezza o meno delle eventuali carenze rela- tive alla procedura del decreto d'accusa menzionate dalla reclamante, queste avrebbero potuto essere tutte accertate o sanate attraverso la procedura di op- posizione. Avendo tuttavia A. omesso di presentare una valida opposizione al medesimo, e dunque implicitamente rinunciato ad adire un tribunale a cui far verificare le proprie contestazioni tanto procedurali che materiali, inclusa l'asse- rita violazione del diritto di essere sentita e la partecipazione di C. S.p.A., alla luce dei criteri giurisprudenziali summenzionati (v. supra consid. 2.2 e 2.3), il decreto in questione non può essere ritenuto nullo.
2.6 Di seguito, la reclamante lamenta la presenza di altre gravi irregolarità di pro- cedura e l'insostenibilità della decisione. In sostanza, ella sostiene che non sa- rebbe mai avvenuta una procedura investigativa della polizia nei suoi confronti, e che, a torto, il MPC non avrebbe formalmente aperto l'istruzione giusta l'art. 309 cpv. 1 CPP, tanto più che neppure disponeva informazioni in merito alla circostanze personali dell'imputata, elemento necessario per proporre una sanzione adeguata. Lacunoso sarebbe pure l'accertamento dei fatti, laddove le prove a carico di A. sarebbero state raccolte solo dopo l'emanazione del decreto d'accusa nei confronti di B., nell'ottobre 2012, per di più provenienti da un fasci- colo di un altro procedimento penale che include anche verbali raccolti dalla
Corte di merito durante il pubblico dibattimento a cui A. non ha partecipato. In- fine, in presenza di un reato di falsità in documenti, il MPC non avrebbe neppure inserito agli atti gli originali dei documenti falsificati.
Anche tutte queste contestazioni, che costituiscono per lo più aspetti relativi al contenuto del decreto incriminato, non adempiono le condizioni restrittive poste dalla giurisprudenza per poter ritenere una decisione nulla (v. supra consid. 2.2 e 2.3); esse non implicano la nullità del decreto d'accusa, tanto più che le me- desime avrebbero potuto essere verificate in sede di pubblico dibattimento di- nanzi ad un'autorità dotata di pieno potere di cognizione, tramite la procedura di opposizione.
Le censure dell'insorgente non possono pertanto trovare accoglimento.
3.1 Come correttamente rilevato dalla CP-TPF nella decisione impugnata, la peti- zione del 26 maggio 2015 indirizzata alla Pretura del distretto di Lugano verteva su questioni di carattere puramente civile (azione di accertamento ai sensi dell'art. 107 cpv. 5 LEF) e non costituiva – alla luce anche di quanto in essa menzionato – valido titolo di opposizione al decreto d'accusa penale (v. act. 1.2 pag. 5).
3.2 Ma anche a prescindere da ciò, l'eventuale opposizione non sarebbe comunque tempestiva.
3.2.1 Giusta l'art. 91 cpv. 4 prima frase CPP, il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente.
Questa disposizione applica dunque la "théorie de la réception" e non la "théorie de l'expédition". La teoria della ricezione è ripresa nelle tre lingue nazionali (in francese: "si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente"; in tedesco "wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht.". Anche volendo supporre che si tratti di un errore di trascrizione, ciò non sarebbe sufficiente per giustificare uno scostamento dal testo chiaro della legge (JdT 2015 III 202 consid. 2.3.3 e riferimenti citati).
3.2.2 Nel caso concreto, essendo il decreto d'accusa incriminato stato ricevuto dalla reclamante il 15 maggio 2015, il termine per presentare opposizione scadeva il 26 maggio 2015. Entro detta data, giusta l'art. 91 cpv. 2 e 4 CPP, l'opposizione doveva essere stata inviata all'autorità competente, oppure essere pervenuta ad un'autorità svizzera non competente. Essendo tuttavia l'opposizione stata spedita al MPC (autorità competente) il 28 luglio 2015, ed essendo la petizione stata ricevuta dalla Pretura (autorità incompetente) il 27 maggio 2015, il termine legale non è stato rispettato in ogni caso.
3.2.3 Giova inoltre rilevare che l'art. 91 cpv. 4 CPP non si applica a tutti i casi in cui atti vengono depositati presso autorità non competenti: perché tale norma sia applicabile, è necessario che chi la invoca fosse in buona fede e che dunque la scelta dell'autorità non competente fosse il risultato di dubbi che la parte poteva avere in merito alla competenza dell'autorità adita (JdT 2015 III 202 con- sid. 2.3.3 e riferimenti citati). Nel caso concreto, è evidente che il patrocinatore della reclamante (come pure la reclamante medesima) sapesse perfettamente a quale autorità andava trasmessa l'opposizione al decreto. Anche per questo motivo, A. non è legittimata a prevalersi della possibilità prevista dall'art. 91 cpv. 4 CPP.
3.3 Il decreto contestato è dunque divenuto sentenza passata in giudicato giusta l'art. 354 cpv. 3 CPP.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 17 marzo 2016
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
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