Decisione del 23 settembre 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Andreas J. Keller, giudice presi- dente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Ettore Item,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Esame degli atti (art. 101 e seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2014.94

  • 2 -

Fatti: A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce dal 2012 un procedimento penale a carico di A. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro aggravato (art. 305 bis n. 2 CP). Tale inchiesta è legata a due procedimenti pe- nali condotti in Italia dalle procure di Roma e Ferrara a carico del predetto, già ministro del governo italiano tra il 2011 ed il 2013, ed altri, nel corso dei quali gli inquirenti italiani hanno presentato alla Svizzera diverse domande di assi- stenza giudiziaria. L'istruzione si troverebbe tuttora nella sua fase segreta e concerne in sostanza due filoni investigativi: il primo legato al sospetto di atti- vità corruttiva e atti contrari ai doveri d'ufficio; il secondo relativo al sospetto di appropriazione dei fondi stanziati dal governo italiano in favore dell'Iraq. In en- trambi i casi, si sospetta che il provento dei suddetti reati sia stato riciclato in Svizzera.

B. In data 27 e 28 maggio 2014 A. ha chiesto al MPC di poter accedere all'incar- to riguardante la procedura elvetica, con la possibilità di estrarne delle copie.

C. Il 3 giugno 2014 il MPC ha respinto le suddette istanze.

D. Con reclamo del 13 giugno 2014 A. è insorto contro la suddetta decisione di- nanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, da un lato, l'annullamento della stessa, dall'altro, l'autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento, ad estrarne copia e a ricevere copia del verbale del procedimento.

Mediante osservazioni dell'11 luglio 2014 il MPC ha postulato la reiezione del reclamo.

E. Con replica del 28 luglio 2014, trasmessa al MPC per conoscenza, il recla- mante si è riconfermato nelle sue conclusioni ricorsuali.

Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

  • 3 -

1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu- gnato, datato 3 giugno 2014, è stato notificato al reclamante in data 4 giugno 2014 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 13 giugno 2014, è pertanto tempe- stivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione del reclamante – imputato nel procedimento penale e direttamente toccato dalla decisione impugnata – è in- discutibile.

1.4 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le vio- lazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

  1. Il reclamante si duole di una violazione del diritto di essere sentito, per avergli il MPC rifiutato l'accesso agli atti dell'incarto nonché la possibilità di estrarne copia.

2.1 La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall’art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. L’art. 101 cpv. 1 CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall’art. 108 CPP. L’accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell’imputato, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 225 cpv. 2 CPP relativa all’esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corri-

  • 4 -

sponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di rico- noscere in maniera generale all’imputato un diritto di consultare l’incarto fin dall’inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione – ossia di concedere l’accesso agli atti prima dell’audizione al fine di permettere all’imputato di organizzare efficace- mente la sua difesa tramite la conoscenza degli elementi essenziali rimprove- ratigli e di partecipare così in maniera adeguata all'accertamento dei fatti per- tinenti della causa – in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall’inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità. L’esame degli atti da parte dell’imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impe- disce al pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzio- ni in materia di diritti dell'uomo garantiscono all’imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esaminare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 137 IV 172 consid 2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e segg. ad art. 101 CPP; DANIELA BRÜSCHWEILER, in A. Donatsch/T. Hansjakob, V. Lieber (ed.) StPO Komm., 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; FELIX BOMMER, Partei- rechte der Beschuldigten Person bei Beweiserhebungen in der Untersuchung, in Recht 2010 pag. 206). La condizione del primo interrogatorio deve conside- rarsi adempiuta anche se l’imputato si è rifiutato di deporre (BRÜSCHWEILER, op. cit., n. 4 ad art. 101 CPP; SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Per quanto attiene al concetto di "prove principali", va rilevato che la determina- zione di quali siano dette prove lascia un certo margine interpretativo all’autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di partecipare fin dal primo momento all’assunzione delle prove, una limitazione dell’accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limi- tata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un a- deguato esercizio del contraddittorio (GALLIANI GODENZI/MARCELLINI, op. cit., n. 6 ad art. 101 CPP).

2.2 In concreto, il reclamante è stato interrogato dal MPC un'unica volta in data 8 gennaio 2014 ma in qualità di persona informata sui fatti e non d'imputato (v. act. 1 pag. 2), per cui l'adempimento della prima condizione dell'art. 101 cpv. 1 CPP ("primo interrogatorio dell'imputato") appare dubbia (cfr. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). La questione non necessita tuttavia ulteriori ap- profondimenti, dato che l'accesso agli atti deve essere in ogni caso negato a causa dell'inadempimento della seconda condizione prevista dalla suddetta disposizione.

  • 5 -

Il MPC ha affermato di dovere ancora procedere agli interrogatori dei due coimputati B. e C., nonché di altre persone indagate in Italia – fra queste D. e E. – in relazione al crimine a monte del riciclaggio contestato al reclamante, misure istruttorie che si inserirebbero in entrambi i filoni d'inchiesta già eviden- ziati in precedenza (v. supra lett. A). A suo dire, tali atti costituirebbero "prove principali" ai sensi della predetta norma. Per quanto attiene al primo filone, le autorità inquirenti romane sospettano l'esistenza di distrazioni di fondi erogati dal Ministero dell'ambiente italiano avvenute nell'ambito di programmi di coo- perazione ambientale internazionale che vedrebbe coinvolti diversi Paesi, tra i quali la Cina ed il Montenegro. Indagati in questo filone sarebbero, tra le altre persone, B., A. e F.. L'inchiesta sarebbe in pieno svolgimento ed i canali attra- verso i quali i fondi distratti sarebbero stati ricostruiti solo in parte. Il MPC ritie- ne che i valori patrimoniali frutto di tale presunta attività criminale perpetrata all'estero siano stati in seguito riciclati in Svizzera. Per quanto riguarda invece il secondo filone, la procura di Ferrara conduce un procedimento penale a ca- rico del reclamante e B. per titolo di peculato (art. 314 CP italiano), malversa- zione ai danni dello Stato (art. 316-bis CP italiano), corruzione (art. 319 e segg. CP italiano) e riciclaggio (art. 648-bis CP italiano) (v. act. 6.5 pag. 2). I predetti sono sospettati di essersi appropriati, in concorso fra loro e con la complicità di altre persone, nella qualità di direttore generale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il reclamante (firmatario dei provvedimenti di erogazione dei finanziamenti) e di privato B., della som- ma complessiva di EUR 3'170'000.-- costitutiva di parte del finanziamento, per un totale di EUR 54 milioni, erogato, a partire dal 2003, dal governo italiano a favore del progetto "G." gestito dalle organizzazioni non governative H. Foun- dation, prima, e I., poi, per la riqualificazione postbellica del territorio iracheno (v. act. 6 pag. 4; act. 1.3 pag. 1 e segg.). In base alle risultanze dell'indagine italiana, A. e B. avrebbero fatto confluire, in esecuzione di un accordo inter- corso tra loro e J., presidente di I., parte dei valori patrimoniali di cui si sareb- bero appropriati, sulla relazione bancaria n. 1. presso la banca K., a Lugano, intestata alla L. Inc., società gestita dalla fiduciaria M. SA, a Lugano, relazione di cui J. risulta essere beneficiario economico con firma individuale. Essi si sa- rebbero poi spartiti il provento della presunta attività criminale nella misura di EUR 1'020'000.-- a A. e di EUR 2'030'000.-- a B., il rimanente di EUR 120'000.-- essendo destinata ad una terza persona nel frattempo deceduta (v. ibidem). Nell'inchiesta italiana, oltre al reclamante e a B., coimputati risul- tano essere, fra gli altri, D. e E., rispettivamente rappresentante legale e socio della N. S.r.l., società italiana coinvolta nei fatti contestati agli indagati. L'istru- zione penale elvetica attualmente in corso, per entrambi i filoni, si pone un tri- plice obiettivo: verificare le ipotesi investigative nonché le responsabilità penali delle persone fisiche indagate; ricostruire il retroscena delle eventuali opera- zioni di riciclaggio; individuare a fini di confisca i valori patrimoniali oggetto di presunto riciclaggio.

  • 6 -

Orbene, quanto precede permette senz'altro di affermare che gli interrogatori di coimputati nel procedimento elvetico, riguardanti persone accusate di aver partecipato alla distrazione e al riciclaggio di denaro pubblico, sono certamen- te importanti per l'inchiesta, così come lo sono anche quelli degli indagati so- spettati in Italia di aver partecipato alla commissione dei crimini a monte del ri- ciclaggio. Essi costituiscono prove principali giusta l'art. 101 cpv. 1 CPP e giu- stificano – per il momento – il diniego d'accesso agli atti, il quale non potrà tut- tavia persistere una volta le misure in questione eseguite. La censura va dun- que respinta.

  1. Il reclamante sostiene che le autorità roganti, in violazione dell'art. 67a AIMP, avrebbero utilizzato le informazioni inerenti la sua sfera segreta contenute nel- la comunicazione spontanea del 27 marzo 2014 trasmessa dal MPC alle auto- rità inquirenti ferraresi. Non solo la relazione bancaria intestata al reclamante, con la relativa documentazione, ma anche gli schemi e le ricostruzioni dei flussi monetari effettuati dal MPC, sarebbero stati utilizzati, senza essergli stati contestati, quale vero e proprio mezzo di prova per ottenere la misura coerciti- va degli arresti domiciliari in Italia.

Ora, ritenuto che la suddetta misura rogatoriale non è oggetto della decisione impugnata, né si vede come potrebbe influenzare l'esito della presente causa, la censura in questione è chiaramente inammissibile. Il reclamante, d'altronde, non ha formulato nessuna conclusione ricorsuale al riguardo (v. act. 1 pag. 7 e seg.). Avesse auspicato un approfondimento della questione evocata, egli a- vrebbe dovuto, semmai, rivolgersi all'UFG, autorità di vigilanza in materia di assistenza giudiziaria internazionale (v. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3a ediz., Berna 2009, n. 245 pag. 236).

  1. In conclusione, il reclamo è respinto, nella misura della sua ammissibilità. Giu- sta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della pro- cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--.
  • 7 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Nella misura della sua ammissibilità, il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 23 settembre 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Giudice Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Ettore Item
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2014.94
Entscheidungsdatum
23.09.2014
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026