Decisione del 27 marzo 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Davide Corti,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP). Effetto sospensivo (art. 387 CPP).

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2014.187+BP.2014.82

Fatti:

A. Nel marzo 2004 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un procedimento penale nei confronti di B. e C. per titolo di riciclag- gio di denaro aggravato (art. 305 bis n. 2 CP), esteso in seguito per il medesimo e/o altri reati ad altre persone, tra le quali D. ed A. L'attività di riciclaggio in questione, che sarebbe stata messa in atto in almeno una decina di paesi in Europa, tra cui la Svizzera, nonché in America tra il 1998 ed il 2004, riguarde- rebbe ingenti somme di denaro distratte da D. e da altri in Italia nell'ambito di operazioni finanziarie tra banca E. e società del gruppo agroalimentare F. falli- te nel dicembre 2003, momento in cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma ha avviato un procedimento penale nei confronti di svaria- te persone, tra le quali D., C., G. e di A., per titolo di bancarotta fraudolenta per distrazione (v. act. 1.1 pag. 1 e seg.).

B. Sospettata di essere stata utilizzata per accogliere denaro di provenienza ille- cita, in data 16 marzo 2004, su rogatoria delle autorità inquirenti italiane, l'UFG ha sequestrato la relazione n. 1 presso la banca H. Ltd a Z., intestata ad A., misura affiancata, il 2 agosto 2005, dal blocco del medesimo conto nell'ambito del procedimento svizzero.

C. Il 5 aprile 2012 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Par- ma ha disposto il rinvio a giudizio delle suddette persone per titolo di bancarot- ta fraudolenta aggravata nonché usura aggravata, per avere i medesimi di- stratto illecitamente a società del gruppo F. la somma complessiva di almeno USD 51.5 milioni, confluita in Svizzera e in Liechtenstein, attraverso la realiz- zazione di complesse operazioni di finanziamento nonché la conclusione di polizze assicurative a copertura del rischio politico e finanziario (in seguito: decreto di rinvio a giudizio; v. act. 1.1 pag. 2 e doc. 1 atti MPC).

D. Con decisione del 12 dicembre 2014, il MPC ha abbandonato il procedimento penale nei confronti di A. per intervenuta prescrizione, confiscando nel con- tempo i valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 1.

E. Con reclamo del 23 dicembre 2014 A. è insorto contro la summenzionata de- cisione dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, po- stulando, in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo e, nel meri- to, l'annullamento della confisca dei valori patrimoniali depositati sulla sua re- lazione n. 1 (v. act. 1).

F. Il MPC, mediante osservazioni del 26 gennaio 2015, ha chiesto la reiezione sia della domanda di concessione dell'effetto sospensivo sia del gravame (v. act. 7).

G. Con replica del 18 febbraio 2015, trasmessa al MPC per conoscenza, il re- clamante ha confermato le proprie conclusioni ricorsuali (v. act. 10).

Diritto:

1.1 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP). Con il reclamo possono essere contestati tutti i punti del decreto, ossia l'abbandono in sé, la fissazione e la ripartizione delle spese e delle ripetibili nonché le confische (v. ROLF GRÄDEL/MATTHIAS HEINIGER, Commentario basi- lese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 5 ad art. 322 CPP).

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu- gnato, datato 12 dicembre 2014, è stato notificato al reclamante in data 15 di- cembre 2015 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 23 dicembre 2015, è pertan- to tempestivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

1.4 Trattandosi di una misura di confisca di un conto bancario, di principio, solo il titolare degli stessi adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale pe- nale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). In concreto, la legittimazione ricorsuale del reclamante è quindi data.

1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le vio- lazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

  1. Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, riservata l'esistenza di norme specifiche come ad esempio l'art. 24 LStup, la confisca implica che la giurisdizione svizzera sia competente giusta gli art. 3 a 8 CP per perseguire il reato all'origine dei beni da confiscare, o di cui quest'ultimi sono il prodotto o lo strumento (v. DTF 134 IV 185 consid. 2.1; 128 IV 145 consid. 2c-d). Tali norme pongono le regole d'applicazione del Codice penale, comprensivo ov- viamente degli art. 69 e segg. CP.

In concreto, i presunti reati commessi in Italia all'origine dei valori oggetto della decisione impugnata sono principalmente la bancarotta fraudolenta aggravata e l'usura aggravata (v. doc. 1 atti MPC). Nella misura in cui una parte dei fatti contestati a D. ed A. sembrano ricalcare un modus operandi collaudato e più volte attuato già esaminato da questo Tribunale, sfociato in una sentenza di condanna in Svizzera per truffa a carico di D. (v. sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2013.32 del 4 febbraio 2014), e che il denaro di presunta origine criminale è giunto su un conto bancario in Svizzera (v. DTF 133 IV 171 consid. 6.3), la competenza del MPC per perseguire i fatti in paro- la, e quindi per confiscare, è data. Visto quanto precede, la questione di sape- re se parte dei fatti contestati all'estero potrebbero essere perseguiti in Svizze- ra in virtù dell'art. 158 CP può rimanere indecisa, anche perché la confisca dei valori patrimoniali di pertinenza del reclamante non può comunque essere ammessa per i motivi che seguono.

  1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ri- pristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il diritto di ordinare la confi- sca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commet- tere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compro- mettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP).

3.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repres- sivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa,

evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 139 IV 209 consid. 5.3; 137 IV 305 consid. 3.1; 129 IV 305 consid. 4.2.5; 117 IV 107 consid. 2a; 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace docu- mentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il lega- me con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novembre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (DUPUIS/GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/ STOLL, Code pénal, Basilea 2012, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti puniti sotto il profilo dell’art. 305 bis CP, essi sono confi- scabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicata in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di ope- razioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.).

3.2 In concreto, il MPC sostiene che l'importo di circa USD 900'000.-- consegnato da D. ad A. e poi confluito sulla relazione n. 1 sia di origine criminale e quindi da confiscare. Esso giunge a tale conclusione, da una parte, sulla base delle risultanze istruttorie elvetiche, segnatamente dei movimenti bancari e delle stesse dichiarazioni rilasciate dai predetti, i quali avrebbero ammesso il pas- saggio di denaro in questione, disconoscendo tuttavia la provenienza illecita della somma e, dall'altra, appoggiandosi al decreto di rinvio a giudizio italiano (v. lett. C supra).

3.2.1 Ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che l'applicazione dell'art. 70 cpv. 1 CP non presuppone che il reato da cui traggono origine i va- lori patrimoniali confiscati sia stato giudicato o ancora meno che la persona nelle mani della quale i valori sono stati confiscati sia stata condannata. Come sotto l'egida del vecchio art. 59 CP (v. DTF 129 IV 305 consid. 4.2.1), l'infra- zione prevista all'art. 70 cpv. 1 CP è un atto illecito legato oggettivamente e soggettivamente ad un fatto punito da una disposizione penale. La confisca è per contro indipendente dalla punibilità di una determinata persona (sentenze del Tribunale federale 6B_508/2014 del 25 febbraio 2015, consid. 4.1, desti- nato a pubblicazione; 6B_142/2008 dell'11 aprile 2008, consid. 1.1 con dottri- na citata; FF 1993 III pag. 217). Essa deve essere ordinata indipendentemen- te dal fatto che l'autore del reato possa essere perseguito o che addirittura non possa essere identificato (DTF 129 IV 305; 122 IV 91 consid. 3b; senten- za del Tribunale federale 1B_127/2009 dell'11 settembre 2009, consid. 3; FF

1993 III pag. 217). Oltre ai casi in cui è impossibile scoprire l'autore del reato, essa interviene allorquando il medesimo è deceduto o irresponsabile o ancora se non può essere perseguito in Svizzera per altri motivi, come ad es. se si è dato alla fuga all'estero e che non è stato estradato (v. DTF 128 IV 145 con- sid. 2c).

3.2.2 Nella fattispecie, il presunto autore del reato all'origine dei valori ritenuti di provenienza illecita, oltre ad essere conosciuto, vivo e responsabile (v. sen- tenza SK.2013.32), è stato oggetto di rinvio a giudizio davanti al Tribunale di Parma proprio per il presunto suddetto reato. Ora, sebbene il MPC sostenga di aver raccolto nell'ambito del procedimento svizzero diversi elementi che, a suo dire, permetterebbero di stabilire l'origine illecita dei valori oggetto della decisione impugnata, una corretta interpretazione dell'art. 70 CP e della giuri- sprudenza summenzionata non permette di procedere ad una confisca in un caso come quello qui in esame, ossia allorquando sulla precisa problematica si dovrà prossimamente pronunciare il Tribunale di Parma, il quale, oltre a tro- varsi in una situazione migliore per giudicare i fatti contestati a D. e al recla- mante, potrebbe giungere ad una conclusione diversa da quella a cui è giunta sia l'autorità inquirente italiana che quella elvetica (sul mutuo riconoscimento delle sentenze v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 maggio 2014, consid. 4.5). In questo senso, il decreto di rinvio a giudizio, in- dipendentemente dal suo contenuto e dalla sua natura, ma soprattutto in otti- ca del giudizio del tribunale, non può permettere all'autorità svizzera di trarre conclusioni utili per procedere alla contestata confisca, avendo esso piuttosto come funzione essenziale quella di definire in maniera chiara il perimetro delle accuse, in ossequio al principio accusatorio, e non quello di certo di giudicare i fatti contestati all'imputato, sui quali statuirà il tribunale di primo grado. La giu- risprudenza invocata dal MPC (v. act. 1.1 pag. 9), e ripresa da questa autorità (v. consid. 3.2.1 supra), secondo la quale la confisca può intervenire indipen- dentemente dalla punibilità di una determinata persona non permette di con- fermare la decisione impugnata, dato che i casi esaminati dal TF – due legati al traffico di sostanze stupefacenti (DTF 122 IV 91 e sentenza 6B_142/2008) ed uno riguardante una restituzione di valori a delle parti lese (sentenza 1B_127/2009) – sono assolutamente diversi da quello qui trattato; per quello che sembrerebbe essere il più pertinente nella fattispecie (ossia la sentenza 6B_142/2008) già solo per il fatto che sul reato originante i presunti valori di origine criminale si è potuto chinare un tribunale.

Certo, giusta l'art. 320 cpv. 2 CPP, con il decreto di abbandono, il pubblico mi- nistero ha due possibilità: o revocare i provvedimenti coercitivi adottati oppure disporre la confisca dei valori patrimoniali, non potendo quindi mantenere semplicemente il sequestro sino al giudizio del tribunale italiano. Nella fatti- specie il problema del dissequestro tuttavia non si pone, nella misura in cui i valori di pertinenza del reclamante sono parallelamente oggetto di un seque-

stro rogatoriale, il quale verrà mantenuto sino a quando l'autorità estera non notificherà alle autorità svizzere una decisione di confisca definitiva oppure fin- tanto che lo Stato richiedente non abbia comunicato che tale decisione non può più essere pronunciata secondo il suo diritto (v. art. 33a dell'ordinanza sull'assistenza internazionale in materia penale [OAIMP; RS 351.11]).

  1. In definitiva, il reclamo è accolto e la decisione di confisca del 12 dicembre 2014 è annullata.

  2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta pri- va d'oggetto.

  3. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a ca- rico della parte soccombente. In concreto, non vengono prelevate spese (v. art. 423 cpv. 1 CPP e art. 21 cpv. 2 RSPPF). L’insorgente si è avvalso del pa- trocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ridotte per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispe- cie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è pre- sentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa) appare giustificato. L’indennità per ripetibili è messa a carico del MPC in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 RSPPF richiamato l’art. 75 cpv. 1 LOAP.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione di confisca del 12 dicem- bre 2014 è annullata.
  2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
  3. Non vengono prelevate spese.
  4. Il Ministero pubblico della Confederazione rifonderà al reclamante fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 30 marzo 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Davide Corti,
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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14.04.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026