Decisione del 16 marzo 2015 Corte dei reclami penali Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Mario Molo, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto

Confisca in caso di abbandono del procedimento (art. 320 cpv. 2 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2014.157

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Fatti: A. L'11 febbraio 2014, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP, riguardante il conto privato n. 1, aperto nel 1983 presso la banca B. (oggi banca C. SA, Zurigo) nella titolarità e nel beneficio economico di A. La segnalazione traeva spunto dal fatto che il predetto, nel 2006, aveva subito una condanna in Italia, confermata in via definitiva dalla Corte di Cassazione, ad una pena di nove anni per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso. Per questo mo- tivo il MROS non escludeva la possibilità che i valori patrimoniali in essere presso banca C. SA fossero nella facoltà di disporre di un'organizzazione crimi- nale (v. rubrica n. 5 dell'incarto MPC).

B. Con decisione del 24 giugno 2014 il MPC ha aperto un'istruzione nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP, nel contesto della quale venivano ordinati, a fini probatori e di un'eventuale confisca, l'edi- zione della documentazione (decreto del 24 giugno 2014) ed il sequestro (de- creto del 9 luglio 2014) della relazione bancaria summenzionata (v. rubrica n. 7.1.1.1 dell'incarto MPC).

C. A seguito dell'ordine di edizione e sequestro di cui sopra, la banca C. SA, l'8 e il 22 luglio seguenti, ha trasmesso al MPC la documentazione concernente le relazione bancaria n. 1 intestata a A., nonché quella concernente la relazione n. 2, aperta nel 1984 ed estinta nel 2002, a nome della società D. Co. Inc. e di cui A. era beneficiario economico (v. rubrica n. 7.1.1.2 dell'incarto MPC).

D. Il 30 luglio 2014 il MPC ha trasmesso spontaneamente alle autorità italiane in- formazioni circa l'esistenza delle sopraccitate relazioni bancarie, chiedendo nel contempo di poter beneficiare, ove possibile, di analoga forma di informazione relativa ai fatti ed agli atti del procedimento in corso in Italia (v. rubrica n. 18 dell'incarto MPC).

E. L'11 agosto 2014 il MPC ha invitato l'interessato a proporre le proprie eventuali osservazioni in merito alla probabile confisca dei valori patrimoniali sequestrati sul conto n. 1 (v. rubrica n. 16.1 dell'incarto MPC).

F. Con scritto 14 ottobre 2014 l'interessato ha dichiarato di opporsi alla prospettata decisione di confisca del suo conto, adducendo che alla luce del principio della

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non retroattività della legge, la confisca non poteva essere decretata sulla base dell'art. 72 CP entrato in vigore solo nel 1994. Inoltre, A. ha sostenuto, che avendo egli fatto parte dell'organizzazione criminale posteriormente al 1992, i valori patrimoniali in questione avrebbero avuto origine lecita non essendo mai stati nella disponibilità di un organizzazione criminale, ma trattandosi di valori aventi origine legale e concernenti lo stipendio che egli percepiva quale direttore della E. SA (v. rubrica n. 16.1 dell'incarto MPC).

G. Il 27 ottobre 2014 il MPC ha richiesto alle autorità italiane, richiamando la tras- missione spontanea del 30 luglio precedente, di poter ricevere copia delle sen- tenze italiane (v. rubrica n. 18 dell'incarto MPC).

H. Il 30 ottobre 2014, le autorità italiane hanno trasmesso al MPC la sentenza del 5 luglio 2006 con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato A. alla pena di nove anni di reclusione perché ritenuto colpevole del delitto di associazione di tipo mafioso aggravato secondo gli art. 110 e 416-bis CP italiano, nonché la sentenza dell'11 luglio 2007 della Corte di Appello del distretto di Palermo e di quella del 13 marzo 2009 della Suprema Corte di Cassazione mediante le quali la sentenza di primo grado veniva confermata (v. rubrica n. 18 dell'incarto MPC).

I. Non potendo dimostrare l'appartenenza di A. ad un'organizzazione criminale antecedentemente al 1° gennaio 1986, ed essendo la relazione bancaria n. 3 stata alimentata unicamente fino al 1986, in data 6 novembre 2014 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento ai sensi dell'art. 319 cpv. 1 lett. b CPP, respingendo l'istanza di dissequestro del 14 ottobre 2014 e confiscando gli averi patrimoniali depositati su detta relazione (act. 2).

J. Con reclamo del 24 novembre 2014 A. è insorto contro la summenzionata de- cisione di confisca dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, preliminarmente, l'annullamento del decreto di confisca e, in seguito, il dissequestro della relazione bancaria n. 1 con versamento del re- lativo saldo a favore del conto cliente IBAN intestato al suo avvocato (act. 2.1).

K. Il MPC, mediante osservazioni del 5 gennaio 2015, ha chiesto la reiezione del gravame (act. 6).

L. Invitato a replicare, il reclamante è rimasto silente.

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Diritto: 1. 1.1 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP). Con il reclamo possono essere contestati tutti i punti del decreto, ossia l'abbandono in sé, la fissazione e la ripartizione delle spese e delle ripetibili nonché le confische (v. ROLF GRÄDEL/MATTHIAS HEINIGER, Commentario basi- lese, 2a ediz., Basilea 2014, n. 5 ad art. 322 CPP).

1.2 Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, lo scritto impu- gnato, datato 6 novembre 2014, è stato notificato al reclamante in data 13 no- vembre 2014 (v. act. 2.1). Il reclamo, interposto il 24 novembre 2014, è pertanto tempestivo.

1.3 Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP).

1.4 Trattandosi di una misura di confisca di un conto bancario, di principio, solo il titolare del conto adempie questa condizione (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.10/11 del 18 maggio 2011, consid. 1.5 e riferimenti ivi citati). Ne consegue che la legittimazione di A., titolare del conto oggetto della criticata misura di confisca, è data.

1.5 Giusta l'art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le viola- zioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

  1. Il reclamante sostiene che l'ordine di confisca violerebbe il principio della non retroattività del diritto penale (art. 2 cpv. 1 CP), dato che, i valori patrimoniali oggetto della misura erano presenti sul suo conto già prima dell'entrata in vigore degli art. 72 e 260 ter CP.

2.1 Il sostegno all'organizzazione criminale costituisce un reato continuato, ese- guito mediante atti successivi, la cui prescrizione decorre dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto (v. art. 98 let. b CP nonché sentenza del Tribunale penale federale BH.2005.18 del 2 agosto 2005, consid. 2; GUNTHER ARTZ, in Niklaus Schmid (ed.), Kommentar Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geld- wäscherei, 2a ediz., Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, n. 217 ad art. 260 ter CP).

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2.2 Nella fattispecie, gli atti successivi di cui sopra sono certo iniziati nel passato, ma non si erano conclusi al momento dell'entrata in vigore, il 1° agosto 1994, dell'art. 59 n. 3 vCP, il cui contenuto corrispondeva già all'attuale art. 72 CP, nonché dell'art. 260 ter CP. La confisca è legata alla disponibilità dei valori patri- moniali da parte dell'organizzazione criminale e di conseguenza alla fattispecie dell'art. 260 ter CP (sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011 del 16 settem- bre 2011, consid. 4.2). La sentenza del 5 luglio 2006 del Tribunale di Palermo, con la quale A. è stato condannato per il suddetto reato, ha constatato come la sua attività delittuosa si sia protratta fino al 2006, ossia quando la normativa sulla confisca era già in vigore da 12 anni. Di conseguenza, visto che la prescri- zione del diritto di confiscare non inizia a decorrere prima che il potere di di- sporre dei valori patrimoniali da parte dell'organizzazione criminale cessi (v. MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, in R. Roth/L. Moreillon (ed.), Commentario Ro- mando, Basilea 2009, n. 26 ad art. 72 CP), sia applicando la prescrizione quin- dicennale conformemente al diritto vigente (art. 70 cpv. 3 e 97 cpv. 1 lett. b e art. 98 lett. c unitamente ad art. 260 ter n. 1 CP), sia considerando il termine di 10 anni secondo il diritto previgente, in ossequio alla lex mitior (art. 59 n. 1, art. 70 e art. 71 unitamente ad art. 260 ter n. 1 vCP), la prescrizione non è ancora intervenuta, subentrando al più presto nel 2016.

  1. Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (art. 70 cpv. 1 CP). Il giudice, indipendentemente dalla pu- nibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito e erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il prodotto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico (art. 69 cpv. 1 CP).

3.1 La confisca di valori patrimoniali in relazione con un reato ha carattere repres- sivo: ha lo scopo di impedire che il reo profitti dell’infrazione da lui commessa, evitando in tal senso che il crimine paghi (v. DTF 106 IV 336 consid. 3b/aa; 104 IV 228 consid. 6b). Costituisce prodotto di reato ogni valore in relazione diretta ed immediata con il reato stesso. Quando il prodotto originale dell’infrazione è costituito da valori propri a circolare, quali biglietti di banca o moneta scritturale, ed è stato trasformato a più riprese, esso resta confiscabile fino a che la sua traccia documentaria (Papierspur, trace documentaire, paper trail) può essere ricostruita in maniera tale da stabilire il legame con l’infrazione (DTF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461; sentenza del Tribunale federale 1B_185/2007 del 30 novem- bre 2007, consid. 9). In questo senso la conversione di una somma di denaro in un'altra valuta o in carte valori non fa ostacolo alla confisca (M. DUPUIS/B. GELLER/G. MONNIER/L. MOREILLON/C. PIGUET/C. BETTEX/D. STOLL, Code pénal,

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Basilea 2012, n. 7 ad art. 70 CP). Se i valori considerati sono stati oggetto d’atti puniti sotto il profilo dell’art. 305 bis CP, essi sono confiscabili in quanto prodotto di quest’ultima infrazione (sentenza del Tribunale federale 6S.667/2000 del 19 febbraio 2001, consid. 3c, pubblicata in SJ 2001 I pag. 332). In tutti i casi il prodotto di un’infrazione commessa all’estero può essere confiscato in Svizzera se i valori in questione sono stati oggetto di operazioni di riciclaggio in Svizzera (su tali questioni v. DTF 128 IV 145 in part. consid. 2c pag. 149 e seg.). Nel caso di un'organizzazione criminale, la confisca in Svizzera presuppone che le autorità elvetiche siano competenti per perseguire la persona proprietaria dei valori a titolo di partecipazione o sostegno ad un'organizzazione criminale. La confisca è pure possibile se i valori sono gestiti in Svizzera da un membro dell'organizzazione o da uno strumento utilizzato a sua insaputa (DTF 134 IV 185 consid. 2.1, pubblicato anche in SJ 2008 I pag. 325 e segg.).

3.2 L’art. 72 CP (art. 59 n. 3 vCP), entrato in vigore il 1° agosto 1994, ha introdotto una nuova modalità di confisca dei valori patrimoniali; questa disposizione è stata espressamente concepita per facilitare la confisca di valori patrimoniali appartenenti alle organizzazioni criminali (v. sentenza del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2). Secondo tale disposizione, devono essere confiscati tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale ha la facoltà di disporre, qualunque sia la loro origine ed il loro precedente utilizzo; non importa, a tal proposito, che si tratti di valori patrimoniali di origine lecita o illecita. Infatti, si tratta di colpire l'organizzazione criminale anche nell'ambito delle sue attività economiche legali (NIKLAUS SCHMID, in Schmid [ed.], Kommen- tar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I, 2a ediz., Zurigo 2007, n. 129 ad art. 70-72 CP).

I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato o sostenuto un’orga- nizzazione criminale (art. 260 ter CP) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione (art. 72 CP).

3.2.1 La facoltà di disporre è da ricollegare alla nozione di disponibilità fattuale. La disponibilità fattuale è definita come il potere effettivo esercitato su una cosa, conformemente alle regole della vita in società; essa presuppone necessaria- mente la possibilità e la volontà di possedere tale cosa. L'organizzazione crimi- nale esercita la propria facoltà di disporre quando ha la disponibilità fattuale dei beni in questione, potendone disporre in qualsiasi momento per raggiungere i suoi obiettivi. Determinante è dunque una nozione economica e non puramente giuridica di potere di disporre sui valori patrimoniali in questione (v. MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice [art. 69 à 72 CP], in PJA 2007, pag. 1394).

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3.2.2 La confisca di valori patrimoniali ai sensi dell'art. 72 CP presuppone che la per- sona in questione abbia partecipato o apportato il proprio sostegno ad un'orga- nizzazione criminale secondo l'art. 260 ter CP; il riferimento a quest'ultima disposizione indica chiaramente che non è più richiesta la prova di un vincolo con il reato anteriore, ma che la confisca implica comunque un com- portamento anteriore punibile (Messaggio del Consiglio federale del 30 giu- gno 1993, FF 1993 III pag. 193 e segg., 227). Punto di partenza è l'idea che i valori patrimoniali che sottostanno alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale sono, da un canto, con grande probabilità d'origine delittuosa e d'altro canto – fatto potenzialmente pericoloso – essi serviranno a commettere altri reati, permettendo all'organizzazione di proseguire l'attività cri- minale. A differenza della confisca tradizionale, improntata esclusivamente sulla provenienza dei beni da confiscare, la confisca definita all'art. 72 CP in- tende piuttosto esplicare un effetto preventivo, privando l'organizzazione crimi- nale della base finanziaria (FF 1993 III pag. 226).

3.2.3 Partecipa ad un’organizzazione criminale colui che vi si integra e vi esercita un’attività volta al perseguimento dello scopo criminale dell’organizzazione. La variante del sostegno all’attività di un’organizzazione criminale si riferisce al comportamento di colui che contribuisce, in particolar modo in qualità di inter- mediario, a questa attività, incoraggia o favorisce quest’ultima o fornisce un aiuto che serve direttamente lo scopo criminale dell’organizzazione. Il sostegno si differenzia dalla complicità nel senso che non è necessario un rapporto di causalità tra il comportamento dell’autore e la commissione di un’infrazione de- terminata; a titolo di esempio si può citare il caso di colui che, seppur cosciente dei legami esistenti tra la sua prestazione e la finalità perseguita dall’organizza- zione, amministra dei fondi sapendo che l’organizzazione criminale trae profitto dalla sua prestazione di servizio (v. FF 1993 III pag. 212 e seg.; GÜNTER STRATENWERTH/FELIX BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, BT II, 7a ediz., Berna 2013, §40 n. 24-26; ANDREAS DONATSCH/WOLFGANG WOHLERS, Straf- recht IV, 4a ediz., Zurigo 2011, pag. 206 e seg.). Infine, sul piano soggettivo, è necessario che l’autore abbia agito intenzionalmente; conformemente alle re- gole generali, l’intenzione deve riguardare l’integralità degli elementi costitutivi oggettivi: l'autore deve quindi, nelle due varianti di reato, conoscere l'esistenza dell'organizzazione, il segreto di cui si circonda nonché l'obiettivo criminale che essa persegue (FF 1993 III pag. 213; STRATENWERTH/BOMMER, op. cit., § 40 n. 27; DONATSCH/WOHLERS, op. cit., pag. 208).

3.3 Nella fattispecie, in data 5 luglio 2006 il Tribunale di Palermo ha condannato A. alla pena di nove anni di reclusione perché ritenuto colpevole del delitto di as- sociazione di tipo mafioso aggravato secondo gli art. 110 e 416-bis CP italiano, per avere fatto parte, unitamente a numerosi altri associati, tra i quali Bernardo

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Provenzano, Salvatore Riina, Giovanni Bonomo e Giuseppe Belardi, dell'orga- nizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra". Tale sentenza è stata confer- mata in data 11 luglio 2007 della Corte di Appello del distretto di Palermo e, il 13 marzo 2009, dalla Suprema Corte di Cassazione. In particolare, A. è stato condannato per aver assunto un cruciale ruolo di cerniera tra il mondo della finanza internazionale e quello dell'associazione mafiosa. Egli non è stato solo affiliato a "Cosa Nostra", di cui sono notorie le attività criminali attraverso omi- cidi, estorsioni, traffici di stupefacenti, ecc., ma ha anche intrattenuto rapporti ai massimi livelli con i capi del sodalizio mafioso, ricoprendo un ruolo assai impor- tante ed estremamente delicato per conto di costoro. Le autorità italiane hanno stabilito che proprio tale ruolo, per le competenze necessarie e per la necessa- ria esistenza di un rapporto fiduciario di massimo livello, rendeva l'imputato un elemento prezioso e pressoché insostituibile per l'organizzazione mafiosa (v. sentenza della Corte d'Appello di Palermo dell'11 luglio 2007, pag. 107-108, in rubrica n. 18 dell'incarto MPC). Peraltro, le sentenze hanno stabilito che egli si è avvalso della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere reati contro il patrimonio, segnatamente, atti di riciclaggio di denaro (v. sentenza della Corte d'Appello di Palermo, pag. 22, in rubrica n. 18 dell'incarto MPC).

3.3.1 Ora, salvo circostanze eccezionali, la Svizzera, avendo aderito allo Spazio Schengen, non può sottrarsi a determinati principi di diritto penale europeo ad esso sottesi come quello del mutuo riconoscimento delle sentenze (v. PELOPIDAS ANDREOU, Gegenseitige Anerkennung von Entscheidungen in Strafsachen in der Europäischen Union, Baden-Baden 2009; VALSAMIS MITSILEGAS, EU Criminal Law, Oxford 2009, pag. 115 e segg.; MARKUS JUPPE, Die gegenseitige Anerkennung strafrechtlicher Entscheidungen in Europa, Francoforte s.M. 2007). Tanto più in ambiti come quello del riciclaggio e del crimine organizzato, dove la tendenza non solo europea ma internazionale, coerentemente seguita anche dal legislatore svizzero (v. in part. ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4a ediz., Berna 2014, pag. 98 e segg., nonché Messaggio concernente la Conven- zione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 26 ottobre 2005, FF 2005 pag. 5961 e segg.), è quella di creare un sistema globalmente sempre più integrato, il quale presuppone, anche al di là del preci- puo campo dell'assistenza giudiziaria, la reciproca fiducia degli Stati interessati. In questo senso, a maggior ragione con Stati come l'Italia che vantano una con- solidata tradizione di cooperazione con il nostro Paese, non da ultimo consa- crata in un Accordo complementare alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.945.41), si impone non solo al giudice dell'assistenza ma anche al giudice penale del merito un considerevole riserbo nello scostarsi dagli accertamenti effettuati dalle autorità giudiziarie dello Stato

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estero (v. decisione del Tribunale penale federale BB.2014.4 del 9 mag- gio 2014, consid. 4.5 con la giurisprudenza e la dottrina ivi citate).

3.3.2 Alla luce di tutto ciò, non vi è ragione per questa Corte di scostarsi dalle consi- derazioni espresse dalle autorità italiane nelle sopraccitate sentenze e, di con- seguenza, essendo stata accertata l'appartenenza di A. ad un'organizzazione criminale, si giustifica nella fattispecie l'applicazione della presunzione di cui all'art. 72 CP. Occorre quindi ritenere che i valori patrimoniali detenuti sulla re- lazione bancaria n. 1 sono stati, fino a prova del contrario, sottoposti alla facoltà di disporre di "Cosa Nostra", la cui sussumibilità all'art. 260 ter CP è pacifica.

3.4 Dal canto suo, il reclamante sostiene di aver rovesciato tale presunzione. Egli afferma di aver fornito la prova secondo la quale i valori patrimoniali avrebbero origine legale e proverrebbero dallo stipendio che egli percepiva come direttore della ditta E. SA, tra la fine del 1983 e l'inizio del 1984.

3.5 Come detto, se una persona, fisica o giuridica, è punibile in virtù dell'art. 260 ter CP, la facoltà di disporre dell'organizzazione criminale che fonda il diritto di con- fiscare i suoi valori patrimoniali è presunta per legge. La persona interessata ha però la possibilità di fornire la prova che invalidi tale presunzione. Se la persona in causa è in grado di provare l'assenza del potere o della volontà di disporre dell'organizzazione criminale, la presunzione cade. Tuttavia, trattandosi di un fatto negativo, quest'ultima può essere provata difficilmente, per esempio dimo- strando che l'organizzazione potrebbe aver accesso agli averi solo commet- tendo nuovi reati (DTF 136 IV 4 consid. e riferimenti, sentenza del Tribunale federale 6B_144/2011, consid. 6.3.2). Va innanzitutto precisato che l’inversione dell’onere della prova di cui all’art. 72 CP non viola né le esigenze formulate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (v. DTF 136 IV 4 consid. 5 e riferimenti citati) né la garanzia della proprietà o gli altri diritti fondamentali (v. FF 1993 III pag. 229). A tale riguardo va pure rammentato che la prova che un determinato valore patrimoniale è stato acquistato legalmente dalla persona interessata non è atta, da sola, a invalidare la presunzione. Questo può essere solo il caso al- lorquando mediante tale prova si riesce a dimostrare l'assenza della facoltà di disporre dell'organizzazione (v. sentenze del Tribunale federale 1S.16/2005 del 7 giugno 2005, consid. 2.2 e 1B_79/2007 del 27 novembre 2007, consid. 4; sulla problematica v. anche FLORIAN BAUMANN, Commentario Basilese, vol. I, 4a ediz., Basilea 2014, n. 11 e 12 ad art. 72 CP; TPF 2011 18 consid. 3.4).

3.6 Nel caso concreto, anche volendo ritenere plausibile il fatto che il denaro ver- sato sul conto in parola provenga dal salario inerente il contratto di lavoro di cui si prevale il reclamante, tale prova non è tuttavia sufficiente ad inficiare la pre- sunzione di cui all’art. 72 CP. A. infatti, non porta argomentazioni atte a sovver- tire la presunzione legale della facoltà di disporre dell’organizzazione mafiosa:

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come evidenziato in precedenza (v. consid. 3.3 supra), i tribunali italiani hanno accertato la partecipazione del reclamante all'attività di "Cosa nostra" per il pe- riodo da marzo 1992 a luglio 2006 – senza soluzione di continuità – in una po- sizione molto vicina ai vertici dell'associazione mafiosa medesima, con respon- sabilità di gestione patrimoniale di primissimo livello. È pertanto legittimo (se non addirittura logico) presumere che i valori patrimoniali detenuti sul conto n. 1, anche se di origine lecita e acquisiti precedentemente all'integrazione nell'or- ganizzazione criminale, siano stati perlomeno a partire dal marzo 1992 di fatto sottoposti alla facoltà di disporre della predetta organizzazione criminosa nell'ambito – appunto – della già descritta gestione di capitali effettuata dal A. per conto di questa. Di fronte ad una tale contiguità economica tra A. e "Cosa nostra" non si può ragionevolmente ammettere che questo conto uscisse dall'orbita di controllo dell'organizzazione criminale soltanto perché in prece- denza aveva svolto un'attività lecita. Fatto sta che dopo aver lavorato per la E. SA il reclamante è entrato a far parte di un'organizzazione criminale ed il fatto di avere avuto anche dei valori pregressi ha aumentato le potenziali disponibilità finanziarie dell'organizzazione. Lo scopo della confisca ex art. 72 CP è appunto questo: impedire alle organizzazioni criminali di trarre vantaggio economico da simili situazioni.

  1. Discende da quanto precede che la confisca dei valori patrimoniali depositati sul conto del reclamante va confermata ed il ricorso respinto.

  2. Giusta l'art. 428 cpv. 1 prima frase CPP le parti sostengono le spese della pro- cedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fis- sata nella fattispecie a fr. 2'000.--.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.
  2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 17 marzo 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Mario Molo
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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16.03.2015
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24.03.2026