Decisione del 7 gennaio 2015 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentata dall'avv. Luciano Giudici,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Denegata/ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP)

Riscossione spese procedurali (art. 442 cpv. 1 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2014.151

  • 2 -

Visti:

  • la decisione del 6 agosto 2014, con la quale la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dichiarava privo d'oggetto, assegnando all'insorgen- te un'indennità per spese ripetibili di fr. 2'000.--, un reclamo interposto il 15 lu- glio 2014 da A. contro il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) per diniego formale di giustizia (act. 1.1);

  • la decisione del 15 ottobre 2014, mediante la quale la stessa Corte, acco- gliendo parzialmente un'istanza inoltrata da A., ordinava al MPC di versare al- la predetta fr. 82'675.50 a titolo di indennizzo per spese derivanti dal patroci- nio legale a seguito di un procedimento penale abbandonato, oltre a fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (act. 1.2);

  • gli scritti del 22 ottobre e 11 novembre 2014, con i quali A., sulla base delle predette decisioni, sollecitava dal MPC il versamento delle somme dovutele, ossia fr. 86'175.50 (v. act. 1.3 e 1.4);

  • il reclamo del 21 novembre 2014 presentato a questa Corte, mediante il quale A. ha chiesto, invocando un diniego formale di giustizia, che venga fatto ordi- ne al MPC di procedere immediatamente al versamento di quanto sopra (v. act. 1);

  • le osservazioni del 5 dicembre 2014, con le quali il MPC ha postulato la reie- zione del gravame, nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3);

  • lo scritto dell'11 dicembre 2014, attraverso il quale la reclamante ha comuni- cato di rinunciare a replicare, postulando nel contempo copia delle comunica- zioni, posteriori alla decisione del 15 ottobre di cui sopra, intercorse tra il MPC ed i suoi servizi interni preposti al versamento delle indennità (v. act. 5);

  • lo scritto del 19 dicembre 2014, mediante il quale il MPC ha informato questa autorità che "agli atti del procedimento in oggetto non vi sono comunicazioni per la messa in esecuzione rispettivamente per il pagamento di quanto dispo- sto nell'ambito di una sentenza cresciuta in giudicato", limitandosi il MPC a trasmettere le sentenze ad un suo organismo amministrativo interno, a Berna, per l'esecuzione dei pagamenti (v. act. 7). Considerato:

  • che, in virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e 37 cpv. 1 della legge federale

  • 3 -

del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero;

  • che il reclamo può essere interposto, tra l'altro, contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP);

  • che mediante il reclamo si possono segnatamente censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la dene- gata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lett. a CPP);

  • che i reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine (art. 396 cpv. 2 CPP);

  • che sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP);

  • che le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le altre prestazioni finanziarie da fornire nell'ambito del procedimento penale sono riscosse con- formemente alle disposizioni della legge federale dell'11 aprile 1889 sull'ese- cuzione e sul fallimento (v. art. 442 cpv. 1 CPP);

  • che avendo il gravame per oggetto il versamento di importi legati all'abbando- no di un procedimento penale a carico della reclamante e a procedure ricor- suali, la predetta, per l'incasso di quanto dovutole, deve procedere conforme- mente al chiaro testo dell'art. 442 cpv. 1 CPP (v. anche DTF 135 III 229 consid. 3.2; 103 II 227 consid. 4; K. AMONN/F. WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibung- und Konkursrechts, 9a ediz., Berna 2013, pag. 70);

  • che il reclamo deve pertanto essere dichiarato inammissibile;

  • che, tuttavia, risultando i ritardi nei pagamenti evidenziati dalla reclamante oggettivamente eccessivi, soprattutto per quanto riguarda le ripetibili assegna- te da questa Corte in data 6 agosto 2014, ma anche se si pone mente al fatto che la decisione del 15 ottobre 2014 non soggiaceva a ricorso ed era dunque subito esecutiva (v. art. 79 LTF; DTF 136 IV 92 consid. 2.1; sentenze del Tri- bunale federale 1B_348/2014 del 31 ottobre 2014, consid. 2 e 1B_176/2008 del 4 luglio 2008, consid. 3), si giustifica segnalare tale situazione all'autorità di vigilanza sul MPC, affinché possano essere risolte, se del caso, eventuali disfunzioni a livello organizzativo;

  • che, viste le particolarità del caso, non vengono prelevate spese giudiziarie.

  • 4 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è inammissibile.
  2. Non vengono prelevate spese.

Bellinzona, 8 gennaio 2015

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Luciano Giudici
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2014.151
Entscheidungsdatum
07.01.2015
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026