Decisione del 13 dicembre 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Andreas Keller, presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., patrocinato dall'avv. B.

e

avv. B.,

Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Polizia delle udienze (art. 63 CPP); rettifiche del verbale (art. 79 CPP); atti procedurali del Ministero pubblico della Confederazione (art. 20 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2013.92+93

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Fatti: A. Nell'ambito di un'indagine preliminare aperta l'8 ottobre 2010, il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha esteso l'istruzione nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP il 26 gennaio 2011 e, per titolo di falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 CP, il 20 marzo 2013 (v. act. 3 pag. 2).

B. Nel proseguo di tale procedura, il 18 giugno 2013 ha avuto luogo l'interroga- torio dell'imputato C., audizione a cui erano pure presenti la Procuratrice fe- derale, l'avv. B. accompagnata dalla MLaw D. (difensori del signor A.), l'avv. E., l'avv. F., l'ispettore della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) G., l'ispettrice e analista finanziaria del MPC H. ed il verbalista del MPC I. A se- guito di divergenze sorte tra la Procuratrice federale e la difesa di A., poco prima delle 12.00, la Procuratrice federale ha emanato un ordine di espulsio- ne ex art. 63 CPP nei confronti dell'avv. B., allontanamento decretato fino al- la fine dell'interrogatorio di quel giorno.

C. Con reclamo del 28 giugno 2013, A. e l'avv. B. sono insorti dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando l'annullamento della sanzione di espulsione decretata nei confronti della legale e la conse- guente rettifica dell'estratto del verbale di interrogatorio di C., nel senso di stralciare i passaggi non corrispondenti al vero e di riformularli secondo quanto indicato nei considerandi del reclamo (act. 1). D. Nelle proprie osservazioni del 12 luglio 2013, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame, siccome infondato ed in parte irricevibile (act. 3). In sede di re- plica, i reclamanti hanno in sostanza ribadito le proprie allegazioni e conclu- sioni (act. 6). Non è stata chiesta una duplica. E. Con invio spontaneo del 27 agosto 2013, il MPC ha trasmesso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale lo stralcio del verbale di interro- gatorio di C. del 23 agosto 2013, da cui risulta che in tale occasione la difesa di A. ha avuto la possibilità di porre domande all'interrogato (act. 8 e 8.1). F. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Diritto: 1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e dell'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Con- federazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regola- mento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami con- tro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto od oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione ed il verbale impugnati - a cui l'avv. B. era pre- sente - datano entrambi del 18 giugno 2013 (act. 3.3). La versione scritta dell'ordine di espulsione, inviatale per fax il giorno medesimo, è stata ritirata dalla reclamante il 20 giugno 2013 (act. 3.8 e act. 1.3). Il reclamo interposto il 28 giugno 2013 è stato erroneamente inviato alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello di Lugano (act. 1.0), e poi trasmesso per competenza al Tribunale penale federale il 2 luglio 2013. Ciò nonostante, in virtù dell'art. 91 cpv. 4 CPP, secondo cui il termine di ricorso è considerato ossequiato se la memoria perviene ad un'autorità svizzera non competente al più tardi l'ultimo giorno del termine, l'impugnativa in oggetto deve essere considerata, sotto questo profilo, tempestiva.

1.3. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’esame sui fatti e sul diritto (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giu- stizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).

1.4. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). L'interesse giuridicamente protetto presuppone che il ricorrente sia personalmente, direttamente e (di principio) attualmente leso dalla decisione che intende impugnare. In particolare, la lesione è attuale

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se espleta ancora i suoi effetti al momento della presentazione del gravame; in taluni casi, la giurisprudenza ammette un ricorso in presenza di un interesse solo virtuale, ad esempio con riferimento alle misure coercitive, al fine di verifi- carne la legittimità, anche dopo che hanno terminato di espletare i loro effetti (MINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, [Bernasco- ni/Galliani/Marcellini/Meli/Mini/Noseda, ed.], Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e segg. ad art. 382 CPP; sentenza del Tribunale federale 1B_326/2009 dell'11 maggio 2010).

  1. Con la presente impugnativa i reclamanti chiedono di annullare la sanzione di allontanamento pronunciata contro l'avv. B. e di rettificare di conseguenza il verbale dell'audizione del 18 giugno 2013. Si giustifica trattare questi due punti separatamente, iniziando dal secondo.

2.1 I punti del verbale interessati dalla richiesta di revisione concernono in sostan- za la descrizione del diverbio sorto tra l'avv. B. e la Procuratrice federale prima della pausa di mezzogiorno. Di tale verbalizzazione la reclamante ha preso conoscenza per telefax il 18 giugno 2013 e per invio raccomandato il 20 giu- gno successivo (act. 3.8 e act. 1.3). Nel reclamo si postula lo stralcio "dagli atti dell'estratto del verbale che non corrisponde al vero" e la sua riformulazione "secondo i considerandi" (act. 1, pag. 10).

2.2. Giusta gli art. 76 a 79 CPP, la redazione del verbale è suddivisa in tre fasi: quella della redazione propriamente detta (art. 78 cpv. 1 a 4 CPP), quella della lettura da parte della persona interrogata (art. 78 cpv. 5 CPP) e quella, even- tuale, della rettifica (art. 79 CPP). Quest'ultima, può avvenire senza forma par- ticolare se ammessa dalla direzione della procedura, oppure esigere una de- cisione ai sensi dell'art. 79 cpv. 2 CPP. Sebbene l'art. 79 CPP non preveda al- cun termine per presentare un'istanza di rettifica, va considerato che la mede- sima deve essere formulata appena possibile, ossia, in genere, immediata- mente dopo la lettura del verbale; una domanda tardiva comporta la decaden- za del diritto di impugnativa (BRÜSCHWEILER, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, ed.], Zuri- go/Basilea/Ginevra 2010 [in seguito: Kommentar StPO], n. 3 ad art. 79 e rife- rimenti citati). L'istanza di rettifica dovrà indicare gli errori di verbalizzazione e formulare la proposta di correzione (BOMIO, Commentaire romand, Code de procédure pénale, n. 3 ad art. 79; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizeri- sches Strafprozessrecht, Basilea 2005, 6a. ediz., p. 198 n. 27a). Se vi è con- testazione in merito alla rettifica di un verbale, la direzione della procedura emana una decisione ai sensi dell'art. 80 cpv. 3 CPP, decisione che può esse- re impugnata tramite un ricorso ai sensi degli art. 393 e segg. CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Basilea 2013, n. 7 ad art. 79 CPP e riferimenti citati).

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Incombe poi a colui la cui domanda di rettifica è stata respinta di procedere nei termini previsti dall'art. 396 al. 1 CPP. Il termine inizia a decorrere dal mo- mento in cui il ricorrente viene a conoscenza del fatto che il verbale non sarà modificato come da lui auspicato, ossia, in genere, con la notifica del verbale convalidato dalla direzione della procedura e dal cancelliere e contenente la decisione sull'istanza di rettifica (verbale che vale in questo caso quale deci- sione ai sensi dell'art. 80 cpv. 3 CPP), oppure con la notifica della decisione separata (sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.33 del 13 giugno 2012, consid. 2.3). La prova dell'errore nella verbalizzazione può essere ap- portata tramite tutti i mezzi di prova (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 79 CPP; NÄPFLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes- sordnung, Basilea 2011 [in seguito: Basler Kommentar], n. 3 ad art. 79 CPP) 2.3. Nel caso concreto, dagli atti procedurali non risulta alcuna istanza indirizzata al Ministero pubblico, motivata al fine di ottenere una precisa rettifica del ver- bale giusta l'art. 79 cpv. 2 CPP; né, conseguentemente, vi è riscontro di alcu- na decisione negativa da parte dell'autorità inquirente in tal senso, atto che appunto potrebbe essere impugnato tramite reclamo ai sensi dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP. Ne scende che il reclamo contro la verbalizzazione in quanto ta- le è irricevibile già per questo solo motivo, a prescindere dalla legittimazione attiva dei due reclamanti.

  1. Per quanto attiene l'ordine di allontanamento dall'aula dell'avv. B. la Corte considera quanto segue. 3.1. Trattandosi della legittimazione di A., va rilevato che egli, in quanto imputato, è parte al procedimento giusta l'art. 104 cpv. 1 lett. a CPP. Egli dispone per- tanto - in principio - di un interesse giuridicamente protetto a che il suo difen- sore partecipi agli interrogatori. Nel caso concreto, il suo interesse va ricondot- to alla possibilità della sua difesa di porre le domande necessarie al coimputa- to C. e di assistere alla verbalizzazione (v. replica, act. 6, pag. 2): ora, come risulta dall'estratto del verbale di interrogatorio di C. del 23 agosto 2013 (act. 8.1), l'avv. B. ha avuto la possibilità di controinterrogare tale coimputato: l'inte- resse giuridicamente protetto al reclamo di A. – che, come detto, ha interposto reclamo unicamente nella sua qualità di persona patrocinata e nell'interesse di poter porre domande a C.– è pertanto venuto meno, né ricorre una circostan- za eccezionale per entrare nel merito giusta la giurisprudenza citata supra al consid. 1.4 in fine. Ne consegue che egli non è legittimato ad impugnare l'or- dine di allontanamento del 18 giugno 2013: il suo reclamo si rivela dunque irri- cevibile anche su questo punto.
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3.2. L'avv. B., in quanto difensore dell'imputato, assume una posizione che la dot- trina assimila a quella del terzo aggravato da atti procedurali ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 lett. f CPP (v. LIEBER, in Kommentar StPO, op. cit., n. 9 ad art. 105 CPP), essendo stata toccata dall'ordine di allontanamento decretato dalla Procuratrice federale giusta l'art. 63 cpv. 2 CPP. La sua legittimazione va dunque esaminata alla luce del fatto che ella era, da un lato, co-protagonista del diverbio sorto, e, dall'altro, destinataria diretta della decisione di espulsione emanata il 18 giugno 2013.

Per quanto attiene all'ordine di espulsione, non vi sono dubbi che la reclaman- te ne risulti direttamente e personalmente toccata in un suo interesse giuridi- camente protetto: in effetti, secondo la dottrina, anche il difensore dispone di un proprio diritto alla partecipazione agli interrogatori (WOHLERS, in Kommen- tar StPO, op. cit., n. 7 ad art. 147 CPP; SCHLEIMINGER, in Basler Kommentar, n. 7 ad art. 147 CPP). È però necessario che l'insorgente disponga di un inte- resse ancora attuale all'impugnativa (v. GUIDON, op. cit., pag. 103 e giurispru- denza citata). Nel caso concreto, l'ordine di espulsione era limitato ad un pre- ciso interrogatorio, svoltosi e conclusosi il 18 giugno 2013: il provvedimento contestato non esplica oggi dunque più alcun effetto nei confronti della recla- mante, ella di conseguenza non dispone più di un interesse attuale e pratico alla sua rimozione. Tanto più che l'impedimento causato da tale provvedimen- to, ovvero l'impossibilità di presenziare all'audizione e di formulare quesiti a C., è stato anch'esso levato il 23 agosto 2013, giorno in cui la difesa di A. ha avu- to la possibilità di assistere all'interrogatorio e di porre domande al menzionato coimputato (act. 8.1). Neppure risultano in concreto adempiute le condizioni che permetterebbero di ricorrere alla prassi applicata eccezionalmente dal Tribunale federale – trat- tandosi, nella fattispecie, di un semplice diverbio tra interrogante e difensore – cioè quando l'intervento contestato si potrebbe ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in simili circostanze e un tempestivo esame della sua costitu- zionalità o legalità sarebbe impossibile in ogni singolo caso: secondo l'Alta Corte, in queste occasioni è possibile rinunciare, quando sussiste un interesse pubblico sufficiente all'esame delle censure addotte dal ricorrente, al requisito dell'interesse attuale e pratico per evitare che esso assurga, di fatto, a ostaco- lo del controllo giurisdizionale dell'intervento criticato (DTF 125 I 394 con- sid. 4b; sentenza del Tribunale federale 1B_351/2012 del 20 settembre 2012, consid. 2.3.3). Ciò è il caso, segnatamente, in presenza di misure coercitive e di violazioni della CEDU (DTF 136 I 274 consid. 1.3).

Nella fattispecie l'avv. B. può al limite invocare un'eventuale conseguenza indiretta provocata dall'ordine di espulsione, legata alla sua reputazione pro- fessionale di avvocato; tale conseguenza non è però né allegata né sostanzia- ta dalla reclamante. Si tratterebbe comunque in ogni caso di un danno rifles- so, insufficiente per fondare un interesse giuridicamente protetto

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all’annullamento o alla modifica del provvedimento contestato (v. GUIDON, op. cit., n. 233 e segg.; LIEBER, in Kommentar StPO, n. 7 ad art. 382 CPP). Ferma restando la procedura di cui sopra al consid. 2.2, le parti coinvolte da simili vertenze hanno comunque rimedi giuridici sufficienti per contestare i verbali in quanto tali e quindi per difendere la propria reputazione sia personale che de- ontologica, motivo per cui il mancato riconoscimento puntuale della legittima- zione attiva non comporta una lacuna giurisdizionale che secondo la giuri- sprudenza del Tribunale federale obbligherebbe ad intervenire in maniera cor- rettiva (v. sentenza del Tribunale federale 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009, consid. 2.2 = Pra 2010 n. 22 pag. 145). Il reclamo dell'avv. B. risulta pertanto irricevibile anche sotto questo profilo.

  1. Alla luce di tutto quanto sopra, il reclamo va dichiarato irricevibile.

  2. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso concreto, A. e l'avv. B. devono essere considerati parte soccomben- te. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ri- petibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 3'000.--: essa va posta a cari- co dei reclamanti in ragione di fr. 1'500.-- ciascuno, a titolo solidale.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo presentato da A. è irricevibile.
  2. Il reclamo presentato dall'avv. B. è irricevibile.
  3. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei reclamanti in ragione di fr. 1'500.-- ciascuno, a titolo solidale.

Bellinzona, il

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

  • Avv. B.
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

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