Decisione del 3 maggio 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Roy Garré, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Filippo Ferrari,
Ricorrente
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Decreto di non luogo a procedere (art. 310 in relazione con l'art. 322 cpv. 2 CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2013.23
Fatti: A. Il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un pro- cedimento penale nei confronti di A. ed altri per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP e corruzione di pubblici ufficiali stranieri ai sensi dell'art. 322 septies CP.
B. Lamentando il ritrovamento nel Canton Ticino, sulla sua vettura targata in Svizzera, di microspie installate da autorità estere senza autorizzazione, A., con scritto del 15 novembre 2012, denunciava l'accaduto al MPC, invitandolo ad intervenire a tutela della sovranità nazionale elvetica.
C. Il 19 novembre 2012 il MPC invitava A. ad esplicitare il reato oggetto della sua denuncia e a fornire elementi più precisi sui fatti.
D. Con scritti del 22 novembre e 3 dicembre 2012 A. ribadiva il contenuto del suo precedente scritto, trasmettendo inoltre due fatture al MPC emesse da B. SA conseguenti, a suo dire, alla rimozione dalla sua vettura di un sistema GPS ivi rinvenuto e preannunciando la sua volontà di costituirsi accusatore privato semmai l'autorità inquirente decidesse di aprire un procedimento penale. A. precisava che se tale registrazione ambientale fosse risultata correttamente autorizzata, la sua segnalazione era da considerare in pratica priva d'oggetto.
E. In data 1° marzo 2013 il MPC ha emanato un decreto di non luogo a procede- re per i fatti denunciati da A., restituendo al denunciante le due fatture di cui sopra (v. lett. D).
F. Con reclamo del 13 marzo 2013 A. è insorto contro la decisione del 1° marzo 2013 dinanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l’annullamento. Egli chiede che al MPC venga ordinato di elencare le prove in suo possesso e di chiedere alla competente autorità italiana i dettagli tecnici per ogni registrazione da essa effettuata, intesi ad attestare che l'autorità ita- liana ha agito nel pieno rispetto della legislazione e delle convenzioni in vigo- re.
Nelle osservazioni dell'11 aprile 2013 il MPC ha postulato la reiezione del gra- vame nella misura della sua ammissibilità.
G. Con replica del 17 aprile 2013, inviata per conoscenza al MPC, il reclamante ha confermato la sua richiesta di annullamento della decisione impugnata, precisando tuttavia le sue conclusioni nel senso che al MPC deve essere or- dinato di fornire ogni singolo dettaglio tecnico relativo a ogni singola registra- zione, relativamente ad ogni singola antenna e centrale telefonica dalle quali sono transitate conversazioni intercettate e registrate dalle autorità italiane, che attestino che l'autorità italiana ha agito nel pieno rispetto della legislazione e delle convenzioni in vigore.
Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).
1.1 Nella fattispecie, il decreto impugnato, datato 1° marzo 2013, è stato notificato al reclamante in data 4 marzo 2013 (v. act. 1.1). Il reclamo, interposto il 13 marzo 2013, è pertanto tempestivo.
1.2 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un inte- resse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). Sono considerate parti l'imputato, l'accusatore privato ed il pubblico ministero (art. 104 cpv. 1 CPP). È accusatore privato il danneg- giato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP), la querela essendo equiparata a tale dichiarazione (art. 118 cpv. 2 CPP). Avendo il reclamante dichiarato e- splicitamente di voler partecipare al procedimento in qualità di accusatore pri-
vato (v. act. 1.4), occorre analizzare se egli dispone della qualità di danneg- giato. Il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal re- ato (art. 115 cpv. 1 CPP). Deve essere considerato tale il titolare di un bene giuridico protetto dalla norma violata (v. DTF 126 IV 42 consid. 2a; 118 Ia 14 consid. 2b; 117 Ia 135 consid. 2a, con rinvii; cfr. anche DTF 119 Ia 345 con- sid. 2b). Se i fatti non sono definitivamente stabiliti, per giudicare se una per- sona è effettivamente danneggiata occorre fondarsi sulle sue affermazioni (v. DTF 119 IV 339 consid. 1d/aa).
L'infrazione invocata dal reclamante è quella sanzionata dall'art. 271 n. 1 CP, che punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria e, in casi gravi, con una pena detentiva non inferiore a un anno chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici. Tale infrazione fa parte del titolo tre- dicesimo del Codice penale, il quale concerne i crimini o delitti contro lo Stato e la difesa nazionale. Il bene giuridico protetto è la sovranità territoriale così come l'indipendenza della Confederazione. Il titolare del bene giuridico protet- to è dunque lo Stato, all'esclusione dei particolari, i quali semmai possono es- sere toccati solo indirettamente (v. sentenza del Tribunale federale 8G.125/2003 del 9 dicembre 2003, consid. 1.3, con dottrina citata; sentenza del Tribunale penale federale BB.2012.5 del 15 marzo 2012, consid. 1). Ne segue che l'infrazione in questione non è suscettibile di danneggiare diretta- mente il reclamante in un suo interesse personale e giuridicamente protetto. Non potendo essere considerato danneggiato, il reclamante non è legittimato a ricorrere contro il decreto di non luogo a procedere da lui contestato.
1.3 In conclusione, il reclamo è inammissibile.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, 3 maggio 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.