BB.2013.129 / BP.2013.61

Decisione del 22 gennaio 2014 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente, Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Roberto Macconi,

Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Spese a carico dell'imputato in caso di abbandono del procedimento o di assoluzione (art. 426 cpv. 2 in relazio- ne con l'art. 310 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2013.129 e BP.2013.61

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Fatti:

A. Il 10 luglio 2007 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (in seguito: MROS) ha segnalato al Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) un sospetto di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis

CP riguardante A., cittadino italiano, titolare della relazione bancaria n. 1, a- perta presso la banca B. di Z. (Svizzera). La segnalazione traeva spunto dal fatto che il predetto risultava essere imputato in un procedimento italiano per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis del Codice penale italia- no.

B. Con decisione del 12 luglio 2007 il MPC ha aperto un'indagine preliminare di polizia giudiziaria nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP, nel contesto della quale venivano ordinati, a fini probatori e di un'eventuale confisca, la perquisizione ed il sequestro della relazione ban- caria summenzionata.

C. Dopo vari contatti con le autorità italiane finalizzati ad ottenere, per via rogato- riale, informazioni ed atti relativi ai reati contestati all'estero, utili per verificare l'origine dei valori sequestrati in Svizzera, il 16 aprile 2010 A. veniva condan- nato dal Tribunale di Catania ad una pena di quattro anni e otto mesi di reclu- sione per appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso ai sensi dell'art. 416-bis CP italiano.

D. In occasione di un interrogatorio del 5 agosto 2010, A. informava il MPC dell'esistenza di un'altra relazione bancaria presso la banca C. SA.

  1. A seguito dell'ordine d'identificazione e sequestro del 6 agosto 2010, la banca
  2. SA, il 16 agosto seguente, trasmetteva al MPC la documentazione concer-

nente la relazione bancaria n. 2 intestata a D., figlio di A., sulla quale quest'ul-

timo risultava avere procura.

F. Non potendo dimostrare l'appartenenza di A. ad un'organizzazione criminale antecedentemente al 1° gennaio 1987 – data ritenuta anche dal Tribunale di Catania nella sua sentenza del 16 aprile 2010 –, ed essendo la relazione ban- caria n. 1, stata alimentata unicamente prima del 1987, il 10 aprile 2012 il MPC ne ha ordinato il dissequestro immediato.

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G. In data 11 gennaio 2013 l'MROS segnalava al MPC l'esistenza di una polizza assicurativa rendita E. n. 3 stipulata presso la F. AG a Zurigo, sottoscritta da A. il 16 aprile 2004, polizza che il 20 maggio 2009 è stata trasferita, per volere del predetto, al figlio D.

H. Con sentenza del 18 aprile 2013 la Corte d'Appello di Catania ha riformato la decisione di primo grado del Tribunale di Catania del 16 aprile 2010, aumen- tando a 12 anni di reclusione la pena inflitta a A. ed estendendo la confisca ad ulteriori beni precedentemente dissequestrati dall'autorità giudicante.

I. Dopo avere chiuso l'istruzione e dato alle parti la possibilità di presentare istanze probatorie, in data 30 agosto 2013 il MPC ha decretato l'abbandono del procedimento a carico di A., mettendo a carico di quest'ultimo parte delle spese procedurali per un ammontare di fr. 2'500.--. Con atto separato, l'autori- tà inquirente ha pure ordinato la confisca sia dei valori patrimoniali depositati sulla relazione n. 2 intestata a D. presso la banca C. SA di Lugano, sia della polizza assicurativa rendita E. n. 3 presso la F. AG, di cui D. risulta essere sti- pulante/contraente.

J. Con reclamo dell'11 settembre 2013 A. è insorto contro la summenzionata de- cisione di abbandono del procedimento dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulando, preliminarmente, la concessione dell'effetto sospensivo e, nel merito, l'annullamento del punto 2 del dispositivo, con il quale sono state messe a suo carico parte delle spese procedurali.

K. Nelle sue osservazioni del 26 settembre 2013, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità.

L. Con replica del 9 ottobre 2013, trasmessa al MPC per conoscenza, il recla- mante ha ribadito le sue conclusioni ricorsuali.

Diritto:

1.1 Le parti possono impugnare entro dieci giorni il decreto di abbandono dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. art. 322 cpv. 2 CPP).

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Il Tribunale penale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammis- sibilità dei reclami che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambi- to, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafpro- zessordnung, tesi di laurea bernese, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 265 con la giurisprudenza citata).

1.2 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di abbandono del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugna- ta, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

  1. Il reclamante afferma che il decreto impugnato considera a torto che egli è re- sponsabile per la metà dei costi generati dalla procedura. Egli non avrebbe provocato l'apertura del procedimento a suo carico, tantomeno lo avrebbe o- stacolato. Il MPC sembrerebbe piuttosto fargli carico di avere agito illegalmen- te e colpevolmente, non per l'apertura del procedimento o per il suo compor- tamento procedurale, ma nel merito, nel senso che l'autorità inquirente lo a- vrebbe ritenuto colpevole del reato perseguito. In definitiva, la decisione impu- gnata violerebbe la presunzione d'innocenza.

2.1 Giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP in caso di abbandono del procedimento o di asso- luzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito o colpevole, ha provocato l’apertura del proce- dimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 CPP). Questi principi riprendono le regole sviluppate in questo contesto dalla giurisprudenza dal Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell’uomo emanata sotto l’egida della vecchia normativa.

2.2 Alla luce del principio della presunzione d’innocenza, ancorato negli art. 10 cpv. 1 CPP, 32 cpv. 1 Cost. nonché 6 n. 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato. Come chiarito dalla giurisprudenza, non è contrario alla menzionata presunzione condannare un imputato nei confronti del quale è stato decretato un abbando- no al pagamento di parte o di tutte le spese procedurali quando questa con- danna è giustificata dal comportamento sanzionabile dell’interessato (v. in par- ticolare DTF 119 Ia 332 consid. 1b). L’idea è che non spetta allo Stato, e

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quindi ai contribuenti, sopportare spese generate dal comportamento biasi- mabile dell’imputato (DTF 107 Ia 166 consid. 3). La messa a carico dell’imputato prosciolto dei costi dello Stato non deve in ogni caso costituire una pena camuffata che lascerebbe supporre che l’accusato è colpevole o che sussista perlomeno un sospetto di colpevolezza (GÉRARD PIQUEREZ, Trai- té de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1138 pag. 717 e seg.). Per una procedura che sfocia nell’assoluzione dell’accusato la decisione non deve infatti suscitare l’impressione che la persona prosciolta sia comunque in qualche modo colpevole: in ambito di accollamento dei costi non deve in particolar modo trasparire, da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di apprezza- mento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (DTF 114 Ia 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_770/2008 del 2 aprile 2009, consid. 2.2; TPF 2011 190). Lo stesso vale anche in caso di rifiuto dell’indennità (DTF 115 Ia 309 consid. 1; TPF 2008 121 consid. 2). Si giustifi- ca quindi di addossare le spese procedurali all’imputato nei confronti del quale è stato emesso un decreto di abbandono quando, benché penalmente impuni- to, abbia violato degli obblighi legali. Occorre che il prevenuto abbia violato una norma comportamentale, scritta o non scritta, dell’ordine giuridico svizze- ro preso nel suo insieme, in una maniera reprensibile dal punto di vista del di- ritto civile, nel senso d’applicazione dell’art. 41 CO, valutando la colpa ascritta secondo dei criteri oggettivi (PIQUEREZ, op. cit., n. 1138 pag. 718). Il compor- tamento contestato è illecito quando viola in modo manifesto una norma giuri- dica diretta o indiretta di agire o un’omissione. Occorre inoltre l’esistenza di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento contestato e l’apertura del procedimento penale o l’ostacolo al suo normale svolgimento. Questo è il ca- so quando l’imputato ha violato delle norme scritte o non scritte, comunali, cantonali o federali, facendo sorgere così, secondo il corso ordinario delle co- se e l’esperienza generale della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura di un’inchiesta penale (DTF 114 Ia 299 con- sid. 4). Non è comunque sufficiente che l’attitudine del prevenuto contravven- ga all’etica (DTF 116 Ia 162 consid. 2b; PIQUEREZ, op. cit. ibidem; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, 2a ediz., Zuri- go/San Gallo 2013, n. 1786 e segg., pag. 797 e segg.; R. HAUSER/E. SCHWERI/K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea 2005, n. 16 e segg., pag. 563). Giova inoltre rammentare a questo titolo che una condanna al pagamento delle spese è giustificata unicamente nel caso in cui, in ragione del comportamento illecito dell’indagato, l’autorità era legitti- mamente abilitata ad aprire un’inchiesta. Una condanna alle spese è ad ogni modo esclusa allorquando l’autorità è intervenuta per eccesso di zelo, cattiva analisi della situazione o precipitazione. Tali riserve si giustificano a maggior ragione tenuto conto che la condanna di un imputato assolto al pagamento delle spese può intervenire solo eccezionalmente (DTF 116 Ia 162 con- sid. 2c).

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2.3 Nella fattispecie, con il decreto impugnato il MPC ha addossato al reclamante metà delle spese procedurali per un importo di fr. 2'500.--, ritenendo che il predetto, "attraverso il proprio agire illegale e colpevole, ha provocato l'apertu- ra del procedimento nei suoi confronti" (v. act. 1.1 pag. 11). Nelle sue osser- vazioni del 26 settembre l'autorità inquirente ha precisato le motivazioni stanti alla base della sua decisione, evidenziando in particolare che "gli elementi in- dizianti e probatori emersi in corso di procedura (...) dimostrano come l'impu- tato abbia personalmente e ripetutamente commesso atti di riciclaggio di valori patrimoniali di origine criminale, in quanto presunti nella disponibilità dell'orga- nizzazione criminale di cui faceva parte dall'anno 1987 e almeno fino al 28 febbraio 2001" (v. act. 5 pag. 2). Essa ha dichiarato inoltre che "il procedi- mento federale è stato abbandonato per questione di opportunità in quanto, sebbene sia stato accertato a carico dell'imputato un comportamento penal- mente rilevante, in particolare, con il suo agire criminoso ha realizzato i pre- supposti previsti per il reato di riciclaggio aggravato ai sensi dell'art. 305bis cpv. 2 lett. a CP, A., come indicato nella decisione ai punti 22, 29 e 33, è già stato oggetto di due condanne penali in Italia" (v. act. 5 pag. 2 e seg.). Il MPC aggiunge poi che "visti gli art. 49 cpv. 2 CP e 8 CPP, nonché la pena commi- nata nei suoi confronti all'estero (...), non sarebbe stato possibile sanzionare ulteriormente l'imputato e, quindi, l'imputazione per il reato di riciclaggio di de- naro è stata abbandonata".

Questa motivazione fa chiaramente nascere - anche ad una persona sprovvi- sta di formazione giuridica - l’impressione che il MPC ritiene l’imputato colpe- vole, e quindi penalmente responsabile, sebbene il procedimento penale aper- to nei suoi confronti non sia stato portato a termine per ragioni di opportunità e senza che l’interessato abbia potuto fare valere i propri diritti della difesa. Pre- cisato che nei confronti del reclamante in Italia non esiste ancora una senten- za passata in giudicato che lo abbia condannato per partecipazione ad un'or- ganizzazione criminale (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2013.128 del 22 gennaio 2014, consid. 3.3), il decreto di abbandono del 30 agosto 2013, emanato unicamente per questioni di opportunità e senza che il dibattimento inerente al procedimento principale sia stato esperito, viola palesemente il principio della presunzione di innocenza e deve pertanto esse- re annullato per quanto attiene alle sue conseguenze a livello di spese a cari- co dell'interessato (v. CORNEL BORBÉLY, Die Kostentragung in Einstellungsver- fügungen, in Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Berna, pag. 3 e segg; THOMAS DOMEISEN, Basler Kommentar, Basel 2011, n. 25 e segg. ad. art. 426 pag. 2807 e segg; DTF 116 Ia 162 consid. 2, con dottrina e giurisprudenza ivi citate; sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.84 del 23 novem- bre 2011, consid. 5).

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In conclusione, ricordato che il silenzio della persona incolpata non può costi- tuire motivo per giustificare una condanna al pagamento delle spese (v. PIQUEREZ, op. cit., n. 1138 pag. 718 e giurisprudenza citata), attraverso il proprio agire A. non ha violato alcuna norma di comportamento, non ha pro- vocato l’apertura del procedimento penale nei suoi confronti e non ne ha inol- tre ostacolato lo svolgimento, di modo che le spese procedurali non possono essergli addossate secondo quanto previsto dall’art. 426 cpv. 2 CPP. Le cen- sure del reclamante vanno di conseguenza ammesse e la totalità delle spese processuali pari a fr. 5'000.-- sono poste a carico del MPC.

2.4 In conclusione, il reclamo è accolto.

  1. Visto quanto precede, la domanda tendente alla concessione dell'effetto so- spensivo è divenuta priva d'oggetto.

4.1 In concreto, non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP e 21 del rego- lamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le in- dennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162]).

4.2 L’insorgente si è avvalso del patrocinio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa per le spese sostenute ai fini di un ade- guato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applica- bile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispecie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ulti- ma memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto dell’attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 2'000.-- (IVA compresa) appare giustifica- to. L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Con- federazione

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, il punto 2 del dispositivo del decreto di abbandono del 30 agosto 2013 è annullato e le spese procedurali sono as- sunte dalla Confederazione.
  2. La domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.
  3. Non vengono prelevate spese.
  4. Il Ministero pubblico della Confederazione rifonderà al reclamante fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 22 gennaio 2014

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Roberto Macconi
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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24.03.2026