Decisione del 5 febbraio 2013 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Nathalie Zufferey Franciolli, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A., rappresentato dall'avv. Mario Molo,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Oggetto Indennizzo dell'imputato in caso di assoluzione o di ab- bandono del procedimento (art. 429 e segg. CPP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2012.190
Fatti: A. Il 14 ottobre 2011 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto l'abbandono ex art. 319 CPP del procedimento penale avviato nel 2005 nei confronti di A. per i reati di organizzazione criminale (art. 260 ter CP) e infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 1 e 2 LStup.).
B. Con istanza di "indennizzo e riparazione" del 9 ottobre 2012, A. ha chiesto al MPC il rimborso delle spese di patrocinio del suo difensore di fiducia per un importo di fr. 39'265.70 oltre interessi, il versamento a titolo di risarcimento danni di fr. 4'609.-- oltre interessi, nonché un'indennità per torto morale di fr. 15'000.--, protestate spese e ripetibili.
C. In parziale accoglimento dell'istanza presentata, con decreto del 9 novembre 2012 il MPC ha accordato al difensore dell'istante un'indennità per spese lega- li di fr. 18'213.85 e riconosciuto all'istante medesimo un risarcimento danni di fr. 1'426.--. L'indennità per torto morale è per contro stata rifiutata (v. act. 1.1).
D. Con reclamo del 26 novembre 2012 A. è insorto avverso la succitata decisio- ne dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postu- landone la riforma (v. act. 1). L’insorgente sostiene che, tenuto conto dell’importanza e della complessità della fattispecie, in particolare della grossa mole di documenti esaminati, l’applicazione di una tariffa oraria di fr. 300.-- è del tutto congrua e il dispendio orario (92 ore) esposto nella parcella dal suo legale giustificato; l'indennizzo per la sua difesa di fiducia ammonta pertanto a fr. 30'908.-- oltre interessi del 5% a far tempo dal 9 ottobre 2012. Egli postula inoltre un risarcimento danni di fr. 2'268.-- oltre interessi del 5% dal 9 ottobre 2012 e un'indennità per torto morale di fr. 15'000.-- oltre interessi al 5% dal 19 dicembre 2005.
E. Nelle sue osservazioni del 17 dicembre 2012 il MPC ha chiesto, nella misura della sua ammissibilità, la reiezione integrale del reclamo (v. act. 6). Esso os- serva che, proprio in considerazione della complessità della causa, ha già ri- conosciuto nel decreto impugnato una tariffa oraria di fr. 250.--, superiore a quella usualmente applicata di fr 230.-- (v. sentenza del Tribunale penale fe- derale BB.2012.2 del 1° marzo 2012). L'autorità federale ribadisce poi il rico- noscimento all'istante di un’indennità di fr. 1'426.-- ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. b CPP.
F. Malgrado l'invito del 19 dicembre 2012, non è pervenuta alcuna replica. Diritto: 1. 1.1 In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministe- ro.
Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 137 I 371 consid. 1; 134 II 272 consid. 1.1; 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 571 consid. 1; v. più ampiamente art. 391 cpv. 1 CPP nonché PATRICK GUIDON, Die Beschwerde gemäss schweizerischer Strafprozessordnung, tesi di laurea bernese, Zuri- go/San Gallo 2011, pag. 265 e seg.).
1.2 Il decreto impugnato, datato 9 novembre 2012, è stato spedito per l'intimazio- ne lunedì 12 novembre 2012 e recapitato via casella postale mercoledì 14 no- vembre 2012 (v. ricerca postale, act. 1.2). Il termine di reclamo di 10 giorni di cui all'art. 396 cpv. 1 CPP scadeva pertanto sabato 24 novembre, prorogato al primo giorno lavorativo utile, ossia lunedì 26 novembre 2012. Il gravame risul- ta pertanto tempestivo. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1 CPP).
1.3 Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 cpv. 2 CPP). Mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
IVA [tasso dell’8%], secondo la nota di onorario allestita dal suo legale avv. Mario Molo (v. allegato 1 ad act. 6.1).
Preliminarmente, si sottolinea come nel suo gravame l’insorgente abbia ridotto dalle iniziali 116 ore e 50 minuti a 92 ore complessive il dispendio temporale per la sua difesa di fiducia, comprese le 24 ore per trasferte e interrogatori eseguiti. Il MPC, nel decreto impugnato, ha riconosciuto invece un dispendio temporale complessivo di 65 ore.
2.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi di- ritti procedurali. Nella fattispecie, risulta che l’insorgente non ha provocato in maniera illecita l’apertura del procedimento penale, non ne ha ostacolato lo svolgimento e che l’autorità federale ha abbandonato il procedimento nei suoi confronti, di modo che egli ha diritto alla menzionata indennità.
Quali spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP si intendono in particolare i costi di difesa dell’imputato, allorquando la presenza di un patrocinatore era necessaria giu- sta l’art. 130 CPP e gli stessi costi sono direttamente legati al procedimento ed ai relativi atti preliminari, e risultano indispensabili per un’accurata ponde- razione degli interessi (v. a questo titolo il Messaggio del 21 dicembre 2005 sull’unificazione del diritto di procedura penale, FF 2006 pag. 1329, e YVONA GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zu- rigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 429 CPP, in cui la legge fa riferimento alla giurisprudenza precedente; v. a questo proposito tra gli altri DTF 115 IV 156 consid. 2c pag. 159; sentenza del Tribunale penale federale BK.2005.4 del 19 dicembre 2006, consid. 2.2).
La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federa- le, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la re- sponsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'im- portanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né pos- sono essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udien- ze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3°)
2.2 In primo luogo il reclamante, vista l’asserita complessità della fattispecie, in particolare il capo di imputazione di organizzazione criminale, la grossa mole
di documenti esaminata (3'800 pagine), la lunga durata della procedura e la comparazione con le indennità riconosciute a livello cantonale ticinese, si pre- vale di una tariffa oraria di fr. 300.-- (v. act. 1 pag. 2-3). L’art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a fr. 200.-- e al massimo a fr. 300.--. La remunerazione oraria di fr. 300.-- esposta dal difensore si situa pertanto al limite superiore degli importi previsti nella suddetta disposizione, applicabile per analogia nelle procedure penali davanti al MPC (v. sentenza del Tribunale penale federale BK.2008.5 del 6 agosto 2008, consid. 3.2). Ora, giova rilevare che la complessità di una fattispecie, soprattutto le presunte dif- ficoltà di carattere giuridico, toccano in modo particolare le autorità inquirenti: i fatti rimproverati al singolo imputato non sono necessariamente complessi e difficili. Procedure lunghe e una grossa mole di atti non devono inoltre essere prese in considerazione nel quadro della determinazione dell’indennità oraria (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.32 del 23 agosto 2011, consid. 3.2). Infine, nemmeno il paragone con eventuali importi applicati in se- de cantonale è pertinente, dato che il procedimento in esame è di competenza federale ed il calcolo degli onorari va fatto in applicazione del RSPPF e della relativa giurisprudenza.
Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche della fattispecie, l’aumento della tariffa oraria a fr. 300.-- richiesta dal recla- mante non trova pregio. Si giustifica al contrario il riconoscimento di un’indennità oraria di fr. 250.--, cifra già superiore all'importo "standard" di fr. 230.--/ora, adeguato lo scorso anno dalla Corte dei reclami penali (v. sen- tenza BB.2012.2 consid. 6.2). La decisione del MPC su questo punto deve pertanto essere confermata.
2.3 Per quel che concerne il calcolo del dispendio orario di cui si è fatto carico l’avv. Mario Molo per la difesa del suo assistito bisogna distinguere diversi aspetti della sua attività.
2.3.1 Nella nota di onorario presentata dal reclamante figura il dispendio temporale dell’avv. Molo per la partecipazione ai 4 interrogatori del suo assistito svoltisi a Lugano il 19 giugno 2006, 20 settembre 2007, 11 luglio 2008 e 1° dicembre 2008, nonché per l'interrogatorio rogatoriale tenutosi a Milano il 9 marzo 2010. Ebbene, il dispendio orario complessivo per queste attività, calcolato dal lega- le in 24 ore, è stato riconosciuto pienamente dal MPC (v. act. 1.1, pag. 2), per cui su questo punto il reclamo non merita ulteriore disamina. 2.3.2 Litigioso è per contro il calcolo del dispendio temporale delle altre attività espletate dall'avvocato difensore, che comprendono l'esame degli atti, i collo- qui telefonici con l'imputato e le varie autorità, gli scritti ad autorità e cliente, le e-mail inviate, i colloqui con altri difensori, l'esame del rapporto finale, ecc. A
tale proposito, il reclamante sostiene che le 92 ore esposte nella nota di ono- rario lo sono addirittura per difetto, dal momento che il solo esame della volu- minosa documentazione formante l'incarto (3'800 pagine) ha necessitato già di 84 ore di lavoro. Ora, un'attenta valutazione della nota professionale agli atti (v. allegato 1 ad act. 6.1) permette di constatare come l'avv. Molo abbia intrat- tenuto fitte e costanti relazioni (epistolari, telefoniche, per posta elettronica e personali) sia con il suo patrocinato, sia con le varie autorità che si sono oc- cupate del procedimento penale (MPC, Polizia giudiziaria federale, Giudice istruttore federale); giova inoltre osservare che il procedimento a carico del suo assistito è durato più di 6 anni, e riguardava in effetti un'imputazione grave quale l'appartenenza ad un'organizzazione criminale di stampo mafioso. Tutto sommato, tenuto conto di quanto esposto in dettaglio nella nota di onorario, della natura, della durata e dell’esito del procedimento, nonché del grado di difficoltà e degli atti istruttori compiuti, la scrivente autorità ritiene che la ridu- zione di circa il 50% del dispendio orario operata dal MPC (da 116 a 65 ore) non sia sufficientemente fondata, e incompatibile con la necessaria attività e- spletata dal legale nella difesa del suo assistito nel caso in esame. In definitiva, il dispendio orario esposto nel reclamo (92 ore, comprese le 24 relativi agli interrogatori di cui si è detto al considerando 2.3.1 precedente) è congruo e giustificato; in applicazione della tariffa oraria di fr. 250.--, al patro- cinatore del reclamante è quindi riconosciuta un’indennità a titolo di onorario pari a fr. 23'000.-- (fr 250.-- x 92 ore). 2.4 Per quanto attiene alle spese di cancelleria, il reclamante postula un indenniz- zo di fr. 1'018.50, a fronte dei fr. 614.70 ammessi dal MPC nel decreto impu- gnato. Ora, sia le spese di trasferta, sia quelle di cancelleria sono state calco- late conformemente all'art. 13 cpv. 2 RSPPF (segnatamente, la lett. a per quelle di trasferta e la lett. e per quelle di fotocopie; v. act. 1.1. pag. 2 in basso e 3 in alto), per cui nessuna critica può essere mossa al MPC in questo ambi- to. Correttamente l'autorità inquirente non ha riconosciuto le spese di stampa (esposte per fr. 428.--) del CD consegnato all'avvocato, ritenendo tale opera- zione superflua e non necessaria; gli atti potevano infatti benissimo essere consultati su dischetto, essendo oggigiorno il supporto informatico per leggere un CD a disposizione di qualsiasi studio legale. In definitiva all'insorgente va riconosciuta un'indennità di fr. 614.70 per le spese sostenute dal suo legale nell'adempimento della sua funzione.
2006 (v. allegato 4 ad act. 6.1); l'autorità inquirente sostiene però che la parte- cipazione dell'imputato all'interrogatorio (per via rogatoriale) di due persone a Milano il 9 marzo 2010 non era necessaria, vista la presenza del suo difenso- re, e nega pertanto il riconoscimento di qualsiasi indennità a tale proposito. Tale assunto tuttavia non regge: a prescindere dall'applicazione del vecchio diritto procedurale federale (PPF) alla fattispecie – gli art. 104 e 147 del nuovo CPP non essendo ancora in vigore al momento dei fatti – il diritto dell'imputato a partecipare agli interrogatori di testimoni o persone informate sui fatti deriva direttamente dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU, e non può essere misconosciuto. In aggiunta ai 4 interrogatori svoltisi a Lugano, di cui si è già detto al consid. 2.3.1 "supra", ai fini del calcolo dell'indennità di perdita di guadagno va quindi considerata anche la citata trasferta di un giorno a Milano, per cui al reclaman- te è dovuta la cifra di fr. 750.-- (fr. 150.-- x 5 giorni). Egli ha inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 lett. a RSPPF, am- montanti a fr. 456.-- per la tratta Baden-Lugano (4 andate e ritorni a fr. 114.-- cadauna) e a fr. 200.-- (un'andata e ritorno) per la tratta Baden-Milano; le spe- se per il vitto (art. 13 cpv. 2 lett. c RSPPF), calcolate giusta l'art. 43 cpv. 1 lett. b della O-Opers (RS 172.220.111.31), ammontano invece a fr. 275.-- (5 pranzi e 5 cene). In totale, al reclamante viene accordata un'indennità per spese di trasferta di fr. 931.-- (fr. 456.-- + fr. 200.-- + fr. 275.--), alla quale va aggiunta l'indennità di perdita di guadagno di fr. 750.--, per un importo complessivo di fr. 1'681.--.
4.1 Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà. La commisurazio- ne della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo l'equi- tà, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni non com- portano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e; 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità deve essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua si-
tuazione famigliare e professionale (DTF 128 IV 53 consid. 7a; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a pag. 98; 113 Ib 155 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 1P.580/2002 del 14 aprile 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 5; 4C.145/1994 del 12 febbraio 2002, consid. 5b; sentenze del Tribunale penale federale BK.2008.11+12 del 6 febbraio 2009, consid. 2.1.1; BK.2005.9 del 12 ottobre 2005, consid. 2.1.1).
4.2 Nella fattispecie si rileva come il MPC abbia abbandonato il procedimento nei confronti di A. in data 14 ottobre 2011, quindi dopo quasi sei anni dall'apertura dell'inchiesta penale nei suoi confronti (dicembre 2005) e quasi 3 anni dal suo ultimo interrogatorio. L'interessato non ha per contro trascorso alcun giorno in detenzione preventiva. In allegato alla sua richiesta di indennità (v. allegati 3 e 4 ad act. 6.1) egli ha prodotto un certificato medico e un rapporto medico dai quali si evince che soffre da anni di problemi psicologici quali ansie, paure, fo- bie e disturbi del sonno. In concreto il reclamante non suffraga però adegua- tamente il pregiudizio patito a titolo di torto morale: proprio dal referto della dott. B. del 29 novembre 2011 in atti (allegato 4, pag. 2 in basso, ad act. 6.1) si evince come l'interessato abbia iniziato a soffrire di queste patologie già nel 1997, in corrispondenza di una precedente indagine penale avviata nei suoi confronti a livello cantonale, per la quale aveva patito anche un periodo di de- tenzione preventiva di 6 mesi, e questo in corrispondenza di una gravidanza della moglie. Dopo un breve periodo di miglioramento nel 2005, con l'avvio dell'indagine da parte del MPC, nel 2006/2007 egli avrebbe avuto un nuovo peggioramento. Precisato che i normali disagi di natura psicologica causati da un procedimento penale non possono essere fonte di riparazione morale (v. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 11 ad art. 429 CPP), vi è da concludere che l'insorgente non ha fornito la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra l’indagine penale in esame e la postulata insorgenza di problemi a livello psico-fisico; è anzi accertato che l'insorgenza di tali problemi si è verificata già molti anni prima dell'apertura dell'indagine federale ora abbandonata. La domanda di indennizzo per torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP deve quindi essere integralmen- te respinta giacché infondata.
5.1 In conclusione, il reclamo deve essere parzialmente accolto. Per le spese le- gali il MPC verserà al reclamante un importo complessivo di fr. 25'503.80 (fr. 23'000.-- di onorario + fr. 614.70 di spese + fr. 1'889.10 di IVA all'8%) ed interessi del 5% annuo a far tempo dal 9 ottobre 2012, mentre a titolo di risar- cimento danni corrisponderà al reclamante un importo di fr. 1'681.-, oltre inte- ressi del 5% annuo a far tempo dal 9 ottobre 2012.
5.2 Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a ca- rico della parte soccombente. In concreto, considerato il modesto grado di ac- coglimento del reclamo presentato (nella misura di circa ¼), viene posta a ca- rico di A. una tassa di giustizia ridotta di fr. 1200.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF. L’insorgente si è avvalso anche in questa sede del patrocinio del suo legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ri- dotte per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti pro- cedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei pro- cedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispe- cie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è pre- sentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto del grado di soccombenza e dell’attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di fr. 750.-- (IVA compresa) appare giustificato. L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confe- derazione.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 5 febbraio 2013
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.