Decisione del 23 settembre 2011 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Patrick Robert-Nicoud e Joséphine Contu, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentata dall’avv. Daniele Timbal, Reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte

Oggetto Esame degli atti (art. 101 seg. in relazione con l'art. 107 cpv. 1 lett. a CPP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2011.55

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Fatti: A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Direzione Distret- tuale Antimafia (DDA), conduce un’indagine nei confronti, tra altri, di B. e di C. A B. le autorità italiane contestano di avere favorito le attività del “Clan D.” – organizzazione criminale camorristica principalmente attiva nel napo- letano e capeggiata da E. e F. – tramite il reimpiego in attività economiche lecite del denaro provento delle molteplici attività criminali del sodalizio ma- fioso. In particolare, dall’Ordinanza di custodia cautelare in carcere del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli del 21 set- tembre 2010 (act. 8.1) risulta che il denaro dell’organizzazione sarebbe sta- to utilizzato per svolgere un’attività di produzione e distribuzione di carte te- lefoniche prepagate per chiamate internazionali e per l’acquisto di una piat- taforma telefonica tramite la società facente capo a B. denominata G. S.r.l. (poi S.p.a.) con sede a Milano (e di cui la H. SA, poi denominata I. SA ed infine J. SA, con sede nel Canton Ticino, costituirebbe la prosecuzione in Svizzera). Secondo la precitata Ordinanza, B. si sarebbe dunque associato con altri al fine di favorire l’attività criminale dei D., e meglio per truffare compagnie telefoniche tra cui K. S.p.a., attivando numeri verdi, acquistando e rivendendo a terzi il traffico telefonico (inter)nazionale e commerciando carte telefoniche prepagate il cui traffico non veniva onorato, in quanto i rapporti commerciali con le compagnie telefoniche erano intrattenuti attra- verso società insolventi ed in procinto di essere messe in liquidazione.

B. A seguito di una denuncia della Polizia giudiziaria federale (in seguito: PGF) allestita sulla base delle informazioni assunte nel quadro dell’arresto di B. a fini estradizionali richiesto dall’Italia, il 7 ottobre 2010 il MPC ha av- viato un’indagine nei confronti di B. e C. per titolo di organizzazione crimi- nale giusta l’art. 260 ter CP e di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis

n. 2 CP (act. 8.1). Nell’ambito di tale inchiesta, la PGF, fra le altre misure, il 18 ottobre 2010 ha requisito il contenuto di una cassetta di sicurezza locata da A. e sita presso la banca L., la cui chiave era stata trovata in possesso di B. Il 2 novembre 2010 la reclamante è quindi stata interrogata dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti, occasione in cui, rettificando una prima dichiarazione, ella ha confermato che la somma di EUR 211'000.-- rinvenuta nella citata cassetta di sicurezza era in realtà di pertinenza di B. (act. 8.2). Il 25 novembre 2010 il MPC − ritenendo opportuno vagliare l’ipotesi secondo cui B., A. ed altri si siano costituiti in banda al fine di rici- clare in Svizzera il frutto delle attività criminali descritte più sopra e perpe- trate specialmente in Italia, tramite un costrutto commerciale e finanziario caratterizzato da una moltitudine di società italiane, svizzere (tra cui M. SA, a Z., di A. e N. SA, a Z., di O., marito della reclamante) e dell’Est europeo − il 25 novembre 2010 ha poi esteso l’istruzione per titolo di riciclaggio di de-

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naro aggravato giusta l’art. 305 bis n. 2 CP anche nei confronti della recla- mante e successivamente di O., del loro commercialista P. e di altri.

C. Il 7 marzo 2011, alla ricezione della copia di un nuovo ordine di sequestro datato 1° marzo 2011 e relativo alla relazione bancaria del conto di appog- gio della cassetta di sicurezza, ha appreso che il procedimento penale era stato esteso a suo carico (act. 1. pag. 4). Ad inizio aprile, il MPC ha effet- tuato una perquisizione presso gli uffici di P. in merito a documentazione ri- ferita alla società M. SA, amministrata dalla reclamante, e di altre società. Nel contempo, A. è stata informata dalla banca Q. SA di Y. dell’esistenza di un ordine di edizione e sequestro sui suoi conti – inizialmente con divieto di informazione – notificato alla banca il 21/22 marzo precedente.

D. Con scritto del 21 aprile 2011 il MPC, in risposta ad una lettera del legale della reclamante in cui si manifestava la disponibilità di A. (e del di lei mari- to) ad essere interrogati al fine di chiarire le causali delle movimentazioni sui conti sequestrati, ha risposto che un interrogatorio sarebbe stato effet- tuato nelle settimane successive (v. act. 1, pag. 6; act. 8.3). Il 4 mag- gio 2011 la reclamante ha nuovamente sollecitato la citazione ad un inter- rogatorio ed ha postulato l’accesso agli atti. L’11 maggio seguente l’autorità inquirente ha negato, ritenuta la fase preliminare in cui si trovava l’istruzione, il diritto di esaminare gli atti del procedimento, non essendo tut- te le prove principali ancora state assunte ed essendovi un’esigenza di mantenere il segreto sugli atti d’indagine effettuati (act. 1.1).

E. Dissentendo da tale decisione, il 20 maggio 2011 A. è insorta dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento e chiedendo la concessione dell’accesso agli atti della pro- cedura e l’indizione di un interrogatorio dopo aver permesso l’esercizio del diritto di consultazione (act. 1).

F. Con osservazioni del 30 giugno 2011, il MPC ha chiesto di respingere il re- clamo, siccome inammissibile ed infondato, e di accollare alla reclamante gli oneri procedurali (act. 8). Nel merito, il MPC nega vi sia stata una viola- zione dei diritti di A. né un abuso del potere di apprezzamento da parte del pubblico ministero: infatti, una limitazione del diritto di accesso agli atti nelle fasi iniziali dell’inchiesta, antecedentemente al primo interrogatorio dell’imputato e quando le prove principali non sono ancora state tutte as- sunte (come sarebbe il caso in concreto, dovendo ancora essere assunte prove principali anche attraverso attività rogatoriali), sarebbe compatibile con l’art. 101 CPP. Nel caso di specie andrebbe pure considerato che la necessità di mantenere la segretezza sugli elementi e sulle prove raccolte si giustificherebbe sia per lo stretto rapporto personale che lega B. alla re- clamante ed a O., sia per la complessità dell’istruzione che per l’esigenza

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degli inquirenti di procedere alla verifica della posizione di alcuni interme- diari finanziari e professionisti attivi sul territorio della Confederazione ed in Ticino.

G. Con memoriale di replica del 25 luglio 2011, A. si è riconfermata nelle con- clusioni esposte in sede di reclamo (act. 10). In particolare, ella deplora il fatto che, nonostante da tempo sia stata estesa l’indagine nei suoi confronti e siano stati effettuati delle perquisizioni e sequestri, ella non sia ancora stata sentita dal magistrato e che tale fatto venga invocato, con altri, per giustificare il diniego totale di accesso agli atti; inoltre, l’MPC enfatizzereb- be a torto la complessità dell’inchiesta facendo riferimento alle informative trasmessegli dalle autorità italiane, atti che non menzionerebbero neppure i coniugi O.-A. e le attività delle società M. SA e N. SA, e ciò al fine di giu- stificare il rifiuto di far conoscere ai coniugi O.-A. − nell’ambito di un interro- gatorio − su quali fatti e circostanze concrete poggi l’imputazione di rici- claggio aggravato a loro carico. Con tale atteggiamento, il MPC non rispet- terebbe la presunzione di innocenza ed assumerebbe un atteggiamento in- quisitorio incompatibile con i principi generali del CPP. Infine, il divieto tota- le di accesso agli atti sarebbe sproporzionato a questo stadio dell’inchiesta e il differimento dell’interrogatorio apparirebbe strumentale ad ostacolare la domanda di dissequestro degli averi e di abbandono del procedimento.

H. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi seguenti. Diritto: 1. 1.1. Contro le decisioni e gli atti procedurali del MPC può essere interposto recla- mo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale a nor- ma degli art. 393 e segg. CPP (v. art. 393 cpv. 1 lett. a CPP in relazione con l’art. 37 cpv. 1 LOAP e con l’art. 19 cpv. 1 del Regolamento del 31 ago- sto 2010 sull’organizzazione del Tribunale penale federale [Regolamento sull’organizzazione del TPF, ROTPF, SR 173.713.161]).

1.2. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei reclami che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

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1.3. Il reclamo contro decisioni comunicate per iscritto o oralmente va presentato e motivato entro dieci giorni (art. 396 CPP). Nella fattispecie, la decisione impu- gnata datata 11 maggio 2011 (act. 1.1) è stata ritirata dal legale della recla- mante il giorno successivo (act. 1.1): il reclamo, interposto il 20 maggio 2011, è pertanto tempestivo.

1.4. Sono legittimate ad interporre reclamo contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della stessa (art. 382 cpv. 1 CPP). La legittimazione della reclamante − imputata nel procedimento penale e direttamente toccata dalla decisione impugnata − non è posta in discussione.

2.1. Adita con un reclamo, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale dispone di un libero potere d’apprezzamento (art. 393 CPP). Giusta l’art. 393 cpv. 2 CPP, mediante il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compresi l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento e la de- negata o ritardata giustizia (lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) nonché l’inadeguatezza (lett. c).

2.2. Con il suo reclamo, A. censura la violazione del diritto di essere sentita. In particolare, ella sostiene che le sarebbe stato negato a torto l’accesso agli atti come garantitogli dall’art. 101 CPP, peraltro senza fornire sufficienti motiva- zioni; non concedendo neppure un accesso parziale agli atti, il MPC sarebbe pure incorso in una violazione del principio di proporzionalità. A tale proposito, ella deplora pure il fatto di non essere ancora stata interrogata dal magistrato in qualità di imputata (dopo aver potuto avere un accesso adeguato agli atti), nonostante ella abbia a più riprese dimostrato la sua disponibilità al riguardo. La prova dell’interrogatorio non potrebbe essere sopperita, come sembrereb- be indicare il MPC, da un rapporto scritto giusta l’art. 145 CPP, non cono- scendo la reclamante con chiarezza né i fatti su cui sarebbe chiamata a riferi- re né le imputazioni a suo carico.

2.3. La facoltà delle parti di avere accesso agli atti è garantita in modo generico dall’art. 107 cpv. 1 lett. a CPP. L’art. 101 cpv. 1 CPP precisa tuttavia che le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale pendente al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero, con riserva delle limitazioni previste dall’art. 108 CPP. L’accesso agli atti può pertanto essere limitato prima del primo interrogatorio dell’imputato, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 225 cpv. 2 CPP relativa all’esame degli atti in caso di carcerazione preventiva. Ciò corri-

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sponde alla specifica volontà del legislatore federale, che ha rifiutato di rico- noscere in maniera generale all’imputato un diritto di consultare l’incarto fin dall’inizio del procedimento. Il Consiglio Nazionale ha respinto una proposta di minoranza che andava in tale direzione – ossia di concedere l’accesso agli atti prima dell’audizione al fine di permettere all’imputato di organizzare efficace- mente la sua difesa tramite la conoscenza degli elementi essenziali rimprove- ratigli e di partecipare così in maniera adeguata all'accertamento dei fatti per- tinenti della causa – in quanto un accesso completo ed assoluto agli atti fin dall’inizio del procedimento avrebbe potuto ostacolare la ricerca della verità. L’esame degli atti da parte dell’imputato prima del suo primo interrogatorio non è dunque garantito dal Codice di procedura penale, anche se nulla impe- disce il pubblico ministero di concedere tale facoltà, anche solo parzialmente, già a quel momento. Ad ogni modo, né il diritto costituzionale né le convenzio- ni garantiscono all’imputato o al suo difensore il diritto incondizionato di esa- minare gli atti del procedimento a questo stadio della procedura (DTF 1B_261/2011 del 6 giugno 2011, consid 2.3 con rinvii; sentenza del Tri- bunale federale 1B_316/2011 del 27 luglio 2011, consid. 2.4; MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] - Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 e segg. ad art. 101 CPP; DANIELA BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/ San Gallo 2009, n. 2 e segg. ad art. 101 CPP; Recht 2010 pag. 206). La con- dizione del primo interrogatorio deve considerarsi adempiuta anche se l’imputato si è rifiutato di deporre (DANIELA BRÜSCHWEILER, op. cit., n. 4 ad art. 101 CPP; NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 101 CPP). Per quanto at- tiene al concetto di “prove principali”, va rilevato che l’interpretazione di quali siano dette prove comporta un margine interpretativo dell’autorità inquirente; tuttavia, ritenuto che le parti ed i loro patrocinatori hanno la facoltà di parteci- pare fin dal primo momento all’assunzione delle prove, una limitazione dell’accesso agli atti per tale motivo dovrebbe rimanere assai limitata, anzi si imporrà di anticipare la possibilità di esame per consentire un adeguato eser- cizio del contraddittorio (MARIA GALLIANI GODENZI/LUCA MARCELLINI, op. cit., n. 6 ad art. 101 CPP).

2.4. Nel caso di specie, la reclamante è stata interrogata dalla PGF il 2 novem- bre 2010 in qualità di persona informata sui fatti (act. 8.2). Da allora, ella non è più stata sentita né dalla PGF né dal MPC, neppure dopo l’estensione del pro- cedimento nei suoi confronti per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305 bis

cpv. 2 CP. Il MPC precisa che l’imputata, nonostante lamenti violazioni del suo diritto di essere sentita, non avrebbe dal canto suo nemmeno fatto uso degli strumenti che la legge le mette a disposizione per far valere ab initio i suoi di- ritti, quale in particolare la redazione di un rapporto scritto ai sensi dell’art. 145 CPP. In merito all’accesso agli atti, l’autorità inquirente motiva il suo diniego,

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da un lato, con il mancato adempimento delle condizioni elencate all’art. 101 CPP e, dall’altro, con l’esistenza nel caso concreto di un interesse alla restri- zione di tale diritto, ossia l’esigenza, nella fase preliminare dell’istruzione, di mantenere il segreto su quanto fino ad allora effettuato per assicurare l’efficacia degli atti di indagine da svolgere prossimamente, evitando così i ri- schi di collusione e di inquinamento delle prove. Sempre a mente del MPC nella fattispecie non ci si troverebbe ancora in uno stadio avanzato dell’inchiesta, ma nella fase preliminare, dove l’esigenza di segretezza sareb- be da tutelare sino all’espletamento delle misure necessarie ad assicurare le prove in modo efficace, tanto più che l’istruzione sarebbe assai complessa, sia per il numero di persone e società coinvolte nell’attività criminale, per le impli- cazioni internazionali di tale attività, per la mole di documentazione requisita e per l’incipienza di misure investigative; la necessità di segretezza sarebbe an- che giustificata dall’esigenza per gli inquirenti di procedere alla verifica della posizione di alcuni intermediari finanziari e professionisti attivi sul territorio del- la Confederazione e del Cantone Ticino, i quali avrebbero favorito la sospetta- ta attività di riciclaggio dei valori patrimoniali riconducibili al clan camorristico. Infine, il MPC sostiene di non avere ancora potuto assumere tutte le prove principali; in simili circostanze, una limitazione del diritto di accesso integrale prima della chiusura dell’istruzione formale non costituirebbe una violazione dei diritti della reclamante e/o del principio di proporzionalità.

L’art. 101 cpv. 1 CPP prevede che “Le parti possono esaminare gli atti del procedimento penale al più tardi dopo il primo interrogatorio dell’imputato e dopo l’assunzione delle altre prove principali da parte del pubblico ministero; è fatto salvo l’articolo 108.”. Per quanto attiene all’assunzione delle “prove prin- cipali”, il MPC evidenzia che nell’ambito dell’indagine, avviata nell’ottobre 2010, sarebbero stati emessi oltre una quarantina di ordini di edi- zione e/o perquisizione bancaria, sarebbero state effettuate almeno una venti- na di perquisizioni domiciliari, sarebbero stati condotti una trentina di interro- gatori e raccolti circa 250 classificatori di documentazione e atti, oltre a dati e documenti informatici ancora da analizzare di circa 9.8 Terabyte, oltre a ciò, nei prossimi mesi il MPC prevede di assumere ulteriori prove principali, fra cui prove documentali (documentazione bancaria e societaria e atti giudiziari rela- tivi alle indagini in corso in Italia) anche tramite attività rogatoriale all’estero. Pertanto, ritenuti sia gli stretti legami della reclamante con altri imputati e con B., come pure il genere di reato su cui si indaga, non si può concludere che l’autorità inquirente abbia violato il diritto di essere sentita della reclamante negandole l’accesso agli atti, diritto il cui esercizio non potrà tuttavia essere procrastinato sine die, ma solo fintanto che le prove principali non saranno state assunte (procedendo in tempi ragionevoli) e nel limite in cui la consulta- zione dell’incarto potrebbe creare pericolo per la ricerca della verità materiale.

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In considerazione dello stadio attuale delle indagini e delle necessità istrutto- rie, non può inoltre ritenersi che le decisioni del MPC in merito al diniego dell’accesso agli atti siano lesive del diritto di essere sentita della reclamante e del principio di proporzionalità, né che esse siano volte ad ostacolare le do- mande di dissequestro o di abbandono del procedimento. 2.5 Per quanto attiene all’altra condizione descritta dall’art. 101 CPP, ossia all’interrogatorio della reclamante in qualità di imputata, dagli atti di causa ri- sulta che ella è stata sentita solo il 2 novembre 2010 dalla PGF in qualità di persona informata sui fatti; dopo l’estensione dell’imputazione alla reclamante per riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis n. 2 CP, avvenuta il 25 novem- bre 2010, e successivamente al sequestro della cassetta di sicurezza e dei conti bancari, ordinati tra l’ottobre 2010 ed il marzo 2011, A. non è mai stata citata per essere sentita dall’autorità inquirente in qualità di imputata, e ciò no- nostante ella abbia manifestato la sua disponibilità in proposito e malgrado il MPC, il 21 aprile 2011, le avesse preannunciato che sarebbe stata sentita nel- le settimane successive (v. act. 1 pag. 6; act. 8.3). Tuttavia, come si evince dagli atti e dalla corrispondenza di causa, l’istruzione – avviata nell’ottobre 2010 ed ancora in una fase iniziale – è complessa, articolata su vari filoni d’indagine, condotta in ambito internazionale con necessità di atti da assume- re in via rogatoriale, e deve ancora essere completata con ulteriori prove de- terminanti, tra cui la raccolta e l’analisi di copiosa documentazione societaria e giudiziaria (act. 8): è chiaro che, in simili circostanze, un interrogatorio non po- trebbe ancora essere condotto in modo circostanziato e sufficientemente completo, tanto da permettere di fornire all’imputata, compatibilmente con i bi- sogni dell’inchiesta, indicazioni in merito alle imputazioni e ai fatti e tempi su cui esse poggiano, dando così alla persona interrogata la possibilità di espri- mersi in proposito (Recht 2010 pag. 199 e segg. con rinvii). A tale riguardo va pure osservato che la reclamante aveva saputo, nel mese di aprile 2011, di essere imputata nel procedimento penale (v. act. 10, pag. 2); ma soprattutto, ella è stata sufficientemente informata sul suo stato di accusa nell’ambito della presente procedura di reclamo − e meglio con la ricezione delle osservazioni del MPC datate 30 giugno 2011 (act. 8) − di modo che un’eventuale violazione del suo diritto di essere sentita, allo stadio attuale, sarebbe stata sanata (v. sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, con- sid. 4.2 e 4.3, con rinvii, e BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 4.2, con rin- vii). Ciò non toglie che, in conformità agli art. 6 cifra 3 lett. a CEDU e 32 cpv. 2 Cost. ed alla garanzia di un efficace diritto di difesa e del diritto di essere sen- tita, non appena il MPC disporrà di indicazioni sufficienti e lo stato dell’inchiesta lo permetterà, sarà tenuto ad interrogare la reclamante in qualità di imputata conformemente agli art. 157 e segg. CPP. Non sarebbe infatti compatibile con i diritti dell’imputata che il primo interrogatorio venga ritardato “ad arte” al fine di impedire o ostacolare l’accesso agli atti alla persona inda- gata.

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In simili circostanze, non vi sono inoltre ragioni che vietino al MPC di procede- re a detto “primo” interrogatorio in qualità di imputata senza avere fornito pre- cedentemente alla ricorrente un accesso agli atti, ritenuto che, come detto, in sede di audizione l’autorità inquirente sarà tenuta a fornirle, nella misura del possibile, le informazioni contemplate dagli art. 157 e segg. CPP. 2.6 Discende da quanto precede che il reclamo deve essere respinto.

  1. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. Nel caso concreto, la reclamante deve essere considerata parte soccomben- te. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 del Regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) ed è fissata nella fattispecie a fr. 1'500.--: essa è coperta dall’anticipo spese già prelevato.
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- è posta a carico della reclamante; essa è coperta dall’anticipo spese già prelevato.

Bellinzona, il 23 settembre 2011

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

  • Avv. Daniele Timbal
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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