Decisione del 26 gennaio 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler, Presidente, Tito Ponti e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

A., rappresentata dall’avv. Cesare Lepori, reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, controparte

Oggetto Nomina di un difensore d'ufficio per indigenza; gratuito patrocinio (art. 132 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 133 CPP; art. 29 cpv. 3 Cost)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2011.129 (BP.2011.70)

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Fatti: A. Nell’ambito di un procedimento penale promosso dal Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) nei confronti di A. per i reati di soppres- sione di documenti ai sensi dell’art. 254 CP e di favoreggiamento giusta l’art. 305 CP, con istanza del 6 novembre 2007 il patrocinatore dell’interessata, avvocato Cesare Lepori, ha richiesto al MPC l’ammissione al gratuito patro- cinio della sua assistita (v. act. 3.6).

A seguito di una richiesta di delucidazioni formulata dal legale in data 31 a- gosto 2010, con missiva del 13 settembre seguente l’Ufficio dei Giudici istrut- tori federali (in seguito UGIF), allora competente, l’ha informato di non aver trovato riscontro della succitata istanza nell’incarto e lo ha dunque esortato ad inoltrare una regolare richiesta di gratuito patrocinio con relativa docu- mentazione a supporto (v. act. 3.2). L’8 febbraio 2011 il MPC ha invitato l’avvocato a compilare l’apposito formulario, così da poter verificare l’eventuale stato d’indigenza di A. (v. act. 3.3). In data 15 marzo 2011 l’autorità federale ha ritornato alla richiedente il suddetto formulario trasmes- sogli il 3 marzo precedente, ritenendolo incompleto e sprovvisto dei necessa- ri giustificativi (v. act. 3.4 e 3.7). Sollecitata in questo senso dal MPC (v. act. 3.5), il 15 settembre 2011 la richiedente ha nuovamente inoltrato all’autorità federale il formulario accompagnato dalla necessaria documentazione (v. act. 3.9).

B. Con decisione del 28 ottobre 2011, il MPC ha respinto l’istanza di gratuito patrocinio presentata da A. per il motivo che le indicazioni da essa fornite non permetterebbero di avere una visione completa della sua situazione fi- nanziaria (v. act. 1.1).

C. Con reclamo del 14 novembre 2011, A. ha impugnato questa decisione din- nanzi alla Corte dei reclami penali, postulandone l’annullamento con conse- guente ammissione al gratuito patrocinio. Essa ha inoltre chiesto di poter ap- profittare di tale beneficio anche nel quadro della presente procedura di re- clamo (v. act. 1). In tale contesto, in data 25 novembre 2011 l’interessata ha trasmesso allo scrivente Tribunale il relativo formulario accompagnato dalle necessarie pezze giustificative (v. act. 3-3.11 dell’incarto BP.2011.70).

D. Nelle sue osservazioni del 14 dicembre 2011 il MPC ha chiesto la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità (v. act. 3). Esso ha rilevato che la reclamante, malgrado le diverse occasioni avute, non ha adempiuto al suo obbligo di fornire le informazioni complete e supportate dalla necessaria documentazione attestanti la sua reale situazione finanziaria e quella della sua famiglia, non dimostrando di conseguenza l’assenza dei mezzi necessari

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per far fronte alle spese della sua difesa.

E. Con memoriale di replica del 9 gennaio 2012 A. afferma di avere sempre risposto a tutti i solleciti dell’autorità federale, producendo, già prima della decisione impugnata, tutta la documentazione completa e comprovante la sua totale indigenza. Essa ha poi rilevato che il MPC ha direttamente effet- tuato delle indagini constatando la sua disastrata situazione finanziaria, di modo che, anche in caso di mancanza di informazioni nella sua istanza di gratuito patrocinio, il MPC non avrebbe potuto giustificare la sua decisione negativa (v. act. 5).

F. Le ulteriori argomentazioni delle parti saranno riprese, per quanto necessa- rio, nei considerandi di diritto. Diritto: 1. 1.1. In virtù degli art. 393 cpv. 1 lett. a del Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 321.0) e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confedera- zione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le de- cisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal- le loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.2. Interposto tempestivamente contro il sopraccitato decreto sulla concessione del gratuito patrocinio del MPC il reclamo è ricevibile sotto il profilo dell’art. 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione della reclamante, destinataria del decreto impugnato, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1 CPP).

2.1. Giusta l’art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale della Confederazione Sviz- zera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. L’art. 132 cpv. 1 lett. b CPP (per rinvio dell’art. 379 CPP per la procedura di ricorso) precisa che una difesa d’ufficio

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viene disposta se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua dife- sa s’impone per tutelare i suoi interessi; non viene invece definita l’assistenza giudiziaria gratuita (HARARI/ALIBERTI, Commentaire romand, Co- de de procédure pénale suisse, n. 3 e 20 ad art. 132), per la quale è neces- sario fare riferimento all’art. 136 CPP nella sezione riservata al gratuito pa- trocinio per l’accusatore privato. Questa disposizione precisa che il gratuito patrocinio comprende anche l’esonero dagli anticipi e dalla prestazione di garanzie, nonché l’esonero dalle spese procedurali (cpv. 2 lett. a e b; HARARI/ALIBERTI, op. cit., n. 21 ad art. 132).

2.2. Una parte è da considerarsi indigente allorquando, per pagare le spese pro- cessuali e le ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 con- sid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b). L’analisi dell’esistenza dell’indigenza deve tener conto di tutta la situazione finanziaria del richiedente al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò comprende, da una parte, tutti gli ob- blighi finanziari e, d’altra parte, i redditi e la sostanza (DTF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a, con i rinvii). Per la definizione di quanto è neces- sario per coprire i bisogni fondamentali l’autorità chiamata a giudicare non dovrebbe basarsi in maniera schematica sul minimo esistenziale prestabilito dalla legislazione sull’esecuzione e sul fallimento, ma prendere in considera- zione le circostanze personali del richiedente. Un’eventuale eccedenza risul- tante dal confronto tra il reddito a disposizione e l’importo necessario a sod- disfare i bisogni fondamentali deve poter essere utilizzata per affrontare le spese giudiziarie e ripetibili previste in un caso concreto (DTF 118 Ia 369 consid. 4a); in questo caso, l’eccedenza mensile deve permettere di estin- guere il debito legato alle spese giudiziarie; per i casi più semplici, nel lasso di tempo di un anno e per gli altri entro due anni (v. in proposito la sentenza del Tribunale federale 5P.457/2003 del 19 gennaio 2004 consid. 1.2).

2.3. L’obbligo dello Stato di fornire assistenza giudiziaria è sussidiario rispetto al dovere di assistenza derivante dal diritto di famiglia, in particolare dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 3 e 163 cpv. 1 CC; DTF 127 I 202 consid. 3b; ALFRED BÜHLER, Betreibungs- und prozessrechtliches Existenzminimum, in: AJP 2002 pag. 644 e segg., in particolare pag. 658; STEFAN MEICHSSNER, Aktuelle Praxis der unentgeltlichen Rechtspflege, in Jusletter 7 dicembre 2009, pag. 6); ciò vale anche per le procedure dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (v. sentenza del Tri- bunale penale federale BB.2010.1 del 21 gennaio 2010 con i rinvii). Per il giudizio dell’esistenza o meno dell’indigenza vanno quindi presi in conside- razione i redditi e la fortuna di entrambi i coniugi (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2011.6 del 18 maggio 2011 con i rinvii e BB.2010.1 summenzionata).

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2.4. Di principio, spetta al richiedente presentare e provare, nella misura del pos- sibile, i suoi redditi e la sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Più la si- tuazione finanziaria è complessa, tanto più elevate risultano essere le esi- genze di chiarezza e completezza della richiesta. I bisogni fondamentali at- tuali del richiedente devono poter essere determinati sulla base delle pezze giustificative inoltrate. Le pezze giustificative devono inoltre fornire un’immagine chiara di tutti gli obblighi finanziari del richiedente così come dei suoi redditi e della sua sostanza (DTF 125 IV 161 consid. 4a). Se il richie- dente non riesce a presentare in maniera chiara e completa la sua situazione finanziaria, ossia i giustificativi inoltrati e i dati comunicati non riescono a da- re un’immagine coerente e esente da contraddizioni della medesima, la ri- chiesta può essere respinta a causa di una motivazione insufficiente o per indigenza non dimostrata (v. DTF 125 IV 161 consid. 4a; ALFRED BÜHLER, Die Prozessarmut, in: Schöbi [ed.], Gerichtskosten, Parteikosten, Prozess- kaution, unentgeltliche Prozessführung, Berna 2001, pag. 189 e segg.).

  1. In concreto, dal formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria e dalla documentazione trasmessa risulta che i coniugi A. e B. devono far fron- te ad un canone di locazione mensile di fr. 1'350.--, corrispondente ad una pigione lorda di fr. 1'550.-- (v. act. 3.10) dedotta la trattenuta di fr. 200.-- mensili per il lavoro di custodi svolto dai conduttori (v. act. 1.2). Non risulta invece documentata la spesa di fr. 700.-- mensili relativa alla locazione di un locale hobby in cui vivrebbe il figlio maggiore, costo che potrebbe inoltre for- se essere sopportato almeno in parte da quest’ultimo (v. act. 1, pag. 3 e act. 1.2). Per quanto attiene i premi di cassa malati, i quali ammonterebbero a circa fr. 1'500.--, la reclamante, la quale ha documentato unicamente i premi inerenti se stessa e le due figlie per un totale di fr. 939.90 (v. allegati all’act. 1.3), afferma che gli stessi non sono pagati in ragione della grave situazione economica della famiglia (v. a questo titolo l’act. 1.3: decisione di sospensio- ne delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie per il marito B. a seguito del mancato pagamento dei premi), da qui la rinuncia all’indicazione di queste spese nella sua domanda di assistenza giudiziaria del 15 settembre 2011. In merito alle entrate, A. ha dichiarato di percepire una rendita mensile dalla SUVA di fr. 2'066.15 (v. act. 3.14). Il ma- rito, dopo avere percepito un’indennità di disoccupazione di fr. 3'800.-- men- sili fino all’aprile 2011 (v. act. 1.2 e allegati all’act. 3.7) guadagnerebbe in media, tramite lavori saltuari, fr. 2'000.-- mensili (v. act. 1 pag. 3 e act. 1.2) e sarebbe in attesa di una decisione in merito ad una richiesta di assistenza (v. act. 3.12). Per quanto riguarda i figli, dagli atti di causa si evince che C. è stato iscritto alla cassa di disoccupazione dal 1° giugno 2009 percependo una rendita fino al 31 dicembre 2010 e svolge attualmente dei lavori saltuari presso un esercizio pubblico che gli permettono di conseguire un reddito medio mensile di fr. 600.--, mentre le figlie D. e E. non svolgono alcuna attivi- tà lucrativa e non sono a beneficio di alcuna rendita o indennità (v. act. 1, 1.2
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e allegati all’act. 3.13). Sul fronte dei debiti, i coniugi A. e B. avrebbero sco- perti di fr. 6'968.10 per canoni di locazione e spese arretrati (v. allegati all’act. 1.3, debito questo che potrebbe comunque essere onorato con pre- stazioni in natura tramite ore di lavoro, v. act. 1.2), oltre ad esecuzioni a cari- co del signor B. per complessivi fr. 10'631.25 ed attestati carenza beni per totali fr. 116'136.10 (v. allegati all’act. 3.9) ed esecuzioni a carico di A. per fr. 60'872.90 ed attestati di carenza beni per fr. 245'941.80 (v. act. 1.1, pag. 3). La reclamante ha infine prodotto un estratto conto bancario ed uno posta- le ad essa riferibili con saldi in passivo al 31 ottobre 2011 (v. act. 1.5 e 1.8 dell’incarto BP.2011.70).

  1. Alla luce di quanto sopra, risulta che la richiedente dispone di un’entrata mensile di fr. 2'066.15 versata dalla SUVA, a fronte di spese mensili di fr. 675.-- quale quota parte della pigione, fr. 775.-- quale minimo vitale e un importo di fr. 250.-- quale quota parte per il sostentamento della figlia mino- renne (metà dell’importo relativo al minimo vitale), per un totale di fr. 1'700.--. Da tutto ciò risulta un saldo positivo di fr. 366.15 mensili. Il marito beneficia di un’entrata media di fr. 2'000.-- mensili, da cui vanno dedotti la quota parte della pigione pari a fr. 675.--, i costi della figlia minorenne per fr. 250.-- ed il minimo vitale di fr. 775.--, per un saldo positivo di fr. 300.--. Nonostante un’eccedenza totale di fr. 666.15 le entrate della famiglia A. e B. sono co- munque insufficienti a far fronte alle spese di una difesa legale nell’ambito di un procedimento penale. Si deve infatti considerare che nel calcolo di cui sopra non è stato tenuto conto né dei debiti, relativamente elevati, né del co- sto dei premi della cassa malati della famiglia (di cui è conosciuto con preci- sione solo l’importo inerente ad A. e le due figlie per un totale di fr. 939.90, v. allegati all’act. 1.3), né di eventuali costi connessi al mantenimento della fi- glia ventenne senza attività lucrativa (di cui non è comunque certo che viva nella medesima comunione domestica della richiedente), e del figlio maggio- re, il quale dispone unicamente di un’entrata mensile media di fr. 600.--, e vi- vrebbe in un locale hobby annesso all’appartamento coniugale (v. act. 1.2).

  2. Nonostante il fatto che il quadro della situazione finanziaria fornito dalla re- clamante non risulti del tutto esaustivo, gli elementi che precedono appaiono sufficienti a dimostrarne l’indigenza. Tuttavia, il beneficio del gratuito patroci- nio può essere concesso unicamente se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo (art. 29 cpv. 3 prima frase Cost.) e ciò tramite un ap- prezzamento sommario ed anticipato al momento dell’inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria. Ciò non è il caso nella presente fattispecie, di modo che la richiesta deve essere ammessa.

  3. Giusta l’art. 29 cpv. 3 seconda frase Cost., l’imputato ha inoltre diritto al pa- trocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Tale requisito è adempiuto in concreto, ritenuto che l’autorità fede-

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rale ha rilevato che “dall’istruzione condotta dal MPC risulta che la difesa di A. si impone per tutelarne gli interessi ai sensi dell’art. 132 cpv. 2 CPP” (v. act. 1.1. pag. 2). Si giustifica pertanto di accogliere la richiesta di A. di es- sere posta al beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. Cesare Lepori sia per quanto attiene al procedimento penale aperto nei suoi confronti sia per la presente procedura di reclamo. La procedura BP.2011.70 è pertanto evasa nel senso dei considerandi.

  1. In conclusione, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito della procedura non si prelevano tasse di giustizia (art. 428 cpv. 1 CPP). La reclamante, che si è avvalsa del patrocinio di un legale, ha diritto a un’indennità (ripetibili) per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumen- ti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162] applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nel caso, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nella fattispecie, dagli atti di causa si evince che A. è stata invitata a più riprese dall’autorità federale a completare le proprie do- mande di assistenza giudiziaria con i necessari giustificativi (v. act. 3.4-3.5) ed ha fornito delle informazioni in parte lacunose, tanto che il MPC si è visto costretto a chiedere personalmente delle delucidazioni in merito alla situa- zione patrimoniale della richiedente presso diverse autorità (v. in particolare act. 3.13). La reclamante è venuta pertanto meno, almeno parzialmente, al suo obbligo di provare il suo stato di indigenza, di modo che un onorario ri- dotto di fr. 500.-- (IVA compresa) appare nel caso concreto adeguato. L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Confe- derazione.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è annullata.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. A. è posta al beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. Cesare Lepori sia per quanto attiene al procedi- mento penale aperto nei suoi confronti sia per la presente procedura di re- clamo.
  3. La procedura BP.2011.70 è pertanto evasa ai sensi dei considerandi.
  4. Non si prelevano spese giudiziarie.
  5. Il MPC verserà ad A. un importo di fr. 500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili ridotte della sede federale.

Bellinzona, il 27 gennaio 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

  • Avv. Cesare Lepori
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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