Decisione del 30 maggio 2012 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Stephan Blättler Presidente, Tito Ponti e Emanuel Hochstrasser, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall’avv. Till Gontersweiler

reclamante

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

controparte

Oggetto Abbandono del procedimento (art. 322 cpv. 2 CPP)

B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l

Numero dell’incarto: BB.2011.125

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Fatti: A. A seguito di una richiesta di informazioni del 17 settembre 2002 inoltrata dalla Direzione Nazionale Antimafia di Roma, basata sulla indagini condotte dai col- leghi di Catanzaro in merito ad un traffico di sostanze stupefacenti orchestrato da una cosca di stampo n’dranghetistico di Mesoraca, in data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di B. e C. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell’art. 260 ter del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0], infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefa- centi ai sensi dell’art. 19 cifra 1 e 2 LStup e riciclaggio di denaro giusta l’art. 305 bis CP, indagine poi estesa nel corso dell’attività investigativa ad altre per- sone ed ad ulteriori reati.

B. Nel corso del procedimento sarebbero emersi concreti indizi relativi al coinvol- gimento di A. nell’attività di riciclaggio unitamente ad alcuni membri dell’organizzazione criminale indagata, ragion per cui il 7 ottobre 2004 l’autorità federale ha esteso le indagini nei suoi confronti per il suddetto reato ai sensi dell’art. 305 bis CP. L’analisi della documentazione bancaria acquisita agli atti ha permesso alle autorità inquirenti di accertare che in data 9 maggio 2003 sulla relazione bancaria n. 1. intestata a A. e D. presso la banca E. di Zurigo sono stati accreditati, su ordine di F. e sulla base di un contratto di pre- stito stipulato tra quest’ultimo e gli interessati l’11 aprile precedente (v. act. 1.13), Fr. 600'000.-- provenienti dal conto n. 2. intestato alla G. Corp. presso la banca H. di Zurigo, di cui F. risulta essere avente diritto economico (in se- guito: ADE). Dalle misure di indagine esperite durante l’inchiesta è emerso che il succitato importo bonificato sarebbe di origine criminosa e che A. era a conoscenza di questo fatto. In data 8 ottobre 2004 l’interessato, in correità con F. ed I. ha poi consegnato in contanti a quest’ultima un importo di Fr. 30'000.-

  • quale pagamento di interessi per il prestito concessogli.

Successivamente alle dichiarazioni rese da A. nel suo interrogatorio del 27 giugno 2005, il procedimento nei suoi confronti è stato esteso al reato di falsità in documenti ai sensi dell’art. 251 CP.

C. Con decreto del 18 ottobre 2011 (v. act. 1.1) ai sensi degli art. 319 e segg. del Codice di diritto processuale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP; RS 312.0), il MPC ha abbandonato il procedimento penale aper- to nei confronti di A. per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis

CP e di falsità in documenti ex. art. 251 CP a seguito di intervenuta prescri- zione. Esso ha però mantenuto il sequestro delle somme di Fr. 600'000.-- e di Fr. 30'000.-- precedentemente pronunciato, nonché messo a carico

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dell’interessato un importo di Fr. 5'000.--, su un totale di Fr. 6'500.--, a titolo di spese procedurali.

D. Con reclamo del 31 ottobre 2011, A. è insorto avverso la succitata decisione dinanzi alla Corte dei reclami penali postulandone l’annullamento, con conse- guente dissequestro dei menzionati valori. L’insorgente ha inoltre chiesto la ri- fusione delle spese legali dell’avv. Till Gontersweiler per un importo di Fr. 117'196.80, il versamento in suo favore di Fr. 10'000.--, oltre interessi del 5% a decorrere dall’8 ottobre 2004, a titolo di riparazione del torto morale e la messa a carico dello Stato dell’integralità delle spese di procedura (v. act. 1 pag. 3).

E. Nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2011, il MPC ha chiesto, nella misura della sua ammissibilità, la reiezione integrale del ricorso. Esso ritiene in so- stanza che le misure di indagine esperite hanno permesso di constatare come il comportamento tenuto da A. realizzi i presupposti del reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP e che solo la prescrizione dello stesso ne ha impedito il rinvio a giudizio (v. act. 8).

F. Con memoriale di replica del 23 gennaio 2012 l’insorgente si è sostanzialmen- te riconfermato nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale. Chiamato ad esprimersi in merito alla suddetta replica, con duplica del 6 febbraio seguente, il MPC ha anch’esso ribadito quanto esposto nelle sue osservazioni.

G. In data 20 marzo 2012, A. ha prodotto documentazione aggiuntiva a sostegno della propria tesi (v. act. 17.1 e 17.2).

H. Le argomentazioni delle parti saranno riprese – nella misura del necessario – nei considerandi di diritto.

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Diritto: 1. 1.1. In virtù dell’art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l’art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero.

Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottopo- sti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle lo- ro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).

1.2. Benché il reclamo sia redatto in lingua tedesca, la presente decisione viene emessa nella lingua del decreto impugnato, ossia l’italiano (v. art. 67 CPP, ri- chiamato l’art. 54 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]).

A. sostiene che il procedimento che lo riguarda non presenta nessun legame con il Canton Ticino (v. act. 1 pag. 4 e act. 13 pag. 3), contestando quindi l’utilizzo dell’italiano, lingua che egli non padroneggia sufficientemente (v. act. 13 pag. 10-11). Come rettamente indicato dal MPC nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2011 (v. act. 8 pag. 2), giova rammentare come lo scrivente Tri- bunale ha già più volte ribadito che la lingua del procedimento penale in og- getto è l’italiano, idioma che peraltro l’interessato capisce perfettamente (v. verbali di interrogatorio act. 8.1 e 8.2).

1.3. Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di abbandono del MPC, il reclamo è ricevibile sotto il profilo degli art. 322 cpv. 2 e 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugna- ta, è pacifica (v. art. 321 cpv. 1 lett. a, 322 cpv. 2 e 382 cpv. 1 CPP).

Qui di seguito la scrivente autorità procede alla verifica dei vari titoli sui quali A. fonda le sue pretese e la sua richiesta di indennità.

  1. Sequestro 2.1. A. sostiene di non avere mai tenuto un comportamento illecito, in particolare di non essersi mai reso colpevole, sia da un punto di vista soggettivo che ogget- tivo, del reato di riciclaggio di denaro, postulando di conseguenza il disseque- stro dei valori patrimoniali sequestrati dall’autorità federale nel corso della pro-
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cedura, pari ad un totale di Fr. 630'000.-- con interessi al 5% a decorrere dall’ottobre 2004 (v. act. 1, consid. 16).

2.2. Ora, dagli atti di causa si evince che J., uno dei maggiori indagati nel proce- dimento principale denominato K. ha ammesso di essere proprietario di tutto il denaro depositato sul conto della G. Corp., in precedenza distratto dalle socie- tà zurighesi L. AG) e M. GmbH), come peraltro ribadito da F., il quale, interro- gato dagli inquirenti italiani, ha subito attribuito a quest’ultimo la reale proprietà del denaro ed ammesso di avere agito esclusivamente su mandato dello J.. Da parte sua, il reclamante ha in un primo tempo dichiarato di non essere sta- to al corrente del fatto che i fondi ricevuti dalla G. Corp. tramite il suo ADE F. appartenessero in realtà ad J. (v. interrogatori act. 8.1 e 8.2), e questo nono- stante il fatto che in una telefonata del 25 agosto 2004 egli avesse comunicato a F. che J. gli aveva confidato trattarsi di soldi suoi “che, che è di terzi, queste son le, le sue commissioni, m’ha detto e basta, quelle le ha guadagnate” (v. act. 8.5 pag. 6). In seguito l’insorgente, messo di fronte all’evidenza delle in- tercettazioni telefoniche, ha riconosciuto che dietro al prestito vi era J., titolare del denaro messo a disposizione: “J. sapeva del trasferimento. ... Confermo che la ricevuta l’ha data F., ma F. e J. erano in contatto. È perciò possibile che anche J. sapesse della ricevuta” (v. act. 8.3 pag. 14). Appurato che il denaro appartiene ad J., spetterà alla Corte penale del TPF nell’ambito del procedi- mento di merito K. pronunciarsi in modo definitivo sulla destinazione della somma sequestrata, in particolare in merito ad una sua eventuale confisca ai sensi degli art. 70 e segg. CP. Le censure sollevate in questa sede da A. sono pertanto respinte ed il sequestro confermato.

  1. Spese procedurali 3.1. Il reclamante afferma che il decreto impugnato considera a torto che egli è re- sponsabile per la quasi integralità dei costi generati dalla procedura, eviden- ziando in particolare come il MPC non abbia dimostrato la commissione da parte sua di alcun reato. Egli ribadisce di non avere mai tenuto un comporta- mento illecito o riprovevole e non può quindi ragionevolmente attendersi l’apertura di un procedimento penale a suo carico, precisando nel contempo la totale assenza di un legame di causalità adeguata tra il suo agire ed il reato imputatogli (v. act. 1, consid. 17). La richiesta di assunzione delle spese pro- cedurali per un importo di Fr. 5'000.-- su un totale di Fr. 6'500.-- formulata dal MPC sarebbe pertanto del tutto ingiustificata ed arbitraria.

3.2. Giusta l’art. 426 cpv. 2 CPP in caso di abbandono del procedimento o di asso- luzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all’imputato se, in modo illecito o colpevole, ha provocato l’apertura del proce- dimento o ne ha ostacolato lo svolgimento. L’imputato non sostiene le spese procedurali causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali

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inutili o viziati o derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l’imputato parla una lingua straniera (art. 426 cpv. 3 CPP). Questi principi riprendono le regole sviluppate in questo contesto dalla giurisprudenza dal Tribunale federale e della Corte europea dei diritti dell’uomo emanata sotto l’egida della vecchia normativa.

Alla luce del principio della presunzione d’innocenza, ancorato negli art. 10 cpv. 1 CPP, 32 cpv. 1 Cost. nonché 6 n. 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fintanto che non sia condannata con sentenza passata in giudicato. Come chiarito dalla giurisprudenza, non è contrario alla menzionata presunzione condannare un imputato nei confronti del quale è stato decretato un abbando- no al pagamento di parte o di tutte le spese procedurali quando questa con- danna è giustificata dal comportamento sanzionabile dell’interessato (v. in par- ticolare DTF 119 Ia 332 consid. 1b). L’idea è che non spetta allo Stato, e quindi ai contribuenti, sopportare spese generate dal comportamento biasi- mabile dell’imputato (DTF 107 Ia 166 consid. 3). La messa a carico dell’imputato prosciolto dei costi dello Stato non deve in ogni caso costituire una pena camuffata che lascerebbe supporre che l’accusato è colpevole o che sussista perlomeno un sospetto di colpevolezza (PIQUEREZ, Traité de pro- cédure pénale suisse, 2 a ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1138 pag. 717 e segg.). Per una procedura che sfocia nell’assoluzione dell’accusato la deci- sione non deve infatti suscitare l’impressione che la persona prosciolta sia comunque in qualche modo colpevole: in ambito di accollamento dei costi non deve in particolar modo trasparire, da una lettura da parte di una persona sprovvista di specifica formazione giuridica, una qualsiasi forma di apprezza- mento negativo, sotto il profilo penale, del suo comportamento (DTF 114 Ia 299 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_770/2008 del 2 aprile 2009, consid. 2.2). Lo stesso vale anche in caso di rifiuto dell’indennità (DTF 115 Ia 309 consid. 1; TPF 2008 121 consid. 2). Si giustifica quindi di addossare le spese procedurali all’imputato nei confronti del quale è stato emesso un de- creto di abbandono quando, benché penalmente impunito, abbia violato degli obblighi legali. Occorre che il prevenuto abbia violato una norma comporta- mentale, scritta o non scritta, dell’ordine giuridico svizzero preso nel suo in- sieme, in una maniera reprensibile dal punto di vista del diritto civile, nel senso d’applicazione dell’art. 41 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), valu- tando la colpa ascritta secondo dei criteri oggettivi (PIQUEREZ, op. cit., n. 1138 pag. 717). Il comportamento contestato è illecito quando viola in modo mani- festo una norma giuridica diretta o indiretta di agire o un’omissione. Occorre inoltre l’esistenza di un nesso di causalità adeguato tra il comportamento con- testato e l’apertura del procedimento penale o l’ostacolo al suo normale svol- gimento. Questo è il caso quando l’imputato ha violato delle norme scritte o non scritte, comunali, cantonali o federali, facendo sorgere così, secondo il

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corso ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, il sospetto di un comportamento punibile tale da giustificare l’apertura di un’inchiesta penale (DTF 114 Ia 299 consid. 4). Non è comunque sufficiente che l’attitudine del prevenuto contravvenga all’etica (DTF 116 Ia 162 consid. 2b; PIQUEREZ, op. cit. ibidem; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, Zuri- go/San Gallo 2009, n. 1786 e segg., pag. 818 e segg.; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, Ba- silea 2005, n. 16 e segg., p. 563). Giova inoltre rammentare a questo titolo che una condanna al pagamento delle spese è giustificata unicamente nel ca- so in cui, in ragione del comportamento illecito dell’indagato, l’autorità era le- gittimamente abilitata ad aprire un’inchiesta. Una condanna alle spese è ad ogni modo esclusa allorquando l’autorità è intervenuta per eccesso di zelo, cattiva analisi della situazione o precipitazione. Tali riserve si giustificano a maggior ragione tenuto conto che la condanna di un imputato assolto al pa- gamento delle spese può intervenire solo eccezionalmente (DTF 116 Ia 162 consid. 2c).

3.3. 3.3.1. Tanto nel decreto di abbandono del 18 ottobre 2011 (v. act. 1.1) che nelle os- servazioni del 15 dicembre successivo (v. act. 8), il MPC ha precisato che la sua decisione di porre a carico di A. la maggior parte delle spese di procedura trova giustificazione nell’agire illegale e colpevole dell’interessato, ciò che a- vrebbe provocato l’apertura del procedimento a suo carico. L’autorità federale ritiene che il reclamante con il suo agire criminoso realizza i presupposti previ- sti per il reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP, imputazione poi abbandonata in quanto prescritta.

3.3.2. Nella fattispecie, la decisione impugnata menziona in modo inequivocabile la colpevolezza di A. quale motivo per porre a suo carico la quasi integralità delle spese processuali. Questa motivazione fa chiaramente nascere - anche ad una persona sprovvista di formazione giuridica - l’impressione che il MPC ri- tiene l’imputato colpevole, e quindi penalmente responsabile, sebbene il pro- cedimento penale aperto nei suoi confronti non sia stato portato a termine in ragione dell’intervenuta prescrizione e senza che l’interessato abbia potuto fa- re valere i propri diritti della difesa. Il decreto di abbandono del 18 ottobre 2011, emanato unicamente in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP imputato a A. e senza che il di- battimento inerente al procedimento principale sia ancora stato esperito, viola palesemente il principio della presunzione di innocenza e deve pertanto esse- re annullato per quanto attiene alle sue conseguenze a livello di spese a cari- co dell'interessato (v. CORNEL BORBÉLY, Die Kostentragung in Einstellungsver- fügungen, in Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Berna, pag. 3 e segg; THOMAS DOMEISEN, Basler Kommentar, Basel 2011, n. 25 e segg. ad. art. 426

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pag. 2807 e segg; DTF 116 Ia 162 consid. 2, con dottrina e giurisprudenza ivi citate).

3.3.3. Nelle sue osservazioni del 15 dicembre 2011 il MPC afferma poi che, in parti- colare posteriormente all’arresto di J., A. avrebbe adottato tutta una serie di misure atte ad ostacolare l’attività investigativa in corso, quali ad esempio l’utilizzo di utenze pubbliche per definire una strategia difensiva con F., l’allestimento di documenti retrodatati ed il pagamento “brevi manu” degli inte- ressi di Fr. 30'000.--. L’interessato non avrebbe inoltre collaborato con le auto- rità inquirenti al chiarimento delle proprie responsabilità, fornendo dichiarazio- ni in contraddizione con i fatti accertati, nonché ammissioni parziali unicamen- te se confrontato a concrete circostanze di fatto (v. act. 8 pag. 5-6 e interroga- tori act. 8.1-8.3). I costi di procedura possono essere messi a carico dell’imputato che con il proprio comportamento cagiona intenzionalmente l’allungamento della procedura o genera degli ulteriori atti istruttori. L’aggravio del procedimento penale non deve essere costituito da ogni ritardo insignifi- cante o da ogni minima spesa supplementare per l’autorità. Il semplice fatto di prevalersi dei propri diritti processuali, in particolare del diritto di tacere dell’imputato, non è sufficiente per giustificare la messa a suo carico delle spese processuali ai sensi dell’art. 426 cpv. 2 CPP. Per essere ritenuto re- sponsabile egli deve adottare un’attitudine che violi in maniera manifesta i suoi diritti di difesa e tale da comportare un aggravio o un allungamento notevole della procedura con conseguente aumento dei costi (BORBÉLY, op. cit., pag. 10 e segg., DOMEISEN, op. cit., n. 27 ad. art. 426 pag. 2808; DTF 116 Ia 162 consid. 2d e dottrina e giurisprudenza ivi citate). In casu, dagli atti di causa non risulta che A. abbia adottato, in violazione dei suoi diritti di difesa, dei comportamenti propri ad ostacolare in maniera notevole l’attività investigativa. L’interessato, peraltro perseguito unicamente dall’ottobre 2004 ed interrogato solo a quattro riprese (l’ultima delle quali nel giugno 2005, quindi oltre sei anni prima dell’abbandono del procedimento a suo carico) non ha quindi provocato o prolungato la procedura in modo illecito e colpevole. L’intervenuta prescri- zione del reato ascritto all’imputato è piuttosto da attribuire alla complessità del procedimento principale nel quale si innesta la procedura aperta nei suoi confronti.

3.4. In conclusione, attraverso il proprio agire A. non ha violato alcuna norma di comportamento, non ha provocato l’apertura del procedimento penale nei suoi confronti e non ne ha inoltre ostacolato lo svolgimento, di modo che le spese procedurali non possono essergli addossate secondo quanto previsto dall’art. 426 cpv. 2 CPP. Le censure del reclamante vanno di conseguenza ammesse e la totalità delle spese processuali pari a Fr. 6'500.-- sono poste a carico del MPC.

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  1. Spese legali e trasferte A. postula inoltre un indennizzo per spese derivanti dal patrocinio legale per un importo complessivo di Fr. 117'196.80 (Fr. 108'902.30 + Fr. 8'294.47 di IVA; con un tasso del 7,6% fino al 31.12.2010 e dell’8% poste- riormente), secondo la nota di onorario allestita dal suo legale, avv. Till Gon- tersweiler (v. act. 1.21).

4.1. Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi di- ritti procedurali. Per i motivi esposti in modo dettagliato precedentemente (v. supra consid. 3), nella fattispecie risulta che l’insorgente non ha provocato in maniera illecita l’apertura del procedimento penale, non ne ha ostacolo lo svolgimento e che l’autorità federale ha abbandonato il procedimento nei suoi confronti, di modo che egli ha diritto alla menzionata indennità.

4.2. Quali spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei diritti procedurali ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP si intendono in particolare i costi di difesa dell’imputato, allorquando la presenza di un patrocinatore era necessaria giu- sta l’art. 130 CPP e gli stessi costi sono direttamente legati al procedimento ed ai relativi atti preliminari, e risultano indispensabili per un’accurata ponde- razione degli interessi (v. a questo titolo il messaggio del 21 dicembre 2005 sull’unificazione del diritto di procedura penale, FF 2006 pag. 1329, e YVONA GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zu- rigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 4 ad art. 429 CPP, in cui si fa riferimento alla giurisprudenza precedente; v. a questo proposito tra le altre DTF 115 IV 156 consid. 2c pag. 159; decisione del Tribunale penale federale BK.2005.4 del 19 dicembre 2006, consid. 2.2).

La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federa- le, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la re- sponsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'im- portanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né pos- sono essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udien- ze presso le autorità di ogni istanza, e il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a).

4.3. Per quanto attiene alle spese di patrocinio, il reclamante postula il riconosci- mento di un dispendio di 231.60 ore per un onorario di Fr. 104'220.-- (IVA e- sclusa), relativo allo studio degli atti, colloqui telefonici e personali, corrispon- denza varia, partecipazione ad atti istruttori, scambi di e-mail tra l’avvocato, il

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cliente e le autorità, ecc., secondo la nota dettagliata allestita dal legale (v. act. 1.21).

4.3.1. In primo luogo si rileva come la tariffa oraria indicata dal reclamante pari a Fr. 450.-- sia eccessiva. L’art. 12 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale fe- derale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indenni- tà della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162) prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a Fr. 200.-- e al massimo a Fr. 300.--. La remunerazione oraria di Fr. 450.-- esposta dal difensore supera pertanto net- tamente gli importi previsti nella suddetta disposizione, applicabile per analo- gia nelle procedure penali davanti al MPC (v. sentenza del Tribunale penale federale BK.2008.5 del 6 agosto 2008, consid. 3.2). Conformemente alla prassi della Corte penale del TPF, ripresa dalla Corte dei reclami penali, e considerata la complessità della fattispecie, un'indennità oraria di Fr. 230.-- può essere ritenuta adeguata.

4.3.2. Dagli atti di causa (v. in particolare act. 1 pag. 16) si evince come il procedi- mento penale esteso nei confronti di A. abbia comportato parecchi atti istrutto- ri dall’arresto dell’interessato (8 ottobre 2004) al suo ultimo interrogatorio (27 giugno 2005). In questo lasso di tempo il patrocinatore dell'interessato ha ef- fettuato prestazioni pari a circa 67 ore. Fino alla fine del 2007, quindi in circa un anno e mezzo, il legale è intervenuto per sole 10 ore, mentre dal gennaio 2008 a fine ottobre 2011 egli avrebbe contabilizzato ancora circa 155 ore di lavoro, di cui parecchie per colloqui e telefonate (v. act. 1.21). Ora, considera- to come dal luglio 2005 l’inchiesta ha riguardato in maniera preponderante i personaggi “principali” del procedimento, con conseguente notevole riduzione del carico di lavoro del patrocinatore, l'elevato numero di ore di cui si prevale il reclamante in merito all'ultima fase della procedura non trova nessun riscontro con l'evoluzione dell'inchiesta.

Tutto sommato, tenuto conto di quanto esposto, della natura, della durata e dell’esito del procedimento, nonché del grado di difficoltà e degli atti istruttori compiuti, la scrivente autorità ritiene che una riduzione di 1/3 del dispendio o- rario esposto appare ragionevole e compatibile con la necessaria attività e- spletata dal legale nella difesa del suo assistito. In definitiva, il dispendio ora- rio esposto nella parcella dell’avv. Gontersweiler deve essere ridotto da 231.60 ore a 154.4 ore. Al reclamante è quindi riconosciuta un’indennità a tito- lo di onorario pari a Fr. 35'512.-- (154.4 x Fr. 230.--).

4.4. Per quel che concerne le spese di trasferta a Lugano del 9 ottobre 2004 e del 22 febbraio 2008, si rileva che giusta l’art. 13 cpv. 2 lett. a RSPPF, per le tra- sferte in Svizzera è rimborsato il costo del biglietto ferroviario di prima classe con l’abbonamento a metà prezzo. All’insorgente è pertanto riconosciuto il prezzo del suddetto titolo di trasporto per la tratta Zurigo (sede dello studio le-

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gale) – Lugano pari a Fr. 104.--, per un totale quindi di Fr. 208.-- (Fr. 104.-- x 2). Per gli altri spostamenti in auto pari ad un totale di 158 Km (60 + 90 + 8), il legale non indica il luogo in cui si è recato. Giusta l’art. 46 dell’ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 concernente l’ordinanza sul personale federale (O- OPers; RS 172.220.111.31), applicabile per il rinvio di cui all’art. 13 cpv. 3 RSPPF al reclamante viene riconosciuta un’indennità di Fr. 110.60 (158 Km x 0.70 Fr./Km) a cui vanno ad aggiungersi Fr. 16.-- per gli spostamenti effettuati con i mezzi pubblici, per un totale di Fr. 334.60 (Fr. 208.-- + Fr. 110.60 + Fr. 16.--).

4.5. Per tutte le altre spese di cancelleria esposte nella scheda delle prestazioni, ammontati a Fr. 3'155.50 (Fr. 91.50 + Fr. 583.-- + Fr. 2’481.--), si può ragione- volmente applicare, per i medesimi motivi già ritenuti al consid. 4.3 supra, una riduzione proporzionale di 1/3, ciò che riduce l’importo riconosciuto a Fr. 2'103.70.

4.6. Alla luce di quanto esposto in precedenza, l’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, il MPC verserà a A. un importo complessivo di Fr. 37'950.30 (Fr. 35’512.-- di onorario + Fr. 334.60 di spese di trasferta e Fr. 2'103.70 di spese di cancelleria), oltre 7,6% di IVA su Fr. 36'410.85 (in- dennità fino al 31 dicembre 2010) e dell’8% per i restanti Fr. 1'539.45, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito all’avvio del procedimento penale nei suoi confronti. A ciò si aggiungono degli interessi del 5% annuo a far tempo dal 17 aprile 2008 (data mediana delle indagini).

  1. Torto morale A. chiede infine il riconoscimento in suo favore di un’indennità per torto morale di Fr. 10'000.-- oltre interessi al 5% dall’8 ottobre 2004. Egli giustifica questa richiesta sia per le sofferenze psicologiche patite in seguito al lungo procedi- mento aperto nei suoi confronti per reati molto gravi quali violazione alla LStup e partecipazione ad organizzazione criminale, sia per la lesione della sua re- putazione e dei suoi rapporti professionali in ragione del fatto che egli, a se- guito dell’impatto mediatico della vicenda, è divenuto persona non grata agli istituti di credito, con gravi conseguenze per la sua attività imprenditoriale (v. act. 1, pag. 23-24).

5.1. Giusta l’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

La commisurazione della riparazione del torto morale costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla

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ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni non comportano di per sé l'illiceità della somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e; 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità deve essere fissata in funzione della gravità della lesione della personalità, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione famigliare e professionale (DTF 128 IV 53 consid. 7a; 127 IV 215 consid. 2e; 113 IV 93 consid. 3a pag. 98; 113 Ib 155 consid. 3b; sentenze del Tribunale federale 1P.580/2002 del 14 aprile 2003, consid. 5.2; 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 5; 4C.145/1994 del 12 febbraio 2002, consid. 5b; sentenze del Tribunale penale federale BK.2008.11+12 del 6 febbraio 2009, consid. 2.1.1; BK.2005.9 del 12 ottobre 2005, consid. 2.1.1).

5.2. Nella fattispecie A. non suffraga adeguatamente il pregiudizio patito a titolo di torto morale. Da un lato, l’interessato non ha fornito alcuna indicazione riguar- do a quando e su quali media sia stato indicato quale indagato in relazione al procedimento penale nei confronti di B. e C. Egli non ha dimostrato se e quan- to la presunta pressione mediatica gli abbia nuociuto, non fornendo quindi la prova dell’esistenza di un nesso di causalità tra l’indagine penale e la postula- ta grave ingerenza nei suoi diritti della personalità. Un rinvio generico ad una presunta ampia risonanza delle sue vicissitudini giudiziarie nel settore di attivi- tà professionale in cui opera, peraltro non supportato da prova alcuna, non è sufficiente a suffragare la sua richiesta di indennità. Per quanto attiene ai pro- blemi di cui il reclamante avrebbe patito nella sua attività professionale a cau- sa del procedimento penale, con particolare riferimento alle difficoltà a reperire crediti presso le banche per la N. AG, si rileva che essi hanno comportato es- senzialmente un danno economico, piuttosto che alla sfera personale. Ad ogni buon conto, l’insorgente si è limitato ad affermarne l’esistenza, senza quantifi- carne l’ammontare. Quanto alle sofferenze psicologiche asseritamente patite da A., giova rammentare come il procedimento penale sia stato aperto nei suoi confronti unicamente per il reato di riciclaggio di denaro (v. in particolare act. 8.1, 8.2 e 8.7).

5.3. L’esempio principale di una lesione particolarmente grave degli interessi per- sonali ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP è la privazione della libertà men- zionata espressamente dalla legge. Per quanto attiene la commisurazione del torto morale in presenza di carcerazione preventiva esiste una vasta prassi e giurisprudenza (v. a questo proposito TPF 2007 104 consid. 3.2; vedi anche WEHRENBERG/BERNHARD, Basler Kommentar, Basilea 2011, n. 27 e 30 ad art. 429 CPP; GRIESSER, op. cit., n. 7 ad. art. 429 CPP). La determinazione dell’importo del torto morale rientra nel potere discrezionale del giudice. Nell’esercizio di tale potere egli deve tener conto delle particolarità di ogni ca- so specifico. Questo non impedisce al Tribunale di orientarsi sulla base di

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pregiudizi che per loro tipologia e gravità sono adatti ad essere comparati con le lesioni giudicate. Sulla base della natura e della gravità della lesione si deve anzitutto stabilire l’ordine di grandezza del torto morale preso in considerazio- ne. In un secondo tempo si devono valutare le particolarità del caso specifico che possono comportare un aumento o una diminuzione della somma accor- data. In presenza di privazioni di libertà di corta durata il Tribunale federale ri- tiene adeguata una somma di Fr. 200.-- al giorno, fintanto che non si sia in presenza di circostanze eccezionali, tali da giustificare un aumento o una de- curtazione dell’indennità. Sofferenze psicologiche in una misura riscontrabile in ogni procedimento penale non sono sufficienti per un aumento dell’indennità giornaliera (NIKLAUS SCHMID, op. cit., n. 1823, con giurispruden- za citata alla nota n. 151; v. anche DTF del 2 luglio 2001 in RVJ/ZWR 36 [2002] 309). Inoltre una richiesta di indennità per torto morale necessita di un nesso di causalità adeguata tra l’attività dello Stato ed il torto, elemento che è senz’altro riconosciuto in caso di detenzione (decisione del Tribunale penale federale SK.2009.5 del 28 ottobre 2009, consid. 6.3; BK.2009.5 del 19 giugno 2009, consid. 3.1, e giurisprudenza ivi citata).

5.4. Nella fattispecie si rileva come il MPC abbia abbandonato il procedimento nei confronti di A. in data 18 ottobre 2011, quindi dopo ben sette anni dall'apertura dell'inchiesta penale e oltre sei anni dopo il suo ultimo interrogatorio. L'inte- ressato ha inoltre trascorso un giorno in detenzione preventiva (v. act. 1.1). Al- la luce della lunga durata dell'inchiesta e della suddetta carcerazione egli ha pertanto diritto ad un’indennità complessiva di Fr. 1'000.-- a titolo di torto morale ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lett. c CPP. Se- condo la giurisprudenza del Tribunale federale, analogamente a quanto previ- sto all’art. 73 CO, essa produce degli interessi al 5% a far data dall’avvenimento che ha provocato il torto morale.

Alla luce di quanto esposto, il ricorso è parzialmente accolto e al reclamante è accordata un’indennità per torto morale di Fr. 1'000.-- oltre ad interessi al 5% a partire dall’8 ottobre 2004.

  1. In conclusione, il reclamo è parzialmente accolto. Conformemente all’art. 428 cpv. 1 CPP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccomben- te. In concreto, considerato l’elevato grado di accoglimento del reclamo pre- sentato (circa 2/3), viene posta a carico di A. una tassa di giustizia ridotta di Fr. 500.--, calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF e prelevata sull’anticipo delle spese di Fr. 1'500.-- già pervenuto. L’insorgente si è avvalso del patroci- nio di un legale ed ha quindi diritto alla corresponsione di ripetibili di causa ri- dotte per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti pro- cedurali (art. 436 cpv. 1 in relazione con l’art. 429 cpv. 1 lett. a CPP). Nei pro- cedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle
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spese di patrocinio (art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 10 RSPPF). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo il libero apprezzamento, se, come nella fattispe- cie, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è pre- sentata alcuna nota delle spese (art. 12 cpv. 2 RSPPF). Nel caso concreto, tenuto conto del grado di soccombenza e dell’attività presumibilmente svolta dal suo difensore, un onorario di Fr. 2'000.-- (IVA compresa) appare giustifica- to. L’indennità per ripetibili è messa a carico del Ministero pubblico della Con- federazione.

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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è parzialmente accolto e la cifra 3 del decreto di abbandono del MPC del 18 ottobre 2011 è annullata.
  2. Le spese procedurali per un importo di Fr. 6'500.-- inerenti al procedimento principale vengono integralmente assunte dal MPC.
  3. La richiesta di indennizzo per spese derivanti dal patrocinio legale è parzial- mente accolta. Di conseguenza, il MPC verserà al reclamante un importo complessivo di Fr. 37'950.30, oltre IVA secondo le modalità indicate al consid. 4.6 ed interessi del 5% annuo a far tempo dal 17 aprile 2008.
  4. La richiesta di indennizzo per torto morale è parzialmente accolta. Di conse- guenza, il MPC verserà al reclamante un importo di Fr. 1'000.--, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dall’8 ottobre 2004.
  5. La domanda di dissequestro dell’importo di Fr. 630'000.-- è respinta.
  6. La tassa di giustizia ridotta di Fr. 500.-- relativa al presente reclamo è posta a carico di A. L’eccedenza di Fr. 1'000.-- dell’anticipo delle spese versato in pendenza di causa viene restituita al reclamante.
  7. Il MPC rifonderà al reclamante Fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili di causa ridotte.

Bellinzona, il 1° giugno 2012

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Till Gontersweiler,
  • Ministero pubblico della Confederazione,

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.

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