Sentenza del 17 novembre 2010 I Corte dei reclami penali

Composizione Giudici penali federali Tito Ponti, Presidente, Emanuel Hochstrasser e Patrick Robert-Nicoud, Cancelliera Elena Maffei

Parti

  1. Banca A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini,

  2. B., rappresentata dall’avv. Roberto Macconi,

  3. C., rappresentato dall’avv. Luigi Mattei,

  4. D., rappresentato dall'avv. Gino Godenzi,

  5. E., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna,

Reclamanti

Contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto Fissazione di un termine d'ordine per richiedere eventuali ulteriori atti d'indagini (art. 102 PP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numeri degli incarti: BB.2010.82-86 (Procedure accessorie: BP.2010.46-50)

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Fatti: A. La banca A., B., C., D. e E. – la prima, istituto di diritto pubblico con sede a Z., e i secondi dipendenti a vario titolo della banca – sono oggetto di un'in- dagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0). L'indagine, avviata nel marzo 2004, coinvolge in tutto una ventina di persone fisiche e giuridiche ed è condotta in lingua italiana dalla sede di- staccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC). B. Con decisione del 7/10 settembre 2010 il MPC ha fissato alle reclamanti un termine scadente il 31 ottobre 2010 per eventualmente chiedere, con istanza motivata, di procedere a determinati atti d'indagini ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 PP. C. Con reclami separati la banca A., B., C., D. e E. sono insorti contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federa- le, postulandone l'annullamento. Essi osservano in sintesi che il termine fis- sato dal MPC non ha alcuna base legale e che per prendere conoscenza della totalità degli atti è necessario un lasso di tempo decisamente superiore a quello concesso dalla predetta autorità. Gli insorgenti postulano inoltre la concessione dell'effetto sospensivo ai loro gravami. D. In data 28 settembre 2010, il Presidente della I Corte dei reclami penali ha concesso l'effetto sospensivo a titolo supercautelare ai reclami (v. act. 4 de- gli annessi incarti BP.2010.46, BP.2010.47, BP.2010.48, BP.2010.49 e BP.2010.50). E. Con osservazioni del 20/21 ottobre 2010, il MPC ha chiesto la reiezione dei cinque gravami in epigrafe e la conferma delle decisioni impugnate. Dal can- to loro, le reclamanti hanno in sostanza ribadito in replica le proprie allega- zioni e conclusioni. Non è stata chiesta una duplica. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

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Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal- le loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). 1.2. Giusta gli art. 105 bis cpv. 2 PP, 28 cpv. 1 lett. a LTPF e 9 cpv. 2 del Regola- mento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710) gli atti e le omissioni del Procuratore generale della Confederazione possono esse- re impugnati con reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in applicazione delle prescrizioni procedurali degli art. 214 – 219 PP. Il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). Per quanto concerne la banca A., C. e D. (BB.2010.82, BB.2010.84 e BB.2010.85), le decisioni impugnate sono state inviate il 10 settembre 2010 ai loro patrocinatori, che le hanno ricevute il 13/15 settembre 2010 (act. 1.1). I reclami, introdotti il 20 settembre 2010 ri- sultano pertanto tempestivi. Per quanto riguarda B. (BB.2010.83), la decisio- ne impugnata porta la data del 7 settembre 2010 ed è giunta al patrocinatore della stessa il 13 settembre 2010 (act. 1.5). Il reclamo introdotto il 20 settem- bre 2010 risulta pertanto tempestivo.

Per quanto attiene invece al reclamo presentato da E. (BB.2010.86), occorre rilevare che la decisione impugnata portante la data del 10 settembre 2010 è giunta al destinatario il 13 settembre 2010 (act. 1.1). Il timbro postale appo- sto sulla busta contenente il reclamo indica la data del 21 settembre 2010. Tale elemento è atto a far nascere la presunzione secondo la quale il recla- mo sarebbe tardivo (sentenza del Tribunale federale 1P.446/2004 del 28 set- tembre 2009, consid. 2). Tuttavia un testimone che esercita la professione di pubblico notaio, mediante l'autentica n. 1, ha attestato che la predetta busta era stata imbucata presso la Posta Svizzera a Viganello, in data 20 settem- bre 2010 (act. 2). Tale dichiarazione è sufficiente per rovesciare la presun- zione di tardività. In effetti, non vi è motivo di dubitare della veridicità della di- chiarazione dell'avv. F., il quale, nella sua autentica n. 1, ha accertato i fatti sopra esposti (v. ATF 97 III 12 consid. 2c; sentenza del Tribunale federale 1F_10/2010 del 17 maggio 2010). Di conseguenza, sulla base di questi ele- menti, pure il reclamo di E. risulta tempestivo.

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1.3. La legittimazione ricorsuale dei cinque reclamanti, tutti imputati nel procedi- mento penale in esame e direttamente toccati dalle decisioni impugnate, è senz’altro data (v. art. 214 cpv. 2 PP).

1.4. Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le sono sottoposti: in caso di misure coercitive quali, ad esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cognizio- ne l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel rispetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione impugnata una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta dunque limitato (v. sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 2; TPF 2005 145 consid. 2 pag. 146 e sentenze del Tribunale penale federale BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005, consid. 2). 1.5 Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro la medesima decisione e si fondano su una problematica materiale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riunione e di pronunciarsi con un unico giudizio (v. sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.9-12 del 15 marzo 2005, consid. 1). 2. 2.1 I reclamanti sostengono in primo luogo che il termine fissato dal MPC non ha alcuna base legale e che per prendere conoscenza della totalità degli atti di causa è necessario un lasso di tempo decisamente superiore. 2.2 L'art. 102 PP, che concretizza il diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cst., prevede che l'imputato e la parte lesa possono chiedere al pro- curatore di procedere ad atti d'indagini (cpv. 1). Il procuratore generale deci- de circa le richieste (cpv. 2 ). Il diritto di proporre prove pertinenti per giudica- re la causa fa parte del diritto di essere sentito (HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 a ed., Basilea 2005, pag. 254, § 7 e referenze citate). Questo diritto di collaborare implica per l'autorità che emette una decisione l'obbligo di prendere in considerazione nonché di esaminare gli argomenti e le richieste presentate, salvo se essi concernono fatti non pertinenti o manifestamente non adatti a fornire prove circa il fatto litigioso. I mezzi di prova proposti devono essere esaminati si- stematicamente tenendo conto ogni volta delle peculiarità del caso. Il diritto all'ammissione di mezzi di prova non è pertanto illimitato (sentenza del Tri- bunale penale federale BB.2005.93 del 24 novembre 2005, consid. 3.1 e le referenze citate).

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2.3 Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostenuto dai reclamanti, il termi- ne fissato dal MPC non pone un limite oltre il quale non potranno più essere proposti ulteriori atti d'indagine. Trattasi soltanto di un termine d'ordine ed è comunque data ai reclamanti la possibilità di chiedere in ogni tempo ulteriori atti d'indagine sulla cui ammissibilità l'autorità inquirente ha l'obbligo di deci- dere in base all'art. 102 cpv. 2 PP. Essa ha peraltro pure la facoltà di proce- dere autonomamente ad ulteriori atti d'indagine, trovandosi la procedura for- malmente ancora nella fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria ex art. 101 e segg. PP. 3. 3.1 I reclamanti fanno poi valere che non hanno disposto di un lasso di tempo sufficiente per prendere conoscenza della totalità degli atti formanti l'incarto e sostengono che il termine fissato dal MPC per proporre ulteriori atti d'inda- gine era pertanto del tutto inadeguato alle circostanze. Essi adducono che per prendere conoscenza della totalità degli atti formanti questo voluminoso incarto è necessario un lasso di tempo decisamente superiore a quello fissa- to dal MPC. 3.2 Il diritto di consultare gli atti fa parte del diritto di essere sentito garantito da- gli art. 6 CEDU e 29 cpv. 2 Cst. e comprende il diritto di leggere gli atti pres- so la sede dell'autorità, di prendere degli appunti e di fare delle fotocopie purché in quest'ultimo caso tale attività non comporti per l'amministrazione un aggravio eccessivo (DTF 126 I 7 consid. 2b e referenze citate). Tale dirit- to non è limitato alla fase dell'istruzione preparatoria, ma si estende anche alla procedura d'investigazione (BÄNZIGER/LEIMGRUBER, Le nouvel enga- gement de la Confédération dans la poursuite pénale, Berna 2001, n. 254). In modo generale, il diritto di consultare gli atti non è assoluto, ma può com- portare delle eccezioni o delle restrizioni derivanti dalla protezione di interes- si legittimi opposti, pubblici o privati, ad esempio se un rischio di collusione è suscettibile di ostacolare la manifestazione della verità. 3.3 Nella fattispecie, con lettera dell'8 giugno 2010, il MPC ha messo a disposi- zione delle parti, presso la sua sede distaccata di Lugano, l'integralità degli atti del procedimento per la loro consultazione e l'eventuale estrazione di co- pie. Avendo le parti fatto presente che, considerato il numero degli imputati ed il volume dell'incarto, la consultazione in loco non era fattibile, è stata da- ta dall'autorità inquirente la possibilità di visionare gli atti per mezzo di un supporto digitale, ossia una chiave USB, la cui consegna è avvenuta a fine luglio 2010. A causa di un disguido tecnico, tutto o parte del dossier digitaliz- zato è però giunto ai reclamanti solo nel corso del mese di settembre 2010. Per questo motivo, il termine per proporre ulteriori atti d'indagine, inizialmen-

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te fissato al 12 settembre 2010, è stato prorogato dal MPC fino al 31 ottobre 2010. 3.4 Il MPC sottolinea che le parti non hanno mostrato una particolare solerzia, attendendo più di un mese prima di rivolgersi alla cancelleria per richiedere di ricevere gli atti nella forma digitale ed altrettanto prima di dolersi dell'in- completezza degli stessi. Questo ritardo sarebbe da imputare unicamente ai reclamanti. 3.5 È d'uopo constatare che il procedimento penale nel quale s'inseriscono i presenti reclami dura dal marzo 2004, coinvolge una ventina di persone fi- siche e giuridiche e riguarda una fattispecie complessa per titoli di reati di- versi. Il termine assegnato alle parti per proporre ulteriori atti d'indagine è manifestamente insufficiente ritenuta la grossa mole dell'incarto e la sua complessità sia dal profilo fattuale che da quello giuridico (v. ad esempio la problematica della responsabilità penale dell’impresa oppure quella della de- limitazione tra il reato di riciclaggio semplice e la sua forma aggravata). La questione di sapere se il MPC poteva o meno assegnare un termine per pre- sentare ulteriori mezzi di prova può essere lasciata aperta considerato che bisogna in ogni caso accogliere il ricorso su questo punto. In effetti, conside- rata l'ampiezza dell'incarto, appare evidente che il termine assegnato alle parti per presentare ulteriori mezzi di prova era troppo breve. 3.6 Risulta da quanto precede che i reclamanti non hanno avuto tempo a suffi- cienza per consultare gli atti e preparare adeguatamente la loro difesa. Il termine per la consultazione degli atti deve pertanto essere prorogato sino al 31 dicembre 2010. 4. 4.1 I reclamanti si lamentano del fatto che nel suo scritto dell’8 giugno 2010, il MPC ha espresso la sua intenzione di non trasmettere gli atti al Giudice istruttore federale (in seguito: GIF) per l'apertura dell'istruzione preparatoria ai sensi dell'art. 108 PP, vista l'imminente entrata in vigore del Codice di pro- cedura penale svizzero (CPP; RU 2010 pag. 1881 e segg.). 4.2 Le disposizioni del CPP non prevedono più la figura del GIF. In effet- ti, nell'ambito della nuova procedura federale, sarà compito del MPC chiude- re l'istruzione, comunicando alle parti se intende promuovere l'accusa o ab- bandonare il procedimento (art. 318 CPP). Tale cambiamento non ha portato all'adozione di norme transitorie particolari da parte del legislatore. Tuttavia l'art. 448 CPP prevede che i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente Codice sono conti-

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nuati secondo il nuovo diritto, in quanto le disposizioni seguenti non preve- dano altrimenti (cpv. 1); gli atti procedurali disposti o eseguiti prima dell'en- trata in vigore del Codice mantengono la loro validità (cpv. 2). 4.3 Nella fattispecie, non avrebbe senso invitare il MPC ad incaricare il GIF di un'istruttoria preparatoria ai sensi degli art. 108 e segg. PP, considerato il vo- lume dell'incarto e il fatto che il CPP entrerà in vigore tra meno di due mesi. Di conseguenza, il MPC procederà fino al 31 dicembre 2010 agli atti d'inda- gine di cui avrà deciso l'ammissibilità e ad altri che riterrà opportuni, mentre dal 1 gennaio 2011, il procedimento sarà retto dal nuovo CPP e gli atti pre- cedentemente acquisiti manterranno tutta la loro validità. 5. 5.1 Infine i reclamanti criticano il fatto di non essere stati informati in modo esau- stivo sulle accuse che sono state loro addebitate. In particolare non sarebbe- ro state fornite loro delucidazioni che permetterebbero di comprendere le presunte aggravate imputazioni ex art. 305 bis cpv. 2 CP comunicate nel corso della scorsa estate. Essi precisano che considerato che ci si trova nella fase finale dell'inchiesta, l'accusato dovrebbe sapere con ragionevole precisione quali fatti vengono addebitati e quali siano gli elementi che l'accusa ritiene costitutivi dei reati che ipotizza, in modo da poter esprimere il suo punto di vista e proporre quelle prove utili a discolparlo o a ridurre la sua responsabili- tà. 5.2 Il MPC, dal canto suo, afferma che le ipotesi accusatorie elevate nei confron- ti delle persone imputate sono state indicate precisamente. 5.3 Giusta l'art. 40 cpv. 2 PP, il giudice indica all'imputato il fatto che gli è attri- buito. Lo invita a spiegarsi sull'imputazione e ad enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Pone domande atte a chiarire o rettificare l'esposizione e ad eliminare le contraddizioni. Tale disposizione, che si applica sin dal primo interrogatorio, riprende un e- lemento essenziale del diritto di essere sentito previsto dagli art. 32 cpv. 2 Cst. e 6 n. 3 lett. a CEDU. Si tratta concretamente di permettere all'accusato di essere a conoscenza dei fatti materiali che gli sono rimproverati nonché la loro qualifica giuridica, in modo da dargli già in partenza la possibilità di di- fendersi e di fornire elementi a suo discarico. Al fine di non nuocere allo sco- po dell'inchiesta, non è d'obbligo informare subito l'accusato di tutti i dettagli dell'imputazione, ma si tratta di evitare che l'interrogatorio sia condotto in modo tale che quest'ultimo non possa difendersi dai sospetti di cui è oggetto nonché indicare elementi di fatto a suo favore. L'informazione concerne in- nanzitutto fatti che formano oggetto dell'inchiesta quali circostanze di luogo,

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di tempo e di fatto, nonché la qualifica giuridica generale, ma non concetti giuridici precisi. Nessuna forma particolare è prescritta per questa informa- zione. Un'informazione verbale, ad esempio sotto forma di comunicazione preliminare ad un interrogatorio, potrebbe pertanto secondo le circostanze, rivelarsi adeguata. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha pure ammesso che un accusato potesse dedurre dalle domande che gli erano poste durante l'interrogatorio il tenore delle accuse che gli venivano mosse (sentenza del Tribunale penale federale BB.2006.50 dell'8 novembre 2006, consid. 2.2 e referenze citate). D'altronde, l'informazione dovuta all'accusato in applicazione dell'art. 40 cpv. 2 PP ha un carattere evolutivo nel senso che dipende dal grado di avan- zamento della procedura e deve essere adattata a misura che gli indizi si precisano nel corso delle investigazioni, in funzione della modifica dello stato di fatto e della sua qualifica giuridica (VERNORY, Les droits de la défense dans les phases préliminaires du procès pénal, Berna 2005, pag. 332). An- che se il MPC gode di un ampio margine di manovra nel modo in cui condu- ce la sua inchiesta e le considerazioni di ordine strategico possono indurlo a divulgare con riserbo gli elementi di cui è a conoscenza, l'accusato non può essere mantenuto indefinitamente nell'incertezza dei fatti che gli sono preci- samente rimproverati. I mezzi di prova non devono essere necessariamente indicati in questo ambito, essendo la loro eventuale accessibilità da esamina- re sotto l'aspetto dell'accesso agli atti (ibid. pag. 333). 5.4 Nella fattispecie, giova constatare che i fatti attorno ai quali si formano le ipotesi accusatorie dovrebbero essere ben noti ai reclamanti, considerato che l'indagine dura ormai da più di sei anni e che con la concessione della proroga richiesta, essi potranno senz’altro perfezionare la loro conoscenza degli atti formanti l'incarto di causa. Non risulta peraltro che il MPC abbia vio- lato le norme procedurali testé menzionate o ecceduto il suo potere discre- zionale in questo ambito (v. supra consid. 1.4). Va inoltre ricordato che la de- finizione di reato semplice o di reato aggravato è una questione di diritto so- stanziale e non di procedura, che tocca alla Corte di merito: non è infatti competenza della I Corte dei reclami penali pronunciarsi a favore dell’esistenza di un'ipotesi accusatoria piuttosto che di un'altra. La censura sollevata dai reclamanti deve pertanto essere disattesa giacché infondata. 6. Visto quanto precede, i reclami devono essere parzialmente accolti. Confor- memente all'art. 66 cpv. 1 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110), applicabile per rinvio di cui all'art. 245 cpv. 1 PP, le spese processuali sono a carico della parte soccombente. Nel caso concreto, considerato il grado di soccombenza dei reclamanti, vengono poste a loro carico tasse di giustizia ridotte di Fr. 750.-- cadauna, calcolate

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giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32). I reclamanti, che si sono av- valsi del patrocinio di un avvocato, hanno invece diritto alla corresponsione di ripetibili ridotte (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all'art. 68 LTF); tenuto conto della parziale soccombenza e dell'attività presumibilmente svolta dal difenso- re nell'ambito della presente causa, un onorario di Fr. 750.--, IVA inclusa, per ogni patrocinatore, appare giustificato (v. art. 3 del Regolamento dell'11 feb- braio 2004 sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federa- le, RS 173.711.31).

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. I reclami sono parzialmente accolti. Di conseguenza, ai reclamanti sono con- cesse proroghe sino al 31 dicembre 2010 per consultare gli atti di causa. Per il rimanente, i reclami sono respinti.
  2. Tasse di giustizia di Fr. 750.-- cadauna sono poste a carico dei reclamanti. Tenuto conto dei rispettivi anticipi spese già pervenuti, la cassa del Tribunale penale federale restituirà ad ogni reclamante un importo di Fr. 750.--.
  3. Il MPC verserà ad ogni reclamante un importo di Fr. 750.-- a titolo di ripetibili ridotte nella sede federale.

Bellinzona, 19 novembre 2010

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La Cancelliera:

Comunicazione a:

  • Avv. Luca Marcellini
  • Avv. Roberto Macconi
  • Avv. Luigi Mattei
  • Avv. Gino Godenzi
  • Avv. Rossano Pinna
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici Contro la predetta sentenza non è dato alcun rimedio giuridico.

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