Sentenza del 21 novembre 2008 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Stefan Graf
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Ricorrente
contro
A., rappresentato dall’avv. Michele Rusca,
Controparte
Autorità che ha reso la decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Completamento d’istruzione; richieste delle parti (art. 119 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2008.97
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che in seguito ad alcune segnalazioni ricevute dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), dal 13 marzo 2003 il Ministero pub- blico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) nei con- fronti di A. ed altre persone;
che, su richiesta del MPC, il 28 marzo 2006 l’Ufficio dei giudici istruttori fede- rali (in seguito: UGIF) ha aperto l’istruzione preparatoria nei confronti delle persone oggetto del procedimento;
che in data 29 agosto 2008 A. ha chiesto – per il tramite del suo patrocinatore – all’UGIF di procedere all’interrogatorio in via rogatoriale in Italia di diverse persone ai sensi dell’art. 115 PP (complemento istruttorio);
che con decisione del 2 settembre 2008 l’UGIF ha accolto l’istanza in parola ritenendo le misure istruttorie richieste idonee per chiarire ulteriormente lo svolgimento dei fatti ipotizzati costitutivi di riciclaggio di denaro (v. act. 1.2);
che con sentenza del 24 settembre 2008 la I Corte dei reclami penali del Tri- bunale penale federale, accogliendo un reclamo interposto dal MPC, ha an- nullato l’ordinanza dell’UGIF relativa all’assunzione di atti istruttori ex art. 115 PP (v. incarto BB.2008.78);
che il 23 ottobre 2008 A. ha chiesto nuovamente all’UGIF l’assunzione per via rogatoriale in Italia delle audizioni già oggetto della sua precedente richiesta del 29 agosto 2008 (v. act. 1.15);
che con decisione del 28 ottobre 2008 l’UGIF ha parzialmente accolto l’istanza dell’indagato, ritenendo da una parte le misure istruttorie richieste idonee per chiarire ulteriormente la legittimità delle operazioni relative al reato pregresso concernente l’indagato, e, dall’altro le circostanze di fatto sostan- zialmente modificate rispetto al momento della decisione della I Corte dei re- clami penali (v. act. 1.16, pag. 3);
che gli interrogatori dei cinque testimoni citati nella rogatoria si sono svolti il 29 ottobre 2008 presso il Tribunale di Milano dinanzi al competente magistrato italiano, presenti le parti;
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che il 3 novembre 2008 il MPC è insorto con reclamo alla I Corte dei reclami penali contro l’ordinanza del 28 ottobre 2008 del Giudice istruttore federale, chiedendo di annullarla e di dichiarare altresì nulle le misure istruttorie esperi- te sulla base di essa (v. act. 1);
che le controparti si sono espresse nelle rispettive osservazioni chiedendo la reiezione del gravame (v. act. 4, 5);
che giusta gli artt. 214 cpv. 1 PP, 28 cpv. 1 lett. a LTPF e 9 cpv. 2 del Rego- lamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710) gli atti e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnati con ri- corso alla I Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiusta- mente un danno (art. 214 cpv. 2 PP);
che la legge conferisce al MPC, nella persona del Procuratore generale e dei suoi sostituti, qualità di parte nell’ambito della procedura penale federale (v. artt. 16 e 34 PP);
che il ruolo funzionale svolto dal MPC quale autorità preposta all’attuazione della verità materiale e del diritto fa sì che lo stesso risulti, di principio, sempre toccato dalle operazioni ed omissioni del Giudice istruttore federale nell’am- bito dell’istruzione preparatoria (cfr. TPF BB.2006.6 del 6 aprile 2006, con- sid. 1 e riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi citati; SCHMID, Strafprozes- srecht, 4a ediz., Zurigo 2004, n. 978);
che la decisione impugnata, datata 28 ottobre 2008, è stata ricevuta dal MPC il giorno 30, per cui il reclamo introdotto il 3 novembre 2008 risulta tempestivo ed è quindi ricevibile in ordine;
che dato che il reclamo non concerne misure coercitive, la I Corte dei reclami penali rivede la decisione impugnata al beneficio di un ristretto potere cogniti- vo, limitandosi a determinare se il magistrato in questione ha agito nei limiti delle sue competenze o, al contrario, ha ecceduto nel suo potere d’apprez- zamento (TPF 2005 145 consid. 2.1; TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005 con- sid. 2);
che il diritto delle parti di richiedere un complemento d’inchiesta - previsto agli artt. 115 e 119 PP - è relativo, ritenuto che il Giudice istruttore federale non è tenuto a darvi seguito dovendo, per contro, tenere in considerazione unica-
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mente quegli atti d’istruzione che, in base al suo apprezzamento, risultano pertinenti per il seguito del procedimento (sentenza del Tribunale federale 2A.404/2006 del 9 febbraio 2007, consid. 4.1);
che in concreto la richiesta di complemento istruttorio dell’imputato del 23 ot- tobre 2008, tesa principalmente all’audizione in Italia di funzionari del gruppo B. o di persone che hanno fatturato prestazioni al gruppo B., ricalca in pratica quella presentata il 29 agosto 2008 oggetto della sentenza BB.2008.78;
che nella sua sentenza del 24 settembre 2008 questa Corte ha giudicato che l’accoglimento delle misure istruttorie richieste ex art. 115 PP viola sia il prin- cipio della proporzionalità che quello di celerità, l’interesse pubblico a veder giudicata la presente causa prima che intervenga la prescrizione risultando in concreto manifestamente superiore rispetto a quello che vorrebbe invece ve- dere raccolte le prove in questione all’attuale stadio della procedura (v. sen- tenza TPF BB.2008.78, consid. 4.2, pag. 8);
che di conseguenza questa Corte, accogliendo il precedente reclamo del MPC, ha ordinato l’annullamento dell’ordinanza 2 settembre 2008 dell’UGIF, ciò che implicava il ritiro e/o l’annullamento della domanda rogatoriale trasmessa alle autorità italiane il 5 settembre 2008;
che contro la sentenza BB.2008.78 non è dato alcun rimedio di diritto ordina- rio, per cui essa è da ritenersi immediatamente esecutiva;
che all’annullamento delle previste misure istruttorie all’estero non ostava nemmeno la ventilata ipotesi di ricorso da parte dell’indagato A., dal momento che in tal caso egli avrebbe dovuto immediatamente chiedere all’autorità di ri- corso l’adozione di provvedimenti cautelari per contrastare l’esecutività della sentenza della I Corte dei reclami penali;
che motivi quali l’età dei testimoni o la deposizione del memoriale del co- indagato C. invocati da UGIF e controparte non sono suscettibili di modificare sostanzialmente la situazione da quella vigente al momento della decisione 24 settembre 2008 di codesta Corte;
che d’altra parte non è ben dato di vedere per quali ragioni, come indicato dall’UGIF nella sua decisione del 28 ottobre 2008 (v. act. 1.16, pag. 3), la “si- tuazione attuale è differente da quella che ha portato il TPF ad accogliere il ri- corso in quanto parte degli interrogatori è già stata organizzata”;
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che infatti, dalla data di emanazione della sentenza (24 settembre 2008) a quella prevista per i primi 5 interrogatori di funzionari del gruppo B. a Z. (29 ot- tobre 2009) vi era tutto il tempo per poter avvisare l’autorità rogata estera dell’annullamento delle misure istruttorie richieste;
che agendo in tale modo l’UGIF ha palesemente violato le indicazioni scaturite dalla sentenza BB.2008.78 e ha ecceduto nel suo potere d’apprezzamento;
che il presente reclamo è accolto e l’ordinanza 28 ottobre 2008 è annullata;
che la questione a sapere se gli atti istruttori (deposizione del 29 ottobre 2008 dei 5 funzionari del gruppo B. D., E., F., G. e H.) espletati in virtù dell’ordi- nanza impugnata possono essere utilizzati davanti alla corte del merito sarà giudicata da essa nell’ambito del dibattimento;
che conformemente all’art. 66 cpv. 4 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 cpv. 1 PP, all’autorità soccombente non vengono addossate spese giudiziarie;
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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata è annullata.
Non si prelevano né spese né tasse.
Bellinzona, il 24 novembre 2008
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto ordinario.