Sentenza del 24 settembre 2008 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti ed Alex Staub, Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Reclamante
contro
A., rappresentato dall’avv. Michele Rusca, Controparte
Autorità che ha reso la decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Reclamo contro atti od omissioni del Giudice istruttore federale (art. 214 PP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2008.78 (procedura accessoria: BP.2008.49)
Fatti: A. In seguito ad alcune segnalazioni ricevute dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), dal 13 marzo 2003 il Ministero pub- blico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un’indagine prelimina- re di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) nei confronti di A. ed altre persone. Il 27 dicembre 2005 il MPC ha concluso det- ta indagine e chiesto all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) l’apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti delle persone oggetto del procedimento. Tale richiesta è stata accolta dal Giudice istruttore federale con ordinanza 28 marzo 2006. B. Con decisione del 14 gennaio 2008, il Giudice istruttore federale ha ordinato la disgiunzione dell’istruzione preparatoria nei confronti di due delle undici persone oggetto del procedimento in esame. Con sentenza del 21 febbraio 2008, la I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha accolto un ricorso interposto contro tale provvedimento ed annullato la decisione im- pugnata. C. In data 29 agosto 2008 A. ha chiesto – per il tramite del suo patrocinatore – al Giudice istruttore federale di procedere all’interrogatorio di diverse perso- ne. Con decisione del 2 settembre 2008 quest’ultimo ha accolto l’istanza in parola ritenendo le misure istruttorie richieste idonee per chiarire ulteriormen- te lo svolgimento dei fatti ipotizzati costitutivi di riciclaggio (v. act. 1.11). D. Con scritto dell’8 settembre 2008 il MPC è insorto contro questa decisione dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postu- landone l’annullamento. Nella sostanza, detta autorità contesta l’arbitrarietà della decisione impugnata ed il fatto che la stessa è stata pronunciata dal Giudice istruttore federale eccedendo il potere d’apprezzamento conferitole dalla legge. Inoltre, detta decisione violerebbe sia il principio di celerità che quello della proporzionalità. Il MPC ha altresì chiesto la concessione dell’ef- fetto sospensivo al reclamo. E. In data 15 settembre 2008 l’UGIF ha presentato le proprie osservazioni in merito alla richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo al gravame di- chiarandosi contrario ad un suo eventuale accoglimento. In tale ambito, A. ha invece rinunciato, per atti concludenti, alla formulazione di qualsiasi os- servazione in merito. L’UGIF e A. hanno, infine, presentato le rispettive os- servazioni al reclamo interposto dal MPC con scritti del 17 e del 19 settem- bre 2008. Entrambi ne hanno chiesto il respingimento, l’UGIF nella misura della sua ricevibilità.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal- le loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1). 1.2. Giusta l’art. 214 PP, gli atti e le omissioni del Giudice istruttore federale pos- sono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omis- sione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). La legge conferisce al MPC, nella persona del Procuratore generale e dei suoi sostitu- ti, qualità di parte nell’ambito della procedura penale federale (v. artt. 16 e 34 PP). Inoltre, il ruolo funzionale svolto dal MPC quale autorità preposta all’attuazione della verità materiale e del diritto fa sì che lo stesso risulti, di principio, sempre toccato dalle operazioni ed omissioni del Giudice istruttore federale nell’ambito dell’istruzione preparatoria (cfr. TPF BB.2006.6 del 6 aprile 2006 consid. 1 e riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi citati; SCHMID, Strafprozessrecht, 4a ediz. Zurigo, n. 978). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avu- to conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata, datata 2 settembre 2008, è stata ricevuta dal MPC il giorno se- guente; il reclamo introdotto l’8 settembre 2008 risulta pertanto tempestivo. Il reclamo in esame è dunque ricevibile in ordine.
delle misure coercitive, la I Corte dei reclami penali rivede la decisione impu- gnata al beneficio di un ristretto potere cognitivo, limitandosi a determinare se il magistrato in questione ha agito nei limiti delle sue competenze o, al contrario, ha ecceduto nel suo potere d’apprezzamento (TPF 2005 145 con- sid. 2.1; TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005 consid. 2). Non portando la deci- sione qui impugnata su di una misura coercitiva, questa Corte dispone di un limitato potere d’esame.
3.1. Giusta l’art. 115 PP, l’imputato, la parte lesa ed il Procuratore generale pos- sono chiedere al Giudice istruttore di procedere a determinati atti d’istruzione (cpv. 1). Il Giudice istruttore decide sulle richieste delle parti (cpv. 2). 3.2. Il diritto dell’imputato di richiedere un complemento d’inchiesta discende, da un lato, dal diritto di essere sentito previsto agli artt. 29 cpv. 2 Cost e 6 n. 3 let. d CEDU e, dall’altro lato, dagli artt. 115 e 119 PP. Il diritto delle parti di ri- chiedere un complemento d’inchiesta è tuttavia relativo, ritenuto che il Giudi- ce istruttore federale non è tenuto a darvi seguito dovendo, per contro, tenere in considerazione unicamente quegli atti d’istruzione che, in base al suo ap- prezzamento, risultano pertinenti per il seguito del procedimento (sentenza del Tribunale federale 2A.404/2006 del 9 febbraio 2007 consid. 4.1). In tale ambito deve pure essere considerato il principio dell’immediatezza dei dibat- timenti sancito dalla procedura penale federale. In effetti, giusta l’art. 169 cpv. 2 PP spetta alla Corte penale procedere ad un nuovo apprezzamento delle prove, ivi comprese le constatazioni effettuate nel corso della procedura d’istruzione. Oltre a ciò, l’art. 157 cpv. 2 PP permette alle parti d’esercitare il diritto di chiedere il completamento dei mezzi di prova fino all’esaurimento della procedura probatoria. Infine, l’art. 113 PP definisce i doveri del Giudice istruttore federale prescrivendo a quest’ultimo di continuare le sue indagini al- fine di mettere il Procuratore generale in condizione di decidere per la messa in stato d’accusa dell’imputato o la sospensione dell’istruzione (cpv. 1), non- ché di raccogliere i mezzi di prova in vista del dibattimento (cpv. 2). Nella mi- sura in cui sussiste la possibilità di produrre delle prove in sede dibattimenta- le, il Giudice istruttore federale non è obbligato a proseguire nell’istruzione ol- tre quanto non reputi necessario affinché il MPC possa decidere del prosie- guo della procedura. Infatti il Giudice istruttore beneficia di un largo potere d’apprezzamento, segnatamente allorquando i mezzi di prova invocati non ri- sultano determinanti per l’atto d’accusa, rispettivamente per una sospensione della procedura (TPF 2006 283 consid. 4.2, non pubblicato; PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ediz., Ginevra - Zurigo - Basilea 2006, n. 1088). Il margine d’apprezzamento di cui dispone il Giudice istruttore fede-
rale – e sul quale l’autorità di ricorso non può esercitare che un controllo ri- stretto (cfr. supra consid. 2) – presenta comunque dei limiti laddove una pro- va essenziale rischia di non poter più essere raccolta in un secondo tempo. Tale può essere il caso, per esempio, in presenza di un testimone molto an- ziano, a causa di una malattia, oppure in ragione della sproporzione dei costi legati alla produzione della prova stessa in occasione del dibattimento o du- rante la precedente fase preparatoria (TPF BK_B 190/04 del 15 dicembre 2004 consid. 2; BK_B 191/04 del 24 novembre 2004 consid. 2.2). 3.3. Nella sostanza, il MPC sostiene che la richiesta di mezzi istruttori accolta dall’UGIF con ordinanza del 2 settembre 2008 (act. 1.11) ha quale oggetto accertamenti inutili, in quanto precedentemente esperiti dalle autorità italiane. Inoltre i risultati di tali accertamenti sarebbero già acquisiti all’incarto. Peral- tro, i fatti oggetto degli interrogatori richiesti si situerebbero fuori contesto per rapporto al presente procedimento, la richiesta in parola mirando ad accerta- re condotte relative alle attività illecite di corruzione e di appropriazione inde- bita oggetto del processo in corso a Milano per i reati presupposti al riciclag- gio perseguito in Svizzera. La decisione impugnata sarebbe dunque arbitraria ed, in ogni caso, nel pronunciarla il Giudice istruttore federale avrebbe tra- sceso il potere d’apprezzamento di cui dispone. Infine, il provvedimento con- testato violerebbe sia il principio di celerità che quello della proporzionalità. In tale ambito il MPC osserva che il tempo necessario all’espletamento delle mi- sure istruttorie richieste può arrecare danno al procedimento in questione, ri- tenuto il rischio di prescrizione incombente sui delitti perseguiti. Dal canto suo l’UGIF contesta il rischio di ritardi procedurali evocato dal MPC in relazione all’espletamento delle domande di commissione rogatoria pre- sentate all’Italia. In tale ambito fa valere che grazie ai buoni rapporti con la procura di Milano ed al fatto che delle precedenti richieste rogatoriali si è sempre occupato il medesimo magistrato italiano, le stesse hanno conosciuto tempi d’evasione molto brevi (anche di soli dieci giorni). Inoltre, la prescrizio- ne per attività di riciclaggio paventata dal MPC interverrebbe per gli atti più significativi tra dicembre 2009 e maggio 2010. Nel caso di specie, non sussi- stendo ancora una sentenza italiana che determini in modo chiaro il reato pregresso come pure le somme che si sospetta siano state distratte dal capi- tale sociale del Gruppo B. Spa, secondo l’UGIF è nell’interesse dell’istruzione preparatoria determinare se il comportamento di A. possa, o meno, essere qualificato come crimine, la provenienza criminale dei fondi costituendo ele- mento oggettivo del reato di riciclaggio. In tale ambito A. fa valere che il pro- cedimento condotto dall’autorità giudiziaria italiana si trova allo stadio della ri- chiesta di rinvio a giudizio e che le deposizioni raccolte dal Pubblico Ministero di Milano non hanno tuttora assunto valenza di prova. Ne discende che non si può affermare che i fatti relativi ai reati a monte siano già stati accertati, men-
tre le prove richieste mirano per l’appunto a dimostrare che il comportamento asseritamente criminale in realtà non esiste.
dall’autorità inquirente italiana non risulta decisivo in concreto, la procedura aperta ed in corso in Svizzera per titolo di riciclaggio non presupponendo che il reato pregresso commesso all’estero sia perseguito né, tantomeno, che lo stesso già sia stato oggetto di giudizio (v. supra). 4.2. Giova altresì rilevare che se il diritto di essere sentito comprende segnata- mente il diritto dell’interessato di proporre prove pertinenti, di prendere cono- scenza degli atti dell’incartamento, d’ottenere che sia dato seguito alle richie- ste di prova pertinenti, di partecipare alla raccolta di prove essenziali o alme- no di esprimersi sul loro risultato nella misura in cui ciò possa influire sulla decisione che sarà resa (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa), tale diritto può essere esercitato unicamente in relazione a elementi determinanti per l’esito della causa (sentenza del Tribunale federale 2A.404/2006). Orbene, le misure istruttorie richieste dalla parte non appaiono, per le ragioni precedentemente esposte (v. supra consid. 4.1), come determinanti ai fini del procedimento aperto in Svizzera per titolo di riciclaggio di denaro. Certo, il Giudice istruttore gode di ampia libertà nella conduzione dell’istruzione preparatoria. Tale liber- tà conosce tuttavia dei limiti (v. supra consid. 3.2), in particolare in virtù dei principi di proporzionalità e celerità. In tale ambito si osserva che la prescrizione dell’azione penale in relazione al reato pregresso produce quale conseguenza la prescrizione della confisca; nella misura in cui il reato principale è prescritto, la questione attinente al re- lativo reato di riciclaggio non ha più ragione d’esistere (CASSANI, op. cit., n. 13 pag. 66). Orbene, premesso come a mente dello stesso UGIF gli atti più significativi per l’attività di riciclaggio paventata dal MPC incorreranno nella prescrizione fra dicembre 2009 e maggio 2010 (v. act. 2 di BP.2008.49), che nel frattempo il Giudice istruttore dovrà procedere alla redazione del suo rap- porto finale, che al MPC incomberà in seguito l’eventuale preparazione dell’atto d’accusa ed alla Corte penale del Tribunale penale federale – di ri- flesso – la preparazione nonché la celebrazione del relativo processo, atteso altresì che le misure istruttorie qui contestate potranno comunque essere evase in sede di dibattimento (art. 157 cpv. 2 PP) e che a quel momento la procedura giudiziaria italiana concernente i reati a monte avrà conosciuto ul- teriori progressi e nuovi elementi potranno quindi verosimilmente essere presi in considerazione alfine di decidere della necessità di raccogliere eventuali nuove prove, il periodo di circa tredici mesi ancora a disposizione delle autori- tà svizzere per portare a termine la presente procedura ed assicurare il giudi- zio della presente causa appare piuttosto breve in rapporto a quanto ancora deve essere fatto. Peraltro, tale preoccupazione nei confronti di un ingiustifi- cato prolungamento dell’istruzione preparatoria a causa della raccolta di pro- ve non essenziali ai fini della presente controversia sembra trovare conferma nel fatto che ad oggi, nonostante le assicurazioni di senso contrario espresse
al riguardo dall’UGIF, a questa Corte non risulta che alcuna delle domande rogatoriali presentate in esecuzione della decisione qui impugnata sia già sta- ta evasa dalle autorità italiane. Premesso ciò, l’accoglimento delle misure istruttorie richieste viola sia il principio della proporzionalità che quello di cele- rità, l’interesse pubblico a veder giudicata la presente causa prima che inter- venga la prescrizione risultando in concreto manifestamente superiore rispet- to a quello che vorrebbe invece vedere raccolte le prove in questione all’attuale stadio della procedura.
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 24 settembre 2008
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non é dato alcun rimedio di diritto ordinario