Sentenza del 21 febbraio 2008 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
A.,, rappresentato dall’avv. Diego Della Casa,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Istanza che ha reso la decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI
Oggetto
Disgiunzione della procedura (art. 214 cpv. 1 PP) Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2008.4 (procedura accessoria: BP.2008.3)
Fatti: A. In seguito ad alcune segnalazioni ricevute dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il 13 marzo 2003 il Ministero pubbli- co della Confederazione (in seguito: MPC) ha aperto un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) nei con- fronti di B., quest’ultimo coinvolto in un procedimento penale in Italia per cor- ruzione e appropriazione indebita ai danni di società del gruppo C. e, segna- tamente, della D. S.p.A. di Milano. B. Sulla base delle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta, con successivi provvedimenti del 24 giugno 2004, 10 giugno 2005, 29 novembre 2005 e 6 dicembre 2005, il MPC ha esteso l’indagine preliminare ad altri dieci sog- getti, tra cui l’ex amministratore delegato di D. S.p.A, A., per titolo di riciclag- gio di denaro e (in un caso) carente diligenza in operazioni finanziarie. C. Il 27 dicembre 2005 il MPC ha concluso l’indagine di polizia giudiziaria e ha chiesto all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) l’apertura dell’istruzione preparatoria nei confronti delle undici persone oggetto del pro- cedimento. Tale richiesta è stata accolta con ordinanza 28 marzo 2006 del giudice istruttore federale. D. Con decisione del 14 gennaio 2008, il giudice istruttore federale ha ordinato la disgiunzione dell’istruzione preparatoria avviata nei confronti di A. e E. dal procedimento riguardante gli altri nove co-imputati. Secondo l’autorità inqui- rente, i fatti contestati ai due summenzionati indagati sarebbero già stati suf- ficientemente chiariti in corso di istruttoria e non presenterebbero un legame diretto con gli altri co-imputati, ragion per cui possono essere trattati separa- tamente senza compromettere il restante procedimento (v. act. 1.1, pag. 3). E. Il 18 gennaio 2008 A. è insorto, per il tramite del proprio patrocinatore, contro questa decisione con un reclamo dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, postulandone l’annullamento. Egli osserva in sin- tesi che, contrariamente a quanto riportato nella contestata decisione, i fatti a lui contestati sono strettamente connessi con quelli dei co-imputati; la di- sgiunzione, violando il principio dell’indivisibilità del procedimento penale, comporterebbe quindi una illecita limitazione delle sue garanzie processuali. Chiede, altresì, la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo. F. Con osservazioni del 23 gennaio 2008, l’UGIF ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata ribadendo che, per quanto concerne l’unico reato di pertinenza federale contestato al reclamante (ossia
il riciclaggio di denaro ex art. 305 bis CP), tutti i fatti sono già stati sufficiente- mente chiariti e non necessitano di complementi di indagine. Diversa sareb- be, invece, la posizione dell’indagato per quel che attiene i reati cosiddetti “a monte” (corruzione, appropriazione indebita, associazione a delinquere), questi ultimi oggetto di un separato – ancorché materialmente connesso – procedimento penale in Italia. Dal canto suo il MPC, con osservazioni del 5 febbraio 2008, si rimette al prudente giudizio della Corte adita. G. Nella replica del 15 febbraio 2008, il reclamante ha in sostanza ribadito le proprie precedenti allegazioni e conclusioni. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei consi- derandi di diritto. H. Con decreto del 29 gennaio 2008, il Presidente della I Corte dei reclami pe- nali ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo giusta l’art. 218 PP (v. act. 5 dell’annesso incarto BP.2008.3). Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal- le loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1). 1.2. Giusta l’art. 214 PP, gli atti e le omissioni del giudice istruttore federale pos- sono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 14 gennaio 2008 al patro- cinatore del reclamante, che l’ha ricevuta il 16 gennaio; il reclamo introdotto il 18 gennaio 2008 risulta pertanto tempestivo. La legittimazione ricorsuale del reclamante, imputato nel procedimento penale in esame e oggetto della de- cisione impugnata, è pacifica. 1.3. Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le vengono sottoposti: in caso di misure coercitive quali,
ad esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cogni- zione l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel ri- spetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione impugnata una misura coercitiva, il potere di esame della Corte risulta dunque limitato (v. TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005 consid. 2; TPF BB.2005.27 del 5 luglio 2005 consid. 2 e TPF BB.2005.93+96 del 24 novembre 2005 consid. 2).
Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (art. 49 cpv. 1 prima frase CP). Certo, la legge non impone che una persona accusata contempo- raneamente di più reati penali (cosiddetta “connessione soggettiva”) sia giu- dicata dallo stesso ed unico giudice nell’ambito di una medesima procedura, né fonda una pretesa giuridica del prevenuto volta all’unificazione del proce- dimento penale. Tuttavia essa statuisce, seppur non espressamente, un principio d’indivisibilità processuale che si manifesta, secondo la giurispru- denza, nella competenza per foro in caso di concorso di reati di cui all’art. 344 CP (DTF 127 IV 135 consid. 2e). Tale principio si fonda, da un lato, sul concetto dell’opportunità (al quale appartengono, fra l’altro, l’omogenea am- ministrazione delle prove e della difesa) mentre, dall’altro lato, rende possibi- le l’applicazione uniforme dei principi materiali di commisurazione della pena permettendo, in particolare, la pronuncia della pena unica prevista all’art. 49 cpv. 1 CP (v. anche art. 344 n. 2 CP). Il principio dell’indivisibilità conosce li- mitazioni unicamente laddove la sua osservanza non genera l’agevolazione perseguita ma, bensì, complica il procedimento rivelandosi inopportuno. In particolare, una disgiunzione appare lecita allorquando un reato non può es- sere giudicato a causa di un ostacolo procedurale, mentre sull’altro reato in- combe la minaccia della prescrizione (v. TPF BB.2006.9 del 24 maggio 2006 consid. 3.1, con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).
3.1. In concreto, il giudice istruttore federale giustifica la decisione di disgiunzione osservando che i fatti contestati agli imputati A. e E. sono già stati sufficien- temente chiariti in corso di istruttoria e non presentano un legame diretto con gli altri co-imputati, ragion per cui possono essere trattati separatamente sen- za compromettere il resto del procedimento (v. act. 1.1, pag. 3 e act. 3, pag. 3). La misura permetterebbe inoltre una trattazione più celere della causa ri- guardante i due summenzionati indagati, dato che l’istruzione preparatoria
dell’intero procedimento rischia di durare ancora qualche tempo (v. act. 3, pag. 1). 3.2. Tale ragionamento non può però essere seguito. Come rettamente argomen- tato dal reclamante, nel caso concreto non sono infatti dati i motivi – invero eccezionali – per disgiungere il suo procedimento da quello principale (v. con- sid. 2, “supra”). Come ben si evince dall’ordine di apertura dell’istruzione pre- paratoria del 27 dicembre 2005 prodotto agli atti (v. act. 3.2, in particolare pagg. 13-16), l’inchiesta – lunga e complessa – vede coinvolte più persone imputate sostanzialmente per gli stessi fatti, avvenuti con modalità simili in un arco temporale ben definito e nell’ambito delle stesse società per le quali queste persone esercitavano funzioni dirigenziali. Ciò vale specialmente per gli imputati F., vice-presidente di D. S.p.a dal 1999 al 2002, A., amministrato- re delegato della medesima società dal 1998 al 2002 e G., amministratore delegato di H. dal 2000 al 2002, nonché per I. e J., il primo direttore commer- ciale di D. S.p.A all’epoca dei fatti e il secondo direttore operativo della men- zionata società per il Sudamerica. Giova altresì osservare che questi stessi imputati figurano come accusati (con altri) in un procedimento penale in Italia per associazione a delinquere, appropriazione indebita aggravata e corruzio- ne aggravata, capi di imputazione che costituiscono – secondo la tesi delle autorità inquirenti svizzere – i reati a monte del riciclaggio di denaro ex art. 305 bis CP. Stante la stretta connessione sotto il profilo dei fatti e la non dissimile posi- zione processuale dei singoli imputati, una disgiunzione della procedura nei confronti del qui reclamante non risulta giustificata; pur ammettendo – come sostenuto dal giudice istruttore federale – che gran parte dei fatti imputati a A. relativi all’ipotesi di riciclaggio di denaro siano già stati chiariti nell’istruttoria sin qui eseguita e che non siano necessari ulteriori atti di indagine nei suoi confronti, resta nondimeno il fatto che, con la disgiunzione in esame, egli ve- drebbe sensibilmente limitati i suoi diritti di difesa, segnatamente nella possi- bilità di confrontare in sede dibattimentale la sua tesi difensiva con quella de- gli altri co-imputati rinviati a giudizio chiedendo, se del caso, la deposizione di questi ultimi o richiamando altre prove raccolte nell’istruttoria principale. In simili evenienze, il provvedimento di disgiunzione é lesivo non solo del princi- pio – richiamato in precedenza – dell’indivisibilità del procedimento penale, ma anche di quello dell’economia processuale, dato che accusa, difesa e Corte penale del Tribunale penale federale sarebbero chiamati a trattare del medesimo complesso di fatti e ad esaminare questioni materiali e giuridiche sostanzialmente simili nell’ambito di dibattimenti separati (in tal senso, v. TPF BB.2006.9 del 24 maggio 2006 consid. 3.2).
3.3. A sostegno della misura contestata, il giudice istruttore federale sembra invo- care anche il principio della celerità; a suo dire, l’istruzione preparatoria – all’evidenza di una certa complessità – necessita ancora di numerosi atti e non è quindi prossima ad una sua conclusione. La disgiunzione decisa nei confronti dei citati due indagati permetterebbe quindi di giungere più spedita- mente ad un processo, ed a salvaguardare l’asserita precaria situazione pro- fessionale di E. Tale motivazione non è però sufficiente per ovviare ai seri in- convenienti della disgiunzione evocati nel considerando precedente (v. con- sid. 3.2); da una parte, il principio della celerità dovrebbe valere per tutti gli indagati in un determinato procedimento, dall’altra, la posizione particolare di E. non deve necessariamente influire su quella del qui reclamante, ma po- trebbe, semmai, al limite consigliare una disgiunzione della procedura di que- sto solo soggetto. Infine, si osserva che l’UGIF non invoca né sostanzia parti- colari problemi legati all’eventuale prescrizione dei reati ascritti agli indagati (v. TPF BB.2006.9 del 24 maggio 2006 consid. 3.2. “in fine”).
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 21 febbraio 2008
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non é dato alcun rimedio di diritto ordinario