Sentenza del 7 maggio 2008 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Lorenzo Egloff
Parti
A., rappresentato dall’avv. Emanuele Verda, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
Controparte
Istanza che ha reso la decisione impugnata
UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,
Oggetto Sequestro (art. 65 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2008.22
Fatti:
A. Nell’ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di ignoti per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP, il 4 aprile 2005 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha disposto la perquisizione, il sequestro ed il blocco dei saldi attivi di due conti in essere presso la banca B. SA di Ginevra intestati a due diverse società panamensi (C. e D. SA). Mentre della prima società l’avv. A. risultava essere beneficiario di una procura, della seconda quest’ultimo era avente diritto economico unitamente al Prof. E. Sempre il 4 aprile 2005, il MPC ha altresì ordinato il blocco dei fondi depositati presso la banca F. SA Ginevra sulla relazione bancaria n. 1, quest’ultima intestata all’avv. A.
Il 3 maggio 2005 il MPC ha esteso le indagini preliminari di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro giusta l’art. 305 bis CP allo stesso avv. A., al quale il procedimento penale veniva nuovamente esteso in data 26 luglio 2005 per titolo di falsità in documenti (art. 251 CP).
B. Il 29 marzo 2007 l’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) ha dato avvio all’istruzione preparatoria. In data 11 febbraio 2008 l’avv. A. ha chiesto a detto Ufficio il dissequestro dei fondi bloccati di cui alla relazione bancaria n°1 presso la banca F. SA Ginevra. Invitato a formulare le proprie osservazioni in merito, il 20 febbraio 2008 il MPC ha proposto la reiezione di tale istanza. Infine, il 28 febbraio 2008 l’UGIF ha respinto la succitata richie- sta di dissequestro.
Dissentendo da tale decisione, il 5 marzo 2008 l’avv. A. è insorto, per il tra- mite del suo rappresentante, dinanzi alla I Corte dei reclami penali chieden- do l’annullamento della decisione in oggetto.
C. Con osservazioni del 26 e 27 marzo 2008, sia l’UGIF che il MPC propongono la reiezione del reclamo. Con replica del 18 aprile 2008, il reclamante ribadi- sce la sua richiesta d’annullamento del sequestro ordinato.
Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
Diritto:
1.1 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d’ufficio e con piena cognizione l’ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal- le loro conclusioni (v. DTF 132 I 140, 142 consid. 1.1; 131 I 153, 156 con- sid. 1; 131 II 571, 573 consid. 1).
1.2 Giusta l’art. 214 PP, gli atti e le omissioni del giudice istruttore federale pos- sono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omis- sione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2 PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricor- rente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 28 febbraio 2008 al patrocinatore del reclamante, che l’ha ricevuta il giorno seguente; il reclamo introdotto il 5 marzo 2008 risulta pertanto tempestivo. La legittimazione ricorsuale del re- clamante, imputato nel procedimento penale nell’ambito del quale è stata emanata la decisione impugnata nonché titolare della relazione bancaria og- getto della medesima, è pacifica.
1.3 Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia a seconda della natura dei litigi che le vengono sottoposti. In caso di misure coercitive quali, ad esempio, arresti o sequestri di beni e carte, essa rivede con piena cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati. Nel caso con- creto, costituendo la decisione di rifiuto di dissequestro qui impugnata una misura coercitiva, questa Corte dispone di pieno potere d’esame.
Zurigo/Basilea 2006, n. 914 e segg.). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia vero- simile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 340 n. 1; PIQUEREZ, op. cit., n. 913). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Ca- mera d’accusa del Tribunale federale prima di essa) non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi ad esaminare l’ammis- sibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326, 328 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, fintanto che sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, 225 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313, 316 consid. 3b e 4; SJ 1994 pag. 97, 102).
3.1 Da un lato, egli sostiene che la relazione n° 1 presso la banca F. SA è stata alimentata negli anni tramite il versamento di parcelle legali frutto della sua attività professionale resa all’estero nell’ambito della consulenza contrattua- listica legata alla compravendita di gas e petrolio. Inoltre, gli averi ivi depo- sitati sarebbero sempre stati considerati quale riserva del patrimonio di fa- miglia, alla quale la moglie ed i figli avrebbero attinto per far fronte a parti- colari necessità personali (v. act. 1, pag. 3). Dall’altro lato, per quanto attie- ne il trasferimento su detta relazione bancaria della somma di 4'950'051.63 euro, il reclamante afferma che di tale complessivo accredito l’importo di 850'012.91 euro corrispondeva al pagamento parziale della parcella legale da lui emessa nel maggio 2003 per la consulenza resa alla G. S.p.a. (so- cietà amministrata dal Prof. E. e da questi detenuta in ragione del 17,5%) in relazione all’operazione H. Inoltre, fa valere d’aver in seguito prelevato da detta relazione un importo complessivo pari a 3'294'472 euro e d’aver de- stinato l’intera somma al Prof. E., conformemente alle istruzioni da questi ricevute (v. act. 1, pagg. 4 e 5). L’origine dei fondi in parola sarebbe pertan- to lecita: con riferimento ai saldi precedenti la citata operazione G. poiché frutto dell’attività di consulenza legale, mentre per quanto originato dall’operazione G. medesima ritenuto che secondo l’autorità inquirente ita- liana nessuna somma o beni di provenienza illecita sono mai stati nella di- sponibilità del succitato Prof. E. Peraltro, l’autorità inquirente e giudicante estera non ha mai chiesto né il sequestro né la confisca di tali fondi benché fosse a conoscenza della loro esistenza, ciò che dimostrerebbe l’origine le- cita degli averi depositati (v. act. 1, pag. 6).
3.2 Il reclamante ritiene, altresì, che le esigenze poste al mantenimento del se- questro debbano essere valutate con maggiore severità a tre anni dall’avvio del procedimento penale. Inoltre, non sussisterebbe alcun so- spetto o nesso fra il saldo della predetta relazione bancaria e gli evocati presunti frutti di reato. Di conseguenza, una confisca di tali beni è esclusa. Inoltre, nel caso concreto una confisca dei beni è da escludersi anche dal profilo dell’art. 71 CP, tale provvedimento risultando eccessivamente seve- ro e sproporzionato (v. act. 1, pag. 8).
4.1 Giova preliminarmente rilevare che il fatto che l’autorità inquirente italiana non abbia chiesto l’attuazione di misure coercitive nei confronti della rela- zione bancaria oggetto della presente procedura non costituisce di per sé motivo decisivo, né sufficiente, per decretare l’annullamento del provvedi- mento litigioso. La presente inchiesta – sebbene parallela e conseguente a quella condotta dalle autorità italiane – è autonoma e nessun elemento di cui agli atti di causa appare suscettibile di far dubitare della sua indipen- denza. Inoltre, come rettamente osservato sia dall’UGIF che dal MPC (act. 6, pag. 3; act. 7, pag. 2), l’evocato disinteresse da parte delle autorità inquirenti estere nei confronti di un eventuale sequestro o confisca della re- lazione bancaria in esame nulla comprova, nel caso concreto, con riferi- mento alla pretesa origine lecita dei fondi, rispettivamente in merito all’esi- stenza o meno di sufficienti indizi di reato. Basti rilevare, a contrario, che un’eventuale revoca da parte di un tribunale italiano dei sequestri ordinati su dei beni di proprietà del reclamante in Italia non costituirebbe di per sé motivo determinante affinché sia decretato l’annullamento di un sequestro pronunciato in Svizzera, ritenuto altresì come le condizioni e le giustifica- zioni alla base di un sequestro di valori patrimoniali differiscano a seconda degli ordinamenti giuridici nazionali (TPF BB.2006.134 del 5 marzo 2007, consid. 3.1). Pertanto, tale argomentazione non risulta pertinente ai fini del presente giudizio.
4.2 Contrariamente a quanto preteso nel reclamo, l’assunto secondo il quale i fondi in esame possono essere ritenuti “innegabilmente d’origine lecita” ri- sulta decisamente smentito dalle emergenze istruttorie. Si osserva che il procedimento federale nell’ambito del quale si è provveduto al sequestro della relazione bancaria intitolata al reclamante è stato avviato per titolo di riciclaggio di denaro in ragione del sospetto gravante delle operazioni di bonifico per un valore complessivo di 21'749'742.03 euro. Orbene, le risul-
tanze d’inchiesta indicano che tale ingente importo derivante dalla vendita di alcune società siciliane attive nel settore della distribuzione di gas sareb- be riconducibile al patrimonio occulto di I., persona deceduta nel 2002 dopo aver rivestito un ruolo di importanza strategica nei rapporti tra l’organizzazione mafiosa ed il mondo politico ed imprenditoriale siciliano e di cui il figlio J. – stando al contenuto di una deposizione testamentaria non ufficiale rinvenuta presso lo studio legale dello stesso reclamante – sareb- be l’erede principale (cfr. act. 7, pag. 2; Ordinanza di custodia cautelare in carcere personale e reale degli arresti domiciliari emessa in data 7 giugno 2006, act. 8.10, segnatamente pagg. 10-14, 15, 46, 83 e 95). Inoltre, con sentenza del 10 marzo 2007 (act. 6.1) il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo ha condannato il qui reclamante unitamente al Prof. E. ed al precitato J. per il reato di riciclaggio di denaro appartenente ad un’organizzazione criminale, confermando altresì l’origine criminosa dei fondi confluiti sul conto D. SA presso la banca B. SA di Ginevra.
Orbene, considerato che parte dei valori patrimoniali depositati sul conto D. SA (4'950'051.63 euro) hanno alimentato la relazione bancaria presso la banca F. SA oggetto della presente controversia (v. act. 6.4 e act. 8.5) e che dagli atti di causa – in particolare dalla documentazione trasmessa per rogatoria dall’Italia – emergono numerosi e concordanti indizi a suffragio di un coinvolgimento attivo del qui reclamante e del Prof. E. in attività delittuo- se legate alla gestione del precitato patrimonio occulto di I. (al quale l’inchiesta italiana attribuisce l’appartenenza del conto D. SA, anch’esso posto sotto sequestro, v. act. 8.10, pagg. 177 – 179 e 210 segg), ecco che allo stadio attuale del procedimento permangono fondati sospetti sia in re- lazione all’illecita provenienza dei fondi sequestrati, sia con riferimento alla realizzazione del reato di riciclaggio per il quale è stato aperto in Svizzera un procedimento penale.
4.3 Premesso quanto suesposto, non soccorre il reclamante l’argomentazione secondo cui il saldo al 31 dicembre 2003 della precitata relazione bancaria sarebbe d’origine lecita. Basti qui rilevare che dalla documentazione depo- sitata agli atti di causa (v. act. 6.4 e act. 8.5) emerge che successivamente a tale data (e in particolare tramite i versamenti del 12, 14 e 17 febbraio 2004) su detta relazione bancaria sono confluiti i precitati 4’950'051.63 euro di sospetta illecita origine. Inoltre, tra il 27 febbraio 2004 ed il 21 marzo 2005, dalla medesima relazione sono stati effettuati diversi prelevamenti in contanti per un importo complessivo pari a 3'294'472.50 euro (act. 8.6). Or- bene, tali ingenti prelevamenti effettuati dal reclamante nel breve spazio di poco più di un anno costituiscono un ulteriore indizio a conferma del preci- tato sospetto di riciclaggio di denaro. Sospetto, quest’ultimo, rafforzato pure dal fatto che la giustificazione addotta a spiegazione dei prelevamenti in questione risulta smentita da oggettive risultanze d’inchiesta. In effetti, con-
trariamente all’argomentazione del reclamante secondo cui l’intera somma prelevata sarebbe stata destinata al Prof. E., da un appunto sequestrato presso il suo studio legale e relativo alle movimentazioni del conto oggetto del contestato provvedimento emerge un’annotazione facente stato di un prelevamento pari a 1'100'000 euro effettuato in data 27 febbraio 2004 e sul quale lo stesso avv. A. ha annotato una spartizione della somma in “1'070'000 Max” e “30'000 GG”, dove le sigle rimandano verosimilmente al- lo stesso A. ed a J. (act. 8.10, pag. 95). Ne discende che, evidentemente, non tutto il contante prelevato è stato consegnato al Prof. E. come invece preteso, ma mai dimostrato, dal reclamante in questa sede. E proprio in vir- tù della sua provenienza dal contestato conto D. SA (anch’esso posto sotto sequestro) permangono, altresì, seri e fondati dubbi pure con riferimento all’origine dell’importo di 850'012.63 euro, e ciò a prescindere dalla credibi- lità o meno dell’argomentazione secondo cui tale somma sarebbe servita a pagare una legittima parcella legale. Di conseguenza, e segnatamente nel- la misura in cui permane un dubbio a proposito della provenienza dei fondi sequestrati, si giustifica di mantenere la totalità di tali somme a disposizio- ne della giustizia.
4.4 Come già ricordato in precedenza (v. consid. 2, supra), al giudice delle mi- sure procedurali chiamato a vagliare la legittimità di un sequestro probato- rio e/o confiscatorio incombe unicamente la verifica della presenza concor- rente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente.
In concreto, il sequestro effettuato sulla relazione bancaria in oggetto risul- ta, oltre che giustificato dalle emergenze istruttorie, anche del tutto propor- zionato in ragione dell’importo dei beni bloccati sulla relazione n° 1 presso la banca F. SA (1'366'590 euro il 27 febbraio 2008) in rapporto al totale dei valori patrimoniali confluiti su tale conto in provenienza dalla re- lazione D. SA (4'950'051.63 euro). Peraltro, il reclamante non ha dimostra- to come il sequestro dell’importo menzionato possa arrecare un danno irre- parabile alle sue attività commerciali o ai suoi obblighi fiscali, omettendo al- tresì di fornire qualsiasi prova riguardo alla consistenza del suo patrimonio personale e societario. In tale ambito, la copia dell’iscrizione ipotecaria de- positata agli atti con la replica (act. 11.2) non costituisce, ad essa sola, do- cumento sufficiente per comprovare l’evocato preteso stato di angustia. I- noltre, come rettamente osservato dal MPC nella sua risposta al reclamo, il certificato medico depositato agli atti (così come la documentazione medica presentata con la replica e di data antecedente a quest’ultimo) non certifica un’impossibilità del reclamante ad esercitare la propria professione, ma si limita a raccomandare una riduzione al minimo dell’attività professionale nonché una terapia neurologica. Peraltro, si rileva che il certificato in que- stione risale ormai a più di un anno fa e che nulla è dato conoscere con ri-
ferimento agli eventuali esiti dell’evocata terapia di riabilitazione. Premesso ciò, contrariamente a quanto preteso dal reclamante, gli elementi di cui agli atti di causa non permettono di concludere apoditticamente ad una sua im- possibilità lavorativa. La censura di mancato rispetto del principio della pro- porzionalità va quindi respinta in quanto infondata.
5.1 Questa Corte rileva che con tali argomentazioni il reclamante si limita a contrapporre una sua interpretazione alla tesi esposta dall’autorità inquiren- te svizzera, senza però dimostrare che il suo assunto debba assolutamente prevalere su quest’ultima né che il giudizio impugnato sia manifestamente insostenibile. Il sequestro è una misura provvisionale da prendere rapida- mente e spetta, di regola, al giudice di merito pronunciare le misure definiti- ve. Non incombe pertanto a questa Corte d’anticipare l’esame di merito mediante un’esauriente ponderazione delle circostanze a carico o a discol- pa del reclamante nonché intraprendere una completa valutazione dell’at- tendibilità dei vari mezzi di prova. Per contro, nel caso concreto occorre de- terminare se l’autorità poteva ammettere l’esistenza di sufficienti e concreti indizi di reato fondando il proprio giudizio su dei motivi sostenibili.
Da un lato, come precedentemente esposto (v. consid. 4.1), nulla può es- sere rimproverato all’autorità con riferimento all’evocato disinteresse da parte delle autorità italiane nei confronti di una eventuale pronuncia di mi- sure coercitive con riferimento alla relazione bancaria oggetto del presente procedimento. In tale ambito giova comunque ricordare che l’autorità non è tenuta ad esporre o a discutere ogni fatto, mezzo di prova o censura invo- cati dalle parti, ma può – al contrario – limitarsi a trattare quanto ritiene de- cisivo e pertinente nel caso concreto, senza per questo incorrere nell’arbi- trio (Sentenza del Tribunale federale 6B_211/2007 del 10 ottobre 2007, consid. 2.1; DTF 130 II 530 consid. 4.3). Dall’altro lato, e premesso che il reclamante non contesta la condanna inflittagli con sentenza 10 marzo 2007 (act. 6.1), l’evocata successiva richiesta d’archiviazione ed il relativo decreto di stralcio (act. 6.2 e act. 6.3) non risultano decisivi per negare l’esistenza di sufficienti indizi di reato. Infatti, dagli atti di causa emerge che
tale richiesta “costituisce stralcio del procedimento nr. 2. nell’ambito del quale il 10 marzo 2007, in esito al giudizio abbreviato, il GUP (ndr: giudice per le udienze preliminari) presso il Tribunale di Palermo ha emesso sen- tenza di condanna nei confronti di J., E., A. e K. per i reati di fittizia intesta- zione di beni, riciclaggio e reimpiego di beni costituenti il cosiddetto patri- monio occulto di I.” (cfr. act. 6.2, pag. 3). Ne discende che il citato decreto di stralcio non contraddice i contenuti della condanna emessa con senten- za del 10 marzo 2007, e ciò indipendentemente dal fatto che quest’ultima si trovi tuttora “sub iudice”. Inoltre, la fattispecie del riciclaggio di denaro se- condo l’art. 305 bis CP non presuppone una conoscenza nei dettagli di tutte le circostanze del reato principale, né quella del suo autore, e il legame ri- chiesto tra il crimine all’origine dei fondi ed il riciclaggio è volutamente te- nue (Sentenza del Tribunale federale 1P.391/2003 del 1° dicembre 2003, consid. 3.2 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Nelle circostanze appe- na descritte, allo stato attuale delle indagini l’autorità poteva pertanto am- mettere l’esistenza di sufficienti indizi di reato senza incorrere nell’arbitrio.
5.2 Nonostante il sequestro della relazione bancaria qui in esame sia stato or- dinato 3 anni or sono e l’inchiesta non appaia più trovarsi ai suoi inizi, que- sta Corte non ravvisa agli atti di causa l’esistenza di elementi suscettibili di far concludere ad una condotta negligente od eccessivamente lenta della stessa (cfr. elenco atti dell’istruzione preparatoria, act. 8.11). Spetterà co- munque al magistrato inquirente, nel prosieguo dell’inchiesta, verificare ul- teriormente sulla base delle risultanze acquisite la fondatezza del provve- dimento e, segnatamente, la sua relazione con il reato presunto, proceden- do se del caso a revoche parziali dello stesso (Sentenza del tribunale fede- rale, supra, consid. 3.2 in fine; TPF BB.2005.120 + BB.2005.121 del 19 gennaio 2006, consid. 6).
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia, di fr. 1'500.--, è posta a carico del reclamante. Essa è coperta dall’anticipo delle spese versato in pendenza di causa.
Bellinzona, il 7 maggio 2008
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della I. Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF). A.