BB.2008.100

Sentenza del 12 dicembre 2008 I Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti e Alex Staub, Cancelliere Stefan Graf

Parti MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Ricorrente

contro

A., rappresentato dall’avv. Diego Della Casa,

Controparte

Autorità che ha reso la decisione impugnata

UFFICIO DEI GIUDICI ISTRUTTORI FEDERALI,

Oggetto Completamento d'istruzione; richieste delle parti (art. 119 PP) ed effetto sospensivo (art. 218 PP)

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2008.100 Procedura accessoria: BP.2008.61

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Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

  • che in seguito ad alcune segnalazioni ricevute dall’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), dal 13 marzo 2003 il Ministero pub- blico della Confederazione (in seguito: MPC) conduce un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305 bis CP) nei con- fronti di B., C. e D.;

  • che nel giugno del 2005 il MPC ha esteso la predetta indagine preliminare di polizia a A. e altri compartecipi;

  • che, su richiesta del MPC, il 28 marzo 2006 l’Ufficio dei giudici istruttori fede- rali (in seguito: UGIF) ha aperto l’istruzione preparatoria nei confronti delle persone oggetto del procedimento;

  • che in data 23 ottobre 2008 A. ha chiesto all’UGIF di procedere ad alcuni complementi istruttori ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 PP, segnatamente l’interrogatorio dei tre testi E., F. e G. e l’acquisizione di documentazione presso la parte civile (v. act. 1.2);

  • che con decisione del 12 novembre 2008 l’UGIF ha sostanzialmente accolto l’istanza in parola, rifiutando il solo interrogatorio del teste E. (v. act. 1.12);

  • che, dissentendo da questa decisione, il 17 novembre 2008 il MPC è insorto con reclamo alla I Corte dei reclami penali chiedendo di annullarla e di dichia- rare altresì nulle le misure istruttorie eventualmente esperite sulla base di es- sa (v. act. 1);

  • che è stato chiesto il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo;

  • che la controparte A. ha chiesto la reiezione del gravame in misura della sua ricevibilità (v. act. 4), mentre l’UGIF ha rinunciato a formulare osservazioni (v. act. 3);

  • che giusta gli artt. 214 cpv. 1 PP, 28 cpv. 1 lett. a LTPF e 9 cpv. 2 del Rego- lamento del 20 giugno 2006 del Tribunale penale federale (RS 173.710) gli atti e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnati con ri- corso alla I Corte dei reclami penali; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a

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qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiusta- mente un danno (art. 214 cpv. 2 PP);

  • che la legge conferisce al MPC, nella persona del Procuratore generale e dei suoi sostituti, qualità di parte nell’ambito della procedura penale federale (v. artt. 16 e 34 PP);

  • che il ruolo funzionale svolto dal MPC quale autorità preposta all’attuazione della verità materiale e del diritto fa sì che lo stesso risulti, di principio, sempre toccato dalle operazioni ed omissioni del Giudice istruttore federale nell’ambito dell’istruzione preparatoria (v. TPF BB.2006.6 del 6 aprile 2006, consid. 1 e riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi citati; SCHMID, Strafpro- zessrecht, 4a ediz., Zurigo 2004, n. 978);

  • che la decisione impugnata è datata 12 novembre 2008, per cui il reclamo, in- trodotto il 17 novembre 2008, risulta tempestivo ed è quindi ricevibile in ordi- ne;

  • che dato che il reclamo non concerne misure coercitive, la I Corte dei reclami penali rivede la decisione impugnata al beneficio di un ristretto potere cogniti- vo, limitandosi a determinare se il magistrato in questione ha agito nei limiti delle sue competenze o, al contrario, ha ecceduto nel suo potere d’apprezzamento (TPF 2005 145 consid. 2.1; TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005, consid. 2);

  • che il diritto delle parti di richiedere un complemento d’inchiesta - previsto agli artt. 115 e 119 PP - è relativo, ritenuto che il Giudice istruttore federale non è tenuto a darvi seguito dovendo, per contro, tenere in considerazione unica- mente quegli atti d’istruzione che, in base al suo apprezzamento, risultano pertinenti per il seguito del procedimento (sentenza del Tribunale federale 2A.404/2006 del 9 febbraio 2007, consid. 4.1; TPF 2004 55 consid. 2.1);

  • che nelle sue sentenze del 24 settembre 2008 e del 21 novembre 2008 que- sta Corte ha giudicato che l’accoglimento delle misure istruttorie richieste ex art. 119 PP viola sia il principio della proporzionalità che quello di celerità, l’interesse pubblico a veder giudicata la presente causa prima che intervenga l’incombente prescrizione risultando in concreto manifestamente superiore ri- spetto a quello che vorrebbe invece vedere raccolte le prove in questione all’attuale stadio della procedura (v. sentenze TPF BB.2008.78 del 24 settem- bre 2008, consid. 4.2, pag. 8 e TPF BB.2008.97 del 21 novembre 2008, pag. 4);

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  • che con il suo agire il giudice istruttore federale pregiudica l’obbiettivo - più volte espresso e ancora confermato durante le recenti annuali ispezioni svolte dalla I Corte dei reclami penali - di consegnare il rapporto finale dell’istruzione preparatoria entro e non oltre la fine dell’anno 2008, scadenza ritenuta tuttora valida da questa Corte;

  • che emanando la decisione impugnata l’UGIF ha pertanto ecceduto nel suo potere d’apprezzamento;

  • che il presente reclamo è accolto e l’ordinanza 12 novembre 2008 è annullata eccetto per ciò che riguarda il (rifiutato) interrogatorio del teste E.;

  • che la questione a sapere se gli atti istruttori eventualmente espletati in virtù dell’ordinanza impugnata possono essere utilizzati davanti alla corte del meri- to sarà giudicata da essa nell’ambito del dibattimento (v. TPF BB.2008.97 del 21 novembre 2008, pag. 5);

  • che visto l’esito del presente reclamo la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è divenuta senza oggetto;

  • che conformemente all’art. 66 cpv. 4 LTF, applicabile in virtù dell’art. 245 cpv. 1 PP, all’autorità soccombente non vengono addossate spese giudiziarie;

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Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata è par- zialmente annullata.

  2. La domanda di effetto sospensivo è senza oggetto.

  3. Non si prelevano né spese né tasse.

Bellinzona, il 12 dicembre 2008

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a

  • Ministero pubblico della Confederazione
  • Ufficio dei giudici istruttori federali
  • Avv. Diego Della Casa

Informazione sui rimedi giuridici Contro questa decisione non è dato alcun rimedio di diritto ordinario.

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01.06.2009
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24.03.2026