DTF 132 I 140, DTF 126 I 7, DTF 122 I 153, DTF 96 I 449, 1P.620/2001
Sentenza del 6 agosto 2007 I. Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Tito Ponti, Alex Staub, Cancelliera Joséphine Contu
Parti
LA BANCA A., rappresentata dall’avv. Luca Marcellini, Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE, Controparte
Le sociètà B., C., D., tutte rappresentate dall’avv. Ivan Paparelli Parti civili
Oggetto Reclamo contro decisione di accesso agli atti e domanda di effetto sospensivo (art. 34 e 116 PP)
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2007.31
Fatti: A. A seguito di una denuncia del 3 febbraio 2004 dell’Ufficio federale di comuni- cazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha aperto nel marzo 2004 un’indagine preliminare di polizia giudiziaria per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305 bis CP, falsa testimonianza ai sensi dell’art. 307 CP ed altri reati. L’indagine è stata avviata per il sospetto che valori patrimoniali di ingente entità provento di at- tività criminale distrattiva perpetrata perlopiù in Italia da vari soggetti nel quadro del dissesto finanziario del gruppo E., venuto alla luce nel dicembre 2003, siano stati riciclati in Svizzera sull’arco temporale 1999-2004. B. Le indagini, dalle prime battute, si sono concentrate su persone fisiche che al momento dei fatti si trovavano, con varie mansioni e responsabilità, alle di- pendenze della banca A. L’importo totale transitato fra il 1999 e il 2004 sui conti presso la banca A. e oggetto dell'inchiesta del MPC si eleva a circa CHF 100 milioni. In data 28 giugno 2005, il MPC ha esteso l’indagine preli- minare di polizia per titolo di riciclaggio anche all’istituto bancario in quanto tale, conformemente ai vigenti art. 100 quater e 100 quinquies CP (dal 1° gennaio 2007, 102 e 102a CP). C. Con scritto del 13 maggio 2005 (v. allegato ad act. 1.2) le società B., C. e D., tutte in amministrazione straordinaria in virtù di decreti rilasciati dal Ministero delle attività produttive italiano, hanno dichiarato la loro costituzione come parte civile nel procedimento pendente davanti al MPC. D. Con decisione del 16 aprile 2007 il Procuratore federale incaricato dell’inchiesta ha concesso alle parti – ivi comprese le parti civili – un parziale accesso agli atti dell’incarto a far data dal 14 maggio 2007, segnatamente ai verbali di interrogatorio condotti dal MPC fino al 31 ottobre 2006 nei confronti delle persone allo stato imputate nell’indagine preliminare di polizia giudizia- ria (v. act. 1.2). E. Con reclamo del 23 aprile 2007 dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, la banca A. postula l’annullamento di questa deci- sione, nella misura in cui è ammessa la costituzione di parte civile delle men- zionate società, si riconosce loro la veste di parte al procedimento in esame e si concede loro un parziale accesso agli atti. La banca A. osserva – in e- strema sintesi – che in concreto le predette società del gruppo E. in ammini- strazione controllata hanno già fatto valere le loro pretese risarcitorie, per i medesimi fatti alla base dell’inchiesta penale in esame e con i medesimi im-
porti, davanti al tribunale civile di Z., per cui non possono ora pretendere di costituirsi parti civili anche nel procedimento penale svizzero (v. act. 1). F. Con osservazioni del 21 maggio 2007, il MPC ha chiesto la reiezione del gravame, sostenendo che nel caso concreto non vi è alcun conflitto di liti- spendenza tra l’azione civile e quella penale, in primo luogo perché le due cause sono pendenti in due paesi diversi, e in secondo luogo perché non vi sarebbe alcuna norma nel nostro ordinamento giuridico che impedisce ad una parte civile di adire contemporaneamente entrambe le vie giudiziarie (v. act. 14). Dal canto loro le parti civili, con osservazioni del 18 maggio 2007, chiedono anch’esse la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata (v. act. 13). G. Nelle rispettive repliche e dupliche, le parti hanno in sostanza ribadito le ri- spettive allegazioni e conclusioni (v. act. 16, 22 e 23). Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. H. Con decreto del 27 aprile 2007, il Presidente della I Corte dei reclami penali, constatato l’accordo delle parti, ha concesso l’effetto sospensivo al reclamo giusta l’art. 218 PP (v. act. 5).
Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sotto- posti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dal- le loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1, 361 consid. 1). 1.2. Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP (art. 105 bis PP). Il ricorso deve essere presentato entro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscenza dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugnata è stata inviata il 16 aprile 2007 ai patrocinatori della reclamante, che l’hanno ri- cevuta il giorno successivo; il termine scadente domenica 22 aprile 2007
viene riportato al successivo giorno feriale, ossia lunedì 23 aprile 2007, per cui il reclamo risulta tempestivo. La legittimazione ricorsuale della reclaman- te, imputata nel procedimento penale in esame, è pacifica. 1.3. Il potere d’apprezzamento della I Corte dei reclami penali varia secondo la natura dei litigi che le vengono sottoposti: in caso di misure coercitive (ad esempio : arresti, perquisizioni, sequestri) , essa rivede con piena cognizione l’insieme degli elementi che le vengono presentati, mentre negli altri casi si limita ad esaminare se l’autorità ha reso la propria decisione nel rispetto del suo potere discrezionale. Non costituendo la decisione impugnata una misu- ra coercitiva, il potere di esame della Corte risulta dunque limitato (sentenze TPF BB.2005.4 del 27 aprile 2005 consid. 2 e BB.2005.93 del 24 novem- bre 2005 consid. 2). 2. Giusta l’art. 34 PP sono considerate come parti l’imputato, il procuratore ge- nerale e ogni parte lesa che si costituisce parte civile. La parte civile è gene- ralmente definita come la persona lesa in modo immediato e diretto in un bene giuridico da un atto punibile, che richiede la condanna dell’autore alla riparazione del pregiudizio subito in seguito a questo atto (PIQUEREZ, Procé- dure pénale suisse, Zurigo 2000, p. 295 n. 1327). Per giurisprudenza e dot- trina costanti, può costituirsi parte civile in un procedimento e pretendere alla riparazione del danno solo la vittima di un reato direttamente lesa nei suoi in- teressi giuridicamente protetti. La lesione è immediata solo se il danneggiato, o i suoi aventi diritto, hanno subito il danno direttamente e personalmente, ciò che impedisce ai terzi toccati solo indirettamente (per contraccolpo, o per danno “riflesso”) di costituirsi parti civili. Le lesioni indirette non sono suffi- cienti (v. DTF 117 Ia 135 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 1P.620/2001 del 21 dicembre 2001 consid. 2; PIQUEREZ, op. cit., p. 291 n. 1306 e p. 293 n. 1315; SCHMID, Strafprozessrecht, 4 a ed., Zuri- go/Basilea/Ginevra 2004, p. 165 n. 502). Colui che interviene nel procedi- mento penale deve rendere verosimile l’esistenza di un nesso di causalità tra l’atto punibile e il pregiudizio subito (sentenza del Tribunale federale citata, 1P.620/2001 ibidem). Peraltro, il leso deve essere una persona fisica o mo- rale, i cui interessi devono risultare penalmente protetti. Queste condizioni sono cumulative (PIQUEREZ, op. cit., p. 292 n. 1312 e 1315, così pure p. 294 n. 1318). 3. In concreto, la reclamante contesta la decisione impugnata nella misura in cui essa riconosce alle società B., C., D. l’ammissione al procedimento pena- le in corso quali parti civili giusta l’art. 34 PP e concede alle stesse un parzia-
le accesso agli atti dell’incarto. A suo dire, le predette società, avendo già prioritariamente scelto di intraprendere un’azione civile dinanzi ad un tribuna- le civile italiano, non possono più costituirsi parti civili nel procedimento pe- nale in Svizzera e avanzare pretese risarcitorie in questa sede, in virtù del di- ritto di opzione dei danneggiati di chiedere la riparazione del pregiudizio su- bito o con un’azione civile o con un’azione penale (“electa via non datur re- cursus ad alteram”). Diametralmente opposta è invece l’opinione dell’autorità inquirente e delle parti lese, per le quali – oltre ad una mancata completa i- dentità tra le attrici e i convenuti nel procedimento civile italiano e le contro- parti nel procedimento penale svizzero – non vi sarebbe nessuna preclusio- ne di principio alla litigiosa costituzione quali parti civili, avendo questa misu- ra quale unico e legittimo scopo quello di salvaguardare i diritti delle danneg- giate nell’istruzione penale in corso. 3.1. I rapporti fra azione civile e azione penale non sono esplicitamente regolati nella procedura penale federale, né vi è una norma esplicita che sancisce il primato dell’una sull’altra nella legislazione penale federale. Secondo l’art. 210 PP, le pretese civili derivanti da un reato possono essere fatte vale- re nella procedura penale federale; esse sono giudicate dalla Corte penale del Tribunale penale federale nella misura in cui l’imputato non sia stato as- solto (v. TPF SK.2006.11 del 12 ottobre 2006, consid. 10); se il giudizio completo delle pretese civili esigesse un dispendio sproporzionato, il tribuna- le può limitarsi a prendere una decisione di principio sull’azione civile e per il rimanente rinviare la parte lesa ai tribunali civili (art. 210 cpv. 3). Quanto alle modalità e ai tempi della presentazione dell’azione civile, l’art. 211 PP si limi- ta a prescrivere che essa deve essere prodotta al più tardi all’apertura del dibattimento. Quanto all’art. 54 cpv. 2 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile (RS 273), citato dal MPC nelle sue osservazioni al reclamo, pur se – ne va dato atto – costituisce un indizio di una possibile co- esistenza dell’azione civile e dell’azione penale nel ristretto ambito della falsi- ficazione di documenti, esso stabilisce unicamente che in tal caso il giudice (civile) può sospendere il processo sino al termine del procedimento penale, ma non implica una generale possibilità di introdurre azioni per il risarcimen- to danni parallele in sede civile e (perlomeno accessoriamente) in sede pe- nale, previa costituzione quale parte civile al procedimento. 3.2. La costituzione di un danneggiato quale parte civile in un procedimento pe- nale è un principio invalso nel diritto processuale penale svizzero – cantona- le e federale – e risponde alla fondamentale esigenza del danneggiato da un atto illecito di partecipare al procedimento penale contro il presunto autore del reato, contribuendo di persona all’accertamento dei fatti e all’amministrazione delle prove; in questa qualità, la parte lesa debitamente costituitasi parte civile è legittimata a far valere – a titolo adesivo – delle con-
clusioni civili nel procedimento penale, chiedendo il soddisfacimento delle sue pretese tramite la riparazione del pregiudizio subito in seguito all’atto il- lecito (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 a
ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 144 n. 5 e 7 e pagg. 146-148 n. 12- 16). In tale veste essa gode di numerosi diritti, ma ha anche alcuni doveri (v. PIQUEREZ, op. cit., pag. 296-297 n. 1329-1334; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, op. cit., pag. 145 n. 8). Tra i diritti esplicitamente riconosciuti alla parte le- sa/parte civile in procedura federale vi è quello di chiedere al giudice istrutto- re di procedere a determinati atti di istruzione (art. 115 cpv. 1 PP), di assiste- re agli interrogatori dell’imputato e di partecipare all’assunzione di prove (art. 118 PP) e di prendere conoscenza degli atti dell’incarto, il tutto compati- bilmente alle esigenze dell’inchiesta (art. 119 in combinazione con l’art. 116 PP). Le vittime di reati ai sensi dell’apposita legge federale del 4 otto- bre 1991 concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5) godono di diritti ancora più estesi, giustificati dal particolare bisogno di protezione di questo genere di danneggiati. 3.3. Nella concreta fattispecie, per determinare l’esistenza di litispendenza tra azione civile e azione penale (e l’eventuale precedenza dell’una rispetto all’altra), va preliminarmente osservato che le due azioni sono state intrapre- se e pendono dinanzi a tribunali di due ordinamenti giuridici differenti : quello svizzero, per l’azione penale, e quello italiano, per l’azione civile. Per l’autorità inquirente, questa circostanza escluderebbe l’applicazione di norme positive di diritto interno in merito alla litispendenza, la soluzione andando semmai ricercata in norme di livello sopranazionale, quale la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale conclusa a Lugano il 16 settembre 1988 (RS 0.275.11). Ora, ai sensi dell’art. 21 di questa convenzione, sotto il cui campo di applicazione ricadono sia l’azione civile vera e propria sia quella adesiva in sede penale (v. art. 5 n. 4 Convenzione), qualora davanti a giudici di Stati contraenti differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d’ufficio il pro- cedimento finché sia stata accertata la competenza del giudice preventiva- mente adito. Si tratta, in pratica, della medesima formulazione prevista all’art. 35 della legge federale del 24 maggio 2000 sul foro in materia civile (Legge sul foro, LForo; RS 272), norma di diritto interno applicabile quando più azioni aventi lo stesso oggetto e tra le medesime parti sono pendenti da- vanti a giudici diversi (v. THOMAS A. CASTELBERG, Die identischen und die in Zusammenhang stehenden Klagen im Gerichtsstandsgesetz, Berna 2005, p. 88 in basso e 89 in alto). Nel caso in esame, le menzionate parti lese si sono costituite parti civili in seno alla procedura penale condotta dal MPC in data 13 maggio 2005 (v. act. 13.1 e 13.3), allorquando la procedura civile italiana non era ancora stata avviata (v. act. 13.5), per cui competente sarebbe di principio il giudice svizzero, poiché adito preventivamente.
Presupposto per l’applicazione delle disposizioni citate è tuttavia l’identità delle parti e delle domande presentate dinanzi ai differenti giudici, ciò che nella fattispecie in esame è tutt’altro che assodato : dagli atti dell’incarto emerge infatti che il procedimento penale in Svizzera – perfettamente noto a questa Corte che si è già pronunciata più volte in passato su reclami intro- dotti dai vari imputati – coinvolge, oltre alla stessa reclamante, una decina di altri soggetti (v. TPF BB.2005.76 del 21 settembre 2005, consid. 3.2 e 3.3), alcuni dei quali pacificamente esclusi dal procedimento civile italiano, che vede come convenuti unicamente la banca A. ed un suo ex-dipendente della sede di Coira, F. (v. atto di citazione al Tribunale di Z. del 22 giugno 2006, e in particolare le conclusioni alla sua pag. 58, allegato ad act. 1.3). Anche a prescindere dalla risposta al quesito dell’identità tra le attrici nell’azione civile italiana e le parti civili nel procedimento penale svizzero – pure oggetto di contestazione tra le parti –, già per i soli motivi indicati in precedenza non è possibile sostenere che esista identità delle parti ai due procedimenti in e- same, tale da permettere l’applicazione delle norme sulla litispendenza testé citate. 3.4. Né può essere invocata a sostegno della richiesta della reclamante di estro- mettere le parti civili dal procedimento in esame la sentenza dell’Alta Corte federale DTF 96 I 449. Oggetto di quel giudizio era infatti una decisione della Corte correzionale del Canton Ginevra di sospendere un’azione civile (nel caso specifico si trattava di un’azione di convalida di un sequestro) prece- dentemente intentata dai danneggiati sino alla pronuncia del verdetto penale, in forza però di una precisa normativa del codice di procedura penale di quel cantone che sanciva – nei casi di litispendenza tra azione civile e azione pe- nale – il primato dell’azione penale su quella civile precedentemente intra- presa dalle medesime parti. Da notarsi però che la legislazione ginevrina non esclude la possibilità di intentare separatamente e parallelamente le due azioni, con l’unica conseguenza che in tal caso l’azione civile viene sempli- cemente sospesa fino al giudizio penale. La possibilità per un danneggiato di costituirsi come parte civile in un procedimento penale, e di partecipare quindi pienamente alla sua istruzione, non è peraltro messa in discussione in questa sentenza. 3.5. Constatata, da un lato, l’assenza di norme esplicite in materia di litispenden- za nell’attuale procedura federale e, dall’altro, l’inapplicabilità in concreto di disposizioni di diritto internazionale come quelle contenute nella citata Con- venzione di Lugano oppure di disposizioni di diritto cantonale, una valida in- dicazione dei principi applicabili alla litispendenza potrebbe essere contenuta – “de lege ferenda” – nel progetto di legge per il codice di procedura penale unificato, destinato a sostituire a breve termine la PP e le singole procedure penali cantonali. Come accennato nell’introduzione del rapporto esplicativo
sull’avamprogetto del Codice di procedura penale svizzero (v. punto 151, pag. 24 del Rapporto esplicativo, disponibile su internet al sito http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/strafproze ss.html), questo documento rappresenta una sintesi delle istituzioni e delle forme procedurali così come previste dai codici di procedura penale federali e cantonali ora in vigore. L'avamprogetto può di conseguenza limitarsi a in- trodurre migliorie puntuali e adeguamenti alle mutate concezioni; in diversi ambiti però, esso presenta delle proposte che non sono attualmente previste dagli ordinamenti procedurali vigenti o lo sono soltanto in casi isolati. Tali in- novazioni sono frutto della convinzione che i diritti procedurali delle parti e il connesso principio dell'immediatezza vadano ampliati – in misura quanto- meno moderata –, senza tuttavia perdere di vista l’obbiettivo di accrescere l'efficienza del perseguimento penale. 3.6. Le disposizioni inerenti il danneggiato, la vittima, l’accusatore privato e l'a- zione civile (art. 114-124 del progetto allegato al Messaggio del Consiglio fe- derale concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 di- cembre 2005; FF 2006 1323-1326) riflettono i propositi indicati al conside- rando precedente : la definizione e i diritti dei danneggiati e le modalità d’esercizio rispettive dell’azione penale e dell’azione civile sono regolati in modo più ampio e dettagliato rispetto alle odierne, insufficienti, disposizioni della PP. Così giusta l’art. 117 cpv. 2 del progetto, l’accusatore privato – os- sia la parte lesa che ha dichiarato espressamente di voler partecipare al pro- cedimento penale (v. art. 116 cpv. 1 del progetto, nozione che corrisponde in pratica all’odierna figura di parte civile) – può nella sua dichiarazione, cumu- lativamente o alternativamente, chiedere il perseguimento e la punizione del responsabile del reato (azione penale) e far valere in via adesiva pretese di diritto privato desunte dal reato (azione civile; cfr. anche art. 120 cpv. 1 del progetto). Ciò significa che il danneggiato/accusatore privato avrà la scelta di partecipare al procedimento esercitando o solamente la via penale o sola- mente quella civile, oppure esercitando entrambe; esse risulteranno così in- dipendenti l’una dall’altra ma, in tutte le combinazioni descritte (azioni alter- native o cumulative), l’accusatore privato disporrà delle prerogative di parte che gli sono concesse dai combinati disposti di cui all’art. 102 cpv. 1 lett. b e 105 cpv. 1 del progetto, tra cui la facoltà di accedere agli atti (v. FF 2006 1320-1321; v. anche commento nel Messaggio del 21 dicembre 2005, FF 2006 1078). L’indipendenza delle due rispettive azioni si desume – “a contra- rio” – anche dalla formulazione dell’art. 118 cpv. 2 del progetto (titolo margi- nale “Rinuncia e ritiro”; FF 2006 1324), per il quale è possibile delimitare la rinuncia ai propri diritti di parte ad una sola delle due azioni, continuando pe- rò ad esercitarli relativamente all’azione superstite (se intraprese cumulati- vamente beninteso). A precisare i rapporti tra azione civile e azione penale e a mitigare ulteriormente il diritto di opzione del danneggiato, vi è inoltre l’art. 120 cpv. 4 del progetto (FF 2006 1325), per il quale se l’accusatore pri-
vato ritira l’azione civile prima del dibattimento di primo grado, egli può nuo- vamente promuoverla nel foro civile (v. Messaggio del 21 dicembre 2005, FF 2006 1079-1080); ciò significa, perlomeno implicitamente, la possibilità di coesistenza tra un’azione penale e un’azione civile, legate alla commissione di uno stesso reato, davanti a due tribunali differenti. L’applicazione di questi principi dedotti dalla novella legislativa al caso che ci occupa porta a concludere che, perlomeno allo stadio attuale del procedi- mento (tuttora in fase di indagini preliminari), non è giustificato né proporzio- nato chiedere l’estromissione delle parti civili per la sola ragione che queste avrebbero già fatto valere pretese risarcitorie davanti ad un tribunale civile (peraltro adito posteriormente alla loro costituzione come parti civili nel pro- cedimento penale); non si può infatti pretendere che nella fase attuale, e prima ancora di aver avuto un qualsiasi accesso agli atti dell’incarto, le tre aziende del gruppo E. rinuncino già del tutto a formulare pretese di natura ci- vile. E nemmeno si può pretendere che per il solo fatto di aver formulato del- le pretese di natura civile in Italia esse debbano essere private dei diritti loro attribuiti come parti civili nell’istruzione penale vera e propria – e prima di tut- to quello di essere sentiti, di cui l’accesso agli atti altro non è che un’emanazione (v. consid. 4, 4.1. e 4.2., in seguito). Per tutte queste ragioni, l’eccezione di litispendenza sollevata dalla reclamante deve essere respinta giacché infondata e prematura; come rettamente osservato dall’autorità in- quirente (v. act. 14, pag. 4 in alto), a mitigare il rischio di conflitto positivo di giurisdizione, con l’eventuale doppia assegnazione di risarcimenti alle parti civili, si pone inoltre il principio dell’eccezione di “rei iudicatae”, in forza del quale il primo dei due procedimenti che giunge al verdetto definitivo impedi- sce all’altro procedimento di decidere una seconda volta sul medesimo og- getto. 4. Nel contestare il riconoscimento quale parti civili delle tre società resistenti, la reclamante insorge anche contro la decisione del MPC di concedere loro un parziale accesso agli atti. 4.1. Giusta l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari in virtù del rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorveglianza”; questa disposizione è idealmente completata dall’art. 119 cpv. 1 e 2 PP, per il quale, al momento in cui il giudice istruttore reputa raggiunto lo scopo dell’istruttoria, le parti – comprese quindi le parti civili ex art. 34 PP – hanno diritto di prendere conoscenza dell’integralità degli atti. Il diritto di accedere
agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potu- to prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. an- che la sentenza del Tribunale federale 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, par- zialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dal- la tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di ac- corgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2489 e 2491, pag. 533-534; v. anche LUCA MARAZZI, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). 4.2. A rigore di termini, l’art. 116 PP non contempla la parte civile tra quelle che possono accedere agli atti del procedimento penale in fase di indagini preli- minari, limitando tale prerogativa all’imputato e al suo difensore. Tale, limita- tiva, interpretazione si scontra tuttavia con i diritti procedurali garantiti alle parti civili debitamente costituitesi (la dichiarazione in tal senso può interveni- re ad ogni momento), dato che queste sono chiamate a partecipare attiva- mente al procedimento, contribuendo di persona all’accertamento dei fatti e all’amministrazione delle prove (v. consid. 3.2., supra). Giurisprudenza e dot- trina sono unanimi nel ritenere che il diritto di essere sentiti deve essere ga- rantito a qualsiasi persona direttamente toccata da un determinato provve- dimento, in particolare all’imputato, ma anche alla parte civile, al pubblico ministero e ad ogni terzo intervenuto direttamente leso dall’adozione di detto provvedimento (v. TPF BB.2006.126 del 22 febbraio 2007, consid. 2.1, con i riferimenti dottrinali ivi citati). Non vi è invero ragione valida di impedire (po- tendosi casomai disporre le restrizioni previste all’art. 116 PP) l’accesso agli atti dell’incarto alle parti civili in fase istruttoria, tanto più se questo accesso può rivelarsi indispensabile per la determinazione e la quantificazione delle loro conclusioni civili. Un’indicazione della validità di tale interpretazione delle attuali norme è forni- ta, una volta ancora, dal progetto di nuovo Codice di procedura penale fede- rale unificato, che prevede che l’accusatore privato – cioè il danneggiato che ha dichiarato espressamente di voler partecipare al procedimento penale con un’azione penale o civile (art. 116 cpv. 1) – è una delle parti al procedi-
mento (art. 102 cpv. 1 lett. b) e come tale ha diritto di essere sentito, segna- tamente di esaminare gli atti dell’incarto (art. 105 cpv. 1 lett. a; FF 2006 1320). Analogamente alla normativa oggi vigente, le autorità penali potranno sottoporre tale diritto a restrizioni solo se vi è il sospetto fondato che una par- te ne abusi (art. 106 cpv. 1 lett. a) o se la restrizione è necessaria per garan- tire la sicurezza di persone oppure per tutelare interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto (art. 106 cpv. 1 lett. b). Nella fattispecie, conce- dendo alle parti civili legittimamente costituitesi (come visto in precedenza) un accesso parziale agli atti dell’incarto, e segnatamente ai verbali di interro- gatorio condotti fino al 31 ottobre 2006 nei confronti delle persone allo stato imputate nell’indagine preliminare di polizia giudiziaria, il MPC ha ritenuto ossequiati questi presupposti. La reclamante non è peraltro stata in grado di sostanziare – al di là di un generico richiamo alla “tutela degli interessi delle parti coinvolte” – una concreta messa in pericolo della sicurezza di persone o la violazione di interessi pubblici o privati al mantenimento del segreto. In ogni caso, l’autorità inquirente non ha abusato del potere discrezionale con- cessogli dall’art. 116 PP, per cui la decisione impugnata non può essere censurata nemmeno sotto questo aspetto (v. consid. 1.3., supra). 5. Discende da quanto precede che il reclamo deve essere integralmente re- spinto. Visto l'esito della procedura, le spese processuali – comprese quelle legate all’emanazione del decreto del 27 aprile 2007 sull’effetto sospensivo – sono poste a carico della reclamante soccombente (art. 245 cpv. 1 PP con rinvio all'art. 66 cpv. 1 LTF), e ammontano nella fattispecie a Fr. 1'500.–, in- teramente coperte dall’anticipo delle spese già pervenuto (art. 245 cpv. 2 PP e art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tri- bunale penale federale, RS 173.711.32).
Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 9 agosto 2007
In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
Informazione sui rimedi giuridici Contro questa sentenza non é dato alcun rimedio di diritto ordinario.