Sentenza del 18 luglio 2006 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Barbara Ott e Tito Ponti, Cancelliere Luca Fantini
Parti
A., rappresentato dagli avv. Luca Marcellini e Gianluca Generali,
reclamante
Contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,
controparte
Oggetto Reclamo in materia di patrocinio processuale (art. 12 LLCA; art. 105bis PP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BB.2006.29
Fatti: A. La B. (in seguito: B.), istituto di diritto pubblico con sede a Z., è oggetto dal 2005 di un'indagine preliminare di polizia giudiziaria per il titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP. L'indagine, che coinvolge una dozzina di persone fisiche e giuridiche, è condotta dalla sede distaccata di Lugano del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC). A., membro della direzione della B. nonché direttore della succursale di Lugano di quest’ultima, è stato interrogato una prima volta in qualità di testimone il 17 agosto 2005. Il 21 marzo 2006 egli è stato nuovamente interrogato e posto a confronto con un imputato del procedimento in esame. Nel corso di tale audizione, il magi- strato inquirente ha disposto l’avvio nei confronti di A. di un’indagine prelimi- nare di polizia giudiziaria per titolo di falsa testimonianza (art. 307 CP).
B. In seguito all’avvio delle indagini nei suoi confronti, A. ha deciso di affidare la sua difesa agli avvocati Luca Marcellini e Gianluca Generali, esercitanti nel medesimo studio legale di Lugano. Con decisione del 3 maggio 2006 - prean- nunciata durante un’audizione del 22 marzo scorso - il MPC ha però comuni- cato ai citati avvocati di non ammetterli come patrocinatori di fiducia dell’impu- tato. A sostegno della sua decisione, l’autorità inquirente adduce l’esistenza in concreto di un possibile conflitto di interessi ai sensi dell’art. 12 lett. c della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), dato che nel procedimento in esame i legali designati da A. rappresentano al contempo anche la B..
C. Avverso questa decisione, il 9 maggio 2006 A. è insorto con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chieden- done l’annullamento. Egli ritiene che la decisione del MPC comporti un’inam- missibile limitazione del principio della libera scelta del difensore da parte di un imputato, garantito dall’art. 6 n. 3 lett. c CEDU, posto che nel caso concreto non sarebbe ravvisabile alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale. Si duole inoltre del fatto che il suo procedimento per falsa testimonianza sia stato arbitrariamente congiunto con quello riguardante la B. e altri co-imputati di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP.
D. Con osservazioni del 29 maggio 2006, il MPC ha confermato la sua prece- dente decisione, chiedendo la reiezione integrale del gravame. L’autorità in- quirente rileva che oggetto degli interrogatori del reclamante (prima come
testimone, poi come imputato) sono le relazioni intrattenute da quest’ultimo, in qualità di dirigente della B., con alcuni degli altri imputati del procedimento, ed in particolare C. e D. (clienti della banca stessa), per cui il conflitto di interessi con il suo datore di lavoro appare nella fattispecie evidente. Il MPC ritiene inoltre corretta l’attribuzione del fatto contestato a A. al medesimo procedi- mento, poiché lo stesso concerne il medesimo contesto di fatti all’interno del quale hanno agito altri imputati.
E. Nel secondo scambio di allegati (replica e duplica), le parti hanno sostanzial- mente ribadito le loro rispettive allegazioni e conclusioni. Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte in questi allegati saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi seguenti.
Diritto:
La Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio espe- rito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazione dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1 e giurisprudenza citata).
Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. Per quanto attiene alla legittimazione attiva, va precisato che l’imputato può invo- care unicamente il diritto di libera scelta del difensore, sancito, oltre che (indi- rettamente) dall’art. 35 PP, dall’art. 6 n. 3 lett. c CEDU, mentre la violazione del diritto fondamentale al libero esercizio della professione, dedotto dall’art. 27 Cost., può essere sollevata unicamente dal patrocinatore (DTF 124 I 310 consid. 3a; 123 I 12 consid. 2a; sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 4). Nella misura in cui il gravame espone la prima censura (v. reclamo, pag. 2 in alto), la legittimazione attiva del reclamante adempie i requisiti di cui all’art. 214 cpv. 2 PP. Il rimedio risulta peraltro tempestivo, essendo stato introdotto nel termine di cinque giorni di cui all’art. 217 PP.
possono essere prese in considerazione per l’interpretazione di disposizioni o per la risoluzione di problemi giuridici (cfr. DTF 87 I 262; 98 IA 356; 125 I 417). In una sua recente sentenza, pur ridimensionando parzialmente la sua prece- dente giurisprudenza, esso ha dichiarato che dopo l’entrata in vigore della LLCA è ancora possibile far riferimento alle regole deontologiche cantonali nella misura in cui queste esprimono una concezione diffusa in tutto il paese (DTF 130 II 270 consid. 3.1). In questo ambito, di particolare importanza risul- tano essere le linee direttive emanate dalla Federazione svizzera degli avvo- cati (FSA) relative alle regole professionali e deontologiche adottate dal Con- siglio della FSA il 1° luglio 2005. Secondo l’art. 12 di tali direttive, sotto il titolo “Pluralité de clients” (le direttive non sono disponibili in lingua italiana), “L’avo- cat ne représente, ni conseille, ni défend, dans la même affaire, plus d’un client s’il existe un conflit ou un risque de conflit d’intérêts entre ces clients. Il met fin aux mandats de tous les clients concernés s’il surgit un conflit d’intérêts, un risque de violation du secret professionnel ou si son independance est mena- cée ». Tale disposizione, pertinente nella fattispecie, permette di affermare che un conflitto d’interesse può sussistere anche quando questo è solo poten- ziale (“risque de conflit”) e non si è ancora concretamente manifestato. Questo approccio era d’altronde già valido in passato nei cantoni (STUDER, Neue Entwicklungen im Anwaltsrecht, in SJZ 100/2004 pag. 229-238, 235).
oggettivamente comporta. Nel caso concreto il rapporto di subordinazione esi- stente tra il reclamante e la B., fondato su un rapporto di lavoro di lunga durata (oltre 30 anni) rende ancor più plausibile questo rischio, visto che la determi- nazione di (eventuali) oggettive responsabilità penali a carico dell’imputato potrebbe avvenire a scapito di quella del suo datore di lavoro o viceversa. Anche la diversa natura e gravità - perlomeno allo stadio attuale - dei capi di imputazione (falsa testimonianza per il reclamante, riciclaggio di denaro per la banca imputata) non osta alla constatazione in concreto di un possibile con- flitto di interesse per i comuni difensori dei due imputati, posta la sostanziale identità delle circostanze di fatto oggetto dell’indagine in corso, ossia il chiari- mento dei rapporti interni alla B. (ed in particolare tra A. e D.) nonché i loro rapporti con determinati clienti della banca stessa. Gli interrogatori ai quali è stato sottoposto il reclamante – dai quali è poi scaturita l’imputazione di falsa testimonianza nei suoi confronti – erano infatti volti a stabilire le responsabilità dei singoli dirigenti e della banca stessa nell’ambito dell’inchiesta aperta per riciclaggio di denaro nel cosiddetto caso “E.”. Invero, la determinazione di una responsabilità penale dell’impresa ai sensi degli art. 100quater e quinquies CP non può prescindere dall’audizione dei suoi organi dirigenti, come lo è nel caso concreto il reclamante, membro di direzione della B. nonché direttore della sua succursale di Lugano. A torto quindi il reclamante sostiene che l’inchiesta aperta nei suoi confronti non ha nulla a che vedere con il procedimento aperto nei confronti della B. (e di altri) e che questa sarebbe invece unicamente volta ad accertare il suo foro interiore per avere risposto in maniera inesatta su un fatto privo di rilevanza e connessione con il filone principale dell’inchiesta; al contrario, la determinazione delle singole responsabilità dei dirigenti della B., – e, rispettivamente, della banca stessa – non può fare a meno delle testimo- nianze dei diretti interessati su quanto essi sapevano e conoscevano (o avreb- bero dovuto sapere o conoscere con un minimo di diligenza) nell’ambito dei loro rapporti interpersonali all’interno dell’istituto come pure nelle loro relazioni con l’esterno. In simili evenienze la censura ricorsuale deve quindi essere respinta e la decisione impugnata confermata. 4.2. In merito all’asserita violazione del principio di libera scelta dell’avvocato, va inoltre osservato che nulla impedisce ad uno dei due imputati di designare un altro patrocinatore di fiducia. Quanto all’eventuale nomina di difensori d’ufficio da parte del MPC - qualora gli attuali difensori non si adeguino alla decisione dell’autorità inquirente oppure gli imputati non siano in grado di designare altri patrocinatori di fiducia -, essa ha per scopo di limitare i disagi legati alla restri- zione imposta e garantire la continuità della difesa degli imputati nel procedi- mento in corso (v. TPF BK_B 109+110/04 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1A.223/2002 del 18 marzo 2003, consid. 5).
Il reclamante si duole inoltre del fatto che il suo procedimento per falsa testi- monianza sia stato arbitrariamente congiunto con quello riguardante la B. e altri co-imputati di riciclaggio di denaro ai sensi dell’art. 305bis CP. Premesso che non compete alla Corte adita ma all’autorità inquirente valutare l’opportunità di estendere o meno un’indagine precedentemente aperta ad altri imputati e di decretare l’eventuale congiunzione (o separazione) delle proce- dura in corso, non risulta che in concreto il MPC abbia arbitrariamente con- giunto il procedimento per falsa testimonianza a carico del reclamante con quello (già aperto) riguardante altri imputati per titolo di riciclaggio di denaro. La procedura penale federale non definisce con precisione i criteri validi per la congiunzione o la separazione delle procedure, limitandosi, al suo art. 104, a menzionare che “il procuratore dirige le indagini preliminari” e , al suo art. 101 cpv. 1, a prescrivere che “il procuratore generale e la polizia giudiziaria procedono alle indagini necessarie per identificare gli autori del reato e accer- tare i fatti essenziali nonché per assicurare le tracce dei reati e le prove e prendono gli altri provvedimenti indifferibili”. Il legislatore ha quindi voluto lasciare alle autorità competenti un ampio margine di manovra in tale ambito. Determinanti in questi casi risultano pertanto i criteri generali di procedura, quali il grado di connessione tra le varie fattispecie con rilevanza penale e quello dell’economia procedurale. Nel caso in esame, atteso che che gli inter- rogatori ai quali è stato sottoposto il reclamante si riferivano al chiarimento di fatti e circostanze in relazione alla sua attività quale organo dirigente della B., ed in particolare ai rapporti intercorsi con altri imputati, non si può imputare all’autorità inquirente di aver abusato del proprio potere discrezionale, né di aver violato la legge o i criteri testè menzionati. Perlomeno a questo stadio del procedimento – lo stesso MPC non esclude che in proseguo delle indagini la posizione processuale del reclamante possa cambiare - la congiunzione dell’indagine riguardante il reclamante con quella già pendente non può es- sere ritenuta illegale o disproporzionata.
Visto quanto precede, il reclamo deve essere respinto. Conformemente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e am- montano nella fattispecie a fr. 1’500.--. Dedotto l’anticipo spese di fr. 1000.-- già pervenuto, il reclamante dovrà versare il saldo di fr. 500.--.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Bellinzona, il 19 luglio 2006
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a:
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Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio di diritto. A.