Sentenza del 23 marzo 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Giampiero Vacalli
Parti
A.______, attualmente detenuto, rappresentato dall’avv. Nadir Guglielmoni,
Reclamante
contro
MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE,
Controparte
Oggetto Reclamo concernente l'accesso agli atti e l'apertura dell'istruzione preparatoria
Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2005.8
Fatti:
A. A.______ è stato arrestato il 19 luglio 2004 nell’ambito di un’inchiesta aper- ta nei suoi confronti e di altre persone dalla polizia giudiziaria federale per infrazione alla legge federale sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 e 2 LStup), alla legge federale sulle armi (art. 33 LArm) e per partecipazione a un’organizzazione criminale (art. 260ter CP); egli è stato posto immediata- mente in detenzione preventiva. Detenuto dapprima presso le carceri preto- riali di X.______ (TI), l’arrestato è stato trasferito agli inizi di ottobre al peni- tenziario di Y.______ (LU). L’11 novembre 2004 le indagini preliminari di polizia sono state estese ai reati di riciclaggio (art. 305bis CP) e di usura (art. 157 CP).
B. Il 23 settembre 2004 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale fede- rale ha respinto un reclamo presentato dall’indagato contro la decisione con la quale il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) aveva rifiuta- to una sua domanda di scarcerazione (v. sentenza BK_H 119/04). Altri re- clami concernenti istanze di scarcerazione e/o modalità di detenzione sono stati respinti dalla Corte dei reclami penali in data 8 ottobre, 23 novembre e 13 dicembre 2004 (v. sentenze BK_H 151/04; BK_B 194/04 e BK_H 204/04) e dalla Corte di diritto pubblico del Tribunale federale in data 14 gennaio 2005 (v. sentenza 1S.15/2004).
C. Con scritto del 1° febbraio 2005 al MPC, l’indagato ha chiesto di poter ac- cedere agli atti essenziali suscettibili di giustificare il mantenimento della sua carcerazione nonché di conoscere le ragioni per le quali un co- imputato nella medesima inchiesta è stato nel frattempo scarcerato; egli ha inoltre postulato l’immediata trasmissione del suo incarto al giudice istrutto- re federale affinché venga aperta l’istruzione preparatoria.
D. Con decisione del 3 febbraio 2005 il MPC ha respinto tutte le richieste dell’indagato. Avverso questa decisione l’arrestato è insorto dinanzi alla Corte dei reclami penali con un reclamo, ribadendo in sostanza le medesi- me richieste esposte nella lettera del 1° febbraio 2005 al MPC.
E. Con osservazioni del 7 marzo 2005, il MPC postula la reiezione del recla- mo nella misura della sua ammissibilità. Nel merito, l’autorità inquirente so- stiene che un accesso illimitato agli atti del procedimento non può ancora
essere concesso al reclamante, visto i gravi rischi di collusione tuttora esi- stenti. Quanto alla trasmissione dell’incarto al giudice istruttore federale, il MPC osserva che – contrariamente all’opinione del reclamante - la fase dell’inchiesta preliminare non può ancora ritenersi conclusa, dato che alcu- ni essenziali atti devono ancora essere esperiti. Riconfermando integral- mente il contenuto della sua decisione del 3 febbraio 2005, esso ribadisce infine che l’inchiesta è stata sinora condotta in ossequio al principio della celerità.
F. Le parti non sono state sollecitate ad un ulteriore scambio di allegati, scambio che peraltro la procedura non prescrive (v. art. 219 cpv. 1 PP). Di conseguenza la replica datata 17 marzo 2005 verrà considerata unicamen- te nella misura in cui presenti elementi pertinenti ai fini del giudizio (v. BK_B 199/04, pag. 3).
Diritto:
Analogamente alla Camera d’accusa del Tribunale federale, dissolta il 31 marzo 2004, la Corte dei reclami penali esamina d’ufficio l’ammissibilità del rimedio esperito senza essere vincolata, in tale ambito, dalla denominazio- ne dell’atto o dall’autorità indicata come competente nello stesso (DTF 122 IV 188 consid. 1, e giurisprudenza citata). Gli atti e le omissioni del procuratore generale possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali secondo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP (art. 105bis PP). Il ricorso deve essere presentato en- tro cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ha avuto conoscen- za dell’atto od omissione in questione (art. 217 PP). La decisione impugna- ta è stata inviata il 3 febbraio 2005 al patrocinatore del reclamante; il re- clamo, interposto il 4 febbraio, è quindi tempestivo. La legittimazione ricor- suale dell’imputato è pacifica.
ll reclamante si duole anzitutto di un accesso incompleto agli atti, chieden- do di poter visionare quelli determinanti per il mantenimento della sua car- cerazione.
2.1 Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esamina- re le prove assunte dall’autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i
propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere uditi. Quanto all’esercizio di tale diritto, desumibile dall’art. 29 Cost., il Tribunale federale ha precisato che esso è di principio soddisfatto quando l’interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costitui- scono l’inserto di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note o di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b; v. anche la sentenza 1A.157/1995 del 13 marzo 1996, parzialmente pubblicata in RDAT 1996 II 56 p. 192).
Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare ecce- zioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l’autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pag. 533-534; v. anche Luca Ma- razzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo proposito la giurisprudenza ha sancito che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell’istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. né dell’art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). Ed è pure alla luce di tali indicazioni giurisprudenziali che va interpretato l’art. 116 PP (applicabile nella procedura delle indagini preliminari giusta il rinvio dell’art. 103 cpv. 2 PP), per il quale “quando lo scopo dell’istruzione non ne sia pregiudicato, il giudice istruttore può permettere un esame degli atti al difensore ed all’imputato; a quest’ultimo, occorrendo, sotto sorve- glianza”.
2.2 Le osservazioni del MPC, che appaiono sufficientemente motivate, consen- tono di ritenere che in concreto il riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento delle prove non è del tutto fuori luogo: la parti- colare natura del procedimento, che riguarda numerosi co-imputati sospet- tati di appartenere ad un’organizzazione criminale di tipo mafioso operante a livello transnazionale, e apparentemente retta da un severo ordine gerar- chico, comporta oggettivamente un elevato rischio di collusione, nel senso che informazioni riservate riguardanti uno degli imputati potrebbero facil- mente essere messe a conoscenza di altri. Risulta peraltro che, pur con le limitazioni adottate, il reclamante ha potuto accedere agli elementi essen- ziali dell’inchiesta e prendere atto (malgrado egli sostenga il contrario) delle principali accuse a suo carico. Come questa Corte ha avuto modo di costa- tare esaminando i numerosi reclami a lei sottoposti negli scorsi mesi e i re- lativi incarti prodotti dall’autorità inquirente (v. sentenze BK_H 115/04;
BK_H 119/04; BK_H 151/04; BK_B 194/04 e BK_H 204/04), nel corso dei successivi interrogatori ai quali è stato sottoposto, l’imputato è stato messo al corrente di numerosi fatti rilevanti dell’inchiesta, ed in particolare di prove (intercettazioni telefoniche; dichiarazioni di altri co-imputati) che farebbero stato di un suo ampio coinvolgimento nelle attività dell’organizzazione cri- minale sotto inchiesta (in particolare nel traffico di stupefacenti e in quello di armi; v., per quest’ultimo, anche l’estratto del verbale di interrogatorio del 16 febbraio 2005 allegato alla risposta del MPC, act. 6.3). I numerosi e arti- colati reclami introdotti a cadenze regolari dimostrano d’altronde che il re- clamante è perfettamente consapevole delle accuse a lui rivolte e che il suo diritto di difesa non è stato leso in modo inammissibile dalla limitazione dell’accesso agli atti.
2.3 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto dello stadio in- termedio dell’inchiesta, le limitazioni imposte alla consultazione degli atti non possono ancora essere ritenute lesive del principio della proporzionali- tà; in altre parole, il MPC non ha abusato del suo potere discrezionale nell’applicare l’art. 116 PP.
3.1 A prescindere dalla sua dubbia ammissibilità, la censura non ha comunque pregio. Il principio dell’uguaglianza o parità di trattamento iscritto all’art. 8 Cost. (e in precedenza dedotto dall’art. 4 vCost.) impone di trattare fatti- specie giuridicamente uguali in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso, a meno che non vi siano ragioni serie e obbiettive che giustifichino un trattamento differenziato (DTF 125 I 1 consid. 2b/aa; 122 I 61 consid. 3a, con riferimenti citati). Nel diritto penale va inoltre con- siderato che le disparità di trattamento degli imputati sono di norma ricon- ducibili al principio dell’individualizzazione delle responsabilità e delle pene (DTF 124 IV 44 consid. 2c; 123 IV 150 consid. 2a).
3.2 In concreto, come rettamente osservato dal MPC, va anzitutto considerato che nell’ambito di un procedimento penale, a qualsiasi stadio, ogni imputa- to risponde per i fatti personalmente commessi in prima persona: pur se implicati in una medesima inchiesta, la posizione processuale di due impu- tati può risultare molto differente, per il genere e la gravità delle imputazioni ascritte e per la diversa responsabilità penale. L’esistenza dei motivi giusti-
ficanti la carcerazione preventiva quali il pericolo di fuga e di collusione va pure valutata singolarmente, con riferimento alle particolarità del caso e alla posizione personale dell’interessato. Quanto al diritto di un imputato di po- ter conoscere le ragioni alla base di una scarcerazione di un altro, e quindi di accedere implicitamente agli atti della procedura riguardante quest’ultimo, deve essere negato non fosse altro per il carattere confiden- ziale e personale dell’inchiesta, a maggior ragione se si tiene conto che ci si trova tuttora nella fase dell’istruzione preparatoria e che - come già evi- denziato in precedenza - sussiste un concreto rischio di collusione. Nell’agire dell’autorità inquirente non è pertanto ravvisabile alcuna violazio- ne del principio dell’uguaglianza, né l’opposizione del MPC a comunicare al reclamante i motivi della scarcerazione di B.______ configura un’inammissibile limitazione del diritto di accedere agli atti (v. consid. 2.2 e 2.3, supra).
Nel caso concreto il MPC ha precisato che la fase delle indagini preliminari di polizia giudiziaria non può ancora ritenersi conclusa, poiché non si è an- cora esaurita la verifica della portata e dell’ampiezza delle attività realizzate
dall’organizzazione criminale indagata e quindi dal singolo membro o so- stenitore. Tale affermazione è condivisibile, se si tiene conto della com- plessità dell’inchiesta (con ramificazioni anche all’estero) e del numero di imputati coinvolti; nei riguardi del reclamante, se è vero che è stato arresta- to 8 mesi fa, va anche osservato come alcuni reati gli sono stati contestati solo in seguito (l’usura e il riciclaggio di denaro nel novembre 2004) men- tre, per quanto riguarda ad esempio il traffico d’armi, egli ha iniziato a chia- rire la sua posizione solo negli ultimi tempi (v. il verbale di interrogatorio del 16 febbraio 2005, act. 6.3). Il MPC ha inoltre precisato che sta ancora rac- cogliendo elementi di prova all’estero, sulla scorta di domande rogatoriali già inoltrate ma non ancora evase delle competenti autorità estere. In simili evenienze la trasmissione immediata dell’incarto al giudice istruttore affin- ché proceda all’apertura dell’istruzione preparatoria si avvera prematura e inopportuna.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
Il reclamo è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante. Dedotto l’anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, egli è invitato a versare il saldo di fr. 1'000.--.
Bellinzona, il 24 marzo 2005
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: Il Cancelliere:
Comunicazione a :
Informazione sui rimedi giuridici: Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico