Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2005.47

Sentenza del 13 dicembre 2005 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presi- dente, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliera Joséphine Contu

Parti

  1. A.,

  2. B.,

entrambi rappresentati dall’avv. Francesco Riva,

Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIO- NE, Controparte

Oggetto Ricorso contro un ordine di sequestro e di edizione (art. 65 PP)

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Fatti:

A. Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A. e B. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi del- l'art. 305 bis CP, l'11 marzo 2005 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha ordinato la perquisizione del conto bancario n. C. presso la D. SA di Lugano. Il MPC ha decretato nel contempo il blocco dei saldi attivi depositati sul conto in questione (diviso in due rubriche separa- te), nonché l'edizione di tutta la documentazione relativa dall'apertura dello stesso sino ad oggi. Per esigenze d'inchiesta, alla banca sequestrataria è stato fatto divieto di comunicare alle persone interessate o a chiunque altro l'esistenza e il contenuto dell'ordine in questione sino a revoca scritta da parte del Procuratore federale (act. 1.2).

All'origine del provvedimento vi è il sospetto che sulla relazione bancaria summenzionata siano stati depositati degli averi di provenienza illecita, le- gati ad un affare di corruzione in Italia.

La revoca da parte dell'autorità inquirente del divieto di comunicazione pre- visto nell'ordine di edizione e sequestro è intervenuta il 14 giugno 2005.

B. Informati sul provvedimento coattivo dalla D. il 15 giugno 2005 A. e B., tito- lare della relazione sequestrata e, rispettivamente, beneficiaria di una pro- cura sulla stessa, il 17 giugno 2005 hanno interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo in via principale l'annullamento del provvedimento impugnato e, in via subordinata, il suo mantenimento limitatamente ad un importo di EUR 131'000.-- (act. 1).

Con risposta dell'11 luglio 2005, il MPC ha chiesto la reiezione integrale del reclamo, ritenendo la misura impugnata pienamente giustificata dalle emergenze istruttorie e rispettosa del principio della proporzionalità (act. 10).

Nel secondo scambio di allegati, le parti hanno sostanzialmente ribadito le loro rispettive argomentazioni e conclusioni (act. 12 e 14).

C. Con sentenza del 16 agosto 2005, la Corte dei reclami penali ha parzial- mente accolto il reclamo presentato da A. e B., mantenendo il blocco del saldo del conto bancario limitatamente all'importo di EUR 131'000.--.

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D. Adito da un ricorso del MPC, il 21 novembre 2005 il Tribunale federale ha annullato la decisione impugnata ed ha rinviato gli atti alla Corte dei reclami penali perché si pronunci nuovamente sulla causa ai sensi dei considerandi e statuisca di conseguenza sulla nuova ripartizione di spese e ripetibili (v. sentenza 1S.32/2005).

Diritto:

1.1 Giusta l'art. 105 bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni pro- cedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva del reclamante 1 è in concreto data, essendo egli il titolare della relazione bancaria oggetto del contestato ordine di edizione e sequestro. La legittimazione attiva della moglie, la reclamante 2, che su detta relazione dispone unicamente di una procura individuale, è invece dubbia ai sensi dell'art. 214 cpv. 2 PP; visto l'esito del reclamo, la questione può tuttavia rimanere indecisa.

1.2 Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del pro- curatore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analo- gia). In concreto l'ordine di edizione e sequestro impugnato è datato 11 marzo 2005, ma i reclamanti, dato il divieto di comunicazione inizialmen- te disposto dall'autorità inquirente, ne hanno preso conoscenza solo il 15 giugno 2005. Interposto il 17 giugno 2005, il rimedio è pertanto tempe- stivo.

  1. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad as- sicurare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 59 CP. Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalen- za di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza
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concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occorre salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della propor- zionalità (DTF 125 IV 185, 187 consid. 2a; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n° 2554 e segg.). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta pena- le non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del so- spetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati ap- paia verosimile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafpro- zessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 340 n° 1; PIQUE- REZ, op. cit., n° 2553). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326, 328 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, 225 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313, 316 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).

  1. l reclamanti contestano che vi siano le premesse per il blocco, in ogni caso totale, della relazione bancaria così come stabilito alla pag. 2 della decisio- ne impugnata, e ne chiedono la liberazione almeno parziale. Essi si dichia- rano completamente estranei alla fattispecie penale di cui sono indiziati in Svizzera (riciclaggio di denaro) come pure all'indagine per corruzione in corso in Italia, sostenendo che le varie transazioni bancarie avvenute sui conti di loro pertinenza in Svizzera sono del tutto lecite e riconducibili alla normale attività commerciale del reclamante 1, imprenditore nel campo del- la produzione e della commercializzazione di videogiochi. Sotto il profilo della proporzionalità, essi rilevano inoltre che il blocco totale della relazione litigiosa sta causando loro un grave pregiudizio economico e finanziario.

3.1 Le critiche dei reclamanti non sono tuttavia sufficienti per ordinare una re- voca immediata, seppur parziale, del provvedimento. L'ordinanza impugna- ta, pur se succintamente motivata, richiama la procedura di indagine giudi- ziaria in corso e indica i motivi per i quali occorre procedere alla perquisi- zione e al blocco del litigioso conto bancario; nelle osservazioni al reclamo il MPC ha poi apportato altri elementi a sostegno del provvedimento intra- preso. Secondo le informazioni in possesso dell'autorità inquirente, sul con- to in questione (suddiviso in due rubriche separate) sarebbero transitati e/o pervenuti degli averi illeciti, correlati in particolare ad un'attività corruttiva al- l'estero (tangenti versate a un dirigente della società elettrica italiana E., v. osservazioni act. 10, pag. 2 in basso e pag. 3 in alto). Ora, il sospetto che

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parte di queste tangenti siano state indirizzate, per il tramite di operazioni di "compensazione", su conti di pertinenza dei reclamanti in Svizzera giustifi- ca pienamente non solo il chiarimento di tutte le transazioni effettuate sul conto litigioso, ma anche il blocco prudenziale dell'intero saldo dello stesso; per invalsa giurisprudenza infatti, finché sussiste una possibilità di confisca di valori patrimoniali che costituiscono prodotto di reato ai sensi dell'art. 59 n. 1 CP, l'interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, 225 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313, 316 consid. 3b e 4; SJ 1997 p. 97,102).

L'obiezione dei reclamanti, che pretendono che sul conto in questione sia- no pervenuti unicamente degli averi legati a "semplici operazioni di traspor- to di capitali" tra Italia e Svizzera, è mera affermazione di parte priva del sufficiente riscontro probatorio; anzi, sarà proprio l'inchiesta in corso che dovrà stabilire l'origine lecita o meno dei versamenti affluiti sul conto se- questrato tramite un esame minuzioso di tutti i movimenti in entrata ed in uscita del periodo considerato. Del resto, i reclamanti medesimi mettono in dubbio la liceità dell'accredito di EUR 131'000.-- del 7 settembre 2001, pro- veniente da un conto della banca F. di Montecarlo poi rivelatosi "sporco", pur affermando che questo accredito sarebbe stato effettuato a loro insapu- ta e contrariamente alle loro istruzioni (v. pti. 7 e 11, pagg. 4-5 del reclamo, act. 1). L'autorità inquirente fa però notare che, oltre a quella appena men- zionata, vi sono state in passato parecchie operazioni simili sui conti dei re- clamanti – alcune per importi anche molto elevati (fino a due milioni di fran- chi) – che sostanzierebbero il sospetto di riciclaggio di denaro ex art. 305 bis

CP e che richiedono in ogni caso una delucidazione in sede di inchiesta. Ne discende che il provvedimento cautelare ordinato dal MPC è stato, nelle concrete evenienze, adottato in presenza di sufficienti indizi di reato, tenuto conto anche dello stadio iniziale dell'inchiesta. Giova inoltre ricordare che la Corte dei reclami penali non é chiamata a statuire sul merito del procedi- mento penale – ovvero sulla sussistenza concreta di un reato di riciclaggio –, ma deve limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (v. consid. 2, supra).

3.2 I reclamanti contestano infine la proporzionalità della misura impugnata, asserendo che il blocco totale della relazione bancaria litigiosa lederebbe gravemente e ingiustificatamente i loro interessi economici. A sostegno di questa argomentazione essi hanno prodotto in allegato alla loro replica del 22 luglio 2005 alcune lettere di richiamo di pagamenti da parte di fornitori esteri della società G. (v. act. 12.6). Tali mezzi di prova non sono tuttavia sufficienti per invalidare la misura coercitiva ordinata: da un lato, non é in- fatti dimostrato un nesso diretto tra il blocco del conto bancario in questione

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e gli allegati mancati (o ritardati) pagamenti ai fornitori; dall'altro, é poco credibile che per i suoi bisogni in liquidità la società menzionata faccia e- sclusivamente capo ai conti sequestrati in Svizzera senza disporre di rela- zioni bancarie locali (la G. ha sede in provincia di Napoli). A tale riguardo si osserva che i reclamanti dispongono di conti bancari anche in altri paesi, non sottoposti a sequestro (ad esempio presso la Banca H. di S. Marino). Questa censura, alla pari delle precedenti, non merita quindi accoglimento.

3.3 Nelle circostanze concrete, in assenza di altra soluzione equivalente nei suoi risultati ma meno incisiva per gli interessati e tenuto conto dello stadio preliminare dell'inchiesta, il provvedimento impugnato non può essere con- siderato lesivo del principio della proporzionalità. Non vi è quindi ragione di annullarlo, né di limitarlo ad un blocco parziale del conto, come chiesto dai reclamanti. Il MPC è comunque inviato a procedere al più presto all'esame della documentazione sequestrata, alfine di non arrecare ai reclamanti più danno del necessario.

  1. Viste le considerazioni che precedono, il reclamo deve essere respinto. Conformemente all'art. 245 PP, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federa- le (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a Fr. 1'500.--, con vincolo di solidarietà. Dedotto l'anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, i recla- manti sono invitati a versare alla cassa del Tribunale penale federale – sempre con vincolo di solidarietà – il saldo di fr. 1'000.--.
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Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- é posta a carico dei reclamanti in solido. Dedotto l'anticipo spese di fr. 500.-- già pervenuto, essi sono invitati a versa- re alla cassa del Tribunale penale federale, sempre con vincolo di solidarie- tà, il saldo di fr. 1'000.--.

Bellinzona, il 14 dicembre 2005

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: La cancelliera:

Comunicazione a

  • Avv. Francesco Riva
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici: Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce- dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

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13.12.2005
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24.03.2026