Sentenza del 19 gennaio 2006 Corte dei reclami penali Composizione Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presiden- te, Andreas J. Keller e Tito Ponti, Cancelliere Luca Fantini

Parti

  1. A.,

  2. B.,

entrambi rappresentati dall’avv. Diego Della Casa Reclamanti

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE Controparte

Oggetto Reclami contro un rifiuto di dissequestro

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numero dell’incarto: BB.2005.120 + BB.2005.121

  • 2 -

Fatti: A. Nell'ambito di una procedura di indagine preliminare di polizia giudiziaria aperta nei confronti di A. per titolo di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305 bis CP e corruzione di pubblici funzionari stranieri ai sensi dell’art. 322 septies CP, il 31 maggio 2005 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha proceduto al sequestro della documentazione ed al blocco del saldo attivo di circa EUR 622’000 del conto bancario n. 100045 aperto presso la C. di Z., intestato allo stesso A. ed alla moglie B.. All'origine del provvedimento vi è il sospetto che sulla relazione bancaria summenzionata siano stati depositati degli averi di provenienza illecita, legati ad un affare di corruzione in Italia e che il denaro ivi confluito sia destinato al pagamento di tangenti. B. In date 20 luglio 2005, 2 agosto 2005 e 13 settembre 2005, il MPC ha proce- duto agli interrogatori di A.. In questa sede il reclamante ha prodotto diversi documenti allo scopo di dimostrare la provenienza lecita dei fondi presenti sul conto sequestrato; tali somme sarebbero in sostanza il frutto di una ven- dita immobiliare e della diminuzione del capitale sociale della società D., da lui detenuta unitamente alla moglie. C. Con istanze del 10 ottobre 2005, A. e B. hanno chiesto rispettivamente il dissequestro ed il dissequestro parziale (limitato agli importi di esclusiva pro- prietà della reclamante, ovvero EUR 178'400 e EUR 72'787,20) presso la C.. D. Con decisione del 21 novembre 2005, il MPC ha respinto entrambe le istan- ze. E. Dissentendo da questa decisione, il 28 novembre 2005, tramite comune pa- trocinatore, A. e B. sono insorti con due reclami dinanzi alla Camera dei re- clami penali del Tribunale penale federale, postulando il dissequestro ed il dissequestro parziale immediato dei valori patrimoniali così come domandato nelle precedenti istanze inoltrate al MPC. F. Con osservazioni del 22 dicembre 2005, il MPC ha chiesto l’integrale reie- zione dei gravami.

  • 3 -

G. Nelle loro repliche del 31 ottobre 2005, i reclamanti contestano le osserva- zioni di cui sopra e ribadiscono, in sostanza, le argomentazioni esposte in sede di reclamo. Non è stata richiesta una duplica. Diritto: 1. 1.1. Vista la sostanziale identità di contenuti e forma delle cause litigiose, che sono dirette contro decisioni analoghe e si fondano su una problematica ma- teriale e giuridica dello stesso genere, si giustifica di procedere alla loro riu- nione e di pronunciarsi con un unico giudizio. 1.2. Giusta l’art. 105bis cpv. 2 PP gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni proce- durali degli art. 214-219 PP. La legittimazione attiva dei reclamanti è in con- creto data, essendo loro co-titolari della relazione bancaria oggetto del conte- stato sequestro. 1.3. Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un’omissione del pro- curatore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal gior- no in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). In concreto, la decisione che rifiuta l’istanza di dissequestro è datata 21 novem- bre 2005 ed è pervenuta al patrocinatore legale del reclamante il 22 novem- bre 2005. Introdotto il 28 novembre 2005, il rimedio è pertanto tempestivo.

  1. Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assi- curare i mezzi di prova nel corso dell’inchiesta (art. 65 n. 1 PP; DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti); parimenti, si possono sequestrare oggetti e beni patrimoniali sottostanti presumibilmente a confisca ai sensi dell’art. 59 CP. Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e deter- minare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedu- rali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di inte- resse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l’oggetto che occor- re salvaguardare agli incombenti dell’autorità inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (DTF 125 IV 185, 187 consid. 2a; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n°
  • 4 -

2554 e segg.). Nelle fasi iniziali dell’inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2005, pag. 340 n° 1; PIQUEREZ, op. cit., n° 2553). Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d’accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimen- to penale, ma deve limitarsi all’esame dell’ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326, 328 consid. 7c e d). Secondo costante giuri- sprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l’interesse pubblico impone di mantenere il sequestro penale (DTF 125 IV 222, 225 consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313, 316 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).

  1. l reclamanti contestano che vi siano le premesse per il mantenimento del blocco della relazione bancaria ordinato dal MPC e ne chiedono la liberazio- ne; perlomeno parziale se ci si riferisce alle conclusioni di B.. A. si dichiara completamente estraneo alla fattispecie penale per cui è indiziato in Svizzera (riciclaggio di denaro e corruzione di funzionari esteri) come pure all'indagine per corruzione in corso in Italia, sostenendo che le transazioni bancarie av- venute sul conto presso la C., di pertinenza sua e della moglie, sono del tutto lecite e riconducibili in sostanza alla vendita di un bene immobiliare proprietà della D. ed alla diminuzione del capitale sociale della stessa società. A so- stegno di tale tesi difensiva, il reclamante ha prodotto diversi documenti in occasione degli interrogatori a cui è stato sottoposto dal MPC.

4.1. Le spiegazioni fornite dai reclamanti non sono tuttavia sufficienti, a questo stadio del procedimento, per ordinare una revoca immediata, seppur parzia- le, del provvedimento ordinato dal MPC. Permangono infatti numerosi dubbi circa il reale coinvolgimento di A. nella vicenda di corruzione per la quale è stato messo sotto inchiesta in Italia e sfociata poi anche nell’apertura del procedimento penale a suo carico su suolo elvetico. Egli è in sostanza sospettato di aver partecipato con E. alla conclusione di un accordo corruttivo tramite il quale venivano versate - o meglio messe a disposizione su dei conti bancari in Svizzera - delle tangenti in favore di F., affinché questi agevolasse illecitamente la loro attività commerciale nell’ambito della compravendita di carbone. Per questi fatti la Procura della Repubblica di Brindisi ha chiesto il rinvio a giudizio dei tre indagati in quanto imputati del reato di concorso e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ai sensi degli artt. 110 e 319 del codice penale italiano. La stessa

  • 5 -

autorità ha pure richiesto ed ottenuto tramite commissione rogatoria del 7 giugno 2005 il sequestro delle somme depositate nel nostro Paese da A. su diversi conti bancari fra cui quello oggetto del provvedimento qui impugnato. Dagli atti in causa, e segnatamente dagli interrogatori resi da E. e F. davanti alle autorità penali italiane, emergono numerosi indizi di un interessamento attivo di A. nella vicenda di corruzione sopraccitata. L’ex sindaco di Y. ha in- dicato nella persona del reclamante uno dei principali protagonisti dell’accordo corruttivo (cfr. verbale di interrogatorio di F. del 3 aprile 2004 pag. 291 a pag 293) act. 5.1). Sempre dalle dichiarazioni dei coimputati, ri- sulta che fu proprio A. a fissare il montante delle commissioni ed a conge- gnare il complesso sistema di movimenti finanziari che avrebbe poi garantito la messa a disposizione di denaro sui conti in Svizzera in favore di F. (v. ver- bale di interrogatorio di F. del 3 aprile 2004 pag. 285 a pag 286 e verbale di interrogatorio E. pag. 93-94, act. 5.1). 4.2 Ad ogni modo, l’inchiesta in essere condotta dal MPC, contrariamente a quanto sembrano asserire i reclamanti, si trova ancora nella sua fase iniziale (v. a questo proposito la sentenza del TF 1S.32/2005 del 21 novembre 2005) e numerosi sono i punti controversi sui quali è necessario procedere a verifi- che accurate. Tale è precisamente lo scopo della domanda di assistenza giudiziaria inoltrata dal MPC alle autorità penali italiane il 16 giugno 2005 e del suo complemento del 18 novembre 2005. È solo tramite l’espletamento – ad oggi non ancora avvenuto - di queste rogatorie che le autorità elvetiche avranno l’opportunità di dare un impulso importante all’attività investigativa in corso e di procedere alla verifica della pertinenza della tesi difensiva esposta dai reclamanti e della documentazione da loro presentata. Ai fini dell’inchiesta, vi è in particolare la necessita di determinare quale sia stato l’esatto ruolo giocato dalla D., società dalla quale sono confluite in Sviz- zera le somme sequestrate dal MPC, e che, come è stato appurato in sede investigativa, deteneva un’importante partecipazione della G., compagnia in- dubbiamente al centro dell’intera vicenda di corruzione, le cui quote avrebbe- ro dovuto essere in parte cedute a F. in contropartita della sua compiacenza. Vanno poi anche chiariti i motivi dell’anomalo comportamento del reclamante che, solo due mesi dopo l’apertura del conto bancario oggetto del sequestro, ha informato il consulente patrimoniale della C. di un avviso di garanzia da poco notificatogli dalle autorità penali italiane e della sua volontà di trasferire immediatamente tutti gli attivi del conto presso una non meglio identificata fi- duciaria di Ginevra. Tale atteggiamento, in netto contrasto con lo scopo dell’investimento - che si voleva inizialmente a medio o lungo termine - non ha mancato di destare i sospetti dello stesso funzionario di banca. Quest’ultimo non ha esitato a segnalare il caso all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) ed è proprio sulla scorta di questa

  • 6 -

comunicazione che il MPC, in data 31 maggio, ha deciso di avviare delle in- dagini preliminari di polizia nei confronti di A..

  1. In mancanza di precisi riscontri e verifiche, lo stato attuale del procedimento non consente quindi ancora di determinare con sicurezza se gli importi pre- senti sul conto bloccato presso la C. siano o meno di provenienza criminale o se siano destinati al pagamento di eventuali tangenti concordate con F.. Di conseguenza, nella misura in cui permane un dubbio a proposito della pro- venienza - o quantomeno della destinazione dei fondi sequestrati - si giustifi- ca mantenere la totalità di tali somme a disposizione della giustizia. Per questi motivi il reclamo presentato da A. va respinto ed il sequestro ordi- nato dal MPC in data 31 maggio 2005 confermato.

  2. Per ciò che attiene specificamente alla situazione di B. valgono perlopiù le considerazioni esposte in precedenza. In effetti, gli accertamenti in corso tendono anche ad appurare l’effettivo ruolo della reclamante all’interno della D. ed a verificare la fondatezza degli argomenti da lei presentati circa la pro- venienza e la proprietà dei fondi sequestrati. Il mantenimento totale del se- questro si giustifica anche per il fatto che i reclamanti sono contitolari a firma individuale del conto e che tale misura è assolutamente rispettosa del princi- pio della proporzionalità. Infatti, le relazioni bancarie litigiose possono nel frattempo continuare ad essere gestite nell’interesse dei reclamanti e possi- bili danni economici non sono stati da loro resi verosimili. Spetterà comun- que al magistrato inquirente, nel proseguio dell’inchiesta, verificare ulterior- mente sulla base delle risultanze acquisite la fondatezza del provvedimento, e segnatamente la sua relazione con il reato presunto, procedendo se del caso a revoche parziali dello stesso.

  3. Discende da quanto precede che i reclami devono essere respinti. Confor- memente all’art. 245 PP le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 OG); queste sono calcolate giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'000.-- per ciascuno dei re- clamanti.

  • 7 -

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

  1. I reclami sono respinti.
  2. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico di A.
  3. La tassa di giustizia di fr. 1’000.-- è posta a carico di B.

Bellinzona, il 20 gennaio 2006

In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

  • Avv. Diego Della Casa
  • Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica, per violazione del diritto federale. La pro- cedura è retta dagli art. 214 - 216, 218 e 219 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla proce-dura penale applicabile per analogia (art. 33 cpv. 3 lett. a LTPF). Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui l’autorità di ricorso o il suo presidente lo ordini.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
CH_BSTG_001
Gericht
Bstger
Geschaftszahlen
CH_BSTG_001, BB.2005.120, BB.2005.121
Entscheidungsdatum
19.01.2006
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026