N 23 juin 1988
904
Postulat Cavadini
88.412 Postulat Cavadini Eidgenössische Betriebszählung Postulato Cavadini Censimento federale delle aziende Postulat Cavadini Recensement fédéral des entreprises
Wortlaut des Postulates vom 17. März 1988
Die Verordnung vom 18. April 1984 über die Führung eines Betriebs- und Unternehmungsregisters verfällt am 31. Dezember 1988. Ihre noch geltenden Bestimmungen ver- bieten unter anderem dem Bundesamt für Statistik, privaten Gesuchstellern die im Register enthaltenen Daten zu liefern, ausser wenn diese für statistische Zwecke gebraucht wer- den. Der Bundesrat wird mit Hinblick auf die Revision der Verordnung eingeladen:
Privatpersonen und Privatgesellschaften die gesammel- ten statistischen Daten zugänglich zu machen, auch in Form des direkten Zugangs unter noch zu bestimmenden Bedin- gungen.
Mit den Vertretern der Wirtschaft alle Möglichkeiten zu untersuchen, wie die statistischen Angaben über die schwei- zerischen Betriebe am rationellsten erhoben, behandelt und auf dem neusten Stand gehalten werden können, sowie zu prüfen, ob in Zukunft dieses Register nicht gemeinsam geführt werden könnte.
Im Interesse einer besseren Kenntnis unserer Betriebs- struktur die heute verfügbaren Daten zu ergänzen.
Testo del postulato del 17 marzo 1988
L'ordinanza del 18 aprile 1984 sulla tenuta di un registro delle aziende e degli stabilimenti scadrà il 31 dicembre 1988. Le sue attuali disposizioni impediscono tra l'altro all'Ufficio federale di statistica di fornire a richiedenti privati i dati contenuti nel registro, salvo nel caso di un'utilizzazione a fini statistici. Il Consiglio federale in previsione del riesame dell'ordinanza è invitato:
A rendere accessibili a persone o società private i dati statistici raccolti, anche attraverso una forma di consulta- zione diretta, a condizioni da stabilire.
A studiare con i rappresentanti dell'economia tutte le possibilità di razionalizzare la raccolta, la tenuta e l'aggior- namento delle informazioni statistiche sulle aziende svizzere e a esaminare una possibile futura gestione comune di questo registro.
A completare le informazioni oggi disponibili nell'inter- esse di una migliore conoscenza della nostra struttura aziendale.
Texte du postulat du 17 mars 1988
L'ordonnance du 18 avril 1984 sur la tenue d'un registre des entreprises et des établissements échoira le 31 décembre 1988. Ses dispositions empêchent notamment l'Office fédé- ral de la statistique de fournir à des particuliers les données contenues dans le registre, sauf à des fins statistiques. En prévision du réexamen de l'ordonnance, le Conseil fédéral est invité:
à rendre accessibles à des particuliers ou à des sociétés privées les données statistiques recueillies, même sous forme de consultation directe, à des conditions qui restent à fixer;
à étudier avec les représentants de l'économie toutes les possibilités de rationaliser la saisie et la tenue à jour des informations statistiques concernant les entreprises suisses et à examiner la possibilité d'une gestion future en commun du registre susmentionné;
à compléter les informations acutellement disponibles en vue de permettre de mieux connaître la structure de nos entreprises.
Mitunterzeichner - Cofirmatari - Cosignataires: Baggi, Bonny, Bonvin, Cotti, Couchepin, Coutau, Eggly, Grassi, Jeanneret, Loretan, Pidoux, Pini, Salvioni, Spalti, Spoerry, Wanner, Wyss Paul (17)
Schriftliche Begründung - Motivazione scritta Développement par écrit
le generalità usuali (ragione sociale, indirizzo);
il ramo di attività secondo la sistematica generale dei rami economici edita dall'Ufficio federale di statistica nel 1985 e comprendente più di 700 rami e sottorami;
la forma giuridica;
il capitale sociale (per le persone giuridiche);
il numero dei dipendenti;
la data di iscrizione al registro di commercio (per le società iscritte);
l'esistenza di filiali o succursali.
Tutte queste informazioni sono generalmente ottenibili da altri elenchi e annuari aperti al pubblico e a mio giudizio possono essere divulgati senza particolari problemi. D'al- tronde l'attuale articolo 8 già prevede per un'azienda o uno stabilimento la possibilità di opporsi alla comunicazione dei suoi dati suddetti a scopi non statistici.
Oggi, questi 750 000 dati sono invece unicamente adoperati a fini statistici della Confederazione, dai Cantoni e dai Comuni e da pochi enti pubblici e privati, con scopi di ricerca, ma sempre nel rispetto di condizioni assai restrittive. Tutte le quotidiane e numerose domande di accedere a queste informazioni devono essere respinte.
Mi sembra sia giunto il momento di coordinare questi sforzi e di cercare soluzioni più razionali, più complete e più aggiornate. Il registro federale è a questo scopo un punto di partenza di notevole interesse e utilità. In collaborazione con l'economia privata il Consiglio federale dovrebbe stu- diare in quale modo e con quali mezzi realizzare a livello nazionale una vera banca di dati (magari gestita da una società mista), accessibile dall'esterno in ogni momento. I vantaggi per tutti coloro che operano nella nazione e che abbisognano di queste informazioni sono innegabili. In pre- visione della revisione dell'ordinanza si impongono, a mio giudizio, un'apertura e uno spirito di collaborazione nuovi che sono sicuramente attuabili e auspicabili.
Schriftliche Erklärung des Bundesrates vom 25. Mai 1988 Dichiarazione scritta del Consiglio federale del 25 maggio 1988 Déclaration écrite du Conseil fédéral du 25 mai 1988 Il Consiglio federale è d'accordo di accettare il postulato.
Ueberwiesen - Transmis
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
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II
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Sommersession
Session
Session d'été
Sessione
Sessione estiva
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Nationalrat
Conseil
Conseil national
Consiglio
Consiglio nazionale
Sitzung
14
Séance
Seduta
Geschäftsnummer 88.412
Numéro d'objet
Numero dell'oggetto
Datum 23.06.1988 - 08:00
Date
Data
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