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Numero d'incarto:
90.2002.91
Data decisione, Autorità:
28.07.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.91
Lugano
28 luglio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso del 6 giugno 2002 di
__________ __________, __________ __________
contro
la decisione 20 febbraio 2002 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato la variante del piano regolatore del
comune di __________ concernente l'inventario degli edifici situati fuori
dalle zone edificabili;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
il 3-4 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la variante
del piano regolatore concernente l'inventario degli edifici situati fuori dalle
zone edificabili; l'edificio n. 15, situato ai mappali n.
-, è stato classificato nella categoria "meritevole
1b";
che il 20 febbraio 2002 il Consiglio di Stato ha approvato la variante
in oggetto; in quella sede il Governo ha modificato d'ufficio la valutazione in
"diroccato 2";
che la decisione dell'Esecutivo cantonale è stata intimata per
lettera raccomandata al ricorrente; l'invio è stato ritirato il 22 febbraio
2003;
che la stessa è stata pubblicata dal 22 aprile al 21 maggio 2002;
che il 6 giugno 2002 __________ __________, proprietario del fondo
in rassegna, ha interposto ricorso contro il giudizio governativo innanzi a
questo Tribunale, al quale ha chiesto di classificare l'edificio nella
categoria meritevole di conservazione, affinché in futuro possa essere
ristrutturato;
che il municipio di __________ ha proposto l'accoglimento dell'impugnativa;
la divisione della pianificazione territoriale ne ha, invece, chiesto la
reiezione;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale è data (art. 38 cpv. 1 LALPT) e la
legittimazione del ricorrente è certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT);
che giusta l'art. 38 cpv. 1 LALPT contro le decisioni del Consiglio
di Stato di cui all'art. 37 LALPT è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio entro trenta giorni dalla notificazione;
che nella fattispecie, l'Esecutivo cantonale ha indicato (cfr. cifra
4 del dispositivo della decisione impugnata) che i proprietari di rustici la
cui valutazione era stata modificata d'ufficio, tra i quali figurava il qui
insorgente, avevano la facoltà di ricorso al Tribunale della pianificazione del
territorio entro 30 giorni dalla data d'intimazione della risoluzione di
approvazione della variante del piano regolatore;
che nella fattispecie il ricorrente ha ricevuto la risoluzione 20
febbraio 2002, munita dell'indicazione dei mezzi e del termine di ricorso, il
22 febbraio seguente (cfr. attestazione postale in atti);
che il termine per inoltrare l'impugnativa è pertanto venuto a
scadenza il 24 marzo 2002;
che il gravame è invece stato presentato al Tribunale soltanto il 6
giugno 2002 (cfr. timbro postale), ossia tardivamente;
che il ricorrente non può beneficiare del termine di ricorso indicato
nella pubblicazione delle decisione del Governo effettuata dal municipio di
__________ nel periodo 22 aprile/21 maggio 2002;
che il termine di ricorso che decorre a seguito di tale pubblicazione
ritorna applicabile solo per coloro che prendono conoscenza della risoluzione
governativa attraverso la pubblicazione stessa: sistema alternativo di notifica
che può essere impiegato, eccezionalmente, quando tutti i destinatari della
decisione non possono essere identificati senza oneri eccessivi (cfr. a livello
federale l'art. 36 PA; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die
Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 44 n. 1);
che la successiva pubblicazione della decisione del Consiglio di
Stato, allorquando per l'insorgente - che aveva ricevuto personalmente ed in
precedenza tale decisione - era già scaduto il termine ricorsuale, non ha avuto
quale effetto il decorrere di un nuovo termine per inoltrare l'impugnativa;
che pertanto il gravame dev'essere dichiarato irricevibile in ordine
siccome tardivo;
che visto l'esito dell'impugnativa si giustifica il prelievo di una
tassa di giustizia ridotta (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è irricevibile.
2.La tassa di giustizia di fr. 300.-- è
posta a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
__________, Via
__________ __________, ____________________;
Municipio di
__________, ____________________ ;
Divisione della
pianificazione territoriale,
____ ._______ __, ____ ____________;
Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____
____________.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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