AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.67
Data decisione, Autorità:
21.05.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.67
90.2002.70
Lugano
21 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi di
__________ __________ e __________, __________ __________
rappr. da: avv. __________ __________, __________
del 15 aprile 2002
__________ __________, __________ __________
__________ , __________ dell’, __________ __________
__________ __________ __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________ __________
__________ __________ __________, __________ __________ __________
del 18 aprile 2002
contro
la risoluzione 18 dicembre 2001 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore
di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 21 dicembre 1998 il consiglio comunale di __________ ha adottato
alcune varianti del piano regolatore.
B. Con
risoluzione 18 dicembre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
tali varianti.
In
quella sede il Governo non ha condiviso l'assegnazione al territorio fuori zona
edificabile di alcuni fondi - o parte di essi - edificati, assegnando d'ufficio
gli stessi alla zona agricola. Il provvedimento ha interessato anche le
seguenti particelle:
-
mapp. __________,
intestato al fu __________ __________, ubicato in località Deca, di complessivi
mq 380;
-
mapp. __________, di
proprietà di , __________ - e __________ ,
ubicato un località __________ -, di complessivi mq 1'011;
-
mapp. __________,
intestato a __________ __________ _________ ed al fu __________ __________
, pure ubicato in località __________ -, di complessivi mq
982;
-
mapp. __________,
intestato a svariati proprietari, tra cui i furono __________ e __________
__________ e __________ __________ , ubicato in località __________
-, di complessivi mq 10'952, limitatamente ad una superficie di circa
1'000 mq, attigua alle costruzioni che insistono sulla stessa.
Il
Consiglio di Stato ha inoltre rilevato come il piano regolatore non avesse
ancora ripreso e precisato, all'interno della zona agricola, le superfici per
l'avvicendamento colturale (SAC). Esso ha pertanto disposto l'inserimento
d'ufficio neI piano di tali superfici (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4c,
pag. 9), delimitandole su alcuni estratti planimetrici annessi alla decisione
di approvazione (allegati da 1 a 6). Tra gli svariati fondi interessati,
parzialmente, dal provvedimento figurava anche una superficie di poco superiore
a circa 5'000 mq del già menzionato mapp. __________.
C. a)
Con ricorso 15 aprile 2002 __________ __________, vedova del fu __________
__________, insieme ad altri litisconsorti, insorge innanzi a questo Tribunale
avverso la menzionata risoluzione governativa, postulando il suo annullamento e
l'assegnazione dei mapp. __________e __________alla zona residenziale R2. I
ricorrenti ritengono invocano in particolare i requisiti di applicazione
dell'art. 15 lett a LPT.
b) Con ricorso 18 aprile
2002 si aggravano dinanzi al Tribunale anche __________ e __________
__________, __________ e __________ __________ __________ e __________
__________, postulando l'annullamento della risoluzione governativa nella
misura in cui non debba essere considerata nulla. Questi insorgenti
eccepiscono, in primo luogo, l'irregolarità della notificazione della decisione
impugnata. Contestano, in seguito, la facoltà, per il Consiglio di Stato, di
procedere, in concreto, ad una modifica d'ufficio del piano regolatore.
Lamentano una lesione del loro diritto di essere sentiti. Chiedono che le
particelle __________, __________e __________vengano assegnate al territorio
fuori zona edificabile in attesa di essere inserite nella zona di mantenimento
degli insediamenti.
D. Il
municipio si rimette al giudizio del Tribunale, mentre la divisione della
pianificazione territoriale chiede la reiezione integrale del gravame.
E. In
data 27 febbraio 2003 il Tribunale ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito
un sopralluogo. Circa le relative risultanze si dirà, per quanto necessario, in
diritto.
F.
Con lettera 7 aprile 2003 il patrocinatore di __________ __________ e
__________ ha comunicato al Tribunale di ritirare il gravame per quanto
concerneva il mapp. __________.
considerato, in diritto:
- 1.1.
La competenza del Tribunale è data, i ricorsi sono tempestivi (art. 38 cpv. 1
LALPT) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT).
L'esame di ricevibilità dei gravami implica tuttavia le seguenti
considerazioni.
1.2.
A norma dell’art. 37 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato esamina gli atti e
decide i ricorsi, approva in tutto o in parte il piano regolatore, oppure nega
l'approvazione. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38
cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per
gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio
di Stato (lett. c). Il privato cittadino è pertanto legittimato a ricorrere
dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso dinanzi
al Consiglio di Stato; fa eccezione l'ipotesi in cui quest'ultima autorità
abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni del legislativo comunale.
1.3.
In concreto il Consiglio di Stato non ha approvato la pianificazione dei fondi
in oggetto così come adottata dal consiglio comunale di __________ modificando
l'attribuzione dei mapp. __________, __________ (per la parte edificata),
__________e __________da zona fuori zona edificabile a zona agricola e
assegnando alle SAC un'ulteriore porzione del mapp. __________, già attribuita
dal piano regolatore approvato il 13 gennaio 1993 alla zona agricola.
__________ e llcc chiedono, in questa sede, l'assegnazione del mapp.
__________alla zona residenziale. Ora, tuttavia, questi ricorrenti non avevano
in precedenza inoltrato ricorso dinanzi al Consiglio di Stato, formulando
simile domanda, contro l'azzonamento del menzionato fondo disposto dal
consiglio comunale. Il loro gravame va di conseguenza dichiarato irricevibile.
La circostanza secondo cui il Governo abbia modificato d'ufficio la scelte del
legislativo comunale non giova a questi ricorrenti: essa li legittima
unicamente a chiedere il ripristino di tali scelte. Tuttavia, com'è noto, nella
deliberazione 21 dicembre 1998 il consiglio comunale di __________ non aveva
assegnato alla zona residenziale il mapp. __________.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono anche la domanda formulata da
__________ __________ e llcc in relazione al mapp. __________dev'essere subito
precisata. Per quanto concerne difatti la porzione di tale fondo già assegnata
dal piano regolatore alla zona agricola ed attribuita d'ufficio alle SAC dal
Consiglio di Stato nella decisione impugnata, la richiesta di assegnazione al
territorio fuori zona edificabile, formulata per la prima volta in questa sede,
dev'essere dichiarata irricevibile.
1.4.
A partire da questo punto con il termine di ricorrenti si intende pertanto,
tranne che per quanto concerne la tassa di giudizio, _________ e __________.
- In
campo pianificatorio il comune tinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- Con
risoluzione 13 gennaio 1993 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
la revisione del piano regolatore di __________. Questa ha assegnato alla zona
agricola il vasto comprensorio che include le proprietà in esame, tra di esse
confinanti e frutto della lottizzazione di un unico grande fondo, situato tra
il bosco e la strada cantonale collegante __________ a __________. Da tale
azzonamento sono stati esclusi solo i mapp. __________, __________ e
__________, oltre che la porzione edificata del mapp __________, attribuiti
alla zona senza destinazione specifica. Un ricorso dei proprietari chiedente
l'inserimento dei mapp. __________e __________nella zona edificabile è stato
respinto dal Governo (cfr. risoluzione citata, cifra 4.2.7, pag. 35).
Il
piano regolatore approvato il 13 gennaio 1993 prevedeva l'assegnazione di
alcuni agglomerati residenziali raggruppati, posti in località __________ e
__________, alla zona di mantenimento degli insediamenti (ZMI); il Consiglio di
Stato ha pertanto invitato le autorità comunali ad esaminare anche la
situazione di altre aree edificate, assai prossime alla zona edificabile, in
vista di una possibile loro attribuzione alla ZMI (cfr. risoluzione citata,
cifra 3.9.4, pag. 18 seg.). Raccogliendo quest'invito, le autorità di
__________ hanno sottoposto al Governo, per approvazione, l'assegnazione di un
certo numero di mappali alla ZMI; tra questi figuravano anche i fondi appena
menzionati (il mapp. __________limitatamente alla parte edificata), di
proprietà dei ricorrenti. Con risoluzione 17 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha
tuttavia negato la ratifica di tali scelte, fondandosi - in buona sostanza -
sulle considerazioni svolte dal Tribunale amministrativo nella sentenza 22
febbraio 1995 in re comune di __________ e __________, che metteva in dubbio la
legittimità di tali zone. Esso ha pertanto rinviato gli atti al comune affinché
elaborasse delle soluzioni alternative, assegnando i fondi interessati vuoi
alla zona edificabile, vuoi a quella agricola, vuoi al territorio fuori zona
edificabile (cfr. risoluzione 17 marzo 1997, n. __________, cifra 3.1.1, pag. 5
segg.).
Attraverso
la risoluzione qui impugnata il Consiglio di Stato ha approvato l'attribuzione
in parte alla zona edificabile, in parte alla zona agricola e in parte al
territorio fuori zona edificabile (sedimi edificati fuori zona edificabile) dei
terreni precedentemente inclusi rispettivamente che le autorità comunali
intendevano includere nella zona ZMI. Scostandosi tuttavia parzialmente dalla
risoluzione 17 marzo 1997, per alcuni fondi - o parti di essi - edificati con
abitazioni il consiglio comunale ha ritenuto di non proporre un'assegnazione
alla zona agricola, come preconizzato dal Governo, ritenendo che questa avrebbe
penalizzato oltremodo i proprietari. Esso ha pertanto attribuito tali aree al
territorio fuori zona edificabile (sedimi edificati fuori zona edificabile),
cui erano predestinate, con l'accordo il Consiglio di Stato, già altre
proprietà. Dissentendo da tale scelta il Governo ha modificato d'ufficio tale
attribuzione, inserendo d'ufficio queste superfici nella zona agricola: tra di
esse i mapp. __________, __________, __________e parte del mapp. __________.
In
quella sede il Consiglio di Stato ha inoltre rilevato che, com'era stato
segnalato con preavviso 9 luglio 1999 dalla sezione dell'agricoltura, la zona
agricola di piano regolatore non precisasse ancora le SAC indicate a livello di
piano direttore, malgrado il termine per adeguare lo strumento comunale a
quest'ultimo, di tre anni (art. 4 cpv. 2 LTAgr), fosse ampiamente scaduto.
Sulla scorta delle verifiche (sopralluoghi) esperite dai funzionari della
menzionata sezione, il Governo ha di conseguenza inserito d'ufficio la
perimetrazione delle SAC all'interno delle zone agricole di piano regolatore.
Quest'operazione ha interessato anche una superficie di poco superiore a circa
5'000 mq del già menzionato mapp. __________ (cfr. allegato 3 della risoluzione
impugnata).
-
Gli
insorgenti mettono in primo luogo in dubbio la validità della risoluzione
impugnata, adducendo che sul primo foglio della stessa figurava come autore il
dipartimento del territorio. La censura non merita ascolto giacché con invio 15
gennaio 2002 la segreteria del Governo ha notificato ai destinatari della
decisione un nuovo foglio, debitamente corretto, dal quale risultava che
estensore della risoluzione era il Consiglio di Stato.
-
I
ricorrenti contestano, in seguito, la facoltà, per il Consiglio di Stato di
procedere, in concreto, ad una modifica d'ufficio del piano regolatore per
inserire le SAC all'interno della zona agricola e si dolgono di una lesione del
loro diritto di essere sentiti.
5.1.
In sede di approvazione di un piano regolatore, quando il Consiglio di Stato
ritiene di non poter approvare una determinata soluzione adottata a livello
comunale, esso deve di norma retrocedere gli atti all'autorità inferiore per
nuova decisione: lo esige, oltre all'art. 37 cpv. 1 2.a frase LALPT, il
rispetto dell'autonomia comunale. Il Governo può tuttavia apportare delle
modifiche d'ufficio al piano regolatore - e sostituirsi pertanto all'esercizio
delle competenze che spettano agli organi comunali - quando la nuova
regolamentazione può essere determinata d'acchito (segnatamente nel caso di
un'unica soluzione, senza possibili alternative) e la modifica tende a colmare
una lacuna evidente o ad emendare carenze o errori pianificatori manifesti
(RDAT I-2001 n. 17 consid. 4.1. con rinvii). In quest'ultima ipotesi il Governo
deve premurarsi di salvaguardare il diritto di essere sentito del comune e
delle persone interessate dalla modifica (ibidem; inoltre Scolari, Commentario,
2.a edizione, Cadenazzo 1996, n. 362 ad art. 37 LALPT).
5.2.
La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 Cost. - e in precedenza
dall'art. 4 vCost. - il diritto dell'interessato ad esprimersi prima che una
decisione sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di
influenzare la decisione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipare
all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di pronunciarsi in
merito, come pure di addurre i propri argomenti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15
consid. 2a/aa, con rinvii; RDAT I-2000 n. 42 consid. 2b, pure con rinvii). Il
diritto di essere sentito è di natura formale; la sua violazione implica, di
principio, l'annullamento della decisione resa dall'autorità, indipendentemente
dalla prova di un interesse da parte del ricorrente o dalle probabilità di
esito favorevole nel merito del gravame (RDAT cit., consid. 3a, con rinvii). La
giurisprudenza ammette tuttavia la possibilità, per l'autorità di ricorso, di
sanare il vizio, permettendo al ricorrente di esercitare le facoltà sgorganti
dal diritto di essere sentito di cui era stato privato dall'istanza inferiore.
Questo è possibile tuttavia solo se l'autorità di ricorso dispone dello stesso
potere cognitivo di quella inferiore; la giurisprudenza più recente sottolinea
inoltre che la sanatoria deve rimanere l'eccezione e che non può essere ammessa
nel caso di violazione particolarmente grave del diritto di essere sentito (DTF
126 I 68 consid. 2 con rinvii; inoltre Häfelin/Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4.a edizione, Zurigo 2002, n. 1709-1711).
5.3.
E' incontroverso che il Consiglio di Stato, disponendo in luogo dell'autorità
comunale competente, ovvero del consiglio comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT), la
perimetrazione delle SAC all'interno della zona agricola, abbia operato una
modifica d'ufficio del piano regolatore. Tale modifica appariva tuttavia, ad
ogni buon conto, ineludibile: la prassi dell'autorità cantonale di applicazione
degli art. 4 cpv. 1 LTAgr e 28 cpv. 2 lett. e LALPT non si limita difatti ad
esigere che i comuni inseriscano nel piano regolatore la zona agricola
rappresentata nel piano direttore, ma pretende inoltre che - all'interno di
questa zona - vengano ulteriormente specificate le SAC. Ora, la delimitazione
di queste ultime aree in sede di piano direttore ha avuto luogo da oramai una
decina di anni: la relativa scheda di coordinamento, n. 3.1, era difatti stata
approvata da parte del Gran Consiglio con decreto legislativo 7 dicembre 1993,
entrato in vigore il 1 febbraio 1994 (BU 1994, 48). L'autorità comunale avrebbe
pertanto dovuto adattare il piano regolatore di conseguenza in occasione della
prima variante successiva a tale data, senza che le spettasse potere
d'apprezzamento circa la delimitazione delle aree interessate: la decisione si
sarebbe risolta in un esercizio di forma, sulla scorta delle scelte operate
dalle competenti istanze cantonali (cfr. inoltre, su questo aspetto, il consid.
6.4. che segue). I requisiti per permettere al Governo di effettuare una
modifica d'ufficio sono pertanto dati. D'altro canto, come obiettano gli
insorgenti, non risulta che l'autorità cantonale abbia preventivamente
sollecitato quella comunale a procedere all'adattamento del piano regolatore in
tale senso. E' inoltre quantomeno dubbio, come sostengono i ricorrenti, che
alla fattispecie possa ritornare applicabile l'art. 4 cpv. 2 LTAgr, giusta cui "in
caso di conflitto" con le indicazioni del piano direttore, i comuni
provvedono all'adeguamento dei piani regolatori entro tre anni dall'adozione
del primo, come implicitamente assume il Governo nella risoluzione impugnata.
Le SAC designate a livello di piano direttore appartenevano già alla zona
agricola del piano regolatore di __________; bastava precisarle. Pretendere che
l'assenza di tale specificazione sia costitutiva di un conflitto tra piano
direttore e piano regolatore appare eccessivo. Ad ogni buon conto, diversamente
da quanto sembrano ritenere i ricorrenti, l'urgenza, insussistente in concreto,
non ha alcun rilievo: una modifica d'ufficio del piano regolatore può essere
effettuata da parte del Governo anche in difetto di questo requisito. Maggior
rilevanza assume, piuttosto, il fatto che il Governo ha modificato la
situazione giuridica del fondo dei ricorrenti senza preventivamente prospettare
loro tale soluzione rispettivamente senza offrire ai medesimi la possibilità di
partecipare al sopralluogo esperito dai funzionari della sezione
dell'agricoltura: poco importa che questi abbiano confermato, a seguito degli
stessi, la scelta effettuata in sede di piano direttore. Agendo in tal modo il
Consiglio di Stato ha violato il diritto di essere sentito dei ricorrenti. Tale
lesione può venire sanata solo grazie al ricorso al Tribunale, che dispone in
simile evenienza di pieno potere cognitivo (cfr. consid. 2), il quale ha
ripetuto il sopralluogo alla presenza dei ricorrenti e dei funzionari della
sezione dell'agricoltura. Il Tribunale ha anche notificato all'udienza il
preavviso 7 luglio 1999 di codesta sezione, più volte menzionato nel giudizio
impugnato: atto rivelatosi tuttavia affatto ininfluente, per cui agli
insorgenti nemmeno è stato assegnato un termine per presentare delle
osservazioni in merito. L'appena descritta lesione avrebbe potuto essere
evitata se l'autorità cantonale avesse semplicemente preteso che l'autorità
comunale procedesse ad una variante di piano regolatore. La sanatoria ha
pertanto luogo a titolo eccezionale, con l'esplicita avvertenza che in futuro
simile modo di procedere sarà sanzionato con l'annullamento del provvedimento.
Le soventi modifiche d'ufficio dei piani, sommate alle sempre più frequenti
decisioni governative di non approvazione (parziale) dei piani regolatori ed
alle sospensioni delle approvazioni, stanno vieppiù trasformando questa Corte
in un'autorità di ricorso di prima (ed unica) istanza. Laddove è possibile,
come nel caso delle modifiche d'ufficio, questo risultato dev'essere dunque
evitato.
- I
ricorrenti mettono in seguito in dubbio l'idoneità della superficie del mapp.
270 inclusa nell'area SAC ad uno sfruttamento agricolo.
6.1.
Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in vigore dal 1
settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo termine la base
dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il paesaggio e lo spazio
per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica; esse devono essere
tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in sintonia con le loro
differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei alla coltivazione
agricola o all'orticoltura produttiva necessari all'adempimento dei vari
compiti dell'agricoltura; b) i terreni che, nell'interesse generale, devono
essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello stesso senso l'art. 68 cpv. 1
LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in vigore dal 1. giugno 2003; BU
2003, 180). Per quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici
contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
6.2.
Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori
idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee
comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i
prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art.
68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni
climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche
del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del
terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure
nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT).
Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi
perturbati, una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il
piano di alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle
SAC e la relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale
(art. 27 cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce
per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396).
Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni
designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo
per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e
la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano
attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota
dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata
costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).
6.3.
Nel nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono
delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in
scala 1: 25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono
la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo
cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).
La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori
terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda
priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale
devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I
comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola
intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel
piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).
6.4.
Nella risposta allestita dalla divisione della pianificazione, i cui contenuti
sono stati verbalmente riconfermati dai competenti funzionari della sezione
dell'agricoltura, presenti all'udienza e al sopralluogo, viene spiegato che la
qualifica di SAC assegnata a parte del mapp. __________è il frutto di sondaggi
di natura pedologica e vegetativo-agronomica effettuati dai testé menzionati
funzionari, che hanno stabilito come l'area interessata sia idonea
rispettivamente molto idonea alla campicoltura. Tali dettagliati accertamenti
sono inoltre serviti per aggiornare il catasto delle idoneità agricole gestito
dalla citata sezione (cfr. in particolare l'estratto aggiornato del menzionato
catasto versato agli atti, all'udienza, dai funzionari della sezione
dell'agricoltura). Le SAC designate in sede di piano direttore si fondavano
infatti sugli studi di base di tale piano, risalenti agli anni 1984/86. E'
pertanto possibile che nell'ambito dell'aggiornamento e dell'approfondimento di
tali dati in vista di un adeguamento a tale strumento dei piani regolatori
comunali delle porzioni di territorio abbiano dovuto essere escluse dalle SAC,
come si è avverato anche per il comune di Origlio (e per lo stesso mapp. 270).
L'attribuzione dell'area in oggetto alle SAC appare pertanto legittima e
dev'essere confermata.
- I
ricorrenti contestano indi l'assegnazione alla zona agricola dei mappali
edificati: mapp. __________ (parte), __________e __________. Essi postulano la
retrocessione dei fondi al territorio fuori zona edificabile, in vista della
loro attribuzione alla zona di mantenimento degli insediamenti, com'era stato
prospettato. Rimproverano in particolare all'autorità cantonale di non aver
approntato nel piano direttore le necessarie basi per poter legittimare
l'istituzione di tali zone.
7.1.
La Confederazione, i Cantoni e i Comuni elaborano e coordinano le
pianificazioni necessarie ai loro compiti d'incidenza territoriale (art. 2 cpv.
1 LPT). L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. Per i piani
d'utilizzazione - nel nostro Cantone detti piani regolatori (art. 24 segg.
LALPT) - quest'obbligo si traduce nella necessità di disciplinare l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Questi strumenti devono difatti
delimitare, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14
cpv. 2 LPT; cfr. inoltre art. 18 cpv. 1 LPT), conferendo all'intero territorio
una funzione chiara e ben definita. Il diritto cantonale può prevedere altre
zone d'utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT), come ad esempio le zone speciali per
la conservazione di piccoli insediamenti fuori delle zone edificabili a tenore
dell'art. 33 OPT. L'istituzione di una zona senza destinazione specifica giusta
l'art. 28 cpv. 2 lett. n LALPT - che ha sostituito la zona residua prevista
dell'art. 16 cpv. 2 lett. a dell'abrogata legge edilizia del 19 febbraio 1973 -
è pertanto, di principio, ammissibile solo per quelle aree che non possono
ancora ricevere una collocazione definitiva, ovvero per le quali si giustifica
un differimento della pianificazione (DTF 112 Ia 315 consid. 3b; RDAT I-1996 n.
24; Scolari, Commentario, 2.a edizione, Cadenazzo 1996, n 241a ad art 28 LALPT;
Brandt/Moor, Commentaire LAT, n. 58 ad art. 18).
7.2.
Nella risposta al ricorso, la divisione della pianificazione spiega che la
località __________, ove sono posti i fondi in oggetto, costituisce un vasto
territorio agricolo, in cui sono ubicate, ai margini, le abitazioni ai mapp.
__________, __________, da un lato, e __________, dall'altro, edificate prima
dell'avvento del piano regolatore. L'inclusione di queste ultime e del terreno
immediatamente adiacente alle stesse nella circostante zona agricola deriva dal
fatto che quelle superfici sono inserite in un chiaro contesto agricolo; né,
peraltro, a mente della divisione, stante l'obbligo di pianificare, per le aree
in oggetto può entrare in linea di conto una qualche altra destinazione
prevista dal piano regolatore. Ora, tanto l'esame delle rappresentazioni
grafiche quanto il sopralluogo dimostrano la fondatezza della decisione
impugnata; questa dev'essere confermata. Poco importa quindi se le aree
interessate sono inidonee in quanto tali alla coltivazione agricola. Come
risulta dagli estratti del catasto delle idoneità agricole versato agli atti
dal funzionari della sezione dell'agricoltura e come peraltro si può dedurre
dalla comune esperienza, le superfici in oggetto, costituite dal sedime delle
abitazioni e dai viali di accesso, piazzali, aiuole ecc., non si presta
effettivamente per lo sfruttamento agricolo. Questo elemento di valutazione era
però ben noto al Consiglio di Stato. Per decidere la pianificazione delle aree
in questione il Governo ha invece fatto astrazione della loro specifica
situazione. L'azzonamento, in quanto volto a disciplinare la funzione di un
determinato territorio, non può in effetti, di principio, essere condizionato
dallo stato in cui versa una singola particella o una parte di essa posta
all'interno del suo perimetro. Quest'ultimo deve inoltre, se possibile, seguire
le linee già esistenti nel terreno, naturali o artificiali. Queste regole
trovano un esplicito riscontro nell'ambito della determinazione della zona
agricola attraverso l'art. 16 cpv. 2 LPT, che impone di delimitare per questa
funzione ampie superfici contigue. L'inclusione delle aree in oggetto nella
zona agricola rappresenta pertanto un'ineludibile conseguenza dell'applicazione
di tali principi. La soluzione impugnata è avvalorata dal fatto che non può
entrare in esame l'assegnazione delle superfici interessate ad un'altra zona di
utilizzazione (cfr. inoltre, a questo riguardo il consid. 7.3. che segue) e che
non sussistono motivi per differire la pianificazione delle stesse.
7.3.
Non sono, da ultimo, manifestamente soddisfatti i presupposti per attribuire le
particelle in oggetto alla zona di mantenimento degli insediamenti. Questo tipo
di zona potrebbe legittimamente costituire una zona speciale contemplata
dall'art. 33 OPT, che ha ripreso il testo dell'art. 23 dell'or abrogata OPT del
2 ottobre 1989, in quanto volta alla conservazione di piccoli insediamenti fuori
dalle zone edificabili, qualora - come prescrive la disposizione federale testé
citata - il piano direttore lo preveda nella rappresentazione grafica o nel
testo. Con piccoli insediamenti ai sensi dell'art. 33 OPT si intende inoltre un
gruppo di almeno 5/10 edifici abitativi raccolti, formanti un'unita insediativa
di riferimento, chiaramente distinta dal profilo spaziale dalla zona
edificabile principale (DTF 119 Ia 300 consid. 3a con rinvii; inoltre STA
inedita 22 febbraio 1995 in re comune di __________ consid. 2.3. citata dagli
stessi ricorrenti; inoltre STPT inedita 6 febbraio 1997 in re P. B. e llcc,
consid. 6; Brandt/Moor, Commentaire LAT, n. 28 segg., in particolare n. 33 ad
art. 18). In concreto né il piano direttore contempla la possibilità, per i
comuni ticinesi, di istituire delle zone di mantenimento né le quattro/cinque
costruzioni (una falegnameria dismessa dalla quale è stato parzialmente
ricavato un negozio di coiffure, tre abitazioni, una stalla-fienile-deposito)
che compongono la località, peraltro non molto discosta dalla zona edificabile
del comune di __________, adempiono ai requisiti di applicazione dell'art. 33
OPT. Trattasi difatti di alcuni edifici, con disparate funzioni, disseminati
lungo i lati del comparto senza un preciso ordine, costruiti in epoche assai
diverse, privi di particolari pregi, che non formano un complesso insediativo
coerente e distinto. Le due residenze più recenti, erette all'inizio degli anni
'60 ai mapp. __________e __________, piuttosto distanti sia dalla preesistente
abitazione al mapp. __________, di molto più antica fattura ma non per questo
di maggior pregio, sia tra di esse (60 m circa), sono poi il frutto della
disordinata espansione edilizia che ha immediatamente preceduto l'avvento della
pianificazione e che, in linea di massima, difficilmente si presta ad
un'applicazione dell'art. 33 OPT (cfr. STPT cit., ibidem, in particolare
consid. 6.1.).
-
Il
ricorso di __________ __________ e llcc va, dunque, dichiarato irricevibile;
quello di __________ _________ e llcc respinto, per quanto ricevibile.
-
La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dei ricorrenti (art. 28
PAmm). Giacché il patrocinatore di __________ __________ e llcc non è stato in
grado di specificare con esattezza chi fossero i ricorrenti accanto ad
__________ __________, tranne la di lei figlia __________ __________, la tassa
di giudizio relativa alla reiezione del ricorso 15 aprile 2002 dev'essere messa
a carico delle due sole menzionate signore.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso 15 aprile di __________ _________ e llcc è dichiarato irricevibile.
§ La
tassa di giudizio, di fr. 600.--, è posta a carico di __________
e __________ __________ in solido.
- Il
ricorso 18 aprile 2002 di __________ __________ e llcc è respinto, per quanto
ricevibile.
§
La tassa di giudizio, di fr. 1'000.--, è posta a carico di __________ __________
__________ _________ in solido.
- Intimazione
a:
__________ e __________, ____________________
rappr. da
avv. __________ __________, Via __________ __________, ____________________
, __________
dell’, ____________________
__________ __________, ____________________
__________, __________ __________
__________ __________, ____________________ __________
Municipio di
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________
Dipartimento delle
finanze e dell’economia, sezione dell’agricoltura, __________ __________. __________ __________,
Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____ ___________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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