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Numero d'incarto:
90.2002.131
Data decisione, Autorità:
10.10.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.00131
Lugano
10 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 10 settembre 2002 di
Municipio di __________, __________,
Contro
la decisione 20 agosto 2002 (n. __________) con cui
il Consiglio di Stato ha modificato la risoluzione governativa 11 novembre
1998 (n. __________) concernente la delimitazione del bosco a confine con
l'area edificabile nel comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che, con risoluzione 20 agosto 2002, il Consiglio di Stato ha
modificato la risoluzione governativa 11 novembre 1998 (n. __________)
concernente la delimitazione del bosco a confine con l'area edificabile nel
comune di __________ per quanto interessava il mapp. __________;
che, con ricorso 10 settembre 2002, il municipio di __________ è insorto
innanzi a questo Tribunale contro la menzionata risoluzione, chiedendone
l'annullamento per dei motivi che non occorre riassumere;
che il Tribunale non ha proceduto all'intimazione del gravame per lo
scambio degli allegati;
considerato, in
diritto
che
la competenza del Tribunale è data (art. 42 cpv. 4 LCFo; 38 cpv. 1 LALPT);
che
al municipio, qui insorgente, va - per contro - negata la legittimazione a
ricorrere;
che
in effetti il municipio è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 17 cpv.
3 Cost./TI, 9 cpv. 1 lett. c, 80 cpv. 1 LOC); esso non possiede invece né la
capacità giuridica né quella di essere parte: prerogative che spettano solo al
comune, in quanto corporazione di diritto pubblico;
che
il municipio non può quindi proporre in nome proprio un ricorso (cfr. DTF 5
marzo 1999 in re municipio di __________ pubbl. in RDAT II-1999 n. __________,
con rinvii a giurisprudenza e dottrina), come si avvera nel caso in esame;
che, peraltro, nello specifico campo della delimitazione del bosco a
confine con l'area edificabile gli art. 46 cpv. 3 LFo (e relativo rinvio
all'art. 12 LPN) e 38 cpv. 4 lett. a LALPT ribadiscono a chiare lettere il
principio suddetto, stabilendo che la legittimazione a ricorrere spetta al
comune;
che il municipio può dunque esclusivamente introdurre un ricorso in
nome del comune, esercitando una competenza di rappresentanza di quest'ultimo
che gli spetta in vertenze di carattere amministrativo anche senza
l'autorizzazione del consiglio comunale (art. 13 cpv. 1 lett. l, 106 lett. a,
110 cpv. 1 lett. l LOC; inoltre RDAT cit., ibidem);
che non si può tuttavia ritenere che i ricorsi inoltrati dal
municipio in nome proprio possano essere considerati come introdotti in nome
del comune: recependo la giurisprudenza del Tribunale federale, anche il
Tribunale amministrativo ha abbandonato la prassi opposta, favorevole all'ente
pubblico ma contraria alla legge (cfr. le numerosissime sentenze prolate da
quel Tribunale, la prima volta il 15 giugno 2001 in re municipio di __________
-__________, pubbl. in RDAT I-2002 n. 8; inoltre la circolare, datata aprile
2002, attraverso cui la sezione degli enti locali ha reso attenti i municipi
circa il menzionato cambiamento di prassi);
che i requisiti concernenti la legittimazione devono essere ossequiati
in modo preciso; né costituisce un eccesso di formalismo chiederne
l'adempimento rigoroso;
che, sulla scorta di quanto precede, il ricorso presentato esclusivamente
in nome del municipio va dichiarato irricevibile per carenza di legittimazione
attiva dell'insorgente;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia (art. 28 PAmm);
visti gli art. 46 LFo, 12 LPN, 42 LCFo, 38 LALPT; 9,
80, 106, 110 LOC; 3, 18, 28 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
-
Il ricorso
è irricevibile.
-
Non si
preleva tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Municipio di __________, __________ __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, __________ __________,
Dipartimento del territorio, Sezione forestale cantonale, __________
__________. __________ __________, __________ __________
Il presidente Il
segretario
Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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