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Numero d'incarto:
90.2002.116
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.116
90.2002.117
Lugano
26 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi del 10 luglio 2002 di
__________ __________, __________ __________
patr. da: avv. __________ __________ __________
__________ e __________ __________, __________ __________
patr. da: studio legale __________, __________
contro
la risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 5 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione del piano regolatore. Questo proponeva sette posteggi pubblici
attorno al nucleo, di cui alcuni già realizzati. Il parcheggio P6 era previsto
a sud del nucleo, in località __________, sui mapp. __________e __________.
B. Con
ricorsi 11 rispettivamente 13 luglio 2000 __________ e __________ __________i,
proprietari del mapp. __________, e __________ __________, proprietario del
mapp. __________, si sono aggravati contro quella deliberazione dinanzi al
Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di stralciare il vincolo di
posteggio a carico dei loro fondi e di attribuire gli stessi alla zona
edificabile.
C. Con
risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore. Il Governo ha condiviso il proposito del comune di servire
convenientemente il nucleo e le aree limitrofe mediante una serie di posteggi
distribuiti intorno al medesimo. l ricorsi di __________ e __________
__________ e di __________ __________ sono stati respinti (cfr. risoluzione
impugnata, cifra 4.4.2, pag. 50).
D. Con
ricorsi separati 10 luglio 2002 i proprietari insorgono innanzi a questo
Tribunale, ribadendo la loro domanda. Gli insorgenti sostengono, in
particolare, che il controverso vincolo di posteggio difetta di un sufficiente
interesse pubblico ed inoltre che disattende il principio della
proporzionalità.
E. La
divisione della pianificazione territoriale chiede che il gravame venga
respinto. Il municipio ha comunicato al Tribunale di rinunciare a presentare
osservazioni.
F. Il
16 aprile 2003 si è tenuta l'udienza. Al termine della stessa il Tribunale ha
proceduto ad un sopralluogo in contraddittorio. Delle relative risultanze si
dirà, per quanto necessario, in diritto.
considerato,
in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione
dei ricorrenti certa (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. b LALPT). I gravami sono
pertanto ricevibili in ordine. Essi vengono congiunti per l'istruttoria ed il
giudizio (art. 51 PAmm).
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche
dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate
di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti
(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire
nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio
oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare
l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi
pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione
di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche
l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi
richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b; II-1999 n. 27 consid.
3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1.
L'imposizione del vincolo di posteggio pubblico a carico dei mapp. __________e
__________comporta indubitabilmente una restrizione di diritto pubblico della
proprietà dei ricorrenti. Questa restrizione è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita all'art. 26 Cost. solo se è fondata su una base legale
sufficiente, è giustificata da un interesse pubblico preponderante e se
rispetta il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).
3.2.
I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,
piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può
inoltre prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). I
piani regolatori devono difatti tener conto degli sviluppi prevedibili non solo
per le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di
utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle
zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a
soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano
indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una
buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse,
l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della
determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di
15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta
l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo
sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con un
relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT
II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente
l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). In
quest'ordine di idee l'art. 28 cpv. 2 LALPT stabilisce che le rappresentazioni
grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i
fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico
(lett. d) ed i posteggi pubblici (lett. p). Quest'ultima norma è precisata
dall'art. 9 lett. b RLALPT, secondo cui il piano del traffico deve prevedere
l'ubicazione e la capienza approssimativa dei posteggi pubblici.
- 4.1.
Secondo il rapporto di pianificazione, il fabbisogno futuro di posteggi per il
nucleo di __________ è stimabile in circa 100-120 unità e potrà essere
soddisfatto attraverso i sette posteggi previsti dal piano regolatore, in parte
già realizzati. La mancanza di circa 20-40 posti auto sarà in particolare
compensata dai posteggi previsti a nord (P2) e a sud del nucleo (P6);
quest'ultimo sostituisce quello proposto nel piano regolatore precedente,
ubicato tra la strada cantonale ed il sedime dell'ex ferrovia (cfr. rapporto
citato, cifra 6.3.2, pag. 31).
4.2.
La realizzazione di posteggi pubblici attorno al nucleo di Lugaggia, dove - in
linea di principio - è vietata la realizzazione di posteggi privati e di
autorimesse (art. 48 NAPR, applicabile attraverso il rinvio di cui all'art. 49
NAPR), risponde ad un sicuro interesse pubblico. Nemmeno i ricorrenti lo
negano. Il piano del traffico non indica tuttavia, come invece prescrive l'art.
9 lett. b RLALPT, la capienza approssimativa di ciascun posteggio pubblico. Non
è quindi dato di sapere, nemmeno per sommi capi, quanti posti auto potranno
essere effettivamente ricavati dal complesso dei sette posteggi previsti
intorno al nucleo, di cui una parte è già stata realizzata. La pianificazione
dei bisogni in posteggi pubblici volti a servire le costruzioni poste nel
nucleo appare pertanto carente. Di tale omissione si è accorto lo stesso
Consiglio di Stato, che ha obbligato il comune a promuovere una procedura di
variante del piano regolatore volta a rimediarvi (cfr. risoluzione impugnata,
cifre 3.5.4 lett. c, pag. 32; 5.3 lett. h, pag. 63). Con queste premesse il
Governo non poteva però, nel contempo, confermare il vincolo di posteggio
pubblico imposto sulle proprietà dei ricorrenti, in difetto della possibilità,
per il comune, di dimostrare la necessità di dover imprescindibilmente
ricorrere alle stesse onde ricavare uno dei posteggi pubblici (il posteggio P6)
pianificati attorno al nucleo. Prima di decidere in proposito doveva difatti
essere determinato quanti posti auto potevano essere ricavati complessivamente
attraverso la controversa pianificazione dei posteggi pubblici; solo in seguito
poteva esser stabilita la necessità di vincolare, a questo scopo, anche i mapp.
__________e __________.
4.3.
I ricorsi devono pertanto essere accolti già perché il comune non ha dimostrato
in maniera sufficiente il bisogno di dover vincolare i mapp. __________e
__________per la realizzazione del posteggio pubblico P6. In assenza di questa
dimostrazione la restrizione del diritto di proprietà dei ricorrenti attuata
attraverso l'istituzione di questo vincolo non appare sorretta da un interesse
pubblico preponderante. Non è, pertanto, nemmeno necessario procedere all'esame
della proporzionalità del provvedimento. Una verifica compiuta di questi due
requisiti presupponeva, d'altra parte, la conoscenza della capienza
approssimativa degli svariati posteggi pubblici previsti a sud del nucleo di
__________.
4.4.
Non spetta al Tribunale, che non è un'autorità di pianificazione, assegnare una
nuova funzione al territorio interessato. Come vuole la regola generale questo
compito è di competenza del consiglio comunale di __________, dietro proposta
del municipio; la relativa deliberazione dovrà successivamente conseguire
l'avallo del Governo. Rimane beninteso riservato il diritto, per il comune, di
riproporre l'annullata pianificazione, alla condizione tuttavia di
compiutamente giustificare la necessità di vincolare i terreni dei ricorrenti
per la realizzazione di posteggi pubblici, onde soddisfare i requisiti dell'interesse
pubblico e della proporzionalità del provvedimento.
- Il
comune può essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28
PAmm), ma non può sottrarsi all'obbligo di rifondere ai ricorrenti, assistiti
da avvocati, delle adeguate ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- I
ricorsi sono accolti.
§
la risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore del comune di __________ è annullata nella misura
in cui approva l'imposizione del vincolo di posteggio pubblico a carico dei
mapp. __________e __________.
2.Non si preleva una tassa di giudizio. Il
comune di Lugaggia è tenuto a rifondere ai ricorrenti fr. 1'600.-- per
ripetibili, in ragione di fr. 800.-- per __________ __________ e di fr. 800.-
per __________ e __________ __________.
- Intimazione
a:
__________, ____________________
rappr. da avv. __________ __________, Via
__________ __________, ____________________
__________ e
__________ __________, __________ __________
rappr. da studio legale __________, Via
__________ __________, ____________________
Municipio di
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________
Consiglio di Stato, Residenza governativa,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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