AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.75
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00075
Lugano
30 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 12 novembre 2001 di
__________ __________, __________,
rappr. da: avv. __________ __________, __________
__________ __________ __________,
contro
la risoluzione __________ottobre 2001 (n.
__________) del Consiglio di Stato di approvazione del Piano regolatore di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di
proprietà di __________ __________, è stato assegnato alla zona non
edificabile, confermando l'azzonamento del precedente piano regolatore. Il
mapp. __________presenta una superficie di 723 mq ed è ubicato in località Al
__________, che fa parte dell'area collinare sopra la città.
B. __________
__________ è insorto contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato,
chiedendo l'inclusione del suo fondo nella zona edificabile.
C. Con
risoluzione __________ ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore. Il ricorso di __________ __________ è stato
respinto, in quanto motivi inerenti essenzialmente alla contenibilità del
piano, alla salvaguardia del territorio agricolo e al mantenimento dell'equilibrio
paesaggistico escludevano l'azzonamento postulato (cfr. risoluzione citata,
pag. 71).
D. Con
ricorso 12 novembre 2001 __________ __________ insorge innanzi a questo
Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e riproponendo le medesime richieste di prima istanza. Il
ricorrente afferma che il fondo in parola, oltre ad essere sprovvisto di
vocazione agricola, è idoneo all'edificazione, è urbanizzato ed inserito in un
contesto già edificato a connotazione residenziale.
E. Il
municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano la
reiezione del gravame.
F. In
data 29 agosto 2002 il Tribunale ha esperito una visita dei luoghi, in
occasione della quale sono state scattate alcune fotografie del mappale del
ricorrente, in seguito acquisite agli atti. Il 3 settembre 2002 si è tenuta
l'udienza, durante la quale le parti hanno confermato le rispettive allegazioni
e domande, rinunciando al sopralluogo in contraddittorio.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione del ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
I
piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75
cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono, secondo
l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati edificati
in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed urbanizzati
entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste esigenze va
attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e globale
degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio tende a
salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir incluso,
parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile (RDAT
I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per l'assegnazione
di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore assoluto, ma
una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi generali della
pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che - ancorché
soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del terreno
interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena citata;
inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
-
Il
Consiglio di Stato non ha approvato - in generale - l'estensione delle zone
edificabili rispetto al precedente piano avuto riguardo, in primo luogo, alla
contenibilità del nuovo piano regolatore (art. 15 lett. b LPT; cfr. risoluzione
impugnata cifra 4.2.3., in particolare pag. 21 segg.). Dal rapporto di
pianificazione (pag. 59) esso ha desunto che la contenibilità teorica del nuovo
piano regolatore corrispondeva a di 45'000 unità insediative, di cui 28'000
abitanti e 17'000 posti di lavoro. Questo risultato veniva conseguito
applicando un grado di attuazione del piano estremamente basso (del 50%) e,
inversamente, un alto rapporto superficie utile lorda/unità insediative (di 50
mq): adottando i parametri usuali (grado di attuazione del 70-80%
rispettivamente rapporto superficie utile lorda/unità insediative di 40-45 mq),
la contenibilità teorica del nuovo piano si attestava, in realtà, a
70'000-80'000 unità insediative. Il Governo ha indi accertato che la
popolazione residente nel comune, nel 1999, era di 16'906 persone, i posti di
lavoro 12'369 (dati del 1998) e i posti per il turismo 500: in totale 29'775
unità insediative. Ne ha concluso che la contenibilità teorica del piano
regolatore superava largamente le prevedibili necessità di sviluppo demografico
ed edilizio nell'arco dei 15 anni, rendendo possibile oltre il raddoppio delle
unità insediative. Questa valutazione merita di essere condivisa, per quanto
concerne particolarmente l'evoluzione del numero di abitanti, che qui
interessa. In effetti, anche volendo adottare le (quantomai parziali)
proiezioni formulate dal comune, il nuovo piano regolatore permetterebbe comunque
sia di insediare, nei prossimi 15 anni, almeno ulteriori 11'094 abitanti sul
territorio comunale, pari ad un aumento della popolazione del 66%, ovvero di
2/3, di quella attuale. Per contro, la popolazione residente nel comune non è
in sostanza aumentata negli ultimi trent'anni. Secondo i dati riportati
nell'Annuario statistico ticinese (Comuni, anno 2000, pag. 46 seg.), ripresi
dai censimenti federali, la popolazione economica residente a Bellinzona
assommava nel 1970 a 16'979 unità, nel 1980 a 16'743 unità e nel 1990 a 16'849
unità (cfr. inoltre il grafico alla pagina 7 del rapporto di pianificazione):
queste cifre corrispondono alla popolazione legale permanente al 31 dicembre
1999 accertata dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato. Avuto pertanto
riguardo all'aumento oggettivamente pronosticabile della popolazione, la
contenibilità teorica del nuovo piano regolatore appare eccessiva. A giusta
ragione il Consiglio di Stato ha, pertanto, negato l'estensione delle zone
fabbricabili a scopi residenziali rispetto al perimetro del piano regolatore
precedente, approvato dallo stesso il 18 maggio 1977. Questa soluzione appare,
in concreto, ulteriormente giustificata dai dati forniti nel rapporto di
pianificazione (pag. 59), dai quali risulta che il piano regolatore precedente
avrebbe già permesso di conseguire una popolazione di 27'000 abitanti, ossia di
soli 1'000 abitanti inferiore a quella del piano in esame ed inoltre che
quest'ultimo prevede, rispetto al precedente, un incremento dell'indice di sfruttamento
all'interno della zona edificabile. Sussiste difatti un interesse generale ad
impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3c). Queste considerazioni devono, di conseguenza, essere applicate
anche al fondo del ricorrente.
-
In
concreto, nemmeno è adempiuto il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT. Con
terreni già edificati in larga misura si intende essenzialmente il territorio
costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle
inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in
genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). Il fondo del ricorrente, ubicato in località Al ,
separato dalla zona edificabile da via Monti di __________ su un lato e dalla
carrale __________ / sull'altro lato, oltre che in posizione discosta
rispetto al nucleo di __________, fa invece parte di un ampio territorio, in
gran parte inedificato. Sullo stesso sono presenti, in ordine sparso, alcune
abitazioni. La costruzione di tali edifici risale ad un'epoca anteriore al
previgente piano regolatore, che aveva assegnato quest'area alla zona inedificabile.
Essa non può pertanto essere considerata come edificata in larga misura nel
senso restrittivo inteso dalla giurisprudenza.
-
Nell'ambito
di una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 3), oltre al già
ricordato obiettivo di impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste
(cfr. consid. 4), va poi ricordato che il comparto collinare di cui fa parte il
fondo in rassegna è stato annoverato, dal piano direttore, tra gli altri
terreni idonei all'agricoltura giusta l'art. 2 della Ltagr. Questa
classificazione è confermata dalla diffusa presenza di vigneti, costatati anche
sul fondo in esame, che, intercalati da strisce di bosco ed estensioni prative,
concorrono altresì a formare un paesaggio di pregio, in equilibrio con le
edificazioni presenti (cfr. su quest'ultimo aspetto la risoluzione impugnata,
pag. 22). Si giustifica pertanto appieno di preservare questo territorio da
un'ulteriore edificazione anche per motivi di ordine agricolo e paesaggistico;
va, da ultimo, sottolineata l'imprescindibile necessità di salvaguardare
sufficienti spazi liberi per le future generazioni.
-
Visto
quanto precede, la risoluzione impugnata dev'essere confermata. Il ricorso va,
dunque, integralmente respinto.
-
La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dell'insorgente (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
Il
ricorrente è condannato al pagamento delle tasse di giudizio e spese per
complessivi fr. 1'000.-- (mille).
-
Intimazione: -
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
rappr.
da: avv. __________ __________, __________ __________ __________,
Municipio di __________ , __________ __________, __________ __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona
Divisione della pianificazione
territoriale, Viale S. Franscini 16,
6501 Bellinzona
Il presidente Il
segretario
Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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