Modification of traffic plan classification annulled

90.2001.24Übriges Gericht20.11.2001Granted

Zusammenfassung

The municipality appealed against the cantonal Government’s ex officio alteration of the traffic-plan classification for a section of road. It argued that the local designation was meant to exclude private transit traffic while still allowing public transport and leaving space for commercial activities on public land. The planning authority later accepted this interpretation and proposed that the appeal be granted. The court agreed, found no reason to question the municipality’s planning assessment, annulled the Government’s modification to that extent, and confirmed the original municipal classification. No judicial fees or costs were charged.

Regest

Planning law; ex officio amendment of a municipal traffic plan; review of the municipal planning assessment. Where the municipality’s intent is sufficiently clarified by the appeal proceedings and the competent planning authority itself concedes the municipal classification, the reviewing court sees no grounds to uphold an ex officio substitution by the cantonal approval authority. In such circumstances, the original municipal designation must be confirmed and the contrary ex officio modification annulled (consid. implied by the court’s acceptance of the government’s proposal).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 90.2001.24

Data decisione, Autorità: 20.11.2001, TPT

Incarto n. 90.2001.00024

Lugano 20 novembre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale della pianificazione del territorio

composto dai giudici:

Efrem Beretta, presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna

vicecancelliere

Stefano Furger

statuendo sul ricorso del 6 aprile 2001 di

Comune di __________, __________,

rappr. da: Municipio di __________, __________ __________,

contro

la risoluzione __________ marzo 2001 (n. __________) del Consiglio di Stato, che approva le varianti del PR relative alla revisione del Piano del traffico, al Piano dei gradi di sensibilità al rumore, al Piano delle zone e alle NAPR

letti ed esaminati gli atti;

r i t e n u t o,

in fatto e in diritto:

  • che con messaggio municipale n. __________/1999 il Municipio di __________ ha chiesto al Consiglio comunale l'adozione di alcune varianti di PR, accettate da quest'ultimo nella seduta del 7 febbraio 2000;

  • che fra queste varianti, quella concernente il Piano del traffico definisce corso __________ __________ come "strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato" nel tratto da piazza __________ a via __________, come "strada di raccolta" nel successivo tratto fino a piazza Indipendenza e da quest'ultima fino a largo __________ come "asse principale trasporti pubblici, spostamenti veicolari limitati";

  • che nella risoluzione di approvazione del PR del 14 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha modificato d'ufficio la qualifica del tratto di corso __________ __________ tra piazza __________ e via __________, attribuendola alla categoria "asse principale trasporti pubblici, spostamenti veicolari limitati", analogamente a quanto previsto dal comune per il rimanente tratto di corso __________ __________, funzionalmente e gerarchicamente del tutto simile;

  • che il comune di __________, con tempestivo atto di ricorso 6 aprile 2001, è insorto contro la suddetta decisione governativa davanti a questo Tribunale, ritenendo che l'assimilazione del tratto stradale tra piazza __________ e via __________ al rimanente tratto di corso __________ __________ vanifichi l'intendimento comunale, consistente, non certo nella soppressione del passaggio dei mezzi pubblici, che al contrario viene autorizzato, quanto nell'eliminazione del traffico di transito privato e nella conseguente possibilità di mettere a disposizione adeguati spazi su suolo pubblico per le attività commerciali (esposizione di merci all'esterno dei negozi, sistemazione di tavolini da bar, ecc.); chiede pertanto l'annullamento della modifica d'ufficio e la conferma della definizione comunale per la tratta viaria in oggetto;

  • che la Divisione della pianificazione territoriale con risposta 19 luglio 2001, confermata nell'udienza in contraddittorio del 16 ottobre 2001, preso atto delle argomentazioni ricorsuali che per altro chiariscono e precisano gli intendimenti comunali non compiutamente emergenti dal rapporto di pianificazione, condivide di conseguenza la qualifica di "strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato" relativa al tratto di corso __________ __________ tra piazza __________ e via __________, ritenuto che con ciò il comune intende conferirgli la caratteristica di strada pedonale e ciclabile sulla quale è in particolare permesso il transito dei mezzi pubblici e postula quindi l'accoglimento del ricorso;

  • che da quanto precede non si ravvisano motivi per dubitare della congruità e fondatezza del riesame della propria valutazione da parte dell'autorità di approvazione della pianificazione locale;

  • che questo Tribunale ritiene quindi degna di adesione la proposta governativa di accogliere il ricorso;

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione 14 marzo 2001 del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui modifica d'ufficio nel Piano del traffico la qualifica inerente al tratto di corso __________ __________ tra via __________ e piazza __________ di "strada pedonale e ciclabile con accesso veicolare limitato", definizione che viene confermata.

  1. Non si prelevano tasse di giudizio né spese.

  2. Intimazione:

  • Municipio di __________
  • Consiglio di Stato, Bellinzona
  • Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona

Tribunale della pianificazione del territorio

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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