AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2001.105
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00105
Lugano
30 ottobre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2001 di
__________ __________, __________,
rappr. dall'avv. __________. __________, __________
__________,
contro
la risoluzione __________ottobre 2001 (n.
__________) del Consiglio di Stato di approvazione del Piano regolatore di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. __________, di
proprietà di __________ __________, è stato assegnato alla zona non
edificabile, confermando l'azzonamento del precedente piano regolatore. Il
mapp. __________presenta una superficie di 6'190 mq ed è ubicato a valle di via
__________, in località __________, che fa parte dell'area collinare sopra la
città.
B. __________
__________ è insorta contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato,
chiedendo, da un lato, l'inclusione del suo fondo nella zona edificabile e,
dall'altro lato, lo stralcio dal piano viario e dal piano delle attrezzature ed
edifici pubblici di una striscia di bosco, che non risulta invece tale nel
piano delle zone.
C. Con
risoluzione __________ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore. Il ricorso di __________ __________ è stato
respinto, in quanto motivi inerenti essenzialmente alla contenibilità del
piano, alla salvaguardia del territorio agricolo e al mantenimento
dell'equilibrio paesaggistico escludevano l'azzonamento postulato (cfr.
risoluzione citata, pag. 70 seg.), mentre che è stato dichiarato irricevibile
sulla questione della classificazione boschiva (cfr. risoluzione, pag. 176
seg.).
D. Con
ricorso 19 novembre 2001 __________ __________ insorge innanzi a questo
Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone
l'annullamento e riproponendo le medesime richieste di prima istanza. La
ricorrente afferma che il fondo in parola, oltre ad essere sprovvisto di
qualsiasi vocazione agricola, è idoneo all'edificazione, giacché parzialmente
edificato, è urbanizzato ed inserito in un contesto già edificato a
connotazione residenziale.
E. Il
municipio e la divisione della pianificazione territoriale postulano la
reiezione del gravame.
F. In
data 29 agosto 2002 il Tribunale ha esperito una visita dei luoghi, in
occasione della quale sono state scattate alcune fotografie del mappale della
ricorrente, in seguito acquisite agli atti. Il 25 settembre 2002 si è tenuta
l'udienza, durante la quale le parti hanno confermato le rispettive allegazioni
e domande, rinunciando al sopralluogo in contraddittorio.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano regolatore
disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
-
I
piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75
cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili comprendono,
secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono già stati
edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari ed
urbanizzati entro 15 anni (lett. b). Di massima un terreno che adempie queste
esigenze va attributo alla zona edificabile a meno che, dopo una ponderazione e
globale degli interessi che la legislazione sulla pianificazione del territorio
tende a salvaguardare (cfr. in particolare art. 1 e 3 LPT), debba venir
incluso, parzialmente o totalmente, nel territorio fuori della zona edificabile
(RDAT I-2001 n. 49 consid. 3a). I criteri posti dall'art. 15 LPT per
l'assegnazione di un terreno alla zona edificabile non hanno pertanto un valore
assoluto, ma una portata relativa. Essi rappresentano piuttosto dei principi
generali della pianificazione del territorio, dei punti di riferimento, che -
ancorché soddisfatti - non conducono necessariamente all'attribuzione del
terreno interessato alla zona fabbricabile (cfr. la giurisprudenza appena
citata; inoltre Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. da 25 a 29;
Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 314).
-
Il
Consiglio di Stato non ha approvato - in generale - l'estensione delle zone
edificabili rispetto al precedente piano avuto riguardo, in primo luogo, alla
contenibilità del nuovo piano regolatore (art. 15 lett. b LPT; cfr. risoluzione
impugnata cifra 4.2.3., in particolare pag. 21 segg.). Dal rapporto di
pianificazione (pag. 59) esso ha desunto che la contenibilità teorica del nuovo
piano regolatore corrispondeva a di 45'000 unità insediative, di cui 28'000
abitanti e 17'000 posti di lavoro. Questo risultato veniva conseguito
applicando un grado di attuazione del piano estremamente basso (del 50%) e,
inversamente, un alto rapporto superficie utile lorda/unità insediative (di 50
mq): adottando i parametri usuali (grado di attuazione del 70-80% rispettivamente
rapporto superficie utile lorda/unità insediative di 40-45 mq), la
contenibilità teorica del nuovo piano si attestava, in realtà, a 70'000-80'000
unità insediative. Il Governo ha indi accertato che la popolazione residente
nel comune, nel 1999, era di 16'906 persone, i posti di lavoro 12'369 (dati del
- e i posti per il turismo 500: in totale 29'775 unità insediative. Ne ha
concluso che la contenibilità teorica del piano regolatore superava largamente
le prevedibili necessità di sviluppo demografico ed edilizio nell'arco dei 15
anni, rendendo possibile oltre il raddoppio delle unità insediative. Questa
valutazione merita di essere condivisa, per quanto concerne particolarmente
l'evoluzione del numero di abitanti, che qui interessa. In effetti, anche
volendo adottare le (quantomai parziali) proiezioni formulate dal comune, il
nuovo piano regolatore permetterebbe comunque sia di insediare, nei prossimi 15
anni, almeno ulteriori 11'094 abitanti sul territorio comunale, pari ad un
aumento della popolazione del 66%, ovvero di 2/3, di quella attuale. Per
contro, la popolazione residente nel comune non è in sostanza aumentata negli
ultimi trent'anni. Secondo i dati riportati nell'Annuario statistico ticinese
(Comuni, anno 2000, pag. 46 seg.), ripresi dai censimenti federali, la
popolazione economica residente a __________ assommava nel 1970 a 16'979 unità,
nel 1980 a 16'743 unità e nel 1990 a 16'849 unità (cfr. inoltre il grafico alla
pagina 7 del rapporto di pianificazione): queste cifre corrispondono alla popolazione
legale permanente al 31 dicembre 1999 accertata dal Consiglio di Stato nel
giudizio impugnato. Avuto pertanto riguardo all'aumento oggettivamente
pronosticabile della popolazione, la contenibilità teorica del nuovo piano
regolatore appare eccessiva. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha,
pertanto, negato l'estensione delle zone fabbricabili a scopi residenziali
rispetto al perimetro del piano regolatore precedente, approvato dallo stesso
il 18 maggio 1977. Questa soluzione appare, in concreto, ulteriormente
giustificata dai dati forniti nel rapporto di pianificazione (pag. 59), dai
quali risulta che il piano regolatore precedente avrebbe già permesso di
conseguire una popolazione di 27'000 abitanti, ossia di soli 1'000 abitanti
inferiore a quella del piano in esame ed inoltre che quest'ultimo prevede,
rispetto al precedente, un incremento dell'indice di sfruttamento all'interno
della zona edificabile. Sussiste difatti un interesse generale ad impedire la
formazione di zone edificabili troppo vaste (RDAT I-2001 n. 49 consid. 3c).
Queste considerazioni devono, di conseguenza, essere applicate anche al fondo
della ricorrente.
-
In
concreto, nemmeno è adempiuto il presupposto dell'art. 15 lett. a LPT. Con
terreni già edificati in larga misura si intende essenzialmente il territorio
costruito in maniera compatta, oltre eventualmente singole particelle
inedificate al suo interno, direttamente confinanti con la zona edificabile, in
genere già edificate e di superficie relativamente ridotta (RDAT I-2001 n. 49
consid. 3b; Flückiger, op. cit., ad art. 15 n. 60; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
op. cit., n. 319). Il fondo della ricorrente, ubicato in località Roccolo,
separato dalla zona edificabile da via Artore e in posizione discosta rispetto
all'omonimo nucleo, fa invece parte di un ampio territorio, in gran parte
inedificato. Sullo stesso sono presenti, in ordine sparso, alcune abitazioni:
tra di esse, quella della ricorrente. La costruzione di tali edifici risale ad
un'epoca anteriore al previgente piano regolatore, che aveva assegnato
quest'area alla zona inedificabile. Essa non può pertanto essere considerata
come edificata in larga misura nel senso restrittivo inteso dalla
giurisprudenza.
-
Nell'ambito
di una ponderazione globale degli interessi (cfr. consid. 3), oltre al già
ricordato obiettivo di impedire la formazione di zone edificabili troppo vaste
(cfr. consid. 4), va poi ricordato che il comparto collinare di cui fa parte il
fondo in parola è caratterizzato dalla diffusa presenza di vigneti che,
intercalati da strisce di bosco ed estensioni prative, concorrono altresì a
formare un paesaggio di pregio, in equilibrio con le edificazioni presenti
(cfr. su quest'ultimo aspetto la risoluzione impugnata, pag. 22). Si giustifica
pertanto appieno di preservare questo territorio da un'ulteriore edificazione
anche per motivi di ordine agricolo e paesaggistico; va, da ultimo,
sottolineata l'imprescindibile necessità di salvaguardare sufficienti spazi
liberi per le future generazioni.
-
La
controversa decisione nemmeno è costitutiva di una disparità di trattamento,
vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.).
Innanzitutto, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una portata
necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori. Siccome
occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora prescindendo da
situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare differentemente dal
profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi per conformità e
posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con il divieto
dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve fondarsi
pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001 n. 49
consid. 5a). Ora, in concreto, i motivi per escludere il fondo in esame dalla
zona edificabile sono senza dubbio oggettivi e ragionevoli. Meritano, pertanto,
conferma.
-
La
risoluzione impugnata dev'essere dunque confermata per quanto concerne
l'esclusione dalla zona edificabile del fondo 1893. La reiezione di questa
domanda comporta la dichiarazione di irricevibilità della richiesta di stralcio
dal piano viario e da quello delle attrezzature ed edifici pubblici di una
striscia di bosco non contemplata del piano delle zone. In effetti,
l'accertamento dell'area forestale nell'ambito di una procedura di adozione di
un piano regolatore ha carattere vincolante solo laddove la foresta confina o
confinerà con le zone edificabili (art. 10 cpv. 2, 13 LFo 4 cpv. 3 LCFo; cfr.
risoluzione impugnata, cifra 4.1.1., pag. 11). Dal momento che invece il mapp.
1893 non è stato assegnato alla zona edificabile, le informazioni risultanti
dalle rappresentazioni grafiche del piano regolatore relative all'esistenza e
all'estensione del bosco su questa particella sono sprovviste di effetti
giuridici. Esse hanno, per contro, un carattere puramente indicativo e non
sono, pertanto, impugnabili.
-
Il
ricorso va, dunque, integralmente respinto, nella misura in cui è ricevibile.
-
La
tassa di giudizio e le spese devono essere poste carico dell'insorgente (art.
28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
-
La
ricorrente è condannata al pagamento delle tasse di giudizio e spese per
complessivi fr. 1'200.- (milleduecento).
-
Intimazione: -
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
____________________, rappr. da: avv. __________ __________, __________
__________ __________, ____________________
Municipio di __________ , __________ __________o, __________ __________
Consiglio di Stato, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona
Divisione della pianificazione
territoriale, Viale S. Franscini 16,
6501 Bellinzona
Il presidente ll
segretario
Tribunale della pianificazione del territorio
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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