AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.103
Data decisione, Autorità:
23.01.2003, TPT
Incarto n.
90.2001.103
Lugano
23 gennaio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario
Stefano Furger, vice_________
statuendo sul ricorso del 19 novembre 2001 di
SA, __________
SA, __________
. __________
rappr. da: studio legale __________
-, __________ __________
contro
la risoluzione __________ ottobre 2001 (n.
__________) del Consiglio di Stato di approvazione del piano regolatore di
_________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in fatto:
A. Nella
seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di _________ ha adottato la
revisione generale del piano regolatore. In quella sede il mapp. _________, di
proprietà della _________ SA e della _________ SA in ragione di 3/4, la prima,
rispettivamente di 1/4, la seconda, è stato attribuito al comparto speciale Csp
1, denominato quartiere San _________. Il mapp. _________, posizionato fra il
lato est di via _________ di _________ e quello ovest di via _________
_________, risulta edificato con una costruzione di tre piani, utilizzata da
tempo da una delle comproprietarie per svolgervi la sua attività di società
fiduciaria, e presenta una superficie di 1'978 mq.
B. Le
proprietarie sono insorte contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di
Stato, chiedendo la non approvazione degli art. 50, 53 e 59 NAPR. Esse hanno
censurato segnatamente la destinazione di zona e le prescrizioni edilizie del
comparto speciale Csp 1, sancite dall'art. 50 NAPR, l'obbligo di eliminare i
posteggi eccedenti il numero consentito dalla regolamentazione sui posteggi
privati, previsto dall'art. 53 cifra 8 NAPR e, infine, la facoltà per il
municipio di imporre deroghe (art. 59 NAPR).
C. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. 4836) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore e ha respinto integralmente l'impugnativa delle ricorrenti con
motivazioni, di cui si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto (cfr.
risoluzione impugnata, pag. 78 segg.).
D. Con
ricorso 19 novembre 2001, le proprietarie insorgono innanzi a questo Tribunale
avverso la menzionata risoluzione governativa, postulandone l'annullamento. In
particolare, esse contestano in merito all'art. 50 NAPR: l'obbligo di destinare
all'abitazione il 50% della superficie utile lorda (SUL) e il divieto di
attività commerciali e di attività amministrative, quest'ultime soltanto se in
contrasto con la destinazione residenziale della zona (art. 50 cifra 2.1 NAPR);
il divieto di edificare costruzioni accessorie e l'eliminazione di quelle
preesistenti (art. 50 cifra 1 NAPR), nonché la definizione di costruzione
accessoria data dall'art. 5 cifra 9.1 NAPR; l'ubicazione imposta alle nuove costruzioni
e il divieto di contiguità per gli edifici principali (art. 50 cifra 1 e 2.2
NAPR); l'obbligo di mantenimento e di ripristino degli elementi delimitanti lo
spazio pubblico (art. 50 cifra 2.2 NAPR); la limitazione della formazione degli
accessi pedonali e veicolari alle proprietà (art. 50 cifra 2.3 NAPR); l'obbligo
di arredare a giardino le fasce di ogni fondo che si affacciano sulla pubblica
via (art. 50 cifra 2.4 NAPR) e di utilizzare vegetazione indigena (art. 10
cifra 1 NAPR); infine, il limite massimo del 30% della superficie del fondo per
la pavimentazione in duro (art. 50 cifra 2.4 NAPR). Per quanto concerne l'art.
53 NAPR censurano l'obbligo di soppressione dei posteggi privati eccedenti il
numero consentito dalla norma stessa e le modalità circa un loro possibile
mantenimento con una riduzione della SUL (art. 53 cifra 8 NAPR). Da ultimo,
contestano l'art. 59 NAPR, nella misura in cui permette al municipio di imporre
delle deroghe e non solo di concederle. A sostegno della loro impugnativa e a seconda
delle censure sollevate, le ricorrenti lamentano dapprima la carenza di
motivazione della decisione del Consiglio di Stato, che non si sarebbe espresso
su tutte le contestazioni sollevate in prima istanza, in seguito la violazione
della garanzia della proprietà, della libertà economica, della parità di
trattamento e del principio della non retroattività delle leggi.
E. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame, nella misura in cui vien chiesto
l'annullamento della cifra 8 dell'art. 53 NAPR, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne chiede la reiezione integrale.
F. Il
17 settembre 2002 si sono tenuti l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio,
durante i quali i rappresentanti del comune hanno prodotto alcune fotografie raffiguranti
il mappale delle ricorrenti. Le parti hanno quindi confermato le rispettive
allegazioni e domande.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione delle ricorrenti certa (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
Le
ricorrenti lamentano la motivazione carente della decisione impugnata. A tal
proposito si osserva che corrisponde ai principi generali del diritto pubblico
e in particolare al diritto di essere sentito che i motivi della decisione
debbano essere resi noti all’interessato. In linea con questo principio,
l’art. 26 cpv. 1 PAmm prescrive di motivare ogni decisione, esigendo per giunta
la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima su tutti gli
argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità può limitarsi
ai punti essenziali ai fini del giudizio. È quanto è avvenuto nel presente
caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle linee essenziali, per ogni singola
censura sollevata, i motivi per i quali ha respinto il gravame e confermato i
vincoli impugnati (cfr. risoluzione impugnata, pag. 78 segg.). Ciò è bastato
d’altronde alle ricorrenti per presentare un ricorso circostanziato. La censura
deve, dunque, essere respinta.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno un'istanza
di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato (art. 37
cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno potere
cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma anche
dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità incaricate
di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità loro
subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti
(art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il diritto di
questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più appropriata,
ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo e sia
manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l'approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore (cfr. anche
l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia
stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale degli interessi
richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- Come evidenziato in narrativa, le ricorrenti censurano
integralmente l'art. 50 NAPR, sia dal profilo della garanzia della proprietà,
sia della libertà economica, salvo alcune prescrizioni edilizie, quali l'indice
di sfruttamento, l'altezza massima per gli edifici e le distanze dal confine e
tra edifici. L'art. 50 NAPR, che regolamenta il comparto speciale San _________
e ne sancisce quindi l'azzonamento, prevede:
"1.
Principio
Nei
Comparti dei Quartieri S. _________ (Csp 1), via _________ (Csp 2) e _________
(Csp 3) sono da valorizzare i contenuti ambientali esistenti e quegli elementi
caratteristici ritenuti vincolanti per la salvaguardia dell'unitarietà
qualitativa degli spazi pubblici costruiti e di quelli arredati a verde e per
il loro utilizzo.
Non
sono ammesse edificazioni di costruzioni principali in contiguità e costruzioni
accessorie. Eventuali accessori preesistenti (vedi art. 5 punto 9.1 depositi
attrezzi e simili) vanno eliminati in caso di interventi edificatori quali
ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici principali.
Prescrizioni edificatorie
2.1.
Nelle zone citate, in caso di modifica di destinazione, trasformazione o nuove
costruzioni, almeno il 50% della superficie utile lorda sfruttata deve essere
destinata all'abitazione.
Non
sono ammesse attività commerciali.
Non
sono ammesse attività amministrative o di servizio in contrasto con la
destinazione residenziale della zona.
I.S. 1.00
H
max 13.50 ml
D
dal confine e tra edifici: vedi art. 6
2.2.
L'ubicazione delle nuove costruzioni dovrà riproporre quelle dell'edificio
precedente con l'allineamento sulle strade, con il mantenimento o ripristino di
elementi delimitanti lo spazio pubblico (muri, inferriate, cancelli, ecc.).
2.3.
Per ogni proprietà potrà essere concesso solamente un accesso pedonale e uno
veicolare non abbinabile nel rispetto dell'obiettivo citato (larghezza massima
ml. 3.00 per il veicolare, ml. 1.80 per il pedonale).
Eccezioni
possono essere concesse in situazioni particolari dove l'esecuzione tecnica di
questa prescrizione non è realizzabile.
2.4.
Le fasce di ogni fondo affacciantesi sulla pubblica via devono essere arredate
a giardino ad eccezione degli accessi.
Le
pavimentazioni in duro potranno essere pari al massimo al 30% della superficie
del fondo."
- Una
restrizione di diritto pubblico è compatibile con la garanzia della proprietà
sancita dall'art. 26 Cost. e con la libertà economica sancita dall'art. 27
Cost. solo se si fonda su di una base legale, è giustificata da un interesse
pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità, non ne
intacca l'essenza e, per ciò che concerne la garanzia della proprietà, dà luogo
a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (art. 36 Cost.).
Nel
caso di specie le restrizioni di diritto pubblico all'esame non toccano
l'essenza dei menzionati diritti fondamentali. Eventuali pretese espropriative
esulano dalle competenze giurisdizionali di questo Tribunale. L'azzonamento del
comparto in discussione e i vincoli a cui è sottoposto sono infine palesemente
sorretti da una base legale (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT, art. 29 cpv. 1 lett.
a, b, g e cpv. 2 lett. a LALPT; art. 50 NAPR). L'oggetto del contendere si
riduce pertanto ad una verifica dell'esistenza di un interesse pubblico e del
rispetto del principio della proporzionalità.
5.1.
Le ricorrenti negano la sussistenza di un interesse pubblico a sostegno delle
misure pianificatorie impugnate. In particolare, esse considerano la quota
minima del 50% della SUL da destinare all'abitazione e il divieto di attività
commerciali o di attività amministrative in contrasto con la destinazione
residenziale della zona, oltre che incisivi e restrittivi, inadeguati per un
quartiere che di fatto ospita un cospicuo numero di attività amministrative e
di servizio, nonché alcune attività commerciali, e la cui ubicazione nelle
adiacenze della stazione ferroviaria e del relativo viale conferma la sua
vocazione per il settore terziario. Le ricorrenti rilevano inoltre come il
rapporto di pianificazione sia carente; a tal riguardo, richiamano la
risoluzione del 22 dicembre 1993, con la quale il Consiglio di Stato,
approvando una variante riguardante il quartiere San _________ adottata dal
comune transitoriamente, in attesa di essere confermata dalla presente
revisione generale del piano regolatore [variante poi annullata da questo
Tribunale, che l'ha ritenuta prematura (cfr. sentenza TPT 5 maggio 1995, inc.
90.94.362)], aveva segnalato la necessità di approntare degli studi
pianificatori specifici riguardanti il quartiere.
5.2.
Prima di entrare nel merito occorre rilevare che il concetto di interesse
pubblico è un concetto dinamico, che evolve con la società riflettendone
esigenze ed aspirazioni (Imboden / Rhinow / Krähenmann, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 57 B II). In linea generale è pubblico
l'interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua frazione
significativa che compete al potere pubblico promuovere nell’esercizio delle
sue funzioni. V’è interesse pubblico a un provvedimento di pianificazione del
territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno importante,
chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire de la
Constitution fédérale, art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui
contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco. Se per restringere la
proprietà può essere invocato, senza aprioristica preclusione, qualsiasi ordine
di motivi, è invece escluso che considerazioni di politica economica condizionino
la libertà economica. Se quindi la restrizione di tale libertà, compatibile con
la garanzia della proprietà e dettata da valide esigenze di pianificazione del
territorio, non lede l'art. 27 Cost., lo viola invece quella che, pur
fondandosi su misure pianificatorie territoriali, persegue in realtà finalità
interventistiche, volte a influire sul mercato alterando il meccanismo della
libera concorrenza a favore, rispettivamente a discapito di determinate
categorie di operatori economici. Specie se la componente territoriale è
largamente posta in sottordine, sicché la misura pianificatoria appare più come
veicolo di finalità estranee che strumento dedicato alla migliore
organizzazione del territorio, la limitazione che ne deriva alla libertà di
commercio e d'industria è illegittima. Diverso il discorso se i motivi di
politica economica giocano un ruolo secondario nell'economia della misura
pianificatoria, che trova nelle sue specifiche, autonome finalità la sua piena
ragione di essere. Qui occorre in linea di massima procedere ad una
ponderazione degli interessi "per stabilire se l'esigenza
pianificatoria su cui si fonda la misura giustifica la limitazione della
libertà d'industria e di commercio che essa involontariamente comporta"
(Bianchi, Della possibilità di introdurre destinazioni d'uso limitate e
speciali nei PR, RDAT 1983, pag. 239 segg.).
5.3. Il comune di _________, individuate le problematiche e i
conflitti sorti negli ultimi 20 anni in seguito a mutamenti intervenuti
essenzialmente a livello socioeconomico ed edilizio, ha adottato il nuovo piano
regolatore allo scopo di rafforzare l'importanza della città a livello
cantonale e regionale, curando la salvaguardia dei contenuti storici e
culturali, attraverso precise scelte urbanistiche e la valorizzazione
ambientale del territorio, che, con l'obiettivo di migliorare la qualità di
vita, consolidino la preminenza residenziale, nell'ottica di una città "a
misura d'uomo". Tra gli indirizzi pianificatori del nuovo piano regolatore
atti a realizzare questi obiettivi figurano, per quanto qui interessa, la
suddivisione coordinata dei comparti sul territorio giurisdizionale, con
particolare attenzione all'integrazione della cintura perimetrale del centro
storico, valorizzando la qualità abitativa dei quartieri edificati tra la fine
del XIX e l'inizio del XX secolo (ad esempio: quartiere San _________, via
_________); l'impostazione di uno schema viario principale di accesso alle
attività e servizi a carattere cantonale e regionale, avuto riguardo alle peculiarità
delle zone residenziali; la riqualificazione e ricomposizione delle fasce
territoriali adiacenti all'asse stradale nord-sud; un miglior sfruttamento
delle potenzialità del settore turistico, facendo riferimento ai valori
storici, culturali e paesaggistici della città, quali i __________, il
__________ __________ e il centro storico con i loro amabili tratti di
fruizione distensiva e rigeneratrice (cfr. rapporto di pianificazione, pagg. da
19 a 23).
In
particolare, riconosciuta l'esigenza di un miglioramento della qualità di vita
secondo un'immagine di città che ribadisce concetti tendenti alla
valorizzazione ambientale e spaziale del territorio costruito ed in evoluzione,
è stato messo a punto un concetto urbanistico di recupero (Concetto urbanistico,
aprile 1989), che comporta il riassetto del contesto urbano attraverso
l'impianto di spazi attrattivi, privati e pubblici, sia dal profilo ambientale
che sociale, favorendo, laddove necessario, l'incremento della densificazione
abitativa. Questo concetto individua gli elementi costitutivi dell'ossatura del
nuovo piano regolatore cittadino nella cintura perimetrale del centro storico,
nei quartieri particolari, nei centri di quartiere, nei piani di quartiere e
nella fascia dell'asse attrezzato nord-sud (cfr. rapporto di pianificazione,
pag. 25 e allegato F5). Quest'ultimo elemento, formato in sequenza da via San
__________, via __________, viale __________ e via __________, tagliando
longitudinalmente l'intera città, ne costituisce la spina dorsale, quale asse
principale di scorrimento. Sia per la sua ubicazione specifica, sia per la
necessaria compatibilità con le normative federali sull'inquinamento fonico,
esso diviene punto cardine di riferimento per l'insediamento prevalente delle
attività commerciali e amministrative, le quali risultano a diretto contatto
con i retrostanti comparti abitativi (cfr. rapporto di pianificazione, pag.
35). La funzione residenziale risulta così concentrata e suddivisa in due ampie
fasce territoriali, di cui una si estende ad ovest fino al limite dato
dall'area mantenuta verde a ridosso della golena del __________ __________,
l'altra ad est, comprendente il centro storico e la sua cintura perimetrale,
fino alla fascia collinare di __________ e __________e. Individuate quindi le
principali funzioni all'interno del territorio cittadino e la loro conseguente
localizzazione, per garantire un corretto equilibrio e, laddove opportuna, una
loro separazione, oltre che per assicurare coerenza pianificatoria al concetto
urbanistico testé illustrato, sono state previste per ogni singola zona delle
quote di SUL abitativa minime, rispettivamente delle quote
commerciali-amministrative massime (cfr. rapporto di pianificazione, pag. 16).
Il
quartiere San _________ è ubicato nella fascia territoriale abitativa est, fra
l'asse di scorrimento e il centro storico. Il concetto urbanistico ne rileva,
come pure in altri quartieri (via __________ e _________), l'importanza quale
tipico esempio di urbanizzazione residenziale della fine '800 inizio '900, i
cui elementi caratteristici ed ordinatori, quali il reticolo stradale, i muri e
le recinzioni, meritano di essere salvaguardati a valorizzazione della qualità
abitativa (cfr. rapporto di pianificazione pag. 24 e 35). Fra gli strumenti,
propri della disciplina urbanistica, atti a realizzare questi intendimenti
figurano le linee d'arretramento, di costruzione (con permesso o divieto di
contiguità), la qualità e la localizzazione delle aree inedificabili, i
parametri edificatori minimi, ecc.. Sull’interesse pubblico in genere delle
distanze dalle strade (arretramenti o allineamenti che siano), volte a
ridefinire e ristrutturare le adiacenze delle stesse, è inutile dilungarsi:
tali vincoli, noti ed applicati da lungo tempo, possono avere svariate giustificazioni.
In particolare tutelano la sicurezza della circolazione stradale, assicurano la
possibilità di attuare future correzioni stradali, permettono uno sviluppo
armonioso degli agglomerati, danno il necessario respiro ai quartieri (aria,
luce, tutela dalle immissioni), migliorano l’estetica dei centri urbani,
facilitano la creazione di aree verdi e spazi riservati ai pedoni,
contribuiscono in definitiva ad elevare la qualità di vita della popolazione
(DTF 109 Ib 116 e relativi rinvii; A. Scolari, Commentario, ad art. 25 LE, n.
1026 segg.). Il piano regolatore può limitarsi a prescrivere delle distanze
minime dalle strade, imponendo delle linee di arretramento, oppure stabilire un
obbligo di costruire lungo le stesse, fissando le cosiddette linee di costruzione
o di allineamento (cfr. art. 13 cpv. 2 RLALPT). Inoltre la regolamentazione
delle aree di svago, di ricreazione o a verde deve almeno prevedere che per gli
edifici con più di sei appartamenti siano riservate aree di una superficie
minima pari al 15% della SUL utilizzata per l'abitazione (cfr. art. 12 cpv. 2
RALPT). Quanto alla determinazione di una percentuale di SUL da destinarsi alla
residenza, costituisce anch'essa una misura pianificatoria, oltre che di
politica sociale, di interesse pubblico preponderante, riconosciuta tale da una
consolidata giurisprudenza (DTF 111 Ia 93, cons. 2 b, inoltre 112 Ia 268, cons.
2 b; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction,
expropriation, Berna 2001, n. 99). Difatti, la conservazione della funzione
abitativa permette di rivitalizzare i centri urbani, diversifica le attività
lavorative, favorisce il mantenimento di pigioni accessibili e riduce il flusso
del pendolarismo.
5.4.
Nel caso specifico, il quartiere San _________ è ubicato, come rilevato in
precedenza, a ridosso del centro storico e costituisce, quindi, una delle
componenti della sua cintura perimetrale. Questo quartiere rappresenta la prima
zona d'espansione urbanistica in tempi moderni della città. Esso si estende fra
l'omonima chiesa, la stazione e l'area delle officine FFS, ed è strutturato
secondo uno schema caro alla città borghese ottocentesca: la scacchiera, il cui
elemento di lettura è costituito dalla rete viaria organizzante un quadrilatero
(viale __________a, via __________ __________ __________, via _________
_________ e via San _________), al cui interno si pone un crocicchio formato
dall'intersezione di via _________ di _________ e via __________. Il
sopralluogo esperito da questo Tribunale ha permesso di appurare che questa
zona costituisce un quartiere eminentemente residenziale. Pur essendo
parzialmente a contatto, sul lato di viale __________, con un'area a forte
flusso veicolare, che il Consiglio di Stato non ha approvato per motivi che qui
non interessa riassumere (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.2.4, pag. 31
segg.), nel suo interno non è attraversato da traffici importanti, risultando
quindi particolarmente tranquillo. Dal profilo della sostanza edilizia si è
accertata la presenza ancora massiccia di edificazioni originali, di mediamente
3 e 4 piani d'altezza (edifici a funzione abitativa risalenti ad un periodo che
va dalla fine del XIX fino alla prima trentina d'anni del XX secolo; a tale
proposito cfr. INSA, Inventario Svizzero di Architettura 1850-1920, ________,
pag. 293 segg.), i cui caratteristici volumi cubici sono allineati e scadenzati
all'interno di giardinetti recintati con siepi, muri di pietra, inferriate in
ferro battuto, per la maggior parte originali e la cui fattura risulta di un
certo pregio. Situazione che si riscontra con ogni evidenza in via _________ di
, ove è ubicata, sul mappale delle ricorrenti, la "
__________ __________ ", villa __________ di 3 piani edificata nel 1928,
il cui parco è delimitato da un muro di base in granito sormontato da
un'inferriata. Ad eccezione di tutte le altre, risulta l'unica costruzione
dell'isolato non allineata sulla strada.
5.5.
Alla luce di queste circostanze e degli scopi perseguiti con il piano
regolatore, occorre riconoscere la sussistenza di un interesse pubblico alla
salvaguardia della tipologia di un quartiere come quello in esame. Per tutte le
ragioni esposte nel rapporto pianificatorio e riassunte nei considerandi
precedenti, il comparto costituisce un'area pregiata del territorio cittadino
che ben si presta all'originaria funzione abitativa, per la quale fu a suo
tempo progettato, essendo rimasto una piccola enclave di pace e tranquillità
nella cintura perimetrale del centro storico, risparmiata e schermata dai
flussi di traffico di viale della Stazione e di viale __________. La funzione
residenziale viene accentuata dal particolare equilibrio tra edificazioni a
contenuti architettonici di pregio e aree verdi piantumate ed è completata
dalle infrastrutture scolastiche, per la pratica dello sport e per il tempo
libero, che si trovano nelle immediate vicinanze. Le misure pianificatorie
messe in campo, correlate fra di loro, non fanno nient'altro che rafforzare e
consolidare la tipologia delle costruzioni e la sistematica dei rapporti
spaziali tra proprietà privata e pubblica, ancora oggi riconoscibili,
determinanti la qualità residenziale del quartiere. In questo senso si
giustificano pienamente le linee di costruzione con divieto di contiguità,
l'obbligo di mantenere e, se del caso, ripristinare gli elementi di recinzione.
Fanno da corollario a questi vincoli: il divieto di edificare costruzioni
accessorie, in quanto estranee alla tipologia dei manufatti del quartiere; le
restrizioni sugli accessi veicolari e pedonali alla proprietà privata, poiché
occorre evitare la frammentazione degli elementi divisori fra area pubblica e
privata; l'obbligo di arredare a giardino le fasce a contatto con la via
pubblica con vegetazione indigena, giacché, oltre che per motivi di disegno
urbanistico e di miglioramento della qualità della vita, proprio a questo scopo
sono intese le linee di costruzione; infine, il limite massimo del 30%, invero
più che sufficiente, della superficie del fondo consentito per la
pavimentazione in duro, a garanzia del mantenimento a verde delle altre aree
libere da costruzioni. Tali vincoli si giustificano pure in considerazione
dell'elevata densità dei parametri edificatori (indice di sfruttamento di 1.00
e altezza massima di 13,5 m) e dal fatto che le NAPR non prevedono, nella
fattispecie, né l'imposizione di un'area verde minima, né un indice di
occupazione, che determini un equilibrio fra aree edificate e non edificate
(cfr. A. Scolari, op. cit., ad art. 37 LE n. 1118): vi è indubbiamente un
interesse pubblico a definire e localizzare delle aree di stacco lungo le
strade per mezzo di linee di costruzione. Esse si rivelano conformi al
principio pianificatorio, che prescrive di inserire negli insediamenti spazi
verdi e alberati (art. 3 cpv. 3 lett. e LPT).
Se
appare quindi assodato l'interesse pubblico a mantenere e a consolidare la
qualità abitativa del quartiere, occorre pure che tale funzione sia
effettivamente preservata, senza con ciò estromettere quelle attività
compatibili con la funzione residenziale che garantiscono un certo grado di
vitalità all'insediamento. Da ciò discende la scelta coerente del comune di
assegnare al quartiere San _________ una destinazione mista, istituendo nel
contempo una quota di SUL a protezione della residenza (cfr. rapporto di pianificazione,
pag. 16). Scelta più che legittima, considerata la progressiva terziarizzazione
del quartiere, rilevata per altro dalle stesse ricorrenti, che, se non arginata
e tenuta sotto controllo, porrebbe altrimenti in serio pericolo la funzione
naturale di questo comparto urbano. Con ciò, tuttavia, il comune non preclude
l'insediamento di attività lavorative, come per altro avviene in altri settori
residenziali della città. Difatti, sono ammesse quelle attività amministrative
o di servizio che sono compatibili con la destinazione residenziale, come ad
esempio studi medici, d'avvocatura, fiduciarie ecc., che garantiscono quella
ricchezza e varietà di relazioni umane che fanno viva e vitale una città, senza
per questo compromettere le peculiarità dalla zona. Sono pertanto escluse le
attività commerciali, il cui insediamento, essendo già di per sé stesso
scoraggiato dagli elementi strutturali e tipologici (recinzioni e giardinetti a
separazione dalle strade), non appare idoneo alla natura pur sempre tranquilla che
deve conservare questo quartiere. Queste attività trovano per altro ampio
spazio nei comparti ubicati nelle immediate adiacenze del quartiere San
_________. Difatti, più a monte, collegato da una scalinata, corre il viale
della Stazione, importante asse centrale del nucleo storico e quindi sede
deputata anche per le attività commerciali. Mentre, ad ovest del quartiere, è
posto il viale Guisan, che, facente parte dell'asse a forte traffico veicolare
attraversante l'intera città, per questioni di inquinamento fonico è destinato
ad accogliere in prevalenza attività commerciali ed amministrative a sgravio
dei retrostanti quartieri residenziali. È sicuramente d'interesse pubblico
creare le premesse per equilibrare lo sviluppo degli insediamenti in determinate
parti del proprio territorio (art. 1 cpv. 2 lett. b e art. 3 cpv. 3 lett. a
LPT). Tale obiettivo è stato d'altronde perseguito con coerenza anche in altre
zone dell'agglomerato urbano (vedi ad esempio nel comparto via __________ e
_________). In siffatte circostanze, la riserva di una parte della SUL da
destinare all'abitazione e l'esclusione di alcune attività lavorative
rivestono, dal profilo della garanzia della proprietà, un eminente interesse
pubblico.
È
indubbio che la limitazione delle attività lavorative nel quartiere San
_________ abbia per conseguenza di limitare la libertà di commercio. Il
proprietario che volesse destinare o locare l'intero immobile ad attività
amministrative o anche solo parzialmente ad attività commerciali non lo
potrebbe fare. Non è però contestabile che questa conseguenza, per altro non
particolarmente incisiva, è l'inevitabile corollario del provvedimento e non il
motivo trainante che l'ha posto in essere. La precedente disamina dimostra
incontrovertibilmente che lo statuto pianificatorio del quartiere San _________
non persegue alcun fine di politica economica, né le ricorrenti, tranne a
sollevare genericamente la censura, adducono elementi che dimostrino il
contrario. La regolamentazione in esame concede comunque l'insediamento di
alcune attività lavorative senza per contro istituire un grado esclusivo in
favore della sola residenza. In questo caso, viene soltanto preteso che nel
quartiere venga assicurata, nell'interesse pubblico, una quota minima da
destinare all'abitazione (50% della SUL), ritenuta la taglia contenuta del
comparto, le sue peculiarità e, non da ultimo, la sua vicinanza con aree più
idonee per accogliere il genere di attività vietate o limitate nello stesso.
- Verificata
la presenza di un interesse pubblico alle misure pianificatorie in
contestazione, occorre ora esaminare se per rapporto alle circostanze concrete,
i vincoli così adottati dal comune risultano ragionevoli, attuabili e
sopportabili; segnatamente se non sacrificano sproporzionatamente l'interesse
privato contrapposto. Se così fosse, queste misure violerebbero il principio
della proporzionalità (DTF 118 Ia 394). A tale proposito, le ricorrenti
sostengono che la quota del 50% di SUL riservata all'abitazione è
sproporzionata, ritenuto che nessun'altra zona del piano regolatore, né del
piano particolareggiato del centro storico, contiene norme altrettanto
restrittive.
6.1.
Innanzitutto, si considera come i vincoli in contestazione sono globalmente
necessari ed idonei al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico che il
comune si è prefissato, vale a dire la valorizzazione e il mantenimento delle
qualità peculiari del quartiere San _________ e la sua funzione preminentemente
abitativa. Come rilevato in precedenza, il nuovo ordinamento pianificatorio non
fa che consolidare una situazione tipologica già compiuta, che non necessita in
principio di essere attuata: gli edifici sono difatti tutti allineati, salvo
alcuni casi sporadici, tra cui l'edificio delle ricorrenti, non sono contigui,
dispongono di giardini e le fasce adiacenti alle strade sono arredate a verde e
recintate. Parimenti, la quota minima abitativa del 50% è uno strumento idoneo
e necessario per salvaguardare la residenza laddove è già esistente, ma che
rischia di essere sovrastata da altre destinazioni, oppure laddove è necessario
ristabilire un equilibrio rottosi a suo sfavore, come si verifica per l'appunto
in entrambi i casi nel quartiere San _________.
6.2.
Da ultimo, occorre esaminare se sussiste un rapporto ragionevole tra il
risultato da raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo
conseguimento. Occorre dapprima considerare che il nuovo ordinamento
pianificatorio ha considerevolmente aumentato i parametri edificatori di zona
rispetto al piano previgente: difatti, il fondo delle ricorrenti, che era
incluso in zona residenziale intensiva B2, è ora attribuito al comparto
speciale Csp 1 comportante un incremento dell'indice di sfruttamento dello 0,2
(ora pari a 1) e l'abolizione dell'indice di occupazione massimo del 25%,
valore molto restrittivo per una zona che si definiva intensiva. Nella
fattispecie, un edificio che tenesse conto delle linee di costruzione, delle
distanze minime dai confini (art. 6 cifra 2.1 NAPR: 5 m) e fosse di 4 piani di
altezza (altezza massima consentita: 13,5 m), esaurirebbe integralmente
l'indice di sfruttamento a disposizione, pur con un considerevole avanzo di
superficie potenzialmente occupabile, di poco meno della metà di quella di cui
dispone il fondo. Di conseguenza, i vincoli in contestazione, non pregiudicando
le potenzialità edificatorie del fondo delle ricorrenti, ma lasciando loro
ancora ampi spazi di manovra, risultano così proporzionati. Al cospetto di
questi dati, pure la quota da riservare all'abitazione risulterebbe a tutti gli
effetti poco incisiva, in quanto ben 2 piani del suddetto edificio,
corrispondenti a potenziali 1'000 mq di SUL, potrebbero essere adibiti alle
destinazioni extra-abitative consentite dall'ordinamento di zona.
-
In conclusione, l'ordinamento del quartiere San
_________ assoggettante il mapp. _________ non prefigura una violazione del
principio della proporzionalità. Pertanto, essendo giustificato da un
prevalente interesse pubblico, è conforme alla garanzia della proprietà e della
libertà economica sanciti dalla Costituzione federale.
-
La
controversa pianificazione nemmeno è costitutiva di una disparità di
trattamento, vietata dall'art. 8 cpv. 1 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost.). Innanzitutto, il principio dell'uguaglianza dinanzi alla legge ha una
portata necessariamente limitata nell'ambito di provvedimenti pianificatori.
Siccome occorre formare zone, è necessario poterle delimitare, talora
prescindendo da situazioni esistenti. Non è quindi insostenibile trattare
differentemente dal profilo pianificatorio ed edilizio anche terreni analoghi
per conformità e posizione. L'invocato principio si identifica in sostanza con
il divieto dell'arbitrio: per non essere arbitrario, il provvedimento deve
fondarsi pertanto su criteri pianificatori oggettivi e ragionevoli (RDAT I-2001
n. 49 consid. 5a).
Ora,
in concreto, i motivi che fondano un trattamento particolare per il quartiere
San _________, dati dalla rilevanza delle sue peculiarità urbanistiche,
architettoniche, di taglia e d'ubicazione sono senza dubbio oggettivi e
ragionevoli, come vagliato nel dettaglio nei considerandi precedenti. Meritano,
pertanto, conferma. Va inoltre ritenuto che pure determinati quartieri, quali
via Vela e _________, di analoghe caratteristiche al quartiere San _________,
sono retti dall'art. 50 NAPR e da tutto ciò che ne consegue. Inoltre, per ciò
che riguarda la quota minima da destinare all'abitazione, il piano regolatore
prevede alcune zone nelle quali si applicano percentuali più alte di quella
lamentata dalle ricorrenti; come ad esempio i Centri di quartiere CQ (art. 49
NAPR) e – soprattutto - la zona residenziale intensiva (zona B, art. 44 NAPR),
dove i 2/3, rispettivamente i 4/5, della SUL devono essere destinati alla
residenza.
-
Una
considerazione a parte merita l'art. 50 cifra 2.2 NAPR, che dispone l'obbligo
per le nuove costruzioni di riproporre l'ubicazione di quella "dell'edificio
precedente con l'allineamento sulle strade". Le ricorrenti rilevano
un'incongruenza in questa norma, qualora l'edificio preesistente, come nel loro
caso, non fosse allineato con la strada: la norma non chiarisce se determinante
per il nuovo stabile sia l'ubicazione dell'edificio preesistente o la linea di
costruzione lungo le strade. A tal riguardo questo Tribunale considera quanto
segue. Se è pur vero che la maggior parte degli edifici esistenti nel quartiere
sono perfettamente allineati sulle linee di costruzione tracciate nel piano del
traffico, almeno quattro edifici se ne discostano notevolmente. Nel loro caso la
norma risulta effettivamente poco chiara e contraddittoria. Tuttavia, ritenuto
che la linea di costruzione rappresenta un indubbio elemento vincolante per la
determinazione dell'ubicazione dei nuovi edifici e considerato, per contro, che
il riferimento all'ubicazione dell'edificio preesistente, mancando nelle
rappresentazioni grafiche del piano regolatore un'indicazione specifica, non
determina una superficie vincolata - quest'ultima potrebbe oltretutto, in
qualche caso, porsi in contrasto con la norma determinante le distanze minime
dal confine e fra edifici (cfr. art. 6 NAPR applicabile in forza del richiamo
esplicito dell'art. 50 cifra 2.1 NAPR) - tale menzione non ha portata per quei
fondi i cui edifici si discostano dalla linea di costruzione, come sul mappale
delle ricorrenti. Il ricorso va pertanto accolto su questo punto e la
risoluzione del Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui approva
l'obbligo di rispettare l'ubicazione dell'edificio preesistente. Gli edifici
devono di conseguenza rispettare solo la linea di costruzione con contiguità
non ammessa indicata nei piani.
-
Le
ricorrenti mettono in seguito in discussione l'art. 53 NAPR, regolamentante i
posteggi, indubitabilmente la norma di attuazione del piano regolatore più
contestata. Dopo aver censurato in modo affatto generico, e pertanto
irricevibile, la limitazione dei posteggi che possono, rispettivamente, devono
essere eseguiti nella zona Csp, esse contestano la cifra 8 delle norma, che
prevede l'obbligo di eliminare i posteggi eccedenti il numero consentito dalla
stessa. Invocano una lesione della protezione della situazione di fatto
(Besitzstandsgarantie).
10.1. L'obbligo di costruire dei posteggi
sulla proprietà privata, sancito all'art. 53 NAPR, costituisce, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, una restrizione della proprietà che
vincola il proprietario ad una prestazione. Quest'obbligo non viene talora
avvertito come tale dal proprietario, ma piuttosto come un'opportunità. Il
numero dei posteggi al servizio di una costruzione può essere, a sua volta,
limitato per motivi di interesse pubblico preponderanti (cfr. Scolari,
Commentario, Cadenazzo 1996, ad art. 29 LALPT n. 267 seg. con rinvii).
La cifra 1 dell'art. 53 NAPR stabilisce che
nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti di destinazione di
edifici esistenti devono soddisfare il fabbisogno di posteggi su area privata
fissato dalla stessa.
Punto
di partenza è il cosiddetto fabbisogno teorico, ovvero il numero di posteggi -
di principio - necessari. Questo è determinato come segue - per quanto qui può
interessare - alla cifra 3.2 della disposizione: per abitazioni, 1 posto auto
ogni 100 mq di SUL o frazione eccedente, comunque almeno 1 posto auto per
appartamento; per abitazioni monofamiliari è autorizzato un posteggio
supplementare (lett. a); per uffici, negozi e laboratori, 1 posto auto ogni 50
mq di SUL (lett. b); per le attività produttive di tipo
artigianale-industriale, 1 posto auto ogni 2 addetti o 500 mc di volume
edificato (lett. c); per ristoranti, caffè, bar, e simili, 1 posto auto ogni 10
mq di SUL (lett. d); per alberghi, motel, pensioni e simili, 1 posto auto ogni
camera (lett. e).
Il
numero di posteggi realizzabile (numero massimo) è invece definito, per le
singole zone, alla cifra 3.3 della norma, tenendo conto del carico accettabile
sulla rete stradale, dell'impatto ammissibile sull'ambiente e degli aspetti
urbanistici (cfr. cifra 3.1). Questa fissa anche il numero di posteggi da
realizzare (numero minimo).
La
cifra 8 dell'art. 53 NAPR prevede infine l'obbligo di eliminare i posteggi
eccedenti il numero consentito dalla stessa. I posteggi eccedenti possono
essere mantenuti mediante aggravio di un "malus" sull'indice di
sfruttamento del fondo, in ragione di 25 mq per ogni posto auto. L'eliminazione
dei posteggi in eccesso - stabilisce il capoverso 3 di questa cifra - viene
attuato attraverso una specifica ordinanza, contestualmente alla messa in
funzione dei posteggi pubblici ed ai rispettivi raggi di influenza.
10.2.
Il Consiglio di Stato ha respinto le censure rivolte all'art. 53 cifra 8 NAPR,
adducendo che l'obbligo di eliminare i posteggi sorge solo quando viene
inoltrata una domanda di costruzione. In buona sostanza esso ha pertanto, in
realtà, accolto in larga misura le contestazioni mosse dalle insorgenti contro
la disposizione in oggetto. Le conclusioni del Consiglio di Stato, nella misura
in cui possono ancora essere oggetto di contestazione in questa sede, non
possono tuttavia essere completamente condivise.
10.3.
Ai fini del giudizio non appare anzitutto necessario prendere posizione sulle
censure sollevate dalle ricorrenti, ma in particolare sull'asserita violazione
della protezione della situazione di fatto (Besitzstandsgarantie).
Quest'obiezione non è peraltro priva di pregio, dal momento che in un inciso di
un recente giudicato il Tribunale federale ha lasciato intendere, richiamandosi
proprio a questo principio, che non è lecito pretendere la diminuzione del
numero dei posteggi di impianti esistenti, ma solo di quelli nuovi (DTF 125 II
129, consid. 10b, pag. 150 in fine, criticata, su questo argomento, da Alain
Griffel, Die Grundprinzipien des schweizerischen Umweltrechts, Zurigo 2001, n.
47 a piè di pag. 374). In effetti - com'è appena stato spiegato - già il Consiglio
di Stato, in veste di autorità di approvazione, ha drasticamente ridimensionato
la portata della disposizione, adducendo che l'obbligo di eliminare i posteggi
esistenti sorge solo quando viene inoltrata una domanda di costruzione. Questa
considerazione impone tuttavia una precisazione, nel senso che - in
quest'ordine di idee - il vincolo di eliminazione dei posteggi può nascere al
più, a titolo di coerente completamento, a seguito di interventi che implicano
l'obbligo di realizzare dei posteggi secondo la nuova normativa, ovvero di
quegli interventi indicati alla cifra 1 dell'art. 53 NAPR: nuovi edifici,
ricostruzioni, ampliamenti, cambiamenti di destinazione. Una costruzione che
viene modificata al punto tale da dover essere assimilata ad un nuovo edificio
non beneficia difatti più della protezione della situazione di fatto e deve,
pertanto, ossequiare il nuovo diritto: può, di conseguenza, essere oggetto di
una riduzione del numero dei parcheggi conforme a quest'ultimo (cfr. Haas,
Staats- und verwaltungsrechtliche Probleme bei der Regelung des Parkierens von
Motorfahrzeugen auf öffentlichem und privatem Grund, insbesondere im Kanton
Bern, tesi, Berna 1994, cifra 8.1.3, pag. 102 seg., con rinvii). Tutti gli
altri propositi edilizi sul fondo, ancorché assoggettati a licenza, non possono
invece dar luogo ad un ricalcolo del numero dei posteggi ammissibili secondo il
nuovo diritto finalizzato alla soppressione di quelli in esubero rispetto a
quest'ultimo. A maggior ragione, come ha già stabilito il Governo nel giudizio
impugnato - e, pertanto, non può nemmeno essere oggetto di contestazione e di
giudizio in questa sede - l'obbligo di eliminazione dei posteggi non entra in
linea di conto nei confronti dei proprietari che non realizzano interventi
edilizi sul loro fondo. Nel caso in esame, poi, il piano del traffico della
città di _________ non fornisce i dati concernenti ubicazione e quantitativo
dei posteggi pubblici (e privati ad uso pubblico) da mantenere, realizzare o
sopprimere: il Consiglio di Stato li ha sollecitati, esigendo la presentazione
di una variante del piano regolatore (cfr. risoluzione impugnata, pag. 41
seg.), in modo da potersi poi esprimere in merito alla loro approvazione. Non
sussistono pertanto nemmeno delle informazioni attendibili, a livello di piano
regolatore, circa la reale possibilità di mettere a disposizione un numero
adeguato di posteggi pubblici che potrebbe eventualmente legittimare la
riduzione generalizzata del numero dei posteggi privati, ovvero nei confronti
di tutti i proprietari ed indipendentemente dall'esecuzione di un qualche
intervento edile sul fondo, prospettata dall'art. 53 cifra 8 capoverso 3 NAPR.
Già per questo semplice motivo quest'ultimo capoverso non potrebbe essere
tutelato con riferimento alle esigenze della base legale e dell'interesse
pubblico. Non meraviglia pertanto che il municipio si associ alla domanda di
annullare l'intera cifra 8, viste le difficoltà cui è stato subito confrontato
nel tentativo di attuarla sotto questo specifico aspetto. Si impone pertanto
l'annullamento del terzo capoverso della cifra 8 dell'art. 53 NAPR, di modo che
risulti immediatamente che l'obbligo di eliminare i posteggi in eccedenza possa
concernere solo i casi contemplati alla cifra 1 della stessa disposizione.
- Da
ultimo, le ricorrenti contestano l'art. 59 NAPR, norma generale in materia di
deroghe alle disposizioni pianificatorie contenute nelle NAPR. Esse non
censurano tale disposizione nella misura in cui, realizzate le condizioni
cumulative poste alla cifra 2 della stessa, autorizza il municipio a concedere
una deroga ove una situazione particolare lo richieda. Con ciò si consente di
temperare la rigidità delle norme e di risolvere situazioni, nell'interesse
stesso della pianificazione, che spesso richiedono soluzioni specifiche. Le
insorgenti si aggravano contro la possibilità concessa al municipio d'imporre
deroghe, sancita dalla cifra 1. Oltre a ritenere tale disposto un non senso
giuridico, esse lamentano una violazione del principio della legalità, della
separazione dei poteri e della sicurezza del diritto.
11.1.
Il Consiglio di Stato ha approvato la norma comunale e respinto le censure
ricorsuali argomentando che la facoltà concessa al municipio di imporre
deroghe, quindi di discostarsi esso stesso dalle regole, costituisce un
parallelismo formale a tutela dell'interesse pubblico, qualora l'applicazione
delle NAPR, in un caso concreto, non dovesse corrispondervi. Il Governo osserva
che anche in questo caso l'esecutivo comunale sarebbe tenuto a rispettare le condizioni
cumulative dell'art. 59 cifra 2 NAPR.
11.2.
Il Tribunale non può condividere l'opinione dell'Esecutivo. L'istituto della
deroga ha lo scopo di consentire eccezioni quando una rigida applicazione del
regime ordinario si riveli eccessivamente gravosa per il singolo senza che
l'interesse pubblico o quello dei vicini lo giustifichi. Con questo istituto si
introduce un elemento di flessibilità al fine di evitare che, in singoli casi,
la legge divenga inutilmente rigorosa e quindi ingiusta (A. Scolari, op. cit.,
ad art. 2 LE, n. 692 segg.). Trattasi quindi di eccezioni in favore di coloro
ai quali l'ordinamento pianificatorio impone delle restrizioni rivelatesi
troppo gravose: l'autorità d'applicazione, il municipio, è quindi chiamata, a
determinate condizioni e con un certo potere di apprezzamento, a porvi rimedio.
Ben diverso è il quadro che istituisce la norma contestata, che, concedendo la
facoltà al municipio d'imporre deroghe, gli consentirebbe di inasprire il
regime giuridico, estendendo quindi le restrizioni che il piano già impone, o
addirittura di adottarne delle nuove, ad ulteriore sfavore di coloro che ne
sono assoggettati, invertendo con ciò i termini dell'equazione. L'istituto
della deroga non permette tuttavia all'autorità di imporre al singolo degli
obblighi che non sono già prescritti dall'ordinamento giuridico (cfr. Ruch,
Commentario LPT, ad art. 23 n. 12). In realtà, quindi, nella misura in cui
conferisce al municipio la facoltà di imporre delle deroghe, l'art. 59 cifra 1
NAPR rappresenta una inammissibile delega generale in favore dell'esecutivo di
creare, caso per caso, dei vincoli non previsti dal piano regolatore. Di
conseguenza, le censure delle ricorrenti vanno accolte e il passaggio "o
imporre" deve essere espunto dall'art. 59 cifra 1 NAPR.
- Il
ricorso deve dunque essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio e le
spese devono essere poste carico delle insorgenti proporzionalmente al grado di
soccombenza (art. 28 PAmm). Le ripetibili sono commisurate al successo dell'impugnativa
(art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§
La risoluzione __________ottobre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di
Stato ha approvato il piano regolatore di _________ è annullata nella misura in
cui approva l'art. 53 cifra 8 capoverso 3 NAPR, i passaggi "quelle
dell'edificio precedente con" dell'art. 50 cifra 2.2 NAPR e "o
imporre" dell'art. 59 cifra 1 NAPR.
2.Le ricorrenti sono condannate al pagamento
in solido delle tasse di giudizio e spese per complessivi fr. 1'500.-
(millecinquecento). Il comune di _________ è condannato a versare alle
ricorrenti fr. 500.-- (cinquecento) per ripetibili.
- Intimazione
a:
_________ SA, ___________________, _________ SA, __________S.
rappr. dallo studio legale __________
-__________, __________ __________ __________, ___________________
Municipio di
_________, __________
__________, ___________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
Viale S. Franscini 17, 6501 Bellinzona
Consiglio di Stato, Residenza governativa, 6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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