AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.82
Data decisione, Autorità:
16.08.2001, TPT
Incarto n.
90.2000.00082
Lugano
16 agosto
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 12 dicembre 2000 di
__________, __________,
rappr. da: St.
leg. __________ -__________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ novembre 2000 (n°
__________) del Consiglio di Stato, che approva la revisione generale del PR
di __________ (____________________),
viste le
osservazioni 21 febbraio 2001 del Municipio di __________ e la risposta 11
maggio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento
del territorio,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Il
PR di _________ è stato approvato dal Consiglio di Stato il 13 aprile 1976 e il
13 settembre 1977 con le risoluzioni n. _________ e . Integrato da
alcune varianti approvate nel corso degli anni 1978-1996, il PR è stato in
seguito sottoposto a revisione generale () adottata dal Consiglio
comunale nella seduta del 23 novembre 1998.
b. Contro
il nuovo PR è insorto davanti al Consiglio di Stato il signor _________
_________, che è proprietario di una serie di mappali limitrofi (n. _________,
_________, _________ e _________ RFD) ubicati in località _________, nonché dei
mapp. n. _________ e _________ RFD, anch'essi confinanti fra di loro, siti
accanto al cimitero di _________. Egli non condivide l'azzonamento che il
_________ opera relativamente alle suddette proprietà e contesta alcuni vincoli
che le gravano, vale a dire:
fmn -: se con il vecchio PR questi fondi erano
integralmente inclusi in zona R5, con la revisione il pianificatore comunale ha
effettuato una suddivisione, attribuendo il mapp. n. _________ alla zona R3 e
mantenendo i fondi restanti nella zona R5. Proprio perché i fondi in oggetto
formano un'unità territoriale di notevoli dimensioni, questo cambiamento, oltre
che essere pianificatoriamente ingiustificato, compromette il loro razionale
sfruttamento edilizio. Tali potenzialità edificatorie sono inoltre limitate
dall'inserimento di due percorsi pedonali e del vincolo di alberatura
(formazione lungo via _________ di un viale alberato). Chiede pertanto
l'attribuzione di tutti i suoi fondi alla zona R5 e lo stralcio dagli stessi
dei vincoli di passo pedonale ed alberatura;
fmn _________ e _________: pure con questi due fondi, che in origine
erano attribuiti alla zona R5, il nuovo PR opera una suddivisione ritenuta
ingiustificata, declassando la parte superiore della part. n. _________ in zona
R4. Ritiene inoltre inutilmente lesivo il tracciato del percorso pedonale che
corre su tutto il fianco nord dei mappali in oggetto, laddove potrebbe essere
accolto dal confinante sedime AEP (cimitero). Chiede di conseguenza
l'inclusione integrale dei fondi in zona R5 e lo stralcio del vincolo di passo
pedonale.
c. Con
decisione 2 novembre 2000 il Consiglio di Stato ha approvato il PR e respinto
il ricorso del signor _________ con motivazioni che verranno in seguito
riprese, nella misura del necessario, nei considerandi di diritto.
d. Dissentendo
da tale decisione, il signor _________ è insorto al TPT con atto di ricorso 12
dicembre 2000. Riproponendo nella sostanza le censure e le argomentazioni già
sollevate in prima istanza, lamenta inoltre l'accertamento inesatto dei fatti
oltre che la violazione del principio della parità di trattamento.
e. Nelle
rispettive risposte, il Comune e la Divisione della pianificazione territoriale
del Dipartimento del territorio concludono per la reiezione integrale del
ricorso.
f. In
data 25 giugno 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande salvo per
la questione relativa ai passi pedonali: siccome il Municipio ha precisato che
essi "sono previsti a livello indicativo e che i loro limiti definitivi
verranno stabiliti al momento della loro esecuzione, che avverrà di principio
al momento dell'edificazione privata e possibilmente su area pubblica"
(cfr. verbale d'udienza 26 giugno 2001), il ricorrente ha ritirato su questo
punto il ricorso.
g. Il
26 giugno 2001 il Tribunale ha proceduto d'ufficio ad una visita dei luoghi.
in diritto
- La
competenza di questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG,
introdotto con la Legge concernente l'istituzione del Tribunale della
pianificazione del territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma
dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla
notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a),
i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), i proprietari dei
fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio di
Stato (cpv. 4 lett. c).
La
legittimazione attiva del ricorrente, già insorto in prima sede, per gli stessi
motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT).
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il
comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione
del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il
diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna.
Non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale
non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve
al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
Il TPT
non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità
(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è
impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo
contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art.
38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Giusta
l'art. 75 della (nuova) Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo
l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e
valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una
procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 seg. LPT) e
partecipazione democratica (art. 4 LPT).
Giusta
l'art. 14 LPT il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo, delimitando in
particolare le zone edificabili, agricole e protette, così come definite agli
art.li 15, 16, 17 LPT. Queste le zone prescritte dal diritto federale. I
Cantoni possono prevederne altre (art. 18 LPT).
Nel
Cantone Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT dà facoltà al Comune di
"precisare la destinazione delle zone edificabili destinate all'abitazione
e al lavoro. La destinazione di queste zone può ulteriormente essere precisata
e limitata; segnatamente possono essere previste zone per residenze
esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o
artigianali con adeguati servizi. All'interno delle zone possono essere
previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di
utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago". Il Piano
regolatore deve dunque in primo luogo suddividere il territorio in zone; ad es.
zone industriali, agricole, forestali, d'interesse storico,
ambientale-paesaggistico e residue; deve quindi stabilire i parametri
edificatori zona per zona, specificarne la destinazione, precisare gli usi
ammessi e se del caso in quale misura e a quali condizioni. Tutto ciò rientra
nella sfera di competenza del Comune. Come afferma Jagmetti (Commentario alla
Costituzione federale, ad art. 22 quater n. 10), entro i limiti della loro
autonomia i Comuni "possono essere attivi in materia di legislazione e
creare loro stessi le basi per una restrizione della proprietà".
- Il
ricorrente lamenta da un lato l'aggravio rappresentato dall'azzonamento che
suddivide i suoi fondi fra differenti zone d'utilizzazione residenziale,
dall'altro il vincolo di alberatura che grava sul mapp. _________ RFD. Di
seguito si procederà ad una disamina degli azzonamenti, per poi affrontare
separatamente il tema relativo al viale alberato.
4.1. Prima
di entrare nel merito occorre rilevare che una restrizione di diritto
pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia della proprietà sancita
dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base legale (che deve essere
chiara ed esplicita quando la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia
117, consid. 3), è giustificata da un interesse pubblico preponderante,
rispetta il principio della proporzionalità, non viola la garanzia della
proprietà quale istituto e dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una
espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337
consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nel caso
di specie il problema della violazione della garanzia della proprietà quale
istituto non si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze
giurisdizionali del TPT. Nel caso concreto, gli articoli 32 (Zona R5 -
intensiva), 35 (Zona R4 - semi-intensiva) e 37 (Zona R3 - semi-estensiva) NAPR,
disciplinanti il regime edilizio dei fondi del ricorrente, si configurano come
norme generali ed astratte, adottate dal Consiglio comunale, ossia dall'organo
competente in materia comunale a norma di LOC. Esse costituiscono dunque la
valida base legale delle restrizioni della proprietà lamentate in questa sede.
Rimane dunque da esaminare se nella fattispecie la suddivisione dei fondi in
oggetto in diverse zone d'utilizzazione residenziali, quindi con una
differenziazione dei parametri edilizi, è sorretta da un eminente interesse
pubblico e, in caso di risposta affermativa, se la restrizione della proprietà
è proporzionata al fine perseguito.
4.2. Il
concetto di interesse pubblico è un concetto dinamico, che evolve in una con la
società riflettendone esigenze e aspirazioni (in questo senso DTF in ZBl 1976
pag. 362, cit. in Rhinow / Krähenmann Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung
n. 57). In linea generale, è pubblico l'interesse che coinvolge la generalità
dei cittadini o una sua parte significativa e che compete al potere pubblico
promuovere nell'esercizio delle sue funzioni. Si può dire che v'è interesse
pubblico ad un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua
adozione corrisponde ad un bisogno importante, chiaramente recepito dalla
collettività (cfr. G. Müller, Commentaire de la Const. féd. No. 34). Tale
interesse deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in
gioco.
4.3. fmn
_________, _________, _________ e _________
4.3.1 I
terreni del ricorrente sono inseriti in un ampio comprensorio territoriale
edificato, che dal nucleo vecchio di _________ si estende in direzione di
__________. A forma di triangolo rettangolo, i suoi lati sono definiti da via
Vela a sud-est, quale altezza, da via __________ ad est, quale base, e da via
_________ ad ovest, quale ipotenusa. Dal profilo morfologico questo
comprensorio si compone in longitudine da due differenti fasce territoriali:
una a monte, lungo via __________o, e una a valle, lungo via _________.
Fra via
__________ e via _________, in senso trasversale, è ubicata la località
_________. Questo comparto è suddiviso in due zone residenziali, definite a
seconda della loro altitudine: R3 per la parte superiore (fmn _________) e R5
per la parte inferiore (fmn -).
4.3.2. Nelle
proprie osservazioni al ricorso di prima istanza il comune aveva giustificato
l'attribuzione del fondo n. _________ alla zona R3 con il principio di
mantenere un equilibrio negli azzonamenti. Il mapp. n. _________, a cavallo fra
R5 ed R3, perché in posizione soprastante rispetto all'intera proprietà, deve
condividere il destino edificatorio di quest'ultima zona.
Dal canto
suo, il Consiglio di Stato nella decisione impugnata e nelle osservazioni al
ricorso di seconda istanza, rilevato come in quel luogo il _________ non
modifica rispetto al vecchio PR l'assetto delle zone d'utilizzazione, ritiene
pianificatoriamente corretta l'impostazione del comparto, che risulta così
organizzato mediante altezze di edificazione che degradano in corrispondenza
delle parti più elevate dello stesso.
4.3.3 Questo
Tribunale non può che condividere le pregresse motivazioni.
Innanzitutto
occorre premettere che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, già
l'ordinamento previgente (PR 77) includeva il mapp. n. _________ in zona R3 e
attribuiva gli altri tre in zona R5. Ciò risulta chiaramente dall'esame degli
atti: il _________ non ha modificato l'assetto delle zone R3 e R5 in quel
settore. Pertanto, la censura di accertamento errato dei fatti deve essere
respinta.
I fondi
in oggetto, tutti limitrofi e liberi da costruzioni, formano nel loro complesso
una superficie di ca. 10'000 mq.
In
particolare, i mapp. n. _________, _________, _________ si configurano come un
anfiteatro, risultato dall'ormai dismessa attività d'estrazione di materiali ad
opera dell'impresa del ricorrente. Esso ha per base un ampio pianoro
accessibile da via _________ ed è cinto da scoscese "gradinate". Si
può convenire con l'insorgente che i fondi citati formano un'unità territoriale
con la fascia che si estende lungo via _________. Essa risulta difatti
edificata intensivamente, come conferma la presenza di una serie di palazzi che
insistono sui mapp. n. __________e __________, adiacenti a quelli in oggetto. I
fondi dell'insorgente contribuiscono perciò a completare quel fronte urbano
omogeneo lungo via _________, che il comune aveva già pianificato in tal senso
con il PR 77 e che quello all'esame sostanzialmente conferma con la definizione
di numerose zone R5. Su questo punto, evidentemente, il ricorrente non solleva
obiezioni.
Diverso è
il contesto relativo al fondo n. _________, che è ubicato alla sommità del citato
anfiteatro, inserito in un'ampia area in pratica completamente edificata e dal
marcato carattere semi-estensivo. Più che apparire come l'ultimo tassello del
comprensorio sottostante a forte densità edificatoria, esso si configura come
un elemento dell'ampio comparto R3, che proprio da quel punto si estende fino a
via Maderno, e dal quale non si differenzia né funzionalmente, né
morfologicamente. Per contro, includere il fondo in oggetto nella zona R5
causerebbe una rottura dell'equilibrio di un comparto già uniformemente
edificato, apparendo quindi come un'estensione ingiustificata del comparto
sottostante.
La
soluzione del comune d'includere il fondo n. _________ nella zona soprastante,
per la quale è prevista un'altezza massima di edificazione di ml 10,60 (cfr.
art. 37 NAPR), al fine di preservarla ai suoi margini da potenziali
edificazioni della stessa natura di quelle insistenti a valle (altezza massima
ml 16,60; cfr. art. 32 NAPR), risulta pianificatoriamente sostenibile e
corretto.
Inoltre,
come ha rilevato a giusto titolo il comune nelle proprie osservazioni al
Consiglio di Stato, con il nuovo PR l'edificabilità dei fondi del ricorrente ha
subito un certo incremento per effetto della densificazione degli indici:
complessivamente si è passati da una SUL di ca. 5'960 mq (PR 77) a una di ca.
10'380 (_________). L'azzonamento contestato, risultando quindi tutt'altro che
pregiudizievole per le potenzialità edificatorie dei fondi del ricorrente,
soddisfa pure il requisito della proporzionalità.
Per questi
motivi la decisione del Consiglio di Stato è su questo punto confermata.
4.4 fmn
_________ e _________
4.4.1. Pure
questi due terreni sono ubicati nel vasto comprensorio triangolare illustrato
in precedenza. Nel loro caso, occorre tuttavia precisare che tale comparto è
solcato longitudinalmente da via __________, che principiando da metà di via
__________ s'innesta in via _________, che a sua volta confluisce in via
_________. A valle di via __________ si affaccia il mapp. n. _________ che, in posizione
trasversale rispetto alla stessa, si estende in direzione della sottostante via
_________. La part. n. _________ confina lateralmente con la parte inferiore
del mapp. _________.
4.4.2. Con il
PR 77 i terreni in oggetto erano inclusi in zona R5 semi-intensiva,
disciplinata dal seguente ordinamento edilizio (cfr. art. 26 cpv. 4 vNAPR):
indice di sfruttamento dello 0,6; indice di occupazione del 30% e un'altezza
massima degli edifici di ml 16,50.
Con la
revisione del PR i sedimi del ricorrente sono stati così azzonati:
a)
il mapp. n. _________ è stato mantenuto in zona R5, che rispetto al
vecchio ordinamento assume tuttavia un carattere edificatorio intensivo.
Difatti, l'i.s. è stato incrementato dello 0,5 (tot. 1,1); l'i.o. è rimasto al
30%, ma con la facoltà di maggiorarlo fino al 45% limitatamente al piano
terreno e per attrezzature di quartiere; l'altezza massima è restata in pratica
invariata a ml 16,60 (cfr. art. 32 NAPR);
b)
per contro, il fondo n. _________ è stato suddiviso trasversalmente in
due zone:
R4 per la parte superiore, laddove confina con via __________. La zona R4,
semi-intensiva, incrementa il proprio i.s. dello 0,3 (tot. 0,9); mantiene l'i.o.
al 30%, con la facoltà tuttavia di maggiorarlo fino al 45% limitatamente al
piano terreno e per attrezzature di quartiere e riduce l'altezza massima degli
edifici da ml 16,50 a 13,60.
Riassumendo:
il nuovo PR incrementa, e non di poco, le potenzialità edificatorie dei fondi
del ricorrente, malgrado la riduzione dell'altezza massima che tocca la parte
superiore del mapp. n. _________.
4.4.3. Il
Municipio di _________ fa notare nelle proprie osservazioni che l'assetto
pianificatorio adottato dal comune in quella zona è giustificato nella volontà
di densificare gli indici di edificazione e di mantenere un equilibrio degli
azzonamenti lungo le strade (su entrambi i lati) e con le zone circostanti: nel
caso di via __________ verrebbe attuata mediante la regolamentazione di una
tipologia edilizia omogenea nelle altezze.
Difatti,
il _________ prevede ad est della via __________ un vasto comparto inserito in
zona R4, la quale si estende poi sia sul versante opposto della strada (ovest)
con una fascia profonda ca. 40 m, dove è ubicato con altri fondi quello del
ricorrente, sia verso e al di là di via __________ (sud-est).
4.4.4. In
linea di principio le ragioni pianificatorie avanzate dal comune sono
condivisibili.
Innanzitutto
occorre premettere che via __________, salvo che per i mapp. n. __________e
-, risulta completamente edificata su entrambi i lati.
Il
Consiglio di Stato ha rilevato che l'impostazione comunale relativa a tale
comparto ha tenuto conto dell'attuale stato di edificazione. Difatti, la visita
dei luoghi ha potuto confermare che lungo via Lanz si affacciano 3 edifici di
un piano, 4 edifici a 2 piani, 5 a tre piani, 1 a quattro piani e 2 palazzine
di 5 piani. Inoltre, laddove via __________ confluisce in via __________,
insistono sul lato prospiciente 3 edifici a tre piani e 1 di due piani. Questa
sostanza edilizia, malgrado il suo assortimento, appare nel suo complesso
omogenea ed equilibrata, anche perché intercalata da adeguati spazi verdi. In
questo contesto, ove l'altezza media è rappresentata da edifici a tre piani,
non è insostenibile, visto pure la conclamata densificazione degli indici,
l'imposizione di un limite massimo di ml 13,60, sebbene che, agli occhi di
questo Tribunale, un limite inferiore non avrebbe certamente arrecato disturbo.
Di conseguenza, la fascia profonda ca. 40 m, che assoggetta i fondi sul lato
ovest al medesimo regime edificatorio (R4) di quelli posti sul lato est di via
Lanz, appare giustificata.
Per
contro, la completa inclusione del fondo del ricorrente in zona R5 - con quindi
un aumento dell'altezza massima a ml 16,60 -, oltre che a generare una
disparità di trattamento con i fondi confinanti con via __________, causerebbe
la rottura di quell'equilibrio di cui si diceva poc'anzi.
Pertanto,
la decisione del Consiglio di Stato merita di essere confermata: non può
infatti essere negato l'interesse pubblico ad una pianificazione ottimale, che
ordini il territorio nel modo più razionale possibile e sia atta a conservare
insediamenti equilibrati ed accoglienti (cfr. art. 1 cpv. 2 LPT). Allo stesso
modo, ritenuto che già una metà del fondo n. _________ (ca. 2'000 mq) è incluso
in zona R5 e che per la parte restante, ca. 1'800 mq, è consentita una altezza
massima ragguardevole (ml 13,60), atta comunque a garantire un'edificabilità
più che soddisfacente, è pure rispettato il principio della proporzionalità.
4.5. Priva
di fondamento è infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che il
Consiglio di Stato, a differenza di quanto avvenuto circa il fondo n.
_________, ha modificato d'ufficio il limite di zona nel tratto a valle di via
__________, tramutando di conseguenza una zona R4 in una zona R5.
A questo
proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio
di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza.
E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni
analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà
edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente
difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di
uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura
pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il
singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato
dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al
problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4
e citazioni).
Simili
circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo
Tribunale non risulta infatti che la scelta dell'Autorità comunale di includere
parzialmente il fondo del ricorrente nella zona R4 sia stata determinata da
criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora,
arbitrari. Le motivazioni addotte a suffragio di questa scelta, riassunte con
dovizia di particolari nei considerandi precedenti, sono valide e convincenti,
e meritano piena riconferma in questa sede. Si osserva al proposito che per
quanto riguarda la modifica governativa della piccola zona a valle di via
__________, il contesto in cui essa è inserita differisce sostanzialmente da
quello di via Lanz, se non altro per il solo fatto che la pianificazione
prevista in origine dal comune non era in grado di ottenere quell'unitarietà
edificatoria che invece è risultata possibile su entrambi i lati di via
__________.
- viale
alberato
5.1. Il
ricorrente è pure insorto contestando il vincolo di viale alberato che grava il
fondo n. _________, ubicato sul margine di via _________. Nella risoluzione
impugnata il Consiglio di Stato ha ritenuto che il vincolo di servitù a favore
del comune per la creazione di una fascia alberata lungo via _________ - fascia
che si estende sul lato est della strada per una lunghezza di ca. ml 400 -
fosse sorretto da un eminente interesse pubblico e non costituisse una misura
sproporzionata per rapporto all'obiettivo di riqualifica urbana e ambientale di
una strada sulla quale si attestano importanti attrezzature pubbliche quali il
cimitero, la scuola d'infanzia, nonché un'area di svago, e che costituisce nel
contempo uno degli ingressi al comune per chi giunge da nord. Obiettivo questo
perseguito dal comune con la revisione del PR (cfr. Rapporto di pianificazione,
pp. 28, 29; in particolare p. 30).
A questo
proposito giova ricordare che, come descritto ai considerandi che precedono,
salvo per il comparto sottoposto al vincolo AEP (asilo) e lo stesso fondo del
ricorrente, la strada in oggetto attraversa un comprensorio ampiamente
edificato e consolidato. Dal profilo della sussistenza di un interesse
pubblico, bisogna ammettere che la creazione di un viale alberato come quello
previsto è in grado di caratterizzare in modo marcato il prospetto dell'asse
stradale, qualificando nel contempo l'area circostante, che, come giustamente
osservato dal Consiglio di Stato, è ad alti contenuti pubblici. Non va inoltre
sottaciuto che via _________ si inserisce in un disegno di riqualificazione urbanistico
più ampio, costituito da una rete di viali alberati lungo gli assi di
penetrazione del tessuto cittadino. Essa confluisce infatti in via _________,
che con via __________ e via __________, tutte quante alberate, rappresenta
nell'ordinamento territoriale preconizzato l'asse stradale che attraversa il
comune da nord verso sud.
5.2 Verificata
la presenza di un interesse pubblico alla misura in contestazione, occorre ora
esaminare se per rapporto alle circostanze concrete, il vincolo così adottato dal
comune risulta ragionevole, attuabile e sopportabile; segnatamente se non
sacrifica l'interesse privato contrapposto. Se così fosse, il vincolo
violerebbe il principio della proporzionalità (DTF 118 Ia 400).
Non fa
alcun dubbio che la misura prospettata sia idonea al raggiungimento dello scopo
prefisso. Inoltre, l'art. 14 NAPR prevede che la messa a dimora degli alberi
sarà compresa fra il confine stradale e le linee di edificazione e che l'area
così toccata rimane a tutti gli effetti usufruibile dal privato, anche per il
calcolo delle quantità edificatorie. Da ciò discende che la misura
pianificatoria all'esame non limita né la superficie dell'area edificabile del
fondo n. _________, tanto meno le sue potenzialità edificatorie. Per questi
motivi il vincolo in questione risulta conforme al principio della
proporzionalità e va pertanto confermato.
Per questi motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
é respinto.
-
Il
ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 800.- (ottocento).
-
Intimazione: -
St. leg. __________ -__________, ___________________,
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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