AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.39
Data decisione, Autorità:
03.09.2001, TPT
Incarto n.
90.2000.00039
Lugano
3 settembre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 28 agosto 2000 di
-
__________ __________ __________, __________,
2. __________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
-
__________ __________, __________,
1.,2.,3.,4. avv.
__________. __________ __________, __________ __________ __________
__________,
contro
la risoluzione 21 giugno (n. __________) del
Consiglio di Stato con la quale approva il PR (revisione 1997) del Comune di
__________ ed evade i ricorsi di prima istanza
viste le
osservazioni 19 settembre 2000 del Municipio di __________ e 30 ottobre 2000
della Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. I ricorrenti sono proprietari di alcuni mappali limitrofi situati in
località __________ del Comune di __________.
In
particolare: il signor __________ __________ è proprietario delle part. n. __________e
__________. Sulla prima è ubicata una casa d'abitazione bifamiliare; mentre che
la seconda, annessa alla prima, risulta libera da costruzioni e coltivata a
vigneto.
Al
confine nord è situato il mapp. n. __________di proprietà dei sigg. __________,
__________o, __________, __________ e __________ __________, sul quale sorge
uno stabile attualmente adibito ad autorimessa e a deposito. In posizione
immediatamente a monte, l'una in sequenza all'altra, sono situate le part. n.
__________ e n. __________, ove insistono le abitazioni dei rispettivi
proprietari, signor __________ __________ e signor __________ __________.
Infine, ubicata ai confini sud delle part. __________, __________e __________,
la part. n. __________del signor __________ __________ ospita due edifici di
notevoli dimensioni, vale a dire un palazzo abitativo di tre piani e un
deposito-garage.
Tutti
questi fondi erano già posti fuori dalla zona edificabile dal previgente PR
1982 ed edificati ancor prima dell'entrata in vigore della LPT.
b. Nella
sua seduta del 30 marzo 1999 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il
progetto di revisione generale del PR, il quale attribuisce la superficie
edificata dei fondi in oggetto al "comparto edificato esterno al perimetro
delle zone edificabili", cartograficamente definito nel piano del
paesaggio e disciplinato dall'art. 31 NAPR, che rinvia all'art. 24 LPT.
c. Non
condividendo questa scelta pianificatoria, i proprietari sono insorti dinanzi
al Consiglio di Stato postulando l'inserimento dei loro fondi, nonché
dell'intero comparto in cui sono ubicati, in zona R2. Con risoluzione 21 giugno
2000 il Governo ha approvato il PR di __________ e ha nel contempo respinto il
ricorso dei proprietari citati in epigrafe, osservando come al comparto in
esame facciano difetto i requisiti che ne giustificano l'attribuzione alla zona
edificabile, in particolare la presenza di un'ampia edificazione.
d. Dissentendo
da questa decisione, i proprietari interessati hanno presentato ricorso al TPT,
riproponendo in pratica le medesime censure esposte nel ricorso di prima
istanza e ribadendo la richiesta di inserimento delle loro particelle in zona
edificabile. A sostegno della loro impugnativa osservano che gli insediamenti
esistenti, l'ubicazione rispetto al contesto insediativo del Comune ed il grado
di urbanizzazione del comparto giustificano pienamente la sua attribuzione alla
zona R2, lamentando con ciò l'errata applicazione della legge. Rimproverano
inoltre al Consiglio di Stato un accertamento inesatto e un erroneo
apprezzamento dei fatti. Fanno rilevare la disparità di trattamento nei
confronti di altri proprietari, i cui fondi, malgrado siano in una situazione
analoga a quella in cui si trovano quelli dei ricorrenti, sono stati inseriti
in zone edificabili. Osservano, infine, che il carico fonico dovuto alla
vicinanza della linea ferroviaria non può essere invocato quale motivo per
escludere l'edificabilità del comparto all'esame, dato che la realizzazione del
tunnel di base del __________ __________ ridurrà l'attuale numero di treni
sulla linea di __________ (cfr. doc. C) al punto tale di far abbandonare i
previsti provvedimenti di risanamento fonico.
e. Nelle
rispettive osservazioni, il Comune di __________ e il Consiglio di Stato hanno
chiesto l’integrale reiezione dell’impugnativa sulla scorta delle
argomentazioni già esposte nel corso della procedura di approvazione del PR.
f. In
data 14 marzo 2001 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, ove è stato
convenuto che la SPU trasmettesse al legale dei ricorrenti, per mezzo di questo
Tribunale, la documentazione concernente il problema dei rumori interessante il
comparto in esame. Per il resto, le parti si sono riconfermate nelle rispettive
allegazioni e domande.
g. L'8
giugno 2001 è giunto, in copia per conoscenza, uno scritto della Sezione della
pianificazione urbanistica indirizzato al legale dei ricorrenti, contenente
alcune delucidazioni in merito alla citata documentazione. Nel termine fissato
da questo Tribunale sono poi pervenute le osservazioni 9 luglio 2001 dei
ricorrenti. Di tutti questi scritti si dirà, se del caso, nei considerandi di
diritto.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni
dalla notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a),
i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona
o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In
concreto la legittimazione attiva delle ricorrenti è senz’altro data a norma
dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune,
conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello
cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione
ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di
pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
Quanto al
Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al
Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione
dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica
d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione
del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma
stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di
una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopo
essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale
utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art.
75 Cost.)
La LPT
riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere
utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo
armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle
condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve
proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il
bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT
il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per
l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti
naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue
funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare
l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico, atmosferico, ecc.), di
inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili.
Si tratta
di esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter
essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà
solo un’attenta, oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi
in gioco consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse
utilizzazioni del territorio, al fine di consentire un insediamento
equilibrato, dallo sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più
specificamente l’ambiente, rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle
aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339
consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
In questo
senso l'art. 3 cpv. 1 OPT prescrive alle autorità che "dispongono di
margine d'azione nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza
territoriale" di verificare quali sono gli interessi in causa, valutare se
sono compatibili - e semmai con quali implicazioni - con lo sviluppo
territoriale auspicato per quindi tener conto “nel miglior modo possibile di
tali interessi, sulla base della loro valutazione”.
- Nel sistema della LPT il processo
pianificatorio si svolge in 3 tappe: pianificazione direttrice, pianificazione
dell’utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in
reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una
specifica funzione. Due sono principalmente gli strumenti della pianificazione
del territorio: il PD e il Piano di utilizzazione comunale, in Ticino detto PR.
Il PD,
che vincola solo le autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo
strumento strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che
si stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del
territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni
cantonali, di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe
e delle pianificazioni regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b
LALPT). In questo senso l'art. 1 della Legge sulla pianificazione cantonale
(1980) statuisce che "il Cantone ... attua una politica di
pianificazione indicativa, e una politica di pianificazione del territorio fra
di loro coordinate". Il PD è costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da
obiettivi pianificatori cantonali, che definiscono il modello di organizzazione
del territorio e stabiliscono gli indirizzi cantonali delle singole politiche
settoriali di incidenza territoriale e da schede di coordinamento e
rappresentazioni grafiche. Le due ultime indicano come sono coordinate le
attività d'incidenza territoriale e precisano se si tratta di dati acquisiti,
risultati intermedi o informazioni preliminari.
Il PR è
invece il classico strumento di pianificazione territoriale a livello comunale.
La sua funzione principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo
dev’essere suddiviso, giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art.
15 LPT), agricola (art. 16 LPT) e protetta (art. 17 LPT); con facoltà per il
diritto cantonale di prevederne altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col
PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i
prossimi quindici anni e compatibilmente con le possibilità finanziarie del
comune (art. 24 LALPT).
Infine, il permesso di costruzione non è uno strumento
pianificatorio vero e proprio, ma, in quanto subordinato alla conformità con la
zona di PR (art. 22 LPT), è lo strumento attraverso il quale il PR trova
concreta attuazione.
- Nel
caso concreto, gli insorgenti ritengono che i motivi addotti dal Consiglio di
Stato per negare l'azzonamento dei loro terreni in zona edificabile siano privi
di fondamento: anzitutto perché questi dispongono di tutti i requisiti legali
per essere attribuiti a detta zona (idoneità, urbanizzazione dei fondi, preesistente
ampia edificazione,..) e, considerati i terreni limitrofi anch'essi già
edificati in larga misura, formano un comparto territoriale omogeneo, che
connota un carattere insediativo marcato, direttamente connesso, per di più,
con il comprensorio edificabile comunale. Inoltre perché la superficie
considerata non rappresenta alcun interesse agricolo o paesaggistico che possa
escluderne l'attribuzione alla zona edificabile. Infine perché, essendo il
comparto in esame perfettamente urbanizzato, non comporterebbe per il Comune
alcun onere d'investimento in infrastrutture.
5.1 Per
rispondere a queste censure, occorre anzitutto ricordare che, a norma dell'art.
15 LPT, la zona edificabile comprende i terreni idonei all'edificazione già
edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e
urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15
LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa
entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso,
a priori.
Non
basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro
e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un
comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone,
prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori
naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre
idoneità.
Spesso
non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono
effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla
costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già
largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei
prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT
intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto
con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è
imprescindibile (DTF 113 Ia 448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid.
5b, 118 Ib 344 segg. consid. 4a).
Tranne,
dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente
l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e
17 LPT vanno relativizzati.
Si
consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i
criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a
singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine
superiore, che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di
terreni isolati.
5.2 Premesso
che nel caso concreto non emergono motivi per non ritenere idonei
all'edificazione i terreni in questione, fatta comunque riserva per la
questione relativa al carico fonico, occorre rilevare che per stabilire se un
terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e
privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in
considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a
tutto il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono
presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un
insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un
minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non
una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone
potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà
significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati,
a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto
(Baulücken), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e
non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
5.3 Si
terrà inoltre conto che l’art. 3 LPT, esigendo che gli insediamenti siano
strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro
estensione, pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e,
implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa
(Streubauweise) è condannata per lo spreco di terreno e l’irrazionalità
dell’assetto territoriale che ne consegue; la creazione di
piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale. Eccezioni sono
ammesse solo in presenza di motivi particolari e preponderanti, come ad esempio
nel caso in cui un gruppo di edifici si ponga in un rapporto funzionale con una
zona edificabile esistente e possa venir considerato come un insediamento
subordinato ai margini della stessa ("Bauzonenrandbesiedlung"). Ciò
può avverarsi in particolare allorquando l'insieme presenta una consistenza ed
una densità insediativa ("Siedlungsstruktur") pressoché identica a
quella della zona principale o risulti correlato ad essa tramite strade o altre
opere d'urbanizzazione. In questi casi potrebbe imporsi la creazione di una
piccola zona edificabile, retta eventualmente da prescrizioni edilizie
restrittive (DTF 113 Ia 444, consid. 4 da).
5.4 Nella
fattispecie occorre anzitutto rilevare come dal profilo
insediativo-residenziale il Comune di __________ si sia territorialmente
sviluppato sulla destra della valle, più precisamente ad ovest della linea
ferroviaria.
Dai suoi
nuclei tradizionali di __________, __________ e __________, posti sui margini
del comparto boschivo, esso si estende a valle verso il tracciato autostradale
con insediamenti residenziali estensivi, per poi occupare in epoca più recente
la piana alluvionale, comparto racchiuso dall'autostrada e dalla ferrovia, con
edifici residenziali ed artigianali di tipo semi-intensivo (cfr. rapporto di
pianificazione, pag. 5).
Il nuovo
PR del Comune di __________ riprende nelle linee generali il modello
insediativo definito dal precedente strumento pianificatorio, riorganizzato
tuttavia secondo un indirizzo che privilegia la distinzione tra l'insediamento
a contenuto artigianale e residenziale, allontanando nel contempo il più
possibile da quest'ultimo le attività produttive maggiormente moleste, che
concentra quindi in un'apposita zona industriale ad est del tracciato
ferroviario in località __________ -__________.
5.5 Per
quanto riguarda specificatamente i terreni dei ricorrenti, situati in località
, si è già evidenziato in narrativa che dal profilo strutturale, essi
comprendono sei costruzioni, di cui quattro con destinazione abitativa.
Tuttavia, come giustamente fanno osservare gli insorgenti, il comparto territoriale
è insediato da altri tre edifici a carattere residenziale, e più precisamente:
a monte della particella n. __________ (), il mapp. n. __________, in
forte pendenza, è edificato con una casa bifamiliare; sopra questo mappale, sul
lato nord, insiste un edificio rustico riattato a residenza secondaria (mapp.
__________); infine, assai discosta dagli altri due, è ubicata una casa di due
piani (mapp. __________).
5.6 Nel caso concreto si deve convenire che le condizioni sopra
enunciate non sono adempiute. Il comparto in oggetto non presenta quelle
caratteristiche insediative minime per poter assurgere a zona edificabile ai
sensi dell'art. 15 LPT. Difatti le costruzioni che la compongono, di cui
soltanto sette a carattere residenziale, non appaiono invero come un gruppo di
edifici raccolti, formanti un'unità insediativa coerente e chiaramente distinta
("Siedlungscharakter"). Il loro sorgere in zone discoste dalle aree
di più antico insediamento del comune è avvenuto, al pari di numerose altre,
anteriormente all’entrata in vigore delle norme pianificatorie oggi conosciute,
senza perciò rispondere ad un disegno unitario o ad una volontà di creare nuovi
nuclei di aggregazione umana e sociale. Si tratta infatti di un gruppo di
edifici dalle tipologie palesemente eterogenee: un deposito-garage, un edificio
di primitiva utilizzazione agricola, oggi adibito ad autorimessa, un palazzo,
alcune moderne villette e un rustico, dispersi casualmente lungo la fascia
pedemontana. In certi casi (cfr. mapp. __________, __________e __________),
alcuni edifici sono abbarbicati su un pendio, il cui notevole dislivello
contribuisce ad emarginarli dai rimanenti immobili; in altri, (cfr. mapp.
__________) separati da una distanza superiore ai 50 ml. Privi di particolari
pregi storico-architettonici, non formano alcun complesso unitario chiaramente
individuabile sul terreno. Contornati sui tre lati dall'area forestale e da
terreni parzialmente vignati, a valle, entrano in contatto con la linea
ferroviaria e con un corso d'acqua incanalato, che li isolano completamente
dalla zona residenziale del comune, che, come rilevato, si sviluppa sul
versante opposto. Quanto all'accesso a tale comparto, garantito da un
sottopassaggio, che permette ad una stradina assai tortuosa e non più larga di
ml 3 di servirlo, potrebbe essere ritenuto al
massimo sufficiente, solo se posto in relazione all'uso attuale degli edifici,
ma non per rapporto ad un'utilizzazione più intensiva. Inoltre, al contrario di
quanto sostengono i ricorrenti, tale accesso non permette di ritenere il
comparto in esame, a priorità residenziale, come funzionalmente annesso al
comprensorio edificabile del Comune, dato che, ammesso e non concesso che di
mezzo non ci fosse il tracciato ferroviario, esso lo connetterebbe comunque con
una zona a priorità artigianale. In considerazione oltretutto del fatto che il
comparto si trova in adiacenza della zona industriale, esso rappresenta una
cellula deviante nel modello di organizzazione territoriale del Comune, che
prevede appunto la concentrazione delle attività moleste sul lato est del
tracciato ferroviario e di quelle mediamente moleste lungo lo stesso, non vi
sono pertanto motivi per privilegiarne un eventuale sviluppo (Baulücken).
Né
risulta determinante la circostanza che i terreni degli insorgenti siano in
gran parte urbanizzati (accesso stradale, acqua, canalizzazioni,...), atti
all’edificazione e addirittura già edificati. In effetti, adottando
esclusivamente questo criterio per la definizione delle zone edificabili, si
estenderebbe a dismisura il loro perimetro, disattendendo i precetti dell’art.
15 LPT (STF 119 Ib 133, 118 Ib 41 cons. 2c; 117 Ib 6 cons. 3).
A fronte
di questa situazione, siccome la sostanza edilizia in esame rappresenta uno
scampolo sparso nel territorio non costruito, l'istituzione di una zona
edificabile è non solo inopportuna ma addirittura contraria al diritto
federale, fondato sulla netta separazione fra zona edificabile ed altre
utilizzazioni. In definitiva va riconosciuto che nella fattispecie il requisito
della preesistente ampia edificazione fa sicuramente difetto.
Pertanto, la decisione del Consiglio di Stato merita dunque di venir
confermata.
5.7 Non
occorre inoltre analizzare se l'azzonamento proposto dai ricorrenti avrebbe
potuto venir raggiunto con altri strumenti, ed in particolare mediante
l'istituzione di una zona di mantenimento
degli insediamenti. L’art. 33 OPT permette infatti di designare delle zone di
utilizzazione speciale giusta l’art. 18 LPT per la conservazione di piccoli insediamenti
fuori delle zone edificabili, a condizione che il PD lo preveda nella
rappresentazione grafica o nel testo (cfr. DTF 119 Ia 302 consid. 3a; E.
Beretta, Riflessioni in tema di piccoli insediamenti fuori zona edificabile, in
: RDAT I-1997, p. 347 ss.; ASPAN, Résoudre
le problème épineux des hameaux, 1999). Orbene, tale presupposto in Ticino non
appare soddisfatto, perché l’istituzione di simili zone non è prevista né dalla
rappresentazione grafica, né dal testo del PD.
- Priva
di fondamento è infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che, a
detta degli insorgenti, il PR abbia "aperto all'edificazione diverse
altre nuove aree, nemmeno tutte già parzialmente edificate e che ad ogni modo
non dispongono nemmeno di analoghi presupposti riferiti sia agli insediamenti
già esistenti sia all'urbanizzazione" (cfr. ricorso 28 agosto 2000,
pag. 8).
A questo
proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il
principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con
prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in
posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e
facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente
difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di
uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura
pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il
singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato
dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al
problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4
e citazioni).
Simili
circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo
Tribunale non risulta infatti che la scelta dell'Autorità comunale di escludere
i fondi dei ricorrenti dalla zona edificabile sia stata determinata da criteri
discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari. Le
motivazioni addotte a suffragio di questa scelta, riassunte con dovizia di
dettagli nei considerandi precedenti, sono più che valide e convincenti, e
meritano piena riconferma in questa sede. D'altro canto, il diverso contesto
territoriale e funzionale in cui si trovano i comparti aperti dal PR
all'edificazione, in considerazione del modello di organizzazione territoriale
adottato dal Comune, costituiscono delle motivazioni più che valide e
convincenti a suffragio della differente scelta operata dall'Autorità comunale.
- Stabilito
che nella fattispecie i requisiti minimi posti dall'art. 15 LPT non sono
adempiuti, in particolare quello della preesistente ampia edificazione, la
disamina della questione relativa all'inquinamento fonico indotto dal tracciato
ferroviario adiacente alle proprietà dei ricorrenti non risulta perciò ai fini
del giudizio necessaria.
Stando così le cose e per i pregressi motivi, il ricorso deve
essere respinto.
Tassa di
giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il
ricorso é respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 800.-- (ottocento).
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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