AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2000.14
Data decisione, Autorità:
10.07.2000, TPT
Incarto n.
90.2000.00014
Lugano
10 luglio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 14 febbraio 2000 di
__________,
__________ e __________ __________, __________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 14 gennaio 2000 (n° __________) del
Consiglio di Stato che approva la revisione del PR di __________ e il piano
di dettaglio del nucleo (PP del nucleo)
viste le
osservazioni 19 aprile 2000 del Municipio di __________ e 8 maggio 2000 della
Divisione della pianificazione territoriale;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Nella
seduta del 29 ottobre 1997 il Legislativo comunale di __________ ha approvato
la revisione totale del PR e il PP del nucleo, confermando per l'appezzamento
situato in località "__________", formato dai mappali n° __________,
__________e __________RF, la mancata attribuzione alla zona edificabile con
conseguente inserimento in zona senza destinazione specifica (SDS).
b. Avverso
tale ordinamento sono insorti davanti al Consiglio di Stato i signori
__________, proprietari del mapp. n° __________RF, postulando l'inserimento
della loro particella in zona edificabile: osservando come la stessa, oltre ad
essere completamente urbanizzata e perfettamente idonea all'edificazione,
confini direttamente con due fondi edificati (mappali n° __________e
__________RF), essi censuravano l'arbitrarietà della scelta comunale, contraria
alla politica insediativa perseguita con la revisione e lesiva del principio
della parità di trattamento.
c. Salvo
per la zona SDS, ritenuta incompatibile con l'obbligo di pianificare sancito
dalla LPT, con ris. gov. 14 gennaio 2000, n° __________, il Consiglio di Stato
ha approvato la revisione del PR di __________ e il PP del nucleo, respingendo
il ricorso dei signori __________. Gli atti venivano rinviati al Comune
affinché definisse per il comparto SDS una destinazione pianificatoria conforme
alla legge (cfr. p.to n° 6 del disp.).
d. Dissentendo
da tale decisione e censurando in ordine la motivazione carente e il mancato
esperimento del sopralluogo, i signori __________ insorgono ora davanti al TPT:
oltre a riproporre le critiche mosse in prima sede, essi ritengono che il
Governo, respingendo il loro ricorso invece di sospenderlo, abbia agito in modo
arbitrario, anticipando le scelte del Comune in merito al futuro azzonamento
della loro proprietà.
Nelle
osservazioni il Municipio di __________ si rimette al giudizio del TPT, mentre
la Divisione della pianificazione territoriale chiede la reiezione del gravame.
e. In
data 13 giugno 2000 si è tenuta l'udienza e il sopralluogo in contraddittorio:
le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande e allegazioni,
rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.
L'art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per
gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio
di Stato (cpv. 4 lett. c).
In
concreto la legittimazione attiva dei ricorrenti è senz’altro data a norma
dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
2.1 L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune,
conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello
cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione
ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di
pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per
motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il
comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg.
consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
2.2 Nel
caso concreto i signori __________ ritengono che il Consiglio di Stato,
respingendo il loro ricorso, abbia indebitamente anticipato le scelte del
Comune in merito al futuro azzonamento della zona SDS, e quindi della loro
proprietà. A torto. Infatti, in perfetta sintonia con quanto esposto al
considerando precedente e con quanto postulato dagli stessi ricorrenti in sede
di ricorso, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che, per i motivi che andranno in
seguito analizzati, la richiesta di inserire il mapp. n° __________RF nella
zona edificabile di __________ andasse in ogni caso respinta in quanto
inconciliabile con i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del
diritto federale. Ha per contro dato prova del dovuto riserbo, evitando di
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità comunale, rinviando
gli atti a quest'ultima, affinché, analizzati i contenuti del comparto SDS e
fatte le scelte pianificatorie che gli competono, attribuisca l'area ad una
zona regolamentare ai sensi della LPT (cfr. sotto consid. 5). Per il che la
censura non merita di venir accolta.
3.1 Sempre
in ordine, i ricorrenti lamentano la motivazione carente della decisione
impugnata. A proposito si osserva che corrisponde a principi generali del
diritto pubblico e in particolare al diritto di essere sentito, che i motivi
della decisione debbano essere noti all’interessato. “S’egli infatti non
conosce i fatti e le norme ritenute decisive dall’autorità decidente non potrà
spesso farsi un quadro dell’effettiva portata della decisione. Per di più non
potrà adeguatamente impugnarla, giacché né lui né l'autorità ricorsuale avranno
gli elementi per controllarne la fondatezza“ (DTF 98 Ia 460 ss, trad. ns.).
In linea con questo principio, l’art. 26 LPamm, applicabile in forza del
richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, prescrive di motivare ogni decisione,
esigendo per giunta la forma scritta. Non occorre che la motivazione si esprima
su tutti gli argomenti di fatto o di diritto toccati dal ricorso. L’autorità
può limitarsi ai punti essenziali ai fini del giudizio (cfr. DTF 112 Ia 110).
E’ quanto è avvenuto nel presente caso. Il Consiglio di Stato ha esposto nelle
linee essenziali i motivi per i quali ha respinto il gravame e condiviso,
malgrado le censure ricorsuali, la mancata assegnazione della proprietà dei
ricorrenti alla zona edificabile. Ciò è d’altronde bastato ai signori
__________ per presentare un più che circostanziato ricorso.
3.2 Per
quanto attiene al mancato esperimento del sopralluogo, che comporterebbe
parimenti una violazione del diritto di essere sentiti dei ricorrenti, si
rileva che l'estensione di tale diritto viene così circoscritta: “Il diritto
di essere sentito - inteso in senso lato - serve da un lato all’accertamento
dei fatti e costituisce, dall’altra, la facoltà per il cittadino di partecipare
all’emanazione di una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica, e
permette, segnatamente, prima che venga adottata una decisione, di offrire
mezzi di prova relativi a fatti rilevanti o per lo meno di esprimersi sul
risultato dell’assunzione delle prove quando ciò sia idoneo a influenzare la
decisione da emanare" (DTF 118 Ia 19 consid. 1c e rinvii).
L’estensione del diritto viene definita in primo luogo dal diritto procedurale
cantonale. Se tale tutela risulta insufficiente, si applicano le regole
procedurali deducibili direttamente dall’art. 8 Cost. che garantiscono al
cittadino diritti di difesa minimi in ogni vertenza.
Come già
esaminato sopra, nella fattispecie i ricorrenti hanno potuto proporre in questa
sede tutte le loro censure e sostanziarle ampiamente. Esse sono di natura a
poter essere esaminate dal TPT con piena cognizione. E’ censurato in
particolare l’interesse pubblico della mancata attribuzione del mapp. n°
__________RF alla zona edificabile e una violazione del principio della parità
di trattamento; il tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla base legale,
sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità, sul rispetto del principio
dell'uguaglianza, ecc., temi tutti che rientrano nel suo potere cognitivo. E'
privo di rilevanza in questo contesto che il tribunale non disponga del
sindacato di opportunità. Orbene, nelle circostanze concrete può essere
lasciato aperto il quesito se davvero il Consiglio di Stato non abbia proceduto
agli atti istruttori richiesti, atteso che al vizio è stato semmai posto
rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti
procedurali e assumendo in contraddittorio le prove ritenute necessarie, tra
cui l'udienza e il sopralluogo del 13 giugno 2000. All’inconveniente della
perdita del doppio grado di giurisdizione, si contrappongono esigenze di
economia processuale che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si
oppongono al rinvio della vertenza alla precedente istanza.
- Entrando nel merito della vertenza, va anzitutto ricordato che
scopo essenziale della pianificazione è di assicurare "un'appropriata e
parsimoniosa utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio”
(art. 75 Cost.).
La LPT
riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere
utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo
armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle
condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve
proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il
bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT
il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per
l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti
naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue
funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare
l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti spazi verdi e
alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesse
volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con
formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta
ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di
comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del territorio,
al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo armonioso,
che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo in modo
diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF 117 Ia
432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
5.1 La
pianificazione del territorio avviene segnatamente attraverso il PR, il quale,
giusta l’art. 14 LPT, disciplina l’uso ammissibile del suolo, delimitando in
particolare le zone edificabili, agricole e protette.
Secondo
l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione
che sono "già edificati in larga misura" (lett. a) o che
saranno "prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro
quindici anni" (lett. b).
Quanto
alle zone agricole comprendono, giusta l'art. 16 LPT: a) i terreni idonei
all'utilizzazione agricola e all'orticoltura; b) i terreni che nell'interesse
generale devono essere utilizzati dall'agricoltura; con l'avvertenza che nella
misura del possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue.
Infine
l'art. 17 LPT indica i valori, naturalistici o storico-culturali da proteggere
con l'istituzione di apposite zone.
Queste le
zone prescritte dal diritto federale; i Cantoni possono tuttavia prevederne
delle altre (art. 18 LPT). Nel Canton Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. a) LALPT dà
facoltà al comune di "precisare la destinazione delle zone edificabili
destinate all'abitazione e al lavoro prevedendo segnatamente zone per residenze
esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o
artigianali con adeguati servizi. All'interno delle zone possono essere
previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di
utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo svago".
5.2 Occorre
tener presente che la definizione delle diverse zone ha essenzialmente valenza
negativa. Se il difetto di elementi costitutivi di una zona esclude che le si
attribuisca un determinato comparto, la loro presenza non lo comporta necessariamente.
Non è infrequente che un comprensorio risponda alla definizione legale di più
zone, si presti sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenga valori
naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto della
conformità con altre destinazioni.
In simili
circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista,
elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una
ponderazione degli interessi che in simili casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 ss consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne,
dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente
l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e
17 LPT vanno relativizzati.
Si
consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i
criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti, non a
singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine
superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni
isolati.
6.1 Gli
insorgenti postulano l’inclusione in zona edificabile del loro fondo,
osservando come questi disponga di tutti i requisiti legali per essere
attribuito a detta zona (idoneità, urbanizzazione del fondo, preesistente ampia
edificazione,..).
Per
quanto attiene all'idoneità all'edificazione si osserva che tale requisito va
generalmente riconosciuto se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua
attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi
pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con
l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett.
b) LPT), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle
attività lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria
pubblica, preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3
lett. a) e b) LPT). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità
delle infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
Orbene,
in concreto, dall’esame degli atti e dalle risultanze del sopralluogo non
emergono motivi per non ritenere il fondo dei signori __________ di per sé
idoneo all’edificazione: il sedime è costituito da un prato in leggero
declivio, situato in posizione tranquilla, circondato dal bosco e, sul lato
nord, da due case d’abitazione, oltre le quali si accede alla strada comunale.
Ritenuto
che il requisito dell’idoneità é senz’altro soddisfatto, occorre esaminare se
sono adempiuti anche i presupposti della lett. a) o della lett. b) dell’art. 15
LPT.
6.2 Per
stabilire se un comparto è già ampiamente edificato si tiene conto delle
costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle
infrastrutture presenti, delle licenze edilizie rilasciate per progetti
pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc.
Entrano
in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle: il requisito va esaminato per rapporto a tutto il
comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato (purché non a scopo agricolo).
Non basta
peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare
assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme
sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo
di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una
casuale disseminazione di costruzioni più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone
potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà
significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati,
secondo le circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto
(Baulücken), o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e
non devono per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà
conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo
i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio
della concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della
densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è
condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità dell’assetto
territoriale che ne consegue; la creazione di piccole zone lontano
dall’abitato può essere considerata non solo indesiderata ma addirittura
contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid. 4, 114 Ia 255
consid. 3c).
Va
tuttavia ricordato che il requisito della preesistenza di un’ampia
edificazione, come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta
solo in senso negativo, serve cioè unicamente a escludere l’attribuzione a zona
edificabile di quei terreni che incontrovertibilmente non presentino i
requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF
113 Ia 450 ss consid. 4 dda).
6.3 In concreto l’appezzamento formato dai mapp. n° __________,
__________e __________RF è situato ad ovest del nucleo di __________, in
posizione avvallata e molto discosta rispetto alle aree edificabili del Comune,
che si espandono a sud e a nord del centro storico. Per raggiungerlo occorre
far capo alla strada comunale, che prende inizio subito dopo il cimitero e che
delimita il confine fra la località __________ da un lato e le località
__________ e __________ dall'altro, percorrendola per circa 200 ml. Salvo per
detta strada, che costeggia a nord i mappali n° __________e __________ RF,
l'area in questione è circondata dal bosco, mentre a nord/est confina con un
appezzamento agricolo. Oltre la strada, in località __________, sorge un'unica
villa immersa in una vastissimo e pregiato parco (ca. 17'000 mq), pure esclusa
della zona edificabile. Come ricordato, sui fondi n° __________e __________RF
sorgono due case d'abitazione. Orbene, la scarsità della sostanza edificata e
la posizione discosta rispetto alle aree edificabili del Comune non depongono
evidentemente a favore del concetto di “esistente ampia edificazione”; al
contrario, fatta astrazione per la situazione eccezionale costituita dalla
proprietà situata in località __________, il cui parco rimodella dal profilo paesaggistico
tutta l'area ad ovest del cimitero, i citati edifici appaiono piuttosto come
una casuale disseminazione, avvenuta in tempi in cui i PR non erano ancora in
vigore e non costituiscono di certo l’abbozzo di un disegno unitario. Come
ricordato al paragrafo precedente, l’istituzione di zone edificabili in simili
contesti è non solo inopportuna ma addirittura contraria al diritto federale,
fondato sulla netta separazione fra zone edificabile e altre utilizzazioni
(agricola, protezione natura, ecc.). In definitiva va riconosciuto che nella
fattispecie il requisito della preesistente ampia edificazione fa’ sicuramente
difetto; giustamente il Consiglio di Stato ha negato l’inserimento del fondo
dei signori __________ in zona edificabile, pena l'istituzione di una piccola
zona lontana dall'abitato contraria alla LPT. Stando così le cose e vista la
modesta influenza che potrebbe comportare l'edificabilità del fondo dei signori
__________ sulla contenibilità complessiva del piano, non occorre analizzare la
sussistenza del secondo requisito enunciato alla lett. b) dell'art. 15 LPT.
- Priva
di fondamento é infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che
rispetto ai fondi confinanti quello dei ricorrenti sarebbe l’unico ancora
inedificato.
A questo
proposito si rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il
principio di uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con
prudenza. E' quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in
posizioni analoghe siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e
facoltà edificatorie. Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente
difendibile, vale a dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di
uguaglianza coincide in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura
pianificatoria è così insostenibile quando la discriminazione che tocca il
singolo immobile contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato
dell'autorità obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al
problema (DTF 111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4
e citazioni).
Simili
circostanze non si verificano però nel caso all'esame.
A questo
Tribunale non risulta infatti che la scelta della autorità comunali di
escludere il fondo dei ricorrenti dalla zona residenziale sia stata determinata
da criteri discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora,
arbitrari. Le motivazioni addotte a suffragio di questa scelta, riassunte con
dovizia nei considerandi precedenti, sono tuttavia più che valide e
convincenti, e meritano piena riconferma in questa sede. Si osserva al
proposito che anche i confinanti mappali n° __________e __________RF, pur se
già costruiti, sono stati esclusi dalla zona edificabile per gli stessi motivi.
Stando
così le cose, il ricorso, nella misura in cui chiede l’inserimento del fondo in
zona edificabile, deve essere respinto.
Tassa di
giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
I
ricorrenti sono condannati in solido al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 600.-- (seicento).
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione: -
avv. __________ __________, ____________________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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