AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1998.51
Data decisione, Autorità:
23.02.1999, TPT
Incarto n.
90.98.00051
23 febbraio 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 26 febbraio 1998 di
Comune di __________, __________,
rappr. da: Municipio di
__________, __________ __________,
avv. __________.
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ gennaio 1998 del Consiglio
di Stato in merito alla proposta di zona residenziale estensiva __________,
nel Comune di __________,
la
vista la risposta 5 maggio
1998 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. In data 27 agosto
1997 il Consiglio di Stato ha approvato il progetto di revisione del PR di
; su alcuni punti per i quali l’autorità governativa era in disaccordo
con il progetto di PR presentatogli per approvazione, la decisione è tuttavia
stata posticipata per dare tempo agli interessati di intimare le proprie
osservazioni e salvaguardare il loro diritto di essere sentiti. Tra i punti in
contestazione figura in particolare l’aumento di un piano (da 7 a 8) della
vasta fascia residenziale-alberghiera situata a est del centro comunale (zona
“”) e la proposta di piano particolareggiato per il centro del Comune,
relativo alle part. n. ,,_________ e _________ RFD (Comparto
“F”).
b. Nelle proprie
osservazioni al CdS, il Comune di _________ ha contestato l’intenzione del CdS
di non approvare la nuova regolamentazione dei comparti “F” e _________.
Esso eccepisce
innanzitutto nell’agire del CdS una violazione dell’autonomia comunale in
ambito pianificatorio; dal profilo urbanistico non vede inoltre quale danno
possa arrecare alla visione generale del Golfo di _________ un fronte di 8
piani anziché di 7.
d. Con risoluzione del
21 gennaio 1998 il Consiglio di Stato ha confermato quanto preannunciato nella
risoluzione 27.8.97, annullando le prescrizioni di altezza massima degli
stabili ammessa per la zona _________ e per il comparto F del centro cittadino;
i relativi art. 33 cpv. 5 e 34 cpv. 2 NAPR vengono di conseguenza modificati
in tal senso.
e. Contro questa scelta
pianificatoria il Comune, rappresentato dal Municipio é insorto dinanzi al TPT.
Nel merito ripropone le argomentazioni e le censure già esposte nelle
precedenti osservazioni al Consiglio di Stato.
f. Nelle proprie
osservazioni al ricorso, il Consiglio di Stato ribadisce che l’aumento
dell’altezza massima previsto dal Comune di _________ è tale da modificare gli
equilibri che caratterizzano l’attuale assetto complessivo del Golfo di
_________, e non può pertanto essere accettato.
g. In data 30 giugno
1998 si è svolto il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione l’insorgente
ha chiesto l’assunzione di una perizia che si pronunci sull’effetto che avrebbe
nella visione d’insieme del golfo un innalzamento da 7 a 8 piani degli edifici
sul lungolago di _________ e nella retrostante zona. Per quanto attiene al
comparto F, il Comune si è invece impegnato a contattare i proprietari dei
fondi interessati per verificare la loro disponibilità ad accettare quanto
prospettato dal Cantone.
h. Con scritto del 29
gennaio 1999, il Comune di _________ ha comunicato che le trattative intraprese
con i proprietari situati nel comparto F sono fallite, per cui, adeguandosi
alla risoluzione governativa, ha deciso di elaborare una variante di PR. Su
questo specifico punto il ricorso viene quindi ritirato, mentre resta in vigore
per il rifiuto dell’approvazione della zona _________ e del relativo art. 34
cpv. 2 NAPR.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la legittimazione
attiva del ricorrente è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. a)
LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
1.1. In sede si sopralluogo
il Comune di _________ e alcuni ricorrenti privati hanno chiesto l’assunzione
di una perizia che si pronunci sull’effetto del previsto aumento di un piano
della zona residenziale intensiva R7. Ora, tale mezzo di prova è ritenuto
superfluo da questo Tribunale; la documentazione agli atti e la perfetta
cognizione dei luoghi sono sufficienti per poter valutare gli effetti della
prevista misura pianificatoria senza ricorrere alla citata perizia. In forza di
un anticipato giudizio sulle prove, la richiesta ricorsuale è quindi respinta.
-
Il ricorrente invoca
preliminarmente la violazione dell'autonomia comunale e accusa il Consiglio di
Stato di aver ecceduto il proprio potere di apprezzamento.
Va premesso, in proposito, che il comune gode di autonomia in quelle materie
che il diritto cantonale o federale non regola esaurientemente, ma lascia in
tutto o in parte alla regolamentazione del comune, conferendogli una notevole
latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il comune ticinese usufruisce di questa
autonomia in materia di pianificazione del territorio (art. 1 LE 73, art. 24
LALPT; DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di Brissago). L’autonomia non
è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di
lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario
per adempiere i loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque,
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve
rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta
più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei
soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo,
sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di
quelle soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione,
rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della pianificazione di
livello cantonale.
L'autorità governativa verificherà segnatamente che sia stata effettuata in
modo corretto la ponderazione globale degli interessi richiesta dall'art. 3
OPT.
Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre
il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico e in primo luogo con la
Costituzione, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 1.
giugno 1995 in re Comune di Gandria, 116 Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler,
Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
in Rep. 1991, pag. 45 seg., in part. 55).
Quanto al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR; cfr. DTF 23.6.1995 1P._________/1995 in re Fond. University
of philosophy conc. PR __________).
Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l’errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l’apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l’eccesso o l’abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
A mente di questo Tribunale, in concreto non sussistono i presupposti per
ritenere violata l'autonomia comunale. Il Governo cantonale ha agito nei limiti
del suo potere di apprezzamento, che, ricordiamo, abbraccia anche il sindacato
d'opportunità, ma soprattutto la verifica del rispetto dei principi
fondamentali della pianificazione del territorio, tra cui appunto il principio
volto ad un uso parsimonioso del suolo in vista di un insediamento ordinato,
commisurato ai bisogni della popolazione e dell'economia e rispettoso della
salute dell’uomo e dell’ambiente. Concetti questi disattesi dall’autorità
comunale, come diremo meglio in seguito, ragion per cui la modifica operata dal
Consiglio di Stato appare giustificata.
-
La vertenza ruota
attorno al tema della densificazione. E’ infatti seguendone il dettato
che il comune ha aumentato i parametri edificatori del quartiere, ed in
particolare proposto l’aumento dell’altezza massima degli edifici sino a 26,5
metri (8 piani). Tale indicazione non è, come detto, stata seguita dal
Consiglio di Stato, che ha riportato l’altezza massima ai previgenti 7 piani.
Ricordiamo che tra gli
scopi della pianificazione del territorio figura in primissimo piano quello di
assicurare “una funzionale utilizzazione del suolo e una razionale
abitabilità del territorio”. E’ quanto l’art. 22quater Cost fa carico ai
Cantoni di attuare attraverso i piani di azzonamento, nell'ambito delle norme
generali che la Confederazione dovrà stabilire in via legislativa. In ossequio
a questo dettato la LPT ordina a Confederazione, Cantoni e Comuni di provvedere
affinché il suolo sia utilizzato con misura (art. 1 cpv. 1 LPT). A
sua volta l’art. 3 cpv. 3 LPT prescrive che: “Gli insediamenti devono
essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro
estensione.
E’ il principio dell’uso
parsimonioso del suolo, della concentrazione delle aree edificabili e,
implicitamente, della densificazione edificatoria: la condanna con ciò
dell'edificazione sparsa (Streubauweise) e in genere di un uso dispersivo del
suolo. Il principio non è però assoluto. Ne tempera i possibili eccessi il
postulato dell’art. 1 cpv. 2 lett. b LPT che vuole siano “creati e
conservati insediamenti accoglienti”. Dal canto suo il capoverso 3 ordina
di inserire negli insediamenti molti spazi verdi e alberati, di preservare per
quanto possibile i luoghi destinati all'abitazione da immissioni nocive e
moleste e inoltre di conservare i siti naturali e gli spazi ricreativi.
Densificazione, dunque, ma
senza perdere di vista, sacrificandola acriticamente al postulato della
razionalità, la qualità dell'insediamento.
Qui, come dappertutto in
campo pianificatorio, non v'è spazio per regole eccessivamente rigide e
schematiche, impotenti a gestire la complessità della realtà, ma occorre
comporre le diverse esigenze in modo da promuovere un insediamento ordinato,
dallo sviluppo armonioso, rispettoso del paesaggio e dell’ambiente, che nel
contempo risponda ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione. Queste sono,
notoriamente, molteplici e variegate, irriducibili a formule semplificatorie.
E’ dunque d’obbligo
un’attenta e rigorosa ponderazione degli interessi, come puntualmente prescrive
l’art. 3 OPT.
E’
alla luce di questi principi che va giudicata la validità della mancata
approvazione da parte del CdS della densificazione operata
dal PR in esame.
- A favore della
soluzione degli 8 piani, nelle proprie osservazioni inviate al CdS, il Comune
precisa di voler favorire una densificazione del territorio edificato dato che
“l’esiguo spazio di superfici edificabili a disposizione nel comprensorio
comunale fa’ si che, nel caso in cui saremo confrontati ad uno sviluppo
demografico nel corso dei prossimi decenni, le potenzialità edificatorie
dovranno per forza di cose venir ricercate verso l’alto”. Per quanto
attiene al coordinamento con il vicino Comune di _________, si sottolinea
invece che “premesso che il PR di _________ intende proiettarsi verso la
realtà degli anni 2000, e prevedere lo sviluppo del comune con una prospettiva
di almeno 30 anni, ben difficilmente la situazione urbanistica dei comuni
limitrofi in tale lasso di tempo potrà rimanere, a nostro giudizio, immutata”.
Fa’ inoltre notare come durante la fase di esame preliminare, il Municipio si è
dichiarato disposto a ridurre l’edificazione del comparto da una proposta
iniziale che contemplava i 9 piani (29,5 metri) a 8 piani, al fine di
raggiungere un compromesso con l’autorità cantonale.
Il Consiglio di Stato,
richiamando le perplessità già espresse dal Dipartimento in sede di esame
preliminare, ha ritenuto di non poter approvare la proposta comunale nemmeno
nella sua formulazione ridotta a 8 piani, riconducendo il regime pianificatorio
del quartiere a quello previgente (7 piani). Argomento decisivo è stato
ritenuto quello dell’omogeneità pianificatoria-urbanistica che caratterizza
attualmente il Golfo di _________. Una modifica unilaterale da parte di
_________ (dal momento che _________ sembra non abbia nessuna intenzione di
modificare i parametri edificatori della zona prospiciente il lago)
sconvolgerebbe questo equilibrio, con gravi conseguenza dal profilo urbanistico
e architettonico.
4.1. L’aumento delle
possibilità edificatorie di un piano nella vasta fascia residenziale intensiva
che fronteggia il lago a est del centro di _________, ne conveniamo con il
Consiglio di Stato, non è senza conseguenze per l’assetto territoriale
dell’intero golfo di _________.
La zona residenziale
intensiva che il Comune vuole rendere a 8 piani costituisce un fronte di ca.
500 metri lungo la riva del lago; vi sono insediati degli edifici abitativi ma
anche alcuni grandi alberghi. Il terreno sale poi in leggera pendenza verso la
massicciata della linea FFS, situata sulle ultime falde del Monte __________
__________.
Ad un ipotetico
osservatore situato nel mezzo del lago non sfuggirebbe certo la discrepanza,
seppur di modesta entità (ca. 3 metri) tra il fronte costruito di _________ e
quello di _________; per gli edifici situati in posizione retrostante,
l’innalzamento di un piano risulterebbe ancora più visibile rispetto a quelli
in riva al lago (o per meglio dire al livello della cantonale per __________).
Certo, si può obbiettare
che già oggi questo fronte non è omogeneo ; alcuni edifici spiccano per la loro
mole insolita e/o la loro maggior altezza rispetto agli edifici circostanti
(ad. esempio il complesso “__________ __________ ” su __________ __________ a
_________, di circa 10 piani). In più, come argomentato dal Comune di
_________, il nuovo PR prevede nella sua zona centrale un’edificazione di 9 o,
in corrispondenza dell’attuale Albergo __________, addirittura 11 piani. Ora,
pur non volendo disconoscere queste realtà presenti o future che siano, il loro
peso nel contesto del golfo va relativizzato; si tratta pur sempre di
interventi puntuali, isolati, che tendono a marcare con la loro “forte”
presenza una certa parte del territorio (il previsto edificio a 11 piani dovrà
costituire una specie di “porta di entrata” a _________); effetto diverso
avrebbe invece l’aumento generalizzato delle altezze su tutta (o gran parte)
della cornice del lago. Così facendo, questa stessa cornice, che ci appare ora
armoniosa e tutto sommato omogenea, rischia di essere sconvolta da
un’operazione architettonica di dubbio gusto; la stessa presenza di edifici
“forti”, marcanti, rischia di essere banalizzata se il contesto che li circonda
viene sempre più densificato.
4.2. In definitiva, la
decisione del Consiglio di Stato, che ha negato l’aumento dell’altezza massima
degli edifici di un piano nella zona residenziale intensiva R7, non può essere
censurata: essa è fondata su una valutazione improntata al rispetto di noti
criteri pianificatori quali quello del coordinamento con i comuni vicini e di
un uso funzionale del suolo compatibile con la qualità dell’abitato. Anche il
tanto invocato principio dell’autonomia comunale deve cedere il passo se si
tratta di porre rimedio a soluzioni che disattendono i principi e gli scopi pianificatori
fondamentali o non danno loro sufficiente attuazione.
Quanto al principio della densificazione,
che il comune ha invocato a supporto della misura in oggetto, va nondimeno
notato che il CdS ha comunque accettato il principio di un aumento dell’indice
di sfruttamento per la zona di utilizzazione R7.
- Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto. Dato che il Comune non è intervenuto
a difesa di interessi patrimoniali, va tuttavia esentato dal pagamento di tasse
di giudizio e spese. Non si assegnano ripetibili.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,.
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto
.
-
Non si prelevano né tasse
né spese di giudizio.
Intimazione:
- Avv. __________ __________, _________,
per il ricorrente:
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
Presidente Il
Segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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