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Numero d'incarto:
90.1998.146
Data decisione, Autorità:
21.01.2002, TPT
Incarto n.
90.1998.00146
Lugano
21 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo sul ricorso del 14 settembre 1998
della
Cooperativa
Fam. __________ , ora __________ __________ e __________ __________
-,
__________,
contro
viste le
osservazioni 26 ottobre 1998 del Municipio di __________ e 13 gennaio 1999 della Divisione della pianificazione
territoriale;
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. In
data 27 novembre 1995 e 26 maggio 1997 l’Assemblea comunale di __________ ha
adottato alcune varianti di PR, una delle quali contemplante l'attribuzione
alla zona edificabile dei mapp. n° __________, __________ e RFD,
situati in località "".
b. Con
ris. gov. 7 luglio 1998, n° __________, il Consiglio di Stato ha approvato
dette varianti, differendo parzialmente l'approvazione del citato azzonamento:
osservando come, contrariamente a quanto indicato nel rapporto di
pianificazione, la variante concernesse in parte territorio agricolo, il
Governo ne sospendeva l’approvazione in attesa di una proposta concreta
relativa al compenso agricolo.
c. Avverso
tale decisione, gli attuali proprietari del mapp. n° __________RFD, signori
__________, insorgono ora presso il TPT, contestandone la legalità e postulando
l’immediata attribuzione dell'intero fondo alla zona edificabile.
d. Nelle
sue osservazioni il Governo ha postulato la reiezione del gravame, mentre il
Municipio ne ha chiesto l’accoglimento: rilevando come l'adozione della
variante fosse stata suggerita dal Cantone stesso, esso postula l'esonero dal
versamento di un compenso pecuniario, ritenuto iniquo e vessatorio. A titolo
sussidiario chiede che la bonifica, attuata dalla Parrocchia nel comparto
“__________ ”, venga considerata quale compenso reale.
e. In
data 24 febbraio 1999 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, a cui ha
partecipato l’avv. __________ __________, __________, a nome e per conto dei
ricorrenti. Le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande, rinunciando al dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
- Secondo l’art. 38 LALPT, contro le decisioni del Consiglio di
Stato è dato ricorso al TPT, entro 30 giorni dalla notificazione. L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già
ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), i
proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata dalla decisione del
Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT).
In
concreto, la decisione del Consiglio di Stato di differire parzialmente
l’approvazione dell’azzonamento previsto dal comune per i mappali n°
__________, __________e __________RFD costituisce una decisione incidentale ai
sensi dell'art. 44 LPAmm, impugnabile autonomamente solo se atta a causare un
danno irreparabile all'interessato (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano, 1997, ad art. 44 LPAmm, p. 233 ss. e
riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi riportati): essa assume infatti
una funzione preparatoria e strumentale (il comune viene reso attento circa la
necessità di procedere ad un compenso, reale o pecuniario, in caso di
diminuzione dell’area agricola del suo territorio) rispetto a quella finale,
destinata a concluderla (approvazione dell’inserimento in zona edificabile del
citato comparto). Poiché la decisione impugnata non appare suscettibile di procurare un pregiudizio
irreparabile ai signori __________, i quali peraltro non adducono elementi in
tal senso, il ricorso andrebbe dichiarato improponibile. La questione può venir
lasciata aperta, ritenuto che, per i motivi esposti qui di seguito, l'esito
della vertenza non può essere che negativo.
- A
norma dell'art. 1 Legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr),
che definisce, in applicazione dell'art. 2 cpv. 2 Legge sulla salvaguardia e
sul promuovimento dell'agricoltura, le misure pianificatorie del Cantone e dei
comuni atte a favorire la conservazione del territorio agricolo ai sensi della
legislazione federale, il territorio agricolo deve, per quanto possibile,
rimanere adibito all'agricoltura. Il Cantone delimita nel PD cantonale le
superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) e gli altri terreni idonei
all'utilizzazione agricola (art. 2 LTAgr); i comuni delimitano e istituiscono
la zona agricola, precisando nei loro PR almeno il territorio agricolo
cantonale rappresentato graficamente nel PD, provvedendo, in caso di conflitto,
all'adeguamento dei loro PR entro tre anni dall'adozione del PD (art. 4 LTAgr).
La zona agricola comprende a mente dell'art. 5 LTAgr:
a) le
SAC,
b) i
terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda
priorità e infine
c) i
terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale devono essere
utilizzati dall'agricoltura.
Giusta
l'art. 7 LTAgr, la diminuzione di aree agricole può essere operata solo per
importanti esigenze della pianificazione del territorio e previa modifica degli
strumenti pianificatori cantonali e comunali secondo la procedura e le
competenze fissate dall'apposita legislazione. Ciò premesso, l'art. 8 LTAgr
prescrive che, se tocca aree agricole di cui alle lett. a) e b) dell'art. 5, la
diminuzione dev'essere compensata dal proprietario della costruzione o dell'impianto,
rispettivamente dall'ente pianificante. La compensazione dev'essere di
principio reale (art. 9 LTAgr). Se ciò non fosse possibile o solo parzialmente,
dovrà essere versato un contributo pecuniario sostitutivo che ammonterà da un
minimo di venti ad un massimo di cento volte il valore di reddito agricolo del
fondo da compensare (art. 10 LTAgr). All'ente pianificante che ha versato
contributi compensativi o indennità espropriative, l'art. 11 LTAgr conferisce
il diritto di regresso sul proprietario della costruzione o dell'impianto.
- Alla
luce di questi principi, la necessità per il comune di __________ di procedere
ad un compenso ai sensi della LTAgr per la sottrazione di territorio agricolo
operata con la variante, non può seriamente essere messa in discussione:
peraltro, proprio l'esistenza di un vigneto sul fondo dei ricorrenti, indicato
quale terreno idoneo all'utilizzazione agricola nelle rappresentazioni grafiche
della scheda n° __________del piano direttore, ne dimostra l'elevato valore
agricolo.
Ferme
queste premesse, il Governo, constatato che gli atti, sottoposti per l’adozione
all’Assemblea comunale, non indicavano che il previsto ampliamento concerneva
territorio agricolo e comportava quindi l'obbligo di corrispondere un compenso
ai sensi della LTAgr, ha segnalato al comune la necessità di procedere ai sensi
della citata legge ed in particolare degli art.li 2 ss. del relativo
Regolamento, sospendendo l’approvazione della variante. Tale modo di procedere
non presta fianco a critiche, dimostrandosi conforme al principio della
proporzionalità e della coordinazione in materia pianificatoria: infatti, se il
Governo, pur condividendo in linea di principio l’azzonamento previsto dal
comune, adottato però sulla base di un'analisi incompleta, si fosse limitato a
respingere la variante, anziché sospenderla, avrebbe dato prova di eccessivo
rigore. D'altro canto, se il Governo, approvando la variante, avesse fissato
nel contempo l’ammontare del contributo pecuniario, si sarebbe indebitamente
sostituito al comune, privandolo della facoltà di esaminare compiutamente la
fattispecie e di proporre un compenso reale o pecuniario. Per tutti questi
motivi, nella misura in cui postula l’immediata attribuzione alla zona
edificabile di tutto il mapp. n° __________RFD, il ricorso dei signori
__________ va respinto.
- Le
spese e la tassa di giudizio nonché le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia:
-
Per quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
-
Le spese e
la tassa di giudizio sono poste a carico dei ricorrenti in solido nella misura
di fr. 400.-- (quattrocento).
-
Intimazione: -
avv. __________ __________, ____________________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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