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Numero d'incarto:
90.1998.1
Data decisione, Autorità:
22.09.1998, TPT
Incarto n.
90.98.00001
Lugano
22 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
visto
il ricorso del 30 dicembre 1997 di
__________ __________,
__________,
contro
la risoluzione __________ dicembre 1997 (n° )
del Consiglio di Stato, che approva la revisione 1995 del PR di __________ e
il PP del nucleo tradizionale di __________ (PP-)
viste le osservazioni 1°
aprile 1998 del Consiglio di Stato e 30 aprile 1998 del Municipio di
__________;
letti ed esaminati gli
atti;
esperiti i necessari
accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a) Il signor __________
__________ è proprietario del mapp. n° __________ RFD di __________, situato in
località __________ __________, su cui sorge la sua casa d'abitazione.
b) Nelle sedute del 1° e
2 aprile 1996 e del 25 luglio 1996 il Consiglio comunale di __________ ha
approvato la revisione del PR e il PP-__________, confermando il vincolo di
collegamento pedonale fra i due vecchi nuclei di __________ e __________
__________ previsto dal vecchio PR, e riducendolo ad un calibro minimo con
possibilità di ulteriore limitazione a semplice diritto di passo senza
esproprio.
c) Lamentando il
notevole deprezzamento causato alla sua proprietà dall'intervento - che
verrebbe a dividere in due il suo fondo, separando la casa d'abitazione dal
giardino, e che comporterebbe la demolizione dell'autorimessa sub. G - e
riservandosi di avanzare pretese derivanti da espropriazione, il proprietario è
insorto unitamente alla moglie davanti al Consiglio di Stato, contestando la
pubblica utilità del vincolo e chiedendone lo stralcio.
Sottolineando l'importanza
del collegamento fra i due vecchi nuclei comunali, il Municipio ne ha chiesto
invece l'integrale conferma.
d) Con ris. gov. 2
dicembre 1997, n° 6268, il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR
e il PP-__________, respingendo il ricorso in parola.
e) Il signor __________
insorge ora davanti al TPT, riproponendo le censure sollevate in prima sede.
f) Nelle loro
osservazioni il Municipio di __________ e il Consiglio di Stato chiedono la
reiezione del gravame.
g) In data 4 giugno 1998
è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio, durante il quale le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
In concreto, la
legittimazione attiva del signor __________, già insorto in prima sede, per gli
stessi motivi, giusta l’art. 35 LALPT, è pacifica (art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT).
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg., in
part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta
l'art. 22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono
allestire dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo
l'obbligo di pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione.
Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni
parte adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino
detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e
segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione
(Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è
garantita protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione
democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14
e segg. LPT): rende vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il
contenuto del Piano direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
4.1 Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 10 febbraio
1992 in re Micheli, consid. 5b; DTF 115 Ia 29 consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a;
114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
4.2 La base legale del
vincolo all’esame è già data nel diritto federale, segnatamente dall’art. 3,
cpv. 3, lett. c LPT (che prescrive alle autorità incaricate di compiti
pianificatori di mantenere e costituire vie ciclabili e pedonali) e dalla legge
sui percorsi pedonali ed i sentieri del 4 ottobre 1985. A livello cantonale
giova ricordare che, ai sensi dell’art. 26 LALPT, un PR si compone di un
rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di
attuazione e di un programma di realizzazione. Le rappresentazioni grafiche
comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico,
delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo
dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di
comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione
delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi
pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Quest’ultimo disposto abilita
incontestabilmente i comuni a prevedere percorsi pedonali quale quello in
contestazione.
4.3 Il merito
all’esistenza di un sufficiente interesse pubblico è necessario anzitutto osservare
che nelle aree verdi limitrofe all’agglomerato luganese, percorsi pedonali e
sentieri rispondono al desiderio e alle necessità di svago e distensione di
moltissime persone. In simile circostanze il vincolo concretizza precisi
indirizzi pianificatori di cui nelle legislazioni federale e cantonale. In
particolare il vincolo in questione si inserisce nell'obiettivo di riqualifica
del nucleo di __________ perseguito con il PP: oltre alla valorizzazione del
nucleo quale polo di quartiere, alla sua ricomposizione spaziale e
architettonica, alla definizione di una cornice inedificata di immediato
contorno ed alla pedonalizzazione di . __________, il PP
prevede anche la ricucitura della rete dei percorsi pedonali che vi fanno capo
(cfr. art. 1 NAPP e Rapporto di pianificazione, p. 2). La pubblica utilità
dell'opera contestata è tanto più evidente se correlata agli altri contenuti di
carattere pubblico che insistono sull'area di __________, dove oltre a due aree
di svago e di gioco nonché al giardino pubblico fra Via __________ e Via
__________, è prevista la realizzazione di una scuola per l'infanzia.
4.4 Al cospetto di un
interesse pubblico preponderante, occorre ancora analizzare l'ulteriore censura
avanzata dal ricorrente, ovverosia la conformità al principio della
proporzionalità, segnatamente se il vincolo adottato è il meno incisivo fra
quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso
e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e le
restrizioni della proprietà necessarie al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113
Ia 137).
Idoneo a conseguire lo
scopo di interesse pubblico prefisso il vincolo in contestazione lo è
senz’altro. Forma in effetti parte integrante della rete di sentieri prevista
dal piano viario di __________. Gli altri aspetti del principio della
proporzionalità sono in definitiva connessi a scelte di tracciato.
Al riguardo si può
osservare quanto segue: il sopralluogo esperito da questo Tribunale ha permesso
di constatare che il fondo del signor __________ è composto da una parte
abbastanza pianeggiante, posta a ridosso del nucleo di __________ __________o,
dove sorgono la sua casa d'abitazione e il garage, e da un parte più scoscesa,
formata dal giardino, che termina verso Via __________ con un muro di
contenimento. Il tracciato del sentiero previsto insiste completamente sul
tratto pianeggiante della proprietà costeggiando il confine con il fondo al
mapp. n° __________RFD. Orbene, durante il sopralluogo si é potuto parimenti
appurare come il rilevo e la morfologia del fondo del signor __________
permette di ipotizzare, senza molti inconvenienti e senza che il sentiero perda
d'attrattività, alternative di tracciato che diminuiscono sensibilmente il
pregiudizio e i disturbi arrecati al proprietario. Basti pensare alla
possibilità di spostare a valle il tracciato del sentiero per poi farlo
risalire lungo il confine con il mapp. n° __________RFD, tracciato questo che,
seppur parzialmente in salita, non renderebbe difficoltosa l'agibilità agli
utenti.
Alla luce di queste
considerazioni la soluzione adottata dal Comune, che comporta, oltre alla
demolizione del garage del ricorrente, la separazione della casa d'abitazione
dal giardino con conseguente disturbo causato dai gitanti e perdita di una
certa intimità per la sua famiglia, appare lesiva del principio della
proporzionalità e non poteva venir approvata dal Consiglio di Stato senza
violare il diritto federale.
- Le spese e le tasse
di giudizio seguono la soccombenza.
Tuttavia, poiché il comune
è intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell'esercizio delle
sue funzioni pubbliche, va esente da spese e tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ di
conseguenza la decisione impugnata é annullata e gli atti ritornati
al Comune affinché appronti una variante tenuto conto
dei considerandi.
-
Non si prelevano spese né
tassa di giudizio.
-
Intimazione: -
__________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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