AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.62
Data decisione, Autorità:
19.08.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00062
Lugano
19 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 6 giugno 1997 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________ __________, __________ __________ __________ __________,
contro
la decisione 30 aprile 1997 del Consiglio di Stato che
approva il Piano regolatore cantonale di protezione (PRCP) della __________
di __________ __________ nel __________ di __________
vista la risposta 7 agosto
1997 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ é proprietario delle confinanti part. n. __________e __________ RFD
di __________. Il PR di Vezia approvato nel 1989 attribuiva i due mappali alla
zona edificabile R2, istituendo al contempo una fascia inedificabile profonda
10 metri sul lato lungo la __________ di
__________, computabile però ai fini del calcolo della superficie edificabile
netta (SEN) dei fondi.
b. Per poter procedere
alla definizione di misure pianificatorie più consone alla protezione
dell’importante biotopo umido della __________ di __________ __________, il
Municipio ha provveduto ad istituire una zona di pianificazione entrata in
vigore il 9 settembre 1991 per la durata di due anni e la cui validità é stata
prorogata dal Consiglio di Stato sino al 9 settembre 1995.
c. Nel frattempo il
Municipio di __________ ha elaborato un Piano particolareggiato della
__________ di __________. __________, presentato al Dipartimento del territorio
per esame preliminare in data 1 giugno 1995.
Nella sua seduta del 28
agosto 1995 il legislativo di __________ ha però risolto di rinviare il
progetto di PP al Municipio, demandando al Cantone il compito di provvedere
all’adozione delle misure di protezione della __________. Quest’ultimo ha
quindi deciso di presentare un piano regolatore cantonale di protezione (PRCP)
fondato sulle disposizione del DLBN del 16 gennaio 1940 e del relativo
Regolamento di applicazione (R appl. DLBN del 22.1.1974). Tale piano, che
riprende in sostanza i contenuti del PP elaborato dal Municipio di ,
prevede in particolare l’attribuzione integrale delle particelle n. e
__________alla zona di protezione della natura ZPN2, escludendovi ogni
possibilità edificatoria.
d. Contro questa misura
__________ __________ è insorto dinanzi
al Consiglio di Stato. Egli postula l’abbandono del vincolo sui suoi terreni,
non ritenendolo necessario alla tutela della __________. Al limite si dichiara
disposto a riconoscere il vincolo istituito dal precedente PR 1989, che
interessava solo parzialmente i due fondi senza comprometterne l’edificabilità.
e. Con risoluzione
governativa del 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il PRCP della
__________ di __________. __________.
Nel merito delle censure ricorsuali,
l’autorità governativa, dopo aver ricordato il prevalente interesse pubblico
nel definire una zona “cuscinetto” attorno alla __________ vera e propria (la
zona ZPN2), osserva che la limitata superficie dei due fondi rende alquanto
problematico il loro sfruttamento ai fini edilizi. In simile contesto,
considerato che un vincolo di protezione naturalistico gravava già parzialmente
i terreni in questione, si giustifica il suo ampliamento sino ai confini degli
stessi.
f. Dissentendo da tale
decisione, __________ __________ é insorto dinanzi al TPT, chiedendo lo
stralcio del vincolo di protezione e l’attribuzione dei due fondi alla zona
edificabile RU2. Nel caso in cui fosse confermata l’attribuzione delle sue
proprietà alla zona di protezione, chiede perlomeno la possibilità di computare
dette superfici nel calcolo degli indici edilizi della retrostante zona
edificabile.
g. Nelle sue
osservazioni al ricorso il Consiglio di Stato chiede la reiezione del gravame,
riprendendo sostanzialmente le argomentazioni già esposte nella risoluzione
impugnata.
h. In data 9 ottobre
1997 si é tenuta l’udienza in contraddittorio. All’occasione il rappresentante
del Consiglio di Stato ha precisato che l’esproprio dei due fondi in
contestazione è stato preso in considerazione nella valutazione dell’onere
espropriativo da ripartirsi tra i diversi enti pubblici. In attesa del
regolamento della questione espropriativa si è pertanto deciso di tenere in
sospeso la vertenza.
i. Con lettera del 13
luglio 1998 il patrocinatore del ricorrente ha comunicato al TPT che le
trattativa intavolate con Comune e Cantone per regolare la questione
espropriativa sono fallite; chiede di conseguenza l’emanazione della sentenza.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 8 cpv. 2 DLBN, in vigore dal 1 ottobre 1992,
in virtù del quale contro le decisioni dell’ultima istanza amministrativa in
materia di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio é dato ricorso al
TPT (cfr. sentenza TRAM 25.20.1992 in re Lepori D.). La potestà ricorsuale
dell’insorgente é invece data dall’art. 10 cpv. 1 R appl. DLBN; quale
proprietario di fondi situati nel perimetro del PRCP dispone senz’altro di un
interesse legittimo.
Presentato nei termini
statuiti dall’art. 38 cpv. 1 LALPT, il gravame é pertanto ricevibile in ordine.
- protezione della natura
2.1. La protezione della
natura e del paesaggio è sancita a livello costituzionale dall'art. 24 sexies Cost
che ne affida la competenza ai Cantoni, mentre fa carico alla Confederazione di
rispettare nell'esecuzione dei suoi compiti le caratteristiche del paesaggio,
l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, come anche le rarità naturali e i
monumenti culturali, con l'obbligo di conservarli intatti quando vi sia un
interesse generale e preponderante. Il disposto costituzionale conferisce alla
Confederazione la facoltà di legiferare sulla protezione della fauna e della
flora. Direttamente protette dalla Costituzione sono unicamente, a seguito
dell'iniziativa di __________, le paludi e le zone palustri di particolare
bellezza e di importanza nazionale (protezione sancita anche dalla modifica
24.3.1995 degli art. 23 e 24 LPN, in vigore dal 1.1.1997).
La protezione della natura
e del paesaggio è specificamente disciplinata dalla legge federale sulla
protezione della natura e del paesaggio del 1.7.1966, fondata sul citato art.
24sexies Cost.
Giusta l'art. 18 cpv. 1
LPN "l'estinzione di specie animali e vegetali indigene dev'essere
prevenuta mediante la conservazione di spazi vitali sufficienti (biotopi) e
altri provvedimenti adeguati. Secondo il cpv. 1bis (introdotto dall'art. 66 no.
1 della L del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente, in vigore dal
1.1.1985) devono essere segnatamente protetti le zone ripuali, le praterie a
carice (= prati umidi) e le paludi, le fitocenosi forestali rare, le
siepi, i boschetti in terreni aperti, i prati secchi e altri siti che
nell'equilibrio naturale hanno una funzione compensatrice o presentano
condizioni favorevoli alle biocenosi (risalto ns.)".
Secondo l'art. 18a cpv.
1 LPN (introdotto dal n. 1 della LF del 19 giugno 1987, in vigore dal 1.
febbraio 1988) il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, determina i biotopi
d'importanza nazionale, ne stabilisce la situazione e indica gli scopi
della protezione. Il secondo capoverso fa tassativo ordine ai Cantoni di
disciplinare la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza
nazionale, di prendere tempestivamente gli opportuni provvedimenti e di badare
alla loro esecuzione.
Quanto ai biotopi
d'importanza regionale e locale spetta ai cantoni, a norma dell'art. 18b
cpv. 1 LPN (pure introdotto dalla LF del 19 giugno 1987) provvedere alla
loro protezione e manutenzione. Si tratta secondo la giurisprudenza di un
mandato imperativo (DTF 118 Ib 488, 117 Ib 243 ss, 116 Ib 203 ss; 114 Ib 268 ss).
I biotopi non sono
direttamente designati dall'art. 18 LPN; la loro protezione non deriva
direttamente dal diritto federale (DTF 116 Ib 209 ss, consid. 5).
La Confederazione - e,
trattandosi di biotopi d'importanza regionale e locale, i Cantoni - devono
anzitutto stabilire quali sono gli spazi vitali da proteggere. Ciò presuppone
la ponderazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, in gioco.
2.2. La natura e il
paesaggio sono parimenti protetti dalla legge federale sulla pianificazione del
territorio del 22 giugno 1979 (LPT), fondata sull'art. 22quater Cost.
L'art. 3 cpv. 2 LPT
proclama che il paesaggio dev'essere rispettato e che in particolare (lett. d)
occorre conservare i siti naturali. Nell’ambito dei PR comunali l'art. 17 LPT
prevede infatti l'istituzione di zone protette comprendenti tra l'altro “i
biotopi per gli animali e vegetali degni di protezione” (cpv. 1 lett. d). Al
posto delle zone protette il diritto cantonale può prevedere altre misure
adatte (art. 17 cpv. 2 LPT). Anche l’art. 28 LALPT cpv. 2 dispone alla lett. f
che le rappresentazioni grafiche dei PR abbiano in particolare a fissare “le zone
di protezione dei beni naturalistici, paesaggistici e storico-culturali” e,
alla lett. h, “i vincoli speciali cui è assoggettata l’utilizzazione di taluni
fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio,
dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici di pregio
storico-culturale o della vista panoramica”.
E’ pero’ possibile (ed in
taluni casi auspicabile) affidare la protezione della natura ad altri strumenti
pianificatori : nella scelta delle misure i cantoni godono in effetti di
un'ampia libertà (DTF 118 Ib 490) e possono far capo alle procedure di cui già
dispongono (DTF 116 Ib 215).
Occorre a questo punto
ricordare che nel Canton Ticino sono tuttora in vigore il Decreto
legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (DLBN)
del lontano 16 gennaio 1940 e il relativo regolamento di applicazione del 22
gennaio 1974. Le relative normative conferiscono al Consiglio di Stato la
competenza di assicurare la tutela dei rispettivi beni.
Ciò può avvenire
direttamente con gli strumenti del PR comunale, oppure per iniziativa del
Consiglio di Stato (art. 5 R appl. DLBN), tramite l’adozione di piani
regolatori cantonali di protezione ai sensi degli art. 9-12 R appl. DLBN.
Ed é precisamente su questa
base che il Cantone ha deciso l’adozione del Piano regolatore cantonale di
protezione della __________ di __________, istituendo le due zone di protezione
della natura ZPN1 e ZPN2 e le relative norme di attuazione.
2.3. La __________ di
__________ __________ di __________, oltre ad essere inserita nell’inventario
dei siti di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale, é stata iscritta
quale oggetto n. 2512 nell’Inventario federale delle paludi di importanza
nazionale e soggiace pertanto alle disposizioni dell’Ordinanza sulle
paludi (OPN), entrata in vigore il 1 ottobre 1994. Gli oggetti di cui
all’inventario citato (art. 1 OPN) soddisfano le esigenze di particolare
bellezza menzionate nell’art. 24sexies cpv. 5 Cost. fed.. La delimitazione di
tali oggetti é stabilita dai Cantoni che prevedono fra l’altro zone
cuscinetto sufficienti dal punto di vista ecologico (art. 3 OPN), adottano
adeguati provvedimenti di protezione e di manutenzione (art. 5 cpv. 1 OPN) e
vigilano in particolare a che i piani e le prescrizioni che regolano la
modalità di utilizzazione del suolo, ai sensi della legislazione in materia di
pianificazione del territorio, siano conformi all’Ordinanza stessa (art. 5 cpv.
2 lett. a OPN).
Come detto l’adempimento
dei compiti assegnati dai citati disposti federali al Cantone é, nel caso
concreto, stato attuato per il tramite di un piano regolatore cantonale di
protezione ai sensi del R appl. DLBN. E non poteva essere altrimenti; si
ricorda infatti che il Consiglio comunale di __________, con decisione 28
agosto 1995, ha deciso di rinviare al mittente il progetto di Piano
particolareggiato della __________ elaborato dal Municipio, chiedendo al
Cantone di provvedere lui stesso a stabilire i limiti e le prescrizioni delle
misure volte alla protezione della __________. Va rilevato al proposito che lo
strumento del PRCP é già stato utilizzato con successo in diverse circostanze
(si cita in particolare la protezione dei laghetti di __________ e __________), e permette all’autorità
cantonale di intervenire direttamente e celermente nell’adozione di misure di
protezione a livello pianificatorio.
- Interesse pubblico -
proporzionalità
L’insorgente contesta
l’attribuzione integrale dei fondi n. __________e __________alla zona di
protezione della natura ZPN2, ritenendo che lo scopo di tutela della __________
può essere benissimo assicurato anche senza vincolare queste superfici oppure
vincolando solo una parte dei terreni, come prevedeva il precedente PR del 1989
(fascia inedificabile profonda 10 metri computabile ai fini dello sfruttamento
edilizio).
Simili affermazioni si
scontrano tuttavia con le risultanze dei numerosi studi effettuati sul biotopo,
già citati nelle precedenti sentenze del TPT 20 settembre 1993 (re Giani A.) e
8 novembre 1994 (re __________ e __________). In particolare lo studio
effettuato dallo Studio consulenze ambientali __________ e __________ negli anni 1993-94 (che é servito da base per
l’elaborazione del PRCP e per l’iscrizione della __________ nell’Inventario
federale delle paludi) ha evidenziato l’importanza della salvaguardia delle
zone “cuscinetto” a contorno della zona umida vera e propria, zone nelle quali
va evitato il sorgere di nuove infrastrutture per il traffico e di nuove
edificazioni, allo scopo di non compromettere il delicato equilibrio idrologico
della zona e di evitare la distruzione della vegetazione ripuale come pure
l’aumento di immissioni di origine antropica di ogni genere.
Non fa dubbio, alla luce
di queste circostanze (che, per quanto possibile, sono state verificate in sede
di sopralluogo), che l’estensione della zona di protezione ZPN2 ai fondi
litigiosi sia pienamente giustificata. I due terreni sono infatti situati a
diretto contatto con la zona di protezione integrale ZPN1, essendone separati
unicamente da una piccola strada di servizio larga ca. 3 metri. Una loro
eventuale edificazione non farebbe che aumentare le immissioni umane e del
traffico, con grave pregiudizio per la vicinissima zona umida.
Né vi sono peraltro motivi
per porre in dubbio la proporzionalità del provvedimento. L’insorgente afferma
che la fascia di protezione precedentemente gravante le sue proprietà, profonda
10 metri dal ciglio della stradina, era più che sufficiente per assicurare il
rispetto della __________.
Ora, stante le già citate
implicazione di ordine naturalistico, risulta oggettivamente difficile in
concreto delimitare con esattezza la fascia di protezione esterna. I motivi che
hanno portato il CdS a delimitare la ZPN2 dipendono a tal punto da valutazioni
tecniche specialistiche (cfr. la già citata perizia __________ &__________)
da non consentire al tribunale di intervenire con correttivi di cui
difficilmente potrebbe valutare le implicazioni, in particolare sulla
funzionalità dell’insieme. Qui il giudice potrebbe difficilmente correggere
l’ubicazione della zona tutelata o ridurre la fascia di protezione,
escludendone tutto o in parte un certo fondo, correndo il rischio di consentire
interventi non più o troppo difficilmente reversibili proprio dove potrebbero
poi risultare incompatibili con gli obiettivi della protezione naturalistica.
Quanto al sacrifico
chiesto al privato, per importante che possa essere, appare nondimeno
proporzionato all’importanza di mantenere franca da nuove costruzioni o nuove
immissioni d’origine antropica la “zona cuscinetto” attorno alla __________a.
Il provvedimento pianificatorio
dedotto in giudizio resiste pertanto indenne alle censure ricorsuali di cui é
stato fatto segno e merita di essere confermato in questa sede
- Computo degli
indici
In sede di osservazioni al
ricorso il Consiglio di Stato ha lasciato aperta la questione di un possibile
utilizzo delle superfici dei due fondi toccati dal vincolo per il computo della
SEN (superficie edificabile netta) sui fondi retrostanti situati in zona RU2.
Questa soluzione, lo si ricorda, è stata adottata per i fondi n. __________,
__________e __________RFD, situati immediatamente a nord di quelli
dell’insorgente lungo il perimetro della zona ZPN2 (cfr. zona contrassegnata da
punti neri sulla planimetria in atti).
In un primo tempo il
Consiglio di Stato aveva giustificato il diverso trattamento per il fatto che
la disposizione fondiaria e di proprietà non era la stessa riferita al qui
ricorrente e ai proprietari dei citati mapp. n. __________, __________e
__________: questi ultimi dispongono infatti di ampie superfici edificabili
situate immediatamente a ridosso della zona di protezione (i f.n. __________e
__________RF per i proprietari del f.n. __________ e, rispettivamente,
__________; lo stesso f.n. __________, in gran parte incluso nella zona RU2),
sulle quali è possibile trasferire le quantità edificatorie precedentemente
acquisite, mentre il primo non ha questa possibilità dal momento che il
retrostante f.n. __________, situato in zona RU2, non gli appartiene.
Questa distinzione fondata
sul criterio della proprietà è tuttavia discriminante; nulla impedisce infatti
al proprietario toccato dal vincolo di vendere i suoi fondi al proprietario del
f.n. __________oppure procedere lui stesso all’acquisto di detto fondo, e
trasferirvi così le quantità edificatorie precedentemente permesse sui mapp. n.
__________e __________. Se la possibilità di computare gli indici è stata
offerta ai proprietari situati nelle vicinanze, non si vede perché debba essere
negata al ricorrente __________, per il solo fatto che la proprietà dei fondi
risulta, al momento, ripartita in modo differente. Ne risulterebbe in concreto
una disparità di trattamento non giustificabile né dal profilo del diritto in
generale né da quello pianificatorio-urbanistico.
- Considerato l’esito
del ricorso e i rispettivi gradi di soccombenza, si prescinde dall’imposizione
di tasse di giustizia e spese al ricorrente, che vengono compensate con le
ripetibili a lui dovute dal Consiglio di Stato.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é parzialmente
accolto.
§ Di conseguenza i fondi
n. __________ e __________RFD vengono inseriti nell’area della ZPN2 computabile
nella SEN della zona RU2 del PR di Vezia.
-
Non si prelevano tasse di
giudizio né spese; non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________ -Piccoli, __________, per il ricorrente;
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, _________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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